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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n.860/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 860/2022 RG
Lav., promossa da:
CF. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv. A. Caretta e F. Caretta
ricorrente
Contro
Sede di VICENZA (CF. ) CP_1 P.IVA_1 con l'avv. O. Donazzan e R. Dalla Riva;
resistenti
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o CP_1 equivalente - altre ipotesi. Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 03/06/2025 da remoto ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS.
pagina 1 di 8 Premesso che:
• Parte ricorrente promuoveva ricorso in opposizione al provvedimento nr. 516317350 di rigetto della CP_1 domanda volta al riconoscimento della natura tecnopatica della patologia sofferta (nello specifico la
Spondilodiscopatia del rachide con protrusioni discali multiple e con danno biologico del 10%), chiedendo così la conseguente condanna dell'ente resistente al pagamento delle prestazioni di legge.
• Precisava il ricorrente di aver svolto attività lavorativa dal
2001 al 2019 presso diverse aziende con mansioni per lo più di addetto all'avvolgimento delle bobine e/o addetto alla pulizia dei macchinari del reparto, lavorazioni che – a suo dire - gli procuravano la malattia professionale della spondilodiscopatia del rachide lombare, con protusioni discali multiple.
• Concludeva quindi il ricorrente chiedendo di: 1.
“accertare che i postumi invalidanti, con le successive ricadute e gli aggravamenti, sono conseguenza degli eventi infortunistici/malattie professionali contratte a seguito dell'attività svolta e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000”; 2. condannare la resistente “a corrispondere alla ricorrente le prestazioni di legge previste e quindi l'indennizzo in capitale, ovvero in rendita, per la menomazione permanente dell'integrità psicofisica, previa liquidazione dello stesso”; 3. condannare parte resistente alla “maggiorazione degli interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo
pagina 2 di 8 alla presentazione della domanda (22.02.2019) fino al saldo ai sensi dell'art. 16 – c. 6 della L. n. 412/1991 come modificato dall'art. 1 – c. 783 della L. n. 296/2006”; 4. condannare infine l'ente al “pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
• Si costituiva l' , sede di Vicenza, evidenziando: a. CP_1
l'inesistenza del rischio lavorativo volto a cagionare la patologia lamentata;
b. la natura non tabellata della patologia lamentata;
c. l'onere probatorio a carico del lavoratore trattandosi di malattie non tabellate.
• Concludeva l'ente resistente chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso non sussistendo la natura tecnopatica della malattia denunciata, con conseguente condanna alle spese.
• Dopo aver sentito in prima udienza il ricorrente, si svolgevano le prove testimoniali all'esito delle quali veniva disposta CTU medico legale.
• Quindi, dopo il deposito dell'elaborato peritale, il giudice -
a richiesta delle parti che contestavano entrambe il contenuto della CTU – fissava l'udienza di discussione che si teneva il 03/06/2025 da remoto ex art. 127 3 co. e
127 bis cpc, mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS, ove le parti rassegnavano le proprie conclusioni richiamandosi alle deduzioni ed eccezioni tutte di cui agli atti del giudizio ed a verbale .- Considerato che:
✓ Le domande della ricorrente sono fondate ed andranno accolte per le motivazioni che seguono.
pagina 3 di 8 ✓ La questione va, infatti, analizzata e risolta alla luce delle risultanze della CTU medico legale, da cui emerge quanto segue.
✓ Precisamente, il CTU chiarisce che dall'esame della documentazione medica allegata in atti è emerso che la malattia da cui è affetto il Sig. debba rientrare nella Pt_1
voce tabellare 193 delle Tabelle delle Menomazioni , CP_1 ossia identificata come “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico- strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare” e non invece nella voce tabellare nr. 213 che fa specifico riferimento a
“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”.
✓ Specifica il CTU come il riconoscimento della voce tabellata 193 deriva da: la sintomatologia dolorosa accusata attribuibile a irritazione radicolare evocata al semplice sfioramento cutaneo;
la mancanza di documentazione sanitaria pertinente dimessa in atti dal ricorrente;
la circostanza che “il ricorrente è diabetico da molto tempo e che una delle manifestazioni del diabete complicato è la neuropatia periferica sensitivo-motoria generalmente prevalentemente agli arti inferiori”, inoltre precisa altresì il CTU che “la compromissione motoria in questo momento è in larga parte dipendente non dalla patologia del rachide ma dall'amputazione dell'avanpiede” (pag. 33 e 34 della perizia).
✓ Infine, considerate le circostanze mediche sopra indicate e valutata l'inidoneità della documentazione depositata dalla resistente volta a dimostrare l'assenza di rischio per almeno gran parte dell'attività lavorativa del ricorrente,
pagina 4 di 8 conclude il CTU per il riconoscimento di una invalidità nella misura del 7% (secondo le indicazioni delle tabelle ex D.
Lgs nr. 38/2000 - voce 193 DM 12.07.2000), con decorrenza dalla data della denuncia.
✓ Riguardo poi alla eccezione di parte resistente secondo cui nelle more del processo sarebbe entrata in vigore una nuova tabella (DM 15.11.2023 pubblicato in GU in data
13.01.2024) il CTU precisa di essersi riferito alla data di deposito del ricorso che è del 2022 e quindi in anticipo rispetto al DM 15/11/2023, rimettendo la questione di diritto all'odierno giudicante.
✓ Anche sotto l'aspetto prettamente giuridico la conclusione a cui arriva il CTU applicando le tabelle antecedenti a quelle del 2023 è corretta, in quanto alla luce dei noti principi
“tempus regit actum” e “tempus regit actionem” la decisione del caso di specie dovrà avvenire alla luce della normativa in essere al momento del deposito del ricorso.
✓ Non sono infatti condivisibili le conclusioni a cui perviene l'ente resistente secondo cui non può parlarsi di retroattività di una norma con riguardo alle conoscenze di ordine scientifico.
✓ Infatti le tabelle contenenti l'elenco delle malattie professionali riconosciute viene adottato con Decreto
Ministeriale che è un atto normativo di II livello e quindi atto soggetto alla regola della irretroattività ex art. 11 delle
Preleggi.
✓ Inoltre, anche la considerazione di parte ricorrente secondo cui l'invalidità quantificata dal CTU (pari al 7%) sarebbe insufficiente data la voce tabellare richiamata, ossia la voce pagina 5 di 8 193, che prevederebbe un'invalidità sino al 25% non appare corretta e condivisibile.
✓ Nello specifico il CTU ha quantificato l'invalidità al 7% considerando molteplici fattori quali: l'assenza di documentazione sanitaria pertinente dimessa in atti dal ricorrente;
il diabete di cui è affetto il Sig. “da molto Pt_1 tempo e che una delle manifestazioni del diabete complicato è la neuropatia periferica sensitivo-motoria generalmente prevalentemente agli arti inferiori”, (pag. 33-34 della perizia) e la circostanza che “la compromissione motoria in questo momento è in larga parte dipendente non dalla patologia del rachide ma dall'amputazione dell'avanpiede” (pag. 34 della perizia medico legale).
✓ Alla luce delle considerazioni che precedono le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti, condotte con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete, precise e persuasive con adeguata ed esauriente motivazione priva di vizi logici.
✓ Del resto il richiamarsi da parte del giudicante alle conclusioni del perito nominato - anche se le conclusioni del CTU sono state oggetto di puntuale contestazione da parte dei consulenti di entrambe le parti - trova conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ.
Sent. nr. 7266 del 10.04.2015), laddove stabilisce che
“..quando una causa ruota intorno a una questione di carattere tecnico ed il giudice abbia deciso di nominare – come di norma in questi casi – un consulente tecnico d'ufficio, può nella sentenza, qualora intenda aderire alle conclusioni fornite da quest'ultimo,
pagina 6 di 8 richiamare semplicemente la perizia, senza dover fornire, per il resto, una motivazione particolarmente penetrante” ed ancora quando il giudice “aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento”
(Cass. Civ. Ord. nr. 10747 del 17 aprile 2019).
✓ Concludendo, visto l'esito della CTU che ha individuato una invalidità del Sig. in ordine al 7%, le domande di Pt_1 parte ricorrente andranno accolte nella misura stabilità dal medico legale e con decorrenza dalla data della denuncia.
✓ Tutte le restanti domande e/o eccezioni ulteriori debbono considerarsi assorbite.
✓ Da ultimo con riferimento alle spese di lite si precisa che seguono la soccombenza e si quantificano in dispositivo, da liquidarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
✓ Inoltre la condanna alle spese determina conseguentemente la refusione delle spese di CTU e del
CTP di parte ricorrente che andranno definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
✓ Infatti la Corte di Cassazione con la sentenza nr.
26729/2024 ha ritenuto “erronea l'esclusione dal rimborso operata dal giudice di merito delle spese di CTP”, confermando così il noto principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto
(valga per tutte Cass. SSUU sentenza 16990/2017).
✓ Dette spese – come statuito dall'art. 75 disp att cpc - sono state allegate dal difensore di parte ricorrente alle note difensiva autorizzate (vedasi doc. nr. 33 delle note pagina 7 di 8 conclusive) per un importo pari ad € 366,00= ed andranno refuse dall'ente soccombente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ ACCOGLIE il ricorso come in parte motiva;
➢ CONDANNA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cpc, parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore dei procuratori del ricorrente – ex art. 93 cpc - che liquida in € 2.500,00=, oltre di rimb. forf. 15% ed accessori di legge se dovuti, ponendo le spese di CTU e del CTP di parte ricorrente definitivamente a carico del resistente.-
Vicenza 03/06/2025
Il giudice
Dott. Marialuisa Nitti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 860/2022 RG
Lav., promossa da:
CF. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv. A. Caretta e F. Caretta
ricorrente
Contro
Sede di VICENZA (CF. ) CP_1 P.IVA_1 con l'avv. O. Donazzan e R. Dalla Riva;
resistenti
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o CP_1 equivalente - altre ipotesi. Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 03/06/2025 da remoto ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS.
pagina 1 di 8 Premesso che:
• Parte ricorrente promuoveva ricorso in opposizione al provvedimento nr. 516317350 di rigetto della CP_1 domanda volta al riconoscimento della natura tecnopatica della patologia sofferta (nello specifico la
Spondilodiscopatia del rachide con protrusioni discali multiple e con danno biologico del 10%), chiedendo così la conseguente condanna dell'ente resistente al pagamento delle prestazioni di legge.
• Precisava il ricorrente di aver svolto attività lavorativa dal
2001 al 2019 presso diverse aziende con mansioni per lo più di addetto all'avvolgimento delle bobine e/o addetto alla pulizia dei macchinari del reparto, lavorazioni che – a suo dire - gli procuravano la malattia professionale della spondilodiscopatia del rachide lombare, con protusioni discali multiple.
• Concludeva quindi il ricorrente chiedendo di: 1.
“accertare che i postumi invalidanti, con le successive ricadute e gli aggravamenti, sono conseguenza degli eventi infortunistici/malattie professionali contratte a seguito dell'attività svolta e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000”; 2. condannare la resistente “a corrispondere alla ricorrente le prestazioni di legge previste e quindi l'indennizzo in capitale, ovvero in rendita, per la menomazione permanente dell'integrità psicofisica, previa liquidazione dello stesso”; 3. condannare parte resistente alla “maggiorazione degli interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo
pagina 2 di 8 alla presentazione della domanda (22.02.2019) fino al saldo ai sensi dell'art. 16 – c. 6 della L. n. 412/1991 come modificato dall'art. 1 – c. 783 della L. n. 296/2006”; 4. condannare infine l'ente al “pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
• Si costituiva l' , sede di Vicenza, evidenziando: a. CP_1
l'inesistenza del rischio lavorativo volto a cagionare la patologia lamentata;
b. la natura non tabellata della patologia lamentata;
c. l'onere probatorio a carico del lavoratore trattandosi di malattie non tabellate.
• Concludeva l'ente resistente chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso non sussistendo la natura tecnopatica della malattia denunciata, con conseguente condanna alle spese.
• Dopo aver sentito in prima udienza il ricorrente, si svolgevano le prove testimoniali all'esito delle quali veniva disposta CTU medico legale.
• Quindi, dopo il deposito dell'elaborato peritale, il giudice -
a richiesta delle parti che contestavano entrambe il contenuto della CTU – fissava l'udienza di discussione che si teneva il 03/06/2025 da remoto ex art. 127 3 co. e
127 bis cpc, mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS, ove le parti rassegnavano le proprie conclusioni richiamandosi alle deduzioni ed eccezioni tutte di cui agli atti del giudizio ed a verbale .- Considerato che:
✓ Le domande della ricorrente sono fondate ed andranno accolte per le motivazioni che seguono.
pagina 3 di 8 ✓ La questione va, infatti, analizzata e risolta alla luce delle risultanze della CTU medico legale, da cui emerge quanto segue.
✓ Precisamente, il CTU chiarisce che dall'esame della documentazione medica allegata in atti è emerso che la malattia da cui è affetto il Sig. debba rientrare nella Pt_1
voce tabellare 193 delle Tabelle delle Menomazioni , CP_1 ossia identificata come “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico- strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare” e non invece nella voce tabellare nr. 213 che fa specifico riferimento a
“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”.
✓ Specifica il CTU come il riconoscimento della voce tabellata 193 deriva da: la sintomatologia dolorosa accusata attribuibile a irritazione radicolare evocata al semplice sfioramento cutaneo;
la mancanza di documentazione sanitaria pertinente dimessa in atti dal ricorrente;
la circostanza che “il ricorrente è diabetico da molto tempo e che una delle manifestazioni del diabete complicato è la neuropatia periferica sensitivo-motoria generalmente prevalentemente agli arti inferiori”, inoltre precisa altresì il CTU che “la compromissione motoria in questo momento è in larga parte dipendente non dalla patologia del rachide ma dall'amputazione dell'avanpiede” (pag. 33 e 34 della perizia).
✓ Infine, considerate le circostanze mediche sopra indicate e valutata l'inidoneità della documentazione depositata dalla resistente volta a dimostrare l'assenza di rischio per almeno gran parte dell'attività lavorativa del ricorrente,
pagina 4 di 8 conclude il CTU per il riconoscimento di una invalidità nella misura del 7% (secondo le indicazioni delle tabelle ex D.
Lgs nr. 38/2000 - voce 193 DM 12.07.2000), con decorrenza dalla data della denuncia.
✓ Riguardo poi alla eccezione di parte resistente secondo cui nelle more del processo sarebbe entrata in vigore una nuova tabella (DM 15.11.2023 pubblicato in GU in data
13.01.2024) il CTU precisa di essersi riferito alla data di deposito del ricorso che è del 2022 e quindi in anticipo rispetto al DM 15/11/2023, rimettendo la questione di diritto all'odierno giudicante.
✓ Anche sotto l'aspetto prettamente giuridico la conclusione a cui arriva il CTU applicando le tabelle antecedenti a quelle del 2023 è corretta, in quanto alla luce dei noti principi
“tempus regit actum” e “tempus regit actionem” la decisione del caso di specie dovrà avvenire alla luce della normativa in essere al momento del deposito del ricorso.
✓ Non sono infatti condivisibili le conclusioni a cui perviene l'ente resistente secondo cui non può parlarsi di retroattività di una norma con riguardo alle conoscenze di ordine scientifico.
✓ Infatti le tabelle contenenti l'elenco delle malattie professionali riconosciute viene adottato con Decreto
Ministeriale che è un atto normativo di II livello e quindi atto soggetto alla regola della irretroattività ex art. 11 delle
Preleggi.
✓ Inoltre, anche la considerazione di parte ricorrente secondo cui l'invalidità quantificata dal CTU (pari al 7%) sarebbe insufficiente data la voce tabellare richiamata, ossia la voce pagina 5 di 8 193, che prevederebbe un'invalidità sino al 25% non appare corretta e condivisibile.
✓ Nello specifico il CTU ha quantificato l'invalidità al 7% considerando molteplici fattori quali: l'assenza di documentazione sanitaria pertinente dimessa in atti dal ricorrente;
il diabete di cui è affetto il Sig. “da molto Pt_1 tempo e che una delle manifestazioni del diabete complicato è la neuropatia periferica sensitivo-motoria generalmente prevalentemente agli arti inferiori”, (pag. 33-34 della perizia) e la circostanza che “la compromissione motoria in questo momento è in larga parte dipendente non dalla patologia del rachide ma dall'amputazione dell'avanpiede” (pag. 34 della perizia medico legale).
✓ Alla luce delle considerazioni che precedono le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti, condotte con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete, precise e persuasive con adeguata ed esauriente motivazione priva di vizi logici.
✓ Del resto il richiamarsi da parte del giudicante alle conclusioni del perito nominato - anche se le conclusioni del CTU sono state oggetto di puntuale contestazione da parte dei consulenti di entrambe le parti - trova conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ.
Sent. nr. 7266 del 10.04.2015), laddove stabilisce che
“..quando una causa ruota intorno a una questione di carattere tecnico ed il giudice abbia deciso di nominare – come di norma in questi casi – un consulente tecnico d'ufficio, può nella sentenza, qualora intenda aderire alle conclusioni fornite da quest'ultimo,
pagina 6 di 8 richiamare semplicemente la perizia, senza dover fornire, per il resto, una motivazione particolarmente penetrante” ed ancora quando il giudice “aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento”
(Cass. Civ. Ord. nr. 10747 del 17 aprile 2019).
✓ Concludendo, visto l'esito della CTU che ha individuato una invalidità del Sig. in ordine al 7%, le domande di Pt_1 parte ricorrente andranno accolte nella misura stabilità dal medico legale e con decorrenza dalla data della denuncia.
✓ Tutte le restanti domande e/o eccezioni ulteriori debbono considerarsi assorbite.
✓ Da ultimo con riferimento alle spese di lite si precisa che seguono la soccombenza e si quantificano in dispositivo, da liquidarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
✓ Inoltre la condanna alle spese determina conseguentemente la refusione delle spese di CTU e del
CTP di parte ricorrente che andranno definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
✓ Infatti la Corte di Cassazione con la sentenza nr.
26729/2024 ha ritenuto “erronea l'esclusione dal rimborso operata dal giudice di merito delle spese di CTP”, confermando così il noto principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto
(valga per tutte Cass. SSUU sentenza 16990/2017).
✓ Dette spese – come statuito dall'art. 75 disp att cpc - sono state allegate dal difensore di parte ricorrente alle note difensiva autorizzate (vedasi doc. nr. 33 delle note pagina 7 di 8 conclusive) per un importo pari ad € 366,00= ed andranno refuse dall'ente soccombente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ ACCOGLIE il ricorso come in parte motiva;
➢ CONDANNA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cpc, parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore dei procuratori del ricorrente – ex art. 93 cpc - che liquida in € 2.500,00=, oltre di rimb. forf. 15% ed accessori di legge se dovuti, ponendo le spese di CTU e del CTP di parte ricorrente definitivamente a carico del resistente.-
Vicenza 03/06/2025
Il giudice
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