Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 28/04/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00807/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2026, proposto da
S.A.C.I.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Barsotti e Lucia Casale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Livorno, non costituito in giudizio;
nei confronti
della Antignano S.S. di US AS RE CI & C., non costituita in giudizio;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Livorno sulle istanze del 15.10.2025 e del 16.12.2025 di archiviazione del procedimento di decadenza dal permesso di costruire, con ogni conseguenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 24 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. DO BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto notificato in data 20 marzo 2026 e depositato il successivo 24 marzo, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame;
Considerato che, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., “ La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale … ”;
Rilevato che parte ricorrente non ha rilasciato il mandato speciale che avrebbe legittimato il procuratore costituito a dichiarare la rinuncia al ricorso né essa ha provveduto a sottoscrivere personalmente il predetto atto;
Rilevato che, a tale fine, non è sufficiente la procura rilasciata per l’incardinazione del ricorso, nonostante il riferimento specifico alla possibilità di rinunciare agli atti del giudizio, attesa peraltro anche la diversità ontologica tra rinuncia agli atti e rinuncia al giudizio;
Rilevato che, infatti, il codice di rito prevede il rilascio di apposita delega, specificamente predisposta per la rinuncia, stante l’effetto estintivo del giudizio che essa produce;
Ritenuto di dovere comunque apprezzare l’atto di rinuncia ai sensi dell’art. 84, comma 4, a mente del quale: “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. ”.
Ritenuto, pertanto, di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, in conformità con la volontà di parte ricorrente come espressa nel prefato atto, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT MA BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
DO BR, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| DO BR | RT MA BU |
IL SEGRETARIO