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18 marzo 1953
18 marzo 1953
Art. 30. (Adunanze della Giunta regionale)
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente.
Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente.
Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 40278 del 15https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. I, 15/12/2021, (ud. 29/09/2021, dep. 15/12/2021), n.40278 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23540/2016 proposto da: B.A., Bi.Il. ved. C., C.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via G.G. Avezzana n. 1, presso lo studio dell'avvocato Manfredini Ornella, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bellandi Elena, Scripelliti Nino, giusta procura in calce al …
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