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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5424/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in Grado di appello iscritta al n. r.g. 5424/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANGAZZO FRANCESCO e dell'avv. BLANDINI STEFANO
( ), elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. C.F._1
MANGAZZO FRANCESCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GENTILE GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA
RICCIARDI 32 81100 CASERTA presso il difensore avv. GENTILE
GENNARO
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.05.2024, concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Parte_1
, premettendo di aver stipulato in data 12.09.2005 con la stessa, contratto
[...] di finanziamento n. 79958, rimborsabile in 84 rate mensili di € 383,00 cd. mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione, chiedeva accertare pagina 1 di 11 il difetto di trasparenza in sede di redazione del contratto e di aver artatamente fatto firmare il cliente un contratto contenente una clausola che prevedeva la non rimborsabilità delle commissioni e premi assicurativi;
accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e per l'effetto condannarla alla restituzione della complessiva somma di € 2.382,41. Deduceva infatti che, nonostante il finanziamento fosse stato estinto anticipatamente in data
31.8.2007, la società convenuta non avesse rimborsato integralmente le commissioni, le provvigioni ed il premio assicurativo per il periodo non goduto, per un importo complessivo di € 2.382,41 di cui € 258,27 per differenza a saldo delle commissioni bancarie, € 1.434,48 a titolo di commissioni finanziarie ed € 689,66 a titolo di oneri assicurativi non goduti per effetto della intervenuta estinzione anticipata del contratto di delegazione di pagamento del quinto dello stipendio mensile n. 41/152053 ex contratto nr
79958, calcolata secondo il criterio proporzionale pro rata temporis. Con comparsa di risposta si costituiva l' Pronto prestito SpA, Pt_1 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di rimborso delle commissioni di intermediazione/agenzia e del premio assicurativo, in quanto a suo tempo incassate dalla HDI Assicurazioni
Spa di cui chiedeva la chiamata in causa. Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree e comunque condannare società HDI Assicurazioni spa e della società Prestitalia spa, alla eventuale restituzione o, comunque, a manlevare e tenere integralmente indenne la da Parte_1 ogni eventuale obbligo di rimborso relativo a suddetti costi anche a titolo di rivalsa. Con vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di chiamate in causa della HDI Assicurazioni SpA e della
Prestitalia SpA, con sentenza n. 2355/2018 emessa il 15.01.2018 e depositata il
24.04.2018, il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, condannava al pagamento della complessiva somma di € Parte_1
2.382,41 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore dell'attore.
Con atto di citazione notificato il 07.06.2018 la Parte_1 appellava la cennata sentenza, reiterando preliminarmente l'eccezione di
[...] carenza di legittimazione passiva e censurando la decisione del Giudice di
Pace. Lamentava infatti l'erronea applicazione degli artt. 1703, 1704, 1372,
1388 c.c., degli artt. 1709 e 1720 c.c., dell'art. 125 sexies T.U.B. entrato in vigore successivamente, nonché l'erronea interpretazione della normativa di riferimento ex art. 132 c.p.c. e art. 112 c.p.c. nonché art. 11 delle preleggi e l' art. 125 TUB ante riforma. Sosteneva, inoltre, la nullità della sentenza per incomprensibile se non inesistente motivazione e l'inapplicabilità dell'art 125
pagina 2 di 11 sexies TUB e della legge 221 del 2012 nonché la nullità e/o annullabilità della sentenza per errata applicazione dell'art. 2947 c.c. nonché degli artt. 1372 e
1373 c.c.. Censurava inoltre l'errata applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo ed in ogni caso la non rimborsabilità delle commissioni per intervenuta completa maturazione e per mancata prova della mancanza della causa debendi della somma richiesta in ripetizione. Chiedeva, quindi in riforma della impugnata sentenza : 1) dichiarare la nullità e/o annullabilità della sentenza n. 2355/2018 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere, per inesistente e/o incomprensibile motivazione e comunque per aver ritenuto ammissibile l'azione restitutoria svolta dalla sig.ra per le CP_1 motivazioni esposte nel I motivo di appello, riformando integralmente la sentenza sul punto;
2) In via gradata, ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare prescritta, ex art. 2947 c.c., l'azione risarcitoria formulata dalla sig.ra per le motivazioni esposte al II CP_1 motivo di appello, riformando integralmente la sentenza sul punto;
3) In linea ancor più gradata, ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare inammissibile ed infondata l'azione di restituzione formulata dalla sig.ra in quanto in contrasto con l'art. G del contratto di CP_1 finanziamento, per le motivazioni illustrate nel II motivo di appello, riformando integralmente la sentenza impugnata sul punto;
4) In linea ulteriormente gradata, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare infondate le domande di restituzione svolte dalla si.ra per CP_1 carenza di legittimazione passiva di per le Parte_1 motivazioni illustrate nel IV motivo di appello, riformando integralmente la sentenza sul punto;
5) In subordine, ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare la non tenuta al rimborso Parte_1 delle somme richieste dalla sig.ra per le motivazioni illustrate nel V CP_1 motivo di appello, riformando integralmente la sentenza sul punto;
6) e per
l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare non dovute le somme di cui alla condanna disposta dal Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere con la pronuncia n. 2355/2018 anche con riferimento alle spese legali liquidate;
7) E dunque, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare la sig.ra tenuta a restituire le somme Controparte_1 ricevute in forza della sentenza n. 2355/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere e quindi condannarsi la sig.ra e Controparte_1
l'avv. Gennaro Gentile, in solido tra loro relativamente alle spese di lite, alla retrocessione delle somme ricevute a tal titolo pari 2.382,41, oltre interessi a titolo di sorte, ed euro 1.150,00 per spese e competenze liquidate e pagate in
pagina 3 di 11 favore dell'avvocato distrattario;
8) Condannare, in ogni caso, la sig.ra al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Con comparsa di risposta depositata il 25.09.2018 si costituiva
[...]
sostenendo l'infondatezza dei motivi di appello nonché la corretta CP_1 applicazione della disciplina di cui all'art. 125 TUB e, dunque, il diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti e non goduti per effetto dell'estinzione anticipata. Deduceva, inoltre, la corretta determinazione del quantum, in applicazione di un criterio proporzionale, reiterando le censure già mosse in primo grado in ordine alla vessatorietà della clausola di non rimborsabilità.
Concludeva ,quindi, chiedendo : “ In via principale, si richiede di riformare la sentenza di primo grado individuando come unico legittimato passivo la
e per l'effetto condannarla alla corresponsione Parte_1 della somme dovute in favore di poiché da quest'ultimo già erogata CP_2 in favore del sig. in esecuzione della sentenza di primo grado In via Pt_2 subordinata si richiede di rigettare, previa eventuale integrazione delle motivazioni della sentenza in primo grado, la domanda di appello, poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, medio tempore assegnata a questo Giudice a far data dal 2.4.2021, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Parte_1 rispetto alla domanda di restituzione dei costi di intermediazione proposta
[...] in primo grado e qui reiterata è infondata.
Invero, alla luce della documentazione esibita fin dal primo grado di giudizio deve ritenersi che la Prestitalia SpA fosse solo mandataria con rappresentanza di , unica legittimata passiva dell'azione di Parte_1 ripetizione di somme indebitamente versate, quale effettivo mutuante, come del resto correttamente individuato dall'odierno appellato in primo grado.
Per quanto riguarda la eccepita carenza di legittimazione passiva inerente alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, va precisato che dall'esame del contratto di finanziamento in atti è provato che la Parte_1 abbia stipulato la polizza assicurativa per il rischio morte ed impiego (cfr. contratto n. 2170 del 21.09.2005) con HDI Assicurazioni SpA, indicando quale cedente e quale beneficiario . Tale Controparte_1 Parte_1
pagina 4 di 11 stipula veniva effettuata per l'adempimento di un obbligo a contrarre ex lege stabilito dall'art. 54 d.P.R. 180/1950, che impone al mutuatario di ogni contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro il rischio di perdita dell'impiego e della vita, in modo da garantire il sicuro recupero del credito, senza la partecipazione dell'assicurato alle trattative, essendo il mutuante, in veste di mandatario, a stipulare la polizza con l'assicuratore per conto del mutuatario assicurato. A tal fine, il mutuante provvede all'incasso del premio ed al relativo versamento all'assicuratore, con cui stipula una convenzione separata (non versata in atti). È, quindi, evidente il collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso. La parte assicurata è Parte_3 estranea all'accordo ed alla convenzione tra HDI e , Parte_1 corrispondendo il premio sulla scorta di una mera delegazione di pagamento, di guisa che il mutuante non può sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio e versate poi all'assicuratore, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso .
Va, infatti, ritenuta, in assenza di prova di accordo contrario, applicabile la normativa vigente ratione temporis ai sensi del combinato disposto degli artt.
38 e 55 del D.P.R. del 5.1.1950 n.180, in virtù della quale in ipotesi di estinzione anticipata, il premio rimane acquisito in capo alla Compagnia di assicurazione.
Dunque, alla luce di quanto esposto, non essendo applicabile retroattivamente la legge n. 221/2012, l'obbligo di rimborso non può che rimanere in capo alla sola . Parte_1
Passando al merito, va precisato che sebbene il Giudice di Pace abbia errato nell'applicazione dell'art. 125 sexies TUB in luogo dell'art.125 TUB, nella versione anteriore alla modifica introdotta con il d.lgs 141/10, va, comunque, condivisa la decisione ma con diversa motivazione. L'art. 125 TUB applicabile ratione temporis, disponeva, infatti, che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. È opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune disposizioni precedenti, ossia l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE la quale sancisce che "il consumatore pagina 5 di 11 deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". La disposizione suesposta è stata suffragata da alcuni interventi del legislatore nazionale, ovvero il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio
1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del
Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Ed invero, l'art. 3 del DM. 08.07.92 recitava “l. Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo. Qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato al presente decreto;
il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo è quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore”. La Banca d'Italia è più volte intervenuta al fine di sollecitare un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza anche in caso di recesso anticipato: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione ad uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione ed incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti plafonanti …).
Conseguentemente le banche e gli intermediari finanziari devono: assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa tenuto anche conto di quanto sopra indicato, ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione Governatore Banca d'Italia 10.11.2009 e negli stessi termini
Comunicazione del 7.04.2011). Conseguentemente ed in linea con diversi interventi del Governatore della Banca d'Italia e dell'ABF, la direttiva
87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, il pagina 6 di 11 cui art. 16 espressamente ha previsto che: “Il consumatore ha il diritto di adempiere qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Quest'ultima è stata, poi, recepita con il d.lgs. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125- sexies del TUB. Sempre in ordine alla questione concernente il rimborso degli oneri e costi anticipati per la quota non maturata, dalla giurisprudenza dell'ABF emerge che: - siano rimborsabili per la parte non maturata le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo;
- in assenza di chiara indicazione in contratto tra oneri e costi upfront e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (ABF Collegio Milano 2084 del 19.04.2013; cfr. tra le altre Arbitro bancario finanziario Napoli, 18/10/2011, n.2187 per cui “Il mutuatario, in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti -nella specie, derivanti da un contratto con delegazione di pagamento e da una cessione del quinto dello stipendio, ha diritto al rimborso delle commissioni accessorie afferenti il periodo residuo, da quantificare sulla base del criterio di proporzionalità semplice rapportata alla durata del finanziamento, con maggioranza degli interessi al tasso legale dalla data di reclamo”. Tribunale
Napoli, est. Sacchi n. 14976/16). Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno come interpretato dalla prevalente giurisprudenza si rileva, dunque, che il diritto del consumatore al rimborso dei costi del finanziamento in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies TUB. Invero, rispetto al previgente quadro normativo, la nuova disposizione appare tanto confermativa del principio già stabilito in maniera espressa dall'ordinamento previgente quanto ricognitiva della disciplina previgente e senza che possa porsi al riguardo alcuna questione in merito alla corretta applicazione del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 disp. prel. c.c.
Occorre, infatti, osservare che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato in data 12.09.2005 ed estinto anticipatamente nell'agosto del 2007,
pagina 7 di 11 dunque sotto la vigenza dell'art. 125 TUB -nella formulazione antecedente le modifiche inserite con il D. Lsg. n.141 del 2010- il quale come già indicato prevedeva che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore avesse diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
Sebbene, quindi, all'epoca della conclusione del contratto il CICR non avesse emanato le delibere attuative richieste, l'art. 125 TUB, vigente all'epoca dell'estinzione del contratto, riconosceva - in caso di estinzione anticipata di finanziamento - il diritto del cliente ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito e che, nel concetto di costo, andavano compresi "tutti i costi del credito, gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare”.
La mancanza della norma attuativa non può privare il cliente del diritto al rimborso, anche considerato che il Giudice di merito deve interpretare la normativa interna in modo conferme al diritto europeo, ormai orientato nel senso di riconoscere una effettiva tutela ai consumatori nell'ambito dei crediti al consumo (principio, da ultimo, ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022).
Del resto, sottolinea la Cassazione, anche gli interventi normativi successivi sono stati orientati nel senso di rafforzare le tutele previste a favore dei consumatori e tali interventi, unitamente alla disciplina comunitaria (direttiva
2008/48/CE), consentono di affermare che già prima dell'introduzione, nel
2010, della disciplina prevista nell'art. 125 sexies TUB, dovesse riconoscersi il diritto al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Una diversa interpretazione finirebbe con il privare il consumatore "… di tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base della inesistenza di una norma secondaria, la delibera CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria". Di guisa che, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore (parte ricorrente) ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, con la conseguente nullità della clausola pagina 8 di 11 negoziale con la quale sia stato escluso il diritto del cliente ad ottenere siffatto rimborso.
Né vale la tesi della prevalenza della clausola contrattuale di esclusione della rimborsabilità dei costi poiché trattasi di clausola vessatoria, e dunque nulla poiché contraria all'art. 33 del codice del consumo, e comunque violativa dell'art. 125 TUB. Alla luce dell'interpretazione che precede della normativa previgente, si ritiene che la previsione contrattuale del diniego di qualsivoglia rimborso del costo del finanziamento fosse contra legem già alla data di stipula del contratto. Di conseguenza, la pattuizione in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale. Infatti, non appare revocabile in dubbio che la remunerazione dei servizi accessori, descritti nel contratto, venga trattenuta dalla finanziaria preliminarmente, anzi indipendentemente dalla correlativa erogazione. L'irripetibilità di tutte le commissioni versate dal consumatore indipendentemente dalla circostanza che siano riferite esclusivamente al momento genetico del contratto (qualificabili dunque quali commissioni up-front) ovvero che attengano all'intera durata del rapporto contrattuale (quindi definibili quali commissioni recurring) - comporta un indebito vantaggio per l'istituto di credito nella misura in cui costituisce un fattore che incide in maniera determinante a disincentivare la parte contraente al recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale in quanto, così facendo, eviterebbe la corresponsione dei soli interessi scalari residui. In definitiva, la clausola è vessatoria perché consente al mutuante di trattenere il corrispettivo di prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora per intero eseguite (si pensi, a titolo esemplificativo, proprio agli oneri assicurativi, che sono volti a coprire un rischio, quello dell'insolvenza del mutuatario, ormai definitivamente cessato, al momento dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento). Ne segue che, a mente dell'art. 36 d. lgs. 206/05, la clausola in esame è nulla e, come tale, non produce effetti. Stante la natura abusiva della clausola, il giudice ha il dovere di rilevarne la nullità, anche d'ufficio (Cass. n ordinanza
25977/2023; 5 cass. Civ. n. 19565/2020).
Va, infatti, precisato che pur non applicandosi al rapporto in esame il d.l 2012
n. 79 ed il regolamento Isvap n. 35 del 2010, poiché i rapporti oggetto della presente causa erano già estinti al momento della loro entrata in vigore, la rimborsabilità di tali costi è però anch'essa connessa alla previsione di cui all'art. 125, comma 2 tub. applicabile ratione temporis. Non è in dubbio che pagina 9 di 11 nella nozione di costo del credito di cui alla predetta norma rientrino i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring alla luce del collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso (cfr.
Tribunale Milano, 05/12/2019, n. 11209).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ed in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Giudice di primo grado ha correttamente condannato la sola alla restituzione Parte_1 delle somme ingiustificatamente trattenute a seguito di estinzione anticipata del finanziamento.
In ordine al criterio di determinazione, appare invece corretto quello della cd. pro rata temporis utilizzato dal Giudice di prime cure.
Si ritiene, infatti, che in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo. invero, pur non procedendo a un'assimilazione concettuale dei costi up front e dei costi recurring, ed anzi riconoscendone in astratto la diversità, ha cionondimeno valutato l'obiettiva difficoltà in concreto della loro differenziazione, addivenendo perciò, unitamente a tutte le altre considerazioni poste a base della interpretazione dell'art.16 della Direttiva, alla conclusione che i costi sopportati dal consumatore, di qualunque natura siano
(a partire dagli interessi), devono essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto.
La stessa Cassazione attraverso la propria opzione ermeneutica dell'art.16 della
Direttiva 2008/48/CE, ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità. In definitiva, va confermata la quantificazione operata dal Giudice di prime cure.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza vanno poste a carico di parte appellante, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 bis D.P.R. 115/2002 a carico di
. Parte_1
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
2. Condanna alla refusione delle spese Parte_1 processuali in favore di , che si liquidano per il Controparte_1 presente grado di giudizio in € 1.278,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Santa Maria Capua Vetere, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bernardel
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in Grado di appello iscritta al n. r.g. 5424/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANGAZZO FRANCESCO e dell'avv. BLANDINI STEFANO
( ), elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. C.F._1
MANGAZZO FRANCESCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GENTILE GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA
RICCIARDI 32 81100 CASERTA presso il difensore avv. GENTILE
GENNARO
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.05.2024, concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Parte_1
, premettendo di aver stipulato in data 12.09.2005 con la stessa, contratto
[...] di finanziamento n. 79958, rimborsabile in 84 rate mensili di € 383,00 cd. mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione, chiedeva accertare pagina 1 di 11 il difetto di trasparenza in sede di redazione del contratto e di aver artatamente fatto firmare il cliente un contratto contenente una clausola che prevedeva la non rimborsabilità delle commissioni e premi assicurativi;
accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e per l'effetto condannarla alla restituzione della complessiva somma di € 2.382,41. Deduceva infatti che, nonostante il finanziamento fosse stato estinto anticipatamente in data
31.8.2007, la società convenuta non avesse rimborsato integralmente le commissioni, le provvigioni ed il premio assicurativo per il periodo non goduto, per un importo complessivo di € 2.382,41 di cui € 258,27 per differenza a saldo delle commissioni bancarie, € 1.434,48 a titolo di commissioni finanziarie ed € 689,66 a titolo di oneri assicurativi non goduti per effetto della intervenuta estinzione anticipata del contratto di delegazione di pagamento del quinto dello stipendio mensile n. 41/152053 ex contratto nr
79958, calcolata secondo il criterio proporzionale pro rata temporis. Con comparsa di risposta si costituiva l' Pronto prestito SpA, Pt_1 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di rimborso delle commissioni di intermediazione/agenzia e del premio assicurativo, in quanto a suo tempo incassate dalla HDI Assicurazioni
Spa di cui chiedeva la chiamata in causa. Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree e comunque condannare società HDI Assicurazioni spa e della società Prestitalia spa, alla eventuale restituzione o, comunque, a manlevare e tenere integralmente indenne la da Parte_1 ogni eventuale obbligo di rimborso relativo a suddetti costi anche a titolo di rivalsa. Con vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di chiamate in causa della HDI Assicurazioni SpA e della
Prestitalia SpA, con sentenza n. 2355/2018 emessa il 15.01.2018 e depositata il
24.04.2018, il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, condannava al pagamento della complessiva somma di € Parte_1
2.382,41 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore dell'attore.
Con atto di citazione notificato il 07.06.2018 la Parte_1 appellava la cennata sentenza, reiterando preliminarmente l'eccezione di
[...] carenza di legittimazione passiva e censurando la decisione del Giudice di
Pace. Lamentava infatti l'erronea applicazione degli artt. 1703, 1704, 1372,
1388 c.c., degli artt. 1709 e 1720 c.c., dell'art. 125 sexies T.U.B. entrato in vigore successivamente, nonché l'erronea interpretazione della normativa di riferimento ex art. 132 c.p.c. e art. 112 c.p.c. nonché art. 11 delle preleggi e l' art. 125 TUB ante riforma. Sosteneva, inoltre, la nullità della sentenza per incomprensibile se non inesistente motivazione e l'inapplicabilità dell'art 125
pagina 2 di 11 sexies TUB e della legge 221 del 2012 nonché la nullità e/o annullabilità della sentenza per errata applicazione dell'art. 2947 c.c. nonché degli artt. 1372 e
1373 c.c.. Censurava inoltre l'errata applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo ed in ogni caso la non rimborsabilità delle commissioni per intervenuta completa maturazione e per mancata prova della mancanza della causa debendi della somma richiesta in ripetizione. Chiedeva, quindi in riforma della impugnata sentenza : 1) dichiarare la nullità e/o annullabilità della sentenza n. 2355/2018 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere, per inesistente e/o incomprensibile motivazione e comunque per aver ritenuto ammissibile l'azione restitutoria svolta dalla sig.ra per le CP_1 motivazioni esposte nel I motivo di appello, riformando integralmente la sentenza sul punto;
2) In via gradata, ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare prescritta, ex art. 2947 c.c., l'azione risarcitoria formulata dalla sig.ra per le motivazioni esposte al II CP_1 motivo di appello, riformando integralmente la sentenza sul punto;
3) In linea ancor più gradata, ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare inammissibile ed infondata l'azione di restituzione formulata dalla sig.ra in quanto in contrasto con l'art. G del contratto di CP_1 finanziamento, per le motivazioni illustrate nel II motivo di appello, riformando integralmente la sentenza impugnata sul punto;
4) In linea ulteriormente gradata, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare infondate le domande di restituzione svolte dalla si.ra per CP_1 carenza di legittimazione passiva di per le Parte_1 motivazioni illustrate nel IV motivo di appello, riformando integralmente la sentenza sul punto;
5) In subordine, ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare la non tenuta al rimborso Parte_1 delle somme richieste dalla sig.ra per le motivazioni illustrate nel V CP_1 motivo di appello, riformando integralmente la sentenza sul punto;
6) e per
l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare non dovute le somme di cui alla condanna disposta dal Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere con la pronuncia n. 2355/2018 anche con riferimento alle spese legali liquidate;
7) E dunque, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare la sig.ra tenuta a restituire le somme Controparte_1 ricevute in forza della sentenza n. 2355/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere e quindi condannarsi la sig.ra e Controparte_1
l'avv. Gennaro Gentile, in solido tra loro relativamente alle spese di lite, alla retrocessione delle somme ricevute a tal titolo pari 2.382,41, oltre interessi a titolo di sorte, ed euro 1.150,00 per spese e competenze liquidate e pagate in
pagina 3 di 11 favore dell'avvocato distrattario;
8) Condannare, in ogni caso, la sig.ra al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Con comparsa di risposta depositata il 25.09.2018 si costituiva
[...]
sostenendo l'infondatezza dei motivi di appello nonché la corretta CP_1 applicazione della disciplina di cui all'art. 125 TUB e, dunque, il diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti e non goduti per effetto dell'estinzione anticipata. Deduceva, inoltre, la corretta determinazione del quantum, in applicazione di un criterio proporzionale, reiterando le censure già mosse in primo grado in ordine alla vessatorietà della clausola di non rimborsabilità.
Concludeva ,quindi, chiedendo : “ In via principale, si richiede di riformare la sentenza di primo grado individuando come unico legittimato passivo la
e per l'effetto condannarla alla corresponsione Parte_1 della somme dovute in favore di poiché da quest'ultimo già erogata CP_2 in favore del sig. in esecuzione della sentenza di primo grado In via Pt_2 subordinata si richiede di rigettare, previa eventuale integrazione delle motivazioni della sentenza in primo grado, la domanda di appello, poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, medio tempore assegnata a questo Giudice a far data dal 2.4.2021, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Parte_1 rispetto alla domanda di restituzione dei costi di intermediazione proposta
[...] in primo grado e qui reiterata è infondata.
Invero, alla luce della documentazione esibita fin dal primo grado di giudizio deve ritenersi che la Prestitalia SpA fosse solo mandataria con rappresentanza di , unica legittimata passiva dell'azione di Parte_1 ripetizione di somme indebitamente versate, quale effettivo mutuante, come del resto correttamente individuato dall'odierno appellato in primo grado.
Per quanto riguarda la eccepita carenza di legittimazione passiva inerente alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, va precisato che dall'esame del contratto di finanziamento in atti è provato che la Parte_1 abbia stipulato la polizza assicurativa per il rischio morte ed impiego (cfr. contratto n. 2170 del 21.09.2005) con HDI Assicurazioni SpA, indicando quale cedente e quale beneficiario . Tale Controparte_1 Parte_1
pagina 4 di 11 stipula veniva effettuata per l'adempimento di un obbligo a contrarre ex lege stabilito dall'art. 54 d.P.R. 180/1950, che impone al mutuatario di ogni contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro il rischio di perdita dell'impiego e della vita, in modo da garantire il sicuro recupero del credito, senza la partecipazione dell'assicurato alle trattative, essendo il mutuante, in veste di mandatario, a stipulare la polizza con l'assicuratore per conto del mutuatario assicurato. A tal fine, il mutuante provvede all'incasso del premio ed al relativo versamento all'assicuratore, con cui stipula una convenzione separata (non versata in atti). È, quindi, evidente il collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso. La parte assicurata è Parte_3 estranea all'accordo ed alla convenzione tra HDI e , Parte_1 corrispondendo il premio sulla scorta di una mera delegazione di pagamento, di guisa che il mutuante non può sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio e versate poi all'assicuratore, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso .
Va, infatti, ritenuta, in assenza di prova di accordo contrario, applicabile la normativa vigente ratione temporis ai sensi del combinato disposto degli artt.
38 e 55 del D.P.R. del 5.1.1950 n.180, in virtù della quale in ipotesi di estinzione anticipata, il premio rimane acquisito in capo alla Compagnia di assicurazione.
Dunque, alla luce di quanto esposto, non essendo applicabile retroattivamente la legge n. 221/2012, l'obbligo di rimborso non può che rimanere in capo alla sola . Parte_1
Passando al merito, va precisato che sebbene il Giudice di Pace abbia errato nell'applicazione dell'art. 125 sexies TUB in luogo dell'art.125 TUB, nella versione anteriore alla modifica introdotta con il d.lgs 141/10, va, comunque, condivisa la decisione ma con diversa motivazione. L'art. 125 TUB applicabile ratione temporis, disponeva, infatti, che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. È opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune disposizioni precedenti, ossia l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE la quale sancisce che "il consumatore pagina 5 di 11 deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". La disposizione suesposta è stata suffragata da alcuni interventi del legislatore nazionale, ovvero il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio
1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del
Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Ed invero, l'art. 3 del DM. 08.07.92 recitava “l. Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo. Qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato al presente decreto;
il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo è quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore”. La Banca d'Italia è più volte intervenuta al fine di sollecitare un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza anche in caso di recesso anticipato: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione ad uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione ed incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti plafonanti …).
Conseguentemente le banche e gli intermediari finanziari devono: assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa tenuto anche conto di quanto sopra indicato, ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione Governatore Banca d'Italia 10.11.2009 e negli stessi termini
Comunicazione del 7.04.2011). Conseguentemente ed in linea con diversi interventi del Governatore della Banca d'Italia e dell'ABF, la direttiva
87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, il pagina 6 di 11 cui art. 16 espressamente ha previsto che: “Il consumatore ha il diritto di adempiere qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Quest'ultima è stata, poi, recepita con il d.lgs. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125- sexies del TUB. Sempre in ordine alla questione concernente il rimborso degli oneri e costi anticipati per la quota non maturata, dalla giurisprudenza dell'ABF emerge che: - siano rimborsabili per la parte non maturata le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo;
- in assenza di chiara indicazione in contratto tra oneri e costi upfront e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (ABF Collegio Milano 2084 del 19.04.2013; cfr. tra le altre Arbitro bancario finanziario Napoli, 18/10/2011, n.2187 per cui “Il mutuatario, in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti -nella specie, derivanti da un contratto con delegazione di pagamento e da una cessione del quinto dello stipendio, ha diritto al rimborso delle commissioni accessorie afferenti il periodo residuo, da quantificare sulla base del criterio di proporzionalità semplice rapportata alla durata del finanziamento, con maggioranza degli interessi al tasso legale dalla data di reclamo”. Tribunale
Napoli, est. Sacchi n. 14976/16). Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno come interpretato dalla prevalente giurisprudenza si rileva, dunque, che il diritto del consumatore al rimborso dei costi del finanziamento in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies TUB. Invero, rispetto al previgente quadro normativo, la nuova disposizione appare tanto confermativa del principio già stabilito in maniera espressa dall'ordinamento previgente quanto ricognitiva della disciplina previgente e senza che possa porsi al riguardo alcuna questione in merito alla corretta applicazione del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 disp. prel. c.c.
Occorre, infatti, osservare che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato in data 12.09.2005 ed estinto anticipatamente nell'agosto del 2007,
pagina 7 di 11 dunque sotto la vigenza dell'art. 125 TUB -nella formulazione antecedente le modifiche inserite con il D. Lsg. n.141 del 2010- il quale come già indicato prevedeva che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore avesse diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
Sebbene, quindi, all'epoca della conclusione del contratto il CICR non avesse emanato le delibere attuative richieste, l'art. 125 TUB, vigente all'epoca dell'estinzione del contratto, riconosceva - in caso di estinzione anticipata di finanziamento - il diritto del cliente ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito e che, nel concetto di costo, andavano compresi "tutti i costi del credito, gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare”.
La mancanza della norma attuativa non può privare il cliente del diritto al rimborso, anche considerato che il Giudice di merito deve interpretare la normativa interna in modo conferme al diritto europeo, ormai orientato nel senso di riconoscere una effettiva tutela ai consumatori nell'ambito dei crediti al consumo (principio, da ultimo, ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022).
Del resto, sottolinea la Cassazione, anche gli interventi normativi successivi sono stati orientati nel senso di rafforzare le tutele previste a favore dei consumatori e tali interventi, unitamente alla disciplina comunitaria (direttiva
2008/48/CE), consentono di affermare che già prima dell'introduzione, nel
2010, della disciplina prevista nell'art. 125 sexies TUB, dovesse riconoscersi il diritto al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Una diversa interpretazione finirebbe con il privare il consumatore "… di tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base della inesistenza di una norma secondaria, la delibera CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria". Di guisa che, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore (parte ricorrente) ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, con la conseguente nullità della clausola pagina 8 di 11 negoziale con la quale sia stato escluso il diritto del cliente ad ottenere siffatto rimborso.
Né vale la tesi della prevalenza della clausola contrattuale di esclusione della rimborsabilità dei costi poiché trattasi di clausola vessatoria, e dunque nulla poiché contraria all'art. 33 del codice del consumo, e comunque violativa dell'art. 125 TUB. Alla luce dell'interpretazione che precede della normativa previgente, si ritiene che la previsione contrattuale del diniego di qualsivoglia rimborso del costo del finanziamento fosse contra legem già alla data di stipula del contratto. Di conseguenza, la pattuizione in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale. Infatti, non appare revocabile in dubbio che la remunerazione dei servizi accessori, descritti nel contratto, venga trattenuta dalla finanziaria preliminarmente, anzi indipendentemente dalla correlativa erogazione. L'irripetibilità di tutte le commissioni versate dal consumatore indipendentemente dalla circostanza che siano riferite esclusivamente al momento genetico del contratto (qualificabili dunque quali commissioni up-front) ovvero che attengano all'intera durata del rapporto contrattuale (quindi definibili quali commissioni recurring) - comporta un indebito vantaggio per l'istituto di credito nella misura in cui costituisce un fattore che incide in maniera determinante a disincentivare la parte contraente al recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale in quanto, così facendo, eviterebbe la corresponsione dei soli interessi scalari residui. In definitiva, la clausola è vessatoria perché consente al mutuante di trattenere il corrispettivo di prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora per intero eseguite (si pensi, a titolo esemplificativo, proprio agli oneri assicurativi, che sono volti a coprire un rischio, quello dell'insolvenza del mutuatario, ormai definitivamente cessato, al momento dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento). Ne segue che, a mente dell'art. 36 d. lgs. 206/05, la clausola in esame è nulla e, come tale, non produce effetti. Stante la natura abusiva della clausola, il giudice ha il dovere di rilevarne la nullità, anche d'ufficio (Cass. n ordinanza
25977/2023; 5 cass. Civ. n. 19565/2020).
Va, infatti, precisato che pur non applicandosi al rapporto in esame il d.l 2012
n. 79 ed il regolamento Isvap n. 35 del 2010, poiché i rapporti oggetto della presente causa erano già estinti al momento della loro entrata in vigore, la rimborsabilità di tali costi è però anch'essa connessa alla previsione di cui all'art. 125, comma 2 tub. applicabile ratione temporis. Non è in dubbio che pagina 9 di 11 nella nozione di costo del credito di cui alla predetta norma rientrino i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring alla luce del collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso (cfr.
Tribunale Milano, 05/12/2019, n. 11209).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ed in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Giudice di primo grado ha correttamente condannato la sola alla restituzione Parte_1 delle somme ingiustificatamente trattenute a seguito di estinzione anticipata del finanziamento.
In ordine al criterio di determinazione, appare invece corretto quello della cd. pro rata temporis utilizzato dal Giudice di prime cure.
Si ritiene, infatti, che in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo. invero, pur non procedendo a un'assimilazione concettuale dei costi up front e dei costi recurring, ed anzi riconoscendone in astratto la diversità, ha cionondimeno valutato l'obiettiva difficoltà in concreto della loro differenziazione, addivenendo perciò, unitamente a tutte le altre considerazioni poste a base della interpretazione dell'art.16 della Direttiva, alla conclusione che i costi sopportati dal consumatore, di qualunque natura siano
(a partire dagli interessi), devono essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto.
La stessa Cassazione attraverso la propria opzione ermeneutica dell'art.16 della
Direttiva 2008/48/CE, ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità. In definitiva, va confermata la quantificazione operata dal Giudice di prime cure.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza vanno poste a carico di parte appellante, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 bis D.P.R. 115/2002 a carico di
. Parte_1
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
2. Condanna alla refusione delle spese Parte_1 processuali in favore di , che si liquidano per il Controparte_1 presente grado di giudizio in € 1.278,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Santa Maria Capua Vetere, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bernardel
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