Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. 1192/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
- Sezione specializzata impresa - riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Gabriella Zanon - consigliere - dott. Federico Bressan - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 26/06/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
MERCURIO FRANCESCO e dell'avv. CASERTANO FABIO;
- parte appellante - contro
C.F. ) CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. SCHIAVARIELLO FABIO e MOZZATO ERMES;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Diritto di autore e diritti connessi - Appello avverso la sentenza del tribunale di Venezia, sezione specializzata impresa, n. 773/2023 pubblicata in data
03/05/2023.
Causa riservata in decisione all'udienza del 21-11-2024 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
«Voglia l'ecc.ma Corte di appello di Venezia, in totale riforma della sentenza n. 773/2023 del
Tribunale di Venezia, pubblicata il 3 maggio 2023, così decidere: previo rigetto di ogni diversa
e/o contraria domanda, in via preliminare:
-1-
l'espunzione della detta documentazione dal fascicolo di causa;
nel merito: previa ogni occorrenda declaratoria, anche d'inammissibilità della domanda nuova, accertare che nulla è dovuto ad alcun titolo al signor e, per l'effetto, respingere tutte le domande CP_1 formulate dal signor anche ex art. 345 c.p.c., in quanto inammissibili e/o infondate in CP_1 fatto ed in diritto, con la condanna dell'appellato alla restituzione di quanto pagato dall'appellante nelle more del giudizio d'appello in esecuzione della sentenza impugnata, pari a
51.621,01 € e di quanto ancora dovesse essere pagato, e ciò fino all'esito del presente giudizio;
in via istruttoria:
- ammettersi la prova per testimoni sul capitolo n. 3, offerta da con la memoria ex art. Parte_1
183, co. 6, n. 2) c.p.c. del 9 luglio 2020 (testimone, il Dott. ); Testimone_1 in caso di contestazione avversaria in ordine alla circostanza per la quale, quanto meno dal dicembre 2022 (in realtà, dal 2018), il software GHRS è stato sviluppato grazie all'opera dei soli signori Casertano e si chiede l'ammissione di prova per testimoni sulle seguenti CP_2 circostanze, da leggersi in forma interrogativa, precedute da “vero che”:
1) quanto meno dal 24 luglio 2018, il software GHRS - Global Hotel Reservation System è stato sviluppato ad opera dei soli signori e Parte_2 Parte_3
2) la release del software GHRS - Global Hotel Reservation System realizzata alla data del 17 agosto 2018 è la n. 3.1.48;
3) nel novembre 2022 il software GHRS - Global Hotel Reservation System è stato sviluppato per opera dei soli signori e Parte_2 Parte_3
4) la release del software GHRS - Global Hotel Reservation System realizzata alla data del 22 novembre 2022 per opera dei soli signori e è la n. 3.2.5; Parte_2 Parte_3
5) alla data del 7 ottobre 2023, la release del software GHRS - Global Hotel Reservation System realizzata per opera dei soli signori e è la n.
3.2.9. Parte_2 Parte_3
Testimoni, i signori , (dipendente ; Parte_2 Testimone_2 Parte_1
(dipendente . Testimone_3 Parte_1
Con la rifusione delle spese, anche generali».
-2- Parte appellata
«IN VIA PREGIUDIZIALE: si rileva come con le note del 7 dicembre 2023 lo scrivente difensore avesse chiesto di poter precisare le proprie domande già per la precedente udienza formalizzando richiesta di discussione orale, rimasta priva di riscontro. Detta istanza per fissazione di discussione orale, anche ai sensi degli artt. 359-281quinquies c.p.c. viene replicata in questa sede.
IN VIA PRELIMINARE: si eccepisce l'inammissibilità e l'inutilizzabilità dei documenti depositati dalla difesa dell'appellante con note del 7 dicembre 2023, autorizzate solo per la formalizzazione di istanze e conclusioni. Con dette note invece controparte depositava n. 16 documenti in violazione di quanto disposto dall'art. 345 co. III c.p.c.
Trattasi infatti di:
- contratto (doc. 20) asseritamente finalizzato a dimostrare l'utilizzo, da parte dell'appellante, di software diverso da quello per cui è causa. Il contratto riporta la data del 15 dicembre 2021
(nullo per le ragioni che si esporranno in conclusionale) e quindi da tempo nella disponibilità della parte che ben poteva e doveva produrre il documento per a) udienza di p.c. avanti il
Tribunale, fissata al 7 dicembre 2022 oppure b) con comparse conclusionali e repliche rispettivamente depositate avanti il Giudice di primo grado il 6 febbraio 2023 e il 27 febbraio
2023 o con c) atto d'appello del 22 giugno 2023 o con d) ricorso per sospensiva del 28 luglio 2023 oppure, infine, e) all'udienza ex art. 351, co. II, c.p.c. del 17 agosto 2023. Si tratta per altro di circostanza mai allegata prima né nelle fasi finali del giudizio di primo grado né in atto di impugnazione;
- n. 14 fatture (docc. 21-34) asseritamente finalizzate ad attestare la corresponsione di importi per installazione e licenza d'uso di software diverso da quello per cui è causa. Le fatture decorrono dal dicembre 2022 e ben avrebbero dovuto essere depositate a) con comparse conclusionali e repliche rispettivamente depositate avanti il Giudice di primo grado il 6 febbraio
2023 e il 27 febbraio 2023 o con b) atto d'appello del 22 giugno 2023 o con c) ricorso per sospensiva del 28 luglio 2023 oppure, infine, d) all'udienza ex art. 351, co. II, c.p.c. del 17 agosto 2023. Si tratta per altro di pagamenti mai allegati prima né nelle fasi finali del giudizio di primo grado né in atto di impugnazione;
-3- - verbale di consegna (doc. 35) del maggio 2023 che la società appellante ben avrebbe potuto e dovuto produrre con a) atto d'appello del 22 giugno 2023 o con b) ricorso per sospensiva del 28 luglio 2023 oppure, infine, c) all'udienza ex art. 351, co. II, c.p.c. del 17 agosto 2023. Si tratta per altro di circostanza mai allegata in atto di impugnazione;
- contratto di licenza d'uso (doc. 36) a titolo gratuito proprio per il software per cui è causa e di cui l'odierno appellato è contitolare. Contratto – nullo per le ragioni che si esporranno in conclusionale - di cui l'appellato nulla sapeva, soprattutto quale licenziante contitolare del programma asseritamente concesso in uso gratuito a controparte.
Quanto alle ulteriori istanze e domande, ci si richiama integralmente a quanto già formalizzato con comparsa di costituzione e risposta del 1 dicembre 2023 come di seguito riportato:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, rigettarsi la presente impugnazione nonché tutte le domande ed eccezioni proposte dall'appellante, in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in atti e, comunque, in quanto non provate.
SEMPRE NEL MERITO ex art. 345 c.p.c.: accertato l'indebito utilizzo da parte della società del software G.H.R.S., di cui il signor è coautore, dal 7 dicembre Parte_1 CP_1
2022 quanto meno sino alla data di deposito delle presente comparsa, riservata ogni ulteriore richiesta e precisazione qualora la condotta illecita altrui proseguisse nella pendenza del presente giudizio, condannarsi la società a Parte_1 corrispondere al signor euro 20.000,00 per ogni anno di indebito utilizzo, oltre CP_1 interessi moratori ex art. 1284 co. IV c.c. dal 7 dicembre 2022 sino alla data di cessazione di utilizzo, da parte della società appellante, del programma di cui il signor è coautore. CP_1
IN OGNI CASO: con vittoria integrale di spese e dei compensi dovuti per la presente fase di giudizio nonché per la fase di sospensiva promossa dall'appellante e rigettata.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si riportanda alle istanze e deduzioni già formalizzate in primo grado, ribadite anche in comparsa di costituzione in appello, da intendersi qui integralmente richiamate».
Motivi della decisione
In fatto.-
-4- 1. La causa trae origine dalla richiesta formulata da nei confronti della CP_1 società (anche solo “ ) di accertamento dell'inadempimento Parte_1 Parte_1 della convenuta all'obbligazione di pagamento del “corrispettivo per l'utilizzo del software
G.H.R.S.” richiesto in base al contratto di licenza inter partes con conseguente condanna “in favore del licenziante dell'importo dovuto allo stato qui CP_1 quantificato in euro 41.024,33”.
2. La convenuta ripercorse le vicende inerenti alla costituzione dell'ente Parte_1 sociale e ai rapporti fra i suoi soci, si opponeva alla domanda, deducendo che il titolo fatto valere dall'attore – un contratto di licenza – era privo di sottoscrizioni e che,
“mancando una valida espressione del consenso, non può dirsi intervenuto l'accordo”, onde quel titolo non aveva “alcun effetto obbligatorio per le parti nello stesso indicate”.
3. Alla prima udienza di comparizione del 10-10-2024 l'attore ha formulato, ex art. 183,
5 co, c.p.c., in via subordinata, domanda diretta all'accertamento dell'«indebito utilizzo da parte della società del programma GHRS», con condanna della società Parte_1 convenuta “al risarcimento del danno in favore del licenziante qui quantificato allo CP_1 stato in € 41.024,33, oltre ulteriori somme maturate in pendenza di causa o all'importo che risulterà di giustizia, nonché interessi ex art. 1284, 4 co, e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo”.
4. Il tribunale, espletate le prove orali ammesse, ha definito la controversia con la sentenza n. 773/2023, qui impugnata, con la quale ha accertato l'indebito utilizzo da parte di del software GHRS di cui è coautore, a far data Parte_1 CP_1 dal 1-1-2018 al 7-12-2022, condannando detta società al pagamento della somma di €
100.000,00 oltre interessi, con condanna altresì alla rifusione di 3/4 delle spese processuali, compensato il restante quarto.
5. Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di cinque Parte_1 motivi, chiedendo l'accertamento che nulla da parte sua è dovuto ad alcun titolo all' con rigetto di tutte le domande da questo formulate. CP_1
6. Si è costituito in causa resistendo all'appello, del quale ha chiesto il CP_1 rigetto, e formulando domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'utilizzo del programma da parte di per il periodo successivo Parte_1
-5- a quello considerato dalla sentenza gravata, ossia a partire dal 7 dicembre 2022 e sino al deposito della comparsa, con condanna della società appellante al pagamento della somma di € 20.000,00 per ogni anno di indebito utilizzo del software, oltre interessi.
7. Precisate dalle parti le conclusioni, come in epigrafe ritrascritte, depositate comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 21-11-2024.
In diritto.-
1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 276 co. 2 c.p.c., CP_1 sostenendo che il tribunale non avrebbe rispettato l'ordine delle questioni, affrontando nel merito la domanda subordinata – della quale era stata eccepita l'inammissibilità – senza previamente affrontare la questione pregiudiziale di rito prospettata.
2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 112 e 183, co. 5, c.p.c., per non avere il primo giudice ritenuto l'inammissibilità della domanda formulata dall CP_1 in sede di prima udienza di comparizione.
Si sottolinea che la previsione del quinto comma dell'art. 183 c.p.c. abilita l'attore alla formulazione di una nuova domanda soltanto in conseguenza della proposizione di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione da parte del convenuto, mentre – nel caso in esame – non era stata proposta alcuna eccezione, ma unicamente svolta una mera difesa, incentrata sulla mancanza dei requisiti del contratto nel titolo fatto valere dall' CP_1
3. Con il terzo motivo si deplora che il tribunale abbia ritenuto non contestata la titolarità del programma in capo a Casertano, e Si ricorda la vicenda che ha CP_2 CP_1 portato alla costituzione della e alla realizzazione da parte di tale Controparte_3 società del software GHRS, sottolineando che la registrazione sulla quale si basa la domanda dell'attore aveva ad oggetto “due release di GHRS la prima n.
1.7 e la seconda
2.0.48”, risalenti, rispettivamente al 2003 e al 2008 a fronte della pubblicazione del software GHRS risalente al 2001.
Il motivo soggiunge che, proprio in ragione del fatto che la registrazione fatta valere dall' riguardava al più le due release sopra specificate, incombeva sull'attore CP_1
-6- l'onere di dare la prova della novità di tali due versioni, ossia che esse rappresentavano “qualche cosa di nuovo, diverso e originale rispetto al programma GHRS creato da . Riscontri a tale prospettazione vengono indicati dall'appellante: - CP_3 nelle condizioni generali di contratto predisposte da per l'utilizzo del sito Parte_1
da parte di terzi (ove viene dichiarato che la proprietà del software è di CP_4
; - nel comportamento dell' a fronte della diffida inviatagli il 28-5- Parte_1 CP_1
2019; - nella registrazione del marchio “GHRS” da parte di nel 2003. Parte_1
3.1. La difesa dell'appellato ha eccepito la novità della prospettazione incentrata sul difetto di titolarità del programma GHRS, trattandosi di questione mai prima agitata in prime cure ove mai aveva sottoposto a contestazione la circostanza. Parte_1
4. Il quarto motivo deduce che il tribunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la circostanza della coincidenza fra i comproprietari del programma e i soci e amministratori della società non avvedendosi che non poteva Parte_1 qualificarsi in termini di indebito l'utilizzo del software da parte di in Parte_1 quanto doveva invece ritenersi un uso “consentito” da parte di quei tre coautori-soci- amministratori. Vengono a sostegno indicate alcune circostanze, dalle quali l'appellante individua conferme di tale “consenso” all'utilizzo del software da parte degli autori, allorquando essi erano a un tempo coamministratori di - le Parte_1 condizioni generali predisposte il 28-11-2017 per l'utilizzo del sito “ ”, CP_4 già sopra ricordate;
- il contenuto del contratto 19-3-2018 ove si dà atto della proprietà del software in capo a - l'aggiornamento delle condizioni di utilizzo del sito Parte_1 predetto, con conferma di quanto già stabilito il 28-11-2017.
4.1. Sul punto l' ha replicato che: - il software cui fanno riferimento i documenti CP_1 invocati da (chiamato appunto “Unitravel”) è diverso da quello oggetto di Parte_1 causa (“GHRS”); - in ogni caso un'eventuale concessione in via gratuita dell'uso del software avrebbe dovuto essere provata per iscritto a mente dell'art. 110 l.d.a.; - le circostanze risultanti in causa attestano, al contrario, che l'utilizzo del programma era a titolo oneroso;
- dal 2014 al 2018 l'uso da parte di del software si basava Parte_1 sulla cessione del relativo diritto dietro corrispettivo, mentre a partire dal 2018 esso
-7- non trovava alcuna giustificazione, tanto che l ebbe a formulare la sua CP_1 opposizione in proposito.
4.2. assume che “la prova documentale (e quindi la «prova per iscritto»), Parte_1 incontrovertibile, che i tre soci-coamministratori, in thesi coautori, avevano conferito ad la potestà di regolare l'utilizzo del software («trasmissione dei diritti di utilizzazione») Parte_1
è proprio nei documenti (contratto hotel e condizioni generali di utilizzo del portale di prenotazioni alberghiere di dimessi sub doc. 16, 17 e 18 dalla società nel corso del Parte_1 primo grado”. Contratti e condizioni generali – si ribadisce – che con il loro contenuto non sono stati in alcun modo contestati dall' nel primo grado di giudizio. CP_1
5. Con il quinto motivo si sottopone a censura la liquidazione del danno operata dal tribunale, deducendosi che il tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova e della liquidazione in via equitativa del danno. Il motivo addebita al tribunale di aver ravvisato una “difficoltà” di prova del danno, ma di non aver considerato che l aveva prodotto i bilanci per gli anni dal 2014 al CP_1
2017, ma non quelli del 2018 e 2019, che pure non avrebbe avuto alcun impedimento a fornire (risalendo l'atto di citazione al 3 aprile 2019).
Si soggiunge che, in ogni caso, la liquidazione del danno operata sarebbe erronea non avendo il tribunale tenuto in alcun conto il fatto “notorio delle conseguenze economiche negative per le attività del settore turistico a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19”. Il primo giudice valorizzando i dati dei bilanci selettivamente prodotti dall' senza considerare che i ricavi delle imprese del settore turistico negli anni CP_1
2020-2021 erano ridotti “anche del 90%” sarebbe giunto a una liquidazione del tutto incongrua e irrealistica.
5.1. L ha replicato osservando che i dettagliati dati prodotti in primo grado sul CP_1 quantum del danno e i diversi criteri suggeriti per la relativa liquidazione non erano mai stati contestati da di tal ché il tribunale aveva correttamente fatto Parte_1 applicazione degli elementi indicati, provenienti peraltro dalla stessa Parte_1
6. Sub motivi primo e secondo.
I motivi primo e secondo, che per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate, possono trovare una congiunta trattazione (il primo motivo presuppone, in
-8- effetti, la mancata declaratoria di inammissibilità della domanda), sono privi di pregio.
Si tratta di verificare l'ammissibilità della domanda formulata in via subordinata da in sede di prima udienza di comparizione. CP_1
A seguito della comparsa costitutiva nella quale aveva dedotto che il titolo Parte_1 fatto valere dall'attore (ossia il c.d. contratto di licenza), in quanto non recante le sottoscrizioni dei contraenti, non aveva i requisiti richiesti dall'art. 1321 c.c., facendo difetto l'accordo delle parti, l' ha proposto in via di subordine domanda diretta CP_1 al riconoscimento di un indennizzo per l'uso non autorizzato del programma.
Il motivo deduce che tale domanda non sarebbe ammissibile, in quanto non era stata sollevata alcuna “eccezione”, ma unicamente una mera difesa, tale da non giustificare la formulazione di una nuova domanda ai sensi del quinto comma dell'art. 183 c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente (“nella stessa udienza
l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”).
Va riscontrato che sul punto la giurisprudenza di legittimità non ha assunto un orientamento consolidato.
Secondo una prima interpretazione, la facoltà concessa all'attore di proporre una nuova domanda è collegata alla proposizione di una eccezione (in senso proprio, ma anche in senso lato) e non di una mera difesa. Così Cass. n. 13762/2009; Cass. n.
25409/ 2013; Cass. n. 5390/2006, hanno precisato che l'art. 183 consente all'attore di proporre nella prima udienza di trattazione domande nuove e diverse rispetto a quella originariamente proposte, solo ove esse trovino giustificazione nella domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto, da intendersi in senso proprio, non anche quali semplici controdeduzioni volte a contestare il fondamento dell'azione (v. anche, in motivazione, Cass. 498/2017).
Secondo Cass. 17708/2013, invece, l'art. 183, comma 5, permette all'attore di introdurre una nuova domanda, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa «in iure» o
«in facto» che alleghi l'infondatezza della domanda originaria, ferma restando la
-9- necessità che la nuova domanda assuma carattere consequenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo.
Il collegio ritiene che non solo la difesa svolta da tollera di essere ricondotta Parte_1 anche nell'ambito di un'eccezione in senso lato, ma che – in ogni caso – va condivisa l'ultima interpretazione seguita dalla s. Corte, in quanto maggiormente in linea anche con la ricostruzione ermeneutica inaugurata da Cass. s.u. 12310/2015 (poi sviluppata da Cass. s.u. 22404/2018 sino alla recente Cass. s.u. 26727/2024), potendosi invero qualificare la domanda subordinata svolta dall'attore, siccome basata sulla stessa vicenda fattuale dedotta con la domanda originaria, alternativa ad essa e mirante al medesimo interesse sostanziale, quale domanda “modificata” ai sensi dell'art. 183 co.
5 c.p.c., nella lettura introdotta dal citato intervento nomofilattico del 2015. La pretesa fatta valere all'udienza di prima comparizione dall' infatti, ben CP_1 potrebbe ricondursi anche a tale nozione di “domanda modificata”.
7. Sub terzo motivo.
Come ricordato sopra, il motivo deduce che il tribunale non avrebbe considerato la questione inerente alla titolarità del programma GHRS.
Va ricordato che, secondo un consolidato insegnamento di legittimità, “qualora
l'effettiva titolarità del rapporto controverso abbia costituito, nel primo grado di giudizio, fatto pacifico per mancata contestazione ad opera di tutte le parti in causa, quella di esse che in appello la contesti ha l'onere di fornire la prova del suo contrario assunto, rimettendo in discussione un fatto del quale si è già considerata acquisita la prova come fatto non contestato”
(Cass. n. 8389 del 07/04/2009). Nello stesso senso si è osservato che “qualora la titolarità del rapporto giuridico controverso non sia stata contestata nel primo grado di giudizio, la parte che la contesti in appello ha l'onere di provare il fondamento del proprio assunto, e ciò anche nelle cause cui sia applicabile la previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c., in virtù della quale era pur sempre onere del convenuto prendere posizione in modo specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda” (Cass. n. 36088 del 27/12/2023).
La lettura degli atti di primo grado restituisce che il dibattito in quella sede svoltosi si
è sviluppato (oltre che sull'esistenza del contratto di licenza) sulla natura “indebita” dell'utilizzo del programma [“non si vede infatti come l'eventuale dissenso, mai manifestato,
-10- di un coautore su quattro (o su tre) possa addirittura rendere indebito per l'utilizzo Parte_1
e/o lo sviluppo del software GHRS”], ma sempre dando per presupposto che la titolarità del software spettasse ai soci, spesso qualificati “soci/co-autori” o “coautori” (cfr. anche memoria 30 luglio 2020 ove si precisa che la controversia “riguarda la sussistenza (o meno) di un diritto del coautore di ricevere un importo minimo prestabilito a titolo di royalties”).
Ancora in sede di scritture difensive conclusionali la posizione della lungi Parte_1 dal contestare la qualità di di co-autore e contitolare dei diritti sul programma, CP_1 adduceva l'esistenza di accordi fra i soci relativi alle modalità di corresponsione delle somme dovute (a titolo di royalty o sotto specie di compensi quale amministratore).
Mai è stato posto in seria discussione che fosse uno degli autori del software CP_1 per il quale rivendicava il compenso. È dunque solo in questa sede di appello che viene affacciata, per la prima volta, la questione inerente alla non titolarità dei diritti di autore sul software GHRS dopo che in primo grado non aveva mai Parte_1 sottoposto a contestazione la circostanza.
Il motivo si prodiga nel cercare di rinvenire nelle difese assunte in prime cure una contestazione (riportando testualmente una parte della comparsa costitutiva) e ciò vale a escluderne l'inammissibilità, ma non a conferirgli fondatezza, volta che, per quanto sopra esposto e ritenuto, non è dato riscontrare negli atti di primo grado un'effettiva contestazione di quel presupposto dal quale, anzi, la difesa svolta da avanti il tribunale ha dichiaratamente preso le mosse. Parte_1
8. Sub quarto motivo.
La parte appellante non pone in discussione che il contratto di licenza d'uso richieda la forma scritta per la prova, ma assume che – sulla base della documentazione prodotta (docc. 16, 17 e 18) – risulterebbe in giudizio la prova di un contratto di concessione senza corrispettivo del programma per cui è causa.
In proposito va ricordato che la necessità della forma scritta ad probationem esige che
“la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze
-11- fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto” (così, con riferimento al contratto di agenzia, Cass. 29422/2023).
Nel caso di specie, la documentazione invocata dalla parte appellante non attesta in modo sufficientemente univoco l'esistenza dell'accordo divisato da ossia di Parte_1 un contratto in forza del quale gli autori del software GHRS ne avrebbero concesso l'utilizzo senza corrispettivo.
Che in tali documenti rivendicasse a sé la proprietà del sito e Parte_1 CP_4 dei connessi contenuti e software [invero neppure chiaramente riferiti al software
GHRS (doc. 17-18 e 16)], ancora nulla dice che l'utilizzo da parte sua del programma
GHRS avvenisse senza corrispettivo e in virtù di un accordo fra gli autori.
In assenza, pertanto, di diretti riscontri documentali relativi a un accordo fra l' CP_1
e avente ad oggetto l'uso del software a titolo gratuito, il motivo in rassegna Parte_1 non può trovare accoglimento e va respinto.
9. Sub quinto motivo.
Le critiche svolte con il quinto motivo, dirette alla liquidazione del danno operata dal tribunale, si appuntano: a- sulla mancata produzione dei bilanci 2018 e 2019 e sul conseguente aggiramento dell'onere probatorio in capo all'attore che il tribunale avrebbe avallato;
b- sull'omessa considerazione degli effetti economici negativi per gli anni 2020 e 2021 della pandemia COVID.
a- La prima doglianza è priva di fondamento.
Va ricordato che l'inesistenza di un titolo contrattuale in forza del quale regolamentare l'utilizzo del software in discussione da parte della società Parte_1 deve ritenersi ormai accertato con statuizione passata in cosa giudicata, siccome non fatta oggetto di alcuna impugnazione.
Va pure rimarcato che la domanda dell' diretta a conseguire la differenza fra i CP_1 compensi per royalties erogate per gli anni 2014 e 2017 e la somma di € 25.000,00 è stata pure ritenuta inaccoglibile dal tribunale, in ragione della evidenziata carenza di un valido accordo relativamente all'entità delle royalties connesse all'utilizzo del software per cui è causa.
-12- Posto dunque che la materia del residuo contendere attiene unicamente all'ipotesi dedotta con la domanda subordinata da vale a dire quella basata su di un CP_1 utilizzo indebito – siccome non previamente concordato (“senza titolo e senza il consenso dell'attore”) – del software GHRS, va escluso che il tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova.
La “difficoltà” cui fa riferimento il tribunale non è dipesa dalla produzione da parte dell' di alcuni soltanto dei bilanci di (che del resto questa ben poteva CP_1 Parte_1 contrastare depositando a sua volta i bilanci che ritenesse funzionali ai suoi interessi difensivi), ma è connessa alla questione dell'individuazione dell'effettivo lucro cessante conseguente all'utilizzo del software da parte della società, difficoltà che connota pressoché tutte le controversie aventi a oggetto la lesione di un diritto di utilizzazione economica di un'opera d'autore.
L'affermazione del tribunale si pone dunque in linea con quanto previsto normativamente e vale a fondare l'esigenza di un apprezzamento equitativo del pregiudizio da liquidare.
b- Il che introduce la questione sollevata con la seconda doglianza, alla cui disamina va premessa la previsione dell'art. 158 l.d.a.:
«
1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223,
1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto».
Con riferimento ai criteri di liquidazione indicati nel riportato articolo 158, Cass.
39672/2021 ha osservato che “in tema di diritto d'autore, il risarcimento del danno da lucro cessante spettante al titolare del diritto violato deve essere completo ed effettivo e deve essere liquidato in via preferenziale dal giudice ai sensi dell'art. 158, comma 2, l. n. 633 del 1941,
-13- interpretato in conformità all'art. 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora
l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto
(cosiddetto «prezzo del consenso»)”.
Come previsto dall'articolo 158 sopra riportato, il risarcimento del danno in materia di diritto d'autore è in linea prioritaria ricondotto alle comuni regole di cui agli artt.
1223, 1226 e 1227 cod. civ., individuandosi poi due criteri alternativi ai fini della liquidazione del danno da lucro cessante, ossia, da una parte, una valutazione equitativa a norma dell'art. 2056 comma 2°, cod. civ., che tenga conto di tutte le circostanze del caso, compresi gli utili conseguiti dal plagiario e, dall'altra parte, una valutazione forfettaria, anch'essa dal carattere equitativo, sulla base quanto meno del corrispettivo che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare ex ante se avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
Orbene, non sussistono motivi per non adottare in questo contendere il primario criterio indicato dall'art. 158 vale a dire una valutazione equitativa a norma dell'art. 2056 comma 2°, cod. civ., che tenga conto di tutte le circostanze del caso.
E non può non tenersi conto, nel caso di specie, della peculiare situazione sottoposta a questa corte e, segnatamente, degli innegabili rapporti esistenti fra le parti e delle modalità di remunerazione dell'uso del software adottate fra le parti in precedenza, giungendo per tal via a conformare il danno liquidabile alle effettive circostanze del caso concreto.
In tale chiarita prospettiva può ritenersi acquisito in causa che negli esercizi precedenti, il compenso, come del resto espressamente dedotto dallo stesso (v. CP_1 anche sentenza appellata, pag. 3 e pagg. 25 e 30 della memoria di replica) non risulta essere mai stato erogato in misura fissa, come anche riferito dal testimonio Tes_1 assunto in primo grado (testimonianza che pure la difesa dell' ha CP_1 espressamente richiamato a pagina 37 della memoria di replica), dovendo lo stesso
-14- essere parametrato all'andamento dell'impresa sociale o comunque influenzato da esso.
Ai fini di una liquidazione in via equitativa del danno (da lucro cessante) dunque, pare congruo ragguagliare i compensi che, ragionevolmente, avrebbe conseguito nell'indicato contesto, all' con riferimento agli anni 2018-2019-2020-2021 e CP_1
2022 in funzione dei risultati economici raggiunti dalla società grazie (anche) all'utilizzo del software in questione.
Va inoltre tenuto conto che:
a.) in primo grado lo stesso aveva dedotto che “fermi gli importi corrisposti CP_1 dal 2014 al 2017, per gli anni successivi (dal 2018 al 2022) tale somma viene qui equitativamente indicata in una somma pari ad euro 15.000,00 euro annui e comunque non inferiore ad euro 10.000,00” (comparsa conclusionale, pag. 16, ove si riteneva
“congrua la corresponsione, a titolo di risarcimento danni per lesione patrimoniale da utilizzo illecito, indebito e non consentito, dell'importo di euro 15.000,00 annui, l'attore ha maturato per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 … la somma di euro
75.000,00 (e in ogni caso non inferiore a euro 50.000,00 ovvero 10.000,00 annui”). La domanda formulata mirava invero a conseguire un risarcimento del danno per l'indebito utilizzo del programma “quantificato in euro 75.000,00 (o euro
50.000,00)”;
b.) come dedotto dallo stesso il bilancio 2021 si è chiuso “con utile di oltre CP_1
39.000,00 euro” (comparsa conclusionale, pagina 16), in riferimento al quale il riconoscimento di una royalty per la quota di 1/3 pari a € 20.000,00 non risulterebbe in alcun modo congrua;
c.) risulta la cessione della quota di un quarto dei diritti relativi al software GHRS da parte di uno dei quattro coautori agli altri tre in data 23-5-2017 per un prezzo di
€ 3.000,00 (v. contratto prodotto sub doc. n. 3 da in primo grado). CP_1
Alla luce di tutte tali circostanze e tenuto, dunque, conto degli elementi risultanti in causa ai fini di una liquidazione in via equitativa del danno (da lucro cessante) che, ragionevolmente, avrebbe l conseguito nell'indicato contesto con riferimento CP_1 agli anni 2018-2019-2020-2021 e 2022 e per la quota allo stesso spettante, risulta
-15- congruo parametrare l'entità di esso ai risultati economici raggiunti dall'impresa sociale.
È in altri termini ragionevolmente presumibile che l al pari degli anni CP_1 precedenti e come gli altri contitolari dei diritti di uso del software, avrebbe ricevuto un compenso ragguagliato all'andamento della società e, per quanto è possibile ritenere, alla luce degli elementi in questa sede disponibili (senza il ricorso ad onerose consulenze tecniche), modulato nei seguenti termini:
- quanto agli anni 2018 e 2019 il danno può essere liquidato nella misura indicata dal tribunale, a fronte di ricavi sostanzialmente equivalenti (e dunque
€ 20.000,00 per ciascun anno);
- con riguardo invece agli anni 2020 e 2021, alla stregua delle stesse deduzioni della parte qui appellante, ne va operata una congrua decurtazione, in ragione della pacifica contrazione dei ricavi maturati in quegli anni a causa dell'evento pandemico che ha determinato una notevolissima flessione nel settore (fra l'altro) del turismo;
va ricordato che si tratta di evento che è stato espressamente tenuto in considerazione anche dal legislatore in vari settori fra i quali pure quello societario (cfr. art. 6 del DL 23/2020, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, modificato dall'art. 1 della L. n. 178 del 30/12/2020 e dall'art. 3, comma 1-ter del D.L. 228/2021 e dell'art. 3, comma 9 del D.L.
198/2022, che ha previsto la sospensione degli effetti previsti dai citati articoli di legge in caso di perdite sociali di entità tale da richiedere provvedimenti urgenti da parte della società. Tale norma ha l'evidente finalità di evitare che diverse società siano costrette ad assumere provvedimenti straordinari quali la riduzione e l'aumento del capitale sociale, la trasformazione societaria o addirittura si trovino nella condizione di doversi sciogliere a causa di perdite generatesi nel periodo della pandemia da Covid-19) e comunque rientra nel notorio, onde può stimarsi una diminuzione nell'ordine dell'70% quanto agli anni 2020-2021, con conseguente diminuzione del danno nella misura di €
6.000,00 (20.000*30%= 6.000) per ciascuno di tali anni;
-16- - con riferimento al 2022, invece, può stimarsi una ripresa del monte dei ricavi e parametrare il compenso per l'uso del software a una percentuale del 50% con liquidazione a tale titolo di un danno pari a € 10.000,00 (€ 20.000*50%).
Ne consegue un danno complessivo per il periodo 2018-2022 di € 62.000,00
(20.000+20.000+6.000+6.000+10.000), anziché di € 100.000,00 come liquidato dal tribunale.
In tali limiti può trovare accoglimento l'appello proposto da Parte_1
10. Domanda ex art. 345 c.p.c. di diretta al risarcimento del danno per il CP_1 periodo dal dicembre 2022 sino alla cessazione dell'utilizzo del programma. ha formulato domanda per ottenere il risarcimento del danno con CP_1 riferimento al periodo successivo a quello considerato dalla sentenza impugnata – che ha liquidato il pregiudizio sino al 7 dicembre 2022 (data dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Egli ha dedotto il permanente utilizzo del software anche per tale periodo successivo e ha chiesto la liquidazione dell'importo di “€ 20.000,00 annui a decorrere dall'8 dicembre
2022 sino alla definizione della causa o alla effettiva cessazione” (comparsa di risposta, pag.
27).
In proposito ha: Parte_1
- eccepito l'inammissibilità della domanda relativamente al periodo dall'8 dicembre 2022 sino alla sentenza appellata deliberata il 29-3-2023 e pubblicata il 3-5-2023, in quanto la domanda dell' in primo grado aveva ad oggetto CP_1
“tutto il danno maturato in pendenza di causa (v. precisazione delle conclusioni effettuata all'udienza del 7 dicembre 2022 con richiamo a quanto precisato in memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, e successiva specificazione riproposta nella comparsa conclusionale del 6 febbraio 2023, pag. 17, penultimo capoverso)” e la sentenza, accogliendola con riguardo esclusivamente sino alla data del 7-12-2022, ha comportato il rigetto per il periodo sino alla pubblicazione di essa;
- dedotto di utilizzare “da tempo, e certamente dal dicembre 2022” un diverso sistema informativo (Sistema di booking on line di Netstorming s.r.l.), contestando pertanto di avvalersi del programma GHRS;
-17- - prodotto documentazione e formulato istanze istruttorie in dichiarato sostegno della contestazione circa l'uso del software.
Va chiarito che le produzioni documentali e le richieste istruttorie sono ammissibili nella misura in cui esse pertengono in via esclusiva al tema, introdotto con la comparsa di risposta, dell'utilizzo del software GHRS per il periodo successivo a quello contemplato nella sentenza qui appellata (art. 345 c.p.c.).
In tale precisato ambito va ritenuta ammissibile la produzione di documentazione inerente alla prova dell'utilizzazione di un diverso programma, non cogliendo nel segno l'eccezione basata sulla astratta deducibilità di tali prove nel processo di primo grado (peraltro solo in parte, dovendosi escludere l'ammissibilità di produzione di documentazione in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica), atteso che si tratta di attività difensiva imposta dalla nuova (e pur rituale ex art. 345 c.p.c.) domanda formulata in questa sede dall' per conseguire il danno in riferimento CP_1
a un periodo successivo e diverso rispetto a quello oggetto della pronuncia impugnata.
Radicalmente inammissibile deve invece reputarsi, esulando dall'indicato tema, ogni istanza istruttoria o produzione documentale relativa alla paternità del software GHRS ovvero alla sua concessione in uso gratuito.
Ciò posto, mentre può ritenersi che durante il processo di primo grado non sia stato posto in seria discussione l'uso del programma (“Basti pensare che il programma GHRS
(registrato a favore dei co-autori nelle versioni - release 1.7 e 2.0.48), è attualmente arrivato sino alla versione 3.1.62, con continue aggiunte di nuove funzionalità e cambiamenti anche significativi”: terza memoria ex art. 183 c.p.c., pag. 4), non altrettanto ciò è fondatamente sostenibile con riferimento al periodo successivo.
Non corrisponde al vero, infatti, che “l'utilizzo costante da parte della società appellante del programma per cui è causa, anche successivamente al deposito della sentenza impugnata, è pacifico e non contestato” (memoria di replica, pag. 38), in quanto – a seguito della formulazione da parte dell' della richiesta di riconoscimento del danno per il CP_1 torno di tempo seguente la pronuncia della sentenza del tribunale – vi è stata immediata replica da parte di con ripetuta e specifica contestazione Parte_1
-18- dell'uso del software GHRS a partire dal dicembre 2022 (cfr. note scritte per l'udienza del 7-12-2023, pag. 3).
A sostegno dell'assunto ha altresì dimesso documentazione attestante la Parte_1 licenza del diverso software Netstorming s.r.l. e il pagamento dei relativi canoni
(docc. 20-36).
A fronte della indicata contestazione e della comprovata deduzione circa l'uso di un diverso sistema informatico di prenotazione incombeva sull' l'onere della CP_1 prova che il software GHRS era permanentemente utilizzato da anche Parte_1 successivamente al periodo considerato dal tribunale nella sentenza qui appellata.
E non può non constatarsi che, con riferimento al periodo successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, non sono state neppure offerte prove in grado di dare dimostrazione che abbia utilizzato il programma GHRS anche dopo il 7 Parte_1 dicembre 2022.
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento e va respinta.
11. Conclusioni e spese
In definitiva, l'appello di può trovare accoglimento limitatamente all'entità Parte_1 del danno da liquidarsi in favore dell' che va ridotta a € 58.000,00, mentre CP_1 vanno respinti i residui motivi di appello principale così come la domanda ex art. 345
c.p.c. formulata dall'appellato.
Alla stregua dell'esito complessivo della controversia, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno dichiarate compensate per la quota di ½, mentre la residua metà di esse deve seguire la soccombenza di Parte_1
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal d.m. 55/2004 per le controversie di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.001 a € 260.000) e in ragione delle attività effettivamente espletate nei due gradi, dato atto del mancato deposito di nota spese.-
P.Q.M.
definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 773/2023 del tribunale di Venezia, sezione specializzata per l'impresa, così provvede:
-19- 1.) in parziale riforma della sentenza appellata – che per il resto conferma – condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare a a titolo di risarcimento del danno per l'indebito utilizzo CP_1 del software GHRS nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 7 dicembre 2022, la somma di € 62.000,00, oltre agli interessi al saggio legale pro tempore vigente dalla data di deposito della sentenza di primo grado al saldo effettivo;
2.) respinge la domanda formulata da diretta al risarcimento del CP_1 danno per il periodo successivo a quello oggetto della sentenza appellata;
3.) dichiara compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per la quota della metà;
4.) dichiara tenuta e condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere a la residua metà di tali CP_1 spese, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in € 14.100,00 per compenso e, quanto al presente grado, in € 14.137,00 per compenso, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del
15% del compenso, e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge.-
Venezia, 9 gennaio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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