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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1574/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio Parte_1 dell'avv. Luisa Amoretti che la rappresenta e difende giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opponente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Fabio Ciulli, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5 maggio 2023, - Parte_1 premesso di aver ricevuto dall' , in data 8 marzo 2023, Controparte_1 comunicazione di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativamente al veicolo Audi A8 targato GK129PV, funzionale alla riscossione dei contributi previdenziali del valore complessivo di euro 244.789,33 (accessori compresi) rappresentati negli avvisi di addebito n. 32520220002915378000, notificato il 27 settembre 2022, e n.
32520220003795848000, notificato in data 17 dicembre 2022 (vd. estratto di ruolo di cui al doc. 6 parte opposta) - ha agito in giudizio nei confronti dell'agente della riscossione, contestando la sussistenza dei presupposti del fermo, in ragione della dell'asserita inerenza e funzionalità del veicolo gravato all'esercizio dell'attività di impresa.
La società ha dato atto di aver presentato istanza di annullamento in autotutela del preavviso in data 3 aprile 2023, ottenendo riscontro negativo.
ha resistito in giudizio, contestando nel merito l'avversa Controparte_1
ricostruzione e chiedendo il rigetto del ricorso.
pagina 1 di 4 2. L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
2.1. Anzitutto occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 86 del d.p.r. 602/1973, una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili registrati.
La procedura di iscrizione del fermo prende avvio mediante la notifica al debitore di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari.
L'iscrizione del fermo, tuttavia, non può essere effettuata qualora il debitore, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva di fermo, dimostri all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non è, invero, specificato dal legislatore, sicché suole farsi ricorso alla interpretazione invalsa in giurisprudenza secondo la quale un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento dell'attività lavorativa.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo.
2.2. Nel caso di specie, ha eccepito l'illegittimità del fermo Parte_1
amministrativo disposto sul veicolo Audi A8 targato GK129PV, intestato alla società, deducendone l'illegittimità sul presupposto che il veicolo fosse strumentale all'attività di impresa,
e quindi non assoggettabile a fermo ai sensi dell'art. 86, co. 2 d.p.r. 602/1973.
Segnatamente, la società ha dedotto che “tale veicolo viene utilizzato dal sig. , Testimone_1
General Manager della Società ricorrente, per le attività di promozione della Società e, quindi, per i trasferimenti sul territorio, anche nazionale, alla ricerca di nuova clientela” e che “viene altresì utilizzato dal personale tecnico per recarsi dai Clienti che necessitano di interventi sul materiale venduto e per la consegna dei materiali plastici di ridotte dimensioni” (pag. 2 del ricorso in opposizione).
A sostegno della propria tesi, la società opponente ha prodotto una visura camerale (doc. 4 fascicolo dell'opponente), la copia della carta di circolazione dell'autovettura, da cui risulta la dicitura “autovettura per trasporto di persone - uso proprio” (doc. 5 fascicolo dell'opponente) e un estratto di un documento contabile denominato “ammortamento civilistico - % ordinaria del cespite” che include il veicolo tra i beni aziendali insieme a personal computer e software (doc. 6
pagina 2 di 4 fascicolo dell'opponente).
Tali elementi, tuttavia, non appaiono idonei a dimostrare in modo convincente l'effettiva destinazione del veicolo a scopi aziendali.
L'annotazione “uso proprio” sul libretto non fornisce alcuna garanzia sull'utilizzo esclusivo del veicolo per finalità imprenditoriali, né consente di escludere un uso promiscuo o personale.
La mera iscrizione tra i beni ammortizzabili, inoltre, rappresenta un dato contabile che attesta un trattamento fiscale o patrimoniale del bene, ma non prova in sé l'effettivo impiego del mezzo per l'attività sociale.
Mancano elementi oggettivi ulteriori — come registri d'uso, contratti, assegnazioni, fatture o dichiarazioni — in grado di documentare in maniera concreta la funzione operativa dell'autovettura nell'organizzazione aziendale.
Deve altresì osservarsi che l'oggetto sociale della società, che si occupa di commercio e lavorazione di materie plastiche, smaltimento e trattamento rifiuti, non presuppone necessariamente l'utilizzo di un'autovettura di grossa cilindrata come quella oggetto di fermo
(nello specifico, un'Audi A8), tipicamente destinata a funzioni rappresentative o personali.
Va inoltre evidenziato che, considerata la debolezza del compendio documentale prodotto da
[...]
il Tribunale, alla prima udienza – alla quale la società non è Parte_1
comparsa – ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'opponente, ritenendola dunque potenzialmente idonea a chiarire le modalità di utilizzo del veicolo.
Tuttavia, la parte opponente non ha provveduto alla citazione dei testi, decadendo così dalla prova orale ammessa.
Da quel momento, la società non ha svolto alcuna ulteriore attività difensiva, astenendosi da ogni iniziativa processuale utile alla dimostrazione della propria tesi.
Tale comportamento processuale, unito alla già riscontrata insufficienza degli elementi documentali prodotti, ha determinato l'assoluta mancanza di prova circa la reale ed effettiva strumentalità del veicolo oggetto del fermo.
Conseguentemente, l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo risulta pienamente legittima.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., Parte_1
deve essere condannata alla rifusione in favore di
[...] Controparte_1
delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147
(Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13,
pagina 3 di 4 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, di valore indeterminabile, esclusa la liquidazione della fase istruttoria che sostanzialmente non si è svolta.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura dell'opposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in euro 4.638,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dell'opposta;
Cagliari, 1° aprile 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1574/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio Parte_1 dell'avv. Luisa Amoretti che la rappresenta e difende giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opponente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Fabio Ciulli, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5 maggio 2023, - Parte_1 premesso di aver ricevuto dall' , in data 8 marzo 2023, Controparte_1 comunicazione di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativamente al veicolo Audi A8 targato GK129PV, funzionale alla riscossione dei contributi previdenziali del valore complessivo di euro 244.789,33 (accessori compresi) rappresentati negli avvisi di addebito n. 32520220002915378000, notificato il 27 settembre 2022, e n.
32520220003795848000, notificato in data 17 dicembre 2022 (vd. estratto di ruolo di cui al doc. 6 parte opposta) - ha agito in giudizio nei confronti dell'agente della riscossione, contestando la sussistenza dei presupposti del fermo, in ragione della dell'asserita inerenza e funzionalità del veicolo gravato all'esercizio dell'attività di impresa.
La società ha dato atto di aver presentato istanza di annullamento in autotutela del preavviso in data 3 aprile 2023, ottenendo riscontro negativo.
ha resistito in giudizio, contestando nel merito l'avversa Controparte_1
ricostruzione e chiedendo il rigetto del ricorso.
pagina 1 di 4 2. L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
2.1. Anzitutto occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 86 del d.p.r. 602/1973, una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili registrati.
La procedura di iscrizione del fermo prende avvio mediante la notifica al debitore di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari.
L'iscrizione del fermo, tuttavia, non può essere effettuata qualora il debitore, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva di fermo, dimostri all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non è, invero, specificato dal legislatore, sicché suole farsi ricorso alla interpretazione invalsa in giurisprudenza secondo la quale un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento dell'attività lavorativa.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo.
2.2. Nel caso di specie, ha eccepito l'illegittimità del fermo Parte_1
amministrativo disposto sul veicolo Audi A8 targato GK129PV, intestato alla società, deducendone l'illegittimità sul presupposto che il veicolo fosse strumentale all'attività di impresa,
e quindi non assoggettabile a fermo ai sensi dell'art. 86, co. 2 d.p.r. 602/1973.
Segnatamente, la società ha dedotto che “tale veicolo viene utilizzato dal sig. , Testimone_1
General Manager della Società ricorrente, per le attività di promozione della Società e, quindi, per i trasferimenti sul territorio, anche nazionale, alla ricerca di nuova clientela” e che “viene altresì utilizzato dal personale tecnico per recarsi dai Clienti che necessitano di interventi sul materiale venduto e per la consegna dei materiali plastici di ridotte dimensioni” (pag. 2 del ricorso in opposizione).
A sostegno della propria tesi, la società opponente ha prodotto una visura camerale (doc. 4 fascicolo dell'opponente), la copia della carta di circolazione dell'autovettura, da cui risulta la dicitura “autovettura per trasporto di persone - uso proprio” (doc. 5 fascicolo dell'opponente) e un estratto di un documento contabile denominato “ammortamento civilistico - % ordinaria del cespite” che include il veicolo tra i beni aziendali insieme a personal computer e software (doc. 6
pagina 2 di 4 fascicolo dell'opponente).
Tali elementi, tuttavia, non appaiono idonei a dimostrare in modo convincente l'effettiva destinazione del veicolo a scopi aziendali.
L'annotazione “uso proprio” sul libretto non fornisce alcuna garanzia sull'utilizzo esclusivo del veicolo per finalità imprenditoriali, né consente di escludere un uso promiscuo o personale.
La mera iscrizione tra i beni ammortizzabili, inoltre, rappresenta un dato contabile che attesta un trattamento fiscale o patrimoniale del bene, ma non prova in sé l'effettivo impiego del mezzo per l'attività sociale.
Mancano elementi oggettivi ulteriori — come registri d'uso, contratti, assegnazioni, fatture o dichiarazioni — in grado di documentare in maniera concreta la funzione operativa dell'autovettura nell'organizzazione aziendale.
Deve altresì osservarsi che l'oggetto sociale della società, che si occupa di commercio e lavorazione di materie plastiche, smaltimento e trattamento rifiuti, non presuppone necessariamente l'utilizzo di un'autovettura di grossa cilindrata come quella oggetto di fermo
(nello specifico, un'Audi A8), tipicamente destinata a funzioni rappresentative o personali.
Va inoltre evidenziato che, considerata la debolezza del compendio documentale prodotto da
[...]
il Tribunale, alla prima udienza – alla quale la società non è Parte_1
comparsa – ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'opponente, ritenendola dunque potenzialmente idonea a chiarire le modalità di utilizzo del veicolo.
Tuttavia, la parte opponente non ha provveduto alla citazione dei testi, decadendo così dalla prova orale ammessa.
Da quel momento, la società non ha svolto alcuna ulteriore attività difensiva, astenendosi da ogni iniziativa processuale utile alla dimostrazione della propria tesi.
Tale comportamento processuale, unito alla già riscontrata insufficienza degli elementi documentali prodotti, ha determinato l'assoluta mancanza di prova circa la reale ed effettiva strumentalità del veicolo oggetto del fermo.
Conseguentemente, l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo risulta pienamente legittima.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., Parte_1
deve essere condannata alla rifusione in favore di
[...] Controparte_1
delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147
(Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13,
pagina 3 di 4 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, di valore indeterminabile, esclusa la liquidazione della fase istruttoria che sostanzialmente non si è svolta.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura dell'opposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in euro 4.638,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dell'opposta;
Cagliari, 1° aprile 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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