Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 13345/2023 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa - giusta procura alle Parte_1 C.F._1
liti allegata al ricorso - dagli avvocati Francesco Lanocita ( - C.F._2
- ), Simona Corradino Email_1 P.IVA_1
( - - ) e Giuseppe C.F._3 Email_2 P.IVA_2
Lanocita ( - - ), C.F._4 Email_3 P.IVA_2
congiuntamente ai quali elegge domicilio in LE alla Via Roma n. 61;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_3
Distrettuale dello Stato di Napoli (ads80030620639; PEC:
telefax: 0815525515), presso i cui uffici ope legis Email_4
domicilia in Napoli alla via A. Diaz, n. 11;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
“(i) accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa ad essere assegnata presso la sede di Parte_1
LE dell'Autorità resistente, essendosi quest'ultima all'uopo autovincolata con il bando di concorso e con le successive dichiarazioni in giudizio;
(ii) accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa ad essere assegnata presso la sede di Parte_1
origine di LE e vedersi assegnate le mansioni corrispondenti alle qualifiche richieste dal bando di concorso;
(iii) ove necessario, accertare e dichiarare l'illegittimità del supposto provvedimento di trasferimento della ricorrente presso la sede di Napoli, con conferma dell'assegnazione presso la sede di LE;
(iv) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata presso la sede di origine di LE;
(v) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa ad essere assegnata presso Parte_1
la sede di origine di LE quale sede lavorativa più vicina per l'assistenza alla madre malata, ex L.
104/1992;
(vi) condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA
e CPA, con attribuzioni ai sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.”.
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva: che con delibera n. 32 del 06 febbraio
2018, l'Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale ha indetto una selezione per titoli ed esami finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di otto (n. 8) diversi profili professionali, affinché ricoprissero le altrettante posizioni libere presso vari uffici della sede di LE;
che, infatti, il tenore letterale dell'art. 1 del ridetto bando di concorso, rubricato “Posti da coprire”, espressamente stabilisce che “è indetta una selezione pubblica comparativa, per titoli ed esami per l'assunzione di n. 8 unità, da inquadrare nell'organico dell'Autorità di
Sistema Portuale del Centrale sede di LE;
che stante il suo profilo professionale, CP_1
aveva partecipato al detto bando di concorso, essendo interessata ad occupare la posizione
“SA4 –impiegato amministrativo, affari generali – finanziamenti – economato”, per la quale l'art. 2 dell'avviso prevedeva tra i requisiti specifici di ammissione il possesso di “esperienza maturata
(tirocinio e/o contratti di lavoro) presso strutture pubbliche e/o private per un periodo non inferiore a 12 mesi” nello svolgimento di specifiche e attinenti mansioni ivi dettagliate;
che all'esito della procedura comparativa, si era collocata in posizione utile della graduatoria, dovendo però sollecitare l'Amministrazione a concludere il procedimento finanche mediante ricorso al
T.A.R. Campania – LE, stante l'inerzia ed il silenzio dalla ridetta Amministrazione serbata a fronte della necessità di assumerla;
che successivamente alla conclusione del giudizio proposto innanzi al T.A.R Campania – LE, l'Amministrazione aveva posto in essere tutte le attività propedeutiche alla sua assunzione, richiedendole che fornisse idonei giustificativi del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati con la domanda di partecipazione;
che l'Amministrazione l'aveva esclusa dalla procedura, asserendo che non fosse in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso;
che detto provvedimento di esclusione era stato impugnato dinanzi al T.A.R. Campania – LE, determinando l'avvio di un lungo contenzioso, conclusosi a seguito di ulteriore impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, con definitivo accertamento del possesso dei requisiti da parte sua e la conseguente illegittimità dell'esclusione disposta a suo danno;
che già dinanzi al Consiglio di Stato ella presentò formale istanza cautelare di sospensione dell'esclusione, paventando il pericolo di un'eventuale occupazione del posto messo a concorso ed a lei spettante secondo gli esiti della procedura selettiva, che il Consiglio di Stato ha accolto con ordinanza collegiale n.
5000 del 13 settembre 2021 con cui ha disposto il congelamento del posto in questione, nelle more della definizione del giudizio in cui si legge: “le ragioni dell'appellante meritano di essere salvaguardate mercé il congelamento, nelle more della definizione della controversia nel merito, del posto in organico oggetto della contestata procedura concorsuale”; che successivamente le sue ragioni sono state integralmente riconosciute e condivise dal Consiglio di Stato, il quale, all'esito della verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal bando, ha accolto definitivamente le sue doglianze e ha annullato il provvedimento impugnato, con sentenza n. 6699 del 29 luglio 2022, passata in giudicato;
che nonostante ciò, l'Amministrazione resistente non ha dato corso alla sentenza del Consiglio di Stato, essendo pertanto necessario riproporre una nuova diffida nel settembre 2022, invitando l'Autorità a prendere definitivamente atto della circostanza che ella fosse vincitrice del concorso e pertanto di porre in essere i provvedimenti amministrativi conseguenziali, finalizzati alla sua immissione in ruolo nel posto congelato; che soltanto a seguito di tale, ulteriore, diffida, l'Amministrazione finalmente aveva disposto la sua assunzione a tempo pieno ed indeterminato, con delibera presidenziale n. 282 del 22 settembre 2022 e decorrenza dal 01.10.2022, tanto a distanza di oltre quattro anni dall'indizione della procedura concorsuale;
che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro ella apprese che la sua sede sarebbe stata ubicata a Napoli e non a
LE, come invece espressamente previsto sia nel bando di concorso (cfr. doc. 1, art.13, comma 6, “Il vincitore assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi, sede di lavoro: LE”) che nell'ordinanza collegiale del Consiglio di Stato, alla cui stregua ella avrebbe dovuto eventualmente occupare il posto congelato presso la sede di LE;
che a fronte di tale circostanza, palesatasi in data 3 ottobre 2022 al momento della sottoscrizione del contratto, aveva contestato immediatamente tale destinazione, con atto protocollato nella stessa data, riservandosi ogni azione a tutela del suo diritto ad essere inserita nell'organico del personale della sede di LE presso cui appunto era stato individuato il posto messo a concorso, anche in forza dell'autorizzazione ex L. 104/1992 ivi allegata;
che a fronte di tale contestazione, l'Amministrazione resistente nulla ha opposto né riscontrato, provvedendo al contrario ad emanare l'ordine di servizio 18/2022, con cui il
Segretario Generale dell'Autorità ha disposto la sua assegnazione all'Ufficio Beni Demanio
Napoli e Lavoro Portuale, con ciò confermando la propria intenzione di non adibirla alla postazione che le era propria e dovuta, secondo il bando ed alla stregua del congelamento di cui al procedimento amministrativo;
che ella è residente in [...]e ha partecipato al concorso in questione proprio in considerazione della sede di lavoro espressamente individuata in LE, sede che le avrebbe consentito – in caso di superamento della selezione, come avvenuto – di potere accudire l'anziana madre gravemente malata con la quale convive;
che a tanto si aggiunge da ultimo l'ingiusta decisione dell'
[...]
di farle ricoprire un posto diverso da quello messo a concorso e in Controparte_1
un'area diversa rispetto alle proprie competenze specialistiche richieste in sede concorsuale, oltre che in una sede di lavoro diversa da quella prevista dalla lex specialis, peraltro in evidente disparità con tutti gli altri vincitori del medesimo concorso, assunti come previsto presso la sede di LE;
che la sua condizione lavorativa è stata ulteriormente aggravata dall'impossibilità di poter accedere alla graduatoria “smart working” all'uopo redatta dall'Autorità resistente, dovuta alla tardiva assunzione che le ha impedito di proporre tempestivamente istanza a tale fine ed al diniego di un suo inserimento postumo, tenuto conto dell'evidente peculiarità della fattispecie;
che quanto fin qui evidenziato, ha purtroppo determinato la sua necessità di richiedere il congedo straordinario “per assistere familiare disabile in situazione di gravità”.
Tanto premesso, l'istante rassegnava le conclusioni sopra riportate.
L' , costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per avere la ricorrente sottoscritto volontariamente e consapevolmente un contratto che reca la sede di Napoli e, nel merito, ha contestato il fondamento della domanda chiedendone il rigetto sulla scorta delle argomentazioni in diritto prospettate in memoria.
Fallito il tentativo di conciliazione, disposta la trattazione scritta, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa con la presente sentenza, comunicata alle parti.
*****
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per avere la parte sottoscritto volontariamente il contratto che reca la sede di Napoli.
Al riguardo appare appena il caso di evidenziare che, contestualmente al contratto sottoscritto in data 3.10.22, la ricorrente ha protocollato la nota con cui esplicitava le proprie riserve sull'assegnazione alla sede di Napoli, essendo ella destinata alla sede di
LE e rappresentava l'intenzione di far valere i propri diritti (cfr doc. 5 della produzione allegata al ricorso).
Si legge, invero, nella nota in questione: “La sottoscritta , nata a [...]_1
il 17.08.1973 (c.f.: , nel premettere che in data odierna ha sottoscritto il C.F._5
contratto di lavoro con Codesta Spett.le Autorità al fine di non pregiudicare la propria assunzione, rappresenta che si riserva ogni azione utile a tutela dei propri interessi e diritti in ragione del fatto che la sede lavorativa individuata nel bando di concorso era quella di LE, come peraltro evidenziato anche dal
Consiglio di Stato con la sentenza in oggetto specificata. Da qui l'interesse della deducente a prestare l'attività lavorativa presso la sede di LE di Codesta Spett.le Autorità anche in ragione dell'autorizzazione ex L. 104/1992 che si allega”.
Trattasi evidentemente di una espressa riserva, formalizzata sin dalla sottoscrizione del contratto e poi fatta valere in questa sede, non essendo la parte ricorrente nelle condizioni di rifiutare di sottoscrivere il contratto, pena la perdita del diritto all'assunzione.
Passando all'esame del merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto della presente domanda è l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere assegnata presso l'Ufficio di LE, nelle mansioni e nei ruoli propri del profilo per il quale ha concorso e rispetto al quale è risultata idonea vincitrice.
In punto di diritto, in ordine alla natura giuridica del bando di concorso, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, in quanto preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro che esigono il consenso delle controparti, costituisce un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 c.c.”, con la precisazione per cui “è inammissibile l'integrazione o modifica in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione, determinandosi, in caso contrario, un'alterazione della disciplina prevista per lo svolgimento della procedura” (cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 34544 del 27 dicembre 2019 che richiama la sent. n. 13273/2007.
Orbene, nel caso di specie si reputa vi siano tutte le condizioni affinché il bando di concorso sia qualificato in termini di offerta al pubblico, avendo l'Amministrazione precisato finanche gli uffici di destinazione, ancor prima che la sede di lavoro.
Tanto premesso, successivamente all'avvenuto perfezionamento della graduatoria ed alla riconosciuta idoneità della ricorrente, l'Autorità resistente ha disposto che la stessa dovesse prendere servizio in una diversa sede di lavoro (Napoli in luogo di LE) e, peraltro, in un diverso ufficio.
Sul punto va rilevato che la difesa dell'Ente convenuto, pur concordando con la difesa dell'istante sul valore vincolante del bando di concorso, deduce, a giustificazione della condotta dell'ente, la soppressione del posto messo a bando presso la sede di LE e la mancanza, in tale sede, di un posto di V livello. All'uopo richiama, in particolare, l'indirizzo giurisprudenziale sulla scorta del quale, secondo la tesi di parte convenuta, nel valutare la condotta della Amministrazione il giudice deve considerare tutte le sopravvenienze, di fatto e di diritto, che hanno mutato il quadro della situazione rispetto al momento in cui l'avviso della procedura concorsuale è stato bandito
(cfr. Cass., L.
4.11.2020 n.24614), al fine di ritenere giustificato o meno l'omesso adempimento dell'obbligo di stipulare il contratto con la ricorrente nella sede indicata nel bando.
Orbene, la giurisprudenza richiamata si riferisce al caso in cui vi sia un mutamento di diritto delle condizioni di inquadramento previste dal CCNL nel periodo intercorrente tra il concorso e l'assunzione; pertanto, appare inconferente alla fattispecie in esame in cui la modifica della sede deriva piuttosto da una scelta organizzativa che promana dall'Ente stesso, sia pure imposta, secondo quanto dedotto dal convenuto, da un obbligo di legge.
Di contro, si ritiene che la sede indicata nel bando di concorso, non può non vincolare l'Amministrazione anche nella sua programmazione e nella determinazione degli atti di macro-organizzazione.
A tanto si aggiunge che nel caso di specie il posto bandito presso la sede di LE è stato espressamente congelato con ordinanza del Consiglio di Sato, avente una portata vincolante per l'Autorità.
Le considerazioni che precedono sono di per sé sufficienti a fondare il diritto della ricorrente, ma, ad ogni buon conto, si osserva ulteriormente che l'Ente convenuto non ha fornito, come era suo onere, nessuna prova dell'impossibilità di assumere la ricorrente presso la sede di LE e della necessità di assegnarla alla sede di Napoli.
La prova in merito all'esistenza di condizioni ostative all'adempimento degli obblighi derivanti dal bando ossia all'assunzione della presso la sede di LE ed Parte_1
eventualmente determinanti l'assunzione su sede diversa incombe, infatti, sull'Amministrazione.
Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione non ha provato tale impedimento nell'assunzione della ricorrente alla sede di LE né ha prodotto alcun atto formale con cui detto posto sarebbe stato soppresso. Ed invero, non appare idoneo a tale scopo il deposito del Piano del OG EN
(peraltro relativo al triennio 2019/2021), il quale non individua né le sedi degli Uffici né quelle dei posti vacanti nei relativi Uffici, essendo lo stesso relativo all'attribuzione delle risorse agli uffici e ben essendo possibile che un'area o un'attività (ufficio gare;
security; ecc.) siano dislocati anche su sedi diverse.
Inoltre, in nessuna parte del detto Piano del OG EN né in alcuna parte degli altri documenti prodotti dall'Autorità convenuta vi è riferimento alla soppressione formale del posto messo a concorso o della riorganizzazione dell'ubicazione degli Uffici dell'Autorità, essendo tale riorganizzazione soltanto invocata e prospettata dalla relazione del
RUP in atti.
Di poi, anche laddove il Piano volesse ritenersi sufficientemente dettagliato, appare appena il caso di rilevare che la stessa difesa di parte convenuta ritiene che ad essere rilevante ai fini dell'assunzione sia l'articolazione degli uffici al momento dell'assunzione, ovvero nel settembre/ottobre 2022, di qui, a maggior ragione, l'irrilevanza del piano relativo al fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021.
Attesa, quindi, la certezza della sussistenza del posto vacante presso la sede di LE in occasione del concorso ed in mancanza di documenti adeguati a comprovare una diversa articolazione territoriale di tali posti, non possono ritenersi provate le condizioni legittimanti l'esercizio del potere datoriale.
A conferma di quanto detto, si osserva poi che la parte ricorrente ha provato che circa due mesi prima della sua assunzione si era liberato presso la sede di LE (in Ufficio comunque diverso rispetto a quello di cui al concorso ma perlomeno nella stessa sede) il posto di livello V nell'ufficio Security, occupato dal sig. fino al 1 luglio 2022 CP_2
(vedi documentazione allegata alle note di discussione da cui emerge che fin dal 1 luglio
2022 il sig. , dipendente di V livello, fu trasferito presso altro ufficio sulla CP_2
sede di Napoli, lasciando così sguarnito il posto prima occupato, nell'ufficio Security).
Né appare rilevante al fine di sostenere la tesi difensiva della convenuta la circostanza che anche altri dipendenti siano stati trasferiti presso gli uffici di Napoli, non risultando se i trasferimenti in questione siano avvenuti d'ufficio o su richiesta dei dipendenti interessati. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni espresse, il ricorso va accolto e va accertato il diritto della ricorrente ad essere assegnata presso la sede di LE con mansioni corrispondenti alle qualifiche richieste dal bando di concorso, rimanendo assorbita ogni valutazione sulle altre censure.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad essere assegnata presso la sede di LE con mansioni corrispondenti alle qualifiche richieste dal bando di concorso;
condanna l'Autorità convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 13/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato