Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 1139/2021 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro , all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 19/02/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], nella qualità di legale rappresentante pro Parte_1
tempore della società P. VA , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Guendalina RUVIO ed elettivamente domiciliato in Gela (CL) via Tandurella 16.
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta in via Val d'Aosta 14/d, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_2
- resistente
Conclusioni delle parti:
Ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare:
- Quanto al merito -
- Che la pretesa dell' è infondata;
CP_2
- quanto alle spese legali – tenuto conto del fatto:
- Che il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo e quindi ha messo l' in condizione CP_2 di conoscere i fatti di causa e di evitare le conseguenze di un giudizio;
- Che il credito vantato dall' è palesemente infondato;
CP_2
- Che il credito vantato a titolo di sanzioni civili è inammissibile quanto a decorrenza riferibile all'art.lo 27 del D.L.vo 46/99 e comunque non riferibile alla fattispecie di cui dalla legge 388/2000;
- Che sussistono validi motivi per definire la posizione dell' “temeraria” e sanzionabile CP_2 ex art.lo 96 c.p.c;
1
- Che sussistono le ragioni per ritenere applicabile anche la maggiorazione delle spese legali a favore del ricorrente ai sensi dell'art.lo 4 comma 8 del D.L.vo 55/2014;
- Che sussistono ulteriori ragioni di responsabilità aggravata a carico come da punti precedenti;
si chiede che l' sia condannato a CP_2 pagamento delle spese processuali e di ogni ulteriore componente anche risarcitoria come sopra specificato, contributo unificato, IVA e CAP come per legge.
CP_2
Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare la sussistenza del credito CP_ dell' conseguente alle differenze contributive dovute dalla ricorrente per le mensilità oggetto di causa, oltre alle sanzioni civili ai sensi dell'art. 116, comma 8, L. 388/00; per l'effetto, mandare assolto l'Istituto dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.10.2021 la società in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore , ha adito questo Tribunale per sentire dichiarare la pretesa Parte_1 inesistenza dell'obbligo contributivo richiesto dall' fondato sull'assunto dell'inesistenza CP_2 del diritto alle agevolazioni contributive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1175, L.
296/06 in capo alla società.
In particolare, la società riceveva tramite cassetto previdenziale delle note di rettifica attive per i periodi di ottobre 2020, novembre 2020 e dicembre 2020, contenenti degli importi a debiti per l' pari ad euro 689,53 per il periodo di 10/2020, euro 2.491,27 per il periodo di 11/2020, Pt_2
ed euro 2.890,84 per il periodo di 12/2020, importi comprensivi di sanzioni ed interessi.
La società ricorrente lamentava il fatto che, nonostante fosse in possesso di un DURC "positivo" con scadenza al 23 gennaio 2021, l'ente previdenziale, in applicazione retroattiva dell'art. 1, comma 1175 della legge 296/2006, avesse emesso le note di rettifica, riscontrando una presunta irregolarità nei pagamenti dei premi contributivi (cfr. doc. 2), con conseguente revoca dei benefici contributivi precedentemente concessi.
Deduceva, pertanto, con il primo motivo di ricorso: ERRATA APPLICAZIONE
RETROATTIVA DELL'ART 1, COMMA 1175 L 296/2006, in particolare affermando che la mera irregolarità del DURC non potrebbe mai determinare la perdita dei benefici contributivi.
In altri termini il ricorrente argomenta che il diritto ad usufruire dei benefici contributivi non nasce con il rilascio del DURC ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del
DURC stesso, che altro non è che un certificato di regolarità cont ributiva amministrativa ma
2 non è elemento costitutivo del beneficio contributivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.10.2021 la società in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore , ha adito questo Tribunale per sentire dichiarare la pretesa Parte_1 inesistenza dell'obbligo contributivo richiesto dall' fondato sull'assunto dell'inesistenza CP_2 del diritto alle agevolazioni contributive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1175, L.
296/06 in capo alla società.
In particolare, la società riceveva tramite cassetto previdenziale delle note di rettifica attive per i periodi di ottobre 2020, novembre 2020 e dicembre 2020, contenenti degli importi a debiti per l' pari ad euro 689,53 per il periodo di 10/2020, euro 2.491,27 per il periodo di 11/2020, Pt_2
ed euro 2.890,84 per il periodo di 12/2020, importi comprensivi di sanzioni ed interessi.
La società ricorrente lamentava il fatto che, nonostante fosse in possesso di un DURC "positivo" con scadenza al 23 gennaio 2021, l'ente previdenziale, in applicazione retroattiva dell'art. 1, comma 1175 della legge 296/2006, avesse emesso le note di rettifica, riscontrando una presunta irregolarità nei pagamenti dei premi contributivi (cfr. doc. 2), con conseguente revoca dei benefici contributivi precedentemente concessi.
Deduceva, pertanto, con il primo motivo di ricorso: ERRATA APPLICAZIONE
RETROATTIVA DELL'ART 1, COMMA 1175 L 296/2006, in particolare affermando che la mera irregolarità del DURC non potrebbe mai determinare la perdita dei benefici contributivi.
In altri termini il ricorrente argomenta che il diritto ad usufruire dei benefici contributivi non nasce con il rilascio del DURC ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del
DURC stesso, che altro non è che un certificato di regolarità cont ributiva amministrativa ma non è elemento costitutivo del beneficio contributivo.
In tale contesto, il DURC non può incidere sull'insorgenza e sull'estinzione e/o decadenza dei benefici contributivi e previdenziali, i quali sorgono solo in virtù di requisiti previsti ex lege. Il
DURC, quindi, è da intendersi quale atto amministrativo avente natura di autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del DURC non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio (e, ancor più, come base legittimante un recupero di benefici già goduti) ma solo come eventuale perdita accessoria futura.
-VIOLAZIONE DI LEGGE ( ARTT. 1, C. 1175, L. 296/2006, ART. 7, COMMA 3, D.M.
LAVORO 24/10/2007, ART. 31, COMMA 8, D.L. 69/2013 CONV. L. 98/2013, DM
30.01.2015, eccependo l'illegittimità della procedura seguita dall'Ente, per la violazione della
3 normativa in materia di DURC e benefici contributivi. Più precisamente, l'invito a regolarizzare non era mai stato formalmente notificato all'odierno opponente).
L'omessa notifica dell'invito a regolarizzare prima e delle note di rettifica poi, avrebbe leso il diritto dell'opponente ad attivarsi al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'irregolarità del DURC (ponendo in essere una sorta di “ravvedimento operoso”) o, in alternativa, di difendersi contro l'ingiusta segnalazione dell'Istituto dimostrando
“l'insussistenza delle (asserite) irregolarità”-contestava l'esistenza del preteso debito contributivo, la prova della cui mancanza costituirebbe onere probatorio dell'Ente previdenziale
Con il secondo motivo di ricorso: TOTALE ASSENZA DI INADEMPIENZE
CONTRIBUTIVE ED IRREGOLARITA' DEL C.D. “INVITO A REGOLARIZZARE” parte ricorrente eccependoche nessuna violazione è stata posta in essere dall'opponente, il quale ha sempre provveduto al versamento di ogni somma dovuta agli enti previdenziali ed assicurativi.
Contestava infine l'illegittimità delle sanzioni civile applicate.
Fissata l'udienza di comparizione, si è tempestivamente costituito l' , spiegando difese CP_2
volte al rigetto del ricorso.
In particolare, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria ai sensi dell'art. 1, comma
1175, L. 296/06, secondo cui, “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
L' ha messo in luce che la mancata comunicazione del preavviso di DURC negativo non CP_2 impedirebbe all'Ente di procedere al recupero di sgravi contributivi indebitamente goduti, gravando, pur sempre, sul soggetto che ha interesse a beneficiarne la prova dei rel ativi fatti costitutivi.
L'Ente ha anche ribadito che l'art. 1, comma 1175 non è retroattivo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e ha citato la giurisprudenza che supporta l'esigenza di garantire una costante regolarità contributiva per poter accedere agli sgravi. Inoltre, ha chiarito che in materia di sgravi e agevolazioni contributive spetta al beneficiario allegare e provare la sussistenza dei requisiti, come la regolarità dei pagamenti contributivi.
4 In ordine alla pretesa irretroattività del sopra citato art. 1, comma 1175, errato e infondato sarebbe l'assunto del ricorrente, in palese contrasto con il principio più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale l'esigenza insita nella norma dell'art. 1 co. 1175 è proprio quella garantire la “necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (Cass. 27107/18).
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio evidenziava che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, secondo la costante giurisprudenza in materia di agevolazioni e sgravi contributivi spetta al soggetto che ritiene di avervi diritto allegare e provare la sussistenza dei relativi requisiti (Cass. 12629/08; id. 16351/07; id. 13728/07; id. 11731/07; id.
3857/06; id. 19262/03; id. 6807/03; id. 14130/02), tra i quali anche la regolarità contributiva, mentre parte ricorrente non aveva allegato nulla al riguardo, limitandosi ad affermare genericamente l'assenza del debito contributivo.
Per quanto riguarda le sanzioni civili, l' ha evidenziato che l'obbligo di versare somme CP_2
aggiuntive in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi è una conseguenza automatica dell'inadempimento, senza la necessità di indagare sull'imputabilità o sulla colpa. La giurisprudenza in materia sostiene che tale obbligo sia predeterminato dalla legge (infra multis,
v. Cass. 6449/20; id. 28501/19; id. 27499/19; id.25591/19; id. 20849/19; id. 30636/17; id.
26992/09; id. 24358/08; id. 17507/08; id. 8814/08; id. 2758/06; id. 17650/03; id. 16060/03; id.
8644/00; id. 8324/00).
Con nota del 01/02/2024 il procuratore Avv. Vito Tirrito ha dichiarato di rinunciare al mandato.
La causa è stata più volte riassegnata e rinviata. Istruita attraverso la produzione documentale,
è stata assegnata a questo Giudice e rinviata per discussione e decisione all'udienza del
19/02/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Nelle note scritte depositate, i procuratori delle parti hanno discusso la causa e si sono infine riportati alle conclusioni di cui ai rispettivi atti, sopra trascritte.
La GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
*******
Il ricorso non è fondato per le ragioni di cui infra.
Occorre innanzitutto rilevare l'infondatezza della prospettazione attorea tesa a sostenere che l'irregolarità del DURC non potrebbe determinare la perdita dei benefici contributivi già fruiti prima dell'accertamento dell'inadempienza.
5 Costituisce principio consolidato che qualora il datore di lavoro ritenga di poter adempiere all'obbligo contributivo in misura inferiore rispetto a quella ordinaria, ad esempio per l'applicazione di uno sgravio, è onere del medesimo datore di lavoro allegare e provare la sussistenza della causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione nella misura ordinaria
(Cass. sez. lav. 16639/2014; Cass. sez. lav. 6671/2012; Cass. sez. lav. 21898/2010).
L' , nel caso di specie, recupera gli sgravi fruiti dall'opponente nell'arco di tempo intercorso CP_2
tra ottobre/dicembre 2020 in ragione di inadempienze contributive riscontrate a seguito di verifica di regolarità, effettuata con il sistema c.d. DOL (Durc OnLine).
La norma di riferimento è l'art. 1 co. 1175 L n. 296/2006 ai sensi del quale “a decorrere dal 1° luglio 20007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
c comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Come sottolineato dalla Cassazione, dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi
contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita ed è condizionata, ai sensi della normativa sopra richiamata, dal possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d.
DURC) (Cass. 27107/2018).
Il presupposto indispensabile per il riconoscimento dello sgravio è, quindi, il requisito della regolarità contributiva;
l'accoglimento, da parte dell', della domanda volta ad ottenere il beneficio specifico persegue la sola finalità di verificare la ricorrenza dei requisiti per ottenere
l'agevolazione ma non soddisfa la condizione di regolarità contributiva da verificarsi al momento in cui, tramite i flussi DM 10, il soggetto beneficiario procede al recupero dello sgravio già accettato dall' CP_2
In altre parole, il requisito della regolarità contributiva “si aggiunge” ai requisiti previsti per le singole fattispecie di agevolazione.
Secondo l'impostazione dell' , tenuto conto che la ratio della norma è intesa ad assicurare CP_2
la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi, le rilevate irregolarità contributive costituiscono condizione ostativa alla fruizione dei benefici.
In altre parole, ad avviso dell'Ente, ogni violazione di legge che ha ripercussioni contributive concreta un'irregolarità e quindi, con effetti retroattivi, una virtuale “assenza di Durc
6 regolare” dal momento della violazione fino alla sua regolarizzazione.
La tesi patrocinata dall' risulta persuasiva. CP_2
La stessa è, in effetti, avallata dalla già menzionata Cass. 27107/2018, recepita da plurime pronunce di Corte d'Appello, tra le quali C.d.A. Firenze 16/05/2019 e C.d.A. Milano
17/10/2019.
La Corte d'Appello di Milano, nella sua decisione del 17 ottobre 2019, applicando il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 27107/2018, ha osservato che “... Ad avviso della
Corte, come già detto, la ratio dell'art. 1 comma 1175 sopra riprodotto è quella di subordinare la fruizione delle agevolazioni contributive alla "necessaria e costante regolarità contributiva",
e non solo al dato formale del possesso del DURC. E del resto, significativamente, la Suprema
Corte ha chiarito che "non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze contributive CP_2
rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al
realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo
l'oggetto di questa controversia" (così Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27109. Cfr. anche, nello stesso senso, Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27107: "In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non determina CP_2
l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi"). Reputato pertanto che, una volta riscontrata l'irregolarità contributiva e decorso vanamente il termine per la regolarizzazione, legittimamente abbia richiesto, con l'avviso di addebito, le somme corrispondenti agli sgravi fruiti e non dovuti, risultano legittimamente applicate anche le sanzioni civili, posto che - come previsto dall'art.
116, comma 8, lett. a)- l'appellante, entro il termine stabilito dall'ordinamento, ha provveduto al pagamento dei contributi in misura inferiore a quella dovuta per legge, con conseguente
7 debenza della relativa sanzione”.
La Corte d'Appello di Firenze, dal canto suo, ha puntualizzato che la questione controversa è se l'insussistenza dei requisiti per il rilascio del DURC determini l'insussistenza per l' azienda delle condizioni per fruire in generale (cioè retroattivamente ) di sgravi contributivi, e perviene alla conclusione che “il cosiddetto DURC non deve essere inteso in senso materiale come un documento in possesso dell'azienda, ma sta a significare che per fruire di benefici contributivi devono sussistere tutte le condizioni di regolarità contributiva aziendale che ne giustificherebbero l'emissione”.
Chiara è dunque la valutazione di prevalenza, sul dato formale del possesso del Durc, del dato sostanziale di effettiva sussistenza della regolarità contributiva, in ossequio all' esigenza, insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, di necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
Dunque, secondo la Corte d'Appello di Firenze, le irregolarità contributive, se non sanate nei
15 giorni, sono ostative alla fruizione delle agevolazioni, e dunque in tal caso il datore di lavoro non solo deve versare la contribuzione oggetto di contestazione, ma perde altresì per il medesimo periodo anche il diritto a godere degli ulteriori sgravi contributivi globalmente fruiti dall'impresa.
Se così non fosse - si legge nella sentenza - il datore di lavoro potrebbe beneficiare degli sgravi nonostante una solo apparente regolarità contributiva ovvero facendo affidamento sul non tempestivo controllo da parte dell' , limitando l'esclusione degli sgravi al solo periodo CP_2 successivo alla postuma verifica negativa da parte dell' . CP_2
Tenuto conto di tale impostazione, oltre che inammissibile, la doglianza appare anche infondata.
Venendo ora al secondo motivo dedotto in ricorso, va premesso che le modalità di rilascio del
Durc sono regolate dal DM 30/01/2015, rimasto sostanzialmente invariato con il successivo DM
24/10/2017.
Esso prevede che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento resta sospeso.
Nel motivo in esame, il ricorrente lamenta che le note di rettifica sarebbero state adottate dall'Ente previdenziale in assenza di un precedente invito a regolarizzare le inadempienze contributive rilevate.
Per la parte ricorrente tale violazione procedimentale travolgerebbe in toto l'azione di recupero intrapresa dall' . CP_2
8 L'impostazione attorea non coglie nel segno.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal medesimo art. 1, comma 1176, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l' segnalato la specifica CP_2
irregolarità verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e
comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. 6 e 7, CP_2
D.M. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione
Servizi.
Infatti, non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del
Durc, da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli CP_2
sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro
[…]
Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che
l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno…” (Cass. 27107/2018; nello stesso senso Cass. 21708/2018 e Cass. 21709/2018).
Tale impostazione è stata successivamente recepita da altre pronunce della Suprema Corte, tra
9 le quali meritano di essere ricordate Cass 24854/2022 e Cass 36846/2022.
La prima delle pronunce menzionate (Cass 24854/2022), ha ribadito che:” le censure, afferenti all'accertamento compiuto dalla Corte in ordine alla situazione di irregolarità contributiva, ostativa, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, al riconoscimento del diritto allo sgravio preteso, sono infondate.
13. La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, stabilisce espressamente: "A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei dat ori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
14. Come la Corte ha già osservato, la disciplina in oggetto ha innovato il sistema degli
"sgravi contributivi" (icf est: dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale) nel senso che, oltre alle specifiche e singole condizioni giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del
2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva -cd.
DURC- (v. tra le altre, Cass. n. 27107 del 2018, p. 4).
15. Di tale principio, la sentenza impugnata ha fatto applicazione. I giudici di merito hanno escluso il diritto allo sgravio, pur sussistendo i requisiti del beneficio richiesto, osservando come l'accertamento dei presupposti della singola fattispecie agevolativa non esaurisse la verifica della condizione di regolarità della situazione contributiva, richiesta dalla
L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 1175”
[…]
18. Inconferenti risultano, infine, gli argomenti addotti dalla ricorrente in ordine alla mancanza di segnalazioni, da parte dell' di eventuali irregolarità e alla insussistenza di CP_2
cause non ostative al rilascio del DURC, attese le peculiari funzioni e finalità del documento.
19. Le modalità di rilascio del Durc (che, nei casi come quello in esame, resta un c.d.
Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate dal D.M. 24 ottobre 2007, n. 27, in virtù del rinvio operato dall'art. 1, comma 1176 cit..
20. Il decreto ministeriale prevede (in base al combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo
a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio
10 del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
21. Si tratta, come già osservato dalla Corte, di un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoria delle irregolarità, che "perdono ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali" (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018, in motiv.).
22. La violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale - che può "comportare una sua responsabilità risarcitoria" ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente abbia (determinato) causalmente la perdita della chance di fruire degl i sgravi (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018 cit., in motiv.) - non produce, però, gli effetti che pretende la società ricorrente e cioè "l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi" (così Cass. nn.
27107 e 27108 cit.).
23. Invero, non possono ricadere sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva, che appartengono al datore di lavoro”.
In applicazione delle suddette coordinate esegetiche, va dunque escluso che la mera mancanza dell'invito a regolarizzare inibisca il potere dell' di pretendere il versamento delle CP_2 differenze contributive legate ad un'indebita fruizione dei benefici contributivi.
Come rilevato dalla giurisprudenza menzionata, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'Ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perd ita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto della presente controversia.
Ne consegue che anche il motivo in esame va respinto.
Con ulteriore doglianza il ricorrente rileva che “nessuna violazione è stata posta in essere dall'opponente, il quale ha sempre provveduto al versamento di ogni somma dovuta agli enti previdenziali ed assicurativi. (Doc.10)”
Ritiene questo Tribunale che le emergenze ricavabili dalla documentazione in atti e dalla lettura del cassetto previdenziale non confortino la ricostruzione proposta dal ricorrente.
Ed invero, il citato documento n. 10 è relativo a due versamenti F24 relativi anche a contributi ottobre 2020 effettuati il 22 febbraio 2021 e quindi dopo l'irregolarità contributiva.
Nella vicenda per cui è causa, visionando il cassetto previdenziale prodotto in atti, la situazione contributiva associata alla matricola aziendale del ricorrente risulta irregolare, come segnalato dalla presenza del “semaforo rosso con lucchetto”.
11 Per questo motivo, alla luce di siffatte emergenze documentali, può escludersi che la società ricorrente sia stata sempre in regola con i pagamenti contributivi, per cui la pretesa dell' CP_2
appare legittima.
D'altro canto, grava sul soggetto che assume di avere diritto allo sgravio, che costituisce una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, la prova dei relativi fatti costitutivi e della sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (Cass. 4672/2021).
Tale regola di distribuzione dell'onere della prova si raccorda alla peculiarità dell'azione intrapresa, che tende al recupero degli sgravi contributivi illegittimamente percepiti (Cass.
17729/2017).
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova in tal senso;
la sua impostazione è stata ancorata unicamente alle risultanze del cassetto previdenziale che, tuttavia, come si è visto, restituiscono un quadro opposto rispetto a quello fatto valere in ricorso, evidenziando in realtà una situazione di irregolarità contributiva pur in presenza di un versamento tardivo.
In conclusione, quindi, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia e dell'assenza di giurisprudenza consolidata sulle questioni dibattute, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La G.O.P., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Caltanissetta 10/03/2025
La G.O.P.
Sabina Giunta
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