Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
dr. Anna Carla Catalano - Presidente
dr. Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr. Francesca Romana Amarelli - Consigliere
all'esito della camera di consiglio del 3 aprile 2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1174/2023 del Ruolo Lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 a Castellammare di Stabia 5 Parte_2
nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3 ( r si, giuste procure alle liti in calce al ricorso introduttivo C.F._3 primo grado avente n.r.g. 19171/2020, dall'avv. Ernesto Maria Cirillo ( con studio in Napoli, Benedetto Cariteo n. 8, ove elett.te domiciliano ((PEC C.F._4
fax: 0815640644) Email_1
Appellante
E
(P. IVA , con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. Controparte_1 P.IVA_1 atore ale rappresentante pro tempore, Dott.
[...]
, giusta procura per atto del Notaio del 7 settembre 2018, Rep. n. 10147, Ra CP_2 resentata e difesa, per delega su separato atto e trasmessa telematicamente unitamente al presente atto, dagli Avv.ti Prof. Marco Marazza - Fax 06 CodiceFiscale_5 8088208 – PEC – e- e Email_2 Email_3 Domenico De – F C CodiceFiscale_6
, sia Email_4 Email_3
loro, ed elettiva studio dell'Avv.to Mario De Mathia sito a Napoli, alla Via G. Martucci, 56 – 80121
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6187/2022 pubblicata il giorno 29.11.2022
FATTO E DIRITTO
e chiedevano la riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, indicata in Parte_2 Parte_3 epigrafe, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dagli stessi istanti per il pagamento delle differenze retributive, maturate in relazione al periodo dal 14.04.2018 al 14.04.2019 per ed e dal 9.06.2018 al 14.10.2019 per , in ragione dell'espletamento Parte_1 Pt_2 Pt_3 dell'orario di lavoro di trenta minuti complessivi giornalieri impiegati per compiere il percorso dalla sede di ricovero dell'automezzo aziendale (il proprio domicilio) ed il luogo di primo intervento così come per compiere il percorso dall'ultimo intervento al luogo di ricovero del mezzo aziendale.
I ricorrenti, in particolare, invocavano gli effetti della sentenza n. 2345/2019 che aveva dichiarato la nullità parziale dell'accordo del 27.03.2013 nella parte in cui aveva sottratto dal computo dell'orario di lavoro il c.d. periodo di franchigia di 15 o di 30 minuti.
Precisavano, tuttavia, che con tale sentenza il Tribunale adìto aveva respinto la domanda di accertamento del diritto a percepire la retribuzione per trenta minuti giornalieri. Pertanto, chiedevano liquidarsi le differenze retributive per il periodo successivo, non investito dal giudicato di rigetto.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità e per violazione del CP_1 principio del “ne bis in idem” e contestando nel merito la fondatezza del gravame..
All'odierna udienza del 3.04.2025, sostituita dalla trattazione scritta in virtù dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa nei termini di seguito espressi.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità del gravame deve essere disattesa in quanto, al di là dell'uso di formule sacramentali (che non sono indispensabili, secondo quanto chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità), ciò che rileva è l'intento degli appellanti di censurare la statuizione di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda sul rilievo dell'esistenza di un giudicato che gli stessi ritengono non opponibile in ragione del thema decidendum, che attiene ad un periodo diverso da quello esaminato in prime cure e che si fonda su deduzioni specifiche ed inconfutabili.
Ciò posto, si deve osservare che effettivamente tra le parti del presente giudizio è intervenuta una pronuncia, richiamata compiutamente dal giudice di prime cure, mediante la quale è stata accertata con efficacia di giudicato la nullità della clausola dell'Accordo aziendale del CP_1
27.03.2013 siglato tra la convenuta e le Organizzazioni sindacali nella parte in cui sottraeva dal computo dell'orario di lavoro il periodo di franchigia (15 o 30 minuti). La sentenza è divenuta irrevocabile anche nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda di corresponsione delle differenze retributive in ragione della mancata allegazione delle modalità di quotidiano espletamento della prestazione lavorativa.
Ebbene, invocando gli effetti di tale pronuncia, la – con eccezione accolta in CP_1 prime cure- ha dedotto che gli odierni appellanti anziché proporre ricorso in appello avevano reiterato le stesse domande con il ricorso introduttivo del presente giudizio, seppure con riferimento ad un periodo successivo, ma offrendo lo stesso identico parametro già dedotto per la quantificazione delle differenze retributive rivendicate (30 minuti al giorno per ogni giorno di lavoro). In questo modo, concludeva la , controparte aveva eluso i termini per proporre il CP_1 ricorso in appello e aveva posto in essere una condotta violativa del giudicato ex artt. 324 c.p.c. e
2909 c.c..
La Corte osserva, sulla scorta di quanto già rilevato in altra pronuncia emessa su un caso sovrapponibile al presente (cfr. sentenza n. 4493/2024 pubblicata il 28.01.2025, rel. Cons.
Giammarino) che gli appellanti hanno reclamato le differenze retributive derivanti dall'allegazione di aver svolto un orario di lavoro quotidiano più lungo rispetto a quello retribuito e pari alla durata della c.d. franchigia di cui all'accordo del 27.3.2013, franchigia che negli appellanti (che non avevano il ricovero dell'auto aziendale presso il proprio domicilio, ma presso un locale della datrice di lavoro) era pari a 15 minuti all'inizio della prestazione lavorativa e 15 minuti al termine della stessa, per un totale di 30 minuti giornalieri.
Il precedente giudizio, che si è concluso con la sopra menzionata, passata in giudicato, riguardava il periodo che va dal 01.07.2013 alla data di deposito di quel ricorso, laddove il presente ricorso ha ad oggetto il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di un orario di lavoro quotidiano ritenuto superiore a quello retribuito e pari al tempo ricompreso nella “franchigia” prevista dall'accordo del 27.3.2013, ma con riferimento ai periodi successivi precisati in ricorso e sopra richiamati, per cui nessun giudicato può derivare dalla sentenza richiamata su una domanda riguardante un periodo diverso futuro, in quanto fermo restando il passaggio in giudicato in ordine alla nullità della clausola dell'Accordo che introduce la franchigia, spetta al giudice del presente giudizio verificare se gli appellanti abbiano allegato e provato di avere in concreto svolto, per le giornate lavorative indicate, un orario di lavoro maggiore rispetto a quello retribuito.
Né la circostanza che il criterio utilizzato dagli appellanti per quantificare le differenze retributive pretese sia lo stesso utilizzato nel precedente giudizio, e considerato generico dal giudice della sentenza 2345/2019, porta a una diversa conclusione, in quanto spetta al giudice di questo procedimento, introdotto con ricorso del 23.11.2020, verificare se le allegazioni riguardanti questo diverso periodo sono specifiche e se le prove prodotte dagli istanti dimostrino la fondatezza della domanda. Tanto premesso e procedendo ad esaminare innanzitutto le eccezioni dell'appellata società in ordine alla inammissibilità del ricorso in ragione del mutamento della disciplina per effetto dell'Accordo del 18/7/2019, osserva la Corte che tale accordo (che ha previsto che “Tali nuove modalità operative entreranno in vigore progressivamente secondo una programmazione definita dall e comunque non oltre sei mesi dalla firma del presente accordo”) è entrato in vigore il Pt_4
31.1.2020, data precedente rispetto ai periodi oggetto della domanda di condanna della al pagamento delle differenze retributive (14.04.2018/14.04.2019 per ed CP_1 Parte_1
e 9.06.2018/14.10.2019 per ). Pt_2 Pt_3
Prima di passare all'esame del merito delle domande di pagamento delle differenze retributive, occorre esaminare le altre eccezioni sollevate dalla onde opporsi all'accoglimento della CP_1 domanda.
Innanzitutto, va esaminata la deduzione con la quale l'appellata ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, secondo comma, lett. a), d.lgs. n. 66 del 2003 con riferimento al riconoscimento della cd. franchigia quale tempo di lavoro.
Va evidenziato che, come già valutato in altri precedenti di questa Corte, deve rilevarsi che è pacifico che - in epoca anteriore alla conclusione dell'Accordo del 27 marzo 2013 - i tecnici esterni
(on field), tra i quali anche gli odierni appellanti, iniziassero la giornata di lavoro alle ore 8,30 prendendo in consegna il veicolo aziendale presso la sede di servizio per raggiungere il posto del primo intervento programmato (Work Request); che già dalla partenza e lungo il tragitto avessero l'obbligo di tenere acceso (e connesso) il cellulare (terminale FAS) con la lista degli interventi da effettuare, così da essere raggiungibili nell'eventualità di un mutamento di programma e, dunque, di destinazione;
che il veicolo di servizio fosse dotato di un dispositivo di geolocalizzazione, idoneo a consentire all'Azienda datrice di lavoro il controllo a distanza degli spostamenti e della velocità tenuta dal veicolo e che, inoltre, muovendo dalla sede aziendale i dipendenti fossero tenuti a raggiungere il luogo di primo intervento senza interruzioni o deviazioni dal percorso.
È evidente, dunque, che tali caratteristiche comportassero senza dubbio che le energie del prestatore fossero messe a disposizione del datore di lavoro sin dal momento della partenza di quest'ultimo dalla sede aziendale per raggiungere il luogo di primo intervento.
Con la stipula dell'Accordo del 27 marzo 2013 restavano invariate le mansioni tipiche del tecnico manutentore esterno, le regole inerenti alla guida ed alla cura del veicolo di servizio, non assegnato al dipendente per sua scelta ma imposto da esigenze di servizio, in ragione del trasporto di attrezzatura essenziale all'esecuzione degli interventi presso gli utenti. Cambiava,
invece, il modello organizzativo delle attività on field. Si legge, in particolare, nella clausola di cui si deduce l'applicazione anche in riferimento al periodo successivo a quello della sentenza di accertamento della nullità parziale (clausola inserita sotto la rubrica Nuove modalità della prestazione lavorativa): “Con decorrenza 10 luglio 2013, nei confronti del personale tecnico operante stabilmente all'esterno, al fine di incrementare la produttività ottimizzando i tempi di spostamento ad inizio e fine turno di lavoro, le parti condividono la necessità di introdurre un nuovo modello organizzativo delle attività on field, di seguito riportato: • la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
• la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività; • l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio (dotazioni tecniche ed autoveicolo) a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale.
Fuori orario di servizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico.
L'Azienda si impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurezza del veicolo aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato;
• è prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
la franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. • Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale. Qualora i tempi di spostamento per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work request siano inferiori a quanto previsto in franchigia, il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento, in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio. Qualora
i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Pertanto la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico azienda. Qualora i tempi di spostamento dal sito dell'ultimo intervento alla sede di ricovero dell'automezzo sociale siano inferiori a quanto previsto in franchigia, la fine della prestazione coinciderà con la chiusura dell'ultima work request, e comunque non prima dell'orario di fine turno. Qualora i tempi di spostamento dal sito dell'ultimo intervento alla sede di ricovero dell'automezzo sociale siano superiori a quanto previsto in franchigia, la fine della prestazione coinciderà con la chiusura dell'ultima work request, e comunque non prima dell'orario di fine turno. Pertanto la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico . • l' si impegna in ogni caso ad Pt_4 Pt_4 assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia”.
La questione sottoposta al vaglio implica, dunque, l'indagine non in generale sui tempi di percorrenza del tragitto di andata e ritorno dall'abitazione del dipendente al luogo di lavoro - che pacificamente non ricadono nella prestazione lavorativa - ma più specificamente sull'esistenza o meno, nel caso di specie, di modalità e criteri di eteroregolamentazione del tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il luogo di primo intervento.
Al riguardo, è fondamentale il richiamo delle disposizioni normative regolanti la materia. Nello specifico, il D.Lgs. n. 66 del 2003, nel dare attuazione organica alle “prescrizioni minime” dettate dalla Direttiva Comunitaria n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993 (e, successivamente, dalla Direttiva 2003/88/CE) enuncia, al primo comma dell'art. 1, le finalità generali del decreto : “… regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'.orario di lavoro …”. Al secondo comma viene data una definizione dell'orario di lavoro che, in assonanza con il contenuto della Direttiva (art. 2, n.1):
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (decisione resa il 10 settembre 2015 nella causa
C-266/14) “… Per quanto riguarda il secondo elemento costitutivo della nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'.articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, secondo il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro durante tale periodo, occorre rilevare che il fattore determinante è costituito dal fatto che il lavoratore è costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza De.
e a., C-14/04, EU:C:2005:728, punto 48, nonché ordinanze Vo., C-437/05, EU:C:2007:23, punto
28, e Gr., C-258/10, EU:C:2011:122, punto 63). Pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, tale lavoratore deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo …”.
Deve, allora, ritenersi che l'attuale nozione di orario di lavoro sia innovativa rispetto a quella, risalente di “lavoro effettivo” dettata dall'art. 3 del R.D. n. 692 del 1923 in termini tali da richiedere
“un'applicazione assidua e continuativa”, con esclusione di “… quelle occupazioni che richiedono per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia”. In sostanza, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che le varie prescrizioni enunciate dalla direttiva 2003/88, in materia di durata massima dell'orario di lavoro e di periodi minimi di riposo, costituiscono disposizioni della normativa sociale dell'Unione di importanza particolare, nonché prescrizioni minime necessarie a garantire la tutela della sicurezza e della salute di ogni lavoratore (sentenza De. e a., C- 14/04, EU:C:2005:728, punto 49 e Pers giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza C -258/10, EU:C:20 11:122, punto 41); mutua, inoltre, da tale Direttiva le contrapposte nozioni di “orario di lavoro” e di “periodo di riposo”, elaborate alla stregua di criteri oggettivi, ma pur sempre in riferimento al sistema ed alla finalità di tale Direttiva, intesa a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti.
In tale contesto di riferimento si deve ritenere, in generale, che non sia consentito alla contrattazione collettiva neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, il lasso temporale in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, dal chiaro tenore della clausola impugnata e dagli elementi acquisiti al processo emerge chiaramente che, attraverso il sistema di geolocalizzazione e di controllo a distanza del veicolo aziendale, la Società datrice di lavoro soddisfa esigenze di carattere produttivo ed organizzativo a determinate condizioni unilateralmente fissate;
infatti, l'attività viene impostata in termini di maggiore efficienza e tempestività del servizio di intervento sul campo ed inoltre viene esercitato un capillare controllo affinché l'operato dei dipendenti si svolga in concreto nel rispetto di siffatti criteri, a partire dal momento in cui costoro si pongono alla guida del veicolo aziendale all'inizio della giornata lavorativa, fino a quando non lasciano il veicolo presso il ricovero più vicino alla propria abitazione.
In quest'ottica, dunque non vi è alcuna ragione di differenziare l'obbligo contrattuale del tecnico esterno, rispetto ai tragitti intermedi ed ai tragitti estremi tra la prima e l'ultima Work Request, dal momento che tutti gli spostamenti del predetto sono funzionali all'esecuzione della prestazione: essi, pertanto, sono eseguiti non “in itinere” ma in costanza di attività lavorativa, in quanto il tecnico
è costantemente a disposizione del datore di lavoro, essendo connesso e raggiungibile per qualsiasi ordine di servizio, istruzione particolare, integrazione e mutamento di programma, dall'inizio alla fine del percorso compiuto a bordo del veicolo aziendale.
Ciò significa che, dovendosi ritenere applicabile anche al contratto di lavoro la regola sancita dall'art. 1375 c.c. in tema di obbligo delle parti di esecuzione secondo buona fede, la presunzione di diligenza del lavoratore, nel raggiungere tempestivamente il luogo di primo intervento, porta ad escludere che costui abbia facoltà di interrompere il tragitto ed effettuare soste per esigenze personali, oppure che abbia facoltà di scegliere il percorso meno breve. E, dunque, è evidente la soggezione al potere direttivo esercitato dal datore di lavoro per tutto il tempo della guida del veicolo di servizio, funzionale non già a consentire al dipendente di raggiungere il posto di lavoro ma, piuttosto, ad assicurare il servizio agli utenti e, dunque, a dare osservanza agli ordini di servizio del datore di lavoro. Il veicolo in questione, sul quale viene, altresì, trasportata l'attrezzatura necessaria all'esecuzione dei lavori, è affidato al tecnico per sole finalità produttive, non essendone autorizzato l'utilizzo per esigenze personali.
Alla stregua dei suesposti argomenti, tanto nel tragitto iniziale che nel tragitto di ritorno dopo l'esecuzione dell'ultima Work Request, la franchigia, pattuita nell'Accordo collettivo aziendale del
27 marzo 2013 stipulato da con le organizzazioni sindacali, si pone in contrasto con CP_1 la nozione attuale di orario di lavoro accolta nella legislazione italiana, inderogabile in peius per i lavoratori, perché integrante una delle “prescrizioni minime” di cui alle citate Direttive comunitarie.
Ne consegue la piena condivisibilità della decisione del Tribunale circa la declaratoria di nullità parziale della clausola di franchigia anche in riferimento al tempo della prestazione reso successivamente alla pronuncia passata in giudicato.
D'altro canto, su tale questione, la Suprema Corte si è espressa con recenti pronunce, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio. In particolare, è stato ribadito che “i tempi preparatori della prestazione (omissis) rientrano nell'orario di lavoro se svoltisi sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro” (Cass. 37286/2021); che “Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione" il che si verifica, alla stregua della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, allorché gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti, spostamenti durante i quali detti lavoratori, non avendo la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo e di dedicarsi ai loro interessi, devono ritenersi a disposizione dei loro datori di lavoro e sono, pertanto, da considerarsi come al lavoro anche durante tale tragitto (Cass.
31340/2021); e ancora che “il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione”. La qual cosa si verifica nel caso di specie, in cui lo spostamento è, all'evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiché "il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa” rimarcando che “correttamente, nella sentenza oggetto del presente giudizio, si afferma che "non può essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro" e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed Europea, è stato, nel caso di specie, condivisibilmente disapplicato” (Cass. 27920/2021).
L'accertamento della nullità parziale poi non determina la violazione dell'art. 1419 cod. civ..
Osserva la Corte, infatti, che il principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, nel sistema del codice civile, è la regola, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione, che deve essere provata dalla parte interessata e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità.
Infatti, “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità” (art. 1419, primo comma, c.c.).
La norma “costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur) e trova la sua ratio nella propensione dell'ordinamento a consentire che il contratto produca effetti tra i contraenti per la parte non colpita dalla nullità, a meno che non risulti che, senza quella parte, essi non lo avrebbero concluso. La regola è, dunque, che la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall'attività ermeneutica svolta dal giudice;
per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce l'eccezione, da provarsi dalla parte interessata” (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 9475/2009). Nel caso in esame, la non ha assolto all'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare che, in CP_1 assenza delle clausole relative alle nuove modalità della prestazione lavorativa, l'intero accordo aziendale del 27 marzo 2013 non si sarebbe concluso, non emergendo tale intento condizionante da alcuna delle pattuizioni che costituiscono il regolamento negoziale.
Peraltro, gli accordi collettivi sottoscritti in data 27 marzo 2013 non rappresentano “un insieme interconnesso ed inscindibile”, in quanto finalizzati nel loro complesso ad individuare gli strumenti per il recupero della produttività a fronte di una riduzione degli esuberi. Comunque, ove anche si volesse ritenere sussistente un collegamento fra le clausole negoziali ciò non varrebbe comunque a dimostrare che, nello specifico, le clausole relative alle “nuove modalità della prestazione lavorativa”, contenute nell'accordo sulla riorganizzazione del lavoro on field e oggetto dell'odierna controversia, costituiscano condicio sine qua non per la stipulazione degli altri accordi (relativi all'adozione del contratto collettivo di solidarietà e all'applicazione della mobilità), nel senso che le parti non avrebbero concluso alcuno degli accordi in parola in assenza di quelle specifiche clausole.
Da un'interpretazione degli accordi del 27 marzo 2013 (in atti), condotta alla stregua dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non emergono, infatti, indici univoci a sostegno dell'essenzialità delle clausole in parola. Invero, sebbene l'accordo impugnato risulti essere stipulato nell'ambito di un complesso programma negoziale costituito da almeno 4 accordi aventi la stessa data del 27 marzo 2013, volto, da un lato, a favorire il recupero di produttività dell'azienda e, dall'altro, a garantire la conservazione di livelli occupazionali e la riduzione delle eccedenze occupazionali, non si rinvengono elementi sufficienti al fine di ritenere che l'introduzione delle nuove modalità di calcolo dei tempi di spostamento, concordato in una parte di un singolo accordo, sia stata condizione imprescindibile per la stipula di tutti i restanti accordi aventi la medesima data.
La nuova modalità organizzativa della franchigia è, infatti, solo una delle misure concordate al fine dell'ottimizzazione dei tempi e dell'incremento della produttività e pur ponendosi come strumentale all'internalizzazione delle attività (a sua volta strumento per la riduzione delle eccedenze), in alcuna parte del descritto complesso negoziale, viene posta in sinallagma con una definita controprestazione da parte dell'azienda, sì da rendere evidente la sua correlazione inscindibile.
Pertanto, alla luce del richiamato principio di conservazione del contratto, appare corretto circoscrivere la dichiarazione di nullità alle sole clausole dell'accordo del 27 marzo 2013 ritenute viziate.
Occorre ora passare all'esame del merito della domanda formulata dagli appellanti e respinta senza ulteriore esame del merito, in considerazione della sola questione del giudicato.
La Corte ritiene condivisibili le argomentazioni formulate dai ricorrenti per dimostrare il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla qualificazione del tempo occorrente per recarsi dal primo cliente e per rientrare dall'ultimo cliente al luogo di ricovero dell'auto aziendale come orario di lavoro.
In particolare, gli appellanti hanno chiesto il pagamento dei 15 minuti di franchigia, pari al tempo stimato necessario in base all'Accordo del 2013 per raggiungere il primo cliente partendo dal luogo di ricovero dell'auto aziendale (che nel caso in esame non è il domicilio degli istanti il suo domicilio), e dei 15 minuti di franchigia, pari al tempo stimato necessario dal medesimo Accordo per raggiungere il luogo di ricovero dell'auto aziendale partendo dall'ultimo cliente, tempo che la
Corte, concordando con il giudice di prime cure, qualifica orario di lavoro per le motivazioni sopra riportate, e pertanto da retribuire. La società appellante eccepisce che gli istanti non avrebbero provato in concreto, per ciascuna giornata di lavoro, quanto tempo ha impiegato per recarsi dal primo cliente, partendo dal luogo di ricovero dell'auto aziendale e quanto tempo avrebbero impiegato per rientrare dall'ultimo cliente al luogo di ricovero dell'auto aziendale, sottolineando che la quantificazione della franchigia in 15 minuti era frutto di una valutazione astratta, ma in presenza di una richiesta di condanna al pagamento di un maggior orario di lavoro, il lavoratore doveva provare in concreto il tempo effettivamente impiegato per effettuare il doppio tragitto.
Osserva la Corte che, come allegato dalla , quando il ricorrente giungeva presso il sito CP_1 di primo intervento impiegando un tempo inferiore ai 15 minuti di franchigia, l'orario di lavoro, così come il pagamento della retribuzione, iniziava a decorrere immediatamente e non si attendeva il decorso dei 15 minuti di franchigia, per cui era nell'interesse del lavoratore e, nel caso di specie, degli appellanti, segnalare di essere giunto dal primo cliente prima dei 15 minuti della franchigia, così da far iniziare a decorrere immediatamente l'orario di lavoro quotidiano. Non risulta che gli istanti abbiano mai effettuato tale segnalazione nel periodo oggetto della domanda, per cui può dirsi provato che per tutte le giornate lavorative comprese nei periodi indicati in precedenza gli originari istanti abbiano impiegato almeno 15 minuti per spostarsi dal luogo di ricovero dell'auto aziendale presso il primo cliente, tempo che per le motivazioni sopra riportate deve considerarsi orario di lavoro e quindi deve essere retribuito.
Quanto invece ai 15 minuti previsti per rientrare dall'ultimo cliente della giornata lavorativa al luogo di ricovero dell'auto aziendale, ritiene la Corte che la prova che gli appellanti, tutti i giorni lavorativi, abbiano impiegato almeno 15 minuti per effettuare il tragitto descritto, si ricava dal fatto che il calcolo effettuato in sede d'Accordo del 2013 per determinare la franchigia relativa alla parte finale della giornata di lavoro in 15 minuti è un calcolo realistico e non astratto, che ha tenuto conto da un lato dell'elemento noto - ossia del luogo in cui sono situati i locali aziendali presso i quali i lavoratori privi di locali propri possono ricoverare l'auto aziendale - e dall'altro dell'impegno assunto dall'azienda di assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia. Tali due elementi permettono di affermare che il tempo impiegato dagli appellanti per spostarsi dal luogo dell'ultimo intervento a quello di ricovero dell'auto aziendale è stato pari almeno ai 15 minuti di franchigia previsti con l'Accordo del 2013, per tutti i giorni lavorativi.
La Corte ritiene, pertanto, che da tali circostanze si possa ricavare la prova che gli appellanti per tutti i giorni di servizio rispettivamente osservati dal 14.04.2018 al 14.04.2019 ( ed Parte_1
e dal 9.06.2018 al 14.10.2019 (per ) abbiano svolto 30 minuti di lavoro non Pt_2 Pt_3 retribuito: 15 minuti per recarsi la mattina presso il primo cliente e 15 minuti a fine giornata per raggiungere il luogo di ricovero dell'auto aziendale, partendo dall'ultimo cliente. Si evidenzia infine inoltre che nel caso in esame non si tratta di lavoro straordinario, ma di prolungamento dell'orario ordinario di lavoro.
Va rigettata infine l'eccezione secondo la quale gli appellanti avrebbero ricompreso nei conteggi giorni non lavorati. Tale eccezione è, invero, del tutto generica, considerato che costoro hanno dedotto di aver individuato i giorni lavorati sulla base delle buste paga, mentre la , pur CP_1 avendo la piena disponibilità dei dati relativi alla presenza al lavoro del ricorrente, si è limitata ad affermare, apoditticamente, che nel conteggio erano ricompresi giorni di assenza.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata e, quindi, in accoglimento della domanda spiegata dagli appellanti va disposta la condanna della società appellata al pagamento delle somme precisate in dispositivo in accoglimento integrale dei conteggi degli appellanti, non disconosciuti puntualmente.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia e con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della serialità delle vicende sottoposte all'esame della Corte.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, accertata la illegittimità della condotta aziendale dichiara, che per il periodo dal 13.04.2018 (per e e dal 09.06.2018 (per ) e sino al Parte_1 Pt_2 Pt_3
14.04.2019 tutto il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia”, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dai ricorrenti ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”;
- di conseguenza, accerta e dichiara, per i periodi di cui sopra, il diritto degli appellanti al pagamento della retribuzione dei tempi di trasferimento giornaliero dalla sede aziendale ed alla sede aziendale nella misura di 30 minuti, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive a favore dei ricorrenti, per lo svolgimento della prestazione lavorativa durante i tempi di spostamento dalla sede aziendale – al luogo di primo intervento (inizio lavoro) e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale (fine lavoro), nella misura di € 1.768,47 in favore di;
€ 2.103,81 in favore di Parte_1 [...]
ed € 1.489,48 in favore di , oltre adeguamento del TFR e contribuzione, Parte_2 Parte_3 interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
- Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali che liquida in complessivi euro 1.458,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione al procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano