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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 31/10/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore
dott.ssa Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1908 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Teodoro Masoni ( PEC CodiceFiscale_2
Email_1
Ricorrente CONTRO
nata a [...], il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...] e , nata a [...], il Controparte_2
10/09/2000, C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_4 rappresentate e difese dall'Avv. Monica Mesiano (C.F. ) (indirizzo CodiceFiscale_5 di posta elettronica certificata Email_2
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 31.7.2025 il sig. conveniva in giudizio Parte_1
e la figlia, , per conseguire la modifica della sentenza di Controparte_1 Controparte_2 divorzio n. 313/2018 e precisamente la revoca dell'assegno stabilito a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario in favore della figlia con decreto in data Controparte_2
12.05.2023 in ragione dell'intervenuta autosufficienza economica della detta. Instaurato il contraddittorio e assicurato l'intervento dle Pubblico Ministero, in corso di causa le parti raggiungevano un accordo. Il Collegio rilevato che l'accordo raggiunto non viola diritti indisponibili e non reca pregiudizio al minore ritiene di recepire quanto concordato dalle parti che prevede: la revoca dell'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili dovuto dal ricorrente per la figlia, ordinando all'INPS di cessare l'addebito di detta somma da quanto corrisposto al ricorrente a titolo di pensione. Disporre espressamente che la decorrenza della cessazione dell'obbligo di mantenimento decorra dal primo settembre 2025 e per l'effetto ordinando alla signora di restituire Controparte_2 le eventuali somme percepite successivamente a tale termine. Spese co rti”
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1908/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: recepisce l'accordo formalizzato e così, REVOCA l'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili dovuto dal ricorrente per la figlia a decorrere dal mese di settembre 2025; ORDINA all'INPS di cessare l'addebito di detta somma da quanto corrisposto al ricorrente a titolo di pensione;
ORDINA alla signora di restituire le eventuali somme percepite Controparte_2 successivamente a tale termine. Spese compensate tra le parti.
Civitavecchia, 31/10/2025 .
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone