Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04775/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4775 del 2025, proposto da AN Group Ag, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Girani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – RI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, Maurizio Tommasi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudia Sala in Milano, via T. Taramelli, 26;
nei confronti
PI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto, Rosamaria Lo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota RI s.p.a. del 11 novembre 2025 (prot. IA.2025.0095368), trasmessa a AN Group AG, in pari data, con la quale si nega l'accesso all'istanza del 27 ottobre 2025, presentata ai sensi art. 22 e ss. legge n 241/1990, per ottenere la documentazione presentata da
PI s.p.a. nella gara identificata con CIG 989984280E (lotto 1) e CIG 98998449B4 (lotto 2) ed, in specifico: “1. l’offerta tecnica completa e ogni allegato tecnico o descrittivo; 2. le dichiarazioni relative a subappalti, collaborazioni o accordi tecnici; 3. la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta; 4. I verbali di valutazione tecnica e punteggi assegnati”;
- della precedente nota RI s.p.a. del 29 ottobre 2026 con la quale, in pari data, è riscontrata la medesima istanza di accesso presentata da AN Group AG invitando la destinataria “a visitare il sito istituzionale di ARIA .sezione “Società traPArente”;
- ed ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti,
nonché con declaratoria di accertamento
del diritto della Ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata ad RI s.p.a. in data 27 ottobre 2025 (acquisita al proto. IA.2025.0090312) con conseguente ordine alla medesima RI s.p.a. di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: PI S.p.A. e di RI S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. TO Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la nota RI s.p.a. del 11 novembre 2025 (prot. IA.2025.0095368),
trasmessa a AN Group AG, in pari data, con la quale si nega l'accesso all'istanza del 27 ottobre 2025, presentata ai sensi art. 22 e ss. legge n 241/1990, per ottenere la documentazione presentata da PI s.p.a. nella gara identificata con CIG 989984280E (lotto 1) e CIG 98998449B4 (lotto 2) e nello specifico: “1. l’offerta tecnica completa e ogni allegato tecnico o descrittivo; 2. le dichiarazioni relative a subappalti, collaborazioni o accordi tecnici; 3. la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta; 4. I verbali di valutazione tecnica e punteggi assegnati”.
Contro il suddetto diniego sono stati sollevati i seguenti motivi di ricorso.
1^ Motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 legge 241/1990 e artt. 24 e 113 costituzione. Difetto di istruttoria, carenza e contraddittoria motivazione.
2^ Motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 6 lett. d), della legge n. 241/1990 in relazione all'art. 50 comma 5 lett a) d.lgs 50/2016, agli artt. 101 e 102 Tfue nonchè agli artt. 21 e 97 costituzione – eccesso di potere per manifesta illogicità, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
3^ Motivo. Violazione degli art. 24 e 113 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 22 legge 241/1990, violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale.
Il ricorso ha ad oggetto il rifiuto espresso da RI PA all'accesso di documenti (art. 22 legge 241/1990) strettamente necessari per tutelare in via giudiziale i diritti proprietari di AN (piattaforma tecnologica software per il telemonitoraggio di dispositivi medicali) ed agire contro l'inadempimento del connesso accordo preliminare intercorso con PI per l’uso della medesima
piattaforma nella gara regionale bandita da RI. La ricorrente intende provare che l’uso è avvenuto senza dichiarare la proprietà della tecnologia in capo a AN e disponibilità della stessa in sub-appalto. Si contesta che l'organismo pubblico abbia assunto un diniego contra ius, immotivato, illogico e contro le evidenze documentali. Nonostante l'istanza abbia in allegato l'accordo tra AN e PI, RI afferma di non conoscere gli indicati rapporti contrattuali. Inoltre eccepisce che non sia stata svolta, in ipotesi, la valutazione comparativa tra il (presunto) diritto alla riservatezza di PI ed il paritario diritto di AN di azionare compiutamente in giudizio l'utilizzo improprio di proprie opere di ingegno proprietarie (copyright) ed, in ogni caso che l'accesso poteva essere modulato oscurando le parti non strettamente afferenti la descrizione del telemonitoraggio.
La difesa di ARIA ha chiesto di dichiarare l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del precedente provvedimento definitivo di parziale ostensione ed in subordine ne ha chiesto la reiezione in quanto AN Group AG è, nei confronti della Stazione Appaltante, un soggetto del tutto estraneo alla procedura di gara.
Anche la difesa della controinteressata ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, che sarebbe comunque inammissibile, poiché volto a contestare indirettamente un assetto già definito, per consumazione del potere amministrativo, da (ben tre) precedenti provvedimenti amministrativi definitivi, mai impugnati, attraverso la surrettizia reiterazione di una nuova istanza di accesso avente il medesimo scopo; il ricorso sarebbe poi inammissibile per omessa estensione del contraddittorio a tutti i componenti del RTI, controinteressati necessari. In subordine è stata chiesta la reiezione del ricorso in quanto la scrittura privata tra le parti non prevedeva la messa a disposizione di requisiti tecnici di esecuzione di cui avvantaggiarsi nell’offerta, non era prevista una partnership in gara di alcun tipo e non erano previsti altri impegni se non quelli sopra testualmente riportati, tutti evidentemente afferenti alla fase esecutiva.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. L’eccezione di inammissibilità per mancata notifica a tutti i componenti del RTI è infondata.
Secondo la definizione recata dall’articolo 22 della legge 241/1990 per «controinteressati» devono intendersi “ tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza ”.
Dall’esame degli atti risulta che la ricorrente ha in corso una controversia di tipo privatistico esclusivamente con PI S.p.A., conseguente ad accordi assunti tra le due imprese, per cui deve ritenersi che l’accesso sia stato concepito come limitato ai dati personali di PI S.p.A. all’interno dell’offerta.
A ciò si aggiunge che secondo costante giurisprudenza (v. ex multis Tar Puglia, Bari, ordinanza 07/02/2019 n.190) sussiste, a pena di inammissibilità, l'obbligo di notifica del ricorso volto ad impugnare il diniego di accesso agli atti ad almeno uno dei controinteressati, individuabili in coloro che dalla conoscenza dei documenti richiesti possano subire un pregiudizio alla propria sfera di riservatezza o in coloro cui si riferiscono i documenti oggetto dell'istanza di accesso, sì che, comunque, la mancata notifica a tutti i potenziali controinteressati non è causa di inammissibilità del ricorso.
Anche l’eccezione relativa alla reiterazione di accessi non impugnati è infondata, in quanto la risposta dell’amministrazione dell’11 novembre 2025 afferma che “con riferimento alla Vostra comunicazione del 6 novembre 2025, si conferma quanto già precedentemente rappresentato nella nostra nota del 29 ottobre u.s.”. La nota del 29 ottobre 2025 depositata contiene però solo un invito a visitare il sito istituzionale di ARIA, per cui non è possibile stabilire se si tratti di un atto meramente confermativo. A ciò si aggiunga che non vi è prova che il ricorso sia tardivo con riferimento alla nota del 29 ottobre.
Rispetto alle risposte alle istanze di accesso anteriori, l’atto impugnato fa riferimento solo alla nota del 29 ottobre 2025 confermando che, secondo la stazione appaltante, la richiesta non era reiterativa di precedenti richieste, ma innovativa.
In merito la giurisprudenza (TAR Lazio-Roma, Sez. III, sentenza 27.04.2023 n. 7220) ha chiarito che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Cons. Stato, Ad. plen., 20.04.2006, n. 7). E’ stato altresì precisato che non si ha diniego meramente confermativo allorché la successiva istanza di accesso sia fondata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso (Cons. Stato, V, 06.11.2017, n. 5099)” (in termini analoghi, cfr. altresì Cons. Stato, sez. VI, sent. 29.05.2020, n. 3392)” (TAR Lazio, Sez. III, 26.09.2022, n. 12140, p. 7 e 7.1.).
La prova dell’identità delle precedenti domande va fornita dall’amministrazione la quale in sede processuale ha posto l’accento, piuttosto che sull’identità delle istanze, sull’identità della posizione dell’amministrazione, che sostiene la sua estraneità al rapporto tra le parti e quindi la legittimità del rifiuto.
La difesa della controinteressata insiste sull’identità di contenuto rispetto alle precedenti istanze e sulla mancata impugnazione del precedente accesso parziale con oscuramento. Tuttavia la giurisprudenza (TAR Lazio-Roma, Sez. II, sentenza 27.02.2023 n. 3354) ha precisato che “La mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata dalla destinataria, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell’interesse a base della posizione legittimante l’accesso, non vincola l’amministrazione a un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine ovvero oggetto di impugnativa rigettata con sentenza passata in giudicato”.
Ne consegue che nel caso - come quello di specie -.in cui la stazione appaltante abbia fornito una risposta non meramente confermativa, allegando ben quattro motivi di merito a sostegno della nuova decisione, l’atto risulta autonomamente impugnabile.
3. Nel merito il ricorso è tuttavia infondato.
Dall’esame degli atti risulta che la ricorrente PI s.p.a. ha definito con AN Group AG un accordo per acquisire la disponibilità del funzionamento tecnico della piattaforma tecnologica
M+Hub di Medisanté per il telemonitoraggio di dispositivi medicali - operante su scala internazionale già a partire dal 2019.
Il contratto prevede che “ la società GPI S.p.A. con sede legale in Trento (TN), Via Ragazzi del '99 n. 13, CAP 38123, in qualità di mandataria del RTI costituendo con le seguenti imprese mandanti: The Boston Consulting Group S.r.l. — Vodafone Italia S.p.A. — Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit — Cardioline S.p.A. ove lo stesso RTI risultasse aggiudicatario della procedura di gara di cui in oggetto ("Appalto"), stipulerà un contratto di subappalto con la società Medisanté Group AG con sede legale in Wesemlinrain 16, CH-Luzern per la realizzazione delle seguenti attività in fase di esecuzione dell'appalto e per tutta la sua durata:
Resa ín disponibilità della propria piattaforma software nella versione attuale ("as-is") specificatamente in relazione allo strato di back end finalizzato alla integrazione- dei dispositivi a ciclo chiuso per il microservizio di telemonitoraggio.
Attività di integrazione dispositivi che diversi committenti esecutivi dell'appalto stesso renderanno disponibili.
Per i servizi sopraindicati, nel rispetto della normativa applicabile, nonché della lex specialis, il corrispettivo per i servizi affidati in subappalto alla Medisanté sarà pari al 3% della quota di GPI S.p.A .”
L’accordo chiaramente si colloca a valle della stipulazione dei contratti oggetto della gara, trattandosi di un preliminare di subappalto e la ricorrente ha manifestato un interesse legato alla sua esecuzione e non all’abusivo utilizzo del know how dell’azienda.
A ciò si aggiunga che oggetto della gara è un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina.
In merito occorre precisare che l’accordo quadro è un contratto concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un certo periodo (lett. n) dell’art. 2 dell’Allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici).
Ne consegue che non deriva dalla partecipazione alla gara per l’aggiudicazione di un accordo quadro l’immediata attivazione di tutti gli strumenti che sono stati offerti in gara, essendo lasciata alle stazioni appaltanti la possibilità di stipulare contratti a valle aventi per oggetto prestazioni che rientrano nel contratto quadro ma che non sono necessariamente coincidenti all’offerta.
Ne deriva che l’interesse all’accesso della ricorrente assume carattere di attualità solo con la stipula dei contratti a valle, per i quali il diritto di accesso deve ritenersi ammissibile, non essendoci la prova, né che si sia trattato di un subappalto necessario, né che la ricorrente intenda contestare la validità dell’offerta, in quanto da tale contestazione deriverebbe l’impossibilità di chiedere l’esecuzione del contratto di subappalto, che è il bene della vita alla quel aspira.
4. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
5. La peculiarità della fattispecie giustifica nondimeno la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente
TO Di AR, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Di AR | Marco BU |
IL SEGRETARIO