Art. 3.
All'onere di un miliardo derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di un miliardo derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.