Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3494/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16/04/2025, alle ore 9.49, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
Per l'avv. Gianpiero Molinari, in sostituzione dell'avv. Caprile, il quale Parte_1 ribadisce la rinuncia alla domanda a causa della sopravvenuta improcedibilità della domanda principale svolta nei confronti esclusivi della ribadisce l'accertata non Controparte_1 soccombenza nel merito sulla di condanna e l'inesistenza di rapporti contrattuali e processuali diretti nei confronti delle altre parti e l'inesistenza di un litisconsorzio necessario;
insiste per la totale compensazione di tutte le spese tra le parti anche alla luce della memoria del 9.4.2020.
Per l'avv. ANTONIOLI FABIO, nessuno compare stante Controparte_1
l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale con il patrocinio dell'avv. LAURA Controparte_2
PICUTI, la quale dichiara di accettare la rinuncia come verbalizzato e chiede la liquidazione delle spese di lite, dando termine per depositare notula.
Per , con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. Paola Falcioli e dell'avv. Stefano Taccioli, oggi sostituito dall'avv. Luca
Ceccareli, il quale si riporta agli atti di accettazione della rinuncia notificati ai procuratori
1
Per nessuno compare Controparte_4
Per con il patrocinio dell'avv. Ciufoli anche in Controparte_5 sostituzione dell'avv. Stefano Zunarelli, la quale ribadisce di aver già accettato la rinuncia alla decorsa udienza, non accettando però la compensazione delle spese di cui chiede la liquidazione, come da nota spese depositata.
Per con il patrocinio dell'avv. Francesca Parte_2
D'Orsi, oggi sostituito dall'avv. Ulisse Bardani, il quale pur accettando la rinuncia, chiede la liquidazione delle spese a carico della e, in subordine, a carico della rinunciante CP_2
Per , con il patrocinio Controparte_6 dell'avv. Paola Falcioli, dell'avv. Stefano Taccioli e dell'avv. Massimo Ambrosino, oggi sostituito dall'avv. Luca Ceccarelli il quale si riporta agli atti di accettazione della rinuncia notificati ai procuratori delle parti e depositati già in atti, con richiesta di liquidazione delle spese a carico della rinunciante.
L'avv. Molinari, viste le richieste avversarie, chiede che la causa venga assunta in decisione solo in punto spese, con concessione di un termine per note.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, ritenuta la superfluità di assegnazione di un termine per note, avendo le parti comunque avuto modo di interloquire, anche con le deduzioni odierne in punto spese, invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
2
TRIBUNALE DI PERUGIA II Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3494/2019 tra in persona del legale rappresentante p.t. Parte_3
Rappresentata e difesa dall'avv. dall' Avv. Livio Caprile del Foro di Genova (indirizzo pec:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_1
Isabella Lazzaro Cardarelli del foro di Perugia
, giusta delega in atti;
Email_2
Attore
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Rappresentata e difesa originariamente dall'avv. Fabio Antonioli (indirizzo pec:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Email_3 in Perugia, Via XIV Settembre, 71, giusta delega in atti;
Convenuta
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_7
Rappresentata e difesa dall'avv. Laura Picuti (C.F. ; indirizzo pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_4
AS RA (PG) Via Sacco e Vanzetti n.23/A, giusta delega in atti;
E DI
[...
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_8
Rappresentata e difesa originariamente dall'avv. Stefano Zunarelli
C.F.: , PEC: del Foro di C.F._2 Email_5
Bologna e dall'Avv. Cristina Ciufoli (C.F. , PEC: C.F._3
del Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliata Email_6 presso lo Studio dell'Avv. Cristina Ciufoli sito in Perugia, Via XIV Settembre n. 73;
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_9
Rappresentata e difesa originariamente dall'avv. Maurizio Maffi;
C.F._4 pec: ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria Email_7
Civile dell'intestato Tribunale, giusta delega in atti;
NONCHÉ DI
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 Controparte_1
Rappresentata e difesa originariamente dall'avv. Fabio Antonioli (indirizzo pec:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Email_3 in Perugia, Via XIV Settembre, 71, giusta delega in atti;
E DI
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Taccioli [c.f. indirizzo C.F._5
PEC: e Massimo Ambrosino [c.f. Email_8
indirizzo PEC: del Foro di C.F._6 Email_9
Genova, presso l'avv. Paola Falcioli del Foro di Perugia giusta delega in atti;
E DI
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_10 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Taccioli [c.f. indirizzo C.F._5
PEC: e Massimo Ambrosino [c.f. Email_8
indirizzo PEC: del Foro di C.F._6 Email_9
Genova, ed elettivamente domiciliata in 06121 Perugia - Via XIV Settembre n. 73 presso l'avv. Paola Falcioli del Foro di Perugia giusta delega in atti;
4
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca d'Orsi (C.F. – PEC C.F._7
) del Foro di Roma con studio in Roma alla via Email_10
Cesare Fracassini 4, con elezione di domicilio informatico presso l'avvocato Francesca
d'Orsi, , giusta procura speciale alle liti in atti;
Email_11 terze chiamate
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sequenza processuale e le vicende in esse verificatesi impongono una pur minima illustrazione dei principali accadimenti, processualmente, rilevanti in ordine alle posizioni assunte dalle parti.
Il presente procedimento trae origine dalla domanda svolta dalla società la Parte_1 quale, premesso che la società Sterling s.p.a. di Corciano, propria assicurata aveva un rapporto contrattuale di trasporto con la società si era rivolta a questo Controparte_1
Tribunale onde ottenere, in contraddittorio con la società l'accertamento Controparte_1 della responsabilità contrattuale o extracontrattuale di quest'ultima ed il ristoro del danno pari ad € 201.240,95, pari all'importo indennizzato all'assicurata in conseguenza del sinistro da quest'ultima denunciata, con il quale, in particolare, veniva lamentato la smarrimento della merce consegnata alla e da questa affidata al subvettore Controparte_1 CP_2 di Cremona.
[...]
Sicché, in sostanza, aveva evidenziato l'attrice di aver ristorato il proprio assicurato e di esercitare in surroga i diritti allo stesso spettante nei confronti del danneggiante.
2. La società si era costituita in giudizio, contestando la fondatezza Controparte_1 della domanda e chiedendo, in via gradata l'accertamento della responsabilità della e, in ogni caso, laddove non si volesse escludere la Controparte_2 responsabilità della convenuta, l'operatività della copertura assicurativa ad opera della compagnia Controparte_11 da cui aveva chiesto di essere tenuta indenne.
Da qui la richiesta di estensione del contraddittorio avanzata nei confronti di entrambi i terzi chiamati, chiedendo l'affermazione che costoro fossero tenuti a garantire e manlevare la contro tutti gli effetti dell'accoglimento della domanda attorea e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la Compagnia e/o in persona dei Controparte_2
5
rispettivi leg. rapp.ti pro tempore, al pagamento delle eventuali somme che verranno dichiarate dovute.
3. La società si era costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_7 domande nei propri confronti e chiedendo, invece, di estendere il contraddittorio nei confronti della deducendo, in particolare, che la perdita del collo è Controparte_5 avvenuta sotto la responsabilità di quest'ultima, che sarebbe quindi tenuta (previa autorizzazione alla chiamata in causa) a manlevare e garantire la Controparte_7
[...]
In via subordinata aveva ancora dedotto che la responsabilità dell'evento sarebbe stata ascrivibile alla società da cui ha chiesto di essere tenuta indenne. Controparte_4
Da qui le conclusioni rassegnate, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei propri riguardi
4. Si era costituita la società chiedendo il rigetto della domanda Controparte_4
e, in via subordinata, la chiamata in causa della compagnia allo scopo di essere Pt_2 tenuta indenne di quanto fosse eventualmente tenuta a corrispondere.
5. Si è quindi costituita la società la quale, previa richiesta di integrazione CP_5 del contraddittorio nei confronti di ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_6 di parte attrice e, in via subordinata, ha invocato l'operatività della copertura assicurativa da parte di E di tteso che la Polizza assicurativa n.07899711, CP_12 Controparte_6
l'assicurazione è ripartita per quote tra le seguenti società: nella Controparte_13 misura del 50% e la ella misura del 50%. Controparte_6
6. Nel contraddittorio con le compagnie assicurative, nel frattempo costituite, la causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., nel corso delle quali, è bene sin da ora rilevare, la società attrice non ha mutato le conclusioni originariamente rassegnate.
7. Ammesse le prove con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 18.5.2022, tenutasi in modalità cartolare, con provvedimento reso fuori udienza in data 14.6.2022 ha dichiarato l'interruzione del giudizio, per effetto del fallimento della società
[...] pronunciato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 81/2022 del 7 aprile Controparte_4
2022; a riguardo, si osserva, che l'interruzione venne pronunciata con riferimento all'intero procedimento, osservando, sul piano processuale, che nel caso di cumulo di cause l'evento interruttivo riguardante una causa non si propaga all'altra e il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo relativo all'altra
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controversia deve continuare non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio
(cfr. Cassazione civile sez. III, 13/12/2018, n. 32228) e, sul piano dei rapporti tra le parti, che la società fallita era stata chiamata in giudizio dalla società ed la Controparte_7 medesima società fallita, a sua volta, aveva provveduto a chiamare in causa la compagnia assicurativa Pt_2
8. Riassunto, quindi, il procedimento, all'udienza del 24.5.203, è stata fissata l'udienza per la prosecuzione della prova già ammessa;
tuttavia, all'udienza del 24.1.2024 è stata dichiarata nuovamente l'interruzione del procedimento in ragione dell'apertura della liquidazione giudiziale della società in data 20.12.2023. Controparte_1
9. Il procedimento è stato nuovamente riassunto dall'originaria attrice, già ricorrente in riassunzione in seguito alla prima dichiarazione di interruzione del procedimento, con ricorso del giorno 8.4.2024.
Per la prima volta in tale ricorso, l'originaria attrice ha modificato la domanda originariamente svolta (cosa non fatta neanche in occasione della prima riassunzione), chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale (non solo) della giudiziale di SI (originaria attrice, ma anche) Controparte_14 della e della verso cui risultava svolta alcuna domanda Controparte_2 Controparte_5 fino a tale momento.
10. Ripristinato nuovamente il contraddittorio, in vista dell'udienza del 7.4.2025, ha depositato una nota di cui è opportuno riportare integralmente il contenuto.
Si legge, infatti, nelle note:
“…nonostante la notificazione del ricorso di riassunzione e del relativo decreto di fissazione dell'udienza del 25.01.25, non po' che formulare formale rinuncia alla richiesta di condanna diretta per responsabilità vettoriale aggravata contenuta nell'atto citazione, e ribadita nei successivi atti, per sopravvenuta improcedibilità della domanda giudiziale ordinaria nanti questo
Tribunale a seguito della liquidazione giudiziale del 20.12.23 (59/2023) della convenuta principale avvenuto durante questo processo, con apertura del relativo procedimento, nanti la sezione fallimentare di questo Tribunale con prossima udienza del 04.06.25
Tutto ciò, nonostante sia emerso documentalmente sia lo smarrimento delle merci della Sterling nei magazzini di Bologna della sia l'esistenza ed operatività della copertura RCV a Controparte_5 favore della e della facenti parte del network a favore delle Controparte_1 Controparte_2 CP_5 quali la capogruppo ( , oggi terza chiamata, aveva stipulato con la Controparte_5 CP_15 idonea copertura RCV/all risk n. 07899711 (doc. ), per il periodo in cui si è verificato il Controparte_1
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sinistro (28.12.17) con massimali capienti (250.000 €) e con esplicita copertura anche in caso di Cont superamento dei limiti vettoriali per colpa grave (art 13.3 del contratto ).
In punto spese, fermo restando che , surrogatasi nei diritti della Sterling aveva evocato in Pt_1 giudizio solo la quale unica Convenuta e che tutte le altre parti sono state coinvolte Controparte_1 nell'ambito di un litisconsorzio facoltativo disposto dal G.U. quali chiamata di terzo “a cascata”, si fa formale istanza che tutte le spese di giudizio vengano integralmente compensate tra tutte le parti per evidenti ragioni di giustizia ed opportunità processuale…” (grassetto contenuto nel testo).
Le deduzioni sono state, poi, riproposte dalla parte attrice anche all'udienza odierna.
11. Invitate, dunque, le parti a chiarire le reciproche posizioni in ordine alla manifestazione della volontà di rinunciare alla domanda da parte dell'attrice, le stesse hanno concluso dichiarando di “accettare” la rinuncia, insistendo, però, per il favore delle spese.
Sicché, non ritenendosi necessario lo svolgimento di altri incombenti, all'udienza odierna le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; le parti hanno concluso nei termini di cui al verbale che precede, cui si rinvia.
12. Così ricostruiti gli elementi di fatto, il Tribunale non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere, per effetto della rinunci alla domanda – così dovendosi qualificare la rinuncia operata dall'attrice nei confronti dell'originaria convenuta
– operata dall'originaria attrice nei confronti dell'originaria convenuta, cui Controparte_1 consegue la rinuncia ad adottare le conseguenti statuizioni, dovendosi, tuttavia.
Nondimeno, le implicazioni processuali di tale aspetto soprattutto verso le parti chiamate, con specifico riferimento alla regolamentazione delle spese, su cui queste ultime, pur dichiarando di aderire alla rinuncia, hanno insistito, impongono al Tribunale di svolgere alcune notazioni in punto di diritto, derivanti dalla modalità con cui la rinuncia è stata formulata.
12.1. Invero, si premette che secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
- la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass.
17/12/2013, n. 28146);
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- rientra, infatti, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi; in tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (cfr. Cass. 1439/2022; Cass. 19/02/2019, n. 4837; Cass.
24/09/2013, n. 21848; Cass. 17/12/2013, n. 28146);
- la rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem, tuttavia, può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum”
(Cass. 25-8-1997 n. 7977), (Cass. 23.7.1971 n. 2434; Cass. 27.2.1965 n. 334, Cass.
22.4.1963 n. 1018, ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti della parte convenuta giacché in quel caso si tratterebbe, infatti, di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem. (Cass. 19/02/2019, n. 4837);
- per contro, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01);
- la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ovvero, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto,
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assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte sia valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali. (Cass. civ. sez. III del 7 novembre 2019 n. 28622).
12.2. Ora, come riportato al punto 10 della presente motivazione, il difensore dell'attrice ha dedotto come segue:
“…nonostante la notificazione del ricorso di riassunzione e del relativo decreto di fissazione dell'udienza del 25.01.25, non po' che formulare formale rinuncia alla richiesta di condanna diretta per responsabilità vettoriale aggravata contenuta nell'atto citazione, e ribadita nei successivi atti, per sopravvenuta improcedibilità della domanda giudiziale ordinaria nanti questo
Tribunale a seguito della liquidazione giudiziale del 20.12.23 (59/2023) della convenuta principale avvenuto durante questo processo, con apertura del relativo procedimento, nanti la sezione fallimentare di questo Tribunale con prossima udienza del 04.06.25
Tutto ciò, nonostante sia emerso documentalmente sia lo smarrimento delle merci della Sterling nei magazzini di Bologna della sia l'esistenza ed operatività della copertura RCV a Controparte_5 favore della e della facenti parte del network a favore delle Controparte_1 Controparte_2 CP_5 quali la capogruppo ( , oggi terza chiamata, aveva stipulato con la Controparte_5 CP_15 idonea copertura RCV/all risk n. 07899711 (doc. ), per il periodo in cui si è verificato il Controparte_1 sinistro (28.12.17) con massimali capienti (250.000 €) e con esplicita copertura anche in caso di Cont superamento dei limiti vettoriali per colpa grave (art 13.3 del contratto ).
In punto spese, fermo restando che , surrogatasi nei diritti della Sterling aveva evocato in Pt_1 giudizio solo la quale unica Convenuta e che tutte le altre parti sono state coinvolte Controparte_1 nell'ambito di un litisconsorzio facoltativo disposto dal G.U. quali chiamata di terzo “a cascata”, si fa formale istanza che tutte le spese di giudizio vengano integralmente compensate tra tutte le parti per evidenti ragioni di giustizia ed opportunità processuale…” (grassetto contenuto nel testo).
Sicché, nella specie, non pare essere revocabile in dubbio che il difensore ha esercitato le prerogative proprie del proprio mandato difensivo, dichiarando di rinunciare alla domanda nei confronti della società Controparte_1
12.2.1. Trattasi, peraltro, di una scelta comprensibile, così corroborando la qualificazione di una rinuncia alla domanda in questa sede, tenuto conto che la domanda
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originariamente formulata – come tutte quelle che nel presente procedimento si sono trovate ad essere rivolte nei confronti dei soggetti verso cui si sia aperta una procedura concorsuale – sarebbe stata improcedibile.
Come noto, infatti, La necessità della cognizione nella sede fallimentare non discende tanto dal disposto dell'art. 24 della l. Fall., il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, quanto piuttosto dal principio di obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento: non può negarsi, infatti, che le domande svolte dall'opposta siano comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito, risolvendosi in una richiesta di pagamento di prestazioni patrimoniali.
Invero, va considerato in punto di diritto che l'art. 24 Legge Fallimentare non si limita a fissare una competenza per materia in deroga agli artt. 7 e ss. c.p.c., ma deve essere letto in uno con gli artt. 43 (rapporti processuali;
3° co.: interruzione automatica) e 52, c. 2,
(concorso) che rinviano agli artt. 92 e ss. L.F., di talché, può affermarsi che la norma introduce un rito speciale per l'accertamento dei crediti della massa fallimentare e, più in generale per le azioni proposte da terzi contro il fallimento.
Più nel dettaglio, per azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 l. fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna (cfr. Cassazione civile sez. III 08 agosto 2007 n. 17388).
Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare le azioni revocatorie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione
(sulla scorta di tali elementi, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in materia di contratto di factoring, ha ritenuto insussistente la competenza del tribunale fallimentare, in relazione alla chiamata, nella causa tra factor e debitore principale, della società, cedente il credito, successivamente fallita;
si veda anche Cassazione civile, sez. I,
10/01/2003 n. 148 secondo cui «…Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento e per la quale non si ponga l'esigenza di derogare, ai sensi dell'art. 36
c.p.c., alle ordinarie regole sulla competenza (perché la domanda riconvenzionale rientri, già in base alle regole ordinarie, nella competenza territoriale del tribunale adito dal curatore con la domanda principale), la
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trattazione unitaria delle due cause non è imposta dall'art. 36 cit.; ne consegue che l'improponibilità – nel giudizio introdotto dal curatore davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie – della riconvenzionale soggetta al rito speciale dell'accertamento del passivo fallimentare comporta, ancorché le due cause traggano fondamento dal medesimo titolo contrattuale, la separazione delle cause stesse, restando quella principale incardinata dinanzi al giudice naturale, ritualmente adito dal curatore, atteso che
l'esigenza del "simultaneus processus" né può derogare al rito speciale fallimentare, né può (al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 36 cit.) sottrarre la domanda principale al giudice che per essa sia naturalmente competente, per devolverla, con travisamento della struttura logica del sistema concorsuale, al giudice fallimentare, e deve rimediarsi con l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. all'esigenza del
“simultaneus processus” posta dall'identità del titolo…»; ancora, nella giurisprudenza di merito,
Tribunale Roma sez. XIII, 09 luglio 2003, secondo cui «…Quando il debitore convenuto in giudizio dal fallimento opponga in compensazione nei confronti della curatela un proprio controcredito, occorre distinguere due ipotesi: se l'eccezione è sollevata al solo fine di paralizzare la pretesa attorea, resta ferma la competenza del tribunale ordinario;
se, invece, il convenuto domanda in via riconvenzionale un accertamento che possa costituire premessa di una pretesa da far valere nei confronti della massa, l'intera causa è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare, ai sensi degli art. 36 c.p.c. e 52 r.d. 16 marzo
1942 n. 267…»; da ultimo anche Trib. Prato, 2 agosto 2015, n. 900).
Sul punto, difatti, la giurisprudenza anche più recente è oramai consolidata nel ritenere che “…nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori…” (cfr Cass Civ, Sez I, 5.3.2020 n.
6196).
12.2.2. Pertanto, la domanda nei confronti della (come, si Controparte_1 ribadisce, le domande nei confronti dei soggetti che nel presente procedimento sono state destinatarie di procedure concorsuali) sarebbe stata certamente improcedibile, stante l'apertura della procedura concorsuale.
13. Alla rinuncia alla domanda consegue, quindi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, giacché la richiesta dell'attore, non contrastata né dall'originario convenuto (non costituito) né dalle parti chiamate che sono rimaste in giudizio (che vi hanno anzi aderito), implica la volontà delle parti di soprassedere dall'accertamento giudiziario.
Al riguardo è solo il caso di chiarire come, con riferimento alla c.d. rinuncia alla domanda, a differenza che nella rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., non sia necessaria l'accettazione della controparte.
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In questo senso d'altronde si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. (e 420 c.p.c. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (Cass. n. 1439 del 2002).
13.1. Per il vero, la cessazione della materia del contendere non equivale a rinuncia ma ne costituisce – piuttosto – l'effetto.
Infatti, per potersi configurare rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta
- occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.
Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte – che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio – l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 19/03/1990, Rv. 466036; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 12844 del 03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4505 del
28/03/2001, Rv. 545257; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1442 del 16/03/1981, Rv. 412092).
Ne consegue, ad esempio, che “…non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando il riconoscimento che il convenuto abbia fatto della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio dall'attore sia subordinato all'accertamento di un diverso assetto dei rapporti tra le medesime parti, sia pure con riguardo ad un distinto periodo di tempo, dovendo in tal caso il giudice, anche se ritenga che tale ultimo accertamento sia estraneo a quanto forma oggetto della causa, pronunciare sul merito della domanda dell'attore…” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del 09/10/1995, Rv. 494189); ovvero quando una delle parti abbia “…dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle
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rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia…” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 622 del
22/01/1997, Rv. 501935; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6395 del 01/04/2004, Rv. 571708; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 27460 del 22/12/2006, Rv. 594039); o ancora quando, pur essendo sopravvenuta nel corso del processo una situazione astrattamente idonea ad eliminare completamente la posizione di contrasto fra le parti in causa, facendo venir meno la necessità della decisione, persista comunque l'interesse di una di esse ad un accertamento giudiziale del diritto azionato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14144 del 16/12/1999, Rv. 532268)
o sussista comunque opposizione di una delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1950 del
10/02/2003, Rv. 560353).
In definitiva “…la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice…” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del
08/07/2010, Rv. 613959).
Va inoltre considerato che “…la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate…” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4837 del 19/02/2019, Rv. 652581; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del
17/12/2013, Rv. 629194; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 04/02/2002, Rv.
552063, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3734 del 10/04/1998, Rv. 514440 e Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2572 del 07/03/1998, Rv. 513476).
Ciò de resto, è logica conseguenza del fatto che, ove la rinuncia cada sull'intera domanda originariamente proposta la sua formulazione dovrebbe seguire i termini rigorosi previsti dall'art. 306 c.p.c., in quanto la disposizione del diritto controverso non rientra tra i poteri del procuratore di scegliere la più opportuna strategia di difesa.
13.2. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 23289/07, Cass. n. 2567/2007 secondo cui “…la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito
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contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto…”).
Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/07 - n. 6909/09 -
n.10553/2009 secondo cui “…la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese…”).
13.3. Come detto, nella specie la rinuncia alla domanda comporta certamente la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra l'originaria attrice e la
[...]
(nella cui posizione sarebbe subentrata la relativa Curatela); ragione questa che, CP_1 peraltro, non rende necessario che anche quest'ultima rassegni le relative conclusioni.
Ciò giustifica, peraltro, nei confronti di tali parti la compensazione delle spese.
14. Leggermente più articolata, sul piano processuale, è la posizione delle altre parti chiamate, avendo queste ultime dichiarato di accettare la rinuncia ma non aderire alla compensazione delle spese, di cui hanno chiesto la refusione.
Ciò impone di comprendere sulla scorta di quale regola processuale operare, in primo luogo, siffatta pronuncia.
14.1. Ora, come detto, la rinuncia operata dall'attrice è una rinuncia alla domanda e non una rinuncia agli atti sicché, in tal senso, non è neanche necessaria una accettazione delle altre parti.
Tanto lo si precisa in quanto, se si fosse trattato di rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306
c.p.c., sarebbe stato preclusa qualsiasi statuizione sulle spese, salvo accordo sulla compensazione, diversa dalla mera liquidazione (arg. da Cassazione civile sez. VI,
09/11/2021, n. 32771).
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14.2. Ne consegue che la regolamentazione delle spese deve avvenire sulla scorta della soccombenza virituale.
Ciò posto, quanto alla posizione delle altre parti, allora, si osserva quanto segue.
Giova, anzitutto, ricordare che, come noto, secondo i principi enucleabili dalla pronuncia della Corte di Cassazione n.12317/2011, “Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria”.
14.3. Le chiamate svolte nel presente giudizio hanno dato luogo a forme di estensione del contraddittorio in forza di una chiamata in garanzia nei confronti degli altri vettori, di fatto svolta “a cascata”, nei termini che sono stati prima compendiati.
Trattasi allora di chiamate in garanzia (impropria) nei confronti dei terzi chiamati (sia da parte dell'attore nei loro confronti sia tra tutti i terzi) nei confronti dei quali non v'è stata alcuna estensione automatica della domanda originariamente azionata dall'attore.
Detto altrimenti, si è trattato di una chiamata in garanzia, per la quale effettivamente non opera l'estensione automatica della domanda (in ragione della autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo), e non di una chiamata del terzo responsabile (o corresponsabile), da cui deriva invece, secondo orientamento consolidato di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 1043/2019, n. 30601/2018, n. 24494/2016, n.
5400/2013, n. 5057/2010, n. 4740/2003), l'estensione automatica della domanda.
14.4. Né, contrariamente a quanto paventato all'udienza odierna, modifica tale circostanza la riassunzione operata nei confronti di tutte le parti, giacché non avrebbe potuto essere diversamente.
14.1. Come detto, aveva esteso il contraddittorio nei confronti di Controparte_1
e , Controparte_2 Controparte_3 [...]
. Controparte_6
La società (dichiarata fallita) è stata chiamata in causa dalla Controparte_4 società e la società Controparte_7 Controparte_6
è stata chiamata in causa dalla società infine, che
[...] Controparte_5
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la era stata chiamata in causa proprio dalla Parte_2 società Controparte_4
14.2. Come già notato con ordinanza istruttoria qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, è ammessa l'interruzione parziale del procedimento, operante solo nei confronti del procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo;
in particolare, secondo le Sezioni Unite della S.C.
“…allorché il soggetto che perde la capacità processuale è parte di tutti i procedimenti riuniti o unitariamente trattati ovvero di una causa pregiudiziale alle altre oggetto di vari giudizi, tutto il processo si interromperà, con valutazione sul punto rimessa al Giudice del merito…”: spetta, dunque, a quest'ultimo – con valutazione incensurabile in sede di legittimità - la valutazione delle situazioni che sono ritenute d'ostacolo alla soluzione della scindibilità dell'interruzione, avendo queste un rilievo di mero fatto e non di diritto (Cass., Sez. U., sentenza n. 15142 del
5/7/2007).
Le Sezioni Unite, a partire dal 2007, hanno affermato il principio di diritto per cui
“…nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più cause connesse,
l'interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento.
In tale eventualità, non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103 c.p.c., comma 2, per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini di cui all'art. 305
c.p.c., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito dall'evento interruttivo, per il quale sarà necessario, e potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti assunti senza la partecipazione della parte colpita dall'evento interruttivo…” (Cass., Sez. U., sentenza n. 15142 del
5/7/2007).
Quanto precede è stato ulteriormente chiarito dalla Corte Costituzionale secondo cui l'interruzione “…è finalizzata esclusivamente alla tutela della parte colpita dall'evento, la quale, anche se costituita, potrebbe essere pregiudicata nel suo diritto di azione o di difesa, dalla prosecuzione del processo…” (C. Cost. 18 giugno 2003, n. 249) ed ha, quindi, la funzione di consentire alla parte, nonostante sia stata colpita da un evento che ne pregiudica, per così dire l'integrità, di difendersi in giudizio, usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce (C.
Cost. 26 gennaio 2005, n. 109; così anche C. Cost., 12 dicembre 1967, n. 139).
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Pertanto, quando l'evento interruttivo riguarda una sola delle parti del procedimento, la stasi processuale derivatane ha come unica finalità quella di tutelare colui che perde la capacità di stare in giudizio in conseguenza di tale evento e, dunque, solo su di lui incombe un effettivo onere di riassunzione, con l'ulteriore conseguenza che le altre parti, su cui tale evento non si propaga, non avendo alcun obbligo di riassumere un procedimento che nei loro confronti non è in fase di stasi, hanno il diritto di vedere accertata giudizialmente - senza ingiustificate interruzioni o dilazioni- la loro pretesa.
In sintesi, applicando il suddetto principio, l'effetto interruttivo, ex art. 43L.F. ha rilievo solo sulla posizione processuale del creditore e del debitore fallito. Infatti, nel processo in cui siano state introdotte più domande - ex artt. da 103 a 106 c.p.c. - per giurisprudenza costante (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 9960 del 20/4/2017; Sez. U., sentenza n. 9686 del
22/4/2013; Sez. U., sentenza n. 15142 del 5/7/2007), l'effetto interruttivo non si propaga alle domande delle parti che non hanno perso la capacità di stare in giudizio. In secondo luogo, deve ritenersi che una volta che, a proposito del processo nel quale siano estate introdotte più domande (artt. 103 a 106 c.p.c.), si accoglie l'interpretazione per cui, come regola, l'evento interruttivo che coglie la parte di una di tali domande non si propaga ai giudizi riuniti, ciò significa che rispetto agli altri, che si trovano a contraddittorio integro, non si può profilare né la necessità di una loro riassunzione, né quella di una loro estinzione per esserne mancate la prosecuzione spontanea o la riassunzione (Sez. U., sentenza n. 9686 del 22/4/2013);.
Pertanto è corretto assumere, quale ulteriore conseguenza, che se l'interruzione colpisce solo una delle parti, non può profilarsi come dovuta la riassunzione da parte delle altre, e neppure l'estinzione ad opera del giudice per essere, come nel caso in questione, mancata la riassunzione o la prosecuzione del procedimento. In terzo luogo, si deve ritenere che il giudice, in tali casi, sia tenuto a proseguire il procedimento, non essendosi sui litisconsorti facoltativi propagato l'effetto interruttivo di cui alla L. Fall., art. 43, e ciò anche per ragioni di rispetto del diritto di azione di ciascuna parte.
Ancor più nel dettaglio, (cfr. Cass. Sez. U. 22 aprile 2013, n. 9686) è stato evidenziato che per effetto della chiamata in causa non si realizza una situazione processuale che si atteggi con le stesse caratteristiche del processo a litisconsorzio necessario.
In particolare, è stata esclusa la rilevanza del parametro offerto dall'art. 331 cod. proc. civ. in quanto relativo solo alla fase dell'impugnazione. La successiva evoluzione della giurisprudenza, secondo cui la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707), non fa venir
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meno la conclusione di Cass. n. 9686 del 2013 proprio perché la rilevanza del litisconsorzio necessario processuale emerge in sede di gravame, avuto anche riguardo all'esito cui il processo di primo grado è pervenuto. In mancanza di un litisconsorzio necessario originario e sostanziale, quello meramente processuale acquista rilievo quindi, sotto il profilo dell'inscindibilità delle cause, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado.
Pertanto, nel caso di cumulo di cause l'evento interruttivo riguardante una causa non si propaga all'altra ed il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo relativo all'altra controversia deve continuare non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio;
Da ciò discende che, dopo la riassunzione del procedimento ad opera della parte colpita dall'evento interruttivo (nel cui solo interesse ha operato la interruzione), oppure, dopo la dichiarazione di estinzione parziale del procedimento (parziale, perché non propagatasi automaticamente alle altre parti), il giudice, ove non abbia esercitato il potere di separare i procedimenti ex art. 103 c.p.c., comma 2, deve disporre la prosecuzione del processo tra le parti non colpite dall'evento interruttivo che non hanno perso la capacità di stare in giudizio e che, pertanto, non hanno alcun obbligo di riassunzione.
In conclusione, l'interruzione determinata dal fallimento della parte chiamata in garanzia ha riguardato solo il rapporto processuale relativo alla parte attinta dall'evento interruttivo e che la mancata riassunzione (recte: la mancata notifica del ricorso in riassunzione in realtà tempestivamente depositato) ha riguardato solo al rapporto processuale relativo alla mentre l'evento interruttivo riguardante Controparte_4 quest'ultima non si è propagato al rapporto processuale con le altre parti, sicché l'odierno ricorrente non aveva alcun onere di provvedere alla sua riassunzione;
Al contempo la S.C. ha già avuto modo di chiarire che, nel caso di cumulo di cause scindibili, ove il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti e non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione (Cass. 26/05/2014, n. 11686; v. anche Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9686;
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Cass. 18/09/2015 n. 18318; 16/07/2005, n. 15095), giacché ritenere il contrario implicherebbe in modo del tutto improprio attribuire alla parte un potere di riassunzione congiunto ad un potere di scioglimento del cumulo che la legge non prevede, dato che compete al giudice, in presenza di processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione (v., in termini, Cass. 15/05/2020, n. 8975 nonché Cassazione civile sez. III,
22/02/2021, n. 4653), giacché le parti non possono autonomamente sciogliere il cumulo che si è creato.
14.3. Orbene, venuto meno il rapporto principale, automaticamente viene meno qualsiasi interesse all'ulteriore decisione rispetto ai rapporti originati dalle successive chiamate in garanzia, nei confronti delle quali non vi era mai stata alcuna estensione della domanda se non con l'ultimo atto in riassunzione, dunque, in maniera oltre modo tardiva.
Ora, è ben vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. amplius, Cass. n.
25781 del 2013) che, “in sede di regolamentazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda
(Cass. n. 21933/06). La norma dell'art. 306 c.p.c., per cui il rinunciante, salvo diverso accordo, deve rimborsare le spese alle altre parti, costituisce un'applicazione del principio di causalità e non di soccombenza, principio che con riguardo alla posizione del terzo chiamato si attua mediante un'operazione di logica giuridica resa dall'espressione per cui causa causae est causa causati. Pertanto, il giudice di merito, come non deve operare alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale, così neppure deve valutare se la domanda attorea si estendesse o meno al terzo, essendo necessario e sufficiente stabilire solo se
l'instaurazione del rapporto processuale fra il chiamante e il chiamato fosse giustificata dal contenuto della domanda proposta dall'attore verso il convenuto” (Cass. 33620/2021
Nondimeno alla luce di quanto finora detto, tale principio non viene in concreto rilievo, giacché si è trattato di una rinuncia alla domanda e non di una rinuncia agli atti per effetto della quale la pronuncia sulle spese avviene secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nondimeno, quanto alla valutazione della soccombenza virtuale, si osserva che l'incompletezza dell'attività istruttoria, cui nessuna delle parti ha dato ulteriore impulso, non consente di pervenire aduna pronuncia di condanna né secondo il principio di soccombenza né sotto quello di causalità alla base della regolamentazione delle spese nei confronti dei soggetti verso cui venga esteso il contradditorio.
Ne consegue la compensazione integrale delle spese anche nei rapporti tra l'attore e tutti i terzi chiamati.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione della materia del contendere;
➢ compensa le spese tra tutte le parti.
Perugia, li 16 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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