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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3513/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3513 2017
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Pirrone Marisa Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Valvo Cruciano e Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. Claudio Trovato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data 11 settembre 2017 lungo la via
Senatore Giuseppe Ciresi.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva che in data 11 settembre 2017, intorno alle ore 3:30, si trovava alla guida della propria auto modello Audi A3, targata EB810HH, lungo la via Senatore Giuseppe Ciresi, in allorquando, nei pressi del Controparte_1 distributore di benzina Gatto, attraversava con la ruota anteriore sinistra un tombino scoperto presente lungo il tragitto, finendo per restare coinvolto in un incidente stradale.
In conseguenza dell'accaduto, l'attore ha rappresentato di aver subito danni fisici oltre ad ingenti danni alla carrozzeria ed alla parte interna anteriore dell'auto.
1 Sulla scorta di tali motivi, l'attore ha chiesto al Tribunale di: i) accertare la responsabilità del per l'incidente occorso ai sensi dell'art. 2051 cc o, in Controparte_1 subordine, dell'articolo 2043 cc;
ii) condannare il al pagamento Controparte_1 della somma di € 11.553,11 (di cui € 9.201,05 per i danni all'autovettura, € 1.800,00 per il fermo tecnico, € 552,00 per i danni fisici) o di quella ritenuta di giustizia a titolo risarcitorio, con rivalutazione ed interessi.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa tardivamente depositata, il
[...] ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine, una Controparte_1 riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c.
La causa, istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio a cura del Geom. , sulla scorta delle conclusioni Controparte_2 rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della comparsa conclusionale del
[...]
, che è stata depositata tardivamente in data 10 dicembre 2024, dopo la Controparte_1 scadenza del termine di legge, spirato il 9 dicembre 2024.
Tanto premesso, giova in diritto ricordare che, in materia di responsabilità della Pubblica
Amministrazione per i danni causati da beni demaniali, la Suprema Corte ha già da tempo abbandonato il tradizionale orientamento che, negando l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., inquadrava la responsabilità della PA nell'alveo dell'art. 2043 c.c., richiedendo, al contempo, la dimostrazione, da parte del danneggiato, di una “insidia o trabocchetto”, da intendersi quale situazione di pericolo soggettivamente non prevedibile ed oggettivamente non visibile.
Ed invero, è orientamento oggi consolidato che l'art. 2051 c.c. sia applicabile alla Pubblica
Amministrazione anche nel settore dei sinistri causati dalla conformazione di una strada o delle sue pertinenze allorquando possa riscontrarsi in concreto la possibilità di un controllo effettivo della strada, da valutarsi in relazione alla sua estensione, all'uso generalizzato e diretto degli utenti, alle sue caratteristiche, alla posizione, ai sistemi di assistenza, agli strumenti apprestati dal progresso tecnologico (Cass. 12802/15; Cass. 15383/06; Cass.
5308/07; Cass. 9546/10).
In particolare, si deve presumere la possibilità di un concreto esercizio della custodia rispetto alle strade comunali collocate all'interno del perimetro urbano, che, per la presenza
Pag. 2 di 9 di una serie di opere di urbanizzazione e di pubblici servizi, sono sottoposte all'attività di controllo e vigilanza costante del CP_1
Di conseguenza, nell'eventualità dei sinistri occorsi in detta tipologia di strade, il danneggiato, a differenza di ciò che accade nella generalità dei casi, non dovrà dare prova della relazione custodiale;
sarà, invece, il a dover provare l'impossibilità di esercitare CP_1 un potere di controllo sul bene strada.
Laddove, poi, l'autorità giudiziaria ritenga che nel caso concreto non sussista una relazione custodiale, troverà applicazione la disciplina generale prevista dall'art. 2043 c.c.
Una volta riconosciuta l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della Pubblica
Amministrazione per i danni causati dai beni demaniali è divenuta una responsabilità di natura oggettiva, che prescinde dalla diligenza utilizzata dal custode e sorge in dipendenza del solo accertamento di un nesso eziologico tra l'evento dannoso e la “cosa” fonte di danno.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori, è opinione condivisa che spetta al danneggiato provare i fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 5910/11).
In particolare, il danneggiato è tenuto a dimostrare che il danno derivi dalla “cosa” e, più precisamente, che costituisca la conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ciò comporta che il danneggiato deve individuare in modo preciso il teatro del sinistro, il bene coinvolto nonché il pericolo ad esso connaturato, del quale l'evento deve costituire concretizzazione.
Compete, altresì, al danneggiato dar conto dell'esistenza della relazione custodiale nei termini sopra delineati.
Dal canto suo il custode, per potersi liberare da ogni responsabilità, ha l'onere di fornire la prova del caso fortuito, da intendersi, in senso esclusivamente oggettivo, quale fattore esterno, dotato di impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
In merito, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il caso fortuito può consistere in un'alterazione dello stato dei luoghi prodotta da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile neppure in base ad un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e manutenzione (cfr. ex multis Cass.
3703/18) ovvero nel fatto dello stesso danneggiato, purché connotato da abnormità o da
Pag. 3 di 9 assoluta imprevedibilità ed inevitabilità (cfr. Cass. Sez. U. 20943/22; Cass. n.n. 2480-
2481/18), ovvero di un terzo.
Con specifico riferimento alla condotta del danneggiato è stato precisato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n.n. 2480-2481/18 richiamata nelle citate Sez. U. 20943/22).
In coerenza con i principi fissati dalla Suprema Corte può, quindi, sostenersi che il caso fortuito si ha non solo in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato nell'uso della cosa ma anche al cospetto di un uso normale della cosa qualora la situazione di pericolo ad essa connaturata sia immediatamente percepibile ed agevolmente evitabile con l'uso di semplici cautele.
Da ultimo, va precisato che laddove sia ravvisabile un concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c. dovrà esserci una riduzione del risarcimento, rapportata alla gravità e all'incidenza causale della condotta del danneggiato, chiamato ad adempiere ad un generale dovere di prudenza ed attenzione, riconducibile al disposto di cui all'art. 2 della Costituzione.
Fatte queste premesse in diritto, nella specie va, innanzitutto, affermata la ricorrenza del presupposto della custodia della strada da parte del convenuto, non essendo in contestazione che il sinistro sia avvenuto all'interno del centro urbano del Comune di . Controparte_1
Ciò posto, il sinistro è comprovato dall'attestato del Commissariato di P.S. CP_1
(cfr. doc.
2 - allegato all'atto di citazione) in cui si dà atto che personale di pattuglia,
[...] su chiamata del , è intervenuto alle ore 3:40 in via Ciresi, incrocio Via Seminara, Parte_1 constatando la presenza di un “tombino scoperto” ed il danneggiamento di un'autovettura modello Audi A3, tg EB810HH, con “lesione del parabrezza (…) ruota anteriore sinistra spostata in dietro (…) carrozzeria danneggiata”.
Pag. 4 di 9 Nella nota del Commissariato di P.S. Termini Imerese del 11 febbraio 2021 si precisa, altresì, che “Personale della locale Polizia Municipale provvedeva a transennare l'area del tombino, al momento privo di copertura, in quanto divelta a causa delle avverse condizioni metereologiche”.
La dinamica dell'incidente è stata, altresì, compiutamente descritta dal teste _1
, il quale, all'udienza del 9 dicembre 2020, ha riferito “confermo il cap a) della memoria
[...] ex art. 183 comma 6 n. 2 della quale mi viene data lettura (ovvero il cap. a) del seguente tenore “Il giorno11.09.2017, alle ore 3,30 circa del mattino, in territorio di il Sig Controparte_1 Parte_1
alla guida dell'autovettura “Audi A3” tg. EB810HH, di proprietà dell'odierno attore,
[...] percorreva Via Senatore Giuseppe Ciresi (direzione Vigili del Fuoco) e, giunto all'altezza del “rifornimento di benzina Gatto”, andava a finire con la ruota anteriore sinistra della suddetta autovettura dentro un tombino sprovvisto di apposito coperchio ivi esistente al centro della strada”). Preciso che ero con mio figlio a quell'ora perché avevo avuto un problema al furgone e gli ho chiesto di recuperarmi al Corpo Forestale;
avevo finito il turno alle 24 ed ho aspettato lui per usufruire del suo passaggio a casa (…) “confermo il cap b) della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 della quale mi viene data lettura (ovvero il cap. b) del seguente tenore “In particolare, la Via Senatore Giseppe Ciresi, nel tratto teatro del sinistro, compreso tra l'incrocio con la via Seminara e il rifornimento di benzina Gatto si presentava sprovvista di segnaletica stradale o transenne intorno al tombino scoperto”) (…) “confermo il cap c) della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 della quale mi viene data lettura (ovvero il cap. c) del seguente tenore “A causa del violento urto,
l'autovettura “Audi A3” riportava notevoli danni alla parte meccanica anteriore, alla ruota ed alla carrozzeria, tanto da non essere marciante e pertanto veniva accostata sulla parte destra della strada”). Ci venne a recuperare mia moglie” (…) “confermo che tali danni hanno riguardato in particolare il parabrezza, la ruota anteriore sinistra, lo sterzo, l'airbag e parte della carrozzeria dell'autovettura di proprietà di mio figlio”.
Le dichiarazioni di restituiscono una rappresentazione chiara delle Testimone_1 modalità del sinistro e vanno ritenute attendibili per la precisione e la coerenza dell'esposizione, mai contraddittoria ed arricchita da particolari relativi alle circostanze di tempo e di luogo ed ai danni rinvenuti nel veicolo dell'attore.
Da escludersi, poi, che il contributo economico dato al figlio per la riparazione dell'auto possa aver determinato l'insorgenza di una situazione di incapacità a testimoniare in capo al teste. Ciò in quanto, per un verso, siamo al cospetto di una elargizione spontanea e liberale, del tutto indipendente e non interferente con i diritti e gli obblighi oggetto del giudizio. Per
Pag. 5 di 9 altro verso, non vi è prova che il teste sia stato surrogato, nelle forme di cui all'art. 1201 c.c, nel credito risarcitorio spettante al . Parte_1
Si segnala, inoltre, che il teste, terzo trasportato, non ha riportato danni in conseguenza dell'incidente tali da legittimare il dispiegamento di un intervento litisconsortile nel presente giudizio.
Altresì, non pare che il rapporto di parentela abbia influenzato la deposizione del teste in quanto i fatti riferiti trovano corrispondenza nei rilievi eseguiti dal personale della Polizia di
Stato.
Risulta, quindi, comprovato l'incidente stradale in cui è stato coinvolto l'attore e la sua riconducibilità eziologica al pericolo insito nel tombino scoperto.
A fronte di tale compendio probatorio, non vi è alcun elemento che possa condurre alla configurabilità del caso fortuito.
Sul punto, va, innanzitutto, osservato che la scopertura del tombino non deriva da un fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile;
semmai, è ascrivibile ad un fattore interno, costituito dall'inefficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane, a sua volta provocato dall'omissione degli interventi di manutenzione e riparazione necessari da parte CP_ dell' convenuto.
Inoltre, si evidenzia che: i) trovare un tombino scoperto lungo la strada costituisce un'eventualità trascendente i rischi ordinari e prevedibili della circolazione stradale;
ii)
l'aggiramento dell'ostacolo, se può astrattamente essere esigibile da un pedone che, procedendo a piedi e lentamente ha tempi di reazione più immediati, non è certo definibile come una manovra estremamente semplice per un automobilista che procede in orario notturno, con condizioni meteo avverse, ed a velocità moderata.
Tanto osservato in merito alla responsabilità del convenuto, pare possa andare esente da censure la condotta dell'attore dal momento che non è emersa alcuna violazione dei limiti di velocità o una distrazione alla guida o una qualsiasi altra infrazione stradale tale da poterlo rendere corresponsabile del sinistro occorso. Non può, in particolare, sostenersi che gli ingenti danni riportati dal mezzo forniscono ex sè la prova dell'eccesso di velocità posto che:
i) la deduzione non è sorretta da alcun supporto cinematico;
ii) contro l'attore non è stata elevata alcuna contravvenzione ai sensi degli artt. 140, 141 e 142 del codice strada;
iii) finire con la ruota dentro un tombino scoperchiato causa notoriamente danni rilevanti a qualsiasi
Pag. 6 di 9 veicolo, compresi i veicoli marcianti a velocità moderata;
iv) a seguito del sinistro, l'attore non ha riportato danni fisici permanenti, che, ragionevolmente, ci si sarebbe aspettati di trovare se avesse tenuto un'andatura non rispettosa dei limiti di velocità; v) l'eccesso di velocità è contraddetto dalla testimonianza di , il quale ha riferito che Testimone_1
l'attore procedeva “a circa 40 Km/h”.
Inoltre, si sottolinea che le condizioni di scarsa visibilità dovute all'orario notturno ed alla pioggia nonché l'assenza di segnalazione e transennamento del tombino sono circostanze tali da rendere certamente imprevedibile ed inevitabile, con l'ordinaria diligenza di guida, l'evento dannoso verificatosi, al di là dell'eventuale conoscenza dei luoghi da parte dell'attore, della presenza dell'illuminazione pubblica, dell'andamento rettilineo della strada.
Ne consegue l'insussistenza dell'eccepito concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma
I c.c.
Giunti a questo punto, occorre soffermarsi sui danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore in conseguenza del sinistro.
Con riguardo ai danni al mezzo, si impone il rinvio agli esaustivi e condivisibili accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio, il quale: i) ha valutato la compatibilità tra le deformazioni ed i segni riscontrati nel veicolo dell'attore con l'impatto avvenuto contro
“il bordo in ferro e cemento armato” del tombino scoperchiato;
ii) ha quantificato in euro “7.257,54 iva inclusa” i costi di riparazione a fronte di un valore commerciale dell'auto di euro
“12.000,00”.
Quanto al danno da fermo tecnico, pur dovendosi riconoscere, in linea con la sentenza delle S.U. 33645/22, che l'impossibilità di usare un bene in sè suscettibile di utilizzazione, e concretamente utilizzato, determinata da fatto illecito altrui produce un danno “normale” da mancato godimento, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr Cass.
32946/24; Cass. 19958/24) subordina il riconoscimento del danno da fermo tecnico all'effettiva dimostrazione della perdita di proventi ovvero della spesa affrontata per il noleggio di un veicolo sostitutivo.
Nella specie, non essendo stata documentata alcuna spesa e/o lucro cessante a causa dall'indisponibilità del veicolo, tale voce di danno non potrà essere liquidata.
Quanto al danno biologico, dal referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale Cimino di del 11-13 settembre 2017 e dal certificato di malattia agli atti è dato evincere Controparte_1
Pag. 7 di 9 che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato lesioni fisiche consistenti in “trauma contusivo gomito sinistro” con prognosi clinica di giorni 8.
Non sussistendo lesioni ossee (cfr referto di P.O “non lesioni ossee”) ma solo un “edema di grado lieve” e “lieve algia gomito polso” (cfr certificato del 13 settembre 2017) deve escludersi il un pregiudizio da invalidità permanente alla luce del disposto di cui all'art. 139 comma II secondo periodo Cod. Ass.
Può, invece, ritenersi sussistente, in via equitativa, una ITP al 75% di giorni 8, a cui corrisponde il valore tabellare di euro 331,44.
Operata la rivalutazione, l'importo complessivamente spettante a , a Parte_1 titolo di risarcimento del danno subito a seguito del sinistro del 11 settembre 2017, è pari ad euro 7.710,07 (di cui euro € 7.373,66 ed euro 336,41 per danni fisici), senza interessi compensativi, difettando qualsiasi allegazione e prova in ordine al danno da ritardo nel conseguimento del risarcimento pecuniario (cfr Cass. 25906/23).
Al pagamento dell'anzidetta somma in favore dell'attore, deve essere condannato il in persona del pro tempore. Controparte_1 CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
Le spese della ctu, nei rapporti interni, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA il responsabile dell'incidente occorso a Controparte_1 Parte_1
in data 11 settembre 2017;
[...]
CONDANNA il al pagamento di euro 7.710,07 a favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale Parte_1 derivante dall'incidente;
CONDANNA il al pagamento delle spese del giudizio in favore Controparte_1 di , che si liquidano in euro € 4.491,00 (di cui euro 4.227,00 per compensi Parte_1
Pag. 8 di 9 ed euro 264,00 per esborsi) oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
PONE le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto.
27/03/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3513 2017
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Pirrone Marisa Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Valvo Cruciano e Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. Claudio Trovato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data 11 settembre 2017 lungo la via
Senatore Giuseppe Ciresi.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva che in data 11 settembre 2017, intorno alle ore 3:30, si trovava alla guida della propria auto modello Audi A3, targata EB810HH, lungo la via Senatore Giuseppe Ciresi, in allorquando, nei pressi del Controparte_1 distributore di benzina Gatto, attraversava con la ruota anteriore sinistra un tombino scoperto presente lungo il tragitto, finendo per restare coinvolto in un incidente stradale.
In conseguenza dell'accaduto, l'attore ha rappresentato di aver subito danni fisici oltre ad ingenti danni alla carrozzeria ed alla parte interna anteriore dell'auto.
1 Sulla scorta di tali motivi, l'attore ha chiesto al Tribunale di: i) accertare la responsabilità del per l'incidente occorso ai sensi dell'art. 2051 cc o, in Controparte_1 subordine, dell'articolo 2043 cc;
ii) condannare il al pagamento Controparte_1 della somma di € 11.553,11 (di cui € 9.201,05 per i danni all'autovettura, € 1.800,00 per il fermo tecnico, € 552,00 per i danni fisici) o di quella ritenuta di giustizia a titolo risarcitorio, con rivalutazione ed interessi.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa tardivamente depositata, il
[...] ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine, una Controparte_1 riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c.
La causa, istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio a cura del Geom. , sulla scorta delle conclusioni Controparte_2 rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della comparsa conclusionale del
[...]
, che è stata depositata tardivamente in data 10 dicembre 2024, dopo la Controparte_1 scadenza del termine di legge, spirato il 9 dicembre 2024.
Tanto premesso, giova in diritto ricordare che, in materia di responsabilità della Pubblica
Amministrazione per i danni causati da beni demaniali, la Suprema Corte ha già da tempo abbandonato il tradizionale orientamento che, negando l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., inquadrava la responsabilità della PA nell'alveo dell'art. 2043 c.c., richiedendo, al contempo, la dimostrazione, da parte del danneggiato, di una “insidia o trabocchetto”, da intendersi quale situazione di pericolo soggettivamente non prevedibile ed oggettivamente non visibile.
Ed invero, è orientamento oggi consolidato che l'art. 2051 c.c. sia applicabile alla Pubblica
Amministrazione anche nel settore dei sinistri causati dalla conformazione di una strada o delle sue pertinenze allorquando possa riscontrarsi in concreto la possibilità di un controllo effettivo della strada, da valutarsi in relazione alla sua estensione, all'uso generalizzato e diretto degli utenti, alle sue caratteristiche, alla posizione, ai sistemi di assistenza, agli strumenti apprestati dal progresso tecnologico (Cass. 12802/15; Cass. 15383/06; Cass.
5308/07; Cass. 9546/10).
In particolare, si deve presumere la possibilità di un concreto esercizio della custodia rispetto alle strade comunali collocate all'interno del perimetro urbano, che, per la presenza
Pag. 2 di 9 di una serie di opere di urbanizzazione e di pubblici servizi, sono sottoposte all'attività di controllo e vigilanza costante del CP_1
Di conseguenza, nell'eventualità dei sinistri occorsi in detta tipologia di strade, il danneggiato, a differenza di ciò che accade nella generalità dei casi, non dovrà dare prova della relazione custodiale;
sarà, invece, il a dover provare l'impossibilità di esercitare CP_1 un potere di controllo sul bene strada.
Laddove, poi, l'autorità giudiziaria ritenga che nel caso concreto non sussista una relazione custodiale, troverà applicazione la disciplina generale prevista dall'art. 2043 c.c.
Una volta riconosciuta l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della Pubblica
Amministrazione per i danni causati dai beni demaniali è divenuta una responsabilità di natura oggettiva, che prescinde dalla diligenza utilizzata dal custode e sorge in dipendenza del solo accertamento di un nesso eziologico tra l'evento dannoso e la “cosa” fonte di danno.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori, è opinione condivisa che spetta al danneggiato provare i fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 5910/11).
In particolare, il danneggiato è tenuto a dimostrare che il danno derivi dalla “cosa” e, più precisamente, che costituisca la conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ciò comporta che il danneggiato deve individuare in modo preciso il teatro del sinistro, il bene coinvolto nonché il pericolo ad esso connaturato, del quale l'evento deve costituire concretizzazione.
Compete, altresì, al danneggiato dar conto dell'esistenza della relazione custodiale nei termini sopra delineati.
Dal canto suo il custode, per potersi liberare da ogni responsabilità, ha l'onere di fornire la prova del caso fortuito, da intendersi, in senso esclusivamente oggettivo, quale fattore esterno, dotato di impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
In merito, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il caso fortuito può consistere in un'alterazione dello stato dei luoghi prodotta da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile neppure in base ad un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e manutenzione (cfr. ex multis Cass.
3703/18) ovvero nel fatto dello stesso danneggiato, purché connotato da abnormità o da
Pag. 3 di 9 assoluta imprevedibilità ed inevitabilità (cfr. Cass. Sez. U. 20943/22; Cass. n.n. 2480-
2481/18), ovvero di un terzo.
Con specifico riferimento alla condotta del danneggiato è stato precisato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n.n. 2480-2481/18 richiamata nelle citate Sez. U. 20943/22).
In coerenza con i principi fissati dalla Suprema Corte può, quindi, sostenersi che il caso fortuito si ha non solo in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato nell'uso della cosa ma anche al cospetto di un uso normale della cosa qualora la situazione di pericolo ad essa connaturata sia immediatamente percepibile ed agevolmente evitabile con l'uso di semplici cautele.
Da ultimo, va precisato che laddove sia ravvisabile un concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c. dovrà esserci una riduzione del risarcimento, rapportata alla gravità e all'incidenza causale della condotta del danneggiato, chiamato ad adempiere ad un generale dovere di prudenza ed attenzione, riconducibile al disposto di cui all'art. 2 della Costituzione.
Fatte queste premesse in diritto, nella specie va, innanzitutto, affermata la ricorrenza del presupposto della custodia della strada da parte del convenuto, non essendo in contestazione che il sinistro sia avvenuto all'interno del centro urbano del Comune di . Controparte_1
Ciò posto, il sinistro è comprovato dall'attestato del Commissariato di P.S. CP_1
(cfr. doc.
2 - allegato all'atto di citazione) in cui si dà atto che personale di pattuglia,
[...] su chiamata del , è intervenuto alle ore 3:40 in via Ciresi, incrocio Via Seminara, Parte_1 constatando la presenza di un “tombino scoperto” ed il danneggiamento di un'autovettura modello Audi A3, tg EB810HH, con “lesione del parabrezza (…) ruota anteriore sinistra spostata in dietro (…) carrozzeria danneggiata”.
Pag. 4 di 9 Nella nota del Commissariato di P.S. Termini Imerese del 11 febbraio 2021 si precisa, altresì, che “Personale della locale Polizia Municipale provvedeva a transennare l'area del tombino, al momento privo di copertura, in quanto divelta a causa delle avverse condizioni metereologiche”.
La dinamica dell'incidente è stata, altresì, compiutamente descritta dal teste _1
, il quale, all'udienza del 9 dicembre 2020, ha riferito “confermo il cap a) della memoria
[...] ex art. 183 comma 6 n. 2 della quale mi viene data lettura (ovvero il cap. a) del seguente tenore “Il giorno11.09.2017, alle ore 3,30 circa del mattino, in territorio di il Sig Controparte_1 Parte_1
alla guida dell'autovettura “Audi A3” tg. EB810HH, di proprietà dell'odierno attore,
[...] percorreva Via Senatore Giuseppe Ciresi (direzione Vigili del Fuoco) e, giunto all'altezza del “rifornimento di benzina Gatto”, andava a finire con la ruota anteriore sinistra della suddetta autovettura dentro un tombino sprovvisto di apposito coperchio ivi esistente al centro della strada”). Preciso che ero con mio figlio a quell'ora perché avevo avuto un problema al furgone e gli ho chiesto di recuperarmi al Corpo Forestale;
avevo finito il turno alle 24 ed ho aspettato lui per usufruire del suo passaggio a casa (…) “confermo il cap b) della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 della quale mi viene data lettura (ovvero il cap. b) del seguente tenore “In particolare, la Via Senatore Giseppe Ciresi, nel tratto teatro del sinistro, compreso tra l'incrocio con la via Seminara e il rifornimento di benzina Gatto si presentava sprovvista di segnaletica stradale o transenne intorno al tombino scoperto”) (…) “confermo il cap c) della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 della quale mi viene data lettura (ovvero il cap. c) del seguente tenore “A causa del violento urto,
l'autovettura “Audi A3” riportava notevoli danni alla parte meccanica anteriore, alla ruota ed alla carrozzeria, tanto da non essere marciante e pertanto veniva accostata sulla parte destra della strada”). Ci venne a recuperare mia moglie” (…) “confermo che tali danni hanno riguardato in particolare il parabrezza, la ruota anteriore sinistra, lo sterzo, l'airbag e parte della carrozzeria dell'autovettura di proprietà di mio figlio”.
Le dichiarazioni di restituiscono una rappresentazione chiara delle Testimone_1 modalità del sinistro e vanno ritenute attendibili per la precisione e la coerenza dell'esposizione, mai contraddittoria ed arricchita da particolari relativi alle circostanze di tempo e di luogo ed ai danni rinvenuti nel veicolo dell'attore.
Da escludersi, poi, che il contributo economico dato al figlio per la riparazione dell'auto possa aver determinato l'insorgenza di una situazione di incapacità a testimoniare in capo al teste. Ciò in quanto, per un verso, siamo al cospetto di una elargizione spontanea e liberale, del tutto indipendente e non interferente con i diritti e gli obblighi oggetto del giudizio. Per
Pag. 5 di 9 altro verso, non vi è prova che il teste sia stato surrogato, nelle forme di cui all'art. 1201 c.c, nel credito risarcitorio spettante al . Parte_1
Si segnala, inoltre, che il teste, terzo trasportato, non ha riportato danni in conseguenza dell'incidente tali da legittimare il dispiegamento di un intervento litisconsortile nel presente giudizio.
Altresì, non pare che il rapporto di parentela abbia influenzato la deposizione del teste in quanto i fatti riferiti trovano corrispondenza nei rilievi eseguiti dal personale della Polizia di
Stato.
Risulta, quindi, comprovato l'incidente stradale in cui è stato coinvolto l'attore e la sua riconducibilità eziologica al pericolo insito nel tombino scoperto.
A fronte di tale compendio probatorio, non vi è alcun elemento che possa condurre alla configurabilità del caso fortuito.
Sul punto, va, innanzitutto, osservato che la scopertura del tombino non deriva da un fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile;
semmai, è ascrivibile ad un fattore interno, costituito dall'inefficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane, a sua volta provocato dall'omissione degli interventi di manutenzione e riparazione necessari da parte CP_ dell' convenuto.
Inoltre, si evidenzia che: i) trovare un tombino scoperto lungo la strada costituisce un'eventualità trascendente i rischi ordinari e prevedibili della circolazione stradale;
ii)
l'aggiramento dell'ostacolo, se può astrattamente essere esigibile da un pedone che, procedendo a piedi e lentamente ha tempi di reazione più immediati, non è certo definibile come una manovra estremamente semplice per un automobilista che procede in orario notturno, con condizioni meteo avverse, ed a velocità moderata.
Tanto osservato in merito alla responsabilità del convenuto, pare possa andare esente da censure la condotta dell'attore dal momento che non è emersa alcuna violazione dei limiti di velocità o una distrazione alla guida o una qualsiasi altra infrazione stradale tale da poterlo rendere corresponsabile del sinistro occorso. Non può, in particolare, sostenersi che gli ingenti danni riportati dal mezzo forniscono ex sè la prova dell'eccesso di velocità posto che:
i) la deduzione non è sorretta da alcun supporto cinematico;
ii) contro l'attore non è stata elevata alcuna contravvenzione ai sensi degli artt. 140, 141 e 142 del codice strada;
iii) finire con la ruota dentro un tombino scoperchiato causa notoriamente danni rilevanti a qualsiasi
Pag. 6 di 9 veicolo, compresi i veicoli marcianti a velocità moderata;
iv) a seguito del sinistro, l'attore non ha riportato danni fisici permanenti, che, ragionevolmente, ci si sarebbe aspettati di trovare se avesse tenuto un'andatura non rispettosa dei limiti di velocità; v) l'eccesso di velocità è contraddetto dalla testimonianza di , il quale ha riferito che Testimone_1
l'attore procedeva “a circa 40 Km/h”.
Inoltre, si sottolinea che le condizioni di scarsa visibilità dovute all'orario notturno ed alla pioggia nonché l'assenza di segnalazione e transennamento del tombino sono circostanze tali da rendere certamente imprevedibile ed inevitabile, con l'ordinaria diligenza di guida, l'evento dannoso verificatosi, al di là dell'eventuale conoscenza dei luoghi da parte dell'attore, della presenza dell'illuminazione pubblica, dell'andamento rettilineo della strada.
Ne consegue l'insussistenza dell'eccepito concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma
I c.c.
Giunti a questo punto, occorre soffermarsi sui danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore in conseguenza del sinistro.
Con riguardo ai danni al mezzo, si impone il rinvio agli esaustivi e condivisibili accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio, il quale: i) ha valutato la compatibilità tra le deformazioni ed i segni riscontrati nel veicolo dell'attore con l'impatto avvenuto contro
“il bordo in ferro e cemento armato” del tombino scoperchiato;
ii) ha quantificato in euro “7.257,54 iva inclusa” i costi di riparazione a fronte di un valore commerciale dell'auto di euro
“12.000,00”.
Quanto al danno da fermo tecnico, pur dovendosi riconoscere, in linea con la sentenza delle S.U. 33645/22, che l'impossibilità di usare un bene in sè suscettibile di utilizzazione, e concretamente utilizzato, determinata da fatto illecito altrui produce un danno “normale” da mancato godimento, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr Cass.
32946/24; Cass. 19958/24) subordina il riconoscimento del danno da fermo tecnico all'effettiva dimostrazione della perdita di proventi ovvero della spesa affrontata per il noleggio di un veicolo sostitutivo.
Nella specie, non essendo stata documentata alcuna spesa e/o lucro cessante a causa dall'indisponibilità del veicolo, tale voce di danno non potrà essere liquidata.
Quanto al danno biologico, dal referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale Cimino di del 11-13 settembre 2017 e dal certificato di malattia agli atti è dato evincere Controparte_1
Pag. 7 di 9 che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato lesioni fisiche consistenti in “trauma contusivo gomito sinistro” con prognosi clinica di giorni 8.
Non sussistendo lesioni ossee (cfr referto di P.O “non lesioni ossee”) ma solo un “edema di grado lieve” e “lieve algia gomito polso” (cfr certificato del 13 settembre 2017) deve escludersi il un pregiudizio da invalidità permanente alla luce del disposto di cui all'art. 139 comma II secondo periodo Cod. Ass.
Può, invece, ritenersi sussistente, in via equitativa, una ITP al 75% di giorni 8, a cui corrisponde il valore tabellare di euro 331,44.
Operata la rivalutazione, l'importo complessivamente spettante a , a Parte_1 titolo di risarcimento del danno subito a seguito del sinistro del 11 settembre 2017, è pari ad euro 7.710,07 (di cui euro € 7.373,66 ed euro 336,41 per danni fisici), senza interessi compensativi, difettando qualsiasi allegazione e prova in ordine al danno da ritardo nel conseguimento del risarcimento pecuniario (cfr Cass. 25906/23).
Al pagamento dell'anzidetta somma in favore dell'attore, deve essere condannato il in persona del pro tempore. Controparte_1 CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
Le spese della ctu, nei rapporti interni, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA il responsabile dell'incidente occorso a Controparte_1 Parte_1
in data 11 settembre 2017;
[...]
CONDANNA il al pagamento di euro 7.710,07 a favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale Parte_1 derivante dall'incidente;
CONDANNA il al pagamento delle spese del giudizio in favore Controparte_1 di , che si liquidano in euro € 4.491,00 (di cui euro 4.227,00 per compensi Parte_1
Pag. 8 di 9 ed euro 264,00 per esborsi) oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
PONE le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto.
27/03/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
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