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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 9996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9996 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7898 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico RI, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: con l'avv. Marino Manlio Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
, CF/PI: , con l'avv. Lo Re Santa Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto estimatorio di conto vendita stipulato dalla Signora on la società e, nello specifico, Parte_1 Controparte_1 ex art. 1557 cc, la mancata restituzione del veicolo Audi Q5, tg GF734WF, di proprietà della ricorrente e/o il mancato pagamento del prezzo dell'Audi Q5 concordato di 51 mila euro e, per l'effetto: In principalità, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento della somma di euro 51.000,00=, quale prezzo concordato, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In subordine, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento della somma di euro 51.000,00=, o quella maggiore o minore determinata in corso di causa, a titolo di risarcimento danni e pari al valore di mercato dell'Audi Q5 di proprietà della signora Pt_1
d a costei non restituita, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
[...]
In via istruttoria.
Ove fosse ritenuto necessario ai fini della formazione della prova e della decisione sulle domande formulate si chiede la ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale del resistente, indicano sin d'ora quali testimoni sui fatti di causa i signori:
1 1). Dott. (C.F. nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 residente a [...], in Corso Vercelli n. 37;
2). Il Sig. (titolare agenzia Colucci tel. 0362.521642), nato a [...] il [...], Testimone_1 residente in [...];
3). il Sig. (esportatore tel. ), nato in [...] il [...], CP_3 NumeroDi_1 residente in [...].
Nel solo caso in cui il Giudice dovesse ritenerlo necessario ed opportuno, si chiede disporsi CTU al fine di verificare che la chiave del veicolo Audi in possesso della ricorrente, che si produce, è quella di accensione del veicolo AUDI tg GF734WF ovvero ex art. 210 c.p.c. ordinare al Concessionario Audi
SAGAM di Milano di esibire un documento attestante la corrispondenza della suddetta seconda chiave in possesso della signora on l'Audi di cui è causa. Pt_1
Nel solo caso in cui il Giudice dovesse ritenerlo necessario ed opportuno, si chiede disporsi CTU al fine di accertare il valore di mercato del veicolo AUDI tg GF734WF di cui è causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario di legge al 15%, IVA e CPA, secondo i vigenti parametri di liquidazione giudiziale. Si chiede autorizzazione e termine per il deposito su idoneo supporto informatico dei file audio di cui al doc. 5ter, 5 quater, 5 quinques, 6bis, 6ter, 6quater e 6quinques e l'autorizzazione al deposito in Cancelleria della chiave del veicolo AUDI tg GF734WF di cui è causa.
*
Per Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto vi è necessità di disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario e, per l'effetto, fissare ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma I°C.P.C. l'udienza di cui all'art. 183 C.P.C.; disporre la verificazione giudiziale ex art 216 C.P.C. della sottoscrizione della Sig.ra apposta Parte_1 sull'istanza datata 23/03/2023, avente ad oggetto la cessazione della circolazione per l'esportazione della propria vettura Audi Q5, targata GF734WF, contenuta nel fascicolo telematico del PRA – Uff.
Provinciale di Milano;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza del contratto estimatorio di conto vendita sottoscritto in data 20/02/2023 dalla Signora per le motivazioni dettagliatamente indicate in Parte_1 narrativa;
respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente, Sig.ra nei confronti della presente Parte_1 società convenuta, , in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto del Controparte_1 tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di non poter accogliere la domanda come formulata in via principale, accertato che il comportamento colposo mantenuto dalla
Sig.ra nella fattispecie di cui è causa, abbia concorso a cagionare il danno dalla stessa patito, Parte_1 ritenere , in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a risarcire la Controparte_1
Sig.ra per quell'importo che verrà ritenuto di giustizia, considerato il valore effettivo della Parte_1 vettura di proprietà la gravità della colpa della Sig.ra e l'entità delle conseguenza che ne sono Pt_1 Pt_1 derivate, il tutto per le motivazioni come dettagliatamente riportate in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
2 Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da controparte, chiedendone il rigetto e si chiede: l'ammissione delle prove orali per testi sulle circostanze dedotte da questa difesa nei propri atti di causa, con i testi ivi indicati, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
l'ammissione, a sostegno della formulata istanza di verificazione, di CTU grafologica volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dalla Sig.ra nell'istanza datata Pt_1 23/03/2023, avente ad oggetto la cessazione della circolazione per l'esportazione della propria vettura Audi Q5, targata GF734WF, contenuta nel fascicolo telematico del PRA – Uff. Provinciale di Milano, prodotta in copia dalla scrivente difesa quale doc. 4, autorizzando il perito incaricato a mettere a confronto la firma apposta sul documento originale, depositato presso il PRA – Uff. Provinciale di
Milano, con quella apposta dalla Sig.ra nella procura alle liti, allegata al ricorso introduttivo del Pt_1 presente giudizio, nella carta d'identità della medesima e nell'originale del contratto di affidamento in conto vendita della vettura Audi Q5, targata GF734WF; inoltre, ove ritenuto necessario, si chiede che venga ordinato alla Sig.ra di scrivere sotto dettatura ai sensi dell'art. 219 c.p.c., anche alla presenza Pt_1 del consulente tecnico;
di ordinare alla Sig.ra l'esibizione o il deposito ex art. 218 C.P.C.: Pt_1 della propria carta di identità; dell'originale del contratto di affidamento in conto vendita della vettura Audi Q5, targata GF734WF, di cui è causa;
il tutto tenuto conto del fatto che entrambi i documenti sopra citati sono nella disponibilità della ricorrente medesima e che la richiesta produzione si rende necessaria ai fini della proposta istanza di verificazione;
di ammettere e dichiarare pienamente utilizzabili tutte le produzioni documentali effettuate da questa difesa in corso di causa;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA nella misura di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
a convenuto in giudizio er ottenere, Parte_1 Controparte_1 previo accertamento dell'inadempimento della convenuta alle obbligazioni derivanti dal contratto estimatorio di conto vendita stipulato inter partes, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 51.000,00, oltre interessi, quale prezzo concordato per la vendita o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno quale valore di mercato dell'autovettura.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha allegato di aver pubblicato su due siti internet nel novembre 2022 l'annuncio di vendita della propria autovettura Audi, modello Q5, immatricolata l'8.10.2021, targata GF734WF, al prezzo di € 51.900,00 sul primo e di € 55.000,00 sull'altro.
Nel febbraio 2023 il sig. , agente rivenditore della concessionaria convenuta, Persona_1
l'avrebbe contattata proponendole di affidare l'incarico di vendita alla CP_1 CP_1
Di talché, il 20 febbraio 2023 l'attrice e la convenuta, per il tramite del , avrebbero Per_1
stipulato il contratto di conto vendita (cfr. doc. 4 parte attrice) e in pari data il avrebbe Per_1
3 ricevuto in consegna dal marito dell'attrice l'autovettura unitamente ad un mazzo di chiavi, essendosi l'attrice riservata la consegna del secondo mazzo solo al perfezionamento della vendita.
Il avrebbe poi portato e parcheggiato l'automobile all'interno dei locali della convenuta, Per_1
come risulta dalle foto inviate da questi all'attrice (cfr docc.
5-5 bis parte attrice) e avrebbe altresì pubblicato l'annuncio di vendita sul sito internet della convenuta.
Verso la fine del maggio 2023 il avrebbe comunicato al marito dell'Attrice l'intervenuta Per_1 vendita dell'autoveicolo al prezzo concordato di € 51.000,00, inviando al contempo la contabile del bonifico eseguito all'attrice dall' il 26.05.2023 per il detto importo (cfr. docc.
6-7 parte CP_1
attrice).
Il 1° giugno 2023, non avendo ricevuto alcun accredito, l'attrice e il di lei marito si sarebbero recati presso la concessionaria convenuta ove l'amministratore della società, , avrebbe riferito Persona_2
che due mesi prima il aveva ritirato l'autovettura di cui è causa, adducendo che la Per_1
proprietaria aveva deciso di non procedere più alla vendita, e che quella stessa mattina aveva richiesto la liquidazione delle provvigioni ed era tornato in Sicilia.
All'esito di successive verifiche presso il PRA, l'attrice avrebbe scoperto che il veicolo era stato radiato per l'esportazione già nel mese di marzo 2023 con richiesta a proprio nome ma con sottoscrizione palesemente apocrifa, come confermato dalla C.T.P di parte attrice (cfr. docc. 9 e 9bis).
Non solo. L'attrice, dopo aver contattato l'agenzia che si era occupata della pratica per la radiazione dell'autoveicolo, avrebbe scoperto che il avrebbe venduto l'autovettura ad un funzionario Per_1
della detta agenzia facendosi pagare il prezzo in contanti e l'avrebbe fatta ritirare direttamente presso la concessionaria convenuta.
Pertanto, essendo stato portato a termine l'incarico di vendere l'autovettura, l'attrice -a suo dire- avrebbe diritto di ottenere il pagamento del prezzo concordato pari a € 51.000,00, non essendole opponibili le questioni interne tra la convenuta e i propri collaboratori, per lei irrilevanti.
In data 6 luglio 2023 l'attrice avrebbe richiesto formalmente alla convenuta il pagamento del prezzo concordato di € 51.000,00 la quale tuttavia, pur avendo confermato di aver ricevuto la vettura dell'attrice in conto vendita, si sarebbe rifiutata di adempiere.
Pertanto, l'attrice ha azionato l'odierna pretesa per ottenere, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta, la condanna al pagamento della somma di € 51.000,00, oltre interessi, quale prezzo
4 concordato per la vendita o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno quale valore di mercato dell'autovettura. si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'azione avversaria. CP_1
Ha precisato che il avrebbe collaborato con la società solo per un breve periodo come Per_1 procacciatore d'affari e poi come agente senza rappresentanza, non avendo mai avuto alcun potere di sottoscrivere contratti in nome e per conto della concessionaria convenuta.
Difatti, il contratto in conto vendita, come riconosciuto dalla stessa attrice, sarebbe stato sottoscritto con il e non con l' come risulterebbe dalla sottoscrizione apposta in calce al Per_1 CP_1
contratto, che non apparterebbe al legale rappresentante, , e che pertanto è stata Persona_2
disconosciuta.
Ha ribadito la totale estraneità ai fatti, in quanto non sarebbe stata a conoscenza di nulla e neppure della circostanza delle foto dell'autovettura scattate all'interno dei locali della società, probabilmente effettuate in un momento in cui il era da solo in concessionaria. Per_1
In diritto, ha eccepito la nullità del contratto per mancanza dell'accordo ai sensi degli artt. 1418 e 1325
c.c.
Difatti, il contratto allegato in giudizio sarebbe stato stipulato dall'attrice con il , che era Per_1
solo un procacciatore d'affari della convenuta senza alcun potere di rappresentanza.
Inoltre, il non avrebbe firmato il contratto in proprio ma avrebbe falsificato la firma del Per_1
legale rappresentante dell' con la conseguenza che il contratto non si sarebbe mai CP_1
concluso.
Pertanto, parrebbe evidente che il danno subito dall'attrice sarebbe da imputarsi all'attività illecita del
, che in ogni caso è stato querelato anche dalla convenuta, e dal comportamento colposo Per_1 dell'attrice.
In via subordinata, nel denegato caso in cui venisse accertata la responsabilità della società convenuta, ha contestato la quantificazione del danno subito dall'attrice poiché il valore reale di mercato dell'autovettura non corrisponderebbe al prezzo concordato per la vendita con il , ma Per_1
andrebbe calcolato sulla base della valutazione di EURO TAX, pari a € 28.000,00 (cfr. doc. 5 parte convenuta).
Infine, la convenuta ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. della sottoscrizione apposta dall'attrice in calce alla richiesta di radiazione per esportazione dell'autovettura oggetto di causa.
5 Pertanto, ha concluso chiedendo: CP_1
- in via preliminare: (i) la conversione del rito da semplificato a ordinario e (ii) la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. della sottoscrizione apposta in calce alla richiesta di radiazione per esportazione dell'autoveicolo oggetto di causa;
- in via principale, previo accertamento della nullità e/o inesistenza del contratto estimatorio di conto vendita oggetto di causa, il rigetto delle domande attoree;
- in via subordinata, previo accertamento del concorso colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227
c.c., la condanna della convenuta per un importo inferiore a quello chiesto, tenuto conto del reale valore di mercato dell'autoveicolo, della gravità della colpa della condotta tenuta dall'attrice e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Di talché, su richiesta congiunta delle parti, il giudice ha fissato udienza di comparizione parti a fini conciliativi ai sensi dell'art. 185 cpc, che tuttavia ha avuto esito negativo.
Con ordinanza dell'1.12.2024, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il
Tribunale ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c., in occasione della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sulla vendita dell'auto
Le domande attoree sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti che seguono.
Dalla ricostruzione in fatto di entrambe le parti è emerso pacificamente che il , Per_1
approfittando della propria qualità di procacciatore d'affari/agente presso la società convenuta, ha fraudolentemente indotto l'attrice, mediante artifizi e raggiri, a credere di aver stipulato un valido contratto in conto vendita con la convenuta, così ottenendo la consegna dell'auto, vendendola senza accreditare il prezzo alla attrice, per poi far perdere ogni traccia di sé.
E' dunque emerso che il , dopo aver visionato su internet l'annuncio di vendita Per_1 dell'autovettura oggetto di causa, ha contattato l'attrice proponendole di affidare l'incarico di vendita alla società concessionaria per la quale lavorava. Difatti, il contratto è sottoscritto Controparte_1 dall'attrice e apparentemente dalla Controparte_1
Il all'epoca dei fatti collaborava con la convenuta dapprima come procacciatore d'affari Per_1
e poi come agente senza rappresentanza, come riconosciuto espressamente a pag. 4 della comparsa di costituzione.
6 Così operando il ha creato in capo alla attrice il legittimo affidamento di aver concluso Per_1
un valido contratto in conto vendita con la Controparte_1
Inoltre, sempre nell'ambito del suddetto disegno fraudolento, il ha inviato all'attrice Per_1
alcune foto che ritraevano l'autovettura proprio all'interno dei locali della concessionaria convenuta.
Tale circostanza è stata confermata dal legale rappresentante della società convenuta, , Persona_2 che all'udienza del 21.11.2024 ha dichiarato “di ricordare un'Audi suv verde nel cortile della propria concessionaria, come da fotografie che gli vengono esibite (doc. n. 5 bis parte attrice). Di queste fotografie però non riconosce (nel senso di non ricordare) quella con l'auto all'interno della concessionaria. Al riguardo, ritiene che, probabilmente, durante la pausa pranzo in assenza di personale
(se non di una segretaria, della cui presenza giornaliera tuttavia non è certo), il abbia aperto Per_1 la vetrata ed abbia portato all'interno la vettura per scattare quella foto”.
Dopodiché, il si è impossessato dell'autoveicolo e ha fatto credere di averlo messo in Per_1
vendita mediante l'artifizio della pubblicazione delle predette foto sul sito internet della convenuta, in tal modo rafforzando l'incolpevole affidamento in capo all'attrice di aver affidato l'incarico di vendere l'autovettura alla concessionaria CP_1
Infine, verso la fine di maggio 2023, ha fatto credere all'attrice di aver venduto l'autovettura al prezzo concordato di € 51.000,00 inviandole una contabile -del tutto falsa- attestante il bonifico eseguito a suo favore dalla per l'importo pari al prezzo ricavato dalla vendita (docc. 6 e 7 attrice). CP_1
La contraffazione della contabile è confermata dalla stessa convenuta a pag. 5, lett, h, della comparsa di costituzione.
Nel frattempo, invece, il , dopo aver ritirato l'autovettura dalla sede dell' Per_1 CP_1
adducendo che l'attrice non sarebbe stata più interessata alla vendita, ha avviato le pratiche per la radiazione dell'autoveicolo ai fini dell'esportazione in Germania, ha venduto l'automobile e ha incassato il prezzo, omettendo di versarlo all'attrice, né tantomeno alla convenuta, in tal modo appropriandosene indebitamente.
A tal proposito, occorre rilevare che la firma apposta in calce alla richiesta di radiazione del veicolo, disconosciuta dall'attrice e oggetto di istanza di verificazione da parte della convenuta, risulta ictu oculi apocrifa, come risulta dal raffronto con la firma apposta in calce alla procura alle liti:
7 Non appare dunque necessaria alcuna perizia grafologica.
*
3. Sulla responsabilità di e il risarcimento del danno Controparte_1
E' emerso dagli atti che l'attrice ha subito un danno, consistente nel mancato pagamento del corrispettivo della vendita o, in alternativa, nella mancata restituzione dell'autovettura; danno provocato dal fatto illecito commesso dal che, mediante gli artifizi e i raggiri sopra menzionati, ha creato in Per_1 capo all'attrice il legittimo affidamento: (i) di aver stipulato un contratto in conto vendita con la convenuta;
(ii) che la vettura fosse stata alienata;
(iii) di avere conseguito il relativo prezzo pari a €
51.000,00.
Le modalità concrete del raggiro escludono ogni ipotesi di concorso di colpa dell'attrice, non potendosi ravvisare, in capo alla venditrice, alcuna condotta imprudente, superficiale o negligente nella decisione di affidarsi al . Per_1
La società convenuta è dunque integralmente responsabile del fatto illecito commesso dal proprio collaboratore ai sensi dell'art. 2049 c.c., per le motivazioni che seguono.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “La responsabilità del preponente ex art. 2049 cod. civ. si fonda sulla mera circostanza dell'inserimento dell'agente nell'impresa, senza che assuma, all'uopo, rilievo, il carattere della continuità, o meno, dell'incarico affidatogli -essendo sufficiente, per converso, che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore -, e senza che, ancora, risulti necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'agente ed il preponente” (cfr. Cass. sentenza n. 6233/1999).
Nel caso di specie, quanto alla qualifica del DI AN, la stessa convenuta ha riconosciuto che “il
Sig. ha collaborato per un breve periodo presso da principio come Per_1 CP_1
8 procacciatore d'affari e successivamente come agente, senza rappresentanza”1, circostanza che dimostra la sussistenza del presupposto della responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo alla convenuta.
Appare inoltre documentato e pacifico tra le parti che il ha commesso un fatto illecito, a Per_1
danno di entrambe le parti odierne.
Difatti, è emerso che il si è impossessato fraudolentemente dell'autovettura dell'attrice, Per_1
inducendola a credere di aver concluso un contratto in conto vendita con la convenuta, per incassare il prezzo della vendita e appropriarsene indebitamente.
Per tutte le ragioni di cui sopra, la società convenuta è responsabile civilmente del fatto illecito commesso dal proprio agente ai sensi dell'art. 2049 c.c. ed è tenuta pertanto a risarcire i danni subiti dall'attrice, nei limiti che seguono.
L'attrice ha quantificato i danni subiti in € 51.000,00, pari a quanto concordato con il per Per_1 la vendita dell'autovettura.
La convenuta ha contestato tale quantificazione, allegando il valore di mercato risultante dalla valutazione di EURO TAX pari a € 28.000,00.
Il Tribunale ritiene che il prezzo concordato tra l'attrice ed il non possa assurgere a Per_1
parametro per la quantificazione del danno, trattandosi di un prezzo di vendita concordato negozialmente, peraltro dall'attrice con un soggetto terzo, responsabile oltretutto del disegno fraudolento sopra accertato.
Per contro, appare maggiormente affidabile e oggettiva la quotazione di EURO TAX, che viene notoriamente utilizzata dai professionisti del settore per la valutazione delle auto usate.
Ne consegue che la convenuta eve essere condannata a risarcire i danni subiti Controparte_1 dall'attrice a causa del fatto illecito commesso dal , quale procacciatore d'affari Persona_1
e agente della convenuta, quantificati nella somma di € 28.000,00, pari al valore di mercato dell'autoveicolo oggetto di causa.
*
4. Conclusioni
La domanda attorea va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Parte convenuta va condannata a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 28.000,00 a titolo di risarcimento del danno per i motivi sopra esposti. A tale somma vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria, avendo natura di debito di valore, in quanto: “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (cfr. Cass. sentenza n.
20943/2009).
Trattandosi di debito di valore, sulla somma sopra indicata -espressa in moneta attuale- sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle
SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a far data dal
25 giugno 2024 (stima eurotax sub doc. n. 5 parte convenuta) al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum”
(cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria non è stata svolta e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione in sede di discussione orale ex art. 281 sexies cpc di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di nei limiti di cui in motivazione;
Parte_1
2) condanna a corrispondere in favore di la somma Controparte_1 Parte_1 di € 28.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 25 giugno 2024 al saldo effettivo, da calcolarsi secondo le modalità meglio precisate in motivazione;
10 3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 he si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 24 dicembre 2025
Il giudice
(Federico RI)
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 4, lett. a, comparsa di costituzione convenuto.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico RI, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: con l'avv. Marino Manlio Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
, CF/PI: , con l'avv. Lo Re Santa Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto estimatorio di conto vendita stipulato dalla Signora on la società e, nello specifico, Parte_1 Controparte_1 ex art. 1557 cc, la mancata restituzione del veicolo Audi Q5, tg GF734WF, di proprietà della ricorrente e/o il mancato pagamento del prezzo dell'Audi Q5 concordato di 51 mila euro e, per l'effetto: In principalità, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento della somma di euro 51.000,00=, quale prezzo concordato, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In subordine, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento della somma di euro 51.000,00=, o quella maggiore o minore determinata in corso di causa, a titolo di risarcimento danni e pari al valore di mercato dell'Audi Q5 di proprietà della signora Pt_1
d a costei non restituita, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
[...]
In via istruttoria.
Ove fosse ritenuto necessario ai fini della formazione della prova e della decisione sulle domande formulate si chiede la ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale del resistente, indicano sin d'ora quali testimoni sui fatti di causa i signori:
1 1). Dott. (C.F. nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 residente a [...], in Corso Vercelli n. 37;
2). Il Sig. (titolare agenzia Colucci tel. 0362.521642), nato a [...] il [...], Testimone_1 residente in [...];
3). il Sig. (esportatore tel. ), nato in [...] il [...], CP_3 NumeroDi_1 residente in [...].
Nel solo caso in cui il Giudice dovesse ritenerlo necessario ed opportuno, si chiede disporsi CTU al fine di verificare che la chiave del veicolo Audi in possesso della ricorrente, che si produce, è quella di accensione del veicolo AUDI tg GF734WF ovvero ex art. 210 c.p.c. ordinare al Concessionario Audi
SAGAM di Milano di esibire un documento attestante la corrispondenza della suddetta seconda chiave in possesso della signora on l'Audi di cui è causa. Pt_1
Nel solo caso in cui il Giudice dovesse ritenerlo necessario ed opportuno, si chiede disporsi CTU al fine di accertare il valore di mercato del veicolo AUDI tg GF734WF di cui è causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario di legge al 15%, IVA e CPA, secondo i vigenti parametri di liquidazione giudiziale. Si chiede autorizzazione e termine per il deposito su idoneo supporto informatico dei file audio di cui al doc. 5ter, 5 quater, 5 quinques, 6bis, 6ter, 6quater e 6quinques e l'autorizzazione al deposito in Cancelleria della chiave del veicolo AUDI tg GF734WF di cui è causa.
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Per Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto vi è necessità di disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario e, per l'effetto, fissare ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma I°C.P.C. l'udienza di cui all'art. 183 C.P.C.; disporre la verificazione giudiziale ex art 216 C.P.C. della sottoscrizione della Sig.ra apposta Parte_1 sull'istanza datata 23/03/2023, avente ad oggetto la cessazione della circolazione per l'esportazione della propria vettura Audi Q5, targata GF734WF, contenuta nel fascicolo telematico del PRA – Uff.
Provinciale di Milano;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza del contratto estimatorio di conto vendita sottoscritto in data 20/02/2023 dalla Signora per le motivazioni dettagliatamente indicate in Parte_1 narrativa;
respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente, Sig.ra nei confronti della presente Parte_1 società convenuta, , in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto del Controparte_1 tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di non poter accogliere la domanda come formulata in via principale, accertato che il comportamento colposo mantenuto dalla
Sig.ra nella fattispecie di cui è causa, abbia concorso a cagionare il danno dalla stessa patito, Parte_1 ritenere , in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a risarcire la Controparte_1
Sig.ra per quell'importo che verrà ritenuto di giustizia, considerato il valore effettivo della Parte_1 vettura di proprietà la gravità della colpa della Sig.ra e l'entità delle conseguenza che ne sono Pt_1 Pt_1 derivate, il tutto per le motivazioni come dettagliatamente riportate in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
2 Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da controparte, chiedendone il rigetto e si chiede: l'ammissione delle prove orali per testi sulle circostanze dedotte da questa difesa nei propri atti di causa, con i testi ivi indicati, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
l'ammissione, a sostegno della formulata istanza di verificazione, di CTU grafologica volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dalla Sig.ra nell'istanza datata Pt_1 23/03/2023, avente ad oggetto la cessazione della circolazione per l'esportazione della propria vettura Audi Q5, targata GF734WF, contenuta nel fascicolo telematico del PRA – Uff. Provinciale di Milano, prodotta in copia dalla scrivente difesa quale doc. 4, autorizzando il perito incaricato a mettere a confronto la firma apposta sul documento originale, depositato presso il PRA – Uff. Provinciale di
Milano, con quella apposta dalla Sig.ra nella procura alle liti, allegata al ricorso introduttivo del Pt_1 presente giudizio, nella carta d'identità della medesima e nell'originale del contratto di affidamento in conto vendita della vettura Audi Q5, targata GF734WF; inoltre, ove ritenuto necessario, si chiede che venga ordinato alla Sig.ra di scrivere sotto dettatura ai sensi dell'art. 219 c.p.c., anche alla presenza Pt_1 del consulente tecnico;
di ordinare alla Sig.ra l'esibizione o il deposito ex art. 218 C.P.C.: Pt_1 della propria carta di identità; dell'originale del contratto di affidamento in conto vendita della vettura Audi Q5, targata GF734WF, di cui è causa;
il tutto tenuto conto del fatto che entrambi i documenti sopra citati sono nella disponibilità della ricorrente medesima e che la richiesta produzione si rende necessaria ai fini della proposta istanza di verificazione;
di ammettere e dichiarare pienamente utilizzabili tutte le produzioni documentali effettuate da questa difesa in corso di causa;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA nella misura di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
a convenuto in giudizio er ottenere, Parte_1 Controparte_1 previo accertamento dell'inadempimento della convenuta alle obbligazioni derivanti dal contratto estimatorio di conto vendita stipulato inter partes, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 51.000,00, oltre interessi, quale prezzo concordato per la vendita o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno quale valore di mercato dell'autovettura.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha allegato di aver pubblicato su due siti internet nel novembre 2022 l'annuncio di vendita della propria autovettura Audi, modello Q5, immatricolata l'8.10.2021, targata GF734WF, al prezzo di € 51.900,00 sul primo e di € 55.000,00 sull'altro.
Nel febbraio 2023 il sig. , agente rivenditore della concessionaria convenuta, Persona_1
l'avrebbe contattata proponendole di affidare l'incarico di vendita alla CP_1 CP_1
Di talché, il 20 febbraio 2023 l'attrice e la convenuta, per il tramite del , avrebbero Per_1
stipulato il contratto di conto vendita (cfr. doc. 4 parte attrice) e in pari data il avrebbe Per_1
3 ricevuto in consegna dal marito dell'attrice l'autovettura unitamente ad un mazzo di chiavi, essendosi l'attrice riservata la consegna del secondo mazzo solo al perfezionamento della vendita.
Il avrebbe poi portato e parcheggiato l'automobile all'interno dei locali della convenuta, Per_1
come risulta dalle foto inviate da questi all'attrice (cfr docc.
5-5 bis parte attrice) e avrebbe altresì pubblicato l'annuncio di vendita sul sito internet della convenuta.
Verso la fine del maggio 2023 il avrebbe comunicato al marito dell'Attrice l'intervenuta Per_1 vendita dell'autoveicolo al prezzo concordato di € 51.000,00, inviando al contempo la contabile del bonifico eseguito all'attrice dall' il 26.05.2023 per il detto importo (cfr. docc.
6-7 parte CP_1
attrice).
Il 1° giugno 2023, non avendo ricevuto alcun accredito, l'attrice e il di lei marito si sarebbero recati presso la concessionaria convenuta ove l'amministratore della società, , avrebbe riferito Persona_2
che due mesi prima il aveva ritirato l'autovettura di cui è causa, adducendo che la Per_1
proprietaria aveva deciso di non procedere più alla vendita, e che quella stessa mattina aveva richiesto la liquidazione delle provvigioni ed era tornato in Sicilia.
All'esito di successive verifiche presso il PRA, l'attrice avrebbe scoperto che il veicolo era stato radiato per l'esportazione già nel mese di marzo 2023 con richiesta a proprio nome ma con sottoscrizione palesemente apocrifa, come confermato dalla C.T.P di parte attrice (cfr. docc. 9 e 9bis).
Non solo. L'attrice, dopo aver contattato l'agenzia che si era occupata della pratica per la radiazione dell'autoveicolo, avrebbe scoperto che il avrebbe venduto l'autovettura ad un funzionario Per_1
della detta agenzia facendosi pagare il prezzo in contanti e l'avrebbe fatta ritirare direttamente presso la concessionaria convenuta.
Pertanto, essendo stato portato a termine l'incarico di vendere l'autovettura, l'attrice -a suo dire- avrebbe diritto di ottenere il pagamento del prezzo concordato pari a € 51.000,00, non essendole opponibili le questioni interne tra la convenuta e i propri collaboratori, per lei irrilevanti.
In data 6 luglio 2023 l'attrice avrebbe richiesto formalmente alla convenuta il pagamento del prezzo concordato di € 51.000,00 la quale tuttavia, pur avendo confermato di aver ricevuto la vettura dell'attrice in conto vendita, si sarebbe rifiutata di adempiere.
Pertanto, l'attrice ha azionato l'odierna pretesa per ottenere, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta, la condanna al pagamento della somma di € 51.000,00, oltre interessi, quale prezzo
4 concordato per la vendita o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno quale valore di mercato dell'autovettura. si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'azione avversaria. CP_1
Ha precisato che il avrebbe collaborato con la società solo per un breve periodo come Per_1 procacciatore d'affari e poi come agente senza rappresentanza, non avendo mai avuto alcun potere di sottoscrivere contratti in nome e per conto della concessionaria convenuta.
Difatti, il contratto in conto vendita, come riconosciuto dalla stessa attrice, sarebbe stato sottoscritto con il e non con l' come risulterebbe dalla sottoscrizione apposta in calce al Per_1 CP_1
contratto, che non apparterebbe al legale rappresentante, , e che pertanto è stata Persona_2
disconosciuta.
Ha ribadito la totale estraneità ai fatti, in quanto non sarebbe stata a conoscenza di nulla e neppure della circostanza delle foto dell'autovettura scattate all'interno dei locali della società, probabilmente effettuate in un momento in cui il era da solo in concessionaria. Per_1
In diritto, ha eccepito la nullità del contratto per mancanza dell'accordo ai sensi degli artt. 1418 e 1325
c.c.
Difatti, il contratto allegato in giudizio sarebbe stato stipulato dall'attrice con il , che era Per_1
solo un procacciatore d'affari della convenuta senza alcun potere di rappresentanza.
Inoltre, il non avrebbe firmato il contratto in proprio ma avrebbe falsificato la firma del Per_1
legale rappresentante dell' con la conseguenza che il contratto non si sarebbe mai CP_1
concluso.
Pertanto, parrebbe evidente che il danno subito dall'attrice sarebbe da imputarsi all'attività illecita del
, che in ogni caso è stato querelato anche dalla convenuta, e dal comportamento colposo Per_1 dell'attrice.
In via subordinata, nel denegato caso in cui venisse accertata la responsabilità della società convenuta, ha contestato la quantificazione del danno subito dall'attrice poiché il valore reale di mercato dell'autovettura non corrisponderebbe al prezzo concordato per la vendita con il , ma Per_1
andrebbe calcolato sulla base della valutazione di EURO TAX, pari a € 28.000,00 (cfr. doc. 5 parte convenuta).
Infine, la convenuta ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. della sottoscrizione apposta dall'attrice in calce alla richiesta di radiazione per esportazione dell'autovettura oggetto di causa.
5 Pertanto, ha concluso chiedendo: CP_1
- in via preliminare: (i) la conversione del rito da semplificato a ordinario e (ii) la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. della sottoscrizione apposta in calce alla richiesta di radiazione per esportazione dell'autoveicolo oggetto di causa;
- in via principale, previo accertamento della nullità e/o inesistenza del contratto estimatorio di conto vendita oggetto di causa, il rigetto delle domande attoree;
- in via subordinata, previo accertamento del concorso colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227
c.c., la condanna della convenuta per un importo inferiore a quello chiesto, tenuto conto del reale valore di mercato dell'autoveicolo, della gravità della colpa della condotta tenuta dall'attrice e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Di talché, su richiesta congiunta delle parti, il giudice ha fissato udienza di comparizione parti a fini conciliativi ai sensi dell'art. 185 cpc, che tuttavia ha avuto esito negativo.
Con ordinanza dell'1.12.2024, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il
Tribunale ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c., in occasione della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
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2. Sulla vendita dell'auto
Le domande attoree sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti che seguono.
Dalla ricostruzione in fatto di entrambe le parti è emerso pacificamente che il , Per_1
approfittando della propria qualità di procacciatore d'affari/agente presso la società convenuta, ha fraudolentemente indotto l'attrice, mediante artifizi e raggiri, a credere di aver stipulato un valido contratto in conto vendita con la convenuta, così ottenendo la consegna dell'auto, vendendola senza accreditare il prezzo alla attrice, per poi far perdere ogni traccia di sé.
E' dunque emerso che il , dopo aver visionato su internet l'annuncio di vendita Per_1 dell'autovettura oggetto di causa, ha contattato l'attrice proponendole di affidare l'incarico di vendita alla società concessionaria per la quale lavorava. Difatti, il contratto è sottoscritto Controparte_1 dall'attrice e apparentemente dalla Controparte_1
Il all'epoca dei fatti collaborava con la convenuta dapprima come procacciatore d'affari Per_1
e poi come agente senza rappresentanza, come riconosciuto espressamente a pag. 4 della comparsa di costituzione.
6 Così operando il ha creato in capo alla attrice il legittimo affidamento di aver concluso Per_1
un valido contratto in conto vendita con la Controparte_1
Inoltre, sempre nell'ambito del suddetto disegno fraudolento, il ha inviato all'attrice Per_1
alcune foto che ritraevano l'autovettura proprio all'interno dei locali della concessionaria convenuta.
Tale circostanza è stata confermata dal legale rappresentante della società convenuta, , Persona_2 che all'udienza del 21.11.2024 ha dichiarato “di ricordare un'Audi suv verde nel cortile della propria concessionaria, come da fotografie che gli vengono esibite (doc. n. 5 bis parte attrice). Di queste fotografie però non riconosce (nel senso di non ricordare) quella con l'auto all'interno della concessionaria. Al riguardo, ritiene che, probabilmente, durante la pausa pranzo in assenza di personale
(se non di una segretaria, della cui presenza giornaliera tuttavia non è certo), il abbia aperto Per_1 la vetrata ed abbia portato all'interno la vettura per scattare quella foto”.
Dopodiché, il si è impossessato dell'autoveicolo e ha fatto credere di averlo messo in Per_1
vendita mediante l'artifizio della pubblicazione delle predette foto sul sito internet della convenuta, in tal modo rafforzando l'incolpevole affidamento in capo all'attrice di aver affidato l'incarico di vendere l'autovettura alla concessionaria CP_1
Infine, verso la fine di maggio 2023, ha fatto credere all'attrice di aver venduto l'autovettura al prezzo concordato di € 51.000,00 inviandole una contabile -del tutto falsa- attestante il bonifico eseguito a suo favore dalla per l'importo pari al prezzo ricavato dalla vendita (docc. 6 e 7 attrice). CP_1
La contraffazione della contabile è confermata dalla stessa convenuta a pag. 5, lett, h, della comparsa di costituzione.
Nel frattempo, invece, il , dopo aver ritirato l'autovettura dalla sede dell' Per_1 CP_1
adducendo che l'attrice non sarebbe stata più interessata alla vendita, ha avviato le pratiche per la radiazione dell'autoveicolo ai fini dell'esportazione in Germania, ha venduto l'automobile e ha incassato il prezzo, omettendo di versarlo all'attrice, né tantomeno alla convenuta, in tal modo appropriandosene indebitamente.
A tal proposito, occorre rilevare che la firma apposta in calce alla richiesta di radiazione del veicolo, disconosciuta dall'attrice e oggetto di istanza di verificazione da parte della convenuta, risulta ictu oculi apocrifa, come risulta dal raffronto con la firma apposta in calce alla procura alle liti:
7 Non appare dunque necessaria alcuna perizia grafologica.
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3. Sulla responsabilità di e il risarcimento del danno Controparte_1
E' emerso dagli atti che l'attrice ha subito un danno, consistente nel mancato pagamento del corrispettivo della vendita o, in alternativa, nella mancata restituzione dell'autovettura; danno provocato dal fatto illecito commesso dal che, mediante gli artifizi e i raggiri sopra menzionati, ha creato in Per_1 capo all'attrice il legittimo affidamento: (i) di aver stipulato un contratto in conto vendita con la convenuta;
(ii) che la vettura fosse stata alienata;
(iii) di avere conseguito il relativo prezzo pari a €
51.000,00.
Le modalità concrete del raggiro escludono ogni ipotesi di concorso di colpa dell'attrice, non potendosi ravvisare, in capo alla venditrice, alcuna condotta imprudente, superficiale o negligente nella decisione di affidarsi al . Per_1
La società convenuta è dunque integralmente responsabile del fatto illecito commesso dal proprio collaboratore ai sensi dell'art. 2049 c.c., per le motivazioni che seguono.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “La responsabilità del preponente ex art. 2049 cod. civ. si fonda sulla mera circostanza dell'inserimento dell'agente nell'impresa, senza che assuma, all'uopo, rilievo, il carattere della continuità, o meno, dell'incarico affidatogli -essendo sufficiente, per converso, che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore -, e senza che, ancora, risulti necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'agente ed il preponente” (cfr. Cass. sentenza n. 6233/1999).
Nel caso di specie, quanto alla qualifica del DI AN, la stessa convenuta ha riconosciuto che “il
Sig. ha collaborato per un breve periodo presso da principio come Per_1 CP_1
8 procacciatore d'affari e successivamente come agente, senza rappresentanza”1, circostanza che dimostra la sussistenza del presupposto della responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo alla convenuta.
Appare inoltre documentato e pacifico tra le parti che il ha commesso un fatto illecito, a Per_1
danno di entrambe le parti odierne.
Difatti, è emerso che il si è impossessato fraudolentemente dell'autovettura dell'attrice, Per_1
inducendola a credere di aver concluso un contratto in conto vendita con la convenuta, per incassare il prezzo della vendita e appropriarsene indebitamente.
Per tutte le ragioni di cui sopra, la società convenuta è responsabile civilmente del fatto illecito commesso dal proprio agente ai sensi dell'art. 2049 c.c. ed è tenuta pertanto a risarcire i danni subiti dall'attrice, nei limiti che seguono.
L'attrice ha quantificato i danni subiti in € 51.000,00, pari a quanto concordato con il per Per_1 la vendita dell'autovettura.
La convenuta ha contestato tale quantificazione, allegando il valore di mercato risultante dalla valutazione di EURO TAX pari a € 28.000,00.
Il Tribunale ritiene che il prezzo concordato tra l'attrice ed il non possa assurgere a Per_1
parametro per la quantificazione del danno, trattandosi di un prezzo di vendita concordato negozialmente, peraltro dall'attrice con un soggetto terzo, responsabile oltretutto del disegno fraudolento sopra accertato.
Per contro, appare maggiormente affidabile e oggettiva la quotazione di EURO TAX, che viene notoriamente utilizzata dai professionisti del settore per la valutazione delle auto usate.
Ne consegue che la convenuta eve essere condannata a risarcire i danni subiti Controparte_1 dall'attrice a causa del fatto illecito commesso dal , quale procacciatore d'affari Persona_1
e agente della convenuta, quantificati nella somma di € 28.000,00, pari al valore di mercato dell'autoveicolo oggetto di causa.
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4. Conclusioni
La domanda attorea va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Parte convenuta va condannata a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 28.000,00 a titolo di risarcimento del danno per i motivi sopra esposti. A tale somma vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria, avendo natura di debito di valore, in quanto: “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (cfr. Cass. sentenza n.
20943/2009).
Trattandosi di debito di valore, sulla somma sopra indicata -espressa in moneta attuale- sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle
SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a far data dal
25 giugno 2024 (stima eurotax sub doc. n. 5 parte convenuta) al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum”
(cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria non è stata svolta e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione in sede di discussione orale ex art. 281 sexies cpc di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di nei limiti di cui in motivazione;
Parte_1
2) condanna a corrispondere in favore di la somma Controparte_1 Parte_1 di € 28.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 25 giugno 2024 al saldo effettivo, da calcolarsi secondo le modalità meglio precisate in motivazione;
10 3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 he si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 24 dicembre 2025
Il giudice
(Federico RI)
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 4, lett. a, comparsa di costituzione convenuto.
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