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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 8 ottobre 2024 – R.G. 1532/2024,
TRA
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1 giorno 27 maggio 1970, residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Ferdinando Previdi (c.f. - P.E.C. C.F._2
- fax 059/232889), del Foro di Modena, con Email_1
Studio legale in Modena, Via Castellaro n. 31, ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore.
Appellante
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il CP_1 C.F._3 giorno 8 gennaio 1961, con il patrocinio dell'Avv. Elisabetta Margani (c.f.
– pec – fax C.F._4 Email_2
059/365301) del Foro di Modena, con Studio legale in Modena, Via Monte Sabotino, n.
74, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore.
Convenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1291/2024 del 31 luglio 2024, pubblicata in data 20 agosto 2024, Tribunale di Modena. Conclusioni parte appellante
Ogni diversa e/o contraria domanda, istanza, conclusione, eccezione rigettata. ➢ In via preliminare, sussistendo gravi motivi, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Modena n. 1291/2024 pubblicata in data 20.08.2024, resa nella causa civile iscritta al n. 7214/2021 R.G., qui impugnata, ovvero dell'eventuale procedura esecutiva nel mentre intrapresa da nei CP_1 confronti di . ➢ In via principale, per tutto quanto esposto in atti, a Parte_1
riforma della sentenza di primo grado n. 1291/2024, pubblicata in data 20.08.2024, resa dal Tribunale di Modena a definizione della causa civile iscritta al n. 7214/2021
R.G., accertarsi che nulla è dovuto da a per i titoli e le Parte_1 CP_1 causali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto, l'Ill.ma Corte adita voglia: confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 2377/2021 R.G. -
Tribunale di Modena;
rigettare le domande di condanna spiegate ex adverso;
e condannare a restituire a la somma di euro 14.000,00 CP_1 Parte_1 dalla stessa versatagli, nelle more del processo di prime cure, in esecuzione del suddetto decreto ingiuntivo. In via subordinata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di mancato accoglimento delle domande spiegate in via principale, sulla scorta delle deduzioni in atti e delle produzioni documentali effettuate in corso di causa a riprova delle somme comunque corrisposte al sig. in data 22.01.2014 (vds. CP_1 docc. nn. 3 e 4), ridursi l'importo che dovrà corrispondere a Parte_1 CP_1 alla minor somma di euro 10.046,54 (pari al 50% della originaria pretesa
[...] impositiva avanzata dall' – euro 27.183,87 : 2 = CP_2 Parte_2
13.591,93, detratta la somma già corrisposta di euro 3.545,39) ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, anche attraverso il ricorso a criteri equitativi occorrendo;
conseguentemente, accertandosi la compensazione tra il credito così accertato in favore di e quello restitutorio vantato da , in forza della CP_1 Parte_1 somma di euro 14.000,00, corrisposta in esecuzione del Decreto ingiuntivo revocato, e condannandosi a restituirle la relativa differenza. Con vittoria delle CP_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Oltre istanze istruttorie.
pag. 2/7 Conclusioni parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma l'adita Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: -rigettare tutte le domande proposte in appello principale avverso la Sentenza n. 1291/2024 del 31.07.2024 e pubblicata in data 20.08.2024, emessa dal Tribunale di Modena nella causa civile n. 7214/2021 in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa. In via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata: decurtare dalla somma complessivamente dovuta a da CP_1 Parte_1 la somma di Euro 14.000,00, già versata a titolo di acconto in data 28 novembre 2022 in corso di causa di primo grado;
-dichiarare illegittima la decurtazione della somma di Euro 3.543,39 dal totale dovuto all'appellato poiché il pagamento di detta somma non può essere posto in compensazione con il credito dell'appellato in quanto somma versata da terzi soggetti estranei alle parti in causa;
-condannare alla Parte_1 integrale rifusione delle spese del giudizio di primo grado, da conteggiare in applicazione delle tariffe forensi e comprendenti onorari e spese di procedura monitoria. In conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza -condannare a corrispondere a Parte_1
a saldo della somma precettata dovuta, la somma complessiva di Euro CP_1
3.988,13, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre rifusione di Euro 493,00 per imposta di registro del decreto ingiuntivo;
-condannare alla integrale Parte_1 rifusione delle spese di giudizio del primo grado determinate in applicazione delle tariffe forensi in base a valutazione del disputatum o in quella misura che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 17 novembre 2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 2377/2021 a mezzo del quale era stata condannata a pagare la somma di euro 16.422,76, oltre agli interessi come da domanda, oltre spese, a favore di corrispondenti al 50% delle somme dovute CP_1 all' in adempimento di avviso di accertamento. Controparte_3
pag. 3/7 In data 24 febbraio 2022 si costituiva che, in via preliminare chiedeva CP_1 la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e concludeva per il rigetto della formulata opposizione a decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza, celebrata a mezzo del deposito di note scritte sostitutive delle deduzioni d'udienza, il Tribunale convocava le parti per il tentativo di conciliazione.
Fallito, all'udienza del 3 maggio 2022 il tentativo di conciliazione, il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini di cui al comma 6 dell'articolo 183 c.p.c.
Lette le memorie istruttorie il Tribunale convocava nuovamente le parti ai sensi degli artt. 117 e 185 c.p.c. Fallito l'ulteriore tentativo di conciliazione il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Alla suddetta udienza tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, procedendo a quantificare la somma dovuta decurtando il pagamento già effettuato dall'opponente allo stesso titolo;
condannava la a rifondere all'opposto le spese di lite. Pt_1
Appello.
2.- Con atto di appello, notificato in data 8 ottobre 2024, ha proposto appello
[...]
per i motivi che seguono: Parte_1
“difetto di motivazione ed omessa considerazione delle circostanze fattuali e delle argomentazioni difensive spiegate e provate, in corso di causa, nell'interesse della sig.ra .”: per avere il Tribunale trascurato le pattuizioni contenute Parte_1 nella separazione consensuale tra le parti nonché per aver erroneamente considerato gli importi di rispettiva spettanza.
In data 24 febbraio 2025 si è costituito ritenendo l'appello infondato e CP_1 formulando motivi di appello incidentale. In particolare: “1) Errata determinazione dell'ammontare delle somme dovute a da per avere CP_1 Parte_1 il Tribunale erroneamente effettuato la decurtazione delle somme asseritamente versate dalla allo stesso titolo. Pt_1
pag. 4/7 All'esito della prima udienza, celebrata in modalità cartolare, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, all'udienza del 3 giugno 2025.
All'udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.
3.- L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'odierna appellante, opponente in primo grado, fonda la sua difesa sulle pattuizioni contenute nel verbale di separazione consensuale del giorno 11 marzo 2009.
In particolare, la pattuizione di cui al punto XVI prevede testualmente “I coniugi dichiarano di essersi divisi quanto era presente nei conti correnti bancari loro intestati così come tutti i beni mobili non previsti nel presente accordo, cosicché gli stessi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo
o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente atto e salvo quanto previsto dal punto VIII.”.
Giova richiamare a tal fine anche la condizioni di cui al punto IX ove è previsto che “La sig.ra con la sottoscrizione della presente cede al sig. , Parte_1 CP_1 che accetta, la di lei quota del 50% della società con sede Parte_3 in Maranello, fraz. Gorzano, Via Vandelli n. 351, iscritta nel Registro delle imprese presso la CCIAA di Modena, CF , con capitale sociale di € 6.197,48. Il P.IVA_1 sig. è a conoscenza che divenendo unico socio della predetta società, è CP_1 obbligato, ai sensi dell'art. 2272 c.c., a ristabilire la pluralità dei soci entro il termine di 6 mesi od a compiere ogni altra modifica societaria ritenuta opportuna, al fine di evitare l'estinzione della società medesima.”.
Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure,
l'accordo raggiunto dalle parti, e la pattuizione di cui al punto XVI, debba ritenersi includere tutte le obbligazioni assunte nell'atto; è lo stesso punto citato infatti che, dopo aver chiarito che le parti non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra, condiziona la suddetta previsione all'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente atto; deve ritenersi dunque inclusa anche la cessione della quota, pari al
50% della società “ non potendosi limitare la locuzione Parte_3
“scaturenti dal presente atto” alle sole pattuizioni relative ai rapporti di conto corrente facenti capo alle parti ed ai beni mobili non contemplati dall'accordo.
pag. 5/7 Pare peraltro corretto quanto sostenuto dalla difesa laddove argomenta che Pt_1
l'invio dell'avviso di accertamento ad entrambi ( e deriva Pt_1 CP_1 dall'omessa ricostituzione della compagine sociale (cui era obbligato il in CP_1 virtù degli accordi raggiunti in sede di separazione) all'esito della cessione delle quote e conseguente cessazione della società.
3.1- Da quanto sopra argomentato deriva l'onere del di restituire tutto quanto CP_1 versato dalla in ragione del revocando titolo. Pt_1
3.2- Restano assorbiti gli ulteriori motivi d'appello, nonché l'appello incidentale formulato dall'appellato.
4.- La riforma della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali.
Vista la totale soccombenza della parte appellata, che ha formulato anche appello incidentale, deve applicarsi il criterio della soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, oggi in vigore, secondo lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede: in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dell'appello
- Dichiara nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 2377/2021 - Tribunale di
Modena;
- Condanna a restituire a le somme CP_1 Parte_1 versate in ragione del decreto ingiuntivo n. 2377/2021 – Tribunale di Modena – oltre interessi;
- Condanna altresì a rifondere all'appellata CP_1 [...]
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in Parte_1 complessivi euro 3.957,00 (2.540,00 per il I grado – 1.417,00 per l'appello) oltre euro 300,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
Bologna, lì 9 giugno 2025
Il Presidente estensore pag. 6/7 dott. Giuseppe de Rosa
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 8 ottobre 2024 – R.G. 1532/2024,
TRA
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1 giorno 27 maggio 1970, residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Ferdinando Previdi (c.f. - P.E.C. C.F._2
- fax 059/232889), del Foro di Modena, con Email_1
Studio legale in Modena, Via Castellaro n. 31, ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore.
Appellante
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il CP_1 C.F._3 giorno 8 gennaio 1961, con il patrocinio dell'Avv. Elisabetta Margani (c.f.
– pec – fax C.F._4 Email_2
059/365301) del Foro di Modena, con Studio legale in Modena, Via Monte Sabotino, n.
74, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore.
Convenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1291/2024 del 31 luglio 2024, pubblicata in data 20 agosto 2024, Tribunale di Modena. Conclusioni parte appellante
Ogni diversa e/o contraria domanda, istanza, conclusione, eccezione rigettata. ➢ In via preliminare, sussistendo gravi motivi, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Modena n. 1291/2024 pubblicata in data 20.08.2024, resa nella causa civile iscritta al n. 7214/2021 R.G., qui impugnata, ovvero dell'eventuale procedura esecutiva nel mentre intrapresa da nei CP_1 confronti di . ➢ In via principale, per tutto quanto esposto in atti, a Parte_1
riforma della sentenza di primo grado n. 1291/2024, pubblicata in data 20.08.2024, resa dal Tribunale di Modena a definizione della causa civile iscritta al n. 7214/2021
R.G., accertarsi che nulla è dovuto da a per i titoli e le Parte_1 CP_1 causali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto, l'Ill.ma Corte adita voglia: confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 2377/2021 R.G. -
Tribunale di Modena;
rigettare le domande di condanna spiegate ex adverso;
e condannare a restituire a la somma di euro 14.000,00 CP_1 Parte_1 dalla stessa versatagli, nelle more del processo di prime cure, in esecuzione del suddetto decreto ingiuntivo. In via subordinata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di mancato accoglimento delle domande spiegate in via principale, sulla scorta delle deduzioni in atti e delle produzioni documentali effettuate in corso di causa a riprova delle somme comunque corrisposte al sig. in data 22.01.2014 (vds. CP_1 docc. nn. 3 e 4), ridursi l'importo che dovrà corrispondere a Parte_1 CP_1 alla minor somma di euro 10.046,54 (pari al 50% della originaria pretesa
[...] impositiva avanzata dall' – euro 27.183,87 : 2 = CP_2 Parte_2
13.591,93, detratta la somma già corrisposta di euro 3.545,39) ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, anche attraverso il ricorso a criteri equitativi occorrendo;
conseguentemente, accertandosi la compensazione tra il credito così accertato in favore di e quello restitutorio vantato da , in forza della CP_1 Parte_1 somma di euro 14.000,00, corrisposta in esecuzione del Decreto ingiuntivo revocato, e condannandosi a restituirle la relativa differenza. Con vittoria delle CP_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Oltre istanze istruttorie.
pag. 2/7 Conclusioni parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma l'adita Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: -rigettare tutte le domande proposte in appello principale avverso la Sentenza n. 1291/2024 del 31.07.2024 e pubblicata in data 20.08.2024, emessa dal Tribunale di Modena nella causa civile n. 7214/2021 in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa. In via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata: decurtare dalla somma complessivamente dovuta a da CP_1 Parte_1 la somma di Euro 14.000,00, già versata a titolo di acconto in data 28 novembre 2022 in corso di causa di primo grado;
-dichiarare illegittima la decurtazione della somma di Euro 3.543,39 dal totale dovuto all'appellato poiché il pagamento di detta somma non può essere posto in compensazione con il credito dell'appellato in quanto somma versata da terzi soggetti estranei alle parti in causa;
-condannare alla Parte_1 integrale rifusione delle spese del giudizio di primo grado, da conteggiare in applicazione delle tariffe forensi e comprendenti onorari e spese di procedura monitoria. In conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza -condannare a corrispondere a Parte_1
a saldo della somma precettata dovuta, la somma complessiva di Euro CP_1
3.988,13, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre rifusione di Euro 493,00 per imposta di registro del decreto ingiuntivo;
-condannare alla integrale Parte_1 rifusione delle spese di giudizio del primo grado determinate in applicazione delle tariffe forensi in base a valutazione del disputatum o in quella misura che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 17 novembre 2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 2377/2021 a mezzo del quale era stata condannata a pagare la somma di euro 16.422,76, oltre agli interessi come da domanda, oltre spese, a favore di corrispondenti al 50% delle somme dovute CP_1 all' in adempimento di avviso di accertamento. Controparte_3
pag. 3/7 In data 24 febbraio 2022 si costituiva che, in via preliminare chiedeva CP_1 la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e concludeva per il rigetto della formulata opposizione a decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza, celebrata a mezzo del deposito di note scritte sostitutive delle deduzioni d'udienza, il Tribunale convocava le parti per il tentativo di conciliazione.
Fallito, all'udienza del 3 maggio 2022 il tentativo di conciliazione, il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini di cui al comma 6 dell'articolo 183 c.p.c.
Lette le memorie istruttorie il Tribunale convocava nuovamente le parti ai sensi degli artt. 117 e 185 c.p.c. Fallito l'ulteriore tentativo di conciliazione il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Alla suddetta udienza tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, procedendo a quantificare la somma dovuta decurtando il pagamento già effettuato dall'opponente allo stesso titolo;
condannava la a rifondere all'opposto le spese di lite. Pt_1
Appello.
2.- Con atto di appello, notificato in data 8 ottobre 2024, ha proposto appello
[...]
per i motivi che seguono: Parte_1
“difetto di motivazione ed omessa considerazione delle circostanze fattuali e delle argomentazioni difensive spiegate e provate, in corso di causa, nell'interesse della sig.ra .”: per avere il Tribunale trascurato le pattuizioni contenute Parte_1 nella separazione consensuale tra le parti nonché per aver erroneamente considerato gli importi di rispettiva spettanza.
In data 24 febbraio 2025 si è costituito ritenendo l'appello infondato e CP_1 formulando motivi di appello incidentale. In particolare: “1) Errata determinazione dell'ammontare delle somme dovute a da per avere CP_1 Parte_1 il Tribunale erroneamente effettuato la decurtazione delle somme asseritamente versate dalla allo stesso titolo. Pt_1
pag. 4/7 All'esito della prima udienza, celebrata in modalità cartolare, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, all'udienza del 3 giugno 2025.
All'udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.
3.- L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'odierna appellante, opponente in primo grado, fonda la sua difesa sulle pattuizioni contenute nel verbale di separazione consensuale del giorno 11 marzo 2009.
In particolare, la pattuizione di cui al punto XVI prevede testualmente “I coniugi dichiarano di essersi divisi quanto era presente nei conti correnti bancari loro intestati così come tutti i beni mobili non previsti nel presente accordo, cosicché gli stessi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo
o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente atto e salvo quanto previsto dal punto VIII.”.
Giova richiamare a tal fine anche la condizioni di cui al punto IX ove è previsto che “La sig.ra con la sottoscrizione della presente cede al sig. , Parte_1 CP_1 che accetta, la di lei quota del 50% della società con sede Parte_3 in Maranello, fraz. Gorzano, Via Vandelli n. 351, iscritta nel Registro delle imprese presso la CCIAA di Modena, CF , con capitale sociale di € 6.197,48. Il P.IVA_1 sig. è a conoscenza che divenendo unico socio della predetta società, è CP_1 obbligato, ai sensi dell'art. 2272 c.c., a ristabilire la pluralità dei soci entro il termine di 6 mesi od a compiere ogni altra modifica societaria ritenuta opportuna, al fine di evitare l'estinzione della società medesima.”.
Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure,
l'accordo raggiunto dalle parti, e la pattuizione di cui al punto XVI, debba ritenersi includere tutte le obbligazioni assunte nell'atto; è lo stesso punto citato infatti che, dopo aver chiarito che le parti non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra, condiziona la suddetta previsione all'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente atto; deve ritenersi dunque inclusa anche la cessione della quota, pari al
50% della società “ non potendosi limitare la locuzione Parte_3
“scaturenti dal presente atto” alle sole pattuizioni relative ai rapporti di conto corrente facenti capo alle parti ed ai beni mobili non contemplati dall'accordo.
pag. 5/7 Pare peraltro corretto quanto sostenuto dalla difesa laddove argomenta che Pt_1
l'invio dell'avviso di accertamento ad entrambi ( e deriva Pt_1 CP_1 dall'omessa ricostituzione della compagine sociale (cui era obbligato il in CP_1 virtù degli accordi raggiunti in sede di separazione) all'esito della cessione delle quote e conseguente cessazione della società.
3.1- Da quanto sopra argomentato deriva l'onere del di restituire tutto quanto CP_1 versato dalla in ragione del revocando titolo. Pt_1
3.2- Restano assorbiti gli ulteriori motivi d'appello, nonché l'appello incidentale formulato dall'appellato.
4.- La riforma della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali.
Vista la totale soccombenza della parte appellata, che ha formulato anche appello incidentale, deve applicarsi il criterio della soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, oggi in vigore, secondo lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede: in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dell'appello
- Dichiara nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 2377/2021 - Tribunale di
Modena;
- Condanna a restituire a le somme CP_1 Parte_1 versate in ragione del decreto ingiuntivo n. 2377/2021 – Tribunale di Modena – oltre interessi;
- Condanna altresì a rifondere all'appellata CP_1 [...]
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in Parte_1 complessivi euro 3.957,00 (2.540,00 per il I grado – 1.417,00 per l'appello) oltre euro 300,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
Bologna, lì 9 giugno 2025
Il Presidente estensore pag. 6/7 dott. Giuseppe de Rosa
pag. 7/7