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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile
Il G.I., Sergio F. Pastorino, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del
14/04/2025 nel procedimento civile con rito semplificato di cognizione iscritto al n. 41/2024
R.G.A.C. promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
Il G.I.
- viste le note scritte di udienza depositate da parte ricorrente la quale “conferma quanto esposto in ricorso e le conclusioni ivi formulate da intendersi qui integralmente richiamate e
- trascritte. Vista la mancata costituzione del resistente, regolarmente citato come da prova di notifica in atti, chiede ne sia dichiarata la contumacia. Chiede che la causa sia tenuta in decisione senza termine per note con accoglimento integrale delle conclusioni (condanna del resistente al pagamento della somma di euro 10.343,00 oltre 15% lp, cpa e interessi legali) e rifusione in favore della ricorrente degli onorari e spese di giudizio come da nota spese già in atti, oltre alla rifusione del contributo unificato e marca iscrizione”;
- dato atto che la contumacia del resistente è stata dichiarata all'udienza del 12.7.2024;
provvede con l'allegata sentenza.
Il G.I.
Sergio F. Pastorino REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e allegazione al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41/2024 R.G.A.C. promossa da:
( nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Tempio P.
Viale Valentino n. 26, in proprio contro
( ) nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
in Bortigiadas (SS), Via Stazione Ferroviaria n. 2; contumace
avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
Motivi della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta con omissione dello svolgimento del processo e con esposizione succinta delle ragioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È dimostrato con produzioni documentali che l'Avv. ha ricevuto, in data Parte_1
22.7.2019, da mandato per la proposizione di un giudizio di revisione CP_1
dell'assegno di mantenimento – iscritto al n. 690/2019 V.G. - nei confronti di Persona_1
conclusosi con decreto del 15.9.2022.
[...]
È altresì documentalmente dimostrato (cfr. copia dei verbali di udienza) che l'Avv. Parte_1
in esecuzione del mandato ricevuto, ha svolto le seguenti attività:
[...]
le seguenti attività:
- esame e studio della pratica - redazione e deposito ricorso introduttivo luglio 2019
- notifica ricorso agosto 2019
- esame memoria di costituzione con domanda riconvenzionale
- partecipazione a udienze
- formulazione proposta conciliativa e esame proposta conciliativa controparte dicembre 2020 – gennaio 2021
- deposito note autorizzate 7.01.2021
- esame note di controparte 13.01.2021
- deposito repliche 2.2.2021
- esame repliche febbraio 2.2.2021
- deposito note d'udienza 3.2.2021
- esame note di trattazione scritta di controparte 15.2.2021
- replica alle note di trattazione scritta 17.2.2021
- diffida a del 19.01.2021 Persona_1
- esame decreto 18.4.2021
- note d'udienza 7.12.2021
- esame note controparte 09.12.2021
- esame decreto 4.10.2022
- accesso agli atti amministrativi Agenzia Entrate 8.7.2019
- accesso agli atti amministrativi nei confronti di , Parte_2 CP_2
, - gennaio 2021 CP_3 Persona_1
- esame documentazione agenzia entrate 24.1.2022 oltre ad attività stragiudiziale.
È anche dimostrato, con produzioni documentali, che l'odierna ricorrente richiedeva senza successo al proprio assistito il pagamento dei compensi professionali per € 10.343,00 oltre spese generali (15%) e CPA sollecitandone il pagamento con le lettere raccomandate del
4.10.2022 e del 21.6.2023.
Fra le parti in causa è intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2232 c.c. avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale verso corrispettivo.
Come è noto, il contratto d'opera intellettuale è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), si impegna a fornire la propria opera intellettuale, in vista della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente, in cambio di un compenso. Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico. Infatti, secondo la
Cassazione «il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento» (Cass. n. 1792/2017).
Nel caso che ci occupa, l'incarico è stato conferito dall'odierno resistente in data 22.7.2019
(cfr. procura alle liti in atti).
Non vi è dubbio, per quanto si è detto prima, che l'Avv. abbia Parte_1 diligentemente svolto l'incarico conferitogli adempiendo in tal modo alla propria obbligazione.
Viceversa, il resistente – che è anche rimasto contumace nel presente giudizio - CP_1 non ha adempiuto all'obbligazione gravante su di lui e cioè quella di corrispondere al professionista il compenso per l'opera intellettuale da questi prestata in suo favore.
Accertata la sussistenza del rapporto professionale tra ricorrente e resistente e dell'opera professionale prestata, deve essere accolta la domanda.
Quanto alla misura del compenso cui ha diritto il professionista per lo svolgimento dell'incarico e che, ai sensi dell'art. 2233 c.c. «deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione», lo stesso articolo prevede che «se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice».
Nel caso in esame il compenso non è stato convenuto dalle parti ma può essere facilmente determinato sulla base delle tariffe forensi vigenti.
Alla luce dei parametri forensi e delle relative tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, il compenso spettante al difensore può essere liquidata nella misura, determinata sulla base delle tariffe forensi per cause di valore indeterminabile (complessità media), in complessivi € 10.343,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda, deve essere condannato al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 10.343,00 oltre spese generali Parte_1
(15%) e CPA.
Le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della parte risultata soccombente la quale deve essere condannata al rimborso delle competenze legali relative al presente giudizio civile in favore di nella misura di cui al Parte_1
dispositivo che segue.
P.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti:
- condanna al pagamento, in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
10.343,00 oltre spese generali (15%) e CPA;
- liquida le spese del presente giudizio, ponendole a carico di e a favore CP_1 di in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali (15%), C.P.A. ed Parte_1
oltre a contributo unificato e marca per l'iscrizione a ruolo.
Il G.I.
Sergio F. Pastorino
Sezione Civile
Il G.I., Sergio F. Pastorino, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del
14/04/2025 nel procedimento civile con rito semplificato di cognizione iscritto al n. 41/2024
R.G.A.C. promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
Il G.I.
- viste le note scritte di udienza depositate da parte ricorrente la quale “conferma quanto esposto in ricorso e le conclusioni ivi formulate da intendersi qui integralmente richiamate e
- trascritte. Vista la mancata costituzione del resistente, regolarmente citato come da prova di notifica in atti, chiede ne sia dichiarata la contumacia. Chiede che la causa sia tenuta in decisione senza termine per note con accoglimento integrale delle conclusioni (condanna del resistente al pagamento della somma di euro 10.343,00 oltre 15% lp, cpa e interessi legali) e rifusione in favore della ricorrente degli onorari e spese di giudizio come da nota spese già in atti, oltre alla rifusione del contributo unificato e marca iscrizione”;
- dato atto che la contumacia del resistente è stata dichiarata all'udienza del 12.7.2024;
provvede con l'allegata sentenza.
Il G.I.
Sergio F. Pastorino REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e allegazione al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41/2024 R.G.A.C. promossa da:
( nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Tempio P.
Viale Valentino n. 26, in proprio contro
( ) nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
in Bortigiadas (SS), Via Stazione Ferroviaria n. 2; contumace
avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
Motivi della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta con omissione dello svolgimento del processo e con esposizione succinta delle ragioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È dimostrato con produzioni documentali che l'Avv. ha ricevuto, in data Parte_1
22.7.2019, da mandato per la proposizione di un giudizio di revisione CP_1
dell'assegno di mantenimento – iscritto al n. 690/2019 V.G. - nei confronti di Persona_1
conclusosi con decreto del 15.9.2022.
[...]
È altresì documentalmente dimostrato (cfr. copia dei verbali di udienza) che l'Avv. Parte_1
in esecuzione del mandato ricevuto, ha svolto le seguenti attività:
[...]
le seguenti attività:
- esame e studio della pratica - redazione e deposito ricorso introduttivo luglio 2019
- notifica ricorso agosto 2019
- esame memoria di costituzione con domanda riconvenzionale
- partecipazione a udienze
- formulazione proposta conciliativa e esame proposta conciliativa controparte dicembre 2020 – gennaio 2021
- deposito note autorizzate 7.01.2021
- esame note di controparte 13.01.2021
- deposito repliche 2.2.2021
- esame repliche febbraio 2.2.2021
- deposito note d'udienza 3.2.2021
- esame note di trattazione scritta di controparte 15.2.2021
- replica alle note di trattazione scritta 17.2.2021
- diffida a del 19.01.2021 Persona_1
- esame decreto 18.4.2021
- note d'udienza 7.12.2021
- esame note controparte 09.12.2021
- esame decreto 4.10.2022
- accesso agli atti amministrativi Agenzia Entrate 8.7.2019
- accesso agli atti amministrativi nei confronti di , Parte_2 CP_2
, - gennaio 2021 CP_3 Persona_1
- esame documentazione agenzia entrate 24.1.2022 oltre ad attività stragiudiziale.
È anche dimostrato, con produzioni documentali, che l'odierna ricorrente richiedeva senza successo al proprio assistito il pagamento dei compensi professionali per € 10.343,00 oltre spese generali (15%) e CPA sollecitandone il pagamento con le lettere raccomandate del
4.10.2022 e del 21.6.2023.
Fra le parti in causa è intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2232 c.c. avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale verso corrispettivo.
Come è noto, il contratto d'opera intellettuale è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), si impegna a fornire la propria opera intellettuale, in vista della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente, in cambio di un compenso. Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico. Infatti, secondo la
Cassazione «il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento» (Cass. n. 1792/2017).
Nel caso che ci occupa, l'incarico è stato conferito dall'odierno resistente in data 22.7.2019
(cfr. procura alle liti in atti).
Non vi è dubbio, per quanto si è detto prima, che l'Avv. abbia Parte_1 diligentemente svolto l'incarico conferitogli adempiendo in tal modo alla propria obbligazione.
Viceversa, il resistente – che è anche rimasto contumace nel presente giudizio - CP_1 non ha adempiuto all'obbligazione gravante su di lui e cioè quella di corrispondere al professionista il compenso per l'opera intellettuale da questi prestata in suo favore.
Accertata la sussistenza del rapporto professionale tra ricorrente e resistente e dell'opera professionale prestata, deve essere accolta la domanda.
Quanto alla misura del compenso cui ha diritto il professionista per lo svolgimento dell'incarico e che, ai sensi dell'art. 2233 c.c. «deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione», lo stesso articolo prevede che «se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice».
Nel caso in esame il compenso non è stato convenuto dalle parti ma può essere facilmente determinato sulla base delle tariffe forensi vigenti.
Alla luce dei parametri forensi e delle relative tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, il compenso spettante al difensore può essere liquidata nella misura, determinata sulla base delle tariffe forensi per cause di valore indeterminabile (complessità media), in complessivi € 10.343,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda, deve essere condannato al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 10.343,00 oltre spese generali Parte_1
(15%) e CPA.
Le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della parte risultata soccombente la quale deve essere condannata al rimborso delle competenze legali relative al presente giudizio civile in favore di nella misura di cui al Parte_1
dispositivo che segue.
P.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti:
- condanna al pagamento, in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
10.343,00 oltre spese generali (15%) e CPA;
- liquida le spese del presente giudizio, ponendole a carico di e a favore CP_1 di in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali (15%), C.P.A. ed Parte_1
oltre a contributo unificato e marca per l'iscrizione a ruolo.
Il G.I.
Sergio F. Pastorino