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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7377/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il RT C.F._1
20.02.1984, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Besana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Albiate, Via Trieste n. 43, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], domiciliato presso la Casa Circondariale di Monza Via
Sanquirico n. 6;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
Oggetto: ricorso ex artt. 473-bis ss. c.p.c. – figli naturali nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
La ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine RT di vedere regolamentate le condizioni di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]), nati dalla relazione more Per_1 Per_2 uxorio con . Controparte_1
In particolare, la ricorrente domandava che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la determinazione in € 350,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A pag. 2 del ricorso, in particolare, la ricorrente, dopo avere rappresentato la necessità di allontanare il compagno dalla casa familiare in seguito alla scoperta di plurimi tradimenti da parte sua, deduceva quanto segue: “il SI. ha assunto un atteggiamento oltremodo vessatorio ed opprimente. CP_1
Egli, in particolare, ha cominciato ad insultare ed offendere ripetutamente la SI.ra , a mandarle RT innumerevoli messaggi, a telefonarle a qualsiasi ora del giorno e della notte, fino ad arrivare ad effettuare ben 100 chiamate sul cellulare della stessa. Non pago di tutto ciò, per lungo tempo il SI.
era solito anche telefonare ripetutamente presso il luogo di lavoro della ricorrente. Di tutto CP_1 ciò la SI.ra , che non ha mai sporto denuncia-querela per paura della reazione del SI. RT
, conserva prova documentale che si riserva di depositare in appresso nel rispetto dei termini CP_1 istruttori, oltrechè innumerevoli prove testimoniali.”.
All'udienza del 01.04.2025 nessuno è comparso dinanzi al Giudice delegato che ha quindi trasmesso gli atti al Collegio per quanto di competenza.
Rilevato che nessuno è comparso all'udienza svoltasi in data 01.04.2025 davanti al Giudice delegato deve essere dichiarata l'estinzione del processo così come disposto all'art. 473 bis.21, c. 1 c.p.c.
Tenuto conto delle condotte persecutorie descritte in atti, sia pure sommariamente, dalla ricorrente, della paura rappresentata dalla stessa di sporgere denuncia nei confronti del resistente, della mancata comparizione della stessa in udienza e della presenza di due figli minori in tenera età (11 e 6 anni), ritiene necessario il Tribunale disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale dei Minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei RT confronti di , con ricorso depositato in data 11.11.2024, così provvede: Controparte_1
I. Dichiara l'estinzione del processo;
II. Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria della trasmissione degli atti di causa e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario (all'indirizzo di posta elettronica e presso il Tribunale dei Email_1
Minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
III. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 3 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7377/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il RT C.F._1
20.02.1984, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Besana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Albiate, Via Trieste n. 43, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], domiciliato presso la Casa Circondariale di Monza Via
Sanquirico n. 6;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
Oggetto: ricorso ex artt. 473-bis ss. c.p.c. – figli naturali nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
La ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine RT di vedere regolamentate le condizioni di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]), nati dalla relazione more Per_1 Per_2 uxorio con . Controparte_1
In particolare, la ricorrente domandava che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la determinazione in € 350,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A pag. 2 del ricorso, in particolare, la ricorrente, dopo avere rappresentato la necessità di allontanare il compagno dalla casa familiare in seguito alla scoperta di plurimi tradimenti da parte sua, deduceva quanto segue: “il SI. ha assunto un atteggiamento oltremodo vessatorio ed opprimente. CP_1
Egli, in particolare, ha cominciato ad insultare ed offendere ripetutamente la SI.ra , a mandarle RT innumerevoli messaggi, a telefonarle a qualsiasi ora del giorno e della notte, fino ad arrivare ad effettuare ben 100 chiamate sul cellulare della stessa. Non pago di tutto ciò, per lungo tempo il SI.
era solito anche telefonare ripetutamente presso il luogo di lavoro della ricorrente. Di tutto CP_1 ciò la SI.ra , che non ha mai sporto denuncia-querela per paura della reazione del SI. RT
, conserva prova documentale che si riserva di depositare in appresso nel rispetto dei termini CP_1 istruttori, oltrechè innumerevoli prove testimoniali.”.
All'udienza del 01.04.2025 nessuno è comparso dinanzi al Giudice delegato che ha quindi trasmesso gli atti al Collegio per quanto di competenza.
Rilevato che nessuno è comparso all'udienza svoltasi in data 01.04.2025 davanti al Giudice delegato deve essere dichiarata l'estinzione del processo così come disposto all'art. 473 bis.21, c. 1 c.p.c.
Tenuto conto delle condotte persecutorie descritte in atti, sia pure sommariamente, dalla ricorrente, della paura rappresentata dalla stessa di sporgere denuncia nei confronti del resistente, della mancata comparizione della stessa in udienza e della presenza di due figli minori in tenera età (11 e 6 anni), ritiene necessario il Tribunale disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale dei Minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei RT confronti di , con ricorso depositato in data 11.11.2024, così provvede: Controparte_1
I. Dichiara l'estinzione del processo;
II. Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria della trasmissione degli atti di causa e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario (all'indirizzo di posta elettronica e presso il Tribunale dei Email_1
Minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
III. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 3 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi