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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/07/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1165/2023 avente ad oggetto: “opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.”, vertente
TRA
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Avellino, alla Via STG Corrado n. 29, presso lo studio dell'avv. Teodoro
Reppucci (c.f. ), indirizzo pec: C.F._1 Email_1
che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione
Opponente
E
(p.iva ) in persona del legale rapp. te p.t. e Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. ), rappresentate e difese dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Nicola Iannarone (c.f. , indirizzo pec: C.F._3
e dall'Avv. Christian Cecere (c.f. Email_2
), indirizzo pec: C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliati in Avellino, al Corso V. Emanuele II n. 15, presso lo Studio Legale Iannarone, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione del
23.11.2015 del giudizio di cognizione
Opposti
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto, con cui la e Controparte_1 CP_2
avevano ad essa intimato il pagamento dell'importo complessivo di €
[...]
779.748,83, comprensivo di spese legali di precetto, oltre interessi e spese di registrazione della sentenza.
Il precetto veniva notificato in data 20.02.2023 unitamente alla sentenza n.
863/2023 (r.g. n. 34592/2016), depositata in data 20.01.2023. Con tale sentenza, il
Tribunale di Napoli aveva condannato l'opponente al pagamento dell'importo di €
491.463,57: € 368.597,67 in favore di ed € 122.865,89 in favore di Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo. Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva: la pendenza di giudizio di appello avverso la sentenza n. 863/2023 del Tribunale di Napoli (r.g. n. 1117/2023); -la nullità dell'atto di precetto limitatamente agli interessi legali calcolati secondo il saggio indicato dall'art. 1284 co. 4 c.c., mancando una specifica previsione nel titolo esecutivo giudiziale (attesa anche la natura risarcitoria dei crediti accertati); -il riconoscimento,
nella sentenza, dei soli interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo, pari alla minor somma di € 12.758,52 per (in luogo di € 215.165,08) e di Controparte_1
pag. 2/6 € 4.252,86 per (in luogo di € 71.721,69); -l'erroneo calcolo delle Controparte_2
spese legali di precetto.
Sulla base di tali premesse, l'opponente chiedeva la declaratoria di nullità dell'atto di precetto, con vittorie delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le opposte, le quali chiedevano il rigetto dell'opposizione, eccependo la legittimità del calcolo degli interessi legali, effettuato ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., relativo ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, attesa la fonte negoziale dei crediti accertati nella sentenza.
Il giudice, con ordinanza depositata in data 29.09.2023, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, limitatamente alla somma di € 269.875,39.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.02.2025 e trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, deve rilevarsi che, nel caso di opposizione fondata su un titolo esecutivo giudiziale, quando il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi liquidati, limitandosi alla loro qualificazione in termini di
“interessi legali”, il saggio degli interessi deve essere calcolato secondo la disposizione generale di cui all'art. 1284, co.1., c.p.c..
pag. 3/6 Ne consegue che, in assenza di uno specifico accertamento sulla spettanza degli interessi secondo il saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c., il creditore non può
conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento di tali interessi maggiorati,
essendo precluso al giudice dell'esecuzione di integrare il titolo esecutivo (cfr. Cass.
SS.UU. n. 12449/2024).
Nel caso di specie, la sentenza contiene la condanna dell'opponente al pagamento degli “interessi legali dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo”.
Pertanto, in assenza di una specifica statuizione, devono ritenersi riconosciuti soltanto gli interessi legali da calcolarsi in base all'art. 1284 co. 1 c.c..
Va, inoltre, rilevato che la non debenza di una parte delle somme indicate nell'atto di precetto, non ne determina la nullità integrale. L'intimazione rimane valida per la parte spettante, dovendo il giudice, investito dei poteri di cognizione ordinaria in ordine al “quantum” del credito, provvedere alla relativa determinazione (cfr. Cass. civ.
20238/2024; Cass. Civ. 2160/2013).
Dunque, applicando il saggio previsto dall'art. 1284 co. 1 c.c., risulta che gli interessi legali, dalla domanda giudiziale del 23.11.2015 sino alla data di notifica dell'atto di precetto del 20.02.2023, sono i seguenti: 1) € 12.758,52, calcolati sul capitale di € 368.597,67 in favore di e così il credito totale è di € Controparte_1
381.356,19; -2) € 4.252,86 calcolati sul capitale di € 122.865,89 in favore di CP_2
con un credito totale di € 127.118,75. Tali importi sono stati verificati
[...]
mediante l'utilizzo di strumenti di mero calcolo matematico (cfr. Email_4
. Essi, inoltre, coincidono con gli importi indicati dall'opponente Email_5
nell'atto di citazione e non specificatamente contestati dagli opposti.
pag. 4/6 In definitiva, in accoglimento parziale dell'opposizione, va rideterminato il credito degli opposti per capitale ed interessi legali nella somma di € 508.474,94.
Poi, anche le spese legali di precetto vanno rideterminate, tenuto conto del minor valore complessivo dei crediti, in base ai parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 260.00,01 ad € 520.000,00), con aumento del 30%
attesa la presenza di due creditori.
Quindi, le spese di precetto sono pari ad € 737,10, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
tenendo conto del valore della controversia (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00)
e con parametri professionali minimi del D.M. 147 del 13.08.2022, attesa la semplicità
della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, ridetermina nel seguente modo gli importi indicati dell'atto di precetto: a) € 381.356,19 per capitale e € 12.758,52 per interessi (dal 23.11.2015 al 20.02.2023) per
-b) € 127.118,75 per capitale e € 4.252,86 per Controparte_1
interessi (dal 23.11.2015 al 20.02.2023) per -c) Controparte_2
le spese legali di precetto in € 730,10, oltre accessori di legge;
2) condanna e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2
favore di delle spese di lite, che liquida in € 11.228,50, Parte_1
pag. 5/6 oltre € 1.713,00 per esborsi ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, l'11.7.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1165/2023 avente ad oggetto: “opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.”, vertente
TRA
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Avellino, alla Via STG Corrado n. 29, presso lo studio dell'avv. Teodoro
Reppucci (c.f. ), indirizzo pec: C.F._1 Email_1
che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione
Opponente
E
(p.iva ) in persona del legale rapp. te p.t. e Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. ), rappresentate e difese dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Nicola Iannarone (c.f. , indirizzo pec: C.F._3
e dall'Avv. Christian Cecere (c.f. Email_2
), indirizzo pec: C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliati in Avellino, al Corso V. Emanuele II n. 15, presso lo Studio Legale Iannarone, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione del
23.11.2015 del giudizio di cognizione
Opposti
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto, con cui la e Controparte_1 CP_2
avevano ad essa intimato il pagamento dell'importo complessivo di €
[...]
779.748,83, comprensivo di spese legali di precetto, oltre interessi e spese di registrazione della sentenza.
Il precetto veniva notificato in data 20.02.2023 unitamente alla sentenza n.
863/2023 (r.g. n. 34592/2016), depositata in data 20.01.2023. Con tale sentenza, il
Tribunale di Napoli aveva condannato l'opponente al pagamento dell'importo di €
491.463,57: € 368.597,67 in favore di ed € 122.865,89 in favore di Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo. Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva: la pendenza di giudizio di appello avverso la sentenza n. 863/2023 del Tribunale di Napoli (r.g. n. 1117/2023); -la nullità dell'atto di precetto limitatamente agli interessi legali calcolati secondo il saggio indicato dall'art. 1284 co. 4 c.c., mancando una specifica previsione nel titolo esecutivo giudiziale (attesa anche la natura risarcitoria dei crediti accertati); -il riconoscimento,
nella sentenza, dei soli interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo, pari alla minor somma di € 12.758,52 per (in luogo di € 215.165,08) e di Controparte_1
pag. 2/6 € 4.252,86 per (in luogo di € 71.721,69); -l'erroneo calcolo delle Controparte_2
spese legali di precetto.
Sulla base di tali premesse, l'opponente chiedeva la declaratoria di nullità dell'atto di precetto, con vittorie delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le opposte, le quali chiedevano il rigetto dell'opposizione, eccependo la legittimità del calcolo degli interessi legali, effettuato ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., relativo ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, attesa la fonte negoziale dei crediti accertati nella sentenza.
Il giudice, con ordinanza depositata in data 29.09.2023, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, limitatamente alla somma di € 269.875,39.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.02.2025 e trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, deve rilevarsi che, nel caso di opposizione fondata su un titolo esecutivo giudiziale, quando il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi liquidati, limitandosi alla loro qualificazione in termini di
“interessi legali”, il saggio degli interessi deve essere calcolato secondo la disposizione generale di cui all'art. 1284, co.1., c.p.c..
pag. 3/6 Ne consegue che, in assenza di uno specifico accertamento sulla spettanza degli interessi secondo il saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c., il creditore non può
conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento di tali interessi maggiorati,
essendo precluso al giudice dell'esecuzione di integrare il titolo esecutivo (cfr. Cass.
SS.UU. n. 12449/2024).
Nel caso di specie, la sentenza contiene la condanna dell'opponente al pagamento degli “interessi legali dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo”.
Pertanto, in assenza di una specifica statuizione, devono ritenersi riconosciuti soltanto gli interessi legali da calcolarsi in base all'art. 1284 co. 1 c.c..
Va, inoltre, rilevato che la non debenza di una parte delle somme indicate nell'atto di precetto, non ne determina la nullità integrale. L'intimazione rimane valida per la parte spettante, dovendo il giudice, investito dei poteri di cognizione ordinaria in ordine al “quantum” del credito, provvedere alla relativa determinazione (cfr. Cass. civ.
20238/2024; Cass. Civ. 2160/2013).
Dunque, applicando il saggio previsto dall'art. 1284 co. 1 c.c., risulta che gli interessi legali, dalla domanda giudiziale del 23.11.2015 sino alla data di notifica dell'atto di precetto del 20.02.2023, sono i seguenti: 1) € 12.758,52, calcolati sul capitale di € 368.597,67 in favore di e così il credito totale è di € Controparte_1
381.356,19; -2) € 4.252,86 calcolati sul capitale di € 122.865,89 in favore di CP_2
con un credito totale di € 127.118,75. Tali importi sono stati verificati
[...]
mediante l'utilizzo di strumenti di mero calcolo matematico (cfr. Email_4
. Essi, inoltre, coincidono con gli importi indicati dall'opponente Email_5
nell'atto di citazione e non specificatamente contestati dagli opposti.
pag. 4/6 In definitiva, in accoglimento parziale dell'opposizione, va rideterminato il credito degli opposti per capitale ed interessi legali nella somma di € 508.474,94.
Poi, anche le spese legali di precetto vanno rideterminate, tenuto conto del minor valore complessivo dei crediti, in base ai parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 260.00,01 ad € 520.000,00), con aumento del 30%
attesa la presenza di due creditori.
Quindi, le spese di precetto sono pari ad € 737,10, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
tenendo conto del valore della controversia (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00)
e con parametri professionali minimi del D.M. 147 del 13.08.2022, attesa la semplicità
della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, ridetermina nel seguente modo gli importi indicati dell'atto di precetto: a) € 381.356,19 per capitale e € 12.758,52 per interessi (dal 23.11.2015 al 20.02.2023) per
-b) € 127.118,75 per capitale e € 4.252,86 per Controparte_1
interessi (dal 23.11.2015 al 20.02.2023) per -c) Controparte_2
le spese legali di precetto in € 730,10, oltre accessori di legge;
2) condanna e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2
favore di delle spese di lite, che liquida in € 11.228,50, Parte_1
pag. 5/6 oltre € 1.713,00 per esborsi ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, l'11.7.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6