Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1855 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Anna Mantovani Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere
Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREA LA Parte_1 C.F._1
MATTINA (C.F. ) e GIULIA COSTA (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio, in VIA MICHELE BAROZZI, 1, MILANO,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA , rappresentati e difesi Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti CECILIA BURESTI (C.F. ) e LUCIA SALERNO (C.F. C.F._4
), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in PIAZZA SAN C.F._5
BABILA, 1, MILANO,
contumaci Controparte_2
APPELLATI
1
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in atti e delle ulteriori eccezioni, domande, difese e deduzioni, di merito e istruttorie, formulate dall'appellante in primo grado, da intendersi qui espressamente richiamate e riproposte anche ex art. 346 c.p.c., pronunciate le declaratorie del caso:
(a) in riforma della sentenza n. 4966/2024 (repertorio n. 4041/2024), resa dal Tribunale di Milano, emessa a conclusione del giudizio sub R.G. 20284/2023 in data 11 maggio 2024 e pubblicata il
13 maggio 2024, accertare e dichiarare la piena esigibilità del credito indennitario reclamato in causa dalla dott.ssa nei confronti di con sede a Parte_1 Controparte_1
Bruxelles, Place Du Champ De Mars 5, Bastion Tower, Belgio, e sede secondaria in Italia,
Corso Garibaldi n. 86, Milano, CAP 20121, registrata al n. del Registro delle Imprese MI- Par 254259, C.F. e P. IVA , e/o di con sede in 1 Lime Street, P.IVA_1 CP_1 CP_2
Regno Unito, e sede secondaria in Italia, Corso Garibaldi n. 86, Milano, CAP 20121, CP_2 registrata al n. del Registro delle Imprese MI-1351975, C.F. (nella cui titolarità P.IVA_2 dei contratti assicurativi precedentemente riferibili a tale società è succeduta la predetta
[...]
, e più precisamente gli che hanno assunto il Controparte_1 Parte_3 rischio di cui al contratto assicurativo n. 1899010, ossia i Sindacati (sottoscrittori) AGD 2536,
ATL 1206, SIC 2003, e NAV 1221, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, per i motivi tutti di cui in atti,
e per l'effetto,
(b) accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado dalla dott.ssa qui Parte_1 nel seguito riportate:
(i) accertare e dichiarare la efficacia/operatività del contratto di assicurazione n. 1899010 stipulato tra la C.F. , con sede in Via Casal Boccone 188- Controparte_3 P.IVA_3
190, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, e i come definiti in CP_1 C.F._ narrativa, ossia i Sindacati (sottoscrittori) AGD , SIC 2003, e in CP_4 CP_5 persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione al sinistro meglio descritto in atti e per i motivi tutti ivi delineati, e conseguentemente,
(ii) condannare con sede a Bruxelles, Place Du Champ De Controparte_1
Mars 5, Bastion Tower, Belgio, e sede secondaria in Italia, Corso Garibaldi n. 86, Milano,
CAP 20121, registrata al n. del Registro delle Imprese MI-254259, C.F. e P. IVA
, e/o i di con sede in 1 Lime Street, Regno Unito, e P.IVA_1 CP_1 CP_2 CP_2 sede secondaria in Italia, Corso Garibaldi n. 86, Milano, CAP 20121, registrata al n. del
Registro delle Imprese MI1351975, C.F. (nella cui titolarità dei contratti P.IVA_2 assicurativi precedentemente riferibili a tale società è succeduta la predetta
[...]
, e più precisamente gli che hanno Controparte_1 Parte_3 assunto il rischio di cui al contratto assicurativo n. 1899010, ossia i Sindacati (sottoscrittori) C.F._ AGD 2536, ATL , SIC 2003, e NAV 1221, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, a pagare in favore della dott.ssa a titolo di indennizzo assicurativo, la Parte_1 somma di USD 413.311,75 oltre interessi sino al saldo, per le ragioni tutte di cui in atti, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
(c) in ogni caso, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento al capo relativo alle spese, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
2 restituire in favore dell'appellante gli importi pagati a titolo di rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio, per i motivi tutti di cui in atti.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre ad IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio come per legge.
Per Controparte_1
Voglia Codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectiis, previa dichiarazione di inammissibilità delle nuove produzioni documentali, così giudicare: in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dalla Dott.ssa e in ogni caso confermare la sentenza Pt_1
n. 4966 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 13 maggio 2024 nella causa civile iscritta al Ruolo generale con n. 20284/2023; in subordine: nel denegato e non creduto caso di riforma della suddetta sentenza, rigettare le domande proposte dalla Dott.ssa nei confronti di con riferimento al rischio Pt_1 Controparte_1 assunto con il certificato n. 1899010, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti e riproposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato il 23-5-23, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Milano, di e assuntori del rischio oggetto del CP_1 CP_2 Controparte_1 contratto di assicurazione stipulato da affinché venissero condannati al Controparte_3 pagamento, in suo favore, di 413.311,75 USD, a titolo di rifusione delle spese di difesa che ella aveva sostenuto in un procedimento statunitense, in qualità di CEO di una controllata della società assicurata.
A fondamento delle domande, sosteneva: Pt_1
- che la società aveva stipulato con i di contratto di Controparte_3 CP_1 CP_2 assicurazione n. 189010 (avente decorrenza dal 30 settembre 2014 al 30 settembre 2015), contro la responsabilità civile di amministratori e sindaci della contraente e delle sue controllate, tra cui anche Almawave Usa Inc.;
- di essere stata convenuta, nel febbraio del 2015 (e durante la vigenza della copertura assicurativa), in qualità di CEO di Almawave, dinnanzi alla United States District Court for the
Northen District of California, dalla società Loop AI Labs Inc., in relazione ad un'azione di responsabilità connessa all'attività di amministratrice svolta;
- di essersi tempestivamente attivata al fine di denunciare l'evento, rilevante ai sensi di polizza, secondo le condizioni di assicurazione;
- che il giudizio si era vittoriosamente concluso con “accertamento definitivo dell'infondatezza dei fatti contestati da Loop” e compensazione delle spese tra le parti in causa:
a) il primo grado si era concluso in data 21-3-17, con l'assistenza con l'assistenza dei legali dello studio Low Bole& Linch;
3 b) il secondo grado (presso la United States Court of Appeal Ninth Circuit) si era asseritamente concluso nell'ottore 2019, con l'assistenza dell'avv Brayan;
- di aver chiesto ai l'anticipo o, almeno, il rimborso delle spese legali sostenute per CP_1
l'assistenza ricevuta per il primo e per il secondo grado;
- di avere, tuttavia, ricevuto dagli assicuratori (a) il rimborso, a titolo di indennizzo, di (soli) USD
142.437,38 in data 21-3-18 per le spese di primo grado anticipate dalla stessa (per un Pt_1 ammontare complessivo di USD 488.217,39), chiedendo l'ulteriore rimborso di USD 345.779,4,
(b) e l'anticipo di USD 65.000,00 in data 15-1-19 per le spese di secondo grado, corrispondente a circa la metà di quello effettivamente dovuto, chiedendo la condanna al pagamento dell'ulteriore indennizzo, per l'importo di USD 67.532,04 ;
- di aver dato corso (con esito negativo) al procedimento di mediazione prima dell'instaurazione della lite ai fini della procedibilità della domanda.
Si costituiva ritualmente in giudizio, in qualità di successore nella titolarità del contratto di assicurazione, la convenuta che contestava nel merito le Controparte_1 domande attoree, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto di credito azionato dall'assicurata, essendo decorso il termine di due anni previsto dall'art. 2952, comma 2, c.c. nel periodo intercorrente tra la diffida ad adempiere del 23.04.2018 (doc. 8 convenuta) e la nuova costituzione in mora del 06.08.2021, in difetto di validi atti interruttivi intermedi.
Nel merito, gli assicuratori deducevano la correttezza del loro operato e di aver saldato integralmente quanto dovuto, posto che alcune delle contestazioni mosse da Loop a non Pt_1 avrebbero, in realtà, riguardato illeciti da questa realizzati nell'esercizio dell'attività di amministratrice di Almawave, come tali, dunque, non rientranti nell'ambito del rischio assicurato e non rimborsabili.
I di non costituitisi in giudizio, venivano dichiarati contumaci. CP_1 CP_2
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4966/2024, rigettava le domande svolte dalla accogliendo l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al Pt_1 pagamento dell'indennizzo assicurativo sollevata dai in quanto: CP_1
- l'attrice non aveva compiuto alcun valido atto interruttivo della prescrizione nei due anni successivi alla diffida ad adempiere del 23.04.2018, con la conseguente estinzione del diritto alla data del 23.04.2020. In particolare, per il Tribunale, non poteva essere riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione alle due comunicazioni email di agosto/settembre del 2019, perché dette missive non esprimevano nemmeno implicitamente l'intenzione dell'assicurata di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, né il messaggio di posta elettronica ordinaria poteva costituire una scrittura privata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.lgs.
82/2005;
- risultava del tutto infondata anche la deduzione di parte attrice secondo cui il termine di prescrizione sarebbe rimasto sospeso durante il corso del giudizio statunitense ai sensi dell'art. 2952 comma 4 c.c. In applicazione di un principio giurisprudenziale, evidenziava, in particolare, il primo giudice che la sospensione del termine prescrizionale di cui all'art. 2952 comma 4 c.c. non si applicasse al diritto alla rifusione delle spese di difesa previsto nell'ambito dell'assicurazione RC dall'art. 1917, comma 3, c.c., sul presupposto che la garanzia assicurativa di rimborso delle spese legali è già ab origine liquida ed esigibile;
4 - contrariamente alla tesi attorea, i pagamenti dell'indennizzo pur effettuati dai non CP_1 potevano essere considerati alla stregua di riconoscimento del debito o di transazione non novativa del debito.
Avverso tale sentenza proponeva appello si costituiva in giudizio Parte_1 Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di respingere l'appello con
[...] conferma della gravata sentenza, mentre rimanevano contumaci, anche in tale grado, i di CP_1
CP_2
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., questa Corte ha trattenuto la causa in decisione in data 06.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza in quanto il Tribunale avrebbe Parte_1 erroneamente negato efficacia interruttiva alle due comunicazioni e-mail indirizzate ai legali americani degli assicuratori (del 13 agosto 2019 e del 9 settembre 2019), avendole ritenute prive dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge ai fini della valida messa in mora e interruzione della prescrizione.
Assume l'appellante che, al fine di soddisfare i requisiti “sostanziali” richiesti ex artt. 1219 e 2943 c.c., è sufficiente che l'atto di messa in mora contenga una manifestazione, anche implicita, di esercitare il “diritto spettante al dichiarante”; che tanto si sarebbe verificato nella fattispecie, esprimendo entrambe le comunicazioni di agosto e settembre 2019 l'intenzione, seppur implicita, dell'assicurata di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione;
che tali comunicazioni andrebbero lette nell'ambito del contesto dei pluriennali scambi tra la e gli assicuratori Pt_1
(precedenti ma anche successivi alle mail del 2019), in relazione al pagamento delle spese in discussione, in cui il diritto dell'assicurato sarebbe stato esplicitamente invocato.
Deduce che le due comunicazioni del 2019 risulterebbero altresì dotate dei requisiti “di forma” richiesti dalle succitate norme, perché anche l'ordinario messaggio di posta elettronica (quali sono le comunicazioni a mezzo e-mail in esame) integrerebbe per definizione un documento informatico dichiarativo, idoneo ad attestare con certezza la provenienza del messaggio.
Il motivo è infondato.
Prima di esaminare la doglianza va premesso che le due missive in questione si riferiscono solo ai compensi dell'avv. Brayer, relative al giudizio di appello.
In linea generale, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che, all'infuori della scrittura, non postulano l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore (o chi agisca legittimamente nel suo interesse) manifesti chiaramente l'inequivocabile sua volontà di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne discende, allora, che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (ex multis, Cass. n. 24913 del
2022, Cass. n. 15140 del 2021, Cass. 15714 del 2018).
5 Ciò premesso, nella specie, la sentenza impugnata ha del tutto correttamente valutato, alla luce dell'appena citato orientamento, che il contenuto delle missive in esame fosse del tutto privo delle caratteristiche minime che avrebbero potuto consentirne la qualificazione giuridica di atto interruttivo della prescrizione.
In primo luogo, appare infatti adeguatamente valutato dal giudice di prime cure, ai fini della prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione, il contenuto della lettera inoltrata, il 13 agosto 2019, dalla al legale statunitense degli assicuratori, nonché agli avv.ti e Pt_1 CP_6 CP_7 CP_8 anch'essi legali dei nel contesto del sinistro (e, per conoscenza, anche all'avv. Andrea La CP_1
Mattina, che, all'epoca, rappresentava la nei rapporti con gli assicuratori medesimi), di cui al Pt_1 doc. 10 attrice, che recita: “In qualità di assicurato, devo esprimere il mio profondo disagio e la mia preoccupazione per la vostra deliberata decisione di lasciarmi praticamente senza rappresentanza in questa azione legale. L'Avv. Brayer non può certo lavorare gratuitamente e voi avete smesso di comunicare con lei dopo aver concordato che il 50% degli onorari sarebbe stato coperto dall'assicurazione. Poiché è ora più che mai chiaro che si tratta di un'azione legale impropria contro le entità Almawave, contro di me in qualità di CEO di Almawave USA e, di conseguenza, contro qualsiasi altra entità a me associata, mi aspetto, in qualità di assicurato, di poter contare sul servizio dell'Avv. Brayer e sul fatto che questo sia coperto dalla mia assicurazione o, comunque, di avere un avvocato da voi indicato per rappresentarmi in questa azione. Lasciarmi deliberatamente senza rappresentanza non è quello che mi sarei aspettata in quanto assicurato. Inoltre, l'Avv. Brayer non ha ancora ricevuto il pagamento dell'onorario concordato del 50% per la parte aggiuntiva di lavoro che ha svolto nell'ultima fase di questa causa. Vi sarei grata se poteste darmi un aggiornamento in merito”.
Osserva, anzitutto, la corte che tale missiva come eccepito da parte appellata, che comunque ne contesta anche la ricezione, non soddisfa i requisiti di atto scritto ex art. 2702 cc e 1219 cc trattandosi di mera mail ( non pec) priva anche di sottoscrizione con firma digitale e pertanto non configura una valida messa in mora.
In ogni caso, tale comunicazione, lungi dall'esprimere con toni garbati, come sostiene l'appellante,
l'intenzione dell'assicurata di azionare la garanzia assicurativa, non è che una semplice sollecitazione, priva del carattere di intimazione che deve pur sempre caratterizzare, anche solo in via implicita, la richiesta di adempimento. In altre parole, la missiva non può essere identificata e qualificata alla stregua di atto interruttivo della prescrizione, visto che, con essa, la non faceva Pt_1 altro che dolersi per il fatto che i propri assicuratori l'avrebbero lasciata “praticamente senza rappresentanza in questa azione legale”.
Né è possibile ricostruire esattamente la volontà della dichiarante, in riferimento alle espressioni dalla stessa adottate nell' e-mail del 13.08.2019, correlando tali sue dichiarazioni (ex se insufficienti, come si è detto, ai fini che qui interessano) alle richieste in precedenza e/o successivamente formulate. Infatti, perché sia possibile pervenire, ai fini in discorso, all'esatta ricostruzione della volontà per integrazione con elementi estrinseci all'atto, è necessario, perlomeno, che la richiesta (formulata comunque per iscritto) adotti il rinvio recettizio a tali elementi esterni (che devono anch'essi essere scritti), e tanto, tuttavia, non riguarda il tenore letterale di tale missiva.
6 Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte con riferimento alla mail dell'avv. Janet Brayer (legale della nell'ambito del procedimento giudiziale in U.S.A.) al legale dei Pt_1 CP_1 del 9 settembre 2019, doc. 8 attrice, in cui si legge: “Gentile Avv. le ho inviato e-mail e CP_6 corrispondenza in varie occasioni. Per cortesia mi dia una risposta e chiarisca perché non intende approvare le mie note impagate per far sì che i paghino? La sua posizione è che CP_1
l'assicurato non debba essere assistito in alcun modo avanti alla Supreme Court of Appeal? Se la sua posizione è che c'è un cap, qual è la ragione”.
Ebbene, nemmeno in tale caso ricorre un atto idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., anzitutto, e principalmente, perché, premesso che per la messa in mora, quale atto interruttivo della prescrizione, è necessaria una dichiarazione proveniente da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, la missiva qui in esame, scritta e firmata dall'avv.
Brayer, non è munita di specifica indicazione del mandato o della procura per il compimento dell'atto. In particolare, nel 2019, e cioè all'epoca in cui scriveva la succitata missiva, CP_9
l'avvocato non rappresentava più la nei rapporti con gli assicuratori, in quanto, almeno dal 23 Pt_1 aprile 2018, era stata sostituita dall'avv. La Mattina (cfr. doc. 8 convenuta, in cui La Mattina si presentava ai come legale investito dell'incarico di gestire i rapporti della con gli CP_1 Pt_1 assicuratori).
Né, d'altra parte, risulta, sia pure senza l'impiego di particolari formalità o formule solenni, che l'avv. Brayer stesse agendo in nome e per conto della ovvero, che ella stesse rappresentando Pt_1 proprio gli interessi dell'assicurata (nella cui sfera giuridica sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto interruttivo) in relazione alla polizza, mentre ciò che risulta è che tale missiva sia stata scritta a titolo personale dalla Brayer.
Va pure osservato che la comunicazione dell'avv. Brayer, anche interpretata in modo non formalistico ed alla luce dei citati insegnamenti giurisprudenziali in materia di atti interruttivi ex art. 2943 c.c., non è in ogni caso idonea, dal punto di vista contenutistico, a produrre l'effetto sostanziale di costituzione in mora del debitore, trattandosi di una mera comunicazione con cui l'avvocato genericamente chiedeva agli assicuratori di riferire quali fossero le ragioni per cui le note in precedenza trasmesse non fossero state approvate.
Alla luce di quanto emerso, ritiene in definitiva questa Corte che nessuna delle due comunicazioni in esame, proprio secondo i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza e richiamati dal primo giudice, possa essere considerata alla stregua di validi atti di messa in mora, interruttivi della prescrizione, ex artt. 1219 e 2943 c.c.
Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza appellata laddove ha escluso che il Pt_1 decorso della prescrizione del diritto indennitario fosse rimasto “sospeso” ai sensi dell'art. 2952 comma 4 c.c. in pendenza del giudizio statunitense, sul rilievo che la regola ivi prevista non si applicherebbe alla copertura assicurativa delle spese di resistenza, in considerazione della sua natura non indennitaria bensì di rimborso di perdita pecuniaria.
Assume, per contro, l'appellante che la comunicazione da parte dell'assicurato all'assicuratore dell'azione promossa contro di lui dal danneggiato sospenderebbe la prescrizione di tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, compreso anche il diritto al rimborso delle spese legali per resistere al danneggiato, fino al passaggio in giudicato della sentenza che accerta o non accerta il diritto del danneggiato.
7 Allega che, applicando la sospensione prevista dall'art. 2952 comma 4 c.c., il suo diritto nei confronti degli assicuratori per la rifusione delle spese di difesa non sarebbe, quindi, prescritto in quanto il giudizio statunitense era, a suo dire, terminato il 7 ottobre 2019, “quando si è concluso il procedimento di c.d. “writ of certiorari” instaurato senza soluzione di continuità da Loop a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Appello statunitense” (pag. 23, atto di citazione in appello).
La doglianza non può essere accolta, risultando, invero, del tutto privo di pregio l'assunto dell'appellante secondo il diritto alla rifusione delle spese, trovando fonte nella polizza, dovrebbe per ciò solo essere sottoposto al medesimo regime di sospensione della prescrizione relativo al diritto all'indennizzo del sinistro, di cui all'art. 2952 co. 4 c.c., che pure ha fonte nello stesso contratto.
Al contrario, le due citate garanzie (indennizzo delle pretese risarcitorie del terzo e rimborso delle spese di resistenza), a parte il loro collegamento “funzionale”, sono tra di loro autonome, avendo fonte e natura diversa.
In questa prospettiva, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio enucleato nella sentenza della Corte di cassazione, Sez. III civile, n. 3899 del 29.02.2016, in base a cui “La diversità delle due garanzie non consente di applicare al credito dell'assicurato per spese di resistenza, di cui all'art. 1917 c.c., comma 3, le regole dettate per l'indennizzo dovutogli ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 1. Solo rispetto a quest'ultimo, infatti, che presuppone una richiesta risarcitoria da parte del terzo, è concepibile l'effetto sospensivo di cui all'art. 2952 c.c., comma 4 e la necessità che il credito del terzo divenga liquido, affinché l'assicurato possa esercitare a sua volta il suo diritto all'indennizzo verso l'assicuratore.
Per esercitare il diritto alla rifusione delle spese di resistenza, per contro, l'assicurato non ha ovviamente necessità di attendere alcuna richiesta da parte di terzi;
il suo diritto può essere fatto valere nel momento stesso in cui sorge il debito dell'assicurato di pagamento dell'onorario al legale, e quindi al più tardi al momento di ultimazione della prestazione professionale;
infine, per definizione il debito dell'assicurato verso il legale è di pronta liquidazione, essendo regolato dalla tariffa forense.
Ne consegue che, essendo il debito dell'assicurato verso i legali che l'hanno assistito liquido ed esigibile a partire dal momento di esecuzione dell'incarico professionale, è da tale momento che l'assicurato può far valere il suo diritto alla rifusione delle spese di resistenza”.
Ciò premesso, occorre rilevare che il primo giudice, limitandosi a statuire che nel caso di specie,
“il diritto di credito vantato dall'attrice, siccome inerente alla rifusione delle spese sostenute per l'assistenza in giudizio promosso dal danneggiato in giudizio di responsabilità civile … non soggiace alla sospensione del termine di prescrizione disciplinata dall'art. 2952, comma 4 c.c.”, ha omesso di verificare se la prescrizione sia maturata avendo riguardo al momento in cui il diritto è sorto , ossia “ al più tardi al momento di ultimazione della prestazione professionale” .
Occorre, dunque, in questa sede , procedere a tale accertamento.
Tanto premesso, si osserva che, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, patrocinato dai legali dello studio Low Bole& Linch, lo stesso si è concluso in data 21-3-17, e, sebbene la diffida ad adempiere del 23-4-18 abbia interrotto il termine biennale, la prescrizione tuttavia è maturata prima della seconda diffida del 6-8-21.
8 Per quanto riguarda il giudizio di secondo grado (presso la United States Court of Appeal Ninth
Circuit) con l'assistenza dell'avv. Brayan, lo stesso, secondo l'appellante sarebbe terminato nell'ottobre 2019. Tale ultima data è contestata dall'appellata che sostiene che non vi è prova che il giudizio di appello si sia concluso nell'ottobre 2019 atteso che il doc 6 prodotto dall'attrice a suffragio della sua allegazione risulta emesso il 9-11-18 e non nell'ottobre.
L'esame di tale documento conferma che effettivamente la decisione di secondo grado è stata adottata in data 9-11-18. Parte appellante indica, per avvalorare le sue argomentazioni, il link di
“un sito pubblico della Supreme Court” dal quale parrebbe evincersi una “richiesta di revisione per un errore in cui sarebbe incorso il giudice inferiore”: ciò tuttavia non prova che sia stata instaurata una ulteriore fase processuale davanti a un giudice superiore (rispetto a quello di appello) in relazione alla quale siano maturati diritti alla refusione di spese.
Del resto le richieste, contenuta nelle diffide, di refusione delle competenze dei legali evocano sempre e solo i processi di primo e secondo grado così come la narrativa di tutte le difese dell'appellante.
Dunque, anche in questo caso , essendosi il processo di secondo grado concluso in data 9-11-18, il termine biennale di prescrizione è maturato prima della seconda diffida del 6-8-21.
Infine, va osservato che è pure infondato il terzo motivo di appello, con cui censura la Parte_1 decisione del primo giudice laddove aveva ritenuto di non dover dare rilievo, ai fini interruttivi, ai pretesi pagamenti “parziali” effettuati dagli assicuratori, che, secondo l'appellante, avrebbero invece rivestito efficacia di riconoscimento del debito, o di transazione non novativa del debito indennitario.
In generale, infatti, va rammentato che il riconoscimento del diritto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, ma può anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Si è pertanto affermato che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione “in acconto”, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione, tenendo conto del contesto in cui avviene il pagamento e del tipo di “parzialità” riscontrabile (Cass. ord. n. 7820/2017).
Nel caso di specie, i avevano tuttavia liquidato e pagato proprio quanto ritenevano fosse CP_1
l'intero loro debito, secondo valutazioni involgenti direttamente l'an e non semplicemente e puramente il quantum della pretesa, alla luce delle condizioni di polizza e dell'effettivo ambito di sua operatività. Costoro, infatti, hanno diffusamente spiegato che le spese di difesa sostenute dalla venivano rimborsate “pro quota”, cioè relativamente alle sole domande svolte contro di lei Pt_1 nella sua qualità di CEO di Almawave, “stralciando (i) la parte dei costi riferibili alla difese da allegazioni di illeciti commessi dalla Dott.ssa prima di assumere il ruolo di CEO di Pt_1
Almawave o a prescindere da tale ruolo e (ii) gli onorari relativi alla difesa di convenuti diversi dalla Dott.ssa che pure erano assistiti dal medesimo difensore che “fatturava” però tutto Pt_1 alla Dott.ssa sulla base di intese tra loro raggiunte”. Pt_1
Da quanto precede emerge, chiaramente, che il pagamento della minor somma (“pro quota”) rispetto alla maggior pretesa della fu effettuato dai non a titolo di acconto, ma a titolo Pt_1 CP_1 di saldo, privo, come tale, di ogni efficacia di riconoscimento di un ulteriore debito (negli stessi
9 termini Cass. n. 3371 del 2010), o, in altre parole, che non vi fu alcun un riconoscimento, da parte degli assicuratori, del diritto fatto valere, semplicemente d'importo quantitativamente inferiore.
In conclusione, correttamente il Tribunale ha ritenuto estinto il diritto indennitario dedotto dalla per essere insussistenti sia una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurata nei due Pt_1 anni successivi alla diffida ad adempiere dell'aprile del 2018 (ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c.), che una ricognizione di debito da parte degli assicuratori (ai sensi dell'art. 2944 c.c.).
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata del Parte_1
Tribunale di Milano dell'11.05.2024 n. 4966/2024; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle Controparte_1 spese del grado che liquida in euro 14.000,00 oltre spese generali e oneri di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 12/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Anna Mantovani
10