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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/07/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott. Marcella Celesti Consigliere
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 883/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. M. Cannatella;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. Anastasi;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza n. 1217/2022 del 30/03/2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti Parte_1
del volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della pretesa Controparte_1
del resistente di restituzione delle somme versate per alcune mensilità, nonché per contribuzione relativamente al periodo durante il quale era stato collocato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni istituzionali presso la Camera di Commercio italo – brasiliana.
Il decidente riteneva che la norma di riferimento da applicare – relativamente alla fattispecie del recupero contributivo – fosse costituita dall'art. 2 della legge n.1114/1962, nella parte in cui disponeva che: “Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento a carico dello Stato. L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'art.57 del testo unico”.
Appellava detta sentenza , con ricorso depositato in data Parte_1
29/9/2022, cui resisteva l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la pronuncia, ritenendo che la norma richiamata dal tribunale, l'art. 2 della legge 1114/1962, non si applichi alla fattispecie in esame, regolata, invece, dall'art. 32 dlgs n. 165/2001, il quale, accantonando definitivamente la disciplina risalente al 1962, al fine di incentivare lo scambio internazionale di esperienze amministrative dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, statuisce che il periodo di servizio debba essere considerato utile a tutti gli effetti normativi, retributivi e pensionistici e che dal collocamento fuori ruolo non possa derivare alcun pregiudizio nei confronti del dipendente. Evidenzia che l'accordo tra gli enti interessati, cui la suddetta norma rimette la disciplina dell'onere economico e previdenziale, prevedeva che la Camera di Commercio si sarebbe fatta carico del trattamento economico, rimanendo a carico del Comune l'ordinaria contribuzione a fini previdenziali. Sostiene, conseguentemente, l'appellante che il avrebbe dovuto, tutt'al più, azionare la propria pretesa creditoria nei CP_1
confronti della Camera di Commercio italo – brasiliana, ma non del dipendente. 2. Con la seconda censura lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione sollevata, in via subordinata, anche per i contributi pagati dal CP_1
3. L'appello è infondato.
3.1 L'art. 2 della l. n. 1114 del 1962 statuisce che: “All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.
L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'art. 57 del citato testo unico”.
Quanto alla vigenza della norma, osserva il collegio che l'art. 1, comma 1, del dlgs n. 179 del 2009 (successivo al dlgs n. 165/2001) ne ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore.
Non vi è alcun problema di compatibilità della previsione legislativa in esame con il dettato dell'art. 32, comma 3, dlgs n. 165/2001 (“
3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale”), atteso che l'art. 2 disciplina specificamente l'aspetto dell'onere contributivo (relativamente alla quota a carico del dipendente), sul quale l'art. 32 nulla dispone.
Il tribunale ha dunque correttamente individuato la norma che disciplina la fattispecie in esame e ne ha fatto corretta applicazione.
3.2 Quanto all'eccezione di prescrizione, la motivazione del tribunale si attaglia anche alla richiesta restitutoria riguardante i contributi: si tratta comunque di indebito oggettivo soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
4. La pronuncia va, pertanto, confermata. 5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €
3.500,00, oltre spese generali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi