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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 424/2015
Repubblica Italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile
Sentenza
Il Giudice Onorario, Avv. Vincenzo Alfio Filippello, nella causa civile iscritta al n.r.g 424/2015
promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Parte_1 Parte_1
Piazza Carlo Maria Carafa, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cabibbo, giusta procura in atti.
-OPPONENTE-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in via Raffaele Failla n. 62, p. iva Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bartoli, giusta procura in atti. P.IVA_1
-OPPOSTA-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha opposto il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 53/2015 del 22.02.2015, notificato in data 24.02.2015, con il quale il Tribunale di
1 Caltagirone gli aveva ingiunto, in favore dello Controparte_1
, il pagamento di euro 259.653,36, oltre interessi e spese del monitorio.
[...]
In particolare, con il citato decreto era stato ingiunto al il pagamento del debito nascente Pt_1
dall'incarico conferito per la progettazione, direzione lavori e collaudo, di un edificio da adibire a sede distaccata di Tribunale, come da deliberazioni della Giunta Municipale di Grammichele n. 5
del 23.01.2001 e n. 221 del 17.12.2002 e disciplinare di incarico rep. 03 del 16.01.2003, giusta fattura n. 13/2014 emessa dallo Studio associato.
Con l'opposizione in esame, l'opponente, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della controparte in quanto il "disciplinare per il conferimento di incarichi a liberi professionisti" veniva stipulato in data 16.1.2003 tra l'Amministrazione Comunale, in persona del
Sindaco pro tempore, e l'Arch. che, quale libero professionista, accettava e Controparte_2
sottoscriveva l'incarico in proprio;
nel merito, confutava la fondatezza della pretesa creditoria avendo già corrisposto la somma dovuta per le prestazioni effettivamente svolte ed essendosi impegnato, l'architetto incaricato, in data 17.12.2002, con dichiarazione protocollata al n. 15394
(alla quale seguiva la modifica del disciplinare d'incarico) “a richiedere, come pagamento della parcella spettante per la progettazione, solo la parte inerente il progetto stralcio finanziato ed inserito nel programma del Ministero della Giustizia” con eventuale richiesta di pagamento della progettazione del restante progetto generale esecutivo solo in caso di ulteriore finanziamento dell'opera per intero o per lotti funzionali, circostanza non avvenuta.
Da ultimo contestava la fondatezza della fattura prodotta da controparte, lamentava il difetto di prova delle prestazioni asseritamente realizzate ed eccepiva il decorso della prescrizione triennale per le prestazioni d'opera.
Infine, posta la manifesta e colpevole infondatezza della pretesa creditoria, chiedeva condannarsi l'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con comparsa depositata il data 17.9.2015 si costituiva lo Controparte_3
il quale: confutava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva mossa dall'opponente
[...]
2 sul presupposto dell'art. 6 dello statuto associativo (“gli incarichi professionali relativi all'attività
dell'oggetto sociale possono essere attribuiti indifferentemente ai Soci ed alla Società; in ogni caso i compensi degli incarichi professionali, anche se conferiti ad personam, sono di competenza della
Società…”.); deduceva in ordine alla fondatezza, nel merito, del proprio credito;
contestava l'inapplicabilità alla fattispecie della prescrizione presuntiva e, comunque, l'infondatezza dell'eccezione proposta in considerazione degli atti interruttivi.
La causa veniva istruita mediante concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e prova orale con il teste citato dall'opposto. Testimone_1
In seno alla prima memoria istruttoria parte opponente eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva anche per la ragione relativa allo scioglimento dello studio associato per cessazione della pluralità dei soci a seguito del decesso dell'Arch. avvenuto in data 6.9.2014. CP_1
All'udienza dell'8.3.2017, il testimone riferiva in ordine alla veridicità del capitolo di prova n.6 di cui alla seconda memoria istruttoria dell'opposta e precisava che, quanto al pagamento del corrispettivo per la progettazione “non fu inserito un impegno di spesa nel bilancio comunale, in quanto non vi erano le risorse”.
Il eccepiva, dunque, anche il difetto di legittimazione di controparte per Parte_1
nullità dell'incarico professionale conferito all'Arch. per mancato inserimento del relativo CP_1
impegno di spesa nel bilancio comunale e, pertanto, per violazione dell'art. 191, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000
L'opponente contestava la tardività dell'eccezione e, in subordine, chiedeva “la condanna del per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per l'importo di euro Parte_1
259.635,36, oltre interessi come previsti dal D.Lgs. 192/12 e dal D.L. 1/12 e/o la condanna… per l'importo di euro 259.635,36, oltre interessi come previsti dal D.Lgs. 192/12 e dal D.L. 1/12, ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell'amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.”.
3 Precisate le conclusioni, in data 13.2.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
********
In diritto l'opposizione è fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
In virtù del principio della ragione più liquida, questo Giudice ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sulla mancanza dell'impegno contabile regolarmente iscritto in bilancio con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni (V. sul punto, ex multis, Cass. n. 9309/2020: “La causa può essere decisa sulla base della questione
ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del
giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”)
Con riferimento, in particolare, all'art.191, comma 4, T.U.E.L., norma applicabile alla vicenda processuale esaminata, la Suprema Corta ha più volte ribadito che qualora le obbligazioni della P.A.
non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta preclusa l'azione di arricchimento (così come quella di adempimento) nei confronti dell'ente locale per difetto del requisito della sussidiarietà, dovendo il privato depauperato agire direttamente e personalmente nei confronti di tale funzionario (ex multis, Cass.n.2605/2023).
Analogamente, la Cassazione, in altra pronuncia, (n. 3827/2023) ha ritenuto che “alla luce in
particolare di quanto statuito da Cass. S.U. n. 26657/2014 (che ha sancito il divieto, per i Comuni,
in base del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, di effettuare qualsiasi spesa in assenza di
impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione) la delibera di un
Comune carente di attestazione di regolare copertura finanziaria è affetta da nullità, in ragione
della inderogabilità del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, conv. dalla L. n. 144 del 1989,
4 art. 1, comma 1, riprodotto nel d.lgs. n. 77 del 1995, art. 35, e oggi refluito nel d.lgs. n. 267 del
2000, art. 191, che sono posti a presidio della correttezza dell'agire della pubblica
amministrazione”.
Ragione per cui “la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve
indicare l'ammontare della spesa mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la
compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali ecc.) ed i mezzi per farvi fronte,
ugualmente identificati e distinti analiticamente così da creare un doppio congiunto (non
alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese
stabilite anticipatamente”(Cass. n. 22481/2018).
Ciò perché l'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la pubblica amministrazione contraente si pone dunque quale presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della P.A. (Cass. n. 17770/2017), per modo che la nullità della delibera che preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale (Cass. n. 21763/2016) investe il successivo contratto di prestazione d'opera stipulato dal professionista.
In questa direzione militano molteplici argomenti, il più rilevante dei quali connesso alla ratio sottesa all'art. 191 T.U.E.L. che, in continuità con il quadro normativo di riferimento, intende impedire che l'ente locale possa rimanere coinvolto in via diretta nella pretesa del fornitore che ha reso la prestazione in assenza dell'impegno contabile.
La Cassazione ha, infatti, più volte affermato che agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144),
l'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del Pt_1
l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale.
5 Pertanto, se non si rinviene alcun impegno di spesa per il non v'è responsabilità per Pt_1
quest'ultimo né, in subordine, piò pretendersi dallo stesso il corrispettivo ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
ma è necessario agire direttamente nei confronti del funzionario comunale.
Si è quindi aggiunto che tali disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale ed operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il in Pt_1
carenza di deliberazione ed iscrizione contabile. (Cass. n. 1985/2025).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta non ha fornito la prova dell'esistenza dell'impegno contabile e il relativo onere probatorio grava su chi vuol far valere il proprio diritto di credito ed anzi, lo stesso testimone, all'epoca Sindaco del opponente, esponeva “non fu inserito un Pt_1
impegno di spesa nel bilancio comunale, in quanto non vi erano le risorse”.
Rispetto a detto ultimo aspetto, infatti, giova ribadire che, come chiarito dalla Suprema Corte,
“l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia
emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di
bilancio” come previsto dal d.lgs. n. 267 del 2000.
Se, però, l'impegno contabile è fondamentale al punto che in sua assenza sia la deliberazione che il contratto sono nulli, esso va considerato come elemento costitutivo del diritto (come nel caso del documento scritto in caso di contratti aventi forma scritta ad substantiam), con onere probatorio della sua esistenza su parte opposta.
L'impegno di spesa, in altri termini, è fatto non estintivo, impeditivo o modificativo, bensì
costitutivo del diritto, per cui spetta a chi vuol far valere quest'ultimo provarne l'esistenza e non al debitore dimostrarne l'assenza con la conseguenza che, in mancanza della richiamata documentazione (o qualora non si evinca dalla documentazione prodotta, come nel caso de quo) il credito azionato in monitorio non può essere riconosciuto.
6 Sul punto va precisato, invero, che la documentazione richiesta dall'art. 191 cit. risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost., sicché in nessun modo è possibile bypassare la certezza della loro esistenza.
Alla base di quanto richiesto dall'art. 191 comma 1 d.lgs. 267/2000, in altri termini, vi sono esigenze pubblicistiche che vanno necessariamente salvaguardate per cui chi ha intenzione di ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di un ente locale deve necessariamente provare l'impegno di spesa in bilancio.
In virtù di quanto esposto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per la condanna per responsabilità
aggravata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dello Controparte_1
nei confronti del di e sono liquidate come da dispositivo, tenendo
[...] Pt_1 Parte_1
conto della complessità della causa, del valore, del decisum e delle fasi espletate, secondo il DM
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. (valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Caltagirone, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n 424/2015, in accoglimento dell'opposizione proposta:
- revoca il D.I. n. 53/2015 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 22.02.2015;
- condanna lo nei confronti del Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.052,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso
Caltagirone 24.11.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
7
Repubblica Italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile
Sentenza
Il Giudice Onorario, Avv. Vincenzo Alfio Filippello, nella causa civile iscritta al n.r.g 424/2015
promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Parte_1 Parte_1
Piazza Carlo Maria Carafa, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cabibbo, giusta procura in atti.
-OPPONENTE-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in via Raffaele Failla n. 62, p. iva Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bartoli, giusta procura in atti. P.IVA_1
-OPPOSTA-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha opposto il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 53/2015 del 22.02.2015, notificato in data 24.02.2015, con il quale il Tribunale di
1 Caltagirone gli aveva ingiunto, in favore dello Controparte_1
, il pagamento di euro 259.653,36, oltre interessi e spese del monitorio.
[...]
In particolare, con il citato decreto era stato ingiunto al il pagamento del debito nascente Pt_1
dall'incarico conferito per la progettazione, direzione lavori e collaudo, di un edificio da adibire a sede distaccata di Tribunale, come da deliberazioni della Giunta Municipale di Grammichele n. 5
del 23.01.2001 e n. 221 del 17.12.2002 e disciplinare di incarico rep. 03 del 16.01.2003, giusta fattura n. 13/2014 emessa dallo Studio associato.
Con l'opposizione in esame, l'opponente, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della controparte in quanto il "disciplinare per il conferimento di incarichi a liberi professionisti" veniva stipulato in data 16.1.2003 tra l'Amministrazione Comunale, in persona del
Sindaco pro tempore, e l'Arch. che, quale libero professionista, accettava e Controparte_2
sottoscriveva l'incarico in proprio;
nel merito, confutava la fondatezza della pretesa creditoria avendo già corrisposto la somma dovuta per le prestazioni effettivamente svolte ed essendosi impegnato, l'architetto incaricato, in data 17.12.2002, con dichiarazione protocollata al n. 15394
(alla quale seguiva la modifica del disciplinare d'incarico) “a richiedere, come pagamento della parcella spettante per la progettazione, solo la parte inerente il progetto stralcio finanziato ed inserito nel programma del Ministero della Giustizia” con eventuale richiesta di pagamento della progettazione del restante progetto generale esecutivo solo in caso di ulteriore finanziamento dell'opera per intero o per lotti funzionali, circostanza non avvenuta.
Da ultimo contestava la fondatezza della fattura prodotta da controparte, lamentava il difetto di prova delle prestazioni asseritamente realizzate ed eccepiva il decorso della prescrizione triennale per le prestazioni d'opera.
Infine, posta la manifesta e colpevole infondatezza della pretesa creditoria, chiedeva condannarsi l'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con comparsa depositata il data 17.9.2015 si costituiva lo Controparte_3
il quale: confutava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva mossa dall'opponente
[...]
2 sul presupposto dell'art. 6 dello statuto associativo (“gli incarichi professionali relativi all'attività
dell'oggetto sociale possono essere attribuiti indifferentemente ai Soci ed alla Società; in ogni caso i compensi degli incarichi professionali, anche se conferiti ad personam, sono di competenza della
Società…”.); deduceva in ordine alla fondatezza, nel merito, del proprio credito;
contestava l'inapplicabilità alla fattispecie della prescrizione presuntiva e, comunque, l'infondatezza dell'eccezione proposta in considerazione degli atti interruttivi.
La causa veniva istruita mediante concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e prova orale con il teste citato dall'opposto. Testimone_1
In seno alla prima memoria istruttoria parte opponente eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva anche per la ragione relativa allo scioglimento dello studio associato per cessazione della pluralità dei soci a seguito del decesso dell'Arch. avvenuto in data 6.9.2014. CP_1
All'udienza dell'8.3.2017, il testimone riferiva in ordine alla veridicità del capitolo di prova n.6 di cui alla seconda memoria istruttoria dell'opposta e precisava che, quanto al pagamento del corrispettivo per la progettazione “non fu inserito un impegno di spesa nel bilancio comunale, in quanto non vi erano le risorse”.
Il eccepiva, dunque, anche il difetto di legittimazione di controparte per Parte_1
nullità dell'incarico professionale conferito all'Arch. per mancato inserimento del relativo CP_1
impegno di spesa nel bilancio comunale e, pertanto, per violazione dell'art. 191, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000
L'opponente contestava la tardività dell'eccezione e, in subordine, chiedeva “la condanna del per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per l'importo di euro Parte_1
259.635,36, oltre interessi come previsti dal D.Lgs. 192/12 e dal D.L. 1/12 e/o la condanna… per l'importo di euro 259.635,36, oltre interessi come previsti dal D.Lgs. 192/12 e dal D.L. 1/12, ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell'amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.”.
3 Precisate le conclusioni, in data 13.2.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
********
In diritto l'opposizione è fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
In virtù del principio della ragione più liquida, questo Giudice ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sulla mancanza dell'impegno contabile regolarmente iscritto in bilancio con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni (V. sul punto, ex multis, Cass. n. 9309/2020: “La causa può essere decisa sulla base della questione
ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del
giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”)
Con riferimento, in particolare, all'art.191, comma 4, T.U.E.L., norma applicabile alla vicenda processuale esaminata, la Suprema Corta ha più volte ribadito che qualora le obbligazioni della P.A.
non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta preclusa l'azione di arricchimento (così come quella di adempimento) nei confronti dell'ente locale per difetto del requisito della sussidiarietà, dovendo il privato depauperato agire direttamente e personalmente nei confronti di tale funzionario (ex multis, Cass.n.2605/2023).
Analogamente, la Cassazione, in altra pronuncia, (n. 3827/2023) ha ritenuto che “alla luce in
particolare di quanto statuito da Cass. S.U. n. 26657/2014 (che ha sancito il divieto, per i Comuni,
in base del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, di effettuare qualsiasi spesa in assenza di
impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione) la delibera di un
Comune carente di attestazione di regolare copertura finanziaria è affetta da nullità, in ragione
della inderogabilità del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, conv. dalla L. n. 144 del 1989,
4 art. 1, comma 1, riprodotto nel d.lgs. n. 77 del 1995, art. 35, e oggi refluito nel d.lgs. n. 267 del
2000, art. 191, che sono posti a presidio della correttezza dell'agire della pubblica
amministrazione”.
Ragione per cui “la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve
indicare l'ammontare della spesa mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la
compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali ecc.) ed i mezzi per farvi fronte,
ugualmente identificati e distinti analiticamente così da creare un doppio congiunto (non
alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese
stabilite anticipatamente”(Cass. n. 22481/2018).
Ciò perché l'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la pubblica amministrazione contraente si pone dunque quale presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della P.A. (Cass. n. 17770/2017), per modo che la nullità della delibera che preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale (Cass. n. 21763/2016) investe il successivo contratto di prestazione d'opera stipulato dal professionista.
In questa direzione militano molteplici argomenti, il più rilevante dei quali connesso alla ratio sottesa all'art. 191 T.U.E.L. che, in continuità con il quadro normativo di riferimento, intende impedire che l'ente locale possa rimanere coinvolto in via diretta nella pretesa del fornitore che ha reso la prestazione in assenza dell'impegno contabile.
La Cassazione ha, infatti, più volte affermato che agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144),
l'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del Pt_1
l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale.
5 Pertanto, se non si rinviene alcun impegno di spesa per il non v'è responsabilità per Pt_1
quest'ultimo né, in subordine, piò pretendersi dallo stesso il corrispettivo ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
ma è necessario agire direttamente nei confronti del funzionario comunale.
Si è quindi aggiunto che tali disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale ed operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il in Pt_1
carenza di deliberazione ed iscrizione contabile. (Cass. n. 1985/2025).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta non ha fornito la prova dell'esistenza dell'impegno contabile e il relativo onere probatorio grava su chi vuol far valere il proprio diritto di credito ed anzi, lo stesso testimone, all'epoca Sindaco del opponente, esponeva “non fu inserito un Pt_1
impegno di spesa nel bilancio comunale, in quanto non vi erano le risorse”.
Rispetto a detto ultimo aspetto, infatti, giova ribadire che, come chiarito dalla Suprema Corte,
“l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia
emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di
bilancio” come previsto dal d.lgs. n. 267 del 2000.
Se, però, l'impegno contabile è fondamentale al punto che in sua assenza sia la deliberazione che il contratto sono nulli, esso va considerato come elemento costitutivo del diritto (come nel caso del documento scritto in caso di contratti aventi forma scritta ad substantiam), con onere probatorio della sua esistenza su parte opposta.
L'impegno di spesa, in altri termini, è fatto non estintivo, impeditivo o modificativo, bensì
costitutivo del diritto, per cui spetta a chi vuol far valere quest'ultimo provarne l'esistenza e non al debitore dimostrarne l'assenza con la conseguenza che, in mancanza della richiamata documentazione (o qualora non si evinca dalla documentazione prodotta, come nel caso de quo) il credito azionato in monitorio non può essere riconosciuto.
6 Sul punto va precisato, invero, che la documentazione richiesta dall'art. 191 cit. risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost., sicché in nessun modo è possibile bypassare la certezza della loro esistenza.
Alla base di quanto richiesto dall'art. 191 comma 1 d.lgs. 267/2000, in altri termini, vi sono esigenze pubblicistiche che vanno necessariamente salvaguardate per cui chi ha intenzione di ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di un ente locale deve necessariamente provare l'impegno di spesa in bilancio.
In virtù di quanto esposto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per la condanna per responsabilità
aggravata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dello Controparte_1
nei confronti del di e sono liquidate come da dispositivo, tenendo
[...] Pt_1 Parte_1
conto della complessità della causa, del valore, del decisum e delle fasi espletate, secondo il DM
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. (valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Caltagirone, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n 424/2015, in accoglimento dell'opposizione proposta:
- revoca il D.I. n. 53/2015 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 22.02.2015;
- condanna lo nei confronti del Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.052,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso
Caltagirone 24.11.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
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