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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 7433/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 20/12/2024
Da: , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. RECH SONIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 04/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
25/01/1988 e nata a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 23/03/2019 e trascritto al n. 2, Parte I, Anno 2019, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MASERADA SUL PIAVE alle seguenti condizioni:
1) autorizza le parti a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento e condizioni relativi alla prole
Si dispone:
- l'affidamento condiviso a entrambi i genitori delle minori e , le Persona_1 Persona_2 quali saranno collocate in prevalenza presso la madre e manterranno la residenza presso l'abitazione familiare sita a San Biagio di Callalta, Via Cadore n. 8, che sarà assegnata alla sig.ra Pt_2
- che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie;
- che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie siano assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori;
- che il Sig. e la signora possano rimanere con le figlie, compatibilmente con le Pt_1 Pt_2
esigenze e gli impegni sia delle minori che dei genitori e salvi i diversi accordi tra questi ultimi, nel seguente modo:
- le figlie staranno con la madre dal lunedì al venerdì sera, mentre staranno con il padre tutti i weekend (dal venerdì sera dalle 19:00 sino alla domenica sera dopocena con accompagnamento alla madre alle 20:30);
- rispetto alla frequenza scolastica e agli impegni sportivi, sarà la madre ad occuparsi di portare e prendere le figlie a scuola, così come di accompagnarle e prenderle a pattinaggio (o a qualsiasi altro sport che le stesse decidessero di praticare in futuro); - in caso di assenza o impedimento di uno dei genitori, essi si avvarranno della collaborazione dei nonni;
- PERIODO ESTIVO: le minori potranno rimanere con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare tra i genitori in base alle esigenze delle figlie ed alle esigenze lavorative del sig. ; in ogni caso, e frequenteranno Pt_1 Per_1 Per_2
il centro estivo le ultime due settimane di giugno e le prime due settimane di luglio;
- : le minori trascorreranno la vigilia e il Natale con il padre, quindi negli Controparte_1 altri giorni staranno con la madre sino al giorno dell'Epifania;
- le minori potranno trascorrere tale festività con entrambi i genitori in Controparte_2
modo alternato, con modalità da concordarsi di anno in anno in base alle esigenze lavorative del sig.
; Pt_1
- ALTRE FESTIVITA', PONTI E RICORRENZE NEL CORSO DELL'ANNO: le modalità saranno concordate di volta in volta in base alle esigenze delle minori ed alle esigenze lavorative del sig.
; Pt_1
si dispone inoltre che:
- in caso di malattia le figlie minori rimarranno con il genitore presso il quale si trovano, ciascun genitore avvisi immediatamente l'altro, consentendogli la visita alle figlie presso la sua abitazione;
- in caso di malattia delle minori, siano innanzitutto i genitori a occuparsene, salvo poi ricorrere ai nonni;
- le minori potranno rimanere con i genitori anche in altri orari o in altre giornate diverse da quelle sopra concordate, previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici delle figlie;
- la Sig.ra e il Sig. possano far visita alle figlie il giorno del loro compleanno qualora Pt_2 Pt_1 si trovino presso l'abitazione dell'altro genitore;
- durante la permanenza presso le rispettive abitazioni, i genitori facciano svolgere loro i compiti scolastici, favorendo altresì lo svolgimento delle loro attività ricreative;
- ciascuno dei genitori informi l'altro sull'andamento scolastico, sulle aspirazioni, sulle preferenze scolastiche, sulle eventuali problematiche delle figlie;
- sarà il genitore che non ha con sé i figli a chiamare, nella fascia oraria serale, dalle ore 19:00 alle
20.30 circa, e l'altro deve garantirne l'accesso. Il genitore potrà chiamare direttamente l'altro genitore o i rispettivi nonni materni - paterni se le minori saranno dai nonni;
- qualora il padre non potesse stare con le figlie negli orari di visita pattuiti, possa recuperare tale visita entro le due settimane successive;
- le minori possano rimanere sia con i nonni paterni che con quelli materni;
- ciascuno dei genitori comunichi all'altro dove sono le figlie in vacanza. Se un genitore vuole portare le figlie in vacanza all'estero è necessario prima avere il consenso dell'altro genitore. 3) Mantenimento delle figlie – spese ordinarie
Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra quale contributo al mantenimento delle Pt_1 Pt_2
figlie e la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 15 di Per_1 Per_2
ogni mese, a mezzo bonifico bancario su IBAN già noto al sig. , somma da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Spese straordinarie
Dispone la suddivisione nella misura del 50% tra i ricorrenti delle spese straordinarie per le loro figlie, distinguendo, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso:
- quelle non subordinate al consenso di entrambi i genitori;
- quelle per le quali è prevista la preventiva concertazione tra questi.
5) Assegno Unico Universale
L'Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra
[...]
Parte_2
6) L'abitazione familiare
Assegna l'abitazione familiare sita San Biagio di Callalta (TV), in via Cadore n. 8, con i relativi arredi, alla Sig.ra Darsi atto che il Sig. ha già lasciato la casa familiare, Parte_2 Pt_1 reperendo per sé un'altra abitazione in locazione a Spresiano (TV), ove ha stabilito la propria residenza.
7) Mantenimento dei ricorrenti
I ricorrenti dichiarano di non avere alcunché a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
8) Il mutuo cointestato
La signora continuerà a farsi carico del pagamento mensile delle rate del mutuo Parte_2
sino al saldo.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 7433/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 20/12/2024
Da: , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. RECH SONIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 04/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
25/01/1988 e nata a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 23/03/2019 e trascritto al n. 2, Parte I, Anno 2019, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MASERADA SUL PIAVE alle seguenti condizioni:
1) autorizza le parti a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento e condizioni relativi alla prole
Si dispone:
- l'affidamento condiviso a entrambi i genitori delle minori e , le Persona_1 Persona_2 quali saranno collocate in prevalenza presso la madre e manterranno la residenza presso l'abitazione familiare sita a San Biagio di Callalta, Via Cadore n. 8, che sarà assegnata alla sig.ra Pt_2
- che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie;
- che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie siano assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori;
- che il Sig. e la signora possano rimanere con le figlie, compatibilmente con le Pt_1 Pt_2
esigenze e gli impegni sia delle minori che dei genitori e salvi i diversi accordi tra questi ultimi, nel seguente modo:
- le figlie staranno con la madre dal lunedì al venerdì sera, mentre staranno con il padre tutti i weekend (dal venerdì sera dalle 19:00 sino alla domenica sera dopocena con accompagnamento alla madre alle 20:30);
- rispetto alla frequenza scolastica e agli impegni sportivi, sarà la madre ad occuparsi di portare e prendere le figlie a scuola, così come di accompagnarle e prenderle a pattinaggio (o a qualsiasi altro sport che le stesse decidessero di praticare in futuro); - in caso di assenza o impedimento di uno dei genitori, essi si avvarranno della collaborazione dei nonni;
- PERIODO ESTIVO: le minori potranno rimanere con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare tra i genitori in base alle esigenze delle figlie ed alle esigenze lavorative del sig. ; in ogni caso, e frequenteranno Pt_1 Per_1 Per_2
il centro estivo le ultime due settimane di giugno e le prime due settimane di luglio;
- : le minori trascorreranno la vigilia e il Natale con il padre, quindi negli Controparte_1 altri giorni staranno con la madre sino al giorno dell'Epifania;
- le minori potranno trascorrere tale festività con entrambi i genitori in Controparte_2
modo alternato, con modalità da concordarsi di anno in anno in base alle esigenze lavorative del sig.
; Pt_1
- ALTRE FESTIVITA', PONTI E RICORRENZE NEL CORSO DELL'ANNO: le modalità saranno concordate di volta in volta in base alle esigenze delle minori ed alle esigenze lavorative del sig.
; Pt_1
si dispone inoltre che:
- in caso di malattia le figlie minori rimarranno con il genitore presso il quale si trovano, ciascun genitore avvisi immediatamente l'altro, consentendogli la visita alle figlie presso la sua abitazione;
- in caso di malattia delle minori, siano innanzitutto i genitori a occuparsene, salvo poi ricorrere ai nonni;
- le minori potranno rimanere con i genitori anche in altri orari o in altre giornate diverse da quelle sopra concordate, previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici delle figlie;
- la Sig.ra e il Sig. possano far visita alle figlie il giorno del loro compleanno qualora Pt_2 Pt_1 si trovino presso l'abitazione dell'altro genitore;
- durante la permanenza presso le rispettive abitazioni, i genitori facciano svolgere loro i compiti scolastici, favorendo altresì lo svolgimento delle loro attività ricreative;
- ciascuno dei genitori informi l'altro sull'andamento scolastico, sulle aspirazioni, sulle preferenze scolastiche, sulle eventuali problematiche delle figlie;
- sarà il genitore che non ha con sé i figli a chiamare, nella fascia oraria serale, dalle ore 19:00 alle
20.30 circa, e l'altro deve garantirne l'accesso. Il genitore potrà chiamare direttamente l'altro genitore o i rispettivi nonni materni - paterni se le minori saranno dai nonni;
- qualora il padre non potesse stare con le figlie negli orari di visita pattuiti, possa recuperare tale visita entro le due settimane successive;
- le minori possano rimanere sia con i nonni paterni che con quelli materni;
- ciascuno dei genitori comunichi all'altro dove sono le figlie in vacanza. Se un genitore vuole portare le figlie in vacanza all'estero è necessario prima avere il consenso dell'altro genitore. 3) Mantenimento delle figlie – spese ordinarie
Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra quale contributo al mantenimento delle Pt_1 Pt_2
figlie e la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 15 di Per_1 Per_2
ogni mese, a mezzo bonifico bancario su IBAN già noto al sig. , somma da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Spese straordinarie
Dispone la suddivisione nella misura del 50% tra i ricorrenti delle spese straordinarie per le loro figlie, distinguendo, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso:
- quelle non subordinate al consenso di entrambi i genitori;
- quelle per le quali è prevista la preventiva concertazione tra questi.
5) Assegno Unico Universale
L'Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra
[...]
Parte_2
6) L'abitazione familiare
Assegna l'abitazione familiare sita San Biagio di Callalta (TV), in via Cadore n. 8, con i relativi arredi, alla Sig.ra Darsi atto che il Sig. ha già lasciato la casa familiare, Parte_2 Pt_1 reperendo per sé un'altra abitazione in locazione a Spresiano (TV), ove ha stabilito la propria residenza.
7) Mantenimento dei ricorrenti
I ricorrenti dichiarano di non avere alcunché a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
8) Il mutuo cointestato
La signora continuerà a farsi carico del pagamento mensile delle rate del mutuo Parte_2
sino al saldo.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca