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Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/08/2024, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 967/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 967/2022, avente ad oggetto la
“scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARUSO NADIA C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. ALAGNA SALVATORE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, nonché del Curatore speciale, avv. Sammartano Fabio
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio civile con
[...] CP_1
pagina 1 di 10 in data 18.12.2012, (regolarmente trascritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di Trapani, al n. 53, p. I, ufficio n. 1, anno 2012) e che dalla loro unione era nato un unico figlio: (12.05.2011). Per_1
Riferiva che i costanti atteggiamenti prevaricatori e violenti del marito la avevano, da un lato, spinta a denunciarlo e, dall'altro, ad incoare un procedimento per la separazione personale con addebito.
Rappresentava che, con ordinanza presidenziale dell'1.07.2020, erano stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: affidamento esclusivo del minore alla madre;
assegnazione della casa Persona_2 familiare alla madre affinché l'abitasse con il figlio;
diritto di visita del padre nei confronti del figlio una volta a settimana presso lo spazio neutro;
corresponsione di complessivi € 350,00 da parte del (di cui € 200,00 CP_1
per il mantenimento del figlio minore ed € 150,00 per la moglie), oltre al
50% delle spese straordinarie.
Aggiungeva che il Tribunale di Trapani, con sentenza parziale sullo status del 14.12.2021, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio.
Chiedeva confermarsi l'affido esclusivo della prole, evidenziando che il minore aveva assistito ad episodi di violenza, oltre che ad esserne stato vittima, nonchè che il padre non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dall'ordinanza presidenziale, né sul piano dell'esercizio del diritto di visita, né dal punto di vista economico.
Affermava di essersi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia, con sacrificio delle proprie ambizioni e di essere disoccupata;
pertanto, chiedeva la conferma del regime economico adottato in via pagina 2 di 10 interlocutoria, comprensivo dell'ordine di pagamento diretto nei confronti dell'INPS.
Infine, sottolineata la gravità dei comportamenti del , tali da CP_1
aver determinato l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, avanzava originariamente richiesta di trasferimento della residenza propria e del figlio minore nel suo Paese
d'origine, la Polonia o, in subordine, di ivi poter trascorrere le vacanze, per un periodo continuativo di quindici giorni.
*****
Si costituiva tardivamente il resistente aderendo alla CP_1
domanda di scioglimento, tuttavia contestando le ulteriori domande.
In particolare, si opponeva all'accoglimento del chiesto affido monogenitoriale della prole, manifestando, altresì, la volontà di incontrare il figlio al di fuori dello spazio neutro, al fine di intrattenere con il medesimo una relazione affettiva improntata alla spontaneità.
Chiedeva, inoltre, di esser gravato del mantenimento del solo figlio, per un importo non superiore ad € 250,00 al mese. Da ultimo non svolgeva ulteriori difese.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Presidente manteneva invariato il regime personale e patrimoniale cristallizzato in sede di separazione. Nella stessa sede, venivano incaricati il Consultorio familiare e i Servizi sociali territorialmente competenti di relazionare sull'andamento degli incontri padre-figlio in spazio neutro e, in seguito, di effettuare una valutazione del nucleo e sulla necessità di attivare interventi di sostegno alla genitorialità e/o di supporto della prole.
In corso di causa, disposta l'apertura di diversi subprocedimenti, veniva nominato un curatore speciale nell'interesse del figlio minore della coppia e, a parziale modifica dell'assetto vigente, in accoglimento del pagina 3 di 10 suggerimento medio tempore fornito dal C.P.G. all'uopo delegato, pure considerata la previa concessione di incontri liberi da parte della madre, veniva concesso al padre di trascorrere con il figlio un pomeriggio a settimana in autonomia, con l'obbligo di riaccompagnare il minore presso i locali dello spazio neutro, allo scopo di assicurare la supervisione dei servizi.
Indi veniva disposto un ulteriore ampliamento all'esito di relazione dei servizi e confronto con le parti, il Curatore, il PM.
All'esito di ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale n.
858/2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi. Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e dinanzi ai servizi incaricati.
*****
Quanto al regime di affidamento del figlio minore , si Per_1
rammenta che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore, già comprensibilmente provato dall'evento traumatico di disgregazione della famiglia.
pagina 4 di 10 Tuttavia, il suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, non può optarsi per un regime di condivisione delle decisioni;
occorre infatti valorizzare la pendenza di procedimento penale tra le parti, in cui è intervenuta in primo grado condanna penale del per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della CP_1 moglie e del figlio e per il reato di lesioni ai danni del figlio minore (cfr. sent. Tribunale di Trapani n. 544/2023 – all. alle note di parte ricorrente del
2.05.2023), ed inoltre quanto riferito dagli operatori che hanno in carico il nucleo.
Infatti, da un lato, è emersa l'adeguatezza della ricorrente allo svolgimento del ruolo genitoriale, per quanto in taluni aspetti connotata da ambivalenza (“La sig.ra si mostra emotivamente turbata nel Parte_1
corso del colloquio, preoccupata per le eventuali sofferenze che questa
pagina 5 di 10 complessa situazione familiare può avere in . Con un atteggiamento Per_1 in grado di sintonizzarsi con i bisogni del figlio riferisce che comprende le necessità del figlio di stare con il padre, motivo per cui ha acconsentito periodicamente a degli incontri liberi (fuori disposizione di spazio neutro), tuttavia ravvede nel figlio talvolta un atteggiamento polemico, probabilmente coinvolto dal padre in dinamiche e discorsi che potrebbero svalutarla … Appare visibile inoltre nella sig.ra una certa Parte_1
ambivalenza comportamentale tra il suo bisogno di aderire a quanto disposto dall'A.G. e quindi favorire gli incontri padre-figlio solo in spazio neutro e poi la paura, dinanzi alle continue richieste del figlio di vedere il padre, che i suoi dinieghi determinino un allontanamento emotivo del minore da sé come madre e quindi paura di perderlo” – cfr. rel. C.P.G. del
31.07.2023).
Dall'altro, è emersa la ridotta capacità del resistente di attendere con adeguato e stabile equilibrio alle funzioni genitoriali, con discontinua collaborazione ai progetti di sostegno, offerti a costui proprio per favorire il pieno recupero delle suddette funzioni (cfr. rel. C.P.G. dell'8.01.2024 e del
27.2.24).
La pendenza di procedimenti penali per l'accertamento delle allegate violenze, e la divergenza tra le visioni educative, dunque, esclude la possibilità di prevedere contatti tra le parti, anche solo per l'esercizio congiunto delle decisioni da assumere nell'interesse della prole.
Infatti, nel caso concreto, ciò si impone al fine di evitare le evidenti difficoltà pratiche per la gestione delle attività scolastiche o delle necessità sanitarie della prole derivanti dalla marcata conflittualità che connota il rapporto intercorrente tra gli ex coniugi, improntato peraltro a inammissibili dinamiche di adultizzazione del minore e di triangolazione delle questioni familiari.
pagina 6 di 10 Detta facoltà è consentita dal tenore letterale dello stesso art. 337- quater co.3 c.c., in cui è stabilito che le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori “salvo che non sia diversamente stabilito”, come appunto nella specie.
In capo alla madre dovranno dunque essere concentrate le responsabilità delle questioni di maggiore interesse per la prole.
Per ciò che concerne, invece, il regime delle visite, non può essere ignorato che da un lato, il minore sia “riuscito nel tempo, anche attraverso una più adeguata elaborazione del vissuto, a trovare un equilibrio all'interno della situazione familiare, gestendo le criticità in modo resiliente” (cfr. rel. C.P.G. del 27.02.2024), e dall'altro che dal confronto tecnico fra i servizi incaricati sia emerso il desiderio del figlio di trascorrere sempre più tempo con il padre; ed infatti, detti servizi hanno suggerito di mantenere invariato il regime di visita attuale.
Avuto pertanto riguardo all'età ed alla emersa condizione del minore, nonché alle dinamiche familiari e ai suggerimenti degli operatori incaricati, appare opportuno mantenere fermo il regime di visita vigente, alla cui determinazione peraltro si è giunti (cfr. verbale del 16.10.23 nel sub 3 e successiva ordinanza) con la collaborazione delle parti (cfr. anche le note depositate dalla ricorrente il 2.2.24), del Curatore e del PM, regime che qui si riepiloga: “il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, un pomeriggio alla settimana, in difetto di accordo il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle 19, nonché, secondo criterio di alternanza, il sabato pomeriggio dalle 16 alle 22 ovvero la domenica mattina dalle 10 alle 16, con onere per il genitore di occuparsi delle necessità alimentari, di istruzione, di sport e svago del figlio per il tempo in cui costui è a lui affidato, nonché di assicurarsi che il minore sia sempre reperibile al telefono, anche per eventuali videochiamate;
le parti collaboreranno con il
, seguendo i percorsi consigliati ed il CPG riferirà del grado di Contr
pagina 7 di 10 adesione manifestato dalle parti, nonché della condizione di benessere del minore a cadenza periodica”.
Peraltro, gli operatori hanno aggiunto che detto regime potrebbe anche essere ulteriormente migliorato ed ampliato, sempre con il supporto della NPIA, qualora il sig. , con una reale motivazione, volesse CP_1
accedere ad un percorso di sostegno alla genitorialità, peraltro più volte avallato anche dalla ex-moglie.
Così, stante quanto sopra, nel superiore interesse della prole minore, appare opportuno il mantenimento delle deleghe, anche alla NPIA, per ulteriori mesi 6, con obbligo di riferire al Giudice Tutelare sullo stato di benessere psicofisico del minore nella vigenza dell'attuale assetto, salve diverse ipotesi di urgenza.
*****
Passando al profilo economico, il Tribunale non ravvisa la sussistenza di elementi per discostarsi dalle statuizioni già vigenti relative alla prole, considerata la equilibrata richiesta formulata in ricorso ed il carico quasi integrale degli oneri di mantenimento diretto sulla ricorrente medesima, presso cui è collocato il figlio con prevalenza di tempi.
Naturalmente le spese straordinarie che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Nella presente sede di divorzio, invece, non si ritiene di dover mantenere invariata la previsione dell'assegno in favore della resistente, posto che (come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
pagina 8 di 10 applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Ebbene, con riferimento ai dati, anche di natura reddituale, rilevanti ai fini della sopradetta valutazione, e considerata la percezione da parte della peraltro di giovane età, del reddito di cittadinanza, come Parte_1
risultante dalla sua stessa dichiarazione allegata ad atti conclusivi, non va previsto allo stato alcun obbligo di mantenimento di costei da parte del resistente.
*****
Le spese processuali devono essere compensate stante l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
, in atti generalizzati, in data 18.12.2012, regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 53, p. I, ufficio n. 1, anno 2012;
pagina 9 di 10 - affida il figlio minore esclusivamente alla madre, Persona_2
concentrando in capo a costei la titolarità delle decisioni di maggiore interesse a beneficio del minore;
- mantiene l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che vi coabiterà con il figlio minore;
- regola il regime di visita del genitore non collocatario nei termini di cui in parte motiva, con onere per i servizi delegati di riferire a mesi 6 al G.T.;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla CP_1
ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno dell'importo di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT di variazione del costo della vita, a titolo di contributo al mantenimento della prole minore, oltre che a compartecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo Protocollo locale;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 31.7.24
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 967/2022, avente ad oggetto la
“scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARUSO NADIA C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. ALAGNA SALVATORE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, nonché del Curatore speciale, avv. Sammartano Fabio
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio civile con
[...] CP_1
pagina 1 di 10 in data 18.12.2012, (regolarmente trascritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di Trapani, al n. 53, p. I, ufficio n. 1, anno 2012) e che dalla loro unione era nato un unico figlio: (12.05.2011). Per_1
Riferiva che i costanti atteggiamenti prevaricatori e violenti del marito la avevano, da un lato, spinta a denunciarlo e, dall'altro, ad incoare un procedimento per la separazione personale con addebito.
Rappresentava che, con ordinanza presidenziale dell'1.07.2020, erano stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: affidamento esclusivo del minore alla madre;
assegnazione della casa Persona_2 familiare alla madre affinché l'abitasse con il figlio;
diritto di visita del padre nei confronti del figlio una volta a settimana presso lo spazio neutro;
corresponsione di complessivi € 350,00 da parte del (di cui € 200,00 CP_1
per il mantenimento del figlio minore ed € 150,00 per la moglie), oltre al
50% delle spese straordinarie.
Aggiungeva che il Tribunale di Trapani, con sentenza parziale sullo status del 14.12.2021, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio.
Chiedeva confermarsi l'affido esclusivo della prole, evidenziando che il minore aveva assistito ad episodi di violenza, oltre che ad esserne stato vittima, nonchè che il padre non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dall'ordinanza presidenziale, né sul piano dell'esercizio del diritto di visita, né dal punto di vista economico.
Affermava di essersi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia, con sacrificio delle proprie ambizioni e di essere disoccupata;
pertanto, chiedeva la conferma del regime economico adottato in via pagina 2 di 10 interlocutoria, comprensivo dell'ordine di pagamento diretto nei confronti dell'INPS.
Infine, sottolineata la gravità dei comportamenti del , tali da CP_1
aver determinato l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, avanzava originariamente richiesta di trasferimento della residenza propria e del figlio minore nel suo Paese
d'origine, la Polonia o, in subordine, di ivi poter trascorrere le vacanze, per un periodo continuativo di quindici giorni.
*****
Si costituiva tardivamente il resistente aderendo alla CP_1
domanda di scioglimento, tuttavia contestando le ulteriori domande.
In particolare, si opponeva all'accoglimento del chiesto affido monogenitoriale della prole, manifestando, altresì, la volontà di incontrare il figlio al di fuori dello spazio neutro, al fine di intrattenere con il medesimo una relazione affettiva improntata alla spontaneità.
Chiedeva, inoltre, di esser gravato del mantenimento del solo figlio, per un importo non superiore ad € 250,00 al mese. Da ultimo non svolgeva ulteriori difese.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Presidente manteneva invariato il regime personale e patrimoniale cristallizzato in sede di separazione. Nella stessa sede, venivano incaricati il Consultorio familiare e i Servizi sociali territorialmente competenti di relazionare sull'andamento degli incontri padre-figlio in spazio neutro e, in seguito, di effettuare una valutazione del nucleo e sulla necessità di attivare interventi di sostegno alla genitorialità e/o di supporto della prole.
In corso di causa, disposta l'apertura di diversi subprocedimenti, veniva nominato un curatore speciale nell'interesse del figlio minore della coppia e, a parziale modifica dell'assetto vigente, in accoglimento del pagina 3 di 10 suggerimento medio tempore fornito dal C.P.G. all'uopo delegato, pure considerata la previa concessione di incontri liberi da parte della madre, veniva concesso al padre di trascorrere con il figlio un pomeriggio a settimana in autonomia, con l'obbligo di riaccompagnare il minore presso i locali dello spazio neutro, allo scopo di assicurare la supervisione dei servizi.
Indi veniva disposto un ulteriore ampliamento all'esito di relazione dei servizi e confronto con le parti, il Curatore, il PM.
All'esito di ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale n.
858/2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi. Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e dinanzi ai servizi incaricati.
*****
Quanto al regime di affidamento del figlio minore , si Per_1
rammenta che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore, già comprensibilmente provato dall'evento traumatico di disgregazione della famiglia.
pagina 4 di 10 Tuttavia, il suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, non può optarsi per un regime di condivisione delle decisioni;
occorre infatti valorizzare la pendenza di procedimento penale tra le parti, in cui è intervenuta in primo grado condanna penale del per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della CP_1 moglie e del figlio e per il reato di lesioni ai danni del figlio minore (cfr. sent. Tribunale di Trapani n. 544/2023 – all. alle note di parte ricorrente del
2.05.2023), ed inoltre quanto riferito dagli operatori che hanno in carico il nucleo.
Infatti, da un lato, è emersa l'adeguatezza della ricorrente allo svolgimento del ruolo genitoriale, per quanto in taluni aspetti connotata da ambivalenza (“La sig.ra si mostra emotivamente turbata nel Parte_1
corso del colloquio, preoccupata per le eventuali sofferenze che questa
pagina 5 di 10 complessa situazione familiare può avere in . Con un atteggiamento Per_1 in grado di sintonizzarsi con i bisogni del figlio riferisce che comprende le necessità del figlio di stare con il padre, motivo per cui ha acconsentito periodicamente a degli incontri liberi (fuori disposizione di spazio neutro), tuttavia ravvede nel figlio talvolta un atteggiamento polemico, probabilmente coinvolto dal padre in dinamiche e discorsi che potrebbero svalutarla … Appare visibile inoltre nella sig.ra una certa Parte_1
ambivalenza comportamentale tra il suo bisogno di aderire a quanto disposto dall'A.G. e quindi favorire gli incontri padre-figlio solo in spazio neutro e poi la paura, dinanzi alle continue richieste del figlio di vedere il padre, che i suoi dinieghi determinino un allontanamento emotivo del minore da sé come madre e quindi paura di perderlo” – cfr. rel. C.P.G. del
31.07.2023).
Dall'altro, è emersa la ridotta capacità del resistente di attendere con adeguato e stabile equilibrio alle funzioni genitoriali, con discontinua collaborazione ai progetti di sostegno, offerti a costui proprio per favorire il pieno recupero delle suddette funzioni (cfr. rel. C.P.G. dell'8.01.2024 e del
27.2.24).
La pendenza di procedimenti penali per l'accertamento delle allegate violenze, e la divergenza tra le visioni educative, dunque, esclude la possibilità di prevedere contatti tra le parti, anche solo per l'esercizio congiunto delle decisioni da assumere nell'interesse della prole.
Infatti, nel caso concreto, ciò si impone al fine di evitare le evidenti difficoltà pratiche per la gestione delle attività scolastiche o delle necessità sanitarie della prole derivanti dalla marcata conflittualità che connota il rapporto intercorrente tra gli ex coniugi, improntato peraltro a inammissibili dinamiche di adultizzazione del minore e di triangolazione delle questioni familiari.
pagina 6 di 10 Detta facoltà è consentita dal tenore letterale dello stesso art. 337- quater co.3 c.c., in cui è stabilito che le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori “salvo che non sia diversamente stabilito”, come appunto nella specie.
In capo alla madre dovranno dunque essere concentrate le responsabilità delle questioni di maggiore interesse per la prole.
Per ciò che concerne, invece, il regime delle visite, non può essere ignorato che da un lato, il minore sia “riuscito nel tempo, anche attraverso una più adeguata elaborazione del vissuto, a trovare un equilibrio all'interno della situazione familiare, gestendo le criticità in modo resiliente” (cfr. rel. C.P.G. del 27.02.2024), e dall'altro che dal confronto tecnico fra i servizi incaricati sia emerso il desiderio del figlio di trascorrere sempre più tempo con il padre; ed infatti, detti servizi hanno suggerito di mantenere invariato il regime di visita attuale.
Avuto pertanto riguardo all'età ed alla emersa condizione del minore, nonché alle dinamiche familiari e ai suggerimenti degli operatori incaricati, appare opportuno mantenere fermo il regime di visita vigente, alla cui determinazione peraltro si è giunti (cfr. verbale del 16.10.23 nel sub 3 e successiva ordinanza) con la collaborazione delle parti (cfr. anche le note depositate dalla ricorrente il 2.2.24), del Curatore e del PM, regime che qui si riepiloga: “il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, un pomeriggio alla settimana, in difetto di accordo il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle 19, nonché, secondo criterio di alternanza, il sabato pomeriggio dalle 16 alle 22 ovvero la domenica mattina dalle 10 alle 16, con onere per il genitore di occuparsi delle necessità alimentari, di istruzione, di sport e svago del figlio per il tempo in cui costui è a lui affidato, nonché di assicurarsi che il minore sia sempre reperibile al telefono, anche per eventuali videochiamate;
le parti collaboreranno con il
, seguendo i percorsi consigliati ed il CPG riferirà del grado di Contr
pagina 7 di 10 adesione manifestato dalle parti, nonché della condizione di benessere del minore a cadenza periodica”.
Peraltro, gli operatori hanno aggiunto che detto regime potrebbe anche essere ulteriormente migliorato ed ampliato, sempre con il supporto della NPIA, qualora il sig. , con una reale motivazione, volesse CP_1
accedere ad un percorso di sostegno alla genitorialità, peraltro più volte avallato anche dalla ex-moglie.
Così, stante quanto sopra, nel superiore interesse della prole minore, appare opportuno il mantenimento delle deleghe, anche alla NPIA, per ulteriori mesi 6, con obbligo di riferire al Giudice Tutelare sullo stato di benessere psicofisico del minore nella vigenza dell'attuale assetto, salve diverse ipotesi di urgenza.
*****
Passando al profilo economico, il Tribunale non ravvisa la sussistenza di elementi per discostarsi dalle statuizioni già vigenti relative alla prole, considerata la equilibrata richiesta formulata in ricorso ed il carico quasi integrale degli oneri di mantenimento diretto sulla ricorrente medesima, presso cui è collocato il figlio con prevalenza di tempi.
Naturalmente le spese straordinarie che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Nella presente sede di divorzio, invece, non si ritiene di dover mantenere invariata la previsione dell'assegno in favore della resistente, posto che (come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
pagina 8 di 10 applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Ebbene, con riferimento ai dati, anche di natura reddituale, rilevanti ai fini della sopradetta valutazione, e considerata la percezione da parte della peraltro di giovane età, del reddito di cittadinanza, come Parte_1
risultante dalla sua stessa dichiarazione allegata ad atti conclusivi, non va previsto allo stato alcun obbligo di mantenimento di costei da parte del resistente.
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Le spese processuali devono essere compensate stante l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
, in atti generalizzati, in data 18.12.2012, regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 53, p. I, ufficio n. 1, anno 2012;
pagina 9 di 10 - affida il figlio minore esclusivamente alla madre, Persona_2
concentrando in capo a costei la titolarità delle decisioni di maggiore interesse a beneficio del minore;
- mantiene l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che vi coabiterà con il figlio minore;
- regola il regime di visita del genitore non collocatario nei termini di cui in parte motiva, con onere per i servizi delegati di riferire a mesi 6 al G.T.;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla CP_1
ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno dell'importo di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT di variazione del costo della vita, a titolo di contributo al mantenimento della prole minore, oltre che a compartecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo Protocollo locale;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 31.7.24
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa
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