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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 225/2022 RGC promossa
DA
, nato ad [...] il [...], res.te a Pesaro alla Parte_1
via Battelli n. 19;
CF.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Pardi del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI nata ad [...] il [...] e res.te a Pesaro alla via _1
Battelli n. 19;
CF.: ; C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Liuba D'Angeli del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro alla via Giusti n. 11;
(appellata)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702bis cpc del giorno 06.12.2021 del Tribunale
di Pesaro, resa in procedimento n. 307/2021 RGC.
OGGETTO: rilascio di immobile e pagamento indennizzo di occupazione.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 02.07.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha impugnato la Parte_1
decisione in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda di rilascio immobile e pagamento indennizzo proposta nei suoi confronti da . _1
Si è costituita nel grado l'appellata al fine di resistere all'impugnazione proposta.
pag. 2/8 Con ordinanza del 03.03.2023 la Corte ha rigettato l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 02.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello che occupa ha impugnato la decisione di Parte_1
primo grado muovendo alla medesima una serie di critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe, innanzitutto, errato il
Tribunale a non ritenere pregiudiziale, rispetto alla controversia in esame,
quella pendente (in appello) tra le medesime parti e volta ad ottenere (in favore di esso appellante l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, ex Pt_1
art. 2932 c.c., con riferimento al medesimo immobile di cui al presente giudizio.
Contesta poi l'appellante come basata su travisamento delle risultanze probatorie agli atti l'ulteriore affermazione della decisione gravata secondo cui esso avrebbe acquisito il possesso di fatto dell'immobile in modo Pt_1
violento e clandestino;
al contrario, osserva quest'ultimo, la casa era da sempre pag. 3/8 nel possesso (anche) proprio essendo stata la casa coniugale della coppia, che era stata piuttosto la signora ad abbandonare sin dal 2016. In ogni caso, _1
continua l'appellante, il Tribunale di Pesaro non avrebbe considerato, come invece doveva, che egli aveva il pieno diritto di rimanere nel possesso dell'immobile, poiché, essendosi reso promittente acquirente dello stesso sin dal
2005, ne aveva pagato integralmente il prezzo e, secondo la regolamentazione contrattuale del predetto preliminare di compravendita, ne poteva godere legittimamente del possesso. I richiamati documenti regolarmente versati agli atti, del resto, non erano stati neppure disconosciuti da parte attrice odierna appellata, con la conseguenza che il loro valore probatorio non poteva essere disconosciuto. Avrebbe infine errato il Tribunale di Pesaro anche nel liquidare l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile in assenza di una prova dell'effettivo danno subito dalla _1
Costituendosi in giudizio la ha contestato le motivazioni dell'appello, _1
illustrando le ragioni del relativo rigetto e della conferma della decisione impugnata, per la quale ha insistito.
L'appello non è fondato e merita di essere respinto. A prescindere da ogni ulteriore osservazione e questione, ritiene la Corte che rivesta carattere dirimente dell'odierno contrasto tra le parti quanto statuito dalla sentenza del
Tribunale di Pesaro n. 684/2020 del 15.10.2020, agli atti, resa inter partes pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi. Detta
pag. 4/8 sentenza contiene infatti, in parte motiva, un indiscutibile accertamento della proprietà dell'immobile di cui si tratta in favore della sig.ra _1
(“ ha la proprietà della casa familiare”) - reso tra l'altro anche in _1
considerazione dell'esito di primo grado, negativo, della causa intentata dal contro la moglie per l'esecuzione in forma specifica del preliminare di Pt_1
compravendita del 2005 - assieme ad un sostanziale riconoscimento dell'obbligo del di abbandonare la casa in favore della (ex) moglie (“ Pt_1 Pt_1
non dispone di alcuna abitazione di sua proprietà; dovrà quindi
[...]
trovarsi un'altra sistemazione”). Proprio in considerazione di tali statuizioni, la sentenza di separazione personale (che deve ritenersi anche passata in giudicato, non avendo nessuna delle parti dedotto di averla impugnata) non ha poi espressamente provveduto sull'assegnazione della casa (non essendocene appunto bisogno, essendo la casa stata dichiarata di proprietà esclusiva della moglie che, come tale, aveva l'esclusivo diritto di servirsene). A prescindere pertanto da ogni considerazione di merito circa la legittimità e la fondatezza di tale accertamento, resta tuttavia il fatto che le disposizioni che precedono impartite dal Tribunale di Pesaro in sede di separazione giudiziale tra i coniugi
(che invero il avrebbe potuto e dovuto impugnare se ne avesse Pt_1
effettivamente avuto interesse) si pongono in sostanziale ed insuperabile contrasto, quantomeno circa il diritto di possedere l'abitazione, con le risultanze del preliminare di compravendita del 2005 inter partes. In altri termini, pur pag. 5/8 volendo accedere alla tesi dell'appellante secondo cui a mente del preliminare del 2005, e a seguito dell'avvenuto pagamento integrale del prezzo (come si ricava dalla scrittura privata agli atti non disconosciuta dalla controparte e pertanto pienamente efficace in questo giudizio), il avrebbe avuto Pt_1
diritto al possesso della casa, tale diritto risulta tuttavia espressamente escluso e negato dalla richiamata sentenza del Tribunale di Pesaro in sede di separazione giudiziale tra coniugi, che costituisce fatto sopravvenuto ostativo ed escludente rispetto al diritto contrattualmente reclamato dal Alla luce delle Pt_1
considerazioni che precedono, dunque, non si presentano rilevanti, ai fini che qui occupano, neppure gli esiti del giudizio intentato dal per il Pt_1
riconoscimento del proprio diritto all'acquisto dell'abitazione sulla base del preliminare richiamato (è appena il caso peraltro di sottolineare che la produzione assieme alle comparse conclusionali della sentenza di secondo grado resa da questa Corte su tale giudizio è radicalmente inammissibile perché
tardiva – cfr. Cass., 25731/2024). Del pari, e per gli stessi motivi, non può essere attribuito valore novativo o comunque abdicativo dell'azione giudiziaria oggetto del presente giudizio all'atto di transazione del 19.07.2023, il quale peraltro sembra contenere un accordo successivamente superato dai fatti,
perché subordinato esclusivamente alla vendita a terzi dell'appartamento oggetto di lite entro il termine del 30.06.2024 (termine che pare essere stato superato senza la vendita del bene).
pag. 6/8 Le considerazioni che precedono determinano l'assorbimento di tutte le ulteriori doglianze dell'appellante circa l'effettivo obbligo del di Pt_1
rilasciare l'immobile.
Quanto alla censura circa la mancata prova del danno da illegittima occupazione del bene, va evidenziato che il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità di un bene che in condizioni di normalità è ovviamente fruttifero, è assistito da presunzione relativa che determina una inversione dell'onere della prova, nel senso che sarebbe stato onere dell'odierno appellante dimostrare che, nel caso di specie, il bene non poteva concretamente produrre utili (cfr. Cass., 19849/2024). In assenza di tale dimostrazione, correttamente la decisione gravata ha proceduto ad una liquidazione equitativa dell'indennizzo dovuto.
La decisione impugnata è dunque meritevole di integrale conferma seppure sulla base della motivazione, parzialmente differente, nei termini che precedono.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della parte la quale non può ritenersi _1
ammessa a gratuito patrocinio perché non risulta formulata corrispondente istanza di ammissione con riguardo al presente procedimento di appello (cfr.
Cass., 11470/2019).
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere a le spese di Parte_1 _1
lite del presente grado, che liquida in complessivi € 4.000,00= di cui €
1.250,00= per fase di studio, € 1.000,00= per fase introduttiva, €
1.750,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 03.12.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele
Marcelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 225/2022 RGC promossa
DA
, nato ad [...] il [...], res.te a Pesaro alla Parte_1
via Battelli n. 19;
CF.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Pardi del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI nata ad [...] il [...] e res.te a Pesaro alla via _1
Battelli n. 19;
CF.: ; C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Liuba D'Angeli del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro alla via Giusti n. 11;
(appellata)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702bis cpc del giorno 06.12.2021 del Tribunale
di Pesaro, resa in procedimento n. 307/2021 RGC.
OGGETTO: rilascio di immobile e pagamento indennizzo di occupazione.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 02.07.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha impugnato la Parte_1
decisione in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda di rilascio immobile e pagamento indennizzo proposta nei suoi confronti da . _1
Si è costituita nel grado l'appellata al fine di resistere all'impugnazione proposta.
pag. 2/8 Con ordinanza del 03.03.2023 la Corte ha rigettato l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 02.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello che occupa ha impugnato la decisione di Parte_1
primo grado muovendo alla medesima una serie di critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe, innanzitutto, errato il
Tribunale a non ritenere pregiudiziale, rispetto alla controversia in esame,
quella pendente (in appello) tra le medesime parti e volta ad ottenere (in favore di esso appellante l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, ex Pt_1
art. 2932 c.c., con riferimento al medesimo immobile di cui al presente giudizio.
Contesta poi l'appellante come basata su travisamento delle risultanze probatorie agli atti l'ulteriore affermazione della decisione gravata secondo cui esso avrebbe acquisito il possesso di fatto dell'immobile in modo Pt_1
violento e clandestino;
al contrario, osserva quest'ultimo, la casa era da sempre pag. 3/8 nel possesso (anche) proprio essendo stata la casa coniugale della coppia, che era stata piuttosto la signora ad abbandonare sin dal 2016. In ogni caso, _1
continua l'appellante, il Tribunale di Pesaro non avrebbe considerato, come invece doveva, che egli aveva il pieno diritto di rimanere nel possesso dell'immobile, poiché, essendosi reso promittente acquirente dello stesso sin dal
2005, ne aveva pagato integralmente il prezzo e, secondo la regolamentazione contrattuale del predetto preliminare di compravendita, ne poteva godere legittimamente del possesso. I richiamati documenti regolarmente versati agli atti, del resto, non erano stati neppure disconosciuti da parte attrice odierna appellata, con la conseguenza che il loro valore probatorio non poteva essere disconosciuto. Avrebbe infine errato il Tribunale di Pesaro anche nel liquidare l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile in assenza di una prova dell'effettivo danno subito dalla _1
Costituendosi in giudizio la ha contestato le motivazioni dell'appello, _1
illustrando le ragioni del relativo rigetto e della conferma della decisione impugnata, per la quale ha insistito.
L'appello non è fondato e merita di essere respinto. A prescindere da ogni ulteriore osservazione e questione, ritiene la Corte che rivesta carattere dirimente dell'odierno contrasto tra le parti quanto statuito dalla sentenza del
Tribunale di Pesaro n. 684/2020 del 15.10.2020, agli atti, resa inter partes pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi. Detta
pag. 4/8 sentenza contiene infatti, in parte motiva, un indiscutibile accertamento della proprietà dell'immobile di cui si tratta in favore della sig.ra _1
(“ ha la proprietà della casa familiare”) - reso tra l'altro anche in _1
considerazione dell'esito di primo grado, negativo, della causa intentata dal contro la moglie per l'esecuzione in forma specifica del preliminare di Pt_1
compravendita del 2005 - assieme ad un sostanziale riconoscimento dell'obbligo del di abbandonare la casa in favore della (ex) moglie (“ Pt_1 Pt_1
non dispone di alcuna abitazione di sua proprietà; dovrà quindi
[...]
trovarsi un'altra sistemazione”). Proprio in considerazione di tali statuizioni, la sentenza di separazione personale (che deve ritenersi anche passata in giudicato, non avendo nessuna delle parti dedotto di averla impugnata) non ha poi espressamente provveduto sull'assegnazione della casa (non essendocene appunto bisogno, essendo la casa stata dichiarata di proprietà esclusiva della moglie che, come tale, aveva l'esclusivo diritto di servirsene). A prescindere pertanto da ogni considerazione di merito circa la legittimità e la fondatezza di tale accertamento, resta tuttavia il fatto che le disposizioni che precedono impartite dal Tribunale di Pesaro in sede di separazione giudiziale tra i coniugi
(che invero il avrebbe potuto e dovuto impugnare se ne avesse Pt_1
effettivamente avuto interesse) si pongono in sostanziale ed insuperabile contrasto, quantomeno circa il diritto di possedere l'abitazione, con le risultanze del preliminare di compravendita del 2005 inter partes. In altri termini, pur pag. 5/8 volendo accedere alla tesi dell'appellante secondo cui a mente del preliminare del 2005, e a seguito dell'avvenuto pagamento integrale del prezzo (come si ricava dalla scrittura privata agli atti non disconosciuta dalla controparte e pertanto pienamente efficace in questo giudizio), il avrebbe avuto Pt_1
diritto al possesso della casa, tale diritto risulta tuttavia espressamente escluso e negato dalla richiamata sentenza del Tribunale di Pesaro in sede di separazione giudiziale tra coniugi, che costituisce fatto sopravvenuto ostativo ed escludente rispetto al diritto contrattualmente reclamato dal Alla luce delle Pt_1
considerazioni che precedono, dunque, non si presentano rilevanti, ai fini che qui occupano, neppure gli esiti del giudizio intentato dal per il Pt_1
riconoscimento del proprio diritto all'acquisto dell'abitazione sulla base del preliminare richiamato (è appena il caso peraltro di sottolineare che la produzione assieme alle comparse conclusionali della sentenza di secondo grado resa da questa Corte su tale giudizio è radicalmente inammissibile perché
tardiva – cfr. Cass., 25731/2024). Del pari, e per gli stessi motivi, non può essere attribuito valore novativo o comunque abdicativo dell'azione giudiziaria oggetto del presente giudizio all'atto di transazione del 19.07.2023, il quale peraltro sembra contenere un accordo successivamente superato dai fatti,
perché subordinato esclusivamente alla vendita a terzi dell'appartamento oggetto di lite entro il termine del 30.06.2024 (termine che pare essere stato superato senza la vendita del bene).
pag. 6/8 Le considerazioni che precedono determinano l'assorbimento di tutte le ulteriori doglianze dell'appellante circa l'effettivo obbligo del di Pt_1
rilasciare l'immobile.
Quanto alla censura circa la mancata prova del danno da illegittima occupazione del bene, va evidenziato che il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità di un bene che in condizioni di normalità è ovviamente fruttifero, è assistito da presunzione relativa che determina una inversione dell'onere della prova, nel senso che sarebbe stato onere dell'odierno appellante dimostrare che, nel caso di specie, il bene non poteva concretamente produrre utili (cfr. Cass., 19849/2024). In assenza di tale dimostrazione, correttamente la decisione gravata ha proceduto ad una liquidazione equitativa dell'indennizzo dovuto.
La decisione impugnata è dunque meritevole di integrale conferma seppure sulla base della motivazione, parzialmente differente, nei termini che precedono.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della parte la quale non può ritenersi _1
ammessa a gratuito patrocinio perché non risulta formulata corrispondente istanza di ammissione con riguardo al presente procedimento di appello (cfr.
Cass., 11470/2019).
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere a le spese di Parte_1 _1
lite del presente grado, che liquida in complessivi € 4.000,00= di cui €
1.250,00= per fase di studio, € 1.000,00= per fase introduttiva, €
1.750,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 03.12.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele
Marcelli
pag. 8/8