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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice BE Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 27279 / 2019 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. ) Parte_3 C.F._3
(cod. fisc. ) Parte_4 C.F._4 tutti e quattro col procuratore domiciliatario avv. BALCONI FEDERICO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. CP_1 Pt_5 P.IVA_1 contumace
(cod. fisc. ) CP_2 C.F._5 contumace
(cod. fisc. ) Controparte_3 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. GARAU PAOLO
PARTE CONVENUTA
[ (cod. fisc. Controparte_4 P.IVA_3
CONVENUTA ESTROMESSA SENZA REGOLAZIONE DELLE SPESE ]
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 1 CONCLUSIONI
Gli attori confermano le conclusioni della prima memoria, depositata il 23.1.2022, cioè:
“accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del veicolo TG. 7652HPC di proprietà della e condotto dalla Signora nella causazione del sinistro Controparte_5 CP_2 de quo e per l'effetto;
- condannare l' , … al pagamento a favore dei Signori Controparte_6 Pt_1
, e in qualità di ADS della Signora
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1 Pt_4
del risarcimento dei danni patiti e patendi quale perdita parentale, nonché danno
[...] psichico ed esistenziale, ridotta capacità lavorativa degli stessi, in via equitativa, indicando sin da ora una somma non inferiore a Euro 400.000,00 per ciascuno dei quattro attori, comprensiva di danni morali, psicologici, da perdita del congiunto, nonché patrimoniali, o somma maggiore che risulterà a seguito di istruttoria e CTU medico-legale, al netto di quanto già liquidato in fase stragiudiziale da pari ad Euro 35.524,83; Controparte_4
- Condannare l' risarcimento nei confronti degli eredi Controparte_6 attori, iure successionis, dei danni non patrimoniali derivanti dal danno biologico non inferiore all'85%, patito dal Signor come da relazione del Dott. Parte_6 CP_7 quantificato secondo le tabelle disposte dal Tribunale di Milano in Euro 755.975,00;
- condannare l' , altresì, al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_6 subiti dalla necessità di assistenza giornaliera e notturna per la Signora affetta da Pt_4 patologia cronica per demenza cerebrale, rimasta senza ausilio dopo l'incidente del marito, quantificato in Euro 432.000,00;
- condannare l' al risarcimento del danno per lite temeraria Controparte_6 ex art. 91 c.p.c., quantificato nel quadruplo delle spese di lite che verranno liquidate, oltre a somma da determinarsi in via equitativa e che si indica in Euro 20.000,00, o somma maggiore o minore ...”
La convenuta soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta depositata il 15 CP_8 luglio 2020, cioè:
“In via pregiudiziale … dichiarare la carenza di legittimazione passiva tanto sostanziale quanto processuale della poiché legittimato passivamente è solo ed Controparte_4 esclusivamente l' e conseguentemente dichiarare l'estromissione Controparte_6 della stessa dal presente giudizio, con condanna alle spese di lite In via preliminare Accertare e dichiarare la nullità della notifica effettuata dalla parte istante alla ... CP_5
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della doppia domanda proposta da parte attrice …
- accertare e dichiarare l'assenza del nesso di causalità tra la morte del ed il sinistro Pt_1 del 12 giugno 2018, e per l'effetto dichiarare congrue le somme formulate dalla pari CP_4 ad € 35.524,83 quale danno non patrimoniale definito da premorienza, a seguito del decesso del SInor per cause esterne ed indipendenti dalla lesione subita in conseguenza Parte_6
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 2 del sinistro in oggetto, comprensivo delle spese mediche ritenute congrue, oltre al pagamento di euro 4.000,00 quali spese legali, oltre accessori
- rigettare la domanda come formulata dalla parte attrice perché infondata ... In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del SInor in relazione al Parte_6 sinistro del 12 giugno 2018 confermando che i parenti dello stesso hanno diritto esclusivo alla quantificazione del danno da premorienza”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 29.4.2019, notificato alla il 6 maggio 2019, gli Controparte_4 attori -premesso di essere rispettivamente i tre figli e la moglie di citavano in Parte_6 giudizio la proprietaria del “veicolo TG. 7652HPC” soc. società (corrente in CP_5
Spagna), la conducente e la medesima soc. quale assicuratrice, CP_2 CP_4 esponendo che:
• verso le ore 11.45 del 12 giugno 2018 stava percorrendo via San Pancrazio in Parte_6
Gessate, a bordo della sua bicicletta, quando all'improvviso era stato investito dalla convenuta
, che si trovava alla guida di un'auto di proprietà della soc. ; CP_2 Controparte_5
• sul luogo dell'incidente era intervenuta la polizia stradale di Gessate che aveva contestato alla convenuta le “relative infrazioni” poiché agli agenti intervenuti la predetta CP_2
aveva dichiarato di non essersi resa conto d'aver investito il se non dopo CP_2 Pt_1 averlo urtato, sicché dal verbale emergeva l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro;
• in seguito all'incidente, il congiunto e dante causa degli attori, , aveva subito Parte_6 gravissimi danni fisici, neurologici e neuropsichiatrici con danno biologico non inferiore all'85%, come accertato sia dal suo medico di parte dottore sia dal medico della CP_7 compagnia assicuratrice;
• la perizia dell'assicuratrice aveva inoltre evidenziato un grave rischio di morte improvvisa del morte che poi s'era effettivamente verificata l'8 gennaio 2019; Pt_1
• la vedova, attrice affetta da patologia cronica per demenza cerebrale, Parte_4 prima dell'incidente era totalmente accudita dal marito;
• il defunto forniva anche un aiuto per “una serie di attività, sia in relazione alla vita dei numerosi nipoti, sia delle rispettive famiglie, supportando in mansioni di ogni tipo, quale la spesa, andare a prendere i nipoti a scuola o all'asilo, vacanze, pranzi, e numerose attività ludiche e utili”;
• i tre figli, oltre a soffrire per la perdita del padre, avevano affrontato numerose spese “più volte documentate all'assicurazione” (per le quali avevano chiesto l'erogazione di una provvisionale, sempre negata), e avevano subito una “flessione grave nelle loro attività in proprio” si era trasferito a Milano per accudire padre e madre, mentre e Pt_1 Pt_2
BE, titolari di due ristoranti, avevano subito una forte crisi economica);
• l'attrice avrebbe avuto a lungo necessità di un sostegno a tempo pieno, la cui spesa Pt_4
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 3 era quantificabile in un importo mensile non inferiore a EUR 2.500,00 per “un minimo di ulteriori 15 anni”;
• gli attori avevano subìto danni iure proprio quantificabili “in una somma forfetaria non inferiore a 400.000,00 per ciascuno” nonché danni iure successionis quantificabili in EUR 755.975,00;
• la soc. quale assicuratore deSInato dalla UA Madrilena Sociedad de Controparte_4
GU (che garantiva il veicolo di proprietà della ) aveva negato ogni Controparte_5 risarcimento e aveva tenuto un atteggiamento dilatorio, da valutare ai fini della condanna per lite temeraria per un importo pari al “quadruplo degli onorari che verranno liquidati”;
• la soc. aveva liquidato (rectius, pagato) solo l'importo di EUR Controparte_4
35.524,83. Concludevano chiedendo:
“
1. accertare la responsabilità esclusiva del veicolo TG. 7652HPC di proprietà della Controparte_5
e condotto dalla SI.ra nella causazione del sinistro de quo;
CP_2
2. per l'effetto condannare la quale impresa deSInata per la liquidazione dei Controparte_4 sinistri della UA Madrelena Sociedad de GU, … al risarcimento dei danni patiti e patendi, quale perdita parentale, nonché danno psichico ed esistenziale, ridotta capacità lavorativa in capo agli attori … e … nonché in qualità di Parte_1 CP_9 Parte_3 Parte_7 amministratore di sostegno della madre SI.ra ; in via equitativa, indicando sin da Controparte_10 ora una somma non inferiore a € 400.000,00 per ciascuno dei quattro attori, comprensiva di danni morali, psicologici, da perdita del congiunto, nonché patrimoniali, o somma maggiore che risulterà a seguito di istruttoria e CTU medico-legale, decurtati dell'anticipo di € 35.524,83 liquidato da
[...]
CP_4
3. Condannare le parti convenute al risarcimento nei confronti degli eredi attori, iure successionis, dei danni non patrimoniali derivanti dal danno biologico non inferiore all'85%, patito dal SI. Pt_6
, come da relazione del Dott. quantificato secondo le tabelle disposte dal Tribunale di
[...] CP_7
Milano in € 755.975,00;
4. condannare le parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla necessità di assistenza giornaliera e notturna per la SI.ra affetta da patologia cronica per demenza Pt_4 cerebrale, rimasta senza ausiluo dopo l'incidente del marito, quantificato in € 432.000,00;
5. condannare la SI.ra , nonché la società in CP_2 Controparte_5 Controparte_4 solido tra loro, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 91 c.p.c., quantificato nel quadruplo delle spese di lite che verranno liquidate, oltre a somma da determinarsi in via equitativa e che si indica in € 20.000,00, o somma maggiore o minore”
La convenuta soc. si costituiva con comparsa depositata il 16.10.2019 nella quale: CP_4
• eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto delegata solo alla gestione stragiudiziale della pratica, e chiedeva quindi l'estromissione dal giudizio;
• eccepiva la nullità della citazione per irregolarità della notifica alla convenuta soc.
[...]
; CP_11
• nel merito, rilevava l'assenza di prova del nesso causale tra le lesioni subite dal congiunto
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 4 degli attori e il suo decesso, sottolineando che il 5.11.2018 il dottore C.F._6 aveva certificato l'avvenuta guarigione del il quale inoltre “nei mesi di ottobre – Pt_1 novembre 2018 era stato visto camminare tranquillamente per il paese”;
• rilevava che il procedimento penale nei confronti della convenuta ineriva solo CP_2 alle lesioni colpose;
• eccepiva la mancanza di prova dell'esclusiva responsabilità della nella CP_2 causazione del sinistro;
• osservava che all'epoca del sinistro aveva ottantadue anni;
Parte_6
• allegava che il velocipede aveva cambiato la propria direzione di marcia mentre l'auto lo stava sorpassando;
• eccepiva l'eccessività e la pretestuosità del quantum richiesto;
• allegava d'aver offerto agli attori EUR 35.524,83 a titolo di danno non patrimoniale da premorienza, oltre a EUR 4.000,00 a titolo di spese legali, oltre accessori. Concludeva eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo perciò di essere estromessa dal giudizio;
eccependo la nullità della notifica effettuata alla soc. e, nel CP_11 merito, chiedendo il rigetto della domanda e in subordine l'accertamento della concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro. Pt_1
All'udienza del 3.12.2019 la giudice originariamente deSInata:
• rilevava che gli altri due convenuti non s'erano costituiti;
• accogliendo l'istanza degli attori, autorizzava perciò questi ultimi a integrare il contraddittorio nei confronti della soc.
• alla luce della mancata opposizione degli attori, dichiarava estromessa dal giudizio la convenuta , invitando le parti a regolare bonariamente le spese;
CP_12
• riservava la declaratoria di contumacia dei due suddetti convenuti.
Con atto di citazione per integrazione del contraddittorio datato 6.2.2020 (della cui PEC di notifica risulta prodotta, in luogo del messaggio nel formato regolamentare EML o MSG, soltanto la scansione della stampa, che indica come data di consegna il 7.2.2020) i quattro attori, esposte le medesime difese dell'atto di citazione del 29.4.2019, così modificavano le conclusioni:
<< Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della SI.ra quale conducente del CP_2 veicolo straniero targato 7652HPC, di proprietà della , alla causazione del sinistro Controparte_5 de quo e per l'effetto
1. Condannare l al pagamento a favore dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nonché in qualità di amministratore di sostegno della madre SI.ra del Parte_1 Parte_4 risarcimento dei danni patiti e patendi (perdita parentale, danno psicologico ed esistenziale, ridotta capacità lavorativa) nella misura della differenza rispetto a quanto già liquidato e che ammontano in via equitativa ad Euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquecentomila) ovvero nella somma maggiore o diversa che risulterà di giustizia anche a seguito di CTU medico legale;
2. Condannare l al pagamento a favore degli eredi attori, iure successionis, dei danni non patrimoniali derivanti dal danno biologico patito dal defunto Sig. e quantificato in Euro Parte_6
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 5 755.975,00, ovvero nella somma maggiore o diversa che risulterà di giustizia;
3. Condannare l l pagamento dei danni patrimoniali subiti dagli attori a seguito del decesso del
Sig. necessari per l'assistenza della amministrata Sig.ra e quantificati in Parte_6 Parte_4
Euro 432.000,00 ovvero nella somma maggiore o diversa che risulterà di giustizia >>.
La convenuta soc. i costituiva con comparsa depositata il 15.7.2020 (col medesimo difensore che s'era precedentemente costituito per la soc. ) osservando che: CP_4
• non era stato raggiunto l'auspicato accordo tra le parti circa il contributo di spese legali in favore della , estromessa dal giudizio;
Controparte_4
• le conclusioni precisate nell'atto di citazione erano diverse da quelle nella citazione per integrazione del contraddittorio;
• la citazione era nulla per irregolarità della notifica alla convenuta soc. Controparte_13
• mancava la prova dell'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro, CP_2 nonché mancava la prova del nesso causale tra il decesso e la lesione subita dal congiunto degli attori pel sinistro del 12.06.2018;
• l'importo domandato era eccessivo;
• la , quale mandataria, aveva offerto in via transattiva la somma di EUR 35.524,83 CP_4 per danno non patrimoniale da premorienza, oltre a EUR 4.000,00 per spese legali. Oltre a chiedere la quantificazione delle spese legali alla soc. Dekra, in via preliminare eccepiva la nullità della notifica alla e la nullità dell'atto di citazione per integrazione del CP_5 contraddittorio;
nel merito eccepiva l'inammissibilità della doppia domanda di risarcimento danni, nonché l'assenza di nesso causale;
allegava la sufficienza delle somme offerte da e chiedeva CP_4 quindi di rigettare la domanda;
in subordine chiedeva di dichiarare la concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro e di accertare il diritto al solo danno da premorienza. Pt_1
In esito all'udienza del 16.9.2020, con ordinanza 17.9.2020 il giudice riservava alla sentenza la regolazione delle spese dell'estromessa , dichiarava contumace la convenuta e, CP_4 CP_2 rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire nei confronti della soc. ordinava il CP_5 rinnovo della notifica nei confronti di tale societa, ai sensi degli aa. 8 e 14 Reg. CE n. 1393/2007- richiamando in merito anche il principio stabilito dalla Cass. n. 28509/2018.
Con ordinanza del 14.4.2021 il giudice all'uopo deSInato (dott. Quatrida), decidendo sull'istanza di provvisionale e tenuto conto dell'a. 2054/2 cc, “ visto l'art. 5 L. 102/06, liquida[va] in favore delle parti attoree, a carico della parte la somma complessiva di Euro 100.950,00, dedotti gli importi di Euro 35.524,83 e di Euro 25.000,00”.
Dopo diversi rinvii disposti dal giudice onorario (dottoressa MICHELOTTI) in attesa della riassegnazione a un altro giudice, la causa veniva infine riassegnata al sottoscritto giudice che all'udienza del 23.12.2021 su istanza delle parti assegnava i termini ex a. 183/6 cpc.
Con ordinanza del 25.7.2022 veniva ammesso l'interrogatorio formale della convenuta CP_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 6 , che veniva assunto all'udienza del 5.10.2022. CP_2
Con ordinanza 25.10.2022, rilevata la superfluità della CTU cinematica, veniva disposta CTU medico legale, con incarico assunto dal collegio peritale all'udienza 21.12.2022, in esito alla quale veniva anche respinta l'istanza di integrazione del quesito formulata dagli attori. A seguito di istanza con cui gli attori chiedevano d'essere autorizzati a ulteriori produzioni, con ordinanza 23.1.2023 venivano sospese le operazioni peritali e all'udienza del 15.3.2023, dichiarata inammissibile l'istanza attorea di produzione di altri documenti formatisi prima della scadenza dei termini di cui all'a. 183/6 cpc, veniva disposta la ripresa delle operazioni peritali. Il collegio peritale depositava la relazione congiunta conclusiva il 27.10.2023.
All'udienza del 12.12.2023 il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria. All'udienza del 15.5.2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. La causa veniva però rimessa in istruttoria con provvedimento del 6.12.2024, al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta non costituita
[...]
, sicché all'udienza 12.2.2025 parte attrice sottolineava che con decreto 2/4/2019 il CP_5 presidente delegato aveva autorizzato il dimezzamento del termine a comparire, e di conseguenza doveva ritenersi regolare la notifica alla soc. della quale doveva essere CP_5 dichiarata la contumacia. Veniva quindi disposta la precisazione delle conclusioni, che le parti rassegnavano nel modo riportato in epigrafe, rinunciando ai termini per le conclusionali e le repliche, sicché il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Preliminarmente, si deve riconoscere la regolarità della notifica eseguita nei confronti della società
, proprietaria dell'autovettura. Come constatato all'udienza 12.2.2025, infatti, CP_5 con decreto 2 aprile 2019 il presidente delegato aveva autorizzato il dimidiamento del termine a comparire sicché, in modifica dell'ordinanza 17 settembre 2020, si deve ora dichiarare che la notifica avvenne nel rispetto del (dimezzato) termine a comparire. La predetta società va dunque dichiarata contumace.
Nel merito, occorre anzitutto accertare la responsabilità del sinistro, e a tal fine è opportuno sintetizzare l'interrogatorio formale della convenuta contumace , la quale ha CP_2 ammesso che il 12.6.2018 alle ore 11:45 essa era effettivamente alla guida della BMW di proprietà della soc. in Gessate, ha ammesso di non essersi neppure resa conto d'aver urtato CP_5 un ciclista, essendosi accorta del fatto soltanto quando, dallo specchietto retrovisore, aveva visto il ciclista caduto per terra. La conducente dell'auto ha inoltre confermato che, subito prima di guardare nello specchio retrovisore interno, aveva sorpassato un ciclista che stava sul margine destro della carreggiata. Ha anche dichiarato che ella andava a 30 o 40 km all'ora, senza essere però certa di tale velocità, poiché non aveva guardato il tachimetro. Ha dichiarato che mentre
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 7 sorpassava il ciclista era rimasta a non meno di mezzo metro di distanza da lui. Ha negato d'aver sentito colpi durante il sorpasso ma ha confermato che, ciò malgrado, aveva controllato lo specchietto retrovisore interno, senza dunque riuscire a spiegare per quale ragione avesse guardato nello specchio retrovisore subito dopo l'urto, e senza neppure spiegarsi perché il ciclista fosse caduto, visto che lei era rimasta distante da lui e l'auto andava (asseritamente) piano.
Tali dichiarazioni da un lato impongono di escludere che l'automobilista abbia fatto tutto il possibile per evitare la collisione, ma al tempo stesso non sono sufficienti per ritenere superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'a. 2054/2 cc. Agli attori, quindi, spetta il risarcimento nella metà degli importi di seguito determinati.
Quanto al danno non patrimoniale, si deve valutare l'entità delle lesioni sofferte dal dante causa degli attori a seguito del sinistro e si deve, inoltre, accertare se la morte del ciclista sia causalmente riconducibile a tali lesioni. A tal fine, soccorre la CTU medico legale, che appare del tutto persuasiva e coerente, nonché priva di vizi logici, sicché può senz'altro essere posta a fondare la presente decisione.
Prima di sintetizzare l'esito della CTU, mette conto ricordare alcuni principi fondamentali, che costituiscono il costante orientamento del giudice di legittimità, che questo tribunale ritiene di dover interamente condividere. In particolare, come confermato da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024, in tema di preclusioni processuali è necessario distinguere tra i fatti principali, cioè quelli posti a fondare la domanda, e i fatti secondari (ossia, quelli dedotti allo scopo di dimostrare i primi): l'allegazione dei fatti secondari, pur non essendo soggetta alle preclusioni applicabili ai fatti principali, trova comunque il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex a. 183/6 n° 2 cpc. D'altra parte, come stabilito anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, tenuto conto del principio dispositivo e delle preclusioni assertive e istruttorie, il consulente tecnico d'ufficio non può indagare d'ufficio su fatti che non siano stati mai ritualmente allegati dalle parti, e della cui prova le parti fossero onerate, sicché il CTU neppure è legittimato ad acquisire la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte, né può procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova, salvo che la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non sia suscettibile d'essere oggettivamente fornita dalle parti coi mezzi di prova tradizionali, in quanto necessitante di cognizioni tecnico-scientifiche, oppure quando si tratti di provare fatti tecnici accessori o secondari o di elementi di riscontro della veridicità delle prove già ritualmente prodotte dalle parti. Al consulente d'ufficio, dunque, non compete nessun potere di supplenza agli oneri delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015), dovendosi invece il CTU limitare a valutare scientificamente o tecnicamente i fatti già provati, oppure acquisire elementi necessari al riscontro di veridicità dei fatti che, tuttavia, devono essere già stati documentati dalle parti, senza perciò mai giungere a introdurre nel processo altri elementi. Anche nelle ipotesi di consulenza “percipiente”, il CTU può compiere indagini esplorative e accertare di sua iniziativa fatti materiali solo in due casi, ovvero quando si tratti di fatti accessori
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 8 che rientrano nell'ambito strettamente tecnico della consulenza (con esclusione dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15774 del 15/06/2018) oppure quando l'indagine del CTU sia necessaria per riscontrare la veridicità dei fatti allegati dalle parti e l'attendibilità dei mezzi di prova già da esse offerti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2671 del 05/02/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26893 del 14/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015).
Da ciò discende che correttamente i consulenti d'ufficio hanno correttamente limitato la loro indagine all'esame di quanto già ritualmente allegato e provato dalle parti.
Ciò chiarito, la relazione del collegio peritale può essere sintetizzata come segue:
<< … il SI. decedeva in degenza presso ospedale S. Raffaele il giorno 8 gennaio 2019; la Parte_6 diagnosi di causa di morte è desunta dal riporto nel parere del CTP Dott. attestata come CP_14
“emorragia cerebrale intraparenchimale spontanea emisferica sinistra con inondamento ventricolare e shift della linea mediana. Polmonite ab ingestis. Arresto cardio respiratorio”.
… mancando qualsivoglia elemento tecnico-certificativo postumo alla certificazione del curante del novembre 2018, che lo considerava stabilizzato in esiti di “politrauma, ematoma intraparenchimale fronto temporale dx, focolaio contusivo temporale sx, emorragia subaracnoidea a livello dei solchi della convessità frontale, frattura a cuneo D12 e frattura branca ischio ed ileo pubica sx”, … non essendo nota la precisa condizione clinica al momento del ricovero del gennaio 2019 e non avendo contezza su eventuali fattori aggravanti lo stato di salute del SI. intervenuti nei due mesi dopo il certificato del Pt_1 curante, non è si è in grado di motivare adeguatamente l'eventuale esclusività causale del sinistro nei rispetti del decesso. … la carenza documentale successivamente al novembre 2018 non permette di individuare in alcun modo la causa di morte e dunque men che meno la sua causalità concausalità o meno con l'evento per cui è causa ... Dal verbale di Pronto Soccorso del 12 giugno 2018 emerge anamnesticamente che il fosse Pt_1 iperteso, portatore di ipertrofia prostatica e nulla veniva attestato circa l'eventuale farmacoterapia in atto. La disamina dei referti TAC del giugno 2018 permette di considerare il soggetto già affetto da vasculopatia cerebrale cronica di grado “incipiente”, … è del tutto ammissibile che il SI. fosse in Pt_1 sostanziale buona salute prima del sinistro in questione … la vicenda clinica è congiuntamente condivisa dai CTP fino alla dimissione del 19.7.18 (ospedale San Raffaele); in virtù di ciò, a rigore è da stimare un periodo di invalidità temporanea biologica assoluta dal giorno del sinistro (12 giugno 2018) fino alla richiamata dimissione, ossia di giorni 37 giorni ... il SI. rimaneva degente ininterrottamente fino al 14.9.2018, ma ciò risulta solo dalla relazione di uno Pt_1 dei CTP … (giorni 57 ulteriori) … È ammissibile un periodo di invalidità temporanea biologica di tipo parziale al 90% per un periodo (dunque giorni 52) che potrà essere oggettivamente computabile laddove si volesse considerare la dimissione finale del 14.9.2018 e fino alla certificazione del medico curante. … la condizione clinica del SI. - ricordiamo di anni 82 - impediva pressochè totalmente una Parte_6 autonomia gestionale del quotidiano;
il grado di afasia espressiva non poteva permettergli una socializzazione ancorchè sufficiente, la disfagia comprometteva verosimilmente anche l'autogestione nell'alimentazione ed il grado di disautonomia motoria lo rendeva certamente bisognoso dell'aiuto di terzi per
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 9 i trasferimenti.… l'iter clinico-terapeutico è considerabile “essenzialmente” esaurito con i giorni di degenza: questi, riferendosi a quanto già riportato alla risposta al quesito 5, se fosse considerato quanto desumibile dalla relazione della Dott.ssa terminerebbero il 14.9.2018. Dal quel momento fino alla stabilizzazione clinica certificata, è attendibile sia potuto intercorrere un tempo impiegato per una riabilitazione domiciliare a finalità sostanzialmente di mantenimento, nonché un adattamento alla condizione menomante. … L'obbiettività collegialmente condivisibile … attiene un eloquio disartrico con note disfasiche, disfagia di grado moderato con ritardo dell'innesco della fase deglutitoria e ristagno, tosse ipovalida, aprassia ideomotoria condizionante grave disabilità funzionale, emisindrome motoria sinistra (in miglioramento). Ne consegue che, in considerazione dell'evidente perdita essenziale delle autonomie, la condizione menomante rientri, secondo la scala di riferimento geriatrico per la valutazione medico legale dell'anziano, nel cosiddetto “anziano non autonomo”, per cui è identificabile un danno biologico nell'ordine dell'80% (ottanta), trattandosi di soggetto non allettato. … la sofferenza menomazione correlata al danno biologico dinamico relazionale può essere qualificata come elevatissima, rilevandosi altresì piena contezza della condizione menomante da parte del soggetto. … Gli elementi tecnici di giudizio … non permettono di esprimersi validamente sulla eventuale causalità diretta tra sinistro e decesso, consentendo, in ogni modo di escludere uno stato morboso preesistente al sinistro tale da indicare un'apprezzabile menomazione biologica potenzialmente incidente su una valutazione di danno di tipo differenziale. … >>
A seguito delle osservazioni delle parti, i CTU hanno sostanzialmente confermato le conclusioni sopra riportate, escludendo fra l'altro che nel caso di specie si possa discorrere di “potenzialità letifera del quadro menomante e relativa subentrata-dichiarata polmonite ab ingestis, fatto su cui si può genericamente concordare, ma piuttosto su quanto è comprovabile”. I consulenti d'ufficio, quindi hanno sottolineato che “il giudizio finale … non potrà basarsi sul razionale del “più probabile che non” in termini di causa mortis, poiché, a rigore, la carenza documentale, nella sua sostanziale espressione, preclude l'ammissione di quanto concretamente occorso e diagnosticato, impedendo l'eventuale stima del ricorrere di fenomeni esterni o patogenetici di possibile influenza causale … In altre e povere parole: che il quadro clinico del Signor fino a dove è noto, potesse preludere in termini relativamente brevi ad un decesso è Pt_1 certamente facile verità clinica;
ma ciò nulla dice quanto alla vera e propria causa di morte qui verificatasi e va da sé che qualunque altro evento avrebbe potuto sovrapporsi … in buona sostanza sostenere che la contingenza che il quadro clinico del soggetto configurasse una situazione a probabile esito infausto debba giuridicamente tradursi in nesso di fatto pressochè comprovato in quanto evento più probabile di diversa e contraria tesi appare qui un azzardo lessicale in assoluta carenza del substrato (alias documentazione sanitaria) su cui fondare le svariate tesi da eventualmente contrapporre”.
Si deve poi ricordare che il 5.11.2018 il medico curante del certificò la sua raggiunta Pt_1 stabilizzazione clinica, come dimostra il doc. 4 della convenuta soc. ed è appena il caso di CP_4 ricordare che la sentenza n° 1484/2020 (prodotta dagli attori a corredo della nota depositata il
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 10 23.2.2021) con cui il tribunale di Milano, a norma dell'a. 444 cpp, all'udienza dell'8.10.2020 applicò all'odierna convenuta la pena (sospesa) di due anni di reclusione, per il CP_2 delitto previsto e punito dall'a. 589 bis cp, rubricato “Omicidio stradale”, in relazione al sinistro stradale del 12.6.2018, a norma dell'a. 651 cp non ha efficacia diretta in questo giudizio.
Tutto ciò porta a negare che sia stata raggiunta la prova che la morte del congiunto degli attori (avvenuta l'8 gennaio 2019) sia stata conseguenza immediata e diretta del sinistro stradale del 12 giugno 2018.
Da ciò discende, in primo luogo, che agli attori non spetta il risarcimento del danno da perdita del legame parentale, bensì unicamente il risarcimento iure successionis del danno (limitatamente alla metà) conseguente alle lesioni riportate da nel sinistro. Parte_6
Tenendo conto in particolare dell'età del loro congiunto al tempo del sinistro (82 anni), dell'inabilità temporanea (assoluta e parziale) nonché dei postumi permanenti accertati dalla CTU collegiale (80%), e considerato inoltre l'elevatissimo grado di sofferenza, l'applicazione delle tabelle comunemente usate in questo tribunale, aggiornate al 2024, porta a liquidare il danno nell'importo arrotondato di EUR 10.000,00 per quanto concerne l'inabilità temporanea, a all'importo complessivo arrotondato in EUR 675.000,00 per i postumi permanenti già considerata la personalizzazione.
Il risarcimento concretamente spettante agli eredi dev'essere tuttavia commisurato, in concreto, al periodo di effettiva sopravvivenza, tenendo conto delle tabelle ISTAT relative alla speranza di vita per una persona che avesse già raggiunto l'età della vittima primaria. Tale conclusione infatti è l'unica coerente (oltre che coi principi generali desumibili da Cass. Sez. 3, sentenza 16753/2024, pubblicata il 17/6/2024) col costante orientamento del giudice di legittimità, enunciato in particolare da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 41933 del 29/12/2021 e da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 15112 del 29/05/2024, secondo il quale quando la vittima di un danno alla salute sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione derivata dall'illecito, allora il risarcimento spettante iure successionis agli eredi del defunto dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già alla durata statisticamente probabile. Il danno, di conseguenza, dev'essere liquidato col criterio della proporzionalità, assumendo come punto di partenza il risarcimento che, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, spetterebbe al danneggiato che fosse sopravvissuto fino al termine del giudizio, e diminuendo tale somma in proporzione al periodo di vita residua effettivamente vissuto. Non è inutile dar qui rilievo al fatto che la sentenza sopra citata, n° 15112/2024, riguardava proprio una fattispecie del tutto sovrapponibile alla vicenda qui esaminata, giacché in quel caso la persona danneggiata aveva ottantun'anni al momento del sinistro, nel quale aveva riportato un'invalidità permanente del 70%, ed era deceduta cinquantacinque giorni dopo il sinistro stradale, per una patologia del tutto indipendente dal sinistro stesso. Incidentalmente, va notato che in quel caso la Corte di cassazione confermò la sentenza che aveva riconosciuto agli eredi il risarcimento nella
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 11 misura di EUR 9.000 oltre alla personalizzazione. Applicando i predetti principi a questa controversia, si ottiene che l'importo sopra determinato quale risarcimento dei postumi permanenti (EUR 675.000) va suddiviso per i nove anni di prevedibile sopravvivenza, ottenendo così l'importo di EUR 75.000 per ciascun anno, pari a EUR 6.250,00 per ciascun mese.
Considerato che
, dopo i tre mesi di inabilità temporanea (che costituiscono evidentemente un danno che non dev'essere proporzionalmente ridotto, siccome effettivamente sofferto dal de cuius), sopravvisse altri quattro mesi, il danno complessivo pei postumi permanenti è Parte_6 pari a EUR 6.250 x 4 = EUR 25.000,00. In conclusione, avuto riguardo alla pari responsabilità dei due conducenti (automobilista e ciclista), agli eredi spetta complessivamente la metà dei predetti importi, cioè la metà di EUR 10.000 per l'inabilità temporanea e la metà di EUR 25.000 pei postumi permanenti, e dunque, complessivamente, spetta in concreto l'importo di EUR 17.500,00.
A tale cifra va infine aggiunta la metà del danno patrimoniale per spese mediche, di cui al doc. 7 (cioè le tre fatture, intestate al defunto, per assistenza sanitaria privata), e così la metà di EUR (6.008 + 12.879 + 9.694 =) 28.581,00, cioè EUR 14.290,50.
Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, risarcibile complessivamente agli attori ammonta quindi a EUR 31.790,50.
Nulla spetta agli attori, invece, a titolo di danno loro proprio. In proposito, mette conto osservare sinteticamente che:
• mancando nesso causale fra sinistro stradale e morte del congiunto degli attori, manca il presupposto stesso per riconoscere ai figli di il risarcimento del danno Parte_6
“morale e psicologico – esistenziale per la perdita del padre” (pag. 5 dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio);
• manca la specifica allegazione degli asseriti “drsastici esborsi economici”, dei quali tali attori si limitano del resto a fare solo un accenno a pag. 5 dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio;
• dell'asserita “flessione grave nelle loro attività in proprio” (pag. 5 dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio) non è stata offerta adeguata prova, posto che gli attori suddetti si sono limitati a produrre:
◦ a corredo della richiesta di provvisionale dell'8.10.2020, una dichiarazione unilaterale di secondo cui “in seguito all'emergenza sanitaria Parte_2 iniziata i primi di Marzo 2020 l'attività suddetta ha subito un tracollo di incassi pari al 82,5% con i seguenti incassi : dal 1 Marzo 2019 al 31 Agosto 2019 € 540674 dal 1 Marzo 2020 al 31 Agosto 2020 € 94548” e una dichiarazione unilaterale di
[...]
secondo cui “dal 1 Marzo 2020 al 31 Agosto 2020 le entrate dell' Pt_3 Pt_8 sono state di € 78.136, mentre dal 1 Marzo 2019 al 31 Agosto 2019 sono state di € 310.150, per un calo di incassi pari al 75%”, ciò che nulla prova quanto
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 12 all'eventuale reddito dei due attori in questione negli anni precedenti al sinistro del 12.6.2018, ciò che impedisce di valutare qualsivoglia decremento;
◦ a corredo dell'istanza 11.12.2021, le certificazioni uniche di per gli Parte_2 anni 2020 e 2021 (che nulla provano quanto agli eventuali redditi di costui negli anni precedenti al sinistro del 2018) e il Modello Unico di per gli anni Parte_3
2020 e 2021 (che nulla provano quanto agli eventuali dichiarati dal medesimo negli anni precedenti al sinistro del 2018);
◦ a corredo della memoria ex a. 183/6 n° 2 cpc del 20.02.2022, ancora il Modello Unico di per i medesimi anni 2020 e 2021 (che, ancora, nulla provano Parte_3 quanto agli eventuali redditi dichiarati dal medesimo negli anni precedenti al sinistro del 2018);
• non vi è alcuna prova dell'attività asseritamente esercitata da nelle Parte_1
Marche prima del sinistro, né vi è prova dell'eventuale reddito che da ciò traesse il medesimo attore;
• manca nesso etiologico fra la necessità di esborsi per l'assistenza alla moglie del defunto, che del resto -come si desume dal doc. 6 prodotto colla citazione- già prima del sinistro era affetta da disturbi cognitivi, accertati in particolare in occasione di una valutazione neuropsicologica del 2 marzo 2017.
Le considerazioni già svolte portano anche a negare l'esistenza, pei figli, dell'asserito danno da ridotta capacità lavorativa, che invero consiste unicamente nella lesione dell'idoneità psicofisica del soggetto a produrre reddito, da cui derivi la diminuzione della capacità reddituale. Nel caso di specie, per contro, gli attori non hanno offerto nessuna prova circa l'asserita riduzione della loro capacità di produrre reddito, ma si sono limitati a evocare genericamente una riduzione del loro reddito, derivante dal fatto che non potrebbero più dedicarsi alle attività lavorative nello stesso modo vi si dedicavano prima del sinistro del loro congiunto, prospettando quindi un danno da riduzione del fatturato. Anche interpretando la domanda in questo senso, però, si dovrebbe pervenire al suo rigetto, poiché
-come si è già notato- due attori e BE) si sono limitati a dichiarare unilateralmente e Pt_2 genericamente d'aver subito “una forte crisi nelle loro attività” di ristorazione, senza però nulla provare per ciò che attiene al danno conseguenza subito né sulla causalità giuridica, né hanno documentato quali fossero i loro redditi prima del sinistro, mentre l'altro attore ( si è Pt_1 limitato a dichiarare d'essersi trasferito dalle Marche a Milano “per accudire padre e madre”, senza fornire prova del trasferimento né della sua giustificazione.
In conclusione, considerato che, in forza del provvedimento 14.4.2021, la convenuta soc. risulta essere già stata condannata a pagare agli attori, a titolo di provvisionale, la “somma complessiva di Euro 100.950,00, dedotti gli importi di Euro 35.524,83 e di Euro 25.000,00”, cioè un importo ampiamente maggiore di quello qui complessivamente riconosciuto (EUR 17.500,00), null'altro dev'essere disposto in ordine alla condanna.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 13 Delle spese di lite, considerato l'esito del procedimento, va disposta l'integrale compensazione, incluse le spese dell'originaria convenuta soc. (in ciò assorbito il fatto che essa risulta già CP_4 estromessa da questo giudizio), tanto più che l'attività difensiva della medesima soc. CP_4 risulta pressoché interamente sovrapponibile a quella svolta nell'interesse della successiva chiamata, soc. , difesa peraltro dal medesimo difensore. CP_8
Per le stesse ragioni, le spese di CTU -separatamente liquidate- devono essere poste per metà a carico solidale degli attori e per il restante mezzo a carico solidale dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
1. dichiara la contumacia della convenuta società ; CP_5
2. in parziale accoglimento delle domande degli attori , , Parte_1 Parte_2
e , accerta che il sinistro del 12 giugno 2018 va Parte_3 Parte_4 ascritto alla pari presunta responsabilità dei due conducenti;
3. per l'effetto, accertato che gli attori hanno già ottenuto la condanna della soc. convenuta
[...] al pagamento di somma maggiore del risarcimento loro complessivamente spettante, CP_8 dichiara che nessun ulteriore importo è a loro dovuto;
4. compensa interamente fra tutte le parti le spese della presente lite;
5. pone le spese di CTU, già liquidate, a carico solidale degli attori per metà e per il restante mezzo a carico solidale dei convenuti.
Così deciso il giorno 24 marzo 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice BE PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 14
nella persona del giudice BE Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 27279 / 2019 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. ) Parte_3 C.F._3
(cod. fisc. ) Parte_4 C.F._4 tutti e quattro col procuratore domiciliatario avv. BALCONI FEDERICO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. CP_1 Pt_5 P.IVA_1 contumace
(cod. fisc. ) CP_2 C.F._5 contumace
(cod. fisc. ) Controparte_3 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. GARAU PAOLO
PARTE CONVENUTA
[ (cod. fisc. Controparte_4 P.IVA_3
CONVENUTA ESTROMESSA SENZA REGOLAZIONE DELLE SPESE ]
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 1 CONCLUSIONI
Gli attori confermano le conclusioni della prima memoria, depositata il 23.1.2022, cioè:
“accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del veicolo TG. 7652HPC di proprietà della e condotto dalla Signora nella causazione del sinistro Controparte_5 CP_2 de quo e per l'effetto;
- condannare l' , … al pagamento a favore dei Signori Controparte_6 Pt_1
, e in qualità di ADS della Signora
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1 Pt_4
del risarcimento dei danni patiti e patendi quale perdita parentale, nonché danno
[...] psichico ed esistenziale, ridotta capacità lavorativa degli stessi, in via equitativa, indicando sin da ora una somma non inferiore a Euro 400.000,00 per ciascuno dei quattro attori, comprensiva di danni morali, psicologici, da perdita del congiunto, nonché patrimoniali, o somma maggiore che risulterà a seguito di istruttoria e CTU medico-legale, al netto di quanto già liquidato in fase stragiudiziale da pari ad Euro 35.524,83; Controparte_4
- Condannare l' risarcimento nei confronti degli eredi Controparte_6 attori, iure successionis, dei danni non patrimoniali derivanti dal danno biologico non inferiore all'85%, patito dal Signor come da relazione del Dott. Parte_6 CP_7 quantificato secondo le tabelle disposte dal Tribunale di Milano in Euro 755.975,00;
- condannare l' , altresì, al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_6 subiti dalla necessità di assistenza giornaliera e notturna per la Signora affetta da Pt_4 patologia cronica per demenza cerebrale, rimasta senza ausilio dopo l'incidente del marito, quantificato in Euro 432.000,00;
- condannare l' al risarcimento del danno per lite temeraria Controparte_6 ex art. 91 c.p.c., quantificato nel quadruplo delle spese di lite che verranno liquidate, oltre a somma da determinarsi in via equitativa e che si indica in Euro 20.000,00, o somma maggiore o minore ...”
La convenuta soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta depositata il 15 CP_8 luglio 2020, cioè:
“In via pregiudiziale … dichiarare la carenza di legittimazione passiva tanto sostanziale quanto processuale della poiché legittimato passivamente è solo ed Controparte_4 esclusivamente l' e conseguentemente dichiarare l'estromissione Controparte_6 della stessa dal presente giudizio, con condanna alle spese di lite In via preliminare Accertare e dichiarare la nullità della notifica effettuata dalla parte istante alla ... CP_5
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della doppia domanda proposta da parte attrice …
- accertare e dichiarare l'assenza del nesso di causalità tra la morte del ed il sinistro Pt_1 del 12 giugno 2018, e per l'effetto dichiarare congrue le somme formulate dalla pari CP_4 ad € 35.524,83 quale danno non patrimoniale definito da premorienza, a seguito del decesso del SInor per cause esterne ed indipendenti dalla lesione subita in conseguenza Parte_6
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 2 del sinistro in oggetto, comprensivo delle spese mediche ritenute congrue, oltre al pagamento di euro 4.000,00 quali spese legali, oltre accessori
- rigettare la domanda come formulata dalla parte attrice perché infondata ... In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del SInor in relazione al Parte_6 sinistro del 12 giugno 2018 confermando che i parenti dello stesso hanno diritto esclusivo alla quantificazione del danno da premorienza”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 29.4.2019, notificato alla il 6 maggio 2019, gli Controparte_4 attori -premesso di essere rispettivamente i tre figli e la moglie di citavano in Parte_6 giudizio la proprietaria del “veicolo TG. 7652HPC” soc. società (corrente in CP_5
Spagna), la conducente e la medesima soc. quale assicuratrice, CP_2 CP_4 esponendo che:
• verso le ore 11.45 del 12 giugno 2018 stava percorrendo via San Pancrazio in Parte_6
Gessate, a bordo della sua bicicletta, quando all'improvviso era stato investito dalla convenuta
, che si trovava alla guida di un'auto di proprietà della soc. ; CP_2 Controparte_5
• sul luogo dell'incidente era intervenuta la polizia stradale di Gessate che aveva contestato alla convenuta le “relative infrazioni” poiché agli agenti intervenuti la predetta CP_2
aveva dichiarato di non essersi resa conto d'aver investito il se non dopo CP_2 Pt_1 averlo urtato, sicché dal verbale emergeva l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro;
• in seguito all'incidente, il congiunto e dante causa degli attori, , aveva subito Parte_6 gravissimi danni fisici, neurologici e neuropsichiatrici con danno biologico non inferiore all'85%, come accertato sia dal suo medico di parte dottore sia dal medico della CP_7 compagnia assicuratrice;
• la perizia dell'assicuratrice aveva inoltre evidenziato un grave rischio di morte improvvisa del morte che poi s'era effettivamente verificata l'8 gennaio 2019; Pt_1
• la vedova, attrice affetta da patologia cronica per demenza cerebrale, Parte_4 prima dell'incidente era totalmente accudita dal marito;
• il defunto forniva anche un aiuto per “una serie di attività, sia in relazione alla vita dei numerosi nipoti, sia delle rispettive famiglie, supportando in mansioni di ogni tipo, quale la spesa, andare a prendere i nipoti a scuola o all'asilo, vacanze, pranzi, e numerose attività ludiche e utili”;
• i tre figli, oltre a soffrire per la perdita del padre, avevano affrontato numerose spese “più volte documentate all'assicurazione” (per le quali avevano chiesto l'erogazione di una provvisionale, sempre negata), e avevano subito una “flessione grave nelle loro attività in proprio” si era trasferito a Milano per accudire padre e madre, mentre e Pt_1 Pt_2
BE, titolari di due ristoranti, avevano subito una forte crisi economica);
• l'attrice avrebbe avuto a lungo necessità di un sostegno a tempo pieno, la cui spesa Pt_4
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 3 era quantificabile in un importo mensile non inferiore a EUR 2.500,00 per “un minimo di ulteriori 15 anni”;
• gli attori avevano subìto danni iure proprio quantificabili “in una somma forfetaria non inferiore a 400.000,00 per ciascuno” nonché danni iure successionis quantificabili in EUR 755.975,00;
• la soc. quale assicuratore deSInato dalla UA Madrilena Sociedad de Controparte_4
GU (che garantiva il veicolo di proprietà della ) aveva negato ogni Controparte_5 risarcimento e aveva tenuto un atteggiamento dilatorio, da valutare ai fini della condanna per lite temeraria per un importo pari al “quadruplo degli onorari che verranno liquidati”;
• la soc. aveva liquidato (rectius, pagato) solo l'importo di EUR Controparte_4
35.524,83. Concludevano chiedendo:
“
1. accertare la responsabilità esclusiva del veicolo TG. 7652HPC di proprietà della Controparte_5
e condotto dalla SI.ra nella causazione del sinistro de quo;
CP_2
2. per l'effetto condannare la quale impresa deSInata per la liquidazione dei Controparte_4 sinistri della UA Madrelena Sociedad de GU, … al risarcimento dei danni patiti e patendi, quale perdita parentale, nonché danno psichico ed esistenziale, ridotta capacità lavorativa in capo agli attori … e … nonché in qualità di Parte_1 CP_9 Parte_3 Parte_7 amministratore di sostegno della madre SI.ra ; in via equitativa, indicando sin da Controparte_10 ora una somma non inferiore a € 400.000,00 per ciascuno dei quattro attori, comprensiva di danni morali, psicologici, da perdita del congiunto, nonché patrimoniali, o somma maggiore che risulterà a seguito di istruttoria e CTU medico-legale, decurtati dell'anticipo di € 35.524,83 liquidato da
[...]
CP_4
3. Condannare le parti convenute al risarcimento nei confronti degli eredi attori, iure successionis, dei danni non patrimoniali derivanti dal danno biologico non inferiore all'85%, patito dal SI. Pt_6
, come da relazione del Dott. quantificato secondo le tabelle disposte dal Tribunale di
[...] CP_7
Milano in € 755.975,00;
4. condannare le parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla necessità di assistenza giornaliera e notturna per la SI.ra affetta da patologia cronica per demenza Pt_4 cerebrale, rimasta senza ausiluo dopo l'incidente del marito, quantificato in € 432.000,00;
5. condannare la SI.ra , nonché la società in CP_2 Controparte_5 Controparte_4 solido tra loro, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 91 c.p.c., quantificato nel quadruplo delle spese di lite che verranno liquidate, oltre a somma da determinarsi in via equitativa e che si indica in € 20.000,00, o somma maggiore o minore”
La convenuta soc. si costituiva con comparsa depositata il 16.10.2019 nella quale: CP_4
• eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto delegata solo alla gestione stragiudiziale della pratica, e chiedeva quindi l'estromissione dal giudizio;
• eccepiva la nullità della citazione per irregolarità della notifica alla convenuta soc.
[...]
; CP_11
• nel merito, rilevava l'assenza di prova del nesso causale tra le lesioni subite dal congiunto
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 4 degli attori e il suo decesso, sottolineando che il 5.11.2018 il dottore C.F._6 aveva certificato l'avvenuta guarigione del il quale inoltre “nei mesi di ottobre – Pt_1 novembre 2018 era stato visto camminare tranquillamente per il paese”;
• rilevava che il procedimento penale nei confronti della convenuta ineriva solo CP_2 alle lesioni colpose;
• eccepiva la mancanza di prova dell'esclusiva responsabilità della nella CP_2 causazione del sinistro;
• osservava che all'epoca del sinistro aveva ottantadue anni;
Parte_6
• allegava che il velocipede aveva cambiato la propria direzione di marcia mentre l'auto lo stava sorpassando;
• eccepiva l'eccessività e la pretestuosità del quantum richiesto;
• allegava d'aver offerto agli attori EUR 35.524,83 a titolo di danno non patrimoniale da premorienza, oltre a EUR 4.000,00 a titolo di spese legali, oltre accessori. Concludeva eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo perciò di essere estromessa dal giudizio;
eccependo la nullità della notifica effettuata alla soc. e, nel CP_11 merito, chiedendo il rigetto della domanda e in subordine l'accertamento della concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro. Pt_1
All'udienza del 3.12.2019 la giudice originariamente deSInata:
• rilevava che gli altri due convenuti non s'erano costituiti;
• accogliendo l'istanza degli attori, autorizzava perciò questi ultimi a integrare il contraddittorio nei confronti della soc.
• alla luce della mancata opposizione degli attori, dichiarava estromessa dal giudizio la convenuta , invitando le parti a regolare bonariamente le spese;
CP_12
• riservava la declaratoria di contumacia dei due suddetti convenuti.
Con atto di citazione per integrazione del contraddittorio datato 6.2.2020 (della cui PEC di notifica risulta prodotta, in luogo del messaggio nel formato regolamentare EML o MSG, soltanto la scansione della stampa, che indica come data di consegna il 7.2.2020) i quattro attori, esposte le medesime difese dell'atto di citazione del 29.4.2019, così modificavano le conclusioni:
<< Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della SI.ra quale conducente del CP_2 veicolo straniero targato 7652HPC, di proprietà della , alla causazione del sinistro Controparte_5 de quo e per l'effetto
1. Condannare l al pagamento a favore dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nonché in qualità di amministratore di sostegno della madre SI.ra del Parte_1 Parte_4 risarcimento dei danni patiti e patendi (perdita parentale, danno psicologico ed esistenziale, ridotta capacità lavorativa) nella misura della differenza rispetto a quanto già liquidato e che ammontano in via equitativa ad Euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquecentomila) ovvero nella somma maggiore o diversa che risulterà di giustizia anche a seguito di CTU medico legale;
2. Condannare l al pagamento a favore degli eredi attori, iure successionis, dei danni non patrimoniali derivanti dal danno biologico patito dal defunto Sig. e quantificato in Euro Parte_6
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 5 755.975,00, ovvero nella somma maggiore o diversa che risulterà di giustizia;
3. Condannare l l pagamento dei danni patrimoniali subiti dagli attori a seguito del decesso del
Sig. necessari per l'assistenza della amministrata Sig.ra e quantificati in Parte_6 Parte_4
Euro 432.000,00 ovvero nella somma maggiore o diversa che risulterà di giustizia >>.
La convenuta soc. i costituiva con comparsa depositata il 15.7.2020 (col medesimo difensore che s'era precedentemente costituito per la soc. ) osservando che: CP_4
• non era stato raggiunto l'auspicato accordo tra le parti circa il contributo di spese legali in favore della , estromessa dal giudizio;
Controparte_4
• le conclusioni precisate nell'atto di citazione erano diverse da quelle nella citazione per integrazione del contraddittorio;
• la citazione era nulla per irregolarità della notifica alla convenuta soc. Controparte_13
• mancava la prova dell'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro, CP_2 nonché mancava la prova del nesso causale tra il decesso e la lesione subita dal congiunto degli attori pel sinistro del 12.06.2018;
• l'importo domandato era eccessivo;
• la , quale mandataria, aveva offerto in via transattiva la somma di EUR 35.524,83 CP_4 per danno non patrimoniale da premorienza, oltre a EUR 4.000,00 per spese legali. Oltre a chiedere la quantificazione delle spese legali alla soc. Dekra, in via preliminare eccepiva la nullità della notifica alla e la nullità dell'atto di citazione per integrazione del CP_5 contraddittorio;
nel merito eccepiva l'inammissibilità della doppia domanda di risarcimento danni, nonché l'assenza di nesso causale;
allegava la sufficienza delle somme offerte da e chiedeva CP_4 quindi di rigettare la domanda;
in subordine chiedeva di dichiarare la concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro e di accertare il diritto al solo danno da premorienza. Pt_1
In esito all'udienza del 16.9.2020, con ordinanza 17.9.2020 il giudice riservava alla sentenza la regolazione delle spese dell'estromessa , dichiarava contumace la convenuta e, CP_4 CP_2 rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire nei confronti della soc. ordinava il CP_5 rinnovo della notifica nei confronti di tale societa, ai sensi degli aa. 8 e 14 Reg. CE n. 1393/2007- richiamando in merito anche il principio stabilito dalla Cass. n. 28509/2018.
Con ordinanza del 14.4.2021 il giudice all'uopo deSInato (dott. Quatrida), decidendo sull'istanza di provvisionale e tenuto conto dell'a. 2054/2 cc, “ visto l'art. 5 L. 102/06, liquida[va] in favore delle parti attoree, a carico della parte la somma complessiva di Euro 100.950,00, dedotti gli importi di Euro 35.524,83 e di Euro 25.000,00”.
Dopo diversi rinvii disposti dal giudice onorario (dottoressa MICHELOTTI) in attesa della riassegnazione a un altro giudice, la causa veniva infine riassegnata al sottoscritto giudice che all'udienza del 23.12.2021 su istanza delle parti assegnava i termini ex a. 183/6 cpc.
Con ordinanza del 25.7.2022 veniva ammesso l'interrogatorio formale della convenuta CP_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 6 , che veniva assunto all'udienza del 5.10.2022. CP_2
Con ordinanza 25.10.2022, rilevata la superfluità della CTU cinematica, veniva disposta CTU medico legale, con incarico assunto dal collegio peritale all'udienza 21.12.2022, in esito alla quale veniva anche respinta l'istanza di integrazione del quesito formulata dagli attori. A seguito di istanza con cui gli attori chiedevano d'essere autorizzati a ulteriori produzioni, con ordinanza 23.1.2023 venivano sospese le operazioni peritali e all'udienza del 15.3.2023, dichiarata inammissibile l'istanza attorea di produzione di altri documenti formatisi prima della scadenza dei termini di cui all'a. 183/6 cpc, veniva disposta la ripresa delle operazioni peritali. Il collegio peritale depositava la relazione congiunta conclusiva il 27.10.2023.
All'udienza del 12.12.2023 il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria. All'udienza del 15.5.2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. La causa veniva però rimessa in istruttoria con provvedimento del 6.12.2024, al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta non costituita
[...]
, sicché all'udienza 12.2.2025 parte attrice sottolineava che con decreto 2/4/2019 il CP_5 presidente delegato aveva autorizzato il dimezzamento del termine a comparire, e di conseguenza doveva ritenersi regolare la notifica alla soc. della quale doveva essere CP_5 dichiarata la contumacia. Veniva quindi disposta la precisazione delle conclusioni, che le parti rassegnavano nel modo riportato in epigrafe, rinunciando ai termini per le conclusionali e le repliche, sicché il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Preliminarmente, si deve riconoscere la regolarità della notifica eseguita nei confronti della società
, proprietaria dell'autovettura. Come constatato all'udienza 12.2.2025, infatti, CP_5 con decreto 2 aprile 2019 il presidente delegato aveva autorizzato il dimidiamento del termine a comparire sicché, in modifica dell'ordinanza 17 settembre 2020, si deve ora dichiarare che la notifica avvenne nel rispetto del (dimezzato) termine a comparire. La predetta società va dunque dichiarata contumace.
Nel merito, occorre anzitutto accertare la responsabilità del sinistro, e a tal fine è opportuno sintetizzare l'interrogatorio formale della convenuta contumace , la quale ha CP_2 ammesso che il 12.6.2018 alle ore 11:45 essa era effettivamente alla guida della BMW di proprietà della soc. in Gessate, ha ammesso di non essersi neppure resa conto d'aver urtato CP_5 un ciclista, essendosi accorta del fatto soltanto quando, dallo specchietto retrovisore, aveva visto il ciclista caduto per terra. La conducente dell'auto ha inoltre confermato che, subito prima di guardare nello specchio retrovisore interno, aveva sorpassato un ciclista che stava sul margine destro della carreggiata. Ha anche dichiarato che ella andava a 30 o 40 km all'ora, senza essere però certa di tale velocità, poiché non aveva guardato il tachimetro. Ha dichiarato che mentre
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 7 sorpassava il ciclista era rimasta a non meno di mezzo metro di distanza da lui. Ha negato d'aver sentito colpi durante il sorpasso ma ha confermato che, ciò malgrado, aveva controllato lo specchietto retrovisore interno, senza dunque riuscire a spiegare per quale ragione avesse guardato nello specchio retrovisore subito dopo l'urto, e senza neppure spiegarsi perché il ciclista fosse caduto, visto che lei era rimasta distante da lui e l'auto andava (asseritamente) piano.
Tali dichiarazioni da un lato impongono di escludere che l'automobilista abbia fatto tutto il possibile per evitare la collisione, ma al tempo stesso non sono sufficienti per ritenere superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'a. 2054/2 cc. Agli attori, quindi, spetta il risarcimento nella metà degli importi di seguito determinati.
Quanto al danno non patrimoniale, si deve valutare l'entità delle lesioni sofferte dal dante causa degli attori a seguito del sinistro e si deve, inoltre, accertare se la morte del ciclista sia causalmente riconducibile a tali lesioni. A tal fine, soccorre la CTU medico legale, che appare del tutto persuasiva e coerente, nonché priva di vizi logici, sicché può senz'altro essere posta a fondare la presente decisione.
Prima di sintetizzare l'esito della CTU, mette conto ricordare alcuni principi fondamentali, che costituiscono il costante orientamento del giudice di legittimità, che questo tribunale ritiene di dover interamente condividere. In particolare, come confermato da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024, in tema di preclusioni processuali è necessario distinguere tra i fatti principali, cioè quelli posti a fondare la domanda, e i fatti secondari (ossia, quelli dedotti allo scopo di dimostrare i primi): l'allegazione dei fatti secondari, pur non essendo soggetta alle preclusioni applicabili ai fatti principali, trova comunque il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex a. 183/6 n° 2 cpc. D'altra parte, come stabilito anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, tenuto conto del principio dispositivo e delle preclusioni assertive e istruttorie, il consulente tecnico d'ufficio non può indagare d'ufficio su fatti che non siano stati mai ritualmente allegati dalle parti, e della cui prova le parti fossero onerate, sicché il CTU neppure è legittimato ad acquisire la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte, né può procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova, salvo che la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non sia suscettibile d'essere oggettivamente fornita dalle parti coi mezzi di prova tradizionali, in quanto necessitante di cognizioni tecnico-scientifiche, oppure quando si tratti di provare fatti tecnici accessori o secondari o di elementi di riscontro della veridicità delle prove già ritualmente prodotte dalle parti. Al consulente d'ufficio, dunque, non compete nessun potere di supplenza agli oneri delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015), dovendosi invece il CTU limitare a valutare scientificamente o tecnicamente i fatti già provati, oppure acquisire elementi necessari al riscontro di veridicità dei fatti che, tuttavia, devono essere già stati documentati dalle parti, senza perciò mai giungere a introdurre nel processo altri elementi. Anche nelle ipotesi di consulenza “percipiente”, il CTU può compiere indagini esplorative e accertare di sua iniziativa fatti materiali solo in due casi, ovvero quando si tratti di fatti accessori
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 8 che rientrano nell'ambito strettamente tecnico della consulenza (con esclusione dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15774 del 15/06/2018) oppure quando l'indagine del CTU sia necessaria per riscontrare la veridicità dei fatti allegati dalle parti e l'attendibilità dei mezzi di prova già da esse offerti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2671 del 05/02/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26893 del 14/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015).
Da ciò discende che correttamente i consulenti d'ufficio hanno correttamente limitato la loro indagine all'esame di quanto già ritualmente allegato e provato dalle parti.
Ciò chiarito, la relazione del collegio peritale può essere sintetizzata come segue:
<< … il SI. decedeva in degenza presso ospedale S. Raffaele il giorno 8 gennaio 2019; la Parte_6 diagnosi di causa di morte è desunta dal riporto nel parere del CTP Dott. attestata come CP_14
“emorragia cerebrale intraparenchimale spontanea emisferica sinistra con inondamento ventricolare e shift della linea mediana. Polmonite ab ingestis. Arresto cardio respiratorio”.
… mancando qualsivoglia elemento tecnico-certificativo postumo alla certificazione del curante del novembre 2018, che lo considerava stabilizzato in esiti di “politrauma, ematoma intraparenchimale fronto temporale dx, focolaio contusivo temporale sx, emorragia subaracnoidea a livello dei solchi della convessità frontale, frattura a cuneo D12 e frattura branca ischio ed ileo pubica sx”, … non essendo nota la precisa condizione clinica al momento del ricovero del gennaio 2019 e non avendo contezza su eventuali fattori aggravanti lo stato di salute del SI. intervenuti nei due mesi dopo il certificato del Pt_1 curante, non è si è in grado di motivare adeguatamente l'eventuale esclusività causale del sinistro nei rispetti del decesso. … la carenza documentale successivamente al novembre 2018 non permette di individuare in alcun modo la causa di morte e dunque men che meno la sua causalità concausalità o meno con l'evento per cui è causa ... Dal verbale di Pronto Soccorso del 12 giugno 2018 emerge anamnesticamente che il fosse Pt_1 iperteso, portatore di ipertrofia prostatica e nulla veniva attestato circa l'eventuale farmacoterapia in atto. La disamina dei referti TAC del giugno 2018 permette di considerare il soggetto già affetto da vasculopatia cerebrale cronica di grado “incipiente”, … è del tutto ammissibile che il SI. fosse in Pt_1 sostanziale buona salute prima del sinistro in questione … la vicenda clinica è congiuntamente condivisa dai CTP fino alla dimissione del 19.7.18 (ospedale San Raffaele); in virtù di ciò, a rigore è da stimare un periodo di invalidità temporanea biologica assoluta dal giorno del sinistro (12 giugno 2018) fino alla richiamata dimissione, ossia di giorni 37 giorni ... il SI. rimaneva degente ininterrottamente fino al 14.9.2018, ma ciò risulta solo dalla relazione di uno Pt_1 dei CTP … (giorni 57 ulteriori) … È ammissibile un periodo di invalidità temporanea biologica di tipo parziale al 90% per un periodo (dunque giorni 52) che potrà essere oggettivamente computabile laddove si volesse considerare la dimissione finale del 14.9.2018 e fino alla certificazione del medico curante. … la condizione clinica del SI. - ricordiamo di anni 82 - impediva pressochè totalmente una Parte_6 autonomia gestionale del quotidiano;
il grado di afasia espressiva non poteva permettergli una socializzazione ancorchè sufficiente, la disfagia comprometteva verosimilmente anche l'autogestione nell'alimentazione ed il grado di disautonomia motoria lo rendeva certamente bisognoso dell'aiuto di terzi per
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 9 i trasferimenti.… l'iter clinico-terapeutico è considerabile “essenzialmente” esaurito con i giorni di degenza: questi, riferendosi a quanto già riportato alla risposta al quesito 5, se fosse considerato quanto desumibile dalla relazione della Dott.ssa terminerebbero il 14.9.2018. Dal quel momento fino alla stabilizzazione clinica certificata, è attendibile sia potuto intercorrere un tempo impiegato per una riabilitazione domiciliare a finalità sostanzialmente di mantenimento, nonché un adattamento alla condizione menomante. … L'obbiettività collegialmente condivisibile … attiene un eloquio disartrico con note disfasiche, disfagia di grado moderato con ritardo dell'innesco della fase deglutitoria e ristagno, tosse ipovalida, aprassia ideomotoria condizionante grave disabilità funzionale, emisindrome motoria sinistra (in miglioramento). Ne consegue che, in considerazione dell'evidente perdita essenziale delle autonomie, la condizione menomante rientri, secondo la scala di riferimento geriatrico per la valutazione medico legale dell'anziano, nel cosiddetto “anziano non autonomo”, per cui è identificabile un danno biologico nell'ordine dell'80% (ottanta), trattandosi di soggetto non allettato. … la sofferenza menomazione correlata al danno biologico dinamico relazionale può essere qualificata come elevatissima, rilevandosi altresì piena contezza della condizione menomante da parte del soggetto. … Gli elementi tecnici di giudizio … non permettono di esprimersi validamente sulla eventuale causalità diretta tra sinistro e decesso, consentendo, in ogni modo di escludere uno stato morboso preesistente al sinistro tale da indicare un'apprezzabile menomazione biologica potenzialmente incidente su una valutazione di danno di tipo differenziale. … >>
A seguito delle osservazioni delle parti, i CTU hanno sostanzialmente confermato le conclusioni sopra riportate, escludendo fra l'altro che nel caso di specie si possa discorrere di “potenzialità letifera del quadro menomante e relativa subentrata-dichiarata polmonite ab ingestis, fatto su cui si può genericamente concordare, ma piuttosto su quanto è comprovabile”. I consulenti d'ufficio, quindi hanno sottolineato che “il giudizio finale … non potrà basarsi sul razionale del “più probabile che non” in termini di causa mortis, poiché, a rigore, la carenza documentale, nella sua sostanziale espressione, preclude l'ammissione di quanto concretamente occorso e diagnosticato, impedendo l'eventuale stima del ricorrere di fenomeni esterni o patogenetici di possibile influenza causale … In altre e povere parole: che il quadro clinico del Signor fino a dove è noto, potesse preludere in termini relativamente brevi ad un decesso è Pt_1 certamente facile verità clinica;
ma ciò nulla dice quanto alla vera e propria causa di morte qui verificatasi e va da sé che qualunque altro evento avrebbe potuto sovrapporsi … in buona sostanza sostenere che la contingenza che il quadro clinico del soggetto configurasse una situazione a probabile esito infausto debba giuridicamente tradursi in nesso di fatto pressochè comprovato in quanto evento più probabile di diversa e contraria tesi appare qui un azzardo lessicale in assoluta carenza del substrato (alias documentazione sanitaria) su cui fondare le svariate tesi da eventualmente contrapporre”.
Si deve poi ricordare che il 5.11.2018 il medico curante del certificò la sua raggiunta Pt_1 stabilizzazione clinica, come dimostra il doc. 4 della convenuta soc. ed è appena il caso di CP_4 ricordare che la sentenza n° 1484/2020 (prodotta dagli attori a corredo della nota depositata il
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 10 23.2.2021) con cui il tribunale di Milano, a norma dell'a. 444 cpp, all'udienza dell'8.10.2020 applicò all'odierna convenuta la pena (sospesa) di due anni di reclusione, per il CP_2 delitto previsto e punito dall'a. 589 bis cp, rubricato “Omicidio stradale”, in relazione al sinistro stradale del 12.6.2018, a norma dell'a. 651 cp non ha efficacia diretta in questo giudizio.
Tutto ciò porta a negare che sia stata raggiunta la prova che la morte del congiunto degli attori (avvenuta l'8 gennaio 2019) sia stata conseguenza immediata e diretta del sinistro stradale del 12 giugno 2018.
Da ciò discende, in primo luogo, che agli attori non spetta il risarcimento del danno da perdita del legame parentale, bensì unicamente il risarcimento iure successionis del danno (limitatamente alla metà) conseguente alle lesioni riportate da nel sinistro. Parte_6
Tenendo conto in particolare dell'età del loro congiunto al tempo del sinistro (82 anni), dell'inabilità temporanea (assoluta e parziale) nonché dei postumi permanenti accertati dalla CTU collegiale (80%), e considerato inoltre l'elevatissimo grado di sofferenza, l'applicazione delle tabelle comunemente usate in questo tribunale, aggiornate al 2024, porta a liquidare il danno nell'importo arrotondato di EUR 10.000,00 per quanto concerne l'inabilità temporanea, a all'importo complessivo arrotondato in EUR 675.000,00 per i postumi permanenti già considerata la personalizzazione.
Il risarcimento concretamente spettante agli eredi dev'essere tuttavia commisurato, in concreto, al periodo di effettiva sopravvivenza, tenendo conto delle tabelle ISTAT relative alla speranza di vita per una persona che avesse già raggiunto l'età della vittima primaria. Tale conclusione infatti è l'unica coerente (oltre che coi principi generali desumibili da Cass. Sez. 3, sentenza 16753/2024, pubblicata il 17/6/2024) col costante orientamento del giudice di legittimità, enunciato in particolare da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 41933 del 29/12/2021 e da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 15112 del 29/05/2024, secondo il quale quando la vittima di un danno alla salute sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione derivata dall'illecito, allora il risarcimento spettante iure successionis agli eredi del defunto dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già alla durata statisticamente probabile. Il danno, di conseguenza, dev'essere liquidato col criterio della proporzionalità, assumendo come punto di partenza il risarcimento che, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, spetterebbe al danneggiato che fosse sopravvissuto fino al termine del giudizio, e diminuendo tale somma in proporzione al periodo di vita residua effettivamente vissuto. Non è inutile dar qui rilievo al fatto che la sentenza sopra citata, n° 15112/2024, riguardava proprio una fattispecie del tutto sovrapponibile alla vicenda qui esaminata, giacché in quel caso la persona danneggiata aveva ottantun'anni al momento del sinistro, nel quale aveva riportato un'invalidità permanente del 70%, ed era deceduta cinquantacinque giorni dopo il sinistro stradale, per una patologia del tutto indipendente dal sinistro stesso. Incidentalmente, va notato che in quel caso la Corte di cassazione confermò la sentenza che aveva riconosciuto agli eredi il risarcimento nella
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 11 misura di EUR 9.000 oltre alla personalizzazione. Applicando i predetti principi a questa controversia, si ottiene che l'importo sopra determinato quale risarcimento dei postumi permanenti (EUR 675.000) va suddiviso per i nove anni di prevedibile sopravvivenza, ottenendo così l'importo di EUR 75.000 per ciascun anno, pari a EUR 6.250,00 per ciascun mese.
Considerato che
, dopo i tre mesi di inabilità temporanea (che costituiscono evidentemente un danno che non dev'essere proporzionalmente ridotto, siccome effettivamente sofferto dal de cuius), sopravvisse altri quattro mesi, il danno complessivo pei postumi permanenti è Parte_6 pari a EUR 6.250 x 4 = EUR 25.000,00. In conclusione, avuto riguardo alla pari responsabilità dei due conducenti (automobilista e ciclista), agli eredi spetta complessivamente la metà dei predetti importi, cioè la metà di EUR 10.000 per l'inabilità temporanea e la metà di EUR 25.000 pei postumi permanenti, e dunque, complessivamente, spetta in concreto l'importo di EUR 17.500,00.
A tale cifra va infine aggiunta la metà del danno patrimoniale per spese mediche, di cui al doc. 7 (cioè le tre fatture, intestate al defunto, per assistenza sanitaria privata), e così la metà di EUR (6.008 + 12.879 + 9.694 =) 28.581,00, cioè EUR 14.290,50.
Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, risarcibile complessivamente agli attori ammonta quindi a EUR 31.790,50.
Nulla spetta agli attori, invece, a titolo di danno loro proprio. In proposito, mette conto osservare sinteticamente che:
• mancando nesso causale fra sinistro stradale e morte del congiunto degli attori, manca il presupposto stesso per riconoscere ai figli di il risarcimento del danno Parte_6
“morale e psicologico – esistenziale per la perdita del padre” (pag. 5 dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio);
• manca la specifica allegazione degli asseriti “drsastici esborsi economici”, dei quali tali attori si limitano del resto a fare solo un accenno a pag. 5 dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio;
• dell'asserita “flessione grave nelle loro attività in proprio” (pag. 5 dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio) non è stata offerta adeguata prova, posto che gli attori suddetti si sono limitati a produrre:
◦ a corredo della richiesta di provvisionale dell'8.10.2020, una dichiarazione unilaterale di secondo cui “in seguito all'emergenza sanitaria Parte_2 iniziata i primi di Marzo 2020 l'attività suddetta ha subito un tracollo di incassi pari al 82,5% con i seguenti incassi : dal 1 Marzo 2019 al 31 Agosto 2019 € 540674 dal 1 Marzo 2020 al 31 Agosto 2020 € 94548” e una dichiarazione unilaterale di
[...]
secondo cui “dal 1 Marzo 2020 al 31 Agosto 2020 le entrate dell' Pt_3 Pt_8 sono state di € 78.136, mentre dal 1 Marzo 2019 al 31 Agosto 2019 sono state di € 310.150, per un calo di incassi pari al 75%”, ciò che nulla prova quanto
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 12 all'eventuale reddito dei due attori in questione negli anni precedenti al sinistro del 12.6.2018, ciò che impedisce di valutare qualsivoglia decremento;
◦ a corredo dell'istanza 11.12.2021, le certificazioni uniche di per gli Parte_2 anni 2020 e 2021 (che nulla provano quanto agli eventuali redditi di costui negli anni precedenti al sinistro del 2018) e il Modello Unico di per gli anni Parte_3
2020 e 2021 (che nulla provano quanto agli eventuali dichiarati dal medesimo negli anni precedenti al sinistro del 2018);
◦ a corredo della memoria ex a. 183/6 n° 2 cpc del 20.02.2022, ancora il Modello Unico di per i medesimi anni 2020 e 2021 (che, ancora, nulla provano Parte_3 quanto agli eventuali redditi dichiarati dal medesimo negli anni precedenti al sinistro del 2018);
• non vi è alcuna prova dell'attività asseritamente esercitata da nelle Parte_1
Marche prima del sinistro, né vi è prova dell'eventuale reddito che da ciò traesse il medesimo attore;
• manca nesso etiologico fra la necessità di esborsi per l'assistenza alla moglie del defunto, che del resto -come si desume dal doc. 6 prodotto colla citazione- già prima del sinistro era affetta da disturbi cognitivi, accertati in particolare in occasione di una valutazione neuropsicologica del 2 marzo 2017.
Le considerazioni già svolte portano anche a negare l'esistenza, pei figli, dell'asserito danno da ridotta capacità lavorativa, che invero consiste unicamente nella lesione dell'idoneità psicofisica del soggetto a produrre reddito, da cui derivi la diminuzione della capacità reddituale. Nel caso di specie, per contro, gli attori non hanno offerto nessuna prova circa l'asserita riduzione della loro capacità di produrre reddito, ma si sono limitati a evocare genericamente una riduzione del loro reddito, derivante dal fatto che non potrebbero più dedicarsi alle attività lavorative nello stesso modo vi si dedicavano prima del sinistro del loro congiunto, prospettando quindi un danno da riduzione del fatturato. Anche interpretando la domanda in questo senso, però, si dovrebbe pervenire al suo rigetto, poiché
-come si è già notato- due attori e BE) si sono limitati a dichiarare unilateralmente e Pt_2 genericamente d'aver subito “una forte crisi nelle loro attività” di ristorazione, senza però nulla provare per ciò che attiene al danno conseguenza subito né sulla causalità giuridica, né hanno documentato quali fossero i loro redditi prima del sinistro, mentre l'altro attore ( si è Pt_1 limitato a dichiarare d'essersi trasferito dalle Marche a Milano “per accudire padre e madre”, senza fornire prova del trasferimento né della sua giustificazione.
In conclusione, considerato che, in forza del provvedimento 14.4.2021, la convenuta soc. risulta essere già stata condannata a pagare agli attori, a titolo di provvisionale, la “somma complessiva di Euro 100.950,00, dedotti gli importi di Euro 35.524,83 e di Euro 25.000,00”, cioè un importo ampiamente maggiore di quello qui complessivamente riconosciuto (EUR 17.500,00), null'altro dev'essere disposto in ordine alla condanna.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 13 Delle spese di lite, considerato l'esito del procedimento, va disposta l'integrale compensazione, incluse le spese dell'originaria convenuta soc. (in ciò assorbito il fatto che essa risulta già CP_4 estromessa da questo giudizio), tanto più che l'attività difensiva della medesima soc. CP_4 risulta pressoché interamente sovrapponibile a quella svolta nell'interesse della successiva chiamata, soc. , difesa peraltro dal medesimo difensore. CP_8
Per le stesse ragioni, le spese di CTU -separatamente liquidate- devono essere poste per metà a carico solidale degli attori e per il restante mezzo a carico solidale dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
1. dichiara la contumacia della convenuta società ; CP_5
2. in parziale accoglimento delle domande degli attori , , Parte_1 Parte_2
e , accerta che il sinistro del 12 giugno 2018 va Parte_3 Parte_4 ascritto alla pari presunta responsabilità dei due conducenti;
3. per l'effetto, accertato che gli attori hanno già ottenuto la condanna della soc. convenuta
[...] al pagamento di somma maggiore del risarcimento loro complessivamente spettante, CP_8 dichiara che nessun ulteriore importo è a loro dovuto;
4. compensa interamente fra tutte le parti le spese della presente lite;
5. pone le spese di CTU, già liquidate, a carico solidale degli attori per metà e per il restante mezzo a carico solidale dei convenuti.
Così deciso il giorno 24 marzo 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice BE PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27279 / 2019 - pag. 14