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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/09/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 34/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DI DOMENICO Parte_1 C.F._1 NADIA
ATTORE contro
(C.F con il patrocinio dell'avv. DELLA CAGNA Controparte_1 C.F._2 SIMONA
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato l'atto introduttivo depositato da la comparsa di Parte_1 costituzione di e ogni altro atto di causa, le parti, comparse personalmente Controparte_1 all'udienza del 22.09.2025, hanno rappresentato di voler definire congiuntamente la controversia alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati per mutuo consenso e nel rispetto reciproco;
2. La casa coniugale sita in Pomezia, Via Dei Ciliegi n. 11, in comproprietà tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...] nella misura del 50% ciascuno, verrà assegnata ad entrambi i coniugi secondo la CP_1 materiale divisione in n. due unità abitative dai medesimi realizzata. I coniugi parteciperanno in ragione del 50% pro capite al pagamento delle imposte e tasse gravanti sull'immobile, così come provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, a ripartirsi le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e le spese condominiali;
3. I ratei del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale saranno onorati in via esclusiva dal Sig. che provvederà al Parte_1 pagamento mensile della rata, così pure di ogni accessorio relativo al medesimo rapporto di mutuo, anche per la quota spettante alla Sig.ra rinunciando sin d'ora ad ogni e Controparte_1 qualsivoglia ripetizione;
4. Il Sig. verserà a titolo di assegno divorzile, alla Sig.ra Parte_1
la somma di € 250,00 (duecentocinquanta) mensili, oltre rivalutazione Istat come Controparte_1 per legge, entro il giorno 18 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN al medesimo già note;
5. Nessun contributo al mantenimento verrà corrisposto in favore della figlia
6. Le spese di lite restano compensate tra le parti”. Persona_1 Sussistono senz'altro i presupposti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. B) L. 898/1970, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Pomezia il 9.09.1984. L'omologazione della separazione risale al 2017 e da tale data non è intervenuta alcuna riconciliazione. Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e il Tribunale reputa quindi irreversibilmente dissolto il consorzio familiare. Quanto alla revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia (nata a [...] il Per_1 15.07.1985) il Collegio non può che prendere atto della volontà delle parti, considerata, altresì, l'età della figlia. Le ulteriori statuizioni in merito alla divisione della casa coniugale e al riconoscimento di un assegno divorzile sono senz'altro ratificabili, venendo in rilievo diritti disponibili. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Pomezia il 9.09.1984, alle condizioni espressamente riportate in parte motiva.
- Ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Pomezia (atto n. 77, parte II, serie A, anno 1984).
- Spese compensate.
Si comunichi.
Velletri, lì 22.09.2025
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DI DOMENICO Parte_1 C.F._1 NADIA
ATTORE contro
(C.F con il patrocinio dell'avv. DELLA CAGNA Controparte_1 C.F._2 SIMONA
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato l'atto introduttivo depositato da la comparsa di Parte_1 costituzione di e ogni altro atto di causa, le parti, comparse personalmente Controparte_1 all'udienza del 22.09.2025, hanno rappresentato di voler definire congiuntamente la controversia alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati per mutuo consenso e nel rispetto reciproco;
2. La casa coniugale sita in Pomezia, Via Dei Ciliegi n. 11, in comproprietà tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...] nella misura del 50% ciascuno, verrà assegnata ad entrambi i coniugi secondo la CP_1 materiale divisione in n. due unità abitative dai medesimi realizzata. I coniugi parteciperanno in ragione del 50% pro capite al pagamento delle imposte e tasse gravanti sull'immobile, così come provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, a ripartirsi le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e le spese condominiali;
3. I ratei del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale saranno onorati in via esclusiva dal Sig. che provvederà al Parte_1 pagamento mensile della rata, così pure di ogni accessorio relativo al medesimo rapporto di mutuo, anche per la quota spettante alla Sig.ra rinunciando sin d'ora ad ogni e Controparte_1 qualsivoglia ripetizione;
4. Il Sig. verserà a titolo di assegno divorzile, alla Sig.ra Parte_1
la somma di € 250,00 (duecentocinquanta) mensili, oltre rivalutazione Istat come Controparte_1 per legge, entro il giorno 18 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN al medesimo già note;
5. Nessun contributo al mantenimento verrà corrisposto in favore della figlia
6. Le spese di lite restano compensate tra le parti”. Persona_1 Sussistono senz'altro i presupposti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. B) L. 898/1970, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Pomezia il 9.09.1984. L'omologazione della separazione risale al 2017 e da tale data non è intervenuta alcuna riconciliazione. Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e il Tribunale reputa quindi irreversibilmente dissolto il consorzio familiare. Quanto alla revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia (nata a [...] il Per_1 15.07.1985) il Collegio non può che prendere atto della volontà delle parti, considerata, altresì, l'età della figlia. Le ulteriori statuizioni in merito alla divisione della casa coniugale e al riconoscimento di un assegno divorzile sono senz'altro ratificabili, venendo in rilievo diritti disponibili. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Pomezia il 9.09.1984, alle condizioni espressamente riportate in parte motiva.
- Ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Pomezia (atto n. 77, parte II, serie A, anno 1984).
- Spese compensate.
Si comunichi.
Velletri, lì 22.09.2025
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera