TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG. 437/2023
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 09.05.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto,
della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 437 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
La società ,in persona del suo legale rappresentante p.t, con sede legale in Parte_1
Bulgaria rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Gentile del Foro di Ragusa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Attore opponente
Contro
La con sede legale in Birgi – Trapani, in persona del Presidente e legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Mormino del Foro di
Roma
Convenuto opposto
Conclusioni come da verbale
La proponeva in data 02.02.2023, opposizione avverso l'atto di precetto in Parte_1
rinnovazione, che in data 18.01.2023 era stato notificato a mezzo posta all'opponente, con il quale la si chiedeva alla il pagamento della somma di CP_1 Parte_1
complessivi € 216.416,11; deduceva che il titolo sottostante, ovvero il decreto ingiuntivo n.
853/2021 del 03.12.2021 ed il pedissequo atto di precetto, non era mai stato notificato alla né entro i termini e nelle modalità stabilite dalla normativa nazionale, e né Parte_1
entro i termini e le modalità previste dalla normativa comunitaria.
Affermava che la notifica del titolo non era stata eseguita secondo la normativa specifica esistente che regola la notifica degli atti a soggetti non residenti nel territorio nazionale, in questo caso Italia e Bulgaria ovvero il Regolamento del Consiglio Europeo 1393/2007 e successivi aggiornamenti. Tale regolamento europeo prevedeva che la notifica degli atti giudiziari doveva avvenire attraverso la trasmissione dell'atto nei confronti dell'organo ricevente, il quale deve provvedere alla notifica sul territorio nei confronti del destinatario e dare comunicazione (sia in caso di esito positivo, che in caso di esito negativo)
dell'avvenuta notificazione. Orbene, tale attività non è mai stata svolta da parte dell'organo ricevente bulgaro, e la avrebbe dovuto, con l'ordinaria diligenza, accertarsi CP_1
dell'avvenuta notifica dell'atto secondo le seguenti modalità, né ha chiesto di essere rimessa in termini per una regolare notifica.
Segnalava inoltre che l'atto giudiziario indirizzato ad un soggetto straniero non era stato tradotto in lingua in questo caso bulgaro.
Eccepiva nel merito altresì la mancanza di prova scritta necessaria per una tutela monitoria,
infatti il decreto n.853/21, sia fonda su una presunta prova scritta che, in realtà, viene del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
tutto smentita dalle comunicazioni e disposizioni rese in via ufficiale, a mezzo pec, nei confronti sia di che di dall' , titolare, tra le varie prerogative, Parte_1 CP_1 CP_2
della gestione degli aspetti economici di tutto il settore del trasporto aereo. Evidenziava
quindi l'eccessiva richiesta di spese indicate in precetto e chiedeva la sospensione del titolo concludeva previa sospensione dell'esecuzione; ritenere fondata la spiegata opposizione e,
conseguentemente, dichiarare nullo e comunque inefficace il precetto notificato in data
18.01.2023.
Si costituiva la deducendo che parte opponente era stato il vettore CP_1 CP_3
che si era aggiudicato l'esercizio in esclusiva dei collegamenti aerei sulle rotte Trapani-
Trieste, Trapani-Ancona e Trapani-Perugia e viceversa sino al 31 ottobre 2023 in regime di oneri di servizio pubblico (OSP) con un sistema di compensazione che prevedeva l'erogazione a suo favore da parte delle Amministrazioni di ingenti somme di denaro pubblico (€ 3.124.395,33; € 2.990.390,84 e € 2.916.480,70) come riportato nel Decreto
Dirigenziale del MIT n. 41 del 30 novembre 2020; che a partire dal 1° gennaio 2021 si era resa totalmente inadempiente rispetto ai suoi obblighi di corrispondere ad i diritti CP_1
aeroportuali stabiliti per legge ai sensi del D.M. 7 febbraio 2013 n. 44, le tariffe handling ai sensi dei due contratti sottoscritti in data 16.12.20 di cui uno relativo ai voli sottoposti ad oneri di servizi pubblici e l'altro ai distinti voli commerciali, i canoni dovuti ai sensi del contratto di subconcessione di spazi aeroportuali e le ulteriori prestazioni aeroportuali rese ai sensi del tariffario vigente presso l'aeroporto di Trapani come da documentazione che versava;
che il vettore , pur avendo percepito alla data del 10/09/21 ben Euro CP_3
1.933.997,51 di soldi pubblici a titolo di compensazioni, ha improvvisamente cessato, in data 24 ottobre 2021, tutti i voli in regime di OSP rendendosi inadempiente rispetto ai suoi obblighi nei confronti di e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, CP_2
mancando completamente di corrispondere ad tutti i diritti aeroportuali e le tariffe CP_1
handling dovute, oltre a rendersi inadempiente anche nei confronti dei propri dipendenti.
Successivamente si è appreso che la stessa Autorità Aeronautica UL (CAA) aveva sospeso la licenza di esercizio di in forza del provvedimento n. 45-01-571 del CP_3
26.11.2021 per il mancato rispetto dei requisiti prescritti dal Certificato di Operatore Aereo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
N. BG 61; successivamente tale sospensione è stata pubblicata, in data 17 dicembre 2021,
sullo stesso sito della CAA.
Evidenziava altresì che il D.I. era stato ritualmente notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 17 febbraio 2022 al debitore.
La decorso il termine di 90 giorni previsto dall'art. 481 c.p.c., ha ritualmente CP_1
provveduto in data 3 gennaio 2023 a notificare a un nuovo atto di precetto CP_3
unitamente sempre al precedente precetto del 17.02.21 ed al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 853/2021, secondo le nuove regole del Regolamento EU n.
1784/2020 entrato in vigore in data 01.07.22, che è stato ritualmente e validamente notificato a in data 18 gennaio 2023 come dalla stessa attestato nel proprio atto di citazione in CP_3
opposizione.
Osservava ancora che la nota prot. 8383 del 25 01.11 che a detta di parte opponente CP_2
proverebbe come tanto il decreto ingiuntivo n. 853/2021 quanto l'atto di precetto siano
“carenti/nulli o illegittimi, in realtà non è conducente atteso che l si sia limitata a CP_2
chiedere ad dei chiarimenti sulla sola parte del credito vantato a titolo di CP_1
prestazioni handling per Euro 121.545,87 e non ha mai riguardato i crediti vantati da a titolo di diritti aeroportuali pari a Euro 65.274,64 e di addizionali comunali pari a CP_1
Euro 9.456,00.
Ed ancora precisava come avessa fornito prontamente ad ampie CP_1 CP_2
delucidazioni e prove documentali con la nota prot. 110 del 3 febbraio 2022 ed inoltre evidenziava che con nota prot. 125693-P del 11.10.2022 avesse espressamente ritenuta valida e “congrua” la tariffa di € 17,27 tons/rotazione per i servizi di assistenza a terra offerti in esclusiva presso l'aeroporto di Trapani “per i voli operati in regime di OSP da e per Trapani”.
Il giudizio documentalmente istruito veniva posto in decisione ex art.281 sexies cpc con termini per il deposito delle rispettive conclusionali.
Preliminarmente, va dato atto che al presente procedimento è stato riunito quello recante il n. 670/2023 R.G., giusta ordinanza del 13.03.2025, stante la connessione oggettiva e soggettiva.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nel merito si osserva che entrambi i giudizi hanno quale domanda principale la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 853/2021 del 03.12.2021 ed il pedissequo atto di precetto che ha detta di parte opponente, non risulterebbe mai notificato alla società
. Parte_1
Ed invero si osserva dalla documentazione allegata dalla parte opposta, che tale circostanza non corrisponde al vero. Infatti, dalla documentazione versata dal creditore opposto ci evince che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trapani n. 853/2021 del 03.12.2021
ed il pedissequo atto di precetto è stato regolarmente notificato presso la sede legale del debitore in data 21.02.2022 così come risulta dalla certificazione depositata dalla CP_1
indicato nell'elenco degli atti di parte al C1; ciò nel rispetto del Regolamento (CE) n.
[...]
1393/2007 vigente.
Risulta inoltre che il D.I. n. 853/2021 del 03.12.2021 è stato consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario di Trapani in data 27.01.2022 e da tale data produce effetti la notifica per il notificante, atteso che a mente dell'art.9 del citato regolamento notificazione deve valutarsi secondo la legge dello Stato membro – Italia-.
Per il destinatario della notifica, di contro, questa produce effetti dalla data di materiale consegna che nel caso di specie è avvenuta in data 21.02.2022 così come risulta dalla citata certificazione e quindi entro il termini di giorni novanta così come previsto dall'art.644 cpc.
Appare evidente la tardività dell'opposizione in assenza di prova sul caso fortuito o forza maggiore così come previsto dall'art.650 cpc.
Di contro l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, è pari a 50 giorni. L'art. 641, 2° comma, c.p.c.,
circostanza questa che non si è verificata attesa la notifica dell'opposizione al D.I. – RG
670/2023 – avvenuta solo nel marzo del 2023.
Ricorre inoltre, l'ipotesi disciplinata dall'art. 647 c.p.c., che sanzione la mancata opposizione entro i termini con il conseguimento di autorità di cosa giudicata;
infatti, il giudice di legittimità in un recente arresto ne ha ribadito la valenza affermando che …” La sussistenza
delle condizioni che, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., legittimano la dichiarazione di esecutorietà del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
decreto ingiuntivo, è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione ex art. 645 ovvero ex art.
650 c.p.c. ovvero, ancora, in quello di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al medesimo
decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il
relativo decreto ex art. 647 cit., né essendo proponibile il ricorso per cassazione “(Cass. civ. n.
36196/2021)
Le opposizioni proposte vanno quindi rigettate essendo inammissibili stante la tardività
dell'opposizione e I residuali motivi di opposizione vengo assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte convenuta, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi in riferimento al valore del giudizio e riconoscendo solo tre fasi del giudizio in complessivi euro € 4.217,00
per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande di parte attrice opponente in quanto inammissibile stante la tardività
dell'opposizione;
Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di
Trapani n. n. 853/2021 del 03.12.2021 ai sensi dell'art.647 c.p.c;
- condanna la ,in persona del suo legale rappresentante p.t a rifondere nei Parte_1
confronti della le spese di lite che si liquidano in complessivi €.4.217,00 per CP_1
onorari di difesa, oltre Iva e Cpa se dovuti come per legge e rimborso per spese generali al
15%.
Così deciso in Trapani, in data 15/05/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG. 437/2023
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 09.05.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto,
della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 437 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
La società ,in persona del suo legale rappresentante p.t, con sede legale in Parte_1
Bulgaria rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Gentile del Foro di Ragusa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Attore opponente
Contro
La con sede legale in Birgi – Trapani, in persona del Presidente e legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Mormino del Foro di
Roma
Convenuto opposto
Conclusioni come da verbale
La proponeva in data 02.02.2023, opposizione avverso l'atto di precetto in Parte_1
rinnovazione, che in data 18.01.2023 era stato notificato a mezzo posta all'opponente, con il quale la si chiedeva alla il pagamento della somma di CP_1 Parte_1
complessivi € 216.416,11; deduceva che il titolo sottostante, ovvero il decreto ingiuntivo n.
853/2021 del 03.12.2021 ed il pedissequo atto di precetto, non era mai stato notificato alla né entro i termini e nelle modalità stabilite dalla normativa nazionale, e né Parte_1
entro i termini e le modalità previste dalla normativa comunitaria.
Affermava che la notifica del titolo non era stata eseguita secondo la normativa specifica esistente che regola la notifica degli atti a soggetti non residenti nel territorio nazionale, in questo caso Italia e Bulgaria ovvero il Regolamento del Consiglio Europeo 1393/2007 e successivi aggiornamenti. Tale regolamento europeo prevedeva che la notifica degli atti giudiziari doveva avvenire attraverso la trasmissione dell'atto nei confronti dell'organo ricevente, il quale deve provvedere alla notifica sul territorio nei confronti del destinatario e dare comunicazione (sia in caso di esito positivo, che in caso di esito negativo)
dell'avvenuta notificazione. Orbene, tale attività non è mai stata svolta da parte dell'organo ricevente bulgaro, e la avrebbe dovuto, con l'ordinaria diligenza, accertarsi CP_1
dell'avvenuta notifica dell'atto secondo le seguenti modalità, né ha chiesto di essere rimessa in termini per una regolare notifica.
Segnalava inoltre che l'atto giudiziario indirizzato ad un soggetto straniero non era stato tradotto in lingua in questo caso bulgaro.
Eccepiva nel merito altresì la mancanza di prova scritta necessaria per una tutela monitoria,
infatti il decreto n.853/21, sia fonda su una presunta prova scritta che, in realtà, viene del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
tutto smentita dalle comunicazioni e disposizioni rese in via ufficiale, a mezzo pec, nei confronti sia di che di dall' , titolare, tra le varie prerogative, Parte_1 CP_1 CP_2
della gestione degli aspetti economici di tutto il settore del trasporto aereo. Evidenziava
quindi l'eccessiva richiesta di spese indicate in precetto e chiedeva la sospensione del titolo concludeva previa sospensione dell'esecuzione; ritenere fondata la spiegata opposizione e,
conseguentemente, dichiarare nullo e comunque inefficace il precetto notificato in data
18.01.2023.
Si costituiva la deducendo che parte opponente era stato il vettore CP_1 CP_3
che si era aggiudicato l'esercizio in esclusiva dei collegamenti aerei sulle rotte Trapani-
Trieste, Trapani-Ancona e Trapani-Perugia e viceversa sino al 31 ottobre 2023 in regime di oneri di servizio pubblico (OSP) con un sistema di compensazione che prevedeva l'erogazione a suo favore da parte delle Amministrazioni di ingenti somme di denaro pubblico (€ 3.124.395,33; € 2.990.390,84 e € 2.916.480,70) come riportato nel Decreto
Dirigenziale del MIT n. 41 del 30 novembre 2020; che a partire dal 1° gennaio 2021 si era resa totalmente inadempiente rispetto ai suoi obblighi di corrispondere ad i diritti CP_1
aeroportuali stabiliti per legge ai sensi del D.M. 7 febbraio 2013 n. 44, le tariffe handling ai sensi dei due contratti sottoscritti in data 16.12.20 di cui uno relativo ai voli sottoposti ad oneri di servizi pubblici e l'altro ai distinti voli commerciali, i canoni dovuti ai sensi del contratto di subconcessione di spazi aeroportuali e le ulteriori prestazioni aeroportuali rese ai sensi del tariffario vigente presso l'aeroporto di Trapani come da documentazione che versava;
che il vettore , pur avendo percepito alla data del 10/09/21 ben Euro CP_3
1.933.997,51 di soldi pubblici a titolo di compensazioni, ha improvvisamente cessato, in data 24 ottobre 2021, tutti i voli in regime di OSP rendendosi inadempiente rispetto ai suoi obblighi nei confronti di e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, CP_2
mancando completamente di corrispondere ad tutti i diritti aeroportuali e le tariffe CP_1
handling dovute, oltre a rendersi inadempiente anche nei confronti dei propri dipendenti.
Successivamente si è appreso che la stessa Autorità Aeronautica UL (CAA) aveva sospeso la licenza di esercizio di in forza del provvedimento n. 45-01-571 del CP_3
26.11.2021 per il mancato rispetto dei requisiti prescritti dal Certificato di Operatore Aereo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
N. BG 61; successivamente tale sospensione è stata pubblicata, in data 17 dicembre 2021,
sullo stesso sito della CAA.
Evidenziava altresì che il D.I. era stato ritualmente notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 17 febbraio 2022 al debitore.
La decorso il termine di 90 giorni previsto dall'art. 481 c.p.c., ha ritualmente CP_1
provveduto in data 3 gennaio 2023 a notificare a un nuovo atto di precetto CP_3
unitamente sempre al precedente precetto del 17.02.21 ed al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 853/2021, secondo le nuove regole del Regolamento EU n.
1784/2020 entrato in vigore in data 01.07.22, che è stato ritualmente e validamente notificato a in data 18 gennaio 2023 come dalla stessa attestato nel proprio atto di citazione in CP_3
opposizione.
Osservava ancora che la nota prot. 8383 del 25 01.11 che a detta di parte opponente CP_2
proverebbe come tanto il decreto ingiuntivo n. 853/2021 quanto l'atto di precetto siano
“carenti/nulli o illegittimi, in realtà non è conducente atteso che l si sia limitata a CP_2
chiedere ad dei chiarimenti sulla sola parte del credito vantato a titolo di CP_1
prestazioni handling per Euro 121.545,87 e non ha mai riguardato i crediti vantati da a titolo di diritti aeroportuali pari a Euro 65.274,64 e di addizionali comunali pari a CP_1
Euro 9.456,00.
Ed ancora precisava come avessa fornito prontamente ad ampie CP_1 CP_2
delucidazioni e prove documentali con la nota prot. 110 del 3 febbraio 2022 ed inoltre evidenziava che con nota prot. 125693-P del 11.10.2022 avesse espressamente ritenuta valida e “congrua” la tariffa di € 17,27 tons/rotazione per i servizi di assistenza a terra offerti in esclusiva presso l'aeroporto di Trapani “per i voli operati in regime di OSP da e per Trapani”.
Il giudizio documentalmente istruito veniva posto in decisione ex art.281 sexies cpc con termini per il deposito delle rispettive conclusionali.
Preliminarmente, va dato atto che al presente procedimento è stato riunito quello recante il n. 670/2023 R.G., giusta ordinanza del 13.03.2025, stante la connessione oggettiva e soggettiva.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nel merito si osserva che entrambi i giudizi hanno quale domanda principale la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 853/2021 del 03.12.2021 ed il pedissequo atto di precetto che ha detta di parte opponente, non risulterebbe mai notificato alla società
. Parte_1
Ed invero si osserva dalla documentazione allegata dalla parte opposta, che tale circostanza non corrisponde al vero. Infatti, dalla documentazione versata dal creditore opposto ci evince che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trapani n. 853/2021 del 03.12.2021
ed il pedissequo atto di precetto è stato regolarmente notificato presso la sede legale del debitore in data 21.02.2022 così come risulta dalla certificazione depositata dalla CP_1
indicato nell'elenco degli atti di parte al C1; ciò nel rispetto del Regolamento (CE) n.
[...]
1393/2007 vigente.
Risulta inoltre che il D.I. n. 853/2021 del 03.12.2021 è stato consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario di Trapani in data 27.01.2022 e da tale data produce effetti la notifica per il notificante, atteso che a mente dell'art.9 del citato regolamento notificazione deve valutarsi secondo la legge dello Stato membro – Italia-.
Per il destinatario della notifica, di contro, questa produce effetti dalla data di materiale consegna che nel caso di specie è avvenuta in data 21.02.2022 così come risulta dalla citata certificazione e quindi entro il termini di giorni novanta così come previsto dall'art.644 cpc.
Appare evidente la tardività dell'opposizione in assenza di prova sul caso fortuito o forza maggiore così come previsto dall'art.650 cpc.
Di contro l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, è pari a 50 giorni. L'art. 641, 2° comma, c.p.c.,
circostanza questa che non si è verificata attesa la notifica dell'opposizione al D.I. – RG
670/2023 – avvenuta solo nel marzo del 2023.
Ricorre inoltre, l'ipotesi disciplinata dall'art. 647 c.p.c., che sanzione la mancata opposizione entro i termini con il conseguimento di autorità di cosa giudicata;
infatti, il giudice di legittimità in un recente arresto ne ha ribadito la valenza affermando che …” La sussistenza
delle condizioni che, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., legittimano la dichiarazione di esecutorietà del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
decreto ingiuntivo, è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione ex art. 645 ovvero ex art.
650 c.p.c. ovvero, ancora, in quello di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al medesimo
decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il
relativo decreto ex art. 647 cit., né essendo proponibile il ricorso per cassazione “(Cass. civ. n.
36196/2021)
Le opposizioni proposte vanno quindi rigettate essendo inammissibili stante la tardività
dell'opposizione e I residuali motivi di opposizione vengo assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte convenuta, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi in riferimento al valore del giudizio e riconoscendo solo tre fasi del giudizio in complessivi euro € 4.217,00
per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande di parte attrice opponente in quanto inammissibile stante la tardività
dell'opposizione;
Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di
Trapani n. n. 853/2021 del 03.12.2021 ai sensi dell'art.647 c.p.c;
- condanna la ,in persona del suo legale rappresentante p.t a rifondere nei Parte_1
confronti della le spese di lite che si liquidano in complessivi €.4.217,00 per CP_1
onorari di difesa, oltre Iva e Cpa se dovuti come per legge e rimborso per spese generali al
15%.
Così deciso in Trapani, in data 15/05/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile