Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo e al protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dello Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo e al protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dello Accordo stesso.