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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3342 /2021, vertente tra
), rappresentato e difeso dall'avv. DE TATA Parte_1 C.F._1
GERARDO ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. Aloisio Pietro Controparte_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._3
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
“Accogliere le conclusioni rassegnate nel primo e nel secondo grado di giudizio, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, e per l'effetto riformare la sentenza n. 470/2018 emessa dal Tribunale di Benevento acclarando l'inesistenza del credito vantato dalla società con condanna di quest'ultima alla refusione dei compensi dei tre gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“1)Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello, oltre ancora l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove svolte dall'ing. , oltre che l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc, così Pt_1 come meglio indicato in narrativa. 2) Senza recesso da quanto sopra, rigettare tutti i motivi di appello e tutte le richieste avversarie, confermando integralmente la sentenza impugnata per tutto quanto svolto in narrativa e reiterando, in questa sede, per scrupolo, le domande e le eccezioni svolte in primo grado, come meglio sopra indicato. 3) In via istruttoria, qualora ritenuto necessario, si insiste nelle richieste istruttorie svolte in primo grado, e non ammesse e, in particolare, in quelle svolte nella seconda memoria ex art. 183, VI comma cpc, del 28.05.2012 (tra cui la prova testimoniale e le richieste di esibizione ex art. 210 cpc), come meglio indicato in narrativa. 4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e con compensazione delle spese relative al giudizio di legittimità, e condanna ex art.96 comma 3 c.p.c..”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Dinanzi al Tribunale di Benevento, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 543/2011, emesso a suo carico ed in favore della per la somma di € Controparte_1
89.677,00 in virtù di una scrittura privata del 22.6.2009 relativa al pagamento di alcune rate di leasing dovute per il subentro contrattuale, a seguito dell'acquisto di una imbarcazione da diporto.
In tale sede, l'opponente eccepiva in primo luogo la tardività della notifica del decreto opposto e nel merito disconosceva le scritture private poste a base della pretesa creditoria. In via subordinata deduceva il parziale inadempimento della società opposta per la mancata esecuzione di lavori richiesti, a suo dire pagati e mai effettuati.
Costituitasi, la società opposta spiegava domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il pagamento della somma aggiuntiva di € 23.394,00, per ulteriori rate previste sempre nella scrittura privata del 22.6.2009, e venute nelle more a scadere dal 30.6.2011 sino al 30.12.2011.
Espletata consulenza grafologica, con sentenza n. 470/2018 emessa in data 13.3.2018, il Tribunale adito revocava il decreto opposto, e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 116.970,00 oltre interessi al tasso legale calcolati sull'importo di ciascuna rata, con decorrenza dalla data di scadenza di ogni singola rata sino al soddisfo;
condannava altresì
l'opponente al pagamento delle spese di lite. Il giudice di primo grado, respinte le eccezioni preliminari in relazione alla tempestività della notifica del d.i. e della validità delle procure rilasciate in atti, rilevava come la società opposta avesse dato piena prova della propria pretesa creditoria, ritenendo circostanza pacifica la sottoscrizione da parte del di un ordine di acquisto di una imbarcazione in data 30.2.2007, per Pt_1 il prezzo di € 1.480.000,00, con la previsione di un contratto di leasing da riformulare per il pagamento del saldo, e della permuta di una sua imbarcazione il cui valore era stimato in € 700.000, sulla quale gravava un contratto di leasing;
nello specifico, il Tribunale evidenziava come tanto il contratto di leasing in essere, quanto quello da stipulare, avevano come controparte la Mercantile leasing, e che dunque con tale soggetto il avrebbe dovuto regolare i rapporti di dare/avere Pt_1 anche per effetto della permuta del bene e dei diversi piani finanziari dei due contratti, e che tale specifica regolamentazione avveniva proprio con la scrittura privata azionata in sede monitoria, con la quale il riconosceva di essere debitore del complessivo importo di € 116.991,25 in favore Pt_1 della opposta, dovuto quale differenza per conguaglio leasing relativamente al periodo maggio
2007/febbraio 2009 e si obbligava a corrispondere alla stessa tale importo, in trenta rate mensili a far data dal 30.7.2007, mediante autorizzazione permanente e RID bancario sul conto corrente intestato ad presso una banca in Milazzo. A tale scrittura privata veniva dato valore di P_ riconoscimento di debito, previa verifica della sottoscrizione da parte del , avvenuta a mezzo Pt_1 di CTU.
Il giudizio di appello.
L'opponente soccombente in primo grado proponeva appello avverso la predetta sentenza, denunciando in primo luogo la invalidità della sentenza a causa della omessa declaratoria di fallimento della società opposta durante lo svolgimento del giudizio, atteso che la era P_ stata dichiarata fallita dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 21.1.2013, e che il fallimento avvenuto prima della udienza di precisazione delle conclusioni avrebbe determinato la interruzione del processo. Nel merito, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva desunto che la scrittura privata azionata riguardasse la compravendita dell'imbarcazione e non altri rapporti non legati alla vicenda contrattuale dedotta.
Costituitasi, la parte appellata eccepiva in primo luogo la tardività dell'appello, atteso che la notifica via PEC era stata processata dal sistema dopo le ore 21,00 dell'ultimo giorno utile, e contestava nel merito ogni pretesa avversa.
Con sentenza n. 501/2019, la Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'appello, aderendo alla eccezione della parte appellata circa la sua tardività, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. L'appellante proponeva ricorso avverso la decisione della Corte d'Appello, lamentando come ormai da tempo, la Suprema Corte avesse cambiato orientamento circa il limite temporale per le notifiche degli atti telematici, non rilevando più l'orario intermedio delle ore 21,00, quale termine massimo, bensì quello delle 24,00, e che quindi la decisione impugnata non era coerente con tali ultimi arresti giurisprudenziali.
Con ordinanza n. 9582/2021, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte, in diversa composizione. Si rilevava infatti come, con pronuncia della
Corte Costituzionale n. 75/2019, si era dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 16 septies del DL 179/2012 nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione era generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfezionasse per il notificante alle ore 7 del giorno successivo anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Il giudizio di riassunzione.
Con atto di citazione in riassunzione, , dopo aver esposto gli accadimenti Parte_1 processuali dei precedenti gradi di giudizio, chiedeva sinteticamente a questa Corte di “accogliere le conclusioni rassegnate nel primo e nel secondo grado di giudizio, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, e per l'effetto riformare la sentenza n. 470/2018 emessa dal
Tribunale di Benevento acclarando l'inesistenza del credito vantato dalla società con condanna di quest'ultima alla refusione dei compensi dei tre gradi di giudizio”.
Costituitasi, la società appellata evidenziava in primo luogo di non essere mai stata destinataria di pronuncia di fallimento, depositando all'uopo la aggiornata visura camerale, e che invece la pronuncia citata dall'appellante ed emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, riguardava altra società, a lei estranea. Deduceva altresì la inammissibilità dell'appello nella parte in cui l'appellante deduceva che la scrittura privata azionata in sede monitoria riguardasse altro rapporto diverso da quello oggetto del giudizio. L'appellata si opponeva anche a qualsiasi doglianza proposta dal in relazione alla valenza riconosciuta dal Tribunale alle risultanze della CTU grafologica. Pt_1
L'appellata proponeva altresì domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, ritenendo l'appello proposto come contraddistinto da evidente malafede. Concludeva dunque per la conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese.
Alla udienza del 4.12.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo termini ex art.190
c.p.c.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, la cancelleria provvedeva solo in data 14.5.2025 alla trasmissione del fascicolo al consigliere relatore, come da annotazione riportata sul fascicolo telematico. Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
Vanno preliminarmente richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
(come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n.
17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I,
03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez. V, 16/10/2015, n.
20981; Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021, n. 33458).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844). In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961).
Il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023,
n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord.,
31/05/2021, n. 15143). In altri termini il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360
c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio
(cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere
"sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/02/2025, n.
3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079).
Ciò detto, avendo la Corte cassato la pronuncia impugnata sull'unico percorso argomentativo in essa riportato – e finalizzato alla decisione sulla inammissibilità dell'appello – in questa sede , deve nuovamente esaminarsi l'intera questione dedotta in giudizio, e dunque la pretesa creditoria fatta valere dalla in sede monitoria, e poi opposta dal nel giudizio a cognizione CP_2 Pt_1 piena, non avendo la Corte rimettente delegato in questa sede alcuno specifico tema di indagine, ma essendosi solo pronunciata in senso demolitivo rispetto alla limitata decisione di inammissibilità dell'appello, precedentemente statuita da questa Corte.
Tuttavia è essenziale, in primo luogo, valutare su quali delle questioni sottese al giudizio sia calato il vincolo del giudicato implicito, rispetto alle domande ed eccezioni non riproposte in appello dall'appellante rispetto a quanto statuito dalla pronuncia di primo grado, ed a quanto avvenuto Pt_1 all'interno del relativo giudizio. Sotto tale profilo, risultano tutte condivisibili le argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta della parte appellata nel presente giudizio, allorquando ha evidenziato come nell'originario atto di appello (a cui il si è integralmente riportato nel presente giudizio, sulla Pt_1 scorta di sintetiche conclusioni formulate per relationem ad esso) l'appellante non ha attinto la motivazione del giudice di prime cure nelle parti in cui: A) si è rigettata l'eccezione di inefficacia del decreto opposto per tardività della notifica;
B) di è rilevata l'infondatezza del preteso difetto di procura della parte opposta;
C) si è evidenziato come il non avesse mai disconosciuto né Pt_1 mosso alcuna censura in relazione all'ordine di acquisto della imbarcazione del 3.2.2007, né alla scrittura privata del 27.4.2007; D) si è dato atto che ogni questione relativa ai conteggi dare/avere in relazione alla permuta delle due imbarcazioni, così come ricostruito e prospettato dalla P_ fosse riscontrato dai documenti allegati al fascicolo della fase monitoria e non fosse contestato dallo stesso;
E) si è ritenuta valida la scrittura del 22.6.2009 e pienamente riconducibile al la Pt_1 Pt_1 relativa sottoscrizione;
F) si è escluso l'inadempimento della come denunciato dal Controparte_1
in relazione alla asserita mancata consegna di alcuni accessori;
G) si è accertata la legittimità Pt_1 della richiesta della dell'ulteriore importo di € 27.314,25. P_
Ciò posto, avendo l'appellante fatto rinvio integrale alle sue conclusioni nel giudizio di appello sfociato nella pronuncia annullata dalla Corte di cassazione, e non avendo articolato alcuna autonoma argomentazione in questa sede né nell'atto introduttivo, né nella comparsa conclusionale, occorre valutare la fondatezza dei motivi di appello rispetto alla originaria richiesta monitoria già oggetto di positivo riscontro nel giudizio di primo grado, atteso che, come chiarito in precedenza, il giudizio ex art. 392 c.p.c., è un giudizio che ha ad oggetto la domanda originariamente proposta, che in questa sede è la domanda monitoria, avendo rivestito nel giudizio di primo grado, la parte opposta, la posizione di attrice in senso sostanziale.
Ciò posto, sulla base anche delle questioni ormai coperte da giudicato implicito, deve ritenersi che sia definitivamente accertata l'esistenza di un ordine di acquisto del 3.2.2007 (cfr. documento in atti), con cui il acquistava dalla Aicon One s.r.l. (ora una imbarcazione modello Pt_1 P_
Aicon 64/35per il valore di € 1.480.000,00, corrispondendo da subito un acconto di € 50.000,00, e convenendo invece che il saldo del prezzo sarebbe stato corrisposto a mezzo di un contratto di leasing da stipulare con un soggetto terzo, la Mercantile leasing s.p.a, previa permuta in favore sempre della di una seconda imbarcazione, di proprietà del , valutata nel suo costo P_ Pt_1 di mercato in € 700.000,00, e sulla quale vi era già operante un contratto di leasing sempre con la
Mercantile Leasing. Le parti stabilivano altresì che, al momento della consegna della nuova imbarcazione in favore del , sarebbero state conteggiate le rispettive partite di dare/avere in Pt_1 relazione alla coesistenza dei due contratti di leasing e del valore del bene dato in permuta. Deve altresì ritenersi circostanza coperta da giudicato quella per cui, alla data del 27.4.2007, la provvedeva a consegnare al l'imbarcazione da lui acquistata, e in tale data le P_ Pt_1 parti sottoscrivevano una scrittura privata in virtù della quale il subentrava nel rapporto con la Pt_1
Mercantile leasing (contratto n. BA/303476 intestato ad Aicon One), come nuovo utilizzatore del bene, e chiarivano che erano in corso di elaborazione le procedure per la definizione dei rapporti con la Mercantile Leasing che avrebbero potuto essere regolati o con il subentro del nel Pt_1 leasing intestato ad Aicon One o con un nuovo contratto. Nella medesima scrittura, la controparte si impegnava a subentrare nel contratto di leasing, sempre in essere con la Mercantile Leasing, intestato al e relativo alla imbarcazione di minor valore che lo stesso le dava in permuta, Pt_1 avendola già consegnata a quest'ultima in data 27.3.2007.
Successivamente, le parti conteggiavano le rispettive partite di dare/avere, a far data dal maggio del
2007 sino al febbraio 2009, tenendo conto del diverso piano finanziario di leasing delle due imbarcazioni, del diverso carico mensile sostenuto dalle parti in dipendenza delle diverse rate dei due contratti, che ammontavano in misura di € 6.617,00 per la barca di minore valore oggetto di permuta, e ad € 15.548,50 per quella di maggiore valore venduta al . Pt_1
In data 22.6.2009, all'esito di articolati conteggi effettuati, il riconosceva dunque – con Pt_1 apposita scrittura privata – di essere debitore della della somma di € 116.991,25, P_ dovuta quale differenza per conguaglio leasing relativamente al periodo maggio 2007/ febbraio
2009, e si obbligava a corrispondere tale somma alla in trenta rate mensili a far data dal P_
30.7.2009 ( e dunque sino al 31.12.2011), concordando che ogni rata avesse il valore di € 3.899,00.
Tale scrittura, sottoscritta di pugno dal , è stata oggetto di vaglio da parte del CTU grafologo Pt_1 che ne ha accertato la autografia delle sottoscrizioni, previo esame dell'originale della stessa.
Ciò posto, dando pieno valore a take documento risultante come sottoscritto dal debitore opponente, il Tribunale ha ritenuto pienamente fondato il credito vantato, non avendo fornito alcuna prova il debitore ingiunto di aver onorato il suo debito a far data dal 30.7.2009 al 30.5.2011 (per l'importo azionato in sede monitoria pari ad € 89.677,00) e poi dal 30.6.2011 al 31.12.2011, per l'ulteriore importo di € 27.293,00, risultando dunque debitore della somma complessiva di € 116.970,00 come oggetto di statuizione di condanna.
Rispetto a tale ricostruzione avvenuta in primo grado, nel precedente atto di appello – a cui il Pt_1 si è riportato in questa sede – si sono mosse esclusivamente tre censure.
Con il primo motivo di appello, il ha lamentato l'omessa interruzione del giudizio da parte del Pt_1
Tribunale, essendo stata la società opposta attinta da sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto in data 21.1.2013. Tale motivo è del tutto infondato, poiché basatosi su un presupposto errato. La pronuncia indicata dall'appellante ha infatti dichiarato il fallimento della Aicon s.r.l., società diversa dalla P_
la quale risulta pienamente attiva, e mai oggetto di pronuncia concorsuale, così come
[...] documentato dalla visura prodotta agli atti, ed aggiornata all'anno 2021 da parte della stessa difesa della società (cfr. documentazione in atti).
All'esito di tale produzione documentale, già presente nel precedente giudizio di appello, la difesa del nulla ha obiettato, limitandosi a ribadire per relationem il motivo di appello proposto nel Pt_1 precedente giudizio, e dunque insistendo in una erronea prospettazione, smentita agli atti.
Con il secondo motivo di appello, il ha testualmente censurato la pronuncia nella parte in cui Pt_1 il Tribunale ha desunto che “la scrittura privata riguardasse la compravendita della imbarcazione e non altri rapporti che non erano legati alla vicenda contrattuale dedotta”
Il motivo è inammissibile. In primo luogo, non si comprende a quale delle scritture private si fa riferimento nella censura mossa, (avendone le parti stipulate due in data 27.4.2007 o 22.6.2009), rilevandosi che nella intestazione del motivo si fa riferimento “alla scrittura privata”, mentre nella brevissima ed apodittica esplicazione del motivo si fa riferimento “alle scritture depositate in atti”.
In secondo luogo, tale tema di indagine – riferibilità delle scritture ad altri rapporti estranei alla vicenda in oggetto – risulta non solo mai allegato in primo grado, e dunque del tutto nuovo (in violazione del divieto dei nova in appello), ma riferito in questa sede in modo del tutto generico, senza alcuna specificazione in relazione alla concreta individuazione di questi ipotetici ed ulteriori rapporti, e soprattutto senza indicare il differente percorso argomentativo che avrebbe poi dovuto condurre ad una diversa decisione da parte del giudice.
Risulta dunque evidente la inammissibilità del motivo di appello in questione.
Infine, con il terzo motivo di appello, l'appellante ha denunciato letteralmente la “erroneità ed ingiustizia della sentenza in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio”, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel valutare la sola richiesta di verificazione della firma del debitore (sulle cui Pt_1 risultanze positive non viene dunque mossa alcuna censura), e non anche invece il contenuto della scrittura stessa, che riportava numerose parti in bianco, riempite a penna ed in stampatello e a suo dire non attribuibili al . Pt_1
Anche tale motivo è del tutto inammissibile, poiché contenente una censura fondata su una argomentazione mai proposta in primo grado, ove il si è limitato al disconoscimento della sua Pt_1 sottoscrizione in calce alla scrittura del 22.6.2009, poi accertata come autografa all'esito della CTU
(sulle cui risultanze, nulla ha obiettato l'appellante), senza nulla dichiarare o obiettare sul contenuto della scrittura, e soprattutto senza articolare mezzo di prova orale su quanto contenuto (circostanza che appare utile valutare al fine di evidenziare la contraddittorietà del motivo di appello in esame, allorquando lo stesso appellante deduce che ilo contenuto della scrittura andava “verificato con prove testimoniali, che non ci sono state”).
Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, dovendosi dare nuovamente risposta alla domanda monitoria proposta dalla ed avverso il , stanti le questioni coperte da giudicato P_ Pt_1 implicito, e valutata la inammissibilità ed infondatezza delle censure proposte dal e qui Pt_1 esaminate per la prima volta a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte, deve ritenersi pienamente fondata e riscontrata la pretesa monitoria vantata dalla nei confronti del P_
, il quale va condannato al pagamento in suo favore del medesimo importo liquidato nel Pt_1 precedente giudizio di primo grado, e dunque dell'importo di € 116.970,00 oltre interessi legali sull'importo di ciascuna rata, con decorrenza dalla data di scadenza di ogni rata sino al soddisfo.
Sussistono, infine, validi elementi di giudizio per condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c..
La Suprema Corte, con la nota pronuncia a SSUU n. 22405/18, ha testualmente statuito che “ la condanna è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate alla esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con una utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli per cui è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna in parola non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della malafede (consapevolezza della infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza della ordinaria diligenza volta alla acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Sotto tale profilo, è evidente che l'azione proposta dal in questa sede sia stata caratterizzata da Pt_1 un evidente e pretestuoso sviamento rispetto alla funzione della domanda giudiziaria, avendo egli proposto quali motivi di appello prospettazioni palesemente inammissibili ed inconsistenti nel merito (in relazione ai motivi nuovi e dunque inammissibili, oltrechè esposti con modalità generiche e pretestuose), o del tutto già preventivamente smentite da documenti oggettivi (quali l'erroneo riferimento ad una sentenza di fallimento riguardante invero soggetto estraneo al giudizio), a da lui già conosciuti sin dal precedente giudizio di appello, ove aveva proposto la medesima ed infondata questione, senza la minima diligenza di accertarne e documentarne il fondamento. Stante la fondatezza della domanda sollecitata dalla parte appellata, la misura della sanzione emananda può essere calibrata su una frazione della pronuncia di condanna alle spese di lite, pari a circa un quinto di esse, e dunque nella misura di € 8.000, 00, in applicazione del disposto di cui alla ordinanza Cass. 17902/2012, che ne prevede i margini di quantificazione su frazioni o multipli delle spese di lite, con il limite della ragionevolezza.
Le spese di lite.
La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II,
21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord.,
12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
Applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo
(che ha visto il totale riconoscimento delle pretese creditorie della piuttosto che ai P_ diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353;
Sez. Unite, Ord., 08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), l'appellante in riassunzione, originario opponente in primo grado, va condannata al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio in favore della . Controparte_1
I compensi spettanti alla parte vittoriosa vanno liquidati, in particolare, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte di Appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad € 260.000,00 in considerazione del valore della controversia, determinato sulla base del quantum accertato come pretesa creditoria, pari ad €
116.970,00.
Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede in conseguenza dell'annullamento pronunciato dalla Suprema Corte;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente e interamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3342/2021 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito a seguito di annullamento, da parte della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n.
9582/2021, pubblicata il 12.4.2021, della sentenza n.501/2019 emessa da questa Corte d'Appello, pubblicata il 31.1.2019, così provvede:
1. Condanna al pagamento in favore della dell'importo Parte_1 Controparte_1 di € 116.970,00 oltre interessi legali sull'importo di ciascuna rata, con decorrenza dalla data di scadenza di ogni rata sino al soddisfo;
2. Condanna al pagamento, in favore della delle spese del Parte_1 P_ primo grado, liquidate complessivamente in euro 14.103,00, di quelle del grado di appello, liquidate complessivamente in euro 14.317,00, nonché delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro 7.655,00, e di quelle del presente giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in euro 8,450,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
3. Condanna al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 8.000,00 con interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, e art. 96, comma 3 c.p.c.;
4. Pone le spese della CTU espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico di
. Parte_1
Napoli, 28.5.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3342 /2021, vertente tra
), rappresentato e difeso dall'avv. DE TATA Parte_1 C.F._1
GERARDO ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. Aloisio Pietro Controparte_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._3
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
“Accogliere le conclusioni rassegnate nel primo e nel secondo grado di giudizio, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, e per l'effetto riformare la sentenza n. 470/2018 emessa dal Tribunale di Benevento acclarando l'inesistenza del credito vantato dalla società con condanna di quest'ultima alla refusione dei compensi dei tre gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“1)Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello, oltre ancora l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove svolte dall'ing. , oltre che l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc, così Pt_1 come meglio indicato in narrativa. 2) Senza recesso da quanto sopra, rigettare tutti i motivi di appello e tutte le richieste avversarie, confermando integralmente la sentenza impugnata per tutto quanto svolto in narrativa e reiterando, in questa sede, per scrupolo, le domande e le eccezioni svolte in primo grado, come meglio sopra indicato. 3) In via istruttoria, qualora ritenuto necessario, si insiste nelle richieste istruttorie svolte in primo grado, e non ammesse e, in particolare, in quelle svolte nella seconda memoria ex art. 183, VI comma cpc, del 28.05.2012 (tra cui la prova testimoniale e le richieste di esibizione ex art. 210 cpc), come meglio indicato in narrativa. 4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e con compensazione delle spese relative al giudizio di legittimità, e condanna ex art.96 comma 3 c.p.c..”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Dinanzi al Tribunale di Benevento, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 543/2011, emesso a suo carico ed in favore della per la somma di € Controparte_1
89.677,00 in virtù di una scrittura privata del 22.6.2009 relativa al pagamento di alcune rate di leasing dovute per il subentro contrattuale, a seguito dell'acquisto di una imbarcazione da diporto.
In tale sede, l'opponente eccepiva in primo luogo la tardività della notifica del decreto opposto e nel merito disconosceva le scritture private poste a base della pretesa creditoria. In via subordinata deduceva il parziale inadempimento della società opposta per la mancata esecuzione di lavori richiesti, a suo dire pagati e mai effettuati.
Costituitasi, la società opposta spiegava domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il pagamento della somma aggiuntiva di € 23.394,00, per ulteriori rate previste sempre nella scrittura privata del 22.6.2009, e venute nelle more a scadere dal 30.6.2011 sino al 30.12.2011.
Espletata consulenza grafologica, con sentenza n. 470/2018 emessa in data 13.3.2018, il Tribunale adito revocava il decreto opposto, e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 116.970,00 oltre interessi al tasso legale calcolati sull'importo di ciascuna rata, con decorrenza dalla data di scadenza di ogni singola rata sino al soddisfo;
condannava altresì
l'opponente al pagamento delle spese di lite. Il giudice di primo grado, respinte le eccezioni preliminari in relazione alla tempestività della notifica del d.i. e della validità delle procure rilasciate in atti, rilevava come la società opposta avesse dato piena prova della propria pretesa creditoria, ritenendo circostanza pacifica la sottoscrizione da parte del di un ordine di acquisto di una imbarcazione in data 30.2.2007, per Pt_1 il prezzo di € 1.480.000,00, con la previsione di un contratto di leasing da riformulare per il pagamento del saldo, e della permuta di una sua imbarcazione il cui valore era stimato in € 700.000, sulla quale gravava un contratto di leasing;
nello specifico, il Tribunale evidenziava come tanto il contratto di leasing in essere, quanto quello da stipulare, avevano come controparte la Mercantile leasing, e che dunque con tale soggetto il avrebbe dovuto regolare i rapporti di dare/avere Pt_1 anche per effetto della permuta del bene e dei diversi piani finanziari dei due contratti, e che tale specifica regolamentazione avveniva proprio con la scrittura privata azionata in sede monitoria, con la quale il riconosceva di essere debitore del complessivo importo di € 116.991,25 in favore Pt_1 della opposta, dovuto quale differenza per conguaglio leasing relativamente al periodo maggio
2007/febbraio 2009 e si obbligava a corrispondere alla stessa tale importo, in trenta rate mensili a far data dal 30.7.2007, mediante autorizzazione permanente e RID bancario sul conto corrente intestato ad presso una banca in Milazzo. A tale scrittura privata veniva dato valore di P_ riconoscimento di debito, previa verifica della sottoscrizione da parte del , avvenuta a mezzo Pt_1 di CTU.
Il giudizio di appello.
L'opponente soccombente in primo grado proponeva appello avverso la predetta sentenza, denunciando in primo luogo la invalidità della sentenza a causa della omessa declaratoria di fallimento della società opposta durante lo svolgimento del giudizio, atteso che la era P_ stata dichiarata fallita dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 21.1.2013, e che il fallimento avvenuto prima della udienza di precisazione delle conclusioni avrebbe determinato la interruzione del processo. Nel merito, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva desunto che la scrittura privata azionata riguardasse la compravendita dell'imbarcazione e non altri rapporti non legati alla vicenda contrattuale dedotta.
Costituitasi, la parte appellata eccepiva in primo luogo la tardività dell'appello, atteso che la notifica via PEC era stata processata dal sistema dopo le ore 21,00 dell'ultimo giorno utile, e contestava nel merito ogni pretesa avversa.
Con sentenza n. 501/2019, la Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'appello, aderendo alla eccezione della parte appellata circa la sua tardività, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. L'appellante proponeva ricorso avverso la decisione della Corte d'Appello, lamentando come ormai da tempo, la Suprema Corte avesse cambiato orientamento circa il limite temporale per le notifiche degli atti telematici, non rilevando più l'orario intermedio delle ore 21,00, quale termine massimo, bensì quello delle 24,00, e che quindi la decisione impugnata non era coerente con tali ultimi arresti giurisprudenziali.
Con ordinanza n. 9582/2021, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte, in diversa composizione. Si rilevava infatti come, con pronuncia della
Corte Costituzionale n. 75/2019, si era dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 16 septies del DL 179/2012 nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione era generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfezionasse per il notificante alle ore 7 del giorno successivo anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Il giudizio di riassunzione.
Con atto di citazione in riassunzione, , dopo aver esposto gli accadimenti Parte_1 processuali dei precedenti gradi di giudizio, chiedeva sinteticamente a questa Corte di “accogliere le conclusioni rassegnate nel primo e nel secondo grado di giudizio, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, e per l'effetto riformare la sentenza n. 470/2018 emessa dal
Tribunale di Benevento acclarando l'inesistenza del credito vantato dalla società con condanna di quest'ultima alla refusione dei compensi dei tre gradi di giudizio”.
Costituitasi, la società appellata evidenziava in primo luogo di non essere mai stata destinataria di pronuncia di fallimento, depositando all'uopo la aggiornata visura camerale, e che invece la pronuncia citata dall'appellante ed emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, riguardava altra società, a lei estranea. Deduceva altresì la inammissibilità dell'appello nella parte in cui l'appellante deduceva che la scrittura privata azionata in sede monitoria riguardasse altro rapporto diverso da quello oggetto del giudizio. L'appellata si opponeva anche a qualsiasi doglianza proposta dal in relazione alla valenza riconosciuta dal Tribunale alle risultanze della CTU grafologica. Pt_1
L'appellata proponeva altresì domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, ritenendo l'appello proposto come contraddistinto da evidente malafede. Concludeva dunque per la conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese.
Alla udienza del 4.12.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo termini ex art.190
c.p.c.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, la cancelleria provvedeva solo in data 14.5.2025 alla trasmissione del fascicolo al consigliere relatore, come da annotazione riportata sul fascicolo telematico. Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
Vanno preliminarmente richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
(come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n.
17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I,
03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez. V, 16/10/2015, n.
20981; Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021, n. 33458).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844). In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961).
Il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023,
n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord.,
31/05/2021, n. 15143). In altri termini il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360
c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio
(cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere
"sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/02/2025, n.
3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079).
Ciò detto, avendo la Corte cassato la pronuncia impugnata sull'unico percorso argomentativo in essa riportato – e finalizzato alla decisione sulla inammissibilità dell'appello – in questa sede , deve nuovamente esaminarsi l'intera questione dedotta in giudizio, e dunque la pretesa creditoria fatta valere dalla in sede monitoria, e poi opposta dal nel giudizio a cognizione CP_2 Pt_1 piena, non avendo la Corte rimettente delegato in questa sede alcuno specifico tema di indagine, ma essendosi solo pronunciata in senso demolitivo rispetto alla limitata decisione di inammissibilità dell'appello, precedentemente statuita da questa Corte.
Tuttavia è essenziale, in primo luogo, valutare su quali delle questioni sottese al giudizio sia calato il vincolo del giudicato implicito, rispetto alle domande ed eccezioni non riproposte in appello dall'appellante rispetto a quanto statuito dalla pronuncia di primo grado, ed a quanto avvenuto Pt_1 all'interno del relativo giudizio. Sotto tale profilo, risultano tutte condivisibili le argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta della parte appellata nel presente giudizio, allorquando ha evidenziato come nell'originario atto di appello (a cui il si è integralmente riportato nel presente giudizio, sulla Pt_1 scorta di sintetiche conclusioni formulate per relationem ad esso) l'appellante non ha attinto la motivazione del giudice di prime cure nelle parti in cui: A) si è rigettata l'eccezione di inefficacia del decreto opposto per tardività della notifica;
B) di è rilevata l'infondatezza del preteso difetto di procura della parte opposta;
C) si è evidenziato come il non avesse mai disconosciuto né Pt_1 mosso alcuna censura in relazione all'ordine di acquisto della imbarcazione del 3.2.2007, né alla scrittura privata del 27.4.2007; D) si è dato atto che ogni questione relativa ai conteggi dare/avere in relazione alla permuta delle due imbarcazioni, così come ricostruito e prospettato dalla P_ fosse riscontrato dai documenti allegati al fascicolo della fase monitoria e non fosse contestato dallo stesso;
E) si è ritenuta valida la scrittura del 22.6.2009 e pienamente riconducibile al la Pt_1 Pt_1 relativa sottoscrizione;
F) si è escluso l'inadempimento della come denunciato dal Controparte_1
in relazione alla asserita mancata consegna di alcuni accessori;
G) si è accertata la legittimità Pt_1 della richiesta della dell'ulteriore importo di € 27.314,25. P_
Ciò posto, avendo l'appellante fatto rinvio integrale alle sue conclusioni nel giudizio di appello sfociato nella pronuncia annullata dalla Corte di cassazione, e non avendo articolato alcuna autonoma argomentazione in questa sede né nell'atto introduttivo, né nella comparsa conclusionale, occorre valutare la fondatezza dei motivi di appello rispetto alla originaria richiesta monitoria già oggetto di positivo riscontro nel giudizio di primo grado, atteso che, come chiarito in precedenza, il giudizio ex art. 392 c.p.c., è un giudizio che ha ad oggetto la domanda originariamente proposta, che in questa sede è la domanda monitoria, avendo rivestito nel giudizio di primo grado, la parte opposta, la posizione di attrice in senso sostanziale.
Ciò posto, sulla base anche delle questioni ormai coperte da giudicato implicito, deve ritenersi che sia definitivamente accertata l'esistenza di un ordine di acquisto del 3.2.2007 (cfr. documento in atti), con cui il acquistava dalla Aicon One s.r.l. (ora una imbarcazione modello Pt_1 P_
Aicon 64/35per il valore di € 1.480.000,00, corrispondendo da subito un acconto di € 50.000,00, e convenendo invece che il saldo del prezzo sarebbe stato corrisposto a mezzo di un contratto di leasing da stipulare con un soggetto terzo, la Mercantile leasing s.p.a, previa permuta in favore sempre della di una seconda imbarcazione, di proprietà del , valutata nel suo costo P_ Pt_1 di mercato in € 700.000,00, e sulla quale vi era già operante un contratto di leasing sempre con la
Mercantile Leasing. Le parti stabilivano altresì che, al momento della consegna della nuova imbarcazione in favore del , sarebbero state conteggiate le rispettive partite di dare/avere in Pt_1 relazione alla coesistenza dei due contratti di leasing e del valore del bene dato in permuta. Deve altresì ritenersi circostanza coperta da giudicato quella per cui, alla data del 27.4.2007, la provvedeva a consegnare al l'imbarcazione da lui acquistata, e in tale data le P_ Pt_1 parti sottoscrivevano una scrittura privata in virtù della quale il subentrava nel rapporto con la Pt_1
Mercantile leasing (contratto n. BA/303476 intestato ad Aicon One), come nuovo utilizzatore del bene, e chiarivano che erano in corso di elaborazione le procedure per la definizione dei rapporti con la Mercantile Leasing che avrebbero potuto essere regolati o con il subentro del nel Pt_1 leasing intestato ad Aicon One o con un nuovo contratto. Nella medesima scrittura, la controparte si impegnava a subentrare nel contratto di leasing, sempre in essere con la Mercantile Leasing, intestato al e relativo alla imbarcazione di minor valore che lo stesso le dava in permuta, Pt_1 avendola già consegnata a quest'ultima in data 27.3.2007.
Successivamente, le parti conteggiavano le rispettive partite di dare/avere, a far data dal maggio del
2007 sino al febbraio 2009, tenendo conto del diverso piano finanziario di leasing delle due imbarcazioni, del diverso carico mensile sostenuto dalle parti in dipendenza delle diverse rate dei due contratti, che ammontavano in misura di € 6.617,00 per la barca di minore valore oggetto di permuta, e ad € 15.548,50 per quella di maggiore valore venduta al . Pt_1
In data 22.6.2009, all'esito di articolati conteggi effettuati, il riconosceva dunque – con Pt_1 apposita scrittura privata – di essere debitore della della somma di € 116.991,25, P_ dovuta quale differenza per conguaglio leasing relativamente al periodo maggio 2007/ febbraio
2009, e si obbligava a corrispondere tale somma alla in trenta rate mensili a far data dal P_
30.7.2009 ( e dunque sino al 31.12.2011), concordando che ogni rata avesse il valore di € 3.899,00.
Tale scrittura, sottoscritta di pugno dal , è stata oggetto di vaglio da parte del CTU grafologo Pt_1 che ne ha accertato la autografia delle sottoscrizioni, previo esame dell'originale della stessa.
Ciò posto, dando pieno valore a take documento risultante come sottoscritto dal debitore opponente, il Tribunale ha ritenuto pienamente fondato il credito vantato, non avendo fornito alcuna prova il debitore ingiunto di aver onorato il suo debito a far data dal 30.7.2009 al 30.5.2011 (per l'importo azionato in sede monitoria pari ad € 89.677,00) e poi dal 30.6.2011 al 31.12.2011, per l'ulteriore importo di € 27.293,00, risultando dunque debitore della somma complessiva di € 116.970,00 come oggetto di statuizione di condanna.
Rispetto a tale ricostruzione avvenuta in primo grado, nel precedente atto di appello – a cui il Pt_1 si è riportato in questa sede – si sono mosse esclusivamente tre censure.
Con il primo motivo di appello, il ha lamentato l'omessa interruzione del giudizio da parte del Pt_1
Tribunale, essendo stata la società opposta attinta da sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto in data 21.1.2013. Tale motivo è del tutto infondato, poiché basatosi su un presupposto errato. La pronuncia indicata dall'appellante ha infatti dichiarato il fallimento della Aicon s.r.l., società diversa dalla P_
la quale risulta pienamente attiva, e mai oggetto di pronuncia concorsuale, così come
[...] documentato dalla visura prodotta agli atti, ed aggiornata all'anno 2021 da parte della stessa difesa della società (cfr. documentazione in atti).
All'esito di tale produzione documentale, già presente nel precedente giudizio di appello, la difesa del nulla ha obiettato, limitandosi a ribadire per relationem il motivo di appello proposto nel Pt_1 precedente giudizio, e dunque insistendo in una erronea prospettazione, smentita agli atti.
Con il secondo motivo di appello, il ha testualmente censurato la pronuncia nella parte in cui Pt_1 il Tribunale ha desunto che “la scrittura privata riguardasse la compravendita della imbarcazione e non altri rapporti che non erano legati alla vicenda contrattuale dedotta”
Il motivo è inammissibile. In primo luogo, non si comprende a quale delle scritture private si fa riferimento nella censura mossa, (avendone le parti stipulate due in data 27.4.2007 o 22.6.2009), rilevandosi che nella intestazione del motivo si fa riferimento “alla scrittura privata”, mentre nella brevissima ed apodittica esplicazione del motivo si fa riferimento “alle scritture depositate in atti”.
In secondo luogo, tale tema di indagine – riferibilità delle scritture ad altri rapporti estranei alla vicenda in oggetto – risulta non solo mai allegato in primo grado, e dunque del tutto nuovo (in violazione del divieto dei nova in appello), ma riferito in questa sede in modo del tutto generico, senza alcuna specificazione in relazione alla concreta individuazione di questi ipotetici ed ulteriori rapporti, e soprattutto senza indicare il differente percorso argomentativo che avrebbe poi dovuto condurre ad una diversa decisione da parte del giudice.
Risulta dunque evidente la inammissibilità del motivo di appello in questione.
Infine, con il terzo motivo di appello, l'appellante ha denunciato letteralmente la “erroneità ed ingiustizia della sentenza in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio”, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel valutare la sola richiesta di verificazione della firma del debitore (sulle cui Pt_1 risultanze positive non viene dunque mossa alcuna censura), e non anche invece il contenuto della scrittura stessa, che riportava numerose parti in bianco, riempite a penna ed in stampatello e a suo dire non attribuibili al . Pt_1
Anche tale motivo è del tutto inammissibile, poiché contenente una censura fondata su una argomentazione mai proposta in primo grado, ove il si è limitato al disconoscimento della sua Pt_1 sottoscrizione in calce alla scrittura del 22.6.2009, poi accertata come autografa all'esito della CTU
(sulle cui risultanze, nulla ha obiettato l'appellante), senza nulla dichiarare o obiettare sul contenuto della scrittura, e soprattutto senza articolare mezzo di prova orale su quanto contenuto (circostanza che appare utile valutare al fine di evidenziare la contraddittorietà del motivo di appello in esame, allorquando lo stesso appellante deduce che ilo contenuto della scrittura andava “verificato con prove testimoniali, che non ci sono state”).
Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, dovendosi dare nuovamente risposta alla domanda monitoria proposta dalla ed avverso il , stanti le questioni coperte da giudicato P_ Pt_1 implicito, e valutata la inammissibilità ed infondatezza delle censure proposte dal e qui Pt_1 esaminate per la prima volta a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte, deve ritenersi pienamente fondata e riscontrata la pretesa monitoria vantata dalla nei confronti del P_
, il quale va condannato al pagamento in suo favore del medesimo importo liquidato nel Pt_1 precedente giudizio di primo grado, e dunque dell'importo di € 116.970,00 oltre interessi legali sull'importo di ciascuna rata, con decorrenza dalla data di scadenza di ogni rata sino al soddisfo.
Sussistono, infine, validi elementi di giudizio per condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c..
La Suprema Corte, con la nota pronuncia a SSUU n. 22405/18, ha testualmente statuito che “ la condanna è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate alla esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con una utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli per cui è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna in parola non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della malafede (consapevolezza della infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza della ordinaria diligenza volta alla acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Sotto tale profilo, è evidente che l'azione proposta dal in questa sede sia stata caratterizzata da Pt_1 un evidente e pretestuoso sviamento rispetto alla funzione della domanda giudiziaria, avendo egli proposto quali motivi di appello prospettazioni palesemente inammissibili ed inconsistenti nel merito (in relazione ai motivi nuovi e dunque inammissibili, oltrechè esposti con modalità generiche e pretestuose), o del tutto già preventivamente smentite da documenti oggettivi (quali l'erroneo riferimento ad una sentenza di fallimento riguardante invero soggetto estraneo al giudizio), a da lui già conosciuti sin dal precedente giudizio di appello, ove aveva proposto la medesima ed infondata questione, senza la minima diligenza di accertarne e documentarne il fondamento. Stante la fondatezza della domanda sollecitata dalla parte appellata, la misura della sanzione emananda può essere calibrata su una frazione della pronuncia di condanna alle spese di lite, pari a circa un quinto di esse, e dunque nella misura di € 8.000, 00, in applicazione del disposto di cui alla ordinanza Cass. 17902/2012, che ne prevede i margini di quantificazione su frazioni o multipli delle spese di lite, con il limite della ragionevolezza.
Le spese di lite.
La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II,
21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord.,
12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
Applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo
(che ha visto il totale riconoscimento delle pretese creditorie della piuttosto che ai P_ diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353;
Sez. Unite, Ord., 08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), l'appellante in riassunzione, originario opponente in primo grado, va condannata al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio in favore della . Controparte_1
I compensi spettanti alla parte vittoriosa vanno liquidati, in particolare, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte di Appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad € 260.000,00 in considerazione del valore della controversia, determinato sulla base del quantum accertato come pretesa creditoria, pari ad €
116.970,00.
Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede in conseguenza dell'annullamento pronunciato dalla Suprema Corte;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente e interamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3342/2021 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito a seguito di annullamento, da parte della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n.
9582/2021, pubblicata il 12.4.2021, della sentenza n.501/2019 emessa da questa Corte d'Appello, pubblicata il 31.1.2019, così provvede:
1. Condanna al pagamento in favore della dell'importo Parte_1 Controparte_1 di € 116.970,00 oltre interessi legali sull'importo di ciascuna rata, con decorrenza dalla data di scadenza di ogni rata sino al soddisfo;
2. Condanna al pagamento, in favore della delle spese del Parte_1 P_ primo grado, liquidate complessivamente in euro 14.103,00, di quelle del grado di appello, liquidate complessivamente in euro 14.317,00, nonché delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro 7.655,00, e di quelle del presente giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in euro 8,450,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
3. Condanna al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 8.000,00 con interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, e art. 96, comma 3 c.p.c.;
4. Pone le spese della CTU espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico di
. Parte_1
Napoli, 28.5.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano