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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2482/2021 del R.G.A.C. pendente TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, (P.IVA rappresentati e difesi in forza di mandato rilasciato in calce alla P.IVA_1 copia dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzi notificata in primo grado dal dott.
, dagli avvocati David Maria Marino (C.F.: , Sara P_ C.F._1
Sparagna (C.F.: ) e Armando di Nosse (C.F.: ); C.F._2 C.F._3
APPELLANTE E
nato a [...] il [...] (CF: ) P_ C.F._4 rappresentato e difenso dall'Avv. Gatti Rosa Maria (C.F.: ) giusta C.F._5 procura rilasciata su foglio separato;
APPELLATO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Verrillo, (C.F. ), in virtù C.F._6 di procura in calce rilasciata su foglio separato;
APPELLATO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Russo (C.F.: ) e C.F._7
(C.F.: ), giusta procura a margine dell'atto Controparte_4 C.F._8 introduttivo del giudizio di primo grado. APPELLANTE INCIDENTALE
1 , nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_5 C.F._9 rappresentato e difeso giusta dall'Avv. Michela Paola Ricciardone, (C.F.:
)procura in calce all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado;
C.F._10
APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI All'udienza del 06/11/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La società conveniva in giudizio il e Parte_2 Controparte_2 P_
, in qualità di capo settore affari generali del medesimo ente, deducendo di essere
[...] creditrice per le prestazioni, descritte nelle fatture n. 61/09 e n. 97/09, ossia, per la realizzazione di spettacoli con musica dal vivo, giochi e animazione per i bambini, balli di gruppo, giostre e altre prestazioni artistiche, tra cui, cura delle luci, le scenografie, la pubblicità, manifesti e locandine, svolte nell'ambito della manifestazione locale denominata
[...]
”. In particolare, l'attrice prospettava che: Parte_3
− aveva presentato un'offerta per tali servizi, accettata dall'assessore alla cultura CP_5
e dal capo settore , per un valore complessivo di € 33.850,00 oltre
[...] P_
IVA.
− l'assessore alla cultura e il capo settore avevano emesso Controparte_5 P_ un atto con cui si prevedeva l'emissione del primo impegno di spesa per € 15.000,00 e l'impegno dell'ente a provvedere al pagamento del residuo entro 120 giorni dalla manifestazione;
− nonostante l'effettiva esecuzione delle prestazioni il saldo non veniva corrisposto;
La società chiedeva, dunque, la condanna del e del funzionario convenuto al CP_2 pagamento della somma di € 40.620,00 a titolo di corrispettivo o, in subordine, per ingiustificato arricchimento.
1.2 Si costituiva in giudizio il eccependo l'assenza di un contratto Controparte_2 predisposto in forma scritta e il mancato rispetto delle procedure di cui all'articolo 191 del D.Lgs. n. 267/00, sostenendo che l'operazione non fosse coperta finanziariamente e che, pertanto, ogni responsabilità dovesse ricadere sui funzionari che avevano autorizzato le prestazioni chiedendo, a tal fine, il differimento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa di , Assessore alla Cultura. Controparte_5
In conclusione, il chiedeva: Controparte_2
In via principale, dichiari il Tribunale adito nullo e di nessun effetto e/o comunque non imputabile al CP_2 convenuto il contratto in base al quale la società attrice chiede il pagamento del corrispettivo;
In via gradata, dichiari il Tribunale il difetto di legittimazione passiva del non essendo Controparte_2 state rispettate le procedure previste dall'art. 191 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 рег l'assunzione degli impegni di spesa di cui l'attrice reclama il pagamento;
Rigetti, altresì, il Tribunale adito la domanda di arricchimento senza causa siccome inammissibile ed infondata per i motivi suesposti;
Dichiari, in ogni caso, il Capo Settore AA.GG., Dott. e l alla Cultura, Dott. P_ CP_6
unici obbligati, in solido tra loro, nei confronti dell'attrice per Controparte_5 Parte_2
2 le prestazioni effettuate da quest'ultima e, per l'effetto, condanni gli stessi Dott. e Dott. P_ [...]
in solido tra loro, al pagamento delle somme reclamate dalla società attrice o a quella diversa CP_5 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
1.3 si costituiva in giudizio contestando ogni addebito ed eccependo P_
l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento. Affermava, infatti, di non aver tratto alcun vantaggio dalle prestazioni rese dall'attrice, evidenziando che esse erano in parte già coperte da impegni di spesa e, in ogni caso, di essere stato successivamente sostituito da un altro funzionario, perdendo così ogni facoltà decisionale al riguardo. Chiedeva, inoltre, la chiamata in causa della compagnia di assicurazione of con cui aveva stipulato Pt_1 Pt_1 una polizza di responsabilità civile, formulando specifica domanda di garanzia. Autorizzate le indicate chiamate in causa: Pe
, costituitosi in giudizio, negava ogni responsabilità, affermando di non Controparte_5 aver mai assunto obbligazioni vincolanti per l'ente e di aver agito esclusivamente con atti di indirizzo politico. Inoltre, e in subordine, deduceva che il riconoscimento consentito dall'articolo 194 TUEL comportava la sanatoria della spesa e chiedeva di rispondere, in caso di accoglimento della domanda attrice, della sola parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera e) TUEL.
1.5. La of si costituiva in giudizio opponendo l'inoperatività della polizza Pt_1 Pt_1 assicurativa invocata dal . A sostegno di tale eccezione, l'assicurazione P_ evidenziava che il fatto dedotto in giudizio non poteva ricondursi ad un'ipotesi di responsabilità civile, bensì a una fattispecie di inadempimento contrattuale. Inoltre, sosteneva che l'evento dannoso si era verificato in un periodo antecedente alla stipula del contratto e che le circostanze causali erano già note all'assicurato al momento della conclusione del contratto, senza che questi ne avesse dato comunicazione all'assicuratore (circostanza che, laddove resa nota, avrebbe indotto la compagnia a operare una diversa considerazione del rischio e quindi del relativo premio). Inoltre, la chiamata in causa deduceva che la responsabilità per il danno lamentato dall'attrice poteva essere ascritta esclusivamente al escludendo qualsiasi forma di responsabilità in CP_2 capo al proprio assicurato, , poiché l'amministratore non può essere chiamato a P_ rispondere nei confronti dell'ente e dei terzi se non per dolo o colpa grave. In via estremamente subordinata, la compagnia chiedeva di rideterminare l'entità dell'indennizzo e contenerlo entro il massimale.
1.6. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere istruita la causa con l'acquisizione di prove orali, che confermavano che le manifestazioni dedotte in citazione si erano effettivamente tenute, con sentenza n. 282/2021 pubblicata in data 15/02/2021, così decideva: accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, le domande proposte dalla società attrice e per l'effetto: a) condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore della società P_ Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 40.620,00 oltre Parte_2 interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
b) rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti del convenuto;
Controparte_2
c) condanna e in solido tra loro e in favore della società P_ Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida nelle Parte_2
3 somme di € 388,74 per esborsi e di € 13.782,60 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Raffaele Russo e che ne hanno fatto richiesta e Controparte_4 hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
d) accoglie la domanda di garanzia proposta da nei confronti della terza chiamata in causa P_
, in persona del rappresentante generale per l'Italia pro tempore, per l'effetto Parte_1 la condanna a rivalere di tutto quanto da questi dovuto per capitale, interessi e spese alla società P_ attrice in dipendenza di quanto disposto ai capi a) e c); e) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il convenuto con tutte le parti del Controparte_2 giudizio. In sintesi, il Tribunale premetteva che i contratti della pubblica amministrazione sono generalmente assoggettati al requisito della forma scritta ad substantiam, che costituisce l'unica idonea manifestazione esteriore dell'impegno dell'ente a vincolarsi alle obbligazioni in esso contenute nei confronti dell'altro contraente. Secondo il primo Giudice, sebbene fossero stati prodotti documenti quali l'offerta contrattuale e le determinazioni amministrative sottoscritte dal responsabile dell'area amministrativa, P_
, e dall'assessore alla cultura, , tali atti non soddisfacevano i requisiti
[...] Controparte_5 di forma scritta ad substantiam richiesti per i contratti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000. Il giudice di prime cure richiamava tale disposizione, (che prevede la costituzione diretta del rapporto obbligatorio fra privato e funzionario qualora il bene o i servizi siano acquistati in violazione della previsione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191 commi 1, 2 e 3, e non riconosciuta ex post con delibera consiliare emanata ai sensi dell'articolo 193, comma 2) e, ricordando la giurisprudenza in materia, sottolineava che questo principio si estendeva anche alla diversa fattispecie in cui, pur sussistendo l'impegno contabile dell'ente, il rapporto fosse stato comunque eseguito in difetto di un preventivo contratto scritto e, pertanto, fosse da ritenere nullo per difetto della prescritta forma ad substantiam imposta dal R. D. n. 2440/1923. In questa prospettiva, secondo la ricostruzione del Tribunale, la mancanza del contratto scritto, come si era verificato nel caso di specie, aveva impedito la corretta imputazione della voce di spesa preventivamente approvata alla voce di spesa poi successivamente da impegnare e si poneva in conflitto con i principi di contabilità degli enti locali. Pertanto, il Primo Giudice riteneva interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra l'ente e i suoi funzionari configurandosi un rapporto negoziale tra il privato e i funzionari che avevano consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge. In merito alla violazione della previsione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191, il Tribunale accertava che le prestazioni svolte dall'attrice erano state “coperte” ex post sia con l'imputazione a fondi e capitoli già presenti in bilancio, sia successivamente con il riconoscimento “fuori bilancio”; tuttavia, la copertura finanziaria e il riconoscimento del debito fuori bilancio consentivano di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non conferivano validità al contratto tra l'attrice e il stipulato CP_2 in violazione delle forme e procedure prescritte per la stipula dei contratti da parte della P.A., né erano idonei a introdurre una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi.
4 Secondo la sentenza impugnata, inoltre, neppure la combinazione tra l'offerta delle prestazioni e l'atto sottoscritto dall'assessore e dal capo settore , con il quale si CP_5 P_ impegnavano a stanziare i fondi e a provvedere al pagamento, veniva ritenuta idonea a supplire alla carenza di un formale accordo contrattuale predisposto in forma scritta. Il Tribunale, pertanto, rilevava l'assenza di un valido titolo contrattuale a fondamento dell'azione esercitata dalla società attrice nei confronti del Controparte_2
In merito alla domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il Tribunale rigettava la richiesta dell'attore, osservando che l'azione di arricchimento senza causa è uno strumento residuale e sussidiario, previsto dall'ordinamento a favore del privato che non abbia altra azione specifica per tutelare la propria posizione patrimoniale. Tale azione si fonda sul principio di residualità, per cui essa è inammissibile qualora il danneggiato possa agire in altro modo, sia nei confronti di chi ha beneficiato dell'arricchimento, sia nei confronti di un diverso soggetto. Nel caso di specie, l'attore aveva la possibilità di agire direttamente contro il funzionario che aveva invalidamente commissionato le prestazioni e di pretendere l'adempimento del contratto. Infatti, l'attore aveva esercitato tale diritto agendo anche nei confronti di . P_
Con riferimento alle eccezioni sollevate dall'assessore , in merito al suo ruolo Controparte_5 di mero indirizzo politico, il Tribunale osservava che la qualifica di «amministratore o funzionario» non doveva essere intesa esclusivamente in relazione al titolo formale attribuito al soggetto, ma riflettere le mansioni concretamente svolte e le funzioni effettivamente esercitate all'interno dell'organizzazione dell'ente; ne derivava che la responsabilità, e le relative conseguenze giuridiche, dovessero essere attribuite in base alle funzioni effettivamente ricoperte dall'individuo nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, anche in considerazione della necessità di tutelare l'affidamento legittimo del privato contraente. Nel caso specifico, il Tribunale rilevava che il aveva formalmente sottoscritto il CP_5 documento depositato dalla società attrice, nel quale, facendo riferimento esplicito all'offerta presentata e depositata presso il Comune, attestava che l'impegno di spesa per la prima tranche di 15.000 euro sarebbe stato assunto entro tre giorni e che il pagamento del saldo sarebbe stato effettuato entro i 120 giorni successivi alla manifestazione;
con tale atto, l'assessore CP_5 aveva congiuntamente assunto la paternità della decisione di affidare all'attrice l'esecuzione delle prestazioni descritte e dunque il contatto e quindi, insieme al referente dell'area amministrativa aveva creato nel privato il legittimo affidamento in ordine alla corretta esecuzione del rapporto. In conclusione, il Primo Giudice accertava, la responsabilità personale degli amministratori e , giacché con le proprie condotte avevano violato le norme P_ Controparte_5 di contabilità pubblica assumendo obbligazioni senza rispettare le prescrizioni di legge e li condannava, in solido, al pagamento della somma di € 40.620,00, a titolo di responsabilità personale per le obbligazioni assunte illegittimamente. Infine, in merito alla domanda di manleva proposta da nei confronti della P_ compagnia assicurativa of il Giudice di prime cure, argomentava come segue: Pt_1 Pt_1
− Quanto al riconoscimento della responsabilità contrattuale come rischio assicurato chiariva che la nozione di "responsabilità civile" non si limitava all'ambito aquiliano (come sostenuto
5 dalla of , ma includeva anche la responsabilità contrattuale, ossia quella Pt_1 Pt_1 derivante dal mancato adempimento di obbligazioni contrattuali (come nel caso di specie). Richiamando l'art. 28 della Costituzione, citato nel contratto di assicurazione all'articolo 2 lettera B nella definizione di «responsabilità civile», il Tribunale, pertanto, evidenziava che la definizione della norma costituzionale è ampia e non limitabile alla responsabilità aquiliana;
così la deroga che l'articolo 191 TUEL pone al generale principio per cui solitamente la sola P.A. è titolare delle obbligazioni e delle responsabilità scaturenti da un contratto imponeva di considerare che la violazione di diritti costituita dall'inadempimento del contratto stipulato in violazione delle norme che disciplinano l'azione della pubblica amministrazione, e la conseguente responsabilità imposta dal comma 4, rientrasse nel rischio assicurato.
− in merito alla retroattività della copertura assicurativa, che il contratto assicurativo stipulato con of prevedeva la clausola cd claims made con retroattività illimitata;
ne Pt_1 Pt_1 derivava che la polizza garantiva anche la copertura per fatti antecedenti alla stipula e tale estensione escludeva l'eccezione di inoperatività temporale avanzata dalla compagnia.
− in merito alla tempestività della denuncia del sinistro, che la stessa risultava conforme alle condizioni della polizza, in quanto presentata successivamente alla notifica dell'atto di citazione ricevuto da;
inoltre, secondo il tribunale, la compagnia non forniva prova P_ sufficiente per dimostrare ritardi nella comunicazione ovvero l'esistenza di comunicazioni antecedenti non comunicate.
− in merito ai limiti della garanzia, il Tribunale accoglieva la domanda di garanzia proposta da nei confronti della compagnia assicurativa, limitatamente alla quota di P_ responsabilità attribuita al convenuto in qualità di coobbligato solidale. Tuttavia, rigettava la domanda proposta direttamente dalla società attrice nei confronti della compagnia, ritenendo che il rapporto assicurativo fosse esclusivamente relativo alla posizione del convenuto. In sintesi, il Tribunale riconosceva l'operatività della polizza a favore di , ma nei P_ limiti della sua responsabilità solidale con esclusione di obblighi diretti nei confronti della società attrice.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 27/5/2021, tramite pec) hanno proposto appello gli sostenendo che la decisione del Parte_1 Pt_1 tribunale fosse errata sotto vari profili. In particolare, con il primo motivo, l'appellante sostiene che la sentenza di primo grado abbia erroneamente riconosciuto la responsabilità del per l'inadempimento del P_ CP_2 laddove, invece, il convenuto avrebbe agito correttamente seguendo le relative procedure amministrative. La Compagnia assicurativa sostiene che l'atto amministrativo era regolarmente coperto da un visto di regolarità contabile, e quindi, non vi sarebbe stata alcuna violazione della legge. In sostanza, la responsabilità sarebbe da attribuire al e non ai funzionari. CP_2
Con il secondo motivo di appello l'appellante contesta l'interpretazione che la sentenza ha dato alla "responsabilità civile" in relazione all'art. 28 della Costituzione, che comprende tanto la responsabilità extracontrattuale quanto quella contrattuale. Secondo l'appellante, la responsabilità civile del pubblico dipendente, prevista dall'art. 28 della Costituzione, riguarda solo la responsabilità per atti illeciti e non può estendersi alla responsabilità contrattuale. Di
6 conseguenza, la sentenza avrebbe erroneamente applicato l'art. 28 Cost. nel contesto della polizza assicurativa, la quale operava solo in riferimento alla responsabilità extracontrattuale. Con il terzo motivo l'appellante sottolinea che la polizza assicurativa non poteva coprire i danni derivanti da circostanze già note all'assicurato prima della stipulazione della polizza stessa, evidenziando che il era a conoscenza delle richieste di risarcimento prima della P_ sottoscrizione della polizza e che, pertanto, l'assicurazione non doveva ritenersi operativa. Sulla base di tali premesse l'appellante conclude chiedendo alla Corte d'Appello di Napoli:
- in accoglimento del primo motivo di appello rigettare le domande tutte svolte nei confronti del dott. in P_ quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente e in ogni caso, respingere la domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti degli Assicuratori in base alla Polizza;
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità dell' in accoglimento del secondo e del Parte_4 terzo motivo di appello accertare e dichiarare la non operatività della Polizza per i motivi indicati in narrativa;
2.2 Si è costituito in giudizio aderendo al primo motivo di appello degli P_
sostenendo la sua estraneità rispetto ai fatti di causa. Parte_1
ribadisce che il suo operato era stato conforme alle mansioni attribuite e svolto P_ nell'interesse dell'ente e gli eventuali vizi nelle procedure amministrative dovevano essere imputati esclusivamente al Controparte_2
contesta il secondo motivo di appello avanzato dagli Assicuratori il quali chiedevano di P_ limitare la nozione di "responsabilità civile" alla sola responsabilità extracontrattuale. In particolare, il evidenzia che la “responsabilità civile” è un “genus”, al cui interno P_ vengono distinte tre “species”, vale a dire la “responsabilità extracontrattuale”, la
“responsabilità contrattuale” (ossia quella connessa all'adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto, che nella fattispecie, ex art. 191 TUEL lo vedeva coinvolto con la società
e la “responsabilità precontrattuale”. Parte_2
Infine, il sottolinea che se la polizza non coprisse la responsabilità contrattuale, sarebbe P_ difficile capire il motivo della sua sottoscrizione, poiché gli atti da essa coperti sono sempre legati all'espletamento delle mansioni del pubblico dipendente nell'ambito del rapporto con l'ente. A sostegno di questa interpretazione, richiama l'art. 191 del T.U.E.L., che stabilisce che, quando un'obbligazione non è preceduta dagli atti formali richiesti per la validità della spesa pubblica, la responsabilità si configura direttamente tra il funzionario e il terzo creditore, come responsabilità contrattuale In merito al terzo motivo d'appello, respinge le censure e afferma che la ricostruzione P_ del Primo Giudice sia corretta precisando che la prima richiesta di risarcimento ricevuta era coincisa con la notifica dell'atto di citazione, successivamente comunicata all'assicuratore nei tempi previsti dalla polizza e non aveva ricevuto richieste o diffide di pagamento prima della stipula della polizza e, pertanto, non avrebbe potuto segnalare circostanze non note al momento della sottoscrizione. Alla luce di quanto premesso concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: P_
Voglia la Corte d'Appello adita:
- in via principale: accogliere il motivo di gravame formulato da con riferimento Parte_1 all'assenza di responsabilità in capo al dott. P_
7 - in via gradata: a) qualora dovesse ritenersi accertata la responsabilità del dott. ritenere questa P_ come coperta dalla polizza di assicurazione da lui sottoscritta e ritenere pienamente operante la garanzia a suo favore da prestare da parte della società appellante;
b)condannare, conseguentemente, detta ultima società a rivalere il dott. di tutto quanto da lui dovuto per capitale, interessi e spese alla società P_ [...]
Parte_2
2.3. La società si è costituita in appello proponendo anche appello Parte_2 incidentale nei confronti del La società sostiene la correttezza della Controparte_2 sentenza di primo grado nella parte in cui accertava la responsabilità dei funzionari P_
e , contestando al contempo il rigetto della domanda principale
[...] Controparte_5 avanzata contro il CP_2
In particolare, la società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la validità del contratto stipulato con il sostenendo che: CP_2
− la documentazione in atti, tra cui la nota prot. n. 9659 del 4 agosto 2009 e l'attestazione firmata dai funzionari e , risultava idonea a configurare un valido P_ CP_5 contratto;
infatti, secondo la giurisprudenza, il requisito della forma scritta per i contratti della Pubblica Amministrazione può essere soddisfatto anche mediante lo scambio di atti univoci, quali proposta e accettazione, purché collegati tra loro:
− “il requisito della forma scritta, richiesta “ad substantiam” per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma poteva essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923.
− la copertura finanziaria risultava confermata dalle numerose determine successive adottate dal corredate dal visto di regolarità contabile. CP_2
In via gradata, l' sostiene la fondatezza dell'azione di ingiustificato Parte_2 arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., argomentando che tale azione è prevista proprio in relazione ai vantaggi derivanti alla P.A. da un contratto invalidamente stipulato da un proprio amministratore. La Società richiama, in particolare, una recente sentenza della Cassazione civile n. 16793 del 26.06.2018, che ha statuito che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A., ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento (puntualmente ottemperato nel caso che ci occupa), senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso. Infine, evidenzia che, ai sensi dell'art. 191 comma 4 T.U.E.L., nel caso in cui Parte_2 vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, solo per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), ovvero solo per la parte non
8 riconoscibile come debito fuori bilancio per mancanza di utilitas. Ne conseguirebbe che il privato, possa agire nei confronti della p.a. per l'indebito arricchimento e rivolgersi, altresì, al funzionario per tutto ciò che non può ritenersi compreso nell'arricchimento, ovvero per la parte relativa alla percentuale di guadagno. In merito all'appello proposto dagli of la società condivide la Parte_1 Pt_1 motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che la responsabilità civile del funzionario pubblico, ai sensi dell'art. 28 Cost., comprende sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale. Ritiene, altresì, corretta la decisione del Tribunale in merito all'operatività della polizza assicurativa stipulata dal , sottolineando che: P_
− la clausola claims made prevede una retroattività illimitata, garantendo copertura anche per fatti antecedenti alla stipula della polizza;
− l'assicurato aveva rispettato l'obbligo di denuncia, avanzando la richiesta di manleva solo dopo la notifica dell'atto di citazione. Sulla base di tali premesse la società conclude chiedendo alla Corte d'Appello di Napoli di: a) dichiarare i convenuti, unitamente ai chiamati in causa, responsabili concorrenti e/o in solido, ovvero ciascuno per quanto di ragione, in ordine ai fatti per cui è causa;
b) condannare i convenuti medesimi, sempre unitamente ai chiamati in causa, in solido tra loro, ovvero in subordine per quanto di rispettiva spettanza, al pagamento in favore della società attrice di quanto dovuto per la fornitura e realizzazione degli spettacoli e concerti come sopra descritti per l'importo complessivo di € 40.620,00, a titolo di corrispettivo o quantomeno di arricchimento senza causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dalla data del verificarsi dell'arricchimento all'effettivo soddisfo;
2.3. si è costituito in giudizio per contestare il gravame proposto dagli Controparte_5
e ha proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere.
contesta l'erronea applicazione degli articoli 107, 191 e 134 del T.U.E.L. e delle CP_5 relative norme in materia di responsabilità amministrativa evidenziando che, in qualità di Assessore alla Cultura, il proprio ruolo era limitato a compiti di indirizzo politico- amministrativo concretizzandosi, nel perseguimento di “finalità” correlate al settore amministrativo preposto: nel caso di specie, la promozione di iniziative e/o attività di natura storico-culturale e non includeva competenze tecniche o amministrative proprie dei dirigenti. L'appellante incidentale richiama l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica esclusivamente ai dirigenti o responsabili di settore, concludendo che non poteva essere ritenuto responsabile della stipula o gestione del contratto con la società Controparte_7
evidenzia, quindi, che il Tribunale ha erroneamente assimilato le responsabilità
[...] degli assessori politici a quelle dei dirigenti amministrativi, violando il principio di separazione tra organi di indirizzo politico e organi gestionali precisando che:
− la sua mera controfirma sulla nota prot. n. 9659 del 4 agosto 2009 non costituiva assunzione di obbligazioni contrattuali, trattandosi di un atto formale di indirizzo privo di valenza negoziale;
− non aveva adottato impegni di spesa né sottoscritto atti vincolanti per l'ente, attività che spettavano esclusivamente al Capo Settore Affari Generali, ; P_
9 − la responsabilità amministrativa non poteva essere estesa agli organi politici che abbiano agito in buona fede, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 1 della L. n. 20/1994. Inoltre, contesta anche l'errore del giudice di primo grado nell'affermare che CP_5
l'impegno di spesa non fosse valido senza un contratto scritto, in quanto secondo il codice civile (art. 1326 c.c.) e il R.D. 2204/1923, un contratto può essere concluso anche senza un unico documento scritto, attraverso uno scambio di proposta e accettazione, come chiarito dalla giurisprudenza più recente. Infine, l'appellante incidentale ribadisce che eventuali obbligazioni nei confronti della società attrice derivano unicamente dal comportamento dell'amministrazione comunale che ha beneficiato delle prestazioni e, in subordine, sostiene che l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. doveva essere rivolta esclusivamente contro il CP_2
Sulla base di tali premesse conclude chiedendo alla Corte d'Appello di Napoli di: CP_5
In accoglimento del primo motivo, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. CP_5
, rigettando tutte le domande svolte nei suoi confronti poichè destituite di fondamento in fatto e in diritto;
[...]
In accoglimento del secondo motivo, dichiarare in ogni caso l'assenza di responsabilità in capo al sig. CP_5
, rigettando le richieste nei suoi confronti formulate e riformando la sentenza nella parte sfavorevole
[...] all'appellante incidentale, in cui “a) condanna E al P_ Controparte_5 pagamento, in solido fra loro e in favore della società in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, della somma di € 40.620,00 oltre interessi al saggio legale;
(…) c) condanna
E , in solido tra loro e in favore della società P_ Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_2 spese di lite che liquida nelle somme di € 388,74 per esborsi e di € 13.782,60 per compensi, oltre che rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Raffaele Russo e Controparte_4 che ne hanno fatto richiesta e hanno dichiarato di averne fatto anticipo”; In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le eccezioni dell'appellante incidentale dovessero trovare solo parziale accoglimento, dichiarare il sig. coobligato in solido con il Dott. solo per la parte CP_5 P_ non riconoscibile come debito fuori bilancio per mancanza di imputabilità in capo all'Ente; 2.4 Infine, si costituiva in giudizio il confutando puntualmente i motivi di Controparte_2 appello sollevati dagli . In particolare: Parte_1
In merito al primo motivo di appello l'appellato sottolinea che il Tribunale forniva una motivazione estesa e adeguata in merito alla necessità della forma scritta per i contratti della Pubblica Amministrazione, richiamando gli artt. 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e sostenendo che:
− le determine adottate da non erano idonee a conferire validità al contratto. La P_ determina n. 288 del 9 novembre 2009, che aumentava di ulteriori € 35.000,00 la somma stanziata, mancava del visto di regolarità contabile.
− la mancanza di un contratto in forma scritta comportava una nullità non sanabile neppure attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio. Tale riconoscimento, infatti, può salvaguardare gli impegni di spesa già assunti, ma non poteva sanare contratti nulli o invalidi. Il sostiene la correttezza della sentenza di primo grado nel ritenere e CP_2 P_
direttamente responsabili ed, in particolare che: Controparte_5
10 − e avevano autorizzato le prestazioni della società senza rispettare le P_ CP_5 norme di contabilità pubblica e stipulando obbligazioni in violazione delle disposizioni sugli impegni di spesa (art. 191, commi 1-3, D.Lgs. n. 267/2000).
− ai sensi dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, in caso di acquisizione di beni o servizi in violazione delle norme procedurali, l'obbligazione sorge direttamente in capo al funzionario o amministratore, con una "frattura ope legis" del rapporto di immedesimazione organica.
− in presenza di altre azioni esperibili, quali quella contro il funzionario o amministratore, difetta il requisito di residualità ex art. 2042 c.c., rendendo inammissibile l'azione di arricchimento contro l'ente. Il Comune contesta inoltre che:
− La nota Prot. n. 9659 del 4 agosto 2009, sottoscritta da e , impegnava P_ CP_5 impropriamente il a versare una prima tranche di € 15.000,00 entro tre giorni e il CP_2 residuo entro 120 giorni, ma non aveva alcuna valenza contrattuale vincolante per l'ente pubblico.
− Tale documento costituiva un'ulteriore prova dell'inosservanza delle regole di evidenza pubblica da parte degli amministratori responsabili, confermando la loro responsabilità personale per l'autorizzazione della spesa. Il inoltre, evidenzia che il Tribunale di primo grado aveva correttamente Controparte_2 respinto l'interpretazione restrittiva della nozione di "responsabilità civile" avanzata dall'appellante. Secondo il Tribunale la responsabilità civile ricomprende sia quella derivante da illecito extracontrattuale sia quella di natura contrattuale e il richiamo all'art. 28 Cost., che non distingue tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Alla luce di quanto premesso il concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
a) Nel merito, rigetti l'Ecc.ma Corte di Appello adita l'appello proposto dagli Parte_1
in persona del Rappresentante Generale per l'Italia pro tempore, siccome inammissibile,
[...] improcedibile e destituito di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermi integralmente la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 282/2021 del 12/2/2021, depositata e resa pubblica in data 15/2/2021, resa all'esito del giudizio R.G. n. 800412/2012; b) Condanni, in ogni caso, parte appellante alle spese e competenze professionali oltre rimborso spese forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, per il presente giudizio. All'udienza del 06/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. Per motivi di ordine logico, prima ancora che giuridico, appare necessario esaminare in primo luogo la questione relativa alla sussistenza della forma scritta per il rapporto contrattuale sorto tra l' e il e avente ad oggetto l'organizzazione della Parte_2 Controparte_2
c.d. sagra dell'olio svolta nei giorni 13 e 14 agosto del 2019 oggetto degli appelli incidentali proposti dalla società e da . Parte_2 Controparte_5
Occorre premettere che, come sopra già indicato, il Giudice di primo grado ha affermato che, nel caso di specie, non era ravvisabile l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 191 del TUEL, poiché "Non c'è dubbio allora che l'onere riconducibile al corrispettivo chiesto dall'attrice è stato successivamente 'coperto' sia con l'imputazione a fondi e capitoli già presenti in bilancio, sia successivamente con il riconoscimento
11 'fuori bilancio'. Tuttavia, secondo il Tribunale la copertura finanziaria non è idonea a conferire validità al contratto tra l'attrice e il , che è stato concluso senza le necessarie forme e procedure. Come si Controparte_2
è detto, il riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte degli enti locali rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la stipula dei contratti da parte della P.A., né introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi." Con ulteriore passaggio logico, inoltre, nella sentenza impugnata si legge che, essendo state assunte le obbligazioni senza un previo contratto, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. In estrema sintesi dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che l'affermazione della diretta responsabilità contrattuale nei confronti dell' da parte del Parte_2 CP_5
e del viene fatta discendere, non già al mancato rispetto delle norme sulla contabilità CP_8 degli enti locali, ma dalla mancanza della necessaria forma scritta imposta dalle norme in materia di evidenza pubblica. Tuttavia, sul punto, appaiono fondati gli appelli incidentali proposti dall' e dal Parte_2
. CP_5
Giova ricordare che, ai fini della individuazione della forma dei contratti stipulati da una Pubblica Amministrazione va ascritto specifico rilievo al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17. Il citato R.D. n. 2440 del 1923, art. 16, comma 1, contempla la c.d. "forma pubblica amministrativa" ("I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento"). Il successivo art. 17, disciplina la stipulazione dei "contratti a trattativa privata", i quali, oltre a poter assumere la forma indicata dall'art. 16, "possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali". Dal combinato disposto di tali norme, la giurisprudenza, come già ricordato, da sempre fa discendere la necessità della forma scritta ad substantiam. La ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi - trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (fra le ultime Cass., 23 gennaio 2018, n. 1549; Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684). Fermo restando l'onere della forma scritta a pena di nullità, quando una delle parti del negozio sia una Pubblica Amministrazione, erano emersi, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
12 due orientamenti non collimanti quanto alla necessità, o meno, che il vincolo trovi espressione in un unico documento contrattuale recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti. Tuttavia, le Sezioni Unite, nella sentenza del 25/03/2022 n. 9775 hanno affermato che l'esigenza della forma scritta per i contratti con gli enti pubblici "non esclude che il complesso obbligatorio che astringe la pubblica amministrazione al privato possa risultare da un insieme di dichiarazioni scritte oggetto di scambio tra i contraenti, dichiarazioni che, nella fase formativa del contratto, si atteggiano come proposta e come accettazione tra assenti, così come avviene nella sfera della negoziazione comune" e che il "requisito della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 17". L'indirizzo trae linfa, evidentemente, dal principio, più generale e di risalente enunciazione (a partire da Cass., 2 aprile 1964, n. 719), per cui, alla stregua delle regole generali sulla formazione dell'accordo tra le parti contrattuali (art. 1326 c.c.), "nei contratti a forma vincolata non occorre che la volontà negoziale sia manifestata da entrambi i contraenti contestualmente e contemporaneamente, per modo che il requisito della forma scritta ad substantiam, in caso di sottoscrizioni contenute in due documenti diversi, deve intendersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, se questo sia inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi nelle suddette forme". Nel caso di specie, la documentazione in atti comprova l'esistenza di un valido contratto per iscritto tra e il In particolare: Parte_2 Controparte_2
− Proposta contrattuale: La società attrice ha presentato un'offerta, formalizzata nella nota prot. n. 9659 del 4 agosto 2009, in cui proponeva l'organizzazione di spettacoli, specificando il programma e il costo complessivo.
− Accettazione della proposta: L'accettazione è contenuta nell'attestazione sottoscritta dal Capo Settore Affari Generali, , e dall'Assessore alla Cultura, P_ CP_5
e indirizzata all' che, infatti, ha prodotto in giudizio tale
[...] Parte_2 documento che confermava l'accettazione dell'offerta e stabiliva le modalità di pagamento. Gli atti sono tra loro collegati in modo inscindibile, dimostrando chiaramente l'esistenza dell'accordo. La firma di due rappresentanti dell'amministrazione comunale con competenza in materia attesta la validità degli atti e soddisfa il requisito formale richiesto ad substantiam. Va ricordato, infatti, che l'art. 107 TUEL attribuisce ai dirigenti, oltre la direzione degli uffici e dei servizi, anche la stipula dei contratti né risulta mai messa in dubbio, nel presente giudizio, la qualifica del quale responsabile del settore Area generale. CP_8
13 Per altro, le determine amministrative successive, munite di visto di regolarità contabile, confermano l'impegno di spesa assunto dall'ente e la copertura finanziaria, eliminando ogni dubbio sulla validità degli atti. In forza della documentazione e dei principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie, quindi, deve ritenersi validamente perfezionato un contratto scritto tra Parte_2
e il con la conseguenza che non può ritenersi interrotto il rapporto di Controparte_2 immedesimazione organica tra i funzionari e l'Ente e, quindi, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla predetta società e dal , in riforma della sentenza di Controparte_5 primo grado, è il che deve essere condannato al pagamento in favore di Controparte_2
del corrispettivo del contratto concluso in data 9.8.2014 e pari a € Parte_2
40.620,00 oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo. Ovviamente, l'accoglimento del predetto motivo dell'appello incidentale proposto dall'
[...]
e dal consente di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi di appello Parte_2 CP_5 incidentale proposti dalle parti nonché di quelli oggetto dell'appello principale proposto dalla Compagnia assicurativa che, parimenti devono ritersi superati dall'esclusione di ogni responsabilità da parte del per il pagamento del corrispettivo richiesto dalla CP_8 [...]
Parte_2
3.2 L'accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' e dal Parte_2 CP_5 impone una nuova regolamentazione delle spese di lite tenendo conto dell'esito
[...] complessivo della controversia. In particolare, in base al principio della soccombenza devono essere poste a carico del le spese di lite sopportate dall' e Controparte_2 Parte_2 dal ma anche della compagnia assicurativa Controparte_5 Parte_1
in applicazione del principio di causalità, (cfr. Cass., 8 febbraio 2016, n. 2492). Al
[...] contrario, devono essere poste a carico della le spese di lite sostenute dal Parte_2 nei cui confronti ha agito in giudizio direttamente la società attrice. Tali spese P_ vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, quanto all' in favore Parte_2 degli Avv.ti Raffaele Russo e , dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 cod. Controparte_4 proc. civ., facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 e per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante in quello da euro 26.002,00 ad euro 52.000,00) e con riconoscimento in misura minima del compenso per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia, senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da , nei confronti Parte_1 [...]
, e avverso la Controparte_9 Controparte_2 Parte_2 Controparte_5 sentenza n. 282/2021 pubblicata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 15/02/2021, così provvede: 1) accoglie l'appello incidentale proposto da e da Parte_2 CP_5
e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
[...]
14 2) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_2 della somma di € 40.620,00 (quarantamilaseicentoventi/00) oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo.
3) Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti di;
Parte_2 P_
4) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_2 delle spese di lite, che si liquidano, per il giudizio di primo grado;
in € 390,00 (trecentonovanta/00) per spese ed € 7616,00 (settemilaseicentosedici/00) per onorari e, per il presente giudizio, in € 8469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, in favore degli avv.ti Raffaele Russo e dichiaratisene Controparte_4 anticipatari, ex art. 93 cod. proc. civ;
5) condanna il al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Controparte_2 favore di delle spese di lite, che si liquidano per il giudizio di primo Controparte_5 grado € 7616,00 (settemilaseicentosedici/00) per onorari e, per il presente giudizio, in € 777,00 (settecentosettantasette/00) per spese ed € € 8469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
6) condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_2 favore di delle spese di lite, che si liquidano per il giudizio di primo P_0 grado in € 7616,00 (settemilaseicentosedici/00) per onorari e, per il presente giudizio, €
€ 8469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
7) condanna il al pagamento, in favore degli Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano, per il giudizio di primo grado in € 7616,00
[...]
(settemilaseicentosedici/00) per onorari e, per il presente giudizio, in € 804,00 (ottocentoquattro/00) per spese ed € 8469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
Napoli 5.3.2025 Il relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
15
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2482/2021 del R.G.A.C. pendente TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, (P.IVA rappresentati e difesi in forza di mandato rilasciato in calce alla P.IVA_1 copia dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzi notificata in primo grado dal dott.
, dagli avvocati David Maria Marino (C.F.: , Sara P_ C.F._1
Sparagna (C.F.: ) e Armando di Nosse (C.F.: ); C.F._2 C.F._3
APPELLANTE E
nato a [...] il [...] (CF: ) P_ C.F._4 rappresentato e difenso dall'Avv. Gatti Rosa Maria (C.F.: ) giusta C.F._5 procura rilasciata su foglio separato;
APPELLATO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Verrillo, (C.F. ), in virtù C.F._6 di procura in calce rilasciata su foglio separato;
APPELLATO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Russo (C.F.: ) e C.F._7
(C.F.: ), giusta procura a margine dell'atto Controparte_4 C.F._8 introduttivo del giudizio di primo grado. APPELLANTE INCIDENTALE
1 , nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_5 C.F._9 rappresentato e difeso giusta dall'Avv. Michela Paola Ricciardone, (C.F.:
)procura in calce all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado;
C.F._10
APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI All'udienza del 06/11/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La società conveniva in giudizio il e Parte_2 Controparte_2 P_
, in qualità di capo settore affari generali del medesimo ente, deducendo di essere
[...] creditrice per le prestazioni, descritte nelle fatture n. 61/09 e n. 97/09, ossia, per la realizzazione di spettacoli con musica dal vivo, giochi e animazione per i bambini, balli di gruppo, giostre e altre prestazioni artistiche, tra cui, cura delle luci, le scenografie, la pubblicità, manifesti e locandine, svolte nell'ambito della manifestazione locale denominata
[...]
”. In particolare, l'attrice prospettava che: Parte_3
− aveva presentato un'offerta per tali servizi, accettata dall'assessore alla cultura CP_5
e dal capo settore , per un valore complessivo di € 33.850,00 oltre
[...] P_
IVA.
− l'assessore alla cultura e il capo settore avevano emesso Controparte_5 P_ un atto con cui si prevedeva l'emissione del primo impegno di spesa per € 15.000,00 e l'impegno dell'ente a provvedere al pagamento del residuo entro 120 giorni dalla manifestazione;
− nonostante l'effettiva esecuzione delle prestazioni il saldo non veniva corrisposto;
La società chiedeva, dunque, la condanna del e del funzionario convenuto al CP_2 pagamento della somma di € 40.620,00 a titolo di corrispettivo o, in subordine, per ingiustificato arricchimento.
1.2 Si costituiva in giudizio il eccependo l'assenza di un contratto Controparte_2 predisposto in forma scritta e il mancato rispetto delle procedure di cui all'articolo 191 del D.Lgs. n. 267/00, sostenendo che l'operazione non fosse coperta finanziariamente e che, pertanto, ogni responsabilità dovesse ricadere sui funzionari che avevano autorizzato le prestazioni chiedendo, a tal fine, il differimento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa di , Assessore alla Cultura. Controparte_5
In conclusione, il chiedeva: Controparte_2
In via principale, dichiari il Tribunale adito nullo e di nessun effetto e/o comunque non imputabile al CP_2 convenuto il contratto in base al quale la società attrice chiede il pagamento del corrispettivo;
In via gradata, dichiari il Tribunale il difetto di legittimazione passiva del non essendo Controparte_2 state rispettate le procedure previste dall'art. 191 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 рег l'assunzione degli impegni di spesa di cui l'attrice reclama il pagamento;
Rigetti, altresì, il Tribunale adito la domanda di arricchimento senza causa siccome inammissibile ed infondata per i motivi suesposti;
Dichiari, in ogni caso, il Capo Settore AA.GG., Dott. e l alla Cultura, Dott. P_ CP_6
unici obbligati, in solido tra loro, nei confronti dell'attrice per Controparte_5 Parte_2
2 le prestazioni effettuate da quest'ultima e, per l'effetto, condanni gli stessi Dott. e Dott. P_ [...]
in solido tra loro, al pagamento delle somme reclamate dalla società attrice o a quella diversa CP_5 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
1.3 si costituiva in giudizio contestando ogni addebito ed eccependo P_
l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento. Affermava, infatti, di non aver tratto alcun vantaggio dalle prestazioni rese dall'attrice, evidenziando che esse erano in parte già coperte da impegni di spesa e, in ogni caso, di essere stato successivamente sostituito da un altro funzionario, perdendo così ogni facoltà decisionale al riguardo. Chiedeva, inoltre, la chiamata in causa della compagnia di assicurazione of con cui aveva stipulato Pt_1 Pt_1 una polizza di responsabilità civile, formulando specifica domanda di garanzia. Autorizzate le indicate chiamate in causa: Pe
, costituitosi in giudizio, negava ogni responsabilità, affermando di non Controparte_5 aver mai assunto obbligazioni vincolanti per l'ente e di aver agito esclusivamente con atti di indirizzo politico. Inoltre, e in subordine, deduceva che il riconoscimento consentito dall'articolo 194 TUEL comportava la sanatoria della spesa e chiedeva di rispondere, in caso di accoglimento della domanda attrice, della sola parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera e) TUEL.
1.5. La of si costituiva in giudizio opponendo l'inoperatività della polizza Pt_1 Pt_1 assicurativa invocata dal . A sostegno di tale eccezione, l'assicurazione P_ evidenziava che il fatto dedotto in giudizio non poteva ricondursi ad un'ipotesi di responsabilità civile, bensì a una fattispecie di inadempimento contrattuale. Inoltre, sosteneva che l'evento dannoso si era verificato in un periodo antecedente alla stipula del contratto e che le circostanze causali erano già note all'assicurato al momento della conclusione del contratto, senza che questi ne avesse dato comunicazione all'assicuratore (circostanza che, laddove resa nota, avrebbe indotto la compagnia a operare una diversa considerazione del rischio e quindi del relativo premio). Inoltre, la chiamata in causa deduceva che la responsabilità per il danno lamentato dall'attrice poteva essere ascritta esclusivamente al escludendo qualsiasi forma di responsabilità in CP_2 capo al proprio assicurato, , poiché l'amministratore non può essere chiamato a P_ rispondere nei confronti dell'ente e dei terzi se non per dolo o colpa grave. In via estremamente subordinata, la compagnia chiedeva di rideterminare l'entità dell'indennizzo e contenerlo entro il massimale.
1.6. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere istruita la causa con l'acquisizione di prove orali, che confermavano che le manifestazioni dedotte in citazione si erano effettivamente tenute, con sentenza n. 282/2021 pubblicata in data 15/02/2021, così decideva: accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, le domande proposte dalla società attrice e per l'effetto: a) condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore della società P_ Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 40.620,00 oltre Parte_2 interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
b) rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti del convenuto;
Controparte_2
c) condanna e in solido tra loro e in favore della società P_ Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida nelle Parte_2
3 somme di € 388,74 per esborsi e di € 13.782,60 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Raffaele Russo e che ne hanno fatto richiesta e Controparte_4 hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
d) accoglie la domanda di garanzia proposta da nei confronti della terza chiamata in causa P_
, in persona del rappresentante generale per l'Italia pro tempore, per l'effetto Parte_1 la condanna a rivalere di tutto quanto da questi dovuto per capitale, interessi e spese alla società P_ attrice in dipendenza di quanto disposto ai capi a) e c); e) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il convenuto con tutte le parti del Controparte_2 giudizio. In sintesi, il Tribunale premetteva che i contratti della pubblica amministrazione sono generalmente assoggettati al requisito della forma scritta ad substantiam, che costituisce l'unica idonea manifestazione esteriore dell'impegno dell'ente a vincolarsi alle obbligazioni in esso contenute nei confronti dell'altro contraente. Secondo il primo Giudice, sebbene fossero stati prodotti documenti quali l'offerta contrattuale e le determinazioni amministrative sottoscritte dal responsabile dell'area amministrativa, P_
, e dall'assessore alla cultura, , tali atti non soddisfacevano i requisiti
[...] Controparte_5 di forma scritta ad substantiam richiesti per i contratti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000. Il giudice di prime cure richiamava tale disposizione, (che prevede la costituzione diretta del rapporto obbligatorio fra privato e funzionario qualora il bene o i servizi siano acquistati in violazione della previsione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191 commi 1, 2 e 3, e non riconosciuta ex post con delibera consiliare emanata ai sensi dell'articolo 193, comma 2) e, ricordando la giurisprudenza in materia, sottolineava che questo principio si estendeva anche alla diversa fattispecie in cui, pur sussistendo l'impegno contabile dell'ente, il rapporto fosse stato comunque eseguito in difetto di un preventivo contratto scritto e, pertanto, fosse da ritenere nullo per difetto della prescritta forma ad substantiam imposta dal R. D. n. 2440/1923. In questa prospettiva, secondo la ricostruzione del Tribunale, la mancanza del contratto scritto, come si era verificato nel caso di specie, aveva impedito la corretta imputazione della voce di spesa preventivamente approvata alla voce di spesa poi successivamente da impegnare e si poneva in conflitto con i principi di contabilità degli enti locali. Pertanto, il Primo Giudice riteneva interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra l'ente e i suoi funzionari configurandosi un rapporto negoziale tra il privato e i funzionari che avevano consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge. In merito alla violazione della previsione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191, il Tribunale accertava che le prestazioni svolte dall'attrice erano state “coperte” ex post sia con l'imputazione a fondi e capitoli già presenti in bilancio, sia successivamente con il riconoscimento “fuori bilancio”; tuttavia, la copertura finanziaria e il riconoscimento del debito fuori bilancio consentivano di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non conferivano validità al contratto tra l'attrice e il stipulato CP_2 in violazione delle forme e procedure prescritte per la stipula dei contratti da parte della P.A., né erano idonei a introdurre una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi.
4 Secondo la sentenza impugnata, inoltre, neppure la combinazione tra l'offerta delle prestazioni e l'atto sottoscritto dall'assessore e dal capo settore , con il quale si CP_5 P_ impegnavano a stanziare i fondi e a provvedere al pagamento, veniva ritenuta idonea a supplire alla carenza di un formale accordo contrattuale predisposto in forma scritta. Il Tribunale, pertanto, rilevava l'assenza di un valido titolo contrattuale a fondamento dell'azione esercitata dalla società attrice nei confronti del Controparte_2
In merito alla domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il Tribunale rigettava la richiesta dell'attore, osservando che l'azione di arricchimento senza causa è uno strumento residuale e sussidiario, previsto dall'ordinamento a favore del privato che non abbia altra azione specifica per tutelare la propria posizione patrimoniale. Tale azione si fonda sul principio di residualità, per cui essa è inammissibile qualora il danneggiato possa agire in altro modo, sia nei confronti di chi ha beneficiato dell'arricchimento, sia nei confronti di un diverso soggetto. Nel caso di specie, l'attore aveva la possibilità di agire direttamente contro il funzionario che aveva invalidamente commissionato le prestazioni e di pretendere l'adempimento del contratto. Infatti, l'attore aveva esercitato tale diritto agendo anche nei confronti di . P_
Con riferimento alle eccezioni sollevate dall'assessore , in merito al suo ruolo Controparte_5 di mero indirizzo politico, il Tribunale osservava che la qualifica di «amministratore o funzionario» non doveva essere intesa esclusivamente in relazione al titolo formale attribuito al soggetto, ma riflettere le mansioni concretamente svolte e le funzioni effettivamente esercitate all'interno dell'organizzazione dell'ente; ne derivava che la responsabilità, e le relative conseguenze giuridiche, dovessero essere attribuite in base alle funzioni effettivamente ricoperte dall'individuo nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, anche in considerazione della necessità di tutelare l'affidamento legittimo del privato contraente. Nel caso specifico, il Tribunale rilevava che il aveva formalmente sottoscritto il CP_5 documento depositato dalla società attrice, nel quale, facendo riferimento esplicito all'offerta presentata e depositata presso il Comune, attestava che l'impegno di spesa per la prima tranche di 15.000 euro sarebbe stato assunto entro tre giorni e che il pagamento del saldo sarebbe stato effettuato entro i 120 giorni successivi alla manifestazione;
con tale atto, l'assessore CP_5 aveva congiuntamente assunto la paternità della decisione di affidare all'attrice l'esecuzione delle prestazioni descritte e dunque il contatto e quindi, insieme al referente dell'area amministrativa aveva creato nel privato il legittimo affidamento in ordine alla corretta esecuzione del rapporto. In conclusione, il Primo Giudice accertava, la responsabilità personale degli amministratori e , giacché con le proprie condotte avevano violato le norme P_ Controparte_5 di contabilità pubblica assumendo obbligazioni senza rispettare le prescrizioni di legge e li condannava, in solido, al pagamento della somma di € 40.620,00, a titolo di responsabilità personale per le obbligazioni assunte illegittimamente. Infine, in merito alla domanda di manleva proposta da nei confronti della P_ compagnia assicurativa of il Giudice di prime cure, argomentava come segue: Pt_1 Pt_1
− Quanto al riconoscimento della responsabilità contrattuale come rischio assicurato chiariva che la nozione di "responsabilità civile" non si limitava all'ambito aquiliano (come sostenuto
5 dalla of , ma includeva anche la responsabilità contrattuale, ossia quella Pt_1 Pt_1 derivante dal mancato adempimento di obbligazioni contrattuali (come nel caso di specie). Richiamando l'art. 28 della Costituzione, citato nel contratto di assicurazione all'articolo 2 lettera B nella definizione di «responsabilità civile», il Tribunale, pertanto, evidenziava che la definizione della norma costituzionale è ampia e non limitabile alla responsabilità aquiliana;
così la deroga che l'articolo 191 TUEL pone al generale principio per cui solitamente la sola P.A. è titolare delle obbligazioni e delle responsabilità scaturenti da un contratto imponeva di considerare che la violazione di diritti costituita dall'inadempimento del contratto stipulato in violazione delle norme che disciplinano l'azione della pubblica amministrazione, e la conseguente responsabilità imposta dal comma 4, rientrasse nel rischio assicurato.
− in merito alla retroattività della copertura assicurativa, che il contratto assicurativo stipulato con of prevedeva la clausola cd claims made con retroattività illimitata;
ne Pt_1 Pt_1 derivava che la polizza garantiva anche la copertura per fatti antecedenti alla stipula e tale estensione escludeva l'eccezione di inoperatività temporale avanzata dalla compagnia.
− in merito alla tempestività della denuncia del sinistro, che la stessa risultava conforme alle condizioni della polizza, in quanto presentata successivamente alla notifica dell'atto di citazione ricevuto da;
inoltre, secondo il tribunale, la compagnia non forniva prova P_ sufficiente per dimostrare ritardi nella comunicazione ovvero l'esistenza di comunicazioni antecedenti non comunicate.
− in merito ai limiti della garanzia, il Tribunale accoglieva la domanda di garanzia proposta da nei confronti della compagnia assicurativa, limitatamente alla quota di P_ responsabilità attribuita al convenuto in qualità di coobbligato solidale. Tuttavia, rigettava la domanda proposta direttamente dalla società attrice nei confronti della compagnia, ritenendo che il rapporto assicurativo fosse esclusivamente relativo alla posizione del convenuto. In sintesi, il Tribunale riconosceva l'operatività della polizza a favore di , ma nei P_ limiti della sua responsabilità solidale con esclusione di obblighi diretti nei confronti della società attrice.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 27/5/2021, tramite pec) hanno proposto appello gli sostenendo che la decisione del Parte_1 Pt_1 tribunale fosse errata sotto vari profili. In particolare, con il primo motivo, l'appellante sostiene che la sentenza di primo grado abbia erroneamente riconosciuto la responsabilità del per l'inadempimento del P_ CP_2 laddove, invece, il convenuto avrebbe agito correttamente seguendo le relative procedure amministrative. La Compagnia assicurativa sostiene che l'atto amministrativo era regolarmente coperto da un visto di regolarità contabile, e quindi, non vi sarebbe stata alcuna violazione della legge. In sostanza, la responsabilità sarebbe da attribuire al e non ai funzionari. CP_2
Con il secondo motivo di appello l'appellante contesta l'interpretazione che la sentenza ha dato alla "responsabilità civile" in relazione all'art. 28 della Costituzione, che comprende tanto la responsabilità extracontrattuale quanto quella contrattuale. Secondo l'appellante, la responsabilità civile del pubblico dipendente, prevista dall'art. 28 della Costituzione, riguarda solo la responsabilità per atti illeciti e non può estendersi alla responsabilità contrattuale. Di
6 conseguenza, la sentenza avrebbe erroneamente applicato l'art. 28 Cost. nel contesto della polizza assicurativa, la quale operava solo in riferimento alla responsabilità extracontrattuale. Con il terzo motivo l'appellante sottolinea che la polizza assicurativa non poteva coprire i danni derivanti da circostanze già note all'assicurato prima della stipulazione della polizza stessa, evidenziando che il era a conoscenza delle richieste di risarcimento prima della P_ sottoscrizione della polizza e che, pertanto, l'assicurazione non doveva ritenersi operativa. Sulla base di tali premesse l'appellante conclude chiedendo alla Corte d'Appello di Napoli:
- in accoglimento del primo motivo di appello rigettare le domande tutte svolte nei confronti del dott. in P_ quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente e in ogni caso, respingere la domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti degli Assicuratori in base alla Polizza;
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità dell' in accoglimento del secondo e del Parte_4 terzo motivo di appello accertare e dichiarare la non operatività della Polizza per i motivi indicati in narrativa;
2.2 Si è costituito in giudizio aderendo al primo motivo di appello degli P_
sostenendo la sua estraneità rispetto ai fatti di causa. Parte_1
ribadisce che il suo operato era stato conforme alle mansioni attribuite e svolto P_ nell'interesse dell'ente e gli eventuali vizi nelle procedure amministrative dovevano essere imputati esclusivamente al Controparte_2
contesta il secondo motivo di appello avanzato dagli Assicuratori il quali chiedevano di P_ limitare la nozione di "responsabilità civile" alla sola responsabilità extracontrattuale. In particolare, il evidenzia che la “responsabilità civile” è un “genus”, al cui interno P_ vengono distinte tre “species”, vale a dire la “responsabilità extracontrattuale”, la
“responsabilità contrattuale” (ossia quella connessa all'adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto, che nella fattispecie, ex art. 191 TUEL lo vedeva coinvolto con la società
e la “responsabilità precontrattuale”. Parte_2
Infine, il sottolinea che se la polizza non coprisse la responsabilità contrattuale, sarebbe P_ difficile capire il motivo della sua sottoscrizione, poiché gli atti da essa coperti sono sempre legati all'espletamento delle mansioni del pubblico dipendente nell'ambito del rapporto con l'ente. A sostegno di questa interpretazione, richiama l'art. 191 del T.U.E.L., che stabilisce che, quando un'obbligazione non è preceduta dagli atti formali richiesti per la validità della spesa pubblica, la responsabilità si configura direttamente tra il funzionario e il terzo creditore, come responsabilità contrattuale In merito al terzo motivo d'appello, respinge le censure e afferma che la ricostruzione P_ del Primo Giudice sia corretta precisando che la prima richiesta di risarcimento ricevuta era coincisa con la notifica dell'atto di citazione, successivamente comunicata all'assicuratore nei tempi previsti dalla polizza e non aveva ricevuto richieste o diffide di pagamento prima della stipula della polizza e, pertanto, non avrebbe potuto segnalare circostanze non note al momento della sottoscrizione. Alla luce di quanto premesso concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: P_
Voglia la Corte d'Appello adita:
- in via principale: accogliere il motivo di gravame formulato da con riferimento Parte_1 all'assenza di responsabilità in capo al dott. P_
7 - in via gradata: a) qualora dovesse ritenersi accertata la responsabilità del dott. ritenere questa P_ come coperta dalla polizza di assicurazione da lui sottoscritta e ritenere pienamente operante la garanzia a suo favore da prestare da parte della società appellante;
b)condannare, conseguentemente, detta ultima società a rivalere il dott. di tutto quanto da lui dovuto per capitale, interessi e spese alla società P_ [...]
Parte_2
2.3. La società si è costituita in appello proponendo anche appello Parte_2 incidentale nei confronti del La società sostiene la correttezza della Controparte_2 sentenza di primo grado nella parte in cui accertava la responsabilità dei funzionari P_
e , contestando al contempo il rigetto della domanda principale
[...] Controparte_5 avanzata contro il CP_2
In particolare, la società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la validità del contratto stipulato con il sostenendo che: CP_2
− la documentazione in atti, tra cui la nota prot. n. 9659 del 4 agosto 2009 e l'attestazione firmata dai funzionari e , risultava idonea a configurare un valido P_ CP_5 contratto;
infatti, secondo la giurisprudenza, il requisito della forma scritta per i contratti della Pubblica Amministrazione può essere soddisfatto anche mediante lo scambio di atti univoci, quali proposta e accettazione, purché collegati tra loro:
− “il requisito della forma scritta, richiesta “ad substantiam” per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma poteva essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923.
− la copertura finanziaria risultava confermata dalle numerose determine successive adottate dal corredate dal visto di regolarità contabile. CP_2
In via gradata, l' sostiene la fondatezza dell'azione di ingiustificato Parte_2 arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., argomentando che tale azione è prevista proprio in relazione ai vantaggi derivanti alla P.A. da un contratto invalidamente stipulato da un proprio amministratore. La Società richiama, in particolare, una recente sentenza della Cassazione civile n. 16793 del 26.06.2018, che ha statuito che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A., ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento (puntualmente ottemperato nel caso che ci occupa), senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso. Infine, evidenzia che, ai sensi dell'art. 191 comma 4 T.U.E.L., nel caso in cui Parte_2 vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, solo per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), ovvero solo per la parte non
8 riconoscibile come debito fuori bilancio per mancanza di utilitas. Ne conseguirebbe che il privato, possa agire nei confronti della p.a. per l'indebito arricchimento e rivolgersi, altresì, al funzionario per tutto ciò che non può ritenersi compreso nell'arricchimento, ovvero per la parte relativa alla percentuale di guadagno. In merito all'appello proposto dagli of la società condivide la Parte_1 Pt_1 motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che la responsabilità civile del funzionario pubblico, ai sensi dell'art. 28 Cost., comprende sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale. Ritiene, altresì, corretta la decisione del Tribunale in merito all'operatività della polizza assicurativa stipulata dal , sottolineando che: P_
− la clausola claims made prevede una retroattività illimitata, garantendo copertura anche per fatti antecedenti alla stipula della polizza;
− l'assicurato aveva rispettato l'obbligo di denuncia, avanzando la richiesta di manleva solo dopo la notifica dell'atto di citazione. Sulla base di tali premesse la società conclude chiedendo alla Corte d'Appello di Napoli di: a) dichiarare i convenuti, unitamente ai chiamati in causa, responsabili concorrenti e/o in solido, ovvero ciascuno per quanto di ragione, in ordine ai fatti per cui è causa;
b) condannare i convenuti medesimi, sempre unitamente ai chiamati in causa, in solido tra loro, ovvero in subordine per quanto di rispettiva spettanza, al pagamento in favore della società attrice di quanto dovuto per la fornitura e realizzazione degli spettacoli e concerti come sopra descritti per l'importo complessivo di € 40.620,00, a titolo di corrispettivo o quantomeno di arricchimento senza causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dalla data del verificarsi dell'arricchimento all'effettivo soddisfo;
2.3. si è costituito in giudizio per contestare il gravame proposto dagli Controparte_5
e ha proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere.
contesta l'erronea applicazione degli articoli 107, 191 e 134 del T.U.E.L. e delle CP_5 relative norme in materia di responsabilità amministrativa evidenziando che, in qualità di Assessore alla Cultura, il proprio ruolo era limitato a compiti di indirizzo politico- amministrativo concretizzandosi, nel perseguimento di “finalità” correlate al settore amministrativo preposto: nel caso di specie, la promozione di iniziative e/o attività di natura storico-culturale e non includeva competenze tecniche o amministrative proprie dei dirigenti. L'appellante incidentale richiama l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica esclusivamente ai dirigenti o responsabili di settore, concludendo che non poteva essere ritenuto responsabile della stipula o gestione del contratto con la società Controparte_7
evidenzia, quindi, che il Tribunale ha erroneamente assimilato le responsabilità
[...] degli assessori politici a quelle dei dirigenti amministrativi, violando il principio di separazione tra organi di indirizzo politico e organi gestionali precisando che:
− la sua mera controfirma sulla nota prot. n. 9659 del 4 agosto 2009 non costituiva assunzione di obbligazioni contrattuali, trattandosi di un atto formale di indirizzo privo di valenza negoziale;
− non aveva adottato impegni di spesa né sottoscritto atti vincolanti per l'ente, attività che spettavano esclusivamente al Capo Settore Affari Generali, ; P_
9 − la responsabilità amministrativa non poteva essere estesa agli organi politici che abbiano agito in buona fede, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 1 della L. n. 20/1994. Inoltre, contesta anche l'errore del giudice di primo grado nell'affermare che CP_5
l'impegno di spesa non fosse valido senza un contratto scritto, in quanto secondo il codice civile (art. 1326 c.c.) e il R.D. 2204/1923, un contratto può essere concluso anche senza un unico documento scritto, attraverso uno scambio di proposta e accettazione, come chiarito dalla giurisprudenza più recente. Infine, l'appellante incidentale ribadisce che eventuali obbligazioni nei confronti della società attrice derivano unicamente dal comportamento dell'amministrazione comunale che ha beneficiato delle prestazioni e, in subordine, sostiene che l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. doveva essere rivolta esclusivamente contro il CP_2
Sulla base di tali premesse conclude chiedendo alla Corte d'Appello di Napoli di: CP_5
In accoglimento del primo motivo, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. CP_5
, rigettando tutte le domande svolte nei suoi confronti poichè destituite di fondamento in fatto e in diritto;
[...]
In accoglimento del secondo motivo, dichiarare in ogni caso l'assenza di responsabilità in capo al sig. CP_5
, rigettando le richieste nei suoi confronti formulate e riformando la sentenza nella parte sfavorevole
[...] all'appellante incidentale, in cui “a) condanna E al P_ Controparte_5 pagamento, in solido fra loro e in favore della società in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, della somma di € 40.620,00 oltre interessi al saggio legale;
(…) c) condanna
E , in solido tra loro e in favore della società P_ Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_2 spese di lite che liquida nelle somme di € 388,74 per esborsi e di € 13.782,60 per compensi, oltre che rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Raffaele Russo e Controparte_4 che ne hanno fatto richiesta e hanno dichiarato di averne fatto anticipo”; In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le eccezioni dell'appellante incidentale dovessero trovare solo parziale accoglimento, dichiarare il sig. coobligato in solido con il Dott. solo per la parte CP_5 P_ non riconoscibile come debito fuori bilancio per mancanza di imputabilità in capo all'Ente; 2.4 Infine, si costituiva in giudizio il confutando puntualmente i motivi di Controparte_2 appello sollevati dagli . In particolare: Parte_1
In merito al primo motivo di appello l'appellato sottolinea che il Tribunale forniva una motivazione estesa e adeguata in merito alla necessità della forma scritta per i contratti della Pubblica Amministrazione, richiamando gli artt. 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e sostenendo che:
− le determine adottate da non erano idonee a conferire validità al contratto. La P_ determina n. 288 del 9 novembre 2009, che aumentava di ulteriori € 35.000,00 la somma stanziata, mancava del visto di regolarità contabile.
− la mancanza di un contratto in forma scritta comportava una nullità non sanabile neppure attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio. Tale riconoscimento, infatti, può salvaguardare gli impegni di spesa già assunti, ma non poteva sanare contratti nulli o invalidi. Il sostiene la correttezza della sentenza di primo grado nel ritenere e CP_2 P_
direttamente responsabili ed, in particolare che: Controparte_5
10 − e avevano autorizzato le prestazioni della società senza rispettare le P_ CP_5 norme di contabilità pubblica e stipulando obbligazioni in violazione delle disposizioni sugli impegni di spesa (art. 191, commi 1-3, D.Lgs. n. 267/2000).
− ai sensi dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, in caso di acquisizione di beni o servizi in violazione delle norme procedurali, l'obbligazione sorge direttamente in capo al funzionario o amministratore, con una "frattura ope legis" del rapporto di immedesimazione organica.
− in presenza di altre azioni esperibili, quali quella contro il funzionario o amministratore, difetta il requisito di residualità ex art. 2042 c.c., rendendo inammissibile l'azione di arricchimento contro l'ente. Il Comune contesta inoltre che:
− La nota Prot. n. 9659 del 4 agosto 2009, sottoscritta da e , impegnava P_ CP_5 impropriamente il a versare una prima tranche di € 15.000,00 entro tre giorni e il CP_2 residuo entro 120 giorni, ma non aveva alcuna valenza contrattuale vincolante per l'ente pubblico.
− Tale documento costituiva un'ulteriore prova dell'inosservanza delle regole di evidenza pubblica da parte degli amministratori responsabili, confermando la loro responsabilità personale per l'autorizzazione della spesa. Il inoltre, evidenzia che il Tribunale di primo grado aveva correttamente Controparte_2 respinto l'interpretazione restrittiva della nozione di "responsabilità civile" avanzata dall'appellante. Secondo il Tribunale la responsabilità civile ricomprende sia quella derivante da illecito extracontrattuale sia quella di natura contrattuale e il richiamo all'art. 28 Cost., che non distingue tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Alla luce di quanto premesso il concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
a) Nel merito, rigetti l'Ecc.ma Corte di Appello adita l'appello proposto dagli Parte_1
in persona del Rappresentante Generale per l'Italia pro tempore, siccome inammissibile,
[...] improcedibile e destituito di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermi integralmente la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 282/2021 del 12/2/2021, depositata e resa pubblica in data 15/2/2021, resa all'esito del giudizio R.G. n. 800412/2012; b) Condanni, in ogni caso, parte appellante alle spese e competenze professionali oltre rimborso spese forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, per il presente giudizio. All'udienza del 06/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. Per motivi di ordine logico, prima ancora che giuridico, appare necessario esaminare in primo luogo la questione relativa alla sussistenza della forma scritta per il rapporto contrattuale sorto tra l' e il e avente ad oggetto l'organizzazione della Parte_2 Controparte_2
c.d. sagra dell'olio svolta nei giorni 13 e 14 agosto del 2019 oggetto degli appelli incidentali proposti dalla società e da . Parte_2 Controparte_5
Occorre premettere che, come sopra già indicato, il Giudice di primo grado ha affermato che, nel caso di specie, non era ravvisabile l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 191 del TUEL, poiché "Non c'è dubbio allora che l'onere riconducibile al corrispettivo chiesto dall'attrice è stato successivamente 'coperto' sia con l'imputazione a fondi e capitoli già presenti in bilancio, sia successivamente con il riconoscimento
11 'fuori bilancio'. Tuttavia, secondo il Tribunale la copertura finanziaria non è idonea a conferire validità al contratto tra l'attrice e il , che è stato concluso senza le necessarie forme e procedure. Come si Controparte_2
è detto, il riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte degli enti locali rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la stipula dei contratti da parte della P.A., né introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi." Con ulteriore passaggio logico, inoltre, nella sentenza impugnata si legge che, essendo state assunte le obbligazioni senza un previo contratto, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. In estrema sintesi dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che l'affermazione della diretta responsabilità contrattuale nei confronti dell' da parte del Parte_2 CP_5
e del viene fatta discendere, non già al mancato rispetto delle norme sulla contabilità CP_8 degli enti locali, ma dalla mancanza della necessaria forma scritta imposta dalle norme in materia di evidenza pubblica. Tuttavia, sul punto, appaiono fondati gli appelli incidentali proposti dall' e dal Parte_2
. CP_5
Giova ricordare che, ai fini della individuazione della forma dei contratti stipulati da una Pubblica Amministrazione va ascritto specifico rilievo al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17. Il citato R.D. n. 2440 del 1923, art. 16, comma 1, contempla la c.d. "forma pubblica amministrativa" ("I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento"). Il successivo art. 17, disciplina la stipulazione dei "contratti a trattativa privata", i quali, oltre a poter assumere la forma indicata dall'art. 16, "possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali". Dal combinato disposto di tali norme, la giurisprudenza, come già ricordato, da sempre fa discendere la necessità della forma scritta ad substantiam. La ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi - trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (fra le ultime Cass., 23 gennaio 2018, n. 1549; Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684). Fermo restando l'onere della forma scritta a pena di nullità, quando una delle parti del negozio sia una Pubblica Amministrazione, erano emersi, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
12 due orientamenti non collimanti quanto alla necessità, o meno, che il vincolo trovi espressione in un unico documento contrattuale recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti. Tuttavia, le Sezioni Unite, nella sentenza del 25/03/2022 n. 9775 hanno affermato che l'esigenza della forma scritta per i contratti con gli enti pubblici "non esclude che il complesso obbligatorio che astringe la pubblica amministrazione al privato possa risultare da un insieme di dichiarazioni scritte oggetto di scambio tra i contraenti, dichiarazioni che, nella fase formativa del contratto, si atteggiano come proposta e come accettazione tra assenti, così come avviene nella sfera della negoziazione comune" e che il "requisito della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 17". L'indirizzo trae linfa, evidentemente, dal principio, più generale e di risalente enunciazione (a partire da Cass., 2 aprile 1964, n. 719), per cui, alla stregua delle regole generali sulla formazione dell'accordo tra le parti contrattuali (art. 1326 c.c.), "nei contratti a forma vincolata non occorre che la volontà negoziale sia manifestata da entrambi i contraenti contestualmente e contemporaneamente, per modo che il requisito della forma scritta ad substantiam, in caso di sottoscrizioni contenute in due documenti diversi, deve intendersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, se questo sia inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi nelle suddette forme". Nel caso di specie, la documentazione in atti comprova l'esistenza di un valido contratto per iscritto tra e il In particolare: Parte_2 Controparte_2
− Proposta contrattuale: La società attrice ha presentato un'offerta, formalizzata nella nota prot. n. 9659 del 4 agosto 2009, in cui proponeva l'organizzazione di spettacoli, specificando il programma e il costo complessivo.
− Accettazione della proposta: L'accettazione è contenuta nell'attestazione sottoscritta dal Capo Settore Affari Generali, , e dall'Assessore alla Cultura, P_ CP_5
e indirizzata all' che, infatti, ha prodotto in giudizio tale
[...] Parte_2 documento che confermava l'accettazione dell'offerta e stabiliva le modalità di pagamento. Gli atti sono tra loro collegati in modo inscindibile, dimostrando chiaramente l'esistenza dell'accordo. La firma di due rappresentanti dell'amministrazione comunale con competenza in materia attesta la validità degli atti e soddisfa il requisito formale richiesto ad substantiam. Va ricordato, infatti, che l'art. 107 TUEL attribuisce ai dirigenti, oltre la direzione degli uffici e dei servizi, anche la stipula dei contratti né risulta mai messa in dubbio, nel presente giudizio, la qualifica del quale responsabile del settore Area generale. CP_8
13 Per altro, le determine amministrative successive, munite di visto di regolarità contabile, confermano l'impegno di spesa assunto dall'ente e la copertura finanziaria, eliminando ogni dubbio sulla validità degli atti. In forza della documentazione e dei principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie, quindi, deve ritenersi validamente perfezionato un contratto scritto tra Parte_2
e il con la conseguenza che non può ritenersi interrotto il rapporto di Controparte_2 immedesimazione organica tra i funzionari e l'Ente e, quindi, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla predetta società e dal , in riforma della sentenza di Controparte_5 primo grado, è il che deve essere condannato al pagamento in favore di Controparte_2
del corrispettivo del contratto concluso in data 9.8.2014 e pari a € Parte_2
40.620,00 oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo. Ovviamente, l'accoglimento del predetto motivo dell'appello incidentale proposto dall'
[...]
e dal consente di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi di appello Parte_2 CP_5 incidentale proposti dalle parti nonché di quelli oggetto dell'appello principale proposto dalla Compagnia assicurativa che, parimenti devono ritersi superati dall'esclusione di ogni responsabilità da parte del per il pagamento del corrispettivo richiesto dalla CP_8 [...]
Parte_2
3.2 L'accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' e dal Parte_2 CP_5 impone una nuova regolamentazione delle spese di lite tenendo conto dell'esito
[...] complessivo della controversia. In particolare, in base al principio della soccombenza devono essere poste a carico del le spese di lite sopportate dall' e Controparte_2 Parte_2 dal ma anche della compagnia assicurativa Controparte_5 Parte_1
in applicazione del principio di causalità, (cfr. Cass., 8 febbraio 2016, n. 2492). Al
[...] contrario, devono essere poste a carico della le spese di lite sostenute dal Parte_2 nei cui confronti ha agito in giudizio direttamente la società attrice. Tali spese P_ vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, quanto all' in favore Parte_2 degli Avv.ti Raffaele Russo e , dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 cod. Controparte_4 proc. civ., facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 e per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante in quello da euro 26.002,00 ad euro 52.000,00) e con riconoscimento in misura minima del compenso per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia, senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da , nei confronti Parte_1 [...]
, e avverso la Controparte_9 Controparte_2 Parte_2 Controparte_5 sentenza n. 282/2021 pubblicata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 15/02/2021, così provvede: 1) accoglie l'appello incidentale proposto da e da Parte_2 CP_5
e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
[...]
14 2) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_2 della somma di € 40.620,00 (quarantamilaseicentoventi/00) oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo.
3) Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti di;
Parte_2 P_
4) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_2 delle spese di lite, che si liquidano, per il giudizio di primo grado;
in € 390,00 (trecentonovanta/00) per spese ed € 7616,00 (settemilaseicentosedici/00) per onorari e, per il presente giudizio, in € 8469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, in favore degli avv.ti Raffaele Russo e dichiaratisene Controparte_4 anticipatari, ex art. 93 cod. proc. civ;
5) condanna il al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Controparte_2 favore di delle spese di lite, che si liquidano per il giudizio di primo Controparte_5 grado € 7616,00 (settemilaseicentosedici/00) per onorari e, per il presente giudizio, in € 777,00 (settecentosettantasette/00) per spese ed € € 8469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
6) condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_2 favore di delle spese di lite, che si liquidano per il giudizio di primo P_0 grado in € 7616,00 (settemilaseicentosedici/00) per onorari e, per il presente giudizio, €
€ 8469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
7) condanna il al pagamento, in favore degli Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano, per il giudizio di primo grado in € 7616,00
[...]
(settemilaseicentosedici/00) per onorari e, per il presente giudizio, in € 804,00 (ottocentoquattro/00) per spese ed € 8469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
Napoli 5.3.2025 Il relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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