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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4131/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Villafrati - P.iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2585/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200099302920000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2248/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Villafrati presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620200099302920000 riferita alle seguenti partite di ruolo:
1)n. 20008A001137000 - avviso n. 11001425 - anno “2011” prefisso “8880” numero “01020339” gestore
“tim”;
2)n. 20008A001675000 - avviso n. 11002138 - anno “2011” prefisso “329” numero “3173302” gestore “wind”;
3)n. 20008A002509000 - avviso n. 11003222 - anno “2011” prefisso “8880” numero “10451170” gestore “tim”;
4)n. 20008A003579000 - avviso n. 12001393 - anno “2012” prefisso “8880” numero “10451170” gestore “tim”;
5)n. 20008A006868000 - avviso n. 13002508 anno “2013” prefisso “8880” numero “10451170” gestore “tim”;
6)n. 20008A008543000 - avviso n. 14001479 anno “2014” prefisso “8880” numero “10451170” gestore “tim”;
7)n. 20005A000661000 - avviso n. 15001103 anno “2015” - prefisso “8880” numero “10451170” gestore
“tim”;
8)n. 20005A001360000 - avviso n. 16000543 anno “2016” - prefisso “8880” numero “10451170” gestore “tim”;
9)n. 20003A00010000- avviso n. 2018/006/OR/000000655/1/001 divenuto definitivo (cfr. documentazione in atti).
Deduceva l'omessa notifica dei presupposti Avvisi di accertamento;
la prescrizione;
il difetto di motivazione e l'infondatezza della pretesa (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 2585 del 2024, accoglieva parzialmente il ricorso - limitatamente ai superiori punti 7, 8 e 9 -
ritenendo che nella cartella non fossero rinvenibili i collegamenti con i rispettivi Avvisi (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
Si è costituito il Comune di Villafrati il quale ha contro dedotto, ha contestato la fondatezza della pretesa ed ha concluso per il rigetto. La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è fondato.
Come si evince dalla documentazione versata in atti:
1.- La partita di ruolo n. 20008A001137000 è inerente l' “atto di accertamento per servizi telefonici cellullari anno 2011 TIM numero 888001020339 progressivo 00” : tali elementi sono contenuti anche nell'avviso n.
11001425 divenuto definitivo;
2.- La partita di ruolo n. 20008A001675000 è inerente l' “atto di accertamento per servizi telefonici cellullari anno 2011 Società_1 numero 329 3173302 progressivo 00”: tali elementi sono contenuti anche nell'avviso n. 11002138 divenuto definitivo;
3.- la partita di ruolo n. 20008A002509000 è inerente l'“atto di accertamento per servizi telefonici cellullari anno 2011 TIM numero 888010451170 progressivo 00”: tali elementi sono contenuti anche nell'avviso n.
1100322 divenuto definitivo;
4.- la partita di ruolo n. 20008A003579000 è inerente l' “atto di accertamento per servizi telefonici cellullari anno 2012 TIM numero 888010451170 progressivo 00”: tali elementi sono contenuti anche nell'avviso n.
12001393 divenuto definitivo;
5.- la partita di ruolo n. 20008A00686800 è inerente l' “atto di accertamento per servizi telefonici cellullari anno 2013 TIM numero 888010451170 progressivo 00”: tali elementi sono contenuti anche nell'avviso n.
13002508 divenuto definitivo;
6. la partita di ruolo n. 20008A008543000 è inerente l' “atto di accertamento per servizi telefonici cellullari anno 2014 TIM numero 888010451170 progressivo 00”: tali elementi sono contenuti anche nell'avviso n.
14001479 divenuto definitivo (cfr. documentazione in atti).
7.- La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 37382 del 2022) ha ritenuto che se la valutazione del materiale probatorio è espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito “viceversa, … deve ritenersi consentita, in applicazione delle norme di cui all'art. 115 e 360 n. 4 c.p.c., la facoltà di denunciare la errata percezione (e la conseguente utilizzazione), da parte del giudice di merito, di prove … che, pur riferendosi a fatti/fonti appartenenti al processo (uno specifico documento ritualmente depositato, …), si sostanziano nella elaborazione di contenuti informativi non riconducibili in alcun modo a dette fonti, neppure in via indiretta o mediata …. Dunque, il travisamento della prova, per essere censurabile per violazione dell'art. 115 c.p.c. - postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima;
b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocamente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;
d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza”.
In mancanza di uno specifico termine di prescrizione indicato dal D.P.R. 641 del 1972 risulta applicabile il termine di prescrizione decennale (Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 23397/2016).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato. La sentenza va riformata limitatamente alla parte impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella specificità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate nonché nella parziale riforma come sopra argomentato.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo,11 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN NA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4131/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Villafrati - P.iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2585/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200099302920000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2248/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Villafrati presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620200099302920000 riferita alle seguenti partite di ruolo:
1)n. 20008A001137000 - avviso n. 11001425 - anno “2011” prefisso “8880” numero “01020339” gestore
“tim”;
2)n. 20008A001675000 - avviso n. 11002138 - anno “2011” prefisso “329” numero “3173302” gestore “wind”;
3)n. 20008A002509000 - avviso n. 11003222 - anno “2011” prefisso “8880” numero “10451170” gestore “tim”;
4)n. 20008A003579000 - avviso n. 12001393 - anno “2012” prefisso “8880” numero “10451170” gestore “tim”;
5)n. 20008A006868000 - avviso n. 13002508 anno “2013” prefisso “8880” numero “10451170” gestore “tim”;
6)n. 20008A008543000 - avviso n. 14001479 anno “2014” prefisso “8880” numero “10451170” gestore “tim”;
7)n. 20005A000661000 - avviso n. 15001103 anno “2015” - prefisso “8880” numero “10451170” gestore
“tim”;
8)n. 20005A001360000 - avviso n. 16000543 anno “2016” - prefisso “8880” numero “10451170” gestore “tim”;
9)n. 20003A00010000- avviso n. 2018/006/OR/000000655/1/001 divenuto definitivo (cfr. documentazione in atti).
Deduceva l'omessa notifica dei presupposti Avvisi di accertamento;
la prescrizione;
il difetto di motivazione e l'infondatezza della pretesa (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 2585 del 2024, accoglieva parzialmente il ricorso - limitatamente ai superiori punti 7, 8 e 9 -
ritenendo che nella cartella non fossero rinvenibili i collegamenti con i rispettivi Avvisi (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
Si è costituito il Comune di Villafrati il quale ha contro dedotto, ha contestato la fondatezza della pretesa ed ha concluso per il rigetto. La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è fondato.
Come si evince dalla documentazione versata in atti:
1.- La partita di ruolo n. 20008A001137000 è inerente l' “atto di accertamento per servizi telefonici cellullari anno 2011 TIM numero 888001020339 progressivo 00” : tali elementi sono contenuti anche nell'avviso n.
11001425 divenuto definitivo;
2.- La partita di ruolo n. 20008A001675000 è inerente l' “atto di accertamento per servizi telefonici cellullari anno 2011 Società_1 numero 329 3173302 progressivo 00”: tali elementi sono contenuti anche nell'avviso n. 11002138 divenuto definitivo;
3.- la partita di ruolo n. 20008A002509000 è inerente l'“atto di accertamento per servizi telefonici cellullari anno 2011 TIM numero 888010451170 progressivo 00”: tali elementi sono contenuti anche nell'avviso n.
1100322 divenuto definitivo;
4.- la partita di ruolo n. 20008A003579000 è inerente l' “atto di accertamento per servizi telefonici cellullari anno 2012 TIM numero 888010451170 progressivo 00”: tali elementi sono contenuti anche nell'avviso n.
12001393 divenuto definitivo;
5.- la partita di ruolo n. 20008A00686800 è inerente l' “atto di accertamento per servizi telefonici cellullari anno 2013 TIM numero 888010451170 progressivo 00”: tali elementi sono contenuti anche nell'avviso n.
13002508 divenuto definitivo;
6. la partita di ruolo n. 20008A008543000 è inerente l' “atto di accertamento per servizi telefonici cellullari anno 2014 TIM numero 888010451170 progressivo 00”: tali elementi sono contenuti anche nell'avviso n.
14001479 divenuto definitivo (cfr. documentazione in atti).
7.- La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 37382 del 2022) ha ritenuto che se la valutazione del materiale probatorio è espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito “viceversa, … deve ritenersi consentita, in applicazione delle norme di cui all'art. 115 e 360 n. 4 c.p.c., la facoltà di denunciare la errata percezione (e la conseguente utilizzazione), da parte del giudice di merito, di prove … che, pur riferendosi a fatti/fonti appartenenti al processo (uno specifico documento ritualmente depositato, …), si sostanziano nella elaborazione di contenuti informativi non riconducibili in alcun modo a dette fonti, neppure in via indiretta o mediata …. Dunque, il travisamento della prova, per essere censurabile per violazione dell'art. 115 c.p.c. - postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima;
b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocamente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;
d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza”.
In mancanza di uno specifico termine di prescrizione indicato dal D.P.R. 641 del 1972 risulta applicabile il termine di prescrizione decennale (Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 23397/2016).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato. La sentenza va riformata limitatamente alla parte impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella specificità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate nonché nella parziale riforma come sopra argomentato.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo,11 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN NA