Sentenza 24 settembre 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/2010, n. 20179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20179 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20095/2005 proposto da:
DELROS S.R.L. (C.F. *06835400588* - P.I. *01627871005*), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLONIA 7, presso l'avvocato PETRUCCI CLAUDIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ABM S.R.L. (P.I. *01361900663*), in persona del Curatore Dott. \DEL CORVO ANTONIO\, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MALLADRA 31, presso l'avvocato IARIA GIOVANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato DI MIZIO ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 194/2005 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 17/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato C. PETRUCCI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato G. IARIA, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La società Derlros s.r.l. anche quale incorporante della società Nuova Viminale s.r.l. ha proposto innanzi al Tribunale di ZZ opposizione al decreto inqiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale in data 14.12.99 per il pagamento della somma di L. 100.170.800, chiesto ed ottenuto nei suoi confronti dalla società A.B.M. in liquidazione.
Si è ritualmente costituita la società opposta.
2.- Interrotto il giudizio all'udienza del 7 novembre 2000 a causa del fallimento della ABM, la società RL con atto depositato il *18 aprile 2001* atto di riassunzione. Accogliendo l'eccezione formulata dal curatore fallimentare, il Tribunale, con ordinanza 10 aprile 2002, ha dichiarato l'estinzione del processo. 3.- La società OS ha impugnato la decisione innanzi alla Corte d'appello di L'Aquila che, con sentenza n. 194 depositata il 17 marzo 2005, l'ha confermata. 3.1.- La Corte territoriale ha rilevato che a seguito della notifica dell'atto di riassunzione eseguita il giorno 3 maggio 2001, giuridicamente inesistente perché indirizzata nei confronti della s.r.l. ABM in persona del liquidatore anziché nei confronti del curatore del fallimento ABM, la società opponente ha chiesto termine per rinnovare la notifica con ricorso del 6 giugno 2001, quando era ormai scaduto il termine perentorio semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c.. Tanto sull'assunto dell'inapplicabilità nel caso di specie del disposto dell'art. 291 c.p.c.. 4.- Avverso questa decisione la LO ha infine proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi resistiti con controricorso dal curatore del fallimento ABM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce col primo motivo articolato in plurimi profili:
a. - che in caso di notifica nulla il giudice deve dare il termine stabilito dall'art. 291 c.p.c.. b. - che la notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del liquidatore della società ABM già dichiarata fallita non era affetta da nullità, poiché era stata eseguita presso il domiciliatario della società stessa, nominato in quel grado di giudizio.
c. - che la costituzione del curatore aveva spiegato effetto sanante ex tunc, non essendovi cesura della sequenza procedimentale. d. - che la motivazione che sorregge la decisione impugnata è inesistente.
Col secondo motivo sostiene che la data cui occorre riferire ai sensi dell'art. 303 c.p.c., lo scrutinio sulla tempestività della riassunzione, è quella, in termini, in cui l'atto venne depositato. La giurisprudenza orientata in tal senso, che la Corte territoriale ha ritenuto operante nel solo rito del lavoro, si applica altresì al rito ordinario.
Quest'ultima censura, avente logica priorità, è fondata. La questione controversa deve essere risolta a lume del principio, lo stesso già enunciato nella sentenza n. 37/2001 che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabile al solo rito del lavoro, secondo cui lo scrutinio in ordine alla tempestività della riassunzione del processo dopo l'interruzione deve essere condotto, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 c.p.c., con riguardo alla data del deposito presso la cancelleria del giudice adito del ricorso in riassunzione. La riscontrata tempestività impedisce l'estinzione del processo, sicché, "eventuale vizio o inesistenza in fatto o giuridica della notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza emanato dal giudice non si comunica alla riassunzione (ormai perfezionatasi)". Tale enunciato si applica indistintamente alle controversie ordinarie e a quelle soggette al rito del lavoro, giacché, in tema di riassunzione,il codice di rito prevede un'unica e indifferenziata disciplina, secondo il modulo uniforme di cui agli artt. 299 e 303 c.p.c., comune sia alle controversie a rito ordinario che a quelle improntate al rito del lavoro - cfr. Cass. n. 26846/2006, n. 14085/2005, n. 5012/2004 -. Convalidano il principio le S.U. con la sentenza n. 14854/2006, e su tale solco sezione semplice n. 6023/2007 e n. 6325/2010, ribadendo che il meccanismo di riattivazione del processo interrotto destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", opera riferendo il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, eseguito ritualmente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, "atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius".
Il vizio che inficia la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione, che si è ormai perfezionata. In tale evenienza il giudice, che rilevi il vizio, deve assegnare alle parti, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., e previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione, dovendo, eventualmente, pervenirsi ad una pronuncia di rito, che definisca in tal modo il processo, in caso di inottemperanza della parte all'ordine di rinnovazione.
Il motivo, che critica la decisione impugnata alla luce del richiamato principio merita perciò accoglimento. Il ricorso in riassunzione venne depositato nella cancelleria del giudice il 18 aprile 2001, entro i sei mesi dalla dichiarazione d'interruzione del processo, intervenuta all'udienza del 7 novembre 2000. Era pertanto tempestivo. Ove fosse risultata viziata la notifica dell'atto, il giudice istruttore sarebbe pertanto stato tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 291 c.p.c., anche d'ufficio, disponendone la rinnovazione.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio degli atti alla Corte territoriale che dovrà condurre lo scrutinio sulla regolarità della notifica dell'atto di riassunzione, e ove, ne verifichi il vizio denunciato, assumerà ogni opportuno provvedimento attenendosi al principio enunciato, e provvederà anche al governo delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2010