Art. 30. (Adunanze della Giunta regionale)
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente.
Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente.
Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.