TAR Milano, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1136
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 legge 241/1990 e artt. 24 e 113 costituzione. Difetto di istruttoria, carenza e contraddittoria motivazione.

    Il ricorso è infondato nel merito in quanto l'interesse all'accesso della ricorrente assume carattere di attualità solo con la stipula dei contratti a valle, per i quali il diritto di accesso deve ritenersi ammissibile, non essendoci la prova, né che si sia trattato di un subappalto necessario, né che la ricorrente intenda contestare la validità dell’offerta, in quanto da tale contestazione deriverebbe l’impossibilità di chiedere l’esecuzione del contratto di subappalto, che è il bene della vita alla qual aspira.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 6 lett. d), della legge n. 241/1990 in relazione all'art. 50 comma 5 lett a) d.lgs 50/2016, agli artt. 101 e 102 Tfue nonchè agli artt. 21 e 97 costituzione – eccesso di potere per manifesta illogicità, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

    Il ricorso è infondato nel merito in quanto l'interesse all'accesso della ricorrente assume carattere di attualità solo con la stipula dei contratti a valle, per i quali il diritto di accesso deve ritenersi ammissibile, non essendoci la prova, né che si sia trattato di un subappalto necessario, né che la ricorrente intenda contestare la validità dell’offerta, in quanto da tale contestazione deriverebbe l’impossibilità di chiedere l’esecuzione del contratto di subappalto, che è il bene della vita alla qual aspira.

  • Rigettato
    Violazione degli art. 24 e 113 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 22 legge 241/1990, violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale.

    Il ricorso è infondato nel merito in quanto l'interesse all'accesso della ricorrente assume carattere di attualità solo con la stipula dei contratti a valle, per i quali il diritto di accesso deve ritenersi ammissibile, non essendoci la prova, né che si sia trattato di un subappalto necessario, né che la ricorrente intenda contestare la validità dell’offerta, in quanto da tale contestazione deriverebbe l’impossibilità di chiedere l’esecuzione del contratto di subappalto, che è il bene della vita alla qual aspira.

  • Rigettato
    Interesse all'accesso legato all'esecuzione del contratto di subappalto

    L'interesse all'accesso della ricorrente assume carattere di attualità solo con la stipula dei contratti a valle, per i quali il diritto di accesso deve ritenersi ammissibile, non essendoci la prova, né che si sia trattato di un subappalto necessario, né che la ricorrente intenda contestare la validità dell’offerta, in quanto da tale contestazione deriverebbe l’impossibilità di chiedere l’esecuzione del contratto di subappalto, che è il bene della vita alla qual aspira.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1136
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1136
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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