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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 1829/2024, promosso con ricorso depositato in data 17.4.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Canal giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Manin n. 29;
c.f.: ) CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Regina Pierobon giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto, piazza Serenissima n. 52;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 28.11.2024 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
o che il Tribunale Voglia:
a) pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
unitisi in matrimonio in Vedelago (TV) in data 14/05/2009, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile di detto
Comune all'anno 2009, Parte I, Atto numero 9, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni,
b) decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la separazione personale, dichiarare anche lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Vedelago, Via Pascoli n. 8 – int. 1, alla sig.ra affinché Parte_1
la abiti con il figlio minore.
Per_ 3. Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza
presso la madre.
4. Stabilire il regime di visita al padre secondo il seguente schema, ferma la facoltà delle parti di cambiare la
turnazione in presenza di impegni di lavoro del sig. CP_1
2 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Parte_2
[...] dall'uscita da dall'uscita da dall'uscita da Pt_2
1° fino al scuola fino al dall'uscita scuola fino scuola e fino Parte_2
Settimana mattino mattino da scuola al mattino al mattino
successivo
successivo
successivo
successivo
Parte_2
[...] Parte_2
2°
fino al
fino al
fino a dopo dall'uscita dall'uscita da
fino alla sera Pt_2 Settimana mattino mattino cena da scuola scuola dopo cena successivo successivo
Le parti precisano che, nel periodo scolastico, anche nelle giornate feriali di competenza materna e su richiesta della signora
Per_
il padre avrà facoltà di assistere il figlio nell'esecuzione dei compiti, eventualmente anche presso l'abitazione Pt_1
materna o mediante videochiamata.
Ciascun genitore terrà, inoltre, con sé il figlio:
- metà delle vacanze natalizie, in modo tale che il figlio possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza. Data la tenera età del figlio, il giorno di Natale verrà diviso tra i genitori. Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Metà delle vacanze pasquali, di modo che dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua il figlio starà con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore. Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
3 - Ciascun genitore effettuerà una videochiamata all'altro nei giorni in cui il minore è presso di sé, nella fascia oraria 19:30-20:30.
Per_ 5. Il sig. non si oppone a che il figlio trascorra lunghi periodi di permanenza in Brasile, della CP_1
durata massima di tre mesi a condizione che tali viaggi siano svolti in periodi e in modi tali da non interferire con il regolare svolgimento dell'attività scolastica da parte del bambino e fermo il suo diritto di visita al figlio.
6. Le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento
valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
Per_ 7. Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio , versando mensilmente alla madre, CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
8. Il padre, inoltre, si farà carico del 100% delle spese straordinarie relative al figlio, come individuate dal Protocollo
in uso presso il Tribunale di Treviso, con l'unica eccezione delle spese relative alla terapia psicologica attualmente prestata dalla Dott.ssa e dalla Sua Collega il cui costo verrà invece diviso al 50%. Ogni altra Persona_2 Parte_3
visita dovrà essere, come da Protocollo, previamente concordata.
9. L'assegno unico universale verrà richiesto e incassato integralmente dalla sig.ra . Il sig. Parte_1 CP_1
effettuerà ogni dichiarazione e/o sottoscrizione, oltre che la consegna di documenti, che dovessero essere richiesti a
[...]
tale scopo.
10. Le detrazioni per le spese sostenute nell'interesse del figlio o i rimborsi correlati saranno ripartiti tra i genitori
proporzionalmente alla quota di compartecipazione di ciascuno di essi alla specifica spesa.
11. Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di concorso al suo mantenimento CP_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
12. Le parti si danno atto che i presenti accordi sono stati raggiunti considerando che, allo stato, la sig.ra Parte_1
non ha una occupazione che si impegna a trovare almeno nel tempo in cui il figlio non è con lei.
[...]
13. I genitori si impegnano a non disporre – salvo accordo tra gli stessi – della provvista del conto corrente intestato a
Per_ Per_
nonché dei beni di contenuti nella cassetta di sicurezza.
4 14. Spese del giudizio di separazione integralmente compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2024, la signora proponeva ricorso per separazione Parte_1
dal marito esponendo di aver contratto matrimonio civile presso il Comune di Vedelago in data
14.5.2009 con il signor e che dalla loro unione era nato, il 30.7.2016, il figlio . CP_1 Per_1
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno a causa della condotta tenuta dal marito, gravemente violativa dei doveri nascenti dal matrimonio;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e formulando le conclusioni meglio specificate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 22.4.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 14.6.2024 il signor aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie ed anzi formulando domanda riconvenzionale cumulata di divorzio ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ.
Chiedeva, però, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente e l'accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 16.7.2024, dopo lunga discussione, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Alla successiva udienza del 28.11.2024, le parti raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione, impegnandosi contestualmente a divorziale alle condizioni al pari pattuite.
5 Il Giudice, preso atto dell'accordo e ritenuta non necessaria la pronuncia di provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ., autorizzava le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla domanda di separazione.
I procuratori delle parti precisavano dunque le conclusioni congiunte sopra epigrafate e discutevano oralmente la causa.
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Va preliminarmente rilevato che la ricorrente – a quanto consta, in difetto di allegazioni circa l'acquisizione di cittadinanza italiana da parte della stessa – è cittadina brasiliana, pertanto si ritiene che la controversia presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
6 Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono stabilmente in Italia;
la giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett. a), primo punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE
n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve rienersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera a), poiché entrambi i coniugi sono residenti in Italia.
Relativamente alla questione dell'affidamento del figlio minore, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, radicandosi questa – ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento 2201/03 – in ragione della residenza dei minori;
in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale dei minori, che in questo caso è quella italiana.
Sulla domanda relativa al mantenimento in favore del figlio minore e della ricorrente, ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento CE 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al Protocollo dell'Aja 2007 – sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
7 Ciò premesso, con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
Va infine considerato che parte resistente ha proposto, in via riconvenzionale, domanda cumulata di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. e che parte ricorrente ha aderito alla stessa. Pertanto, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni concordate nel corso dell'udienza del 28.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], coniugatisi a Vedelago il 14.5.2009, atto Controparte_1
trascritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune all'anno 2009, Parte I, numero 9;
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegna la casa coniugale, sita in Vedelago, Via Pascoli n. 8 – int. 1, alla sig.ra Parte_1
affinché la abiti con il figlio minore.
3) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1
residenza presso la madre.
8 4) Stabilisce il regime di visita al padre secondo il seguente schema, ferma la facoltà delle parti di cambiare la turnazione in presenza di impegni di lavoro del sig. CP_1
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
[...]
Parte_2 dall'uscita
[...] dall'uscita da dall'uscita da Pt_2 1° fino al da scuola scuola fino al dall'uscita scuola e fino Parte_2 Settimana mattino fino al mattino da scuola al mattino successivo mattino successivo successivo successivo
Parte_2
[...] Parte_2 2°
fino al
fino al
fino a dopo dall'uscita dall'uscita
fino alla sera Pt_2 Settimana mattino mattino cena da scuola da scuola dopo cena successivo successivo
Dà atto che le parti precisano che, nel periodo scolastico, anche nelle giornate feriali di competenza materna e su richiesta della signora , il padre avrà facoltà di assistere il figlio Pt_1 Per_1
nell'esecuzione dei compiti, eventualmente anche presso l'abitazione materna o mediante videochiamata.
Ciascun genitore terrà, inoltre, con sé il figlio:
- metà delle vacanze natalizie, in modo tale che il figlio possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza. Data la tenera età del figlio, il giorno di Natale verrà diviso tra i genitori. Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
9 - Metà delle vacanze pasquali, di modo che dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua il figlio starà con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore.
Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Ciascun genitore effettuerà una videochiamata all'altro nei giorni in cui il minore è presso di sé, nella fascia oraria 19:30-20:30.
5) Dà atto che il sig. non si oppone a che il figlio trascorra lunghi periodi di CP_1 Per_1
permanenza in Brasile, della durata massima di tre mesi a condizione che tali viaggi siano svolti in periodi e in modi tali da non interferire con il regolare svolgimento dell'attività scolastica da parte del bambino e fermo il suo diritto di visita al figlio.
6) Dà atto che le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
7) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio , versando mensilmente alla CP_1 Per_1
madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
8) Il padre, inoltre, si farà carico del 100% delle spese straordinarie relative al figlio, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, con l'unica eccezione delle spese relative alla terapia psicologica attualmente prestata dalla Dott.ssa e dalla Sua Collega il Persona_2 Parte_3
cui costo verrà invece diviso al 50%. Ogni altra visita dovrà essere, come da Protocollo, previamente concordata.
10 9) L'assegno unico universale verrà richiesto e incassato integralmente dalla sig.ra Il Parte_1
sig. effettuerà ogni dichiarazione e/o sottoscrizione, oltre che la consegna di documenti, CP_1
che dovessero essere richiesti a tale scopo.
10) Le detrazioni per le spese sostenute nell'interesse del figlio o i rimborsi correlati saranno ripartiti tra i genitori proporzionalmente alla quota di compartecipazione di ciascuno di essi alla specifica spesa.
11) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di concorso al suo CP_1 Parte_1
mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
12) Dà atto che le parti dichiarano che i presenti accordi sono stati raggiunti considerando che, allo stato, la sig.ra non ha una occupazione che si impegna a trovare almeno nel tempo Parte_1
in cui il figlio non è con lei.
13) Dà atto che i genitori si impegnano a non disporre – salvo accordo tra gli stessi – della provvista del conto corrente intestato a nonché dei beni di contenuti nella cassetta di sicurezza. Per_1 Per_1
14) Spese del giudizio di separazione integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vedelago di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente
dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 1829/2024, promosso con ricorso depositato in data 17.4.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Canal giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Manin n. 29;
c.f.: ) CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Regina Pierobon giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto, piazza Serenissima n. 52;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 28.11.2024 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
o che il Tribunale Voglia:
a) pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
unitisi in matrimonio in Vedelago (TV) in data 14/05/2009, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile di detto
Comune all'anno 2009, Parte I, Atto numero 9, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni,
b) decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la separazione personale, dichiarare anche lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Vedelago, Via Pascoli n. 8 – int. 1, alla sig.ra affinché Parte_1
la abiti con il figlio minore.
Per_ 3. Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza
presso la madre.
4. Stabilire il regime di visita al padre secondo il seguente schema, ferma la facoltà delle parti di cambiare la
turnazione in presenza di impegni di lavoro del sig. CP_1
2 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Parte_2
[...] dall'uscita da dall'uscita da dall'uscita da Pt_2
1° fino al scuola fino al dall'uscita scuola fino scuola e fino Parte_2
Settimana mattino mattino da scuola al mattino al mattino
successivo
successivo
successivo
successivo
Parte_2
[...] Parte_2
2°
fino al
fino al
fino a dopo dall'uscita dall'uscita da
fino alla sera Pt_2 Settimana mattino mattino cena da scuola scuola dopo cena successivo successivo
Le parti precisano che, nel periodo scolastico, anche nelle giornate feriali di competenza materna e su richiesta della signora
Per_
il padre avrà facoltà di assistere il figlio nell'esecuzione dei compiti, eventualmente anche presso l'abitazione Pt_1
materna o mediante videochiamata.
Ciascun genitore terrà, inoltre, con sé il figlio:
- metà delle vacanze natalizie, in modo tale che il figlio possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza. Data la tenera età del figlio, il giorno di Natale verrà diviso tra i genitori. Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Metà delle vacanze pasquali, di modo che dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua il figlio starà con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore. Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
3 - Ciascun genitore effettuerà una videochiamata all'altro nei giorni in cui il minore è presso di sé, nella fascia oraria 19:30-20:30.
Per_ 5. Il sig. non si oppone a che il figlio trascorra lunghi periodi di permanenza in Brasile, della CP_1
durata massima di tre mesi a condizione che tali viaggi siano svolti in periodi e in modi tali da non interferire con il regolare svolgimento dell'attività scolastica da parte del bambino e fermo il suo diritto di visita al figlio.
6. Le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento
valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
Per_ 7. Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio , versando mensilmente alla madre, CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
8. Il padre, inoltre, si farà carico del 100% delle spese straordinarie relative al figlio, come individuate dal Protocollo
in uso presso il Tribunale di Treviso, con l'unica eccezione delle spese relative alla terapia psicologica attualmente prestata dalla Dott.ssa e dalla Sua Collega il cui costo verrà invece diviso al 50%. Ogni altra Persona_2 Parte_3
visita dovrà essere, come da Protocollo, previamente concordata.
9. L'assegno unico universale verrà richiesto e incassato integralmente dalla sig.ra . Il sig. Parte_1 CP_1
effettuerà ogni dichiarazione e/o sottoscrizione, oltre che la consegna di documenti, che dovessero essere richiesti a
[...]
tale scopo.
10. Le detrazioni per le spese sostenute nell'interesse del figlio o i rimborsi correlati saranno ripartiti tra i genitori
proporzionalmente alla quota di compartecipazione di ciascuno di essi alla specifica spesa.
11. Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di concorso al suo mantenimento CP_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
12. Le parti si danno atto che i presenti accordi sono stati raggiunti considerando che, allo stato, la sig.ra Parte_1
non ha una occupazione che si impegna a trovare almeno nel tempo in cui il figlio non è con lei.
[...]
13. I genitori si impegnano a non disporre – salvo accordo tra gli stessi – della provvista del conto corrente intestato a
Per_ Per_
nonché dei beni di contenuti nella cassetta di sicurezza.
4 14. Spese del giudizio di separazione integralmente compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2024, la signora proponeva ricorso per separazione Parte_1
dal marito esponendo di aver contratto matrimonio civile presso il Comune di Vedelago in data
14.5.2009 con il signor e che dalla loro unione era nato, il 30.7.2016, il figlio . CP_1 Per_1
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno a causa della condotta tenuta dal marito, gravemente violativa dei doveri nascenti dal matrimonio;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e formulando le conclusioni meglio specificate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 22.4.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 14.6.2024 il signor aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie ed anzi formulando domanda riconvenzionale cumulata di divorzio ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ.
Chiedeva, però, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente e l'accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 16.7.2024, dopo lunga discussione, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Alla successiva udienza del 28.11.2024, le parti raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione, impegnandosi contestualmente a divorziale alle condizioni al pari pattuite.
5 Il Giudice, preso atto dell'accordo e ritenuta non necessaria la pronuncia di provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ., autorizzava le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla domanda di separazione.
I procuratori delle parti precisavano dunque le conclusioni congiunte sopra epigrafate e discutevano oralmente la causa.
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Va preliminarmente rilevato che la ricorrente – a quanto consta, in difetto di allegazioni circa l'acquisizione di cittadinanza italiana da parte della stessa – è cittadina brasiliana, pertanto si ritiene che la controversia presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
6 Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono stabilmente in Italia;
la giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett. a), primo punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE
n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve rienersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera a), poiché entrambi i coniugi sono residenti in Italia.
Relativamente alla questione dell'affidamento del figlio minore, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, radicandosi questa – ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento 2201/03 – in ragione della residenza dei minori;
in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale dei minori, che in questo caso è quella italiana.
Sulla domanda relativa al mantenimento in favore del figlio minore e della ricorrente, ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento CE 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al Protocollo dell'Aja 2007 – sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
7 Ciò premesso, con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
Va infine considerato che parte resistente ha proposto, in via riconvenzionale, domanda cumulata di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. e che parte ricorrente ha aderito alla stessa. Pertanto, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni concordate nel corso dell'udienza del 28.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], coniugatisi a Vedelago il 14.5.2009, atto Controparte_1
trascritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune all'anno 2009, Parte I, numero 9;
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegna la casa coniugale, sita in Vedelago, Via Pascoli n. 8 – int. 1, alla sig.ra Parte_1
affinché la abiti con il figlio minore.
3) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1
residenza presso la madre.
8 4) Stabilisce il regime di visita al padre secondo il seguente schema, ferma la facoltà delle parti di cambiare la turnazione in presenza di impegni di lavoro del sig. CP_1
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
[...]
Parte_2 dall'uscita
[...] dall'uscita da dall'uscita da Pt_2 1° fino al da scuola scuola fino al dall'uscita scuola e fino Parte_2 Settimana mattino fino al mattino da scuola al mattino successivo mattino successivo successivo successivo
Parte_2
[...] Parte_2 2°
fino al
fino al
fino a dopo dall'uscita dall'uscita
fino alla sera Pt_2 Settimana mattino mattino cena da scuola da scuola dopo cena successivo successivo
Dà atto che le parti precisano che, nel periodo scolastico, anche nelle giornate feriali di competenza materna e su richiesta della signora , il padre avrà facoltà di assistere il figlio Pt_1 Per_1
nell'esecuzione dei compiti, eventualmente anche presso l'abitazione materna o mediante videochiamata.
Ciascun genitore terrà, inoltre, con sé il figlio:
- metà delle vacanze natalizie, in modo tale che il figlio possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza. Data la tenera età del figlio, il giorno di Natale verrà diviso tra i genitori. Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
9 - Metà delle vacanze pasquali, di modo che dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua il figlio starà con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore.
Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Ciascun genitore effettuerà una videochiamata all'altro nei giorni in cui il minore è presso di sé, nella fascia oraria 19:30-20:30.
5) Dà atto che il sig. non si oppone a che il figlio trascorra lunghi periodi di CP_1 Per_1
permanenza in Brasile, della durata massima di tre mesi a condizione che tali viaggi siano svolti in periodi e in modi tali da non interferire con il regolare svolgimento dell'attività scolastica da parte del bambino e fermo il suo diritto di visita al figlio.
6) Dà atto che le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
7) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio , versando mensilmente alla CP_1 Per_1
madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
8) Il padre, inoltre, si farà carico del 100% delle spese straordinarie relative al figlio, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, con l'unica eccezione delle spese relative alla terapia psicologica attualmente prestata dalla Dott.ssa e dalla Sua Collega il Persona_2 Parte_3
cui costo verrà invece diviso al 50%. Ogni altra visita dovrà essere, come da Protocollo, previamente concordata.
10 9) L'assegno unico universale verrà richiesto e incassato integralmente dalla sig.ra Il Parte_1
sig. effettuerà ogni dichiarazione e/o sottoscrizione, oltre che la consegna di documenti, CP_1
che dovessero essere richiesti a tale scopo.
10) Le detrazioni per le spese sostenute nell'interesse del figlio o i rimborsi correlati saranno ripartiti tra i genitori proporzionalmente alla quota di compartecipazione di ciascuno di essi alla specifica spesa.
11) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di concorso al suo CP_1 Parte_1
mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
12) Dà atto che le parti dichiarano che i presenti accordi sono stati raggiunti considerando che, allo stato, la sig.ra non ha una occupazione che si impegna a trovare almeno nel tempo Parte_1
in cui il figlio non è con lei.
13) Dà atto che i genitori si impegnano a non disporre – salvo accordo tra gli stessi – della provvista del conto corrente intestato a nonché dei beni di contenuti nella cassetta di sicurezza. Per_1 Per_1
14) Spese del giudizio di separazione integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vedelago di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente
dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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