Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 9996
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inadempimento contrattuale

    Il Tribunale ritiene che il prezzo concordato tra l'attrice e il terzo (agente della concessionaria) non possa essere il parametro per la quantificazione del danno, trattandosi di un prezzo negoziato con un soggetto non autorizzato e responsabile di un disegno fraudolento.

  • Accolto
    Responsabilità della concessionaria per fatto illecito dell'agente

    La concessionaria è ritenuta responsabile ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito commesso dal proprio collaboratore (agente/procacciatore d'affari) che ha indotto in errore l'attrice, facendole credere di aver stipulato un contratto valido con la concessionaria e appropriandosi indebitamente del prezzo della vendita.

  • Rigettato
    Mancanza di accordo e assenza di poteri rappresentativi

    Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la firma apparente del contratto con la concessionaria, il comportamento del collaboratore ha creato un legittimo affidamento nell'attrice, rendendo la concessionaria responsabile per i danni.

  • Rigettato
    Condotta colposa della venditrice

    Le modalità del raggiro escludono ogni ipotesi di concorso di colpa dell'attrice, non ravvisandosi alcuna condotta imprudente, superficiale o negligente nella decisione di affidarsi al collaboratore della concessionaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 9996
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9996
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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