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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2068/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 19.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 26.08.2024 da e , Parte_1 Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to CARMELINA POLICASTRO, dalla cui unione è nato, il
22.04.1997, il figlio , tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in SA Per_1
AR AP TE (CE) in data 21.09.1998; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 15.10.2012 nel procedimento di separazione giudiziale poi trasformato in consensuale con r.g. n. 2519/2012 e definito con sentenza passata in giudicato n. 3307/2022 del 23.09.2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni della separazione, chiedendo, in particolare, di statuire quanto segue:
1 “1. le parti si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e che pertanto alcun mantenimento è dovuto e che espressamente vi rinunciano.
2. I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale per nessuna ragione o causa;
3. Le parti rinunciano alla proposizione di appello o ricorso in Cassazione contro la sentenza di divorzio al fine di ridurre sistematicamente i tempi di passaggio in giudicato della sentenza e gli adempimenti successivi tra cui la comunicazione allo stato civile”.
Osservato che le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di separazione, si riportando di seguito i patti raggiunti in quella sede:
All'udienza cartolare del 7.1.2025, il g.i., rilevato che, con riferimento al mantenimento del figlio
, non risultava agli atti il provvedimento presidenziale menzionato nei patti pocanzi riportati, Per_1
onerava le parti al deposito del suddetto provvedimento;
con note di trattazione scritta per l'udienza del 19.3.2025, le parti depositavano il provvedimento de quo che di seguito si riporta limitatamente alla statuizione sul mantenimento del figlio : Per_1
2 Rilevato che tali statuizioni già in sede di separazione erano ritenute conformi a norme imperative, attesa la maggiore età del figlio;
Per_1
ritenuto che anche ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio il Tribunale ritiene tali condizioni non contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SA AR AP TE (CE) il
21.09.1998 da , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA AR AP TE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 14, parte I, anno 1998);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in SA AR AP TE nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2068/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 19.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 26.08.2024 da e , Parte_1 Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to CARMELINA POLICASTRO, dalla cui unione è nato, il
22.04.1997, il figlio , tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in SA Per_1
AR AP TE (CE) in data 21.09.1998; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 15.10.2012 nel procedimento di separazione giudiziale poi trasformato in consensuale con r.g. n. 2519/2012 e definito con sentenza passata in giudicato n. 3307/2022 del 23.09.2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni della separazione, chiedendo, in particolare, di statuire quanto segue:
1 “1. le parti si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e che pertanto alcun mantenimento è dovuto e che espressamente vi rinunciano.
2. I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale per nessuna ragione o causa;
3. Le parti rinunciano alla proposizione di appello o ricorso in Cassazione contro la sentenza di divorzio al fine di ridurre sistematicamente i tempi di passaggio in giudicato della sentenza e gli adempimenti successivi tra cui la comunicazione allo stato civile”.
Osservato che le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di separazione, si riportando di seguito i patti raggiunti in quella sede:
All'udienza cartolare del 7.1.2025, il g.i., rilevato che, con riferimento al mantenimento del figlio
, non risultava agli atti il provvedimento presidenziale menzionato nei patti pocanzi riportati, Per_1
onerava le parti al deposito del suddetto provvedimento;
con note di trattazione scritta per l'udienza del 19.3.2025, le parti depositavano il provvedimento de quo che di seguito si riporta limitatamente alla statuizione sul mantenimento del figlio : Per_1
2 Rilevato che tali statuizioni già in sede di separazione erano ritenute conformi a norme imperative, attesa la maggiore età del figlio;
Per_1
ritenuto che anche ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio il Tribunale ritiene tali condizioni non contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SA AR AP TE (CE) il
21.09.1998 da , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA AR AP TE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 14, parte I, anno 1998);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in SA AR AP TE nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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