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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati: dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1041 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocato Sergio Nicola Aldo Scicchitano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Emilio Faà di Bruno n. 4,
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale, dall'avvocato Raffaele Sirica ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sarno alla via Carmine Ruotolo 30;
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_2 di procura generale, dall'avvocato Gustavo Iandolo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'istituto , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_3 procura generale alle liti, dall'avvocato Marco Moretti ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3
Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace
[...]
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4293/2024 pubblicata in data 9/4/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Respingeva l'opposizione presentata dalla società avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento 09720239048322829 notificatagli in data 23/06/2023 limitatamente ad una cartella esattoriale e sei avvisi di addebito ad essa prodromici.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato su due Parte_1 motivi.
CP_ L' l' e l' si costituivano resistendo Controparte_5 CP_3 all'accoglimento del gravame mentre l' non si costituiva Controparte_6 rimanendo contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
La società aveva agito in giudizio presentando opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento 09720239048322829 notificatagli a mezzo posta elettronica in data 23/06/2023.
Limitava la propria impugnazione ad una cartella esattoriale e a sei avvisi di addebito aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale.
Trattasi in particolare dei seguenti atti:
1)- cartella 09720190183201922000 dichiaratamente notificata il 03/09/2019 per il complessivo importo di € 12.107,87 a titolo di premi per gli anni dal 2017 al 2019; CP_3
2)- avviso di addebito 397201800173255817000 dichiaratamente notificato il 28/08/2018 per il CP_ complessivo importo di € 269.775,38 a titolo di contributi previdenziali per gli anni dal 2015 al 2017;
3)- avviso di addebito 39720180017523440000 dichiaratamente notificato il 13/08/2018 per il CP_ complessivo importo di € 3.004,27 a titolo di contributi per l'anno 2017; 4)- avviso di addebito 39720180018823117000 dichiaratamente notificato il 13/11/2018 per il CP_ complessivo importo di € 128.344,71 a titolo di contributi per gli anni 2015 e 2016;
5)- avviso di addebito 397201800188 23218000 dichiaratamente notificato il 13/11/2018 per il CP_ complessivo importo di € 2.374,45 a titolo di contributi per l'anno 2018;
6)- avviso di addebito 39720180018823319000 dichiaratamente notificato il 13/11/2018 per il CP_ complessivo importo di €2131,58 a titolo di contributi per l'anno 2018;
7)- avviso di addebito 39720180019197339000 dichiaratamente notificato il 04/12/2018 del CP_ complessivo importo di € 837,03 a titolo di contributi per l'anno 2018.
Lamentava l'omessa notifica di tali atti prodromici, oltre che dell'avviso bonario sotteso alla cartella di pagamento di cui al punto 1) della cartella che precede, atti di cui sosteneva essere venuto a conoscenza solo a seguito della notifica dell'atto di intimazione impugnato eccependo altresì con riferimento alla cartella di cui al punto 1) e agli avvisi di addebito di cui ai punti 2), 3), 4) e 6) della esposizione che precede, l'estinzione per prescrizione dei crediti portati da tali atti.
Contestava altresì l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7, comma 1, della l. 212/2000 per omessa allegazione degli atti impugnati.
Il Tribunale respingeva il ricorso.
Affermava, innanzitutto, il difetto di legittimazione passiva eccepito dall' e CP_4 CP_ respingeva l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'
Accertava in particolare l'avvenuta notifica, alle date ivi indicate, di tutti i menzionati atti prodromici, affermando relativamente a quelli per cui era stata eccepita la prescrizione dei crediti l'infondatezza di tale eccezione stante la tempestività, rispetto alla data di notifica di tali atti, della notifica in data 23/06/2023 dell'intimazione di pagamento impugnata.
Respingeva inoltre con riferimento a tutti gli atti prodromici impugnati le ulteriori eccezioni rilevando come gli stessi dovessero essere proposti, per quanto attiene i vizi formali e sostanziali, rispettivamente, entro 20 giorni ex art. 617 c.p.c. o 40 giorni ex art. 24 d.lgs. 46/1999, con conseguente tardività della opposizione.
Con un primo motivo la società appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione sollevata a fondamento del ricorso lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il termine prescrizionale (quinquennale) applicabile al presente caso di specie e sostenendo che, vista la mancata notifica degli avvisi bonari, nonché, delle stesse cartelle di pagamento, quali titoli validi ai fini dell'interruzione della sospensione del termine prescrizionale, i crediti portati dagli atti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 6) sarebbero estinti per prescrizione.
Con un ulteriore motivo contesta la gravata sentenza per omessa pronuncia sulla eccepita nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. 212/2000.
L'appello è infondato. Il primo motivo risulta di per sé inammissibile.
Si osserva che il Tribunale aveva specificamente affermato, sulla base della documentazione CP_ prodotta dall' e da la rituale notifica a mezzo pec alle date precedentemente indicate, CP_5 della cartella di cui al punto 1) e degli avvisi di addebito di cui ai punti 2), 4), 5), 6) e 7) della esposizione che precede.
Affermava altresì la rituale notifica, al 13/08/2018, anche dell'avviso di addebito di cui al punto 3), notifica che riteneva provata in via chiaramente indiziaria, rilevando come tale atto non fosse compreso dell'intimazione di pagamento impugnata e che “pertanto, la menzione di esso nel ricorso dimostra che parte ricorrente né avuto conoscenza con la notifica dell'ava stesso intervenuta il 13/8/18, come dallo stesso dichiarato”.
Evidenziava pertanto, con riferimento ai crediti oggetto degli atti per cui era stata eccepita la prescrizione, la tempestività della successiva notifica, in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento impugnata.
La società non si confronta con le motivazioni poste a fondamento della Parte_1 sentenza, limitandosi, sul punto, oltre a lamentare genericamente la mancata considerazione da parte del Tribunale del termine quinquennale applicabile ai crediti contributivi oggetto di tali atti, a reiterare genericamente l'eccezione di prescrizione sulla base della omessa notifica degli stessi, senza però contestare specificamente quanto affermato e rilevato dal giudice di prime cure in ordine alla prova della rituale notifica degli atti prodromici e della tempestività della successiva notifica dell'avviso di intimazione impugnato.
Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico.
È opportuno rilevare peraltro, per maggiore completezza, come in ogni caso il motivo sia comunque infondato.
Si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure non ha omesso di considerare il termine prescrizionale applicabile quinquennale rilevando la tempestività della notifica, in data 23/06/2023, dell'avviso di intimazione impugnato se rapportato alla data di notifica degli atti prodromici per cui era stata eccepita la prescrizione, notifica che ha affermato essere stata tempestivamente effettuata con implicito ma chiaro riferimento al suddetto termine quinquennale che, come verrà evidenziato più avanti risulta essere stato rispettato (senza che tale eccezione possa essere valutata con riferimento al periodo anteriore alla loro notifica, trattandosi di profilo di contestazione che necessariamente avrebbe dovuto essere fatto valere mediante tempestiva opposizione avverso tali atti nei termini di legge e cioè entro 40 giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999).
Si osserva inoltre che quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla rituale notifica di tutti gli atti prodromici contestati, oltre a non essere stato contestato in modo idoneo dalla società appellante, trova in ogni caso piena conferma nelle risultanze processuali. Così come risulta dalla documentazione in atti infatti, la cartella di cui al punto 1) dell'esposizione che precede e gli avvisi di addebito di cui ai punti 2) e da 4) a 6) dell'esposizione che precede risultano essere stati ritualmente notificati, alle date indicate nell'atto di intimazione a mezzo pec all'indirizzo (cfr. ricevute di avvenuta Email_1 consegna prodotte come all. 3 della comparsa di primo grado di e da 6 a 10 della comparsa CP_5 CP_ di primo grado .
Trattasi di indirizzo che l'appellante non contesta essere alla stessa riferibile riferibilità che trova in ogni caso riscontro presso la visura INI -Pec prodotta quale all. 2 della comparsa di costituzione di CP_5
Nè risulta oggetto di specifica contestazione quanto ulteriormente rilevato dal giudice di prime cure in ordine alla dimostrazione, in via indiziaria, della notifica anche dell'ulteriore avviso di addebito di cui al punto 3) della esposizione che precede.
Parimenti infondata la doglianza relativa alla omessa pronuncia sulla eccezione di illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato per omessa allegazione dei contestati atti prodromici.
A tale proposito deve rilevarsi che, pur non essendo tale eccezione stata oggetto di espressa statuizione da parte del giudice di prime cure, la stessa risulta comunque infondata.
L'onere di motivazione che grava a tale proposito su deve infatti ritenersi CP_5 sufficientemente assolto, sotto il profilo formale, mediante l'indicazione degli atti prodromici su cui si fonda l'atto impugnato sempre che in esso (come avvenuto nel presente caso di specie) siano indicati, oltre che i dati relativi al credito portato da tali atti, i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (in ordine all'essere un tale rinvio “per relationem” idoneo a soddisfare l'onere di motivazione imposto dall'art. 7 l. n. 212/2000 cfr. Cass. Sez. Un. n. 11722 del 14/05/2010) e senza che debba ritenersi necessaria, ai fini della validità dell'atto, la loro materiale allegazione.
Ne consegue il rigetto dell'appello non essendo oggetto di impugnazione l'accertata inammissibilità degli altri profili di contestazione posti a fondamento del ricorso in ordine ai vizi formali e sostanziali di tale atto (ivi compresa, come precedentemente evidenziato, l'eccezione di prescrizione se rapportata al periodo anteriore alla loro notifica ) in quanto non presentata mediante tempestiva impugnazione nei termini di legge.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza nei confronti degli enti costituiti mentre le stesse dovranno essere dichiarati irripetibili nei confronti dell' non costituito nella presente fase del giudizio. CP_4
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida, per ciascuno degli enti costituiti, in complessivi € 4.997 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% nonché, nei confronti dell' , anche di Iva e Cpa come per legge. Spese da Controparte_7 distrarsi ex art. 93 c.p.c. nei confronti del difensore dell' . Controparte_7
Irripetibili le spese del grado nei confronti dell' . Controparte_6
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 2.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati: dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1041 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocato Sergio Nicola Aldo Scicchitano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Emilio Faà di Bruno n. 4,
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale, dall'avvocato Raffaele Sirica ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sarno alla via Carmine Ruotolo 30;
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_2 di procura generale, dall'avvocato Gustavo Iandolo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'istituto , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_3 procura generale alle liti, dall'avvocato Marco Moretti ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3
Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace
[...]
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4293/2024 pubblicata in data 9/4/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Respingeva l'opposizione presentata dalla società avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento 09720239048322829 notificatagli in data 23/06/2023 limitatamente ad una cartella esattoriale e sei avvisi di addebito ad essa prodromici.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato su due Parte_1 motivi.
CP_ L' l' e l' si costituivano resistendo Controparte_5 CP_3 all'accoglimento del gravame mentre l' non si costituiva Controparte_6 rimanendo contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
La società aveva agito in giudizio presentando opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento 09720239048322829 notificatagli a mezzo posta elettronica in data 23/06/2023.
Limitava la propria impugnazione ad una cartella esattoriale e a sei avvisi di addebito aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale.
Trattasi in particolare dei seguenti atti:
1)- cartella 09720190183201922000 dichiaratamente notificata il 03/09/2019 per il complessivo importo di € 12.107,87 a titolo di premi per gli anni dal 2017 al 2019; CP_3
2)- avviso di addebito 397201800173255817000 dichiaratamente notificato il 28/08/2018 per il CP_ complessivo importo di € 269.775,38 a titolo di contributi previdenziali per gli anni dal 2015 al 2017;
3)- avviso di addebito 39720180017523440000 dichiaratamente notificato il 13/08/2018 per il CP_ complessivo importo di € 3.004,27 a titolo di contributi per l'anno 2017; 4)- avviso di addebito 39720180018823117000 dichiaratamente notificato il 13/11/2018 per il CP_ complessivo importo di € 128.344,71 a titolo di contributi per gli anni 2015 e 2016;
5)- avviso di addebito 397201800188 23218000 dichiaratamente notificato il 13/11/2018 per il CP_ complessivo importo di € 2.374,45 a titolo di contributi per l'anno 2018;
6)- avviso di addebito 39720180018823319000 dichiaratamente notificato il 13/11/2018 per il CP_ complessivo importo di €2131,58 a titolo di contributi per l'anno 2018;
7)- avviso di addebito 39720180019197339000 dichiaratamente notificato il 04/12/2018 del CP_ complessivo importo di € 837,03 a titolo di contributi per l'anno 2018.
Lamentava l'omessa notifica di tali atti prodromici, oltre che dell'avviso bonario sotteso alla cartella di pagamento di cui al punto 1) della cartella che precede, atti di cui sosteneva essere venuto a conoscenza solo a seguito della notifica dell'atto di intimazione impugnato eccependo altresì con riferimento alla cartella di cui al punto 1) e agli avvisi di addebito di cui ai punti 2), 3), 4) e 6) della esposizione che precede, l'estinzione per prescrizione dei crediti portati da tali atti.
Contestava altresì l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7, comma 1, della l. 212/2000 per omessa allegazione degli atti impugnati.
Il Tribunale respingeva il ricorso.
Affermava, innanzitutto, il difetto di legittimazione passiva eccepito dall' e CP_4 CP_ respingeva l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'
Accertava in particolare l'avvenuta notifica, alle date ivi indicate, di tutti i menzionati atti prodromici, affermando relativamente a quelli per cui era stata eccepita la prescrizione dei crediti l'infondatezza di tale eccezione stante la tempestività, rispetto alla data di notifica di tali atti, della notifica in data 23/06/2023 dell'intimazione di pagamento impugnata.
Respingeva inoltre con riferimento a tutti gli atti prodromici impugnati le ulteriori eccezioni rilevando come gli stessi dovessero essere proposti, per quanto attiene i vizi formali e sostanziali, rispettivamente, entro 20 giorni ex art. 617 c.p.c. o 40 giorni ex art. 24 d.lgs. 46/1999, con conseguente tardività della opposizione.
Con un primo motivo la società appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione sollevata a fondamento del ricorso lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il termine prescrizionale (quinquennale) applicabile al presente caso di specie e sostenendo che, vista la mancata notifica degli avvisi bonari, nonché, delle stesse cartelle di pagamento, quali titoli validi ai fini dell'interruzione della sospensione del termine prescrizionale, i crediti portati dagli atti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 6) sarebbero estinti per prescrizione.
Con un ulteriore motivo contesta la gravata sentenza per omessa pronuncia sulla eccepita nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. 212/2000.
L'appello è infondato. Il primo motivo risulta di per sé inammissibile.
Si osserva che il Tribunale aveva specificamente affermato, sulla base della documentazione CP_ prodotta dall' e da la rituale notifica a mezzo pec alle date precedentemente indicate, CP_5 della cartella di cui al punto 1) e degli avvisi di addebito di cui ai punti 2), 4), 5), 6) e 7) della esposizione che precede.
Affermava altresì la rituale notifica, al 13/08/2018, anche dell'avviso di addebito di cui al punto 3), notifica che riteneva provata in via chiaramente indiziaria, rilevando come tale atto non fosse compreso dell'intimazione di pagamento impugnata e che “pertanto, la menzione di esso nel ricorso dimostra che parte ricorrente né avuto conoscenza con la notifica dell'ava stesso intervenuta il 13/8/18, come dallo stesso dichiarato”.
Evidenziava pertanto, con riferimento ai crediti oggetto degli atti per cui era stata eccepita la prescrizione, la tempestività della successiva notifica, in data 23/06/2023, dell'intimazione di pagamento impugnata.
La società non si confronta con le motivazioni poste a fondamento della Parte_1 sentenza, limitandosi, sul punto, oltre a lamentare genericamente la mancata considerazione da parte del Tribunale del termine quinquennale applicabile ai crediti contributivi oggetto di tali atti, a reiterare genericamente l'eccezione di prescrizione sulla base della omessa notifica degli stessi, senza però contestare specificamente quanto affermato e rilevato dal giudice di prime cure in ordine alla prova della rituale notifica degli atti prodromici e della tempestività della successiva notifica dell'avviso di intimazione impugnato.
Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico.
È opportuno rilevare peraltro, per maggiore completezza, come in ogni caso il motivo sia comunque infondato.
Si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure non ha omesso di considerare il termine prescrizionale applicabile quinquennale rilevando la tempestività della notifica, in data 23/06/2023, dell'avviso di intimazione impugnato se rapportato alla data di notifica degli atti prodromici per cui era stata eccepita la prescrizione, notifica che ha affermato essere stata tempestivamente effettuata con implicito ma chiaro riferimento al suddetto termine quinquennale che, come verrà evidenziato più avanti risulta essere stato rispettato (senza che tale eccezione possa essere valutata con riferimento al periodo anteriore alla loro notifica, trattandosi di profilo di contestazione che necessariamente avrebbe dovuto essere fatto valere mediante tempestiva opposizione avverso tali atti nei termini di legge e cioè entro 40 giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999).
Si osserva inoltre che quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla rituale notifica di tutti gli atti prodromici contestati, oltre a non essere stato contestato in modo idoneo dalla società appellante, trova in ogni caso piena conferma nelle risultanze processuali. Così come risulta dalla documentazione in atti infatti, la cartella di cui al punto 1) dell'esposizione che precede e gli avvisi di addebito di cui ai punti 2) e da 4) a 6) dell'esposizione che precede risultano essere stati ritualmente notificati, alle date indicate nell'atto di intimazione a mezzo pec all'indirizzo (cfr. ricevute di avvenuta Email_1 consegna prodotte come all. 3 della comparsa di primo grado di e da 6 a 10 della comparsa CP_5 CP_ di primo grado .
Trattasi di indirizzo che l'appellante non contesta essere alla stessa riferibile riferibilità che trova in ogni caso riscontro presso la visura INI -Pec prodotta quale all. 2 della comparsa di costituzione di CP_5
Nè risulta oggetto di specifica contestazione quanto ulteriormente rilevato dal giudice di prime cure in ordine alla dimostrazione, in via indiziaria, della notifica anche dell'ulteriore avviso di addebito di cui al punto 3) della esposizione che precede.
Parimenti infondata la doglianza relativa alla omessa pronuncia sulla eccezione di illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato per omessa allegazione dei contestati atti prodromici.
A tale proposito deve rilevarsi che, pur non essendo tale eccezione stata oggetto di espressa statuizione da parte del giudice di prime cure, la stessa risulta comunque infondata.
L'onere di motivazione che grava a tale proposito su deve infatti ritenersi CP_5 sufficientemente assolto, sotto il profilo formale, mediante l'indicazione degli atti prodromici su cui si fonda l'atto impugnato sempre che in esso (come avvenuto nel presente caso di specie) siano indicati, oltre che i dati relativi al credito portato da tali atti, i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (in ordine all'essere un tale rinvio “per relationem” idoneo a soddisfare l'onere di motivazione imposto dall'art. 7 l. n. 212/2000 cfr. Cass. Sez. Un. n. 11722 del 14/05/2010) e senza che debba ritenersi necessaria, ai fini della validità dell'atto, la loro materiale allegazione.
Ne consegue il rigetto dell'appello non essendo oggetto di impugnazione l'accertata inammissibilità degli altri profili di contestazione posti a fondamento del ricorso in ordine ai vizi formali e sostanziali di tale atto (ivi compresa, come precedentemente evidenziato, l'eccezione di prescrizione se rapportata al periodo anteriore alla loro notifica ) in quanto non presentata mediante tempestiva impugnazione nei termini di legge.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza nei confronti degli enti costituiti mentre le stesse dovranno essere dichiarati irripetibili nei confronti dell' non costituito nella presente fase del giudizio. CP_4
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida, per ciascuno degli enti costituiti, in complessivi € 4.997 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% nonché, nei confronti dell' , anche di Iva e Cpa come per legge. Spese da Controparte_7 distrarsi ex art. 93 c.p.c. nei confronti del difensore dell' . Controparte_7
Irripetibili le spese del grado nei confronti dell' . Controparte_6
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 2.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario