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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2024, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4370 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
20/07/1990
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato LA PLACA PAOLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: che il Tribunale di Vicenza Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei signori e ed accogliere le seguenti CP_1 Parte_1
condizioni di separazione consensuale con domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in AN il 03.10.2015 con atto trascritto al n. 5 parte II seria A, anno
2015 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, attualmente concessa in comodato dai genitori della signora con contratto di data 30.09.2016 è assegnata alla stessa la quale continuerà a CP_1
risiedervi con i figli.
La signora si farà carico esclusivo della rata del finanziamento CP_1
cointestato acceso presso la Bassano Banca esonerando il signor da Parte_1
ogni obbligo in tal senso e manlevandolo da eventuali e future obbligazioni connesse a detto finanziamento. Il signor si impegna, secondo le modalità Parte_1
concordate dalle parti, alla restituzione delle detrazioni sino ad oggi godute per la ristrutturazione del predetto immobile.
03. Il signor provvederà a versare a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento dei figli minori, mediante assegno mensile rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat nella misura del 100%, la somma complessiva di €uro 400,00 (€uro 200,00 a figlio). Tale assegno non sarà comprensivo delle spese per la mensa che verranno divise nella misura del 50% ciascuno ritenendole le parti
2 spese straordinarie. Il signor pertanto provvederà a versare tale somma come Pt_1
spesa straordinaria a partire dal primo pagamento della mensa della scuola primaria del secondo figlio secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di
Vicenza.
A fare data dal compimento del 14 esimo anno di età di ciascun figlio l'assegno, salvo l'aumento ISTAT, sarà aumentato ad €uro 250.00 a figlio;
a fare data dal compimento del 16 esimo anno di età sino al raggiungimento della indipendenza economica tale assegno verrà aumentato, per ciascun figlio, ad €uro 300,00.
Nel caso in cui uno dei genitori o entrambi dovessero rinvenire un secondo impiego tale circostanza non potrà in alcun modo essere invocata quale motivo di riduzione o aumento dell'assegno di concorso nel mantenimento dei minori.
Il signor rinuncia alla propria quota di assegno unico che potrà essere Parte_1
incassato direttamente ed esclusivamente dalla signora . CP_1
Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di avere visionato e di accettare integralmente.
04. I figli minori manterranno la loro collocazione prevalente presso la abitazione coniugale sita in AN (VI), via Monte Montello n. 9 dove vivranno con la madre.
05. I figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i coniugi. Il padre potrà fare visita ai figli in qualsiasi momento, previo avviso telefonico alla madre e conformemente agli impegni della stessa ed alle esigenze dei minori.
Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli un fine settimana ogni 15 giorni (secondo il
3 principio dell'alternanza) dal venerdì pomeriggio alla uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 quando il padre provvederà a riportare i figli presso la abitazione materna. Nella settimana in cui il padre non vedrà i figli durante il fine settimana lo stesso potrà tenerli con sé nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 quando provvederà a riportare gli stessi presso la abitazione materna dopo avere cenato con loro. Nella settimana in cui il padre potrà tenere con sé
i figli nel fine settimana lo stesso potrà tenerli anche nella giornata del solo martedì
dalla uscita di scuola sino alle ore 21.30 quando li riporterà dalla madre.
Le spese per la baby sitter saranno a carico esclusivo di quel genitore che ne avrà
chiesto l'intervento senza pretesa alcuna verso l'altro genitore.
I figli minori trascorreranno le festività natalizie alternando di anno in anno la festività
del Natale con un genitore e dell'ultimo dell'anno con l'altro genitore e trascorrendo metà vacanze con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore. Le parti pattuiscono che per l'anno in corso la madre trascorrerà con i figli la settimana del Natale e con il padre la settimana dell'ultimo dell'anno proseguendo poi per gli anni successivi secondo il principio dell'alternanza.
Per quanto riguarda le festività pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le altre festività vigerà il principio dell'alternanza. I figli trascorreranno, a prescindere dai giorni di spettanza, il giorno di compleanno di ciascun genitore unitamente allo stesso e la festa del papà con il padre e la festa della madre con la stessa.
I genitori stabiliscono inoltre che, considerata la tenera età dei figli, indipendentemente
4 dalla settimana di spettanza, i figli trascorreranno il giorno di Natale pranzando con un genitore (pertanto trascorreranno con lo stesso la vigilia e il pranzo di Natale) e la cena di Natale con l'altro genitore (pertanto trascorreranno con l'altro genitore anche il giorno di Santo Stefano oltre la cena). Per l'anno in corso la sera della vigilia e il pranzo di Natale saranno trascorsi con la madre e la cena e Santo Stefano con il padre.
Il giorno del compleanno dei minori, per quanto possibile, dovrà essere trascorso dai minori con entrambi i genitori. Il padre potrà tenere con sé i figli minori durante le vacanze estive per almeno 15 giorni anche non consecutivi. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi le date delle vacanze (proprie e da trascorrere con i figli)
entro il mese di aprile di ogni anno.
06. Entrambi i genitori, quando saranno con i figli, data l'età degli stessi, dovranno rendersi sempre disponibili telefonicamente informando, in caso di viaggi o trasferte fuori regione, l'altro genitore. Viene fatta salva la possibilità per i genitori di mutare,
a seconda delle esigenze degli stessi e previo accordo comune, le modalità di visita e di affidamento nel rispetto dei minori e delle abitudini dagli stessi acquisite.
07. Tutte le eventuali altre questioni patrimoniali sono già state dagli stessi concordate e dichiarano di nulla avere più a che pretendere reciprocamente fatto salvo quanto ivi previsto.
08. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti per sé stessi e per i figli minori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero, visti gli atti, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
5 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente deve rivelarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con ricorso congiunto depositato in data 07/09/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento (da riqualificarsi però - come già precisato - come domanda di cessazione degli effetti civili) del matrimonio da essi contratto in CARTIGLIANO (VI) in data
03/10/2015.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte in sostituzione udienza del 07/11/2023 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 2317/2023
pubblicata in data 20/11/2023 e passata in giudicato in data 21/05/2024.
All'esito dell'udienza del 15/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio così come sottoscritte e riportate in epigrafe,
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
6 Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 2317/2023 del 20/11/2023 passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
AN (VI), Via Monte Montello n. 9 in favore di quale genitore CP_1
7 Pers convivente con i figli minori e;
Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato alcune pretesa l'una nei confronti dell'altra ed hanno dichiarato di aver già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nel ricorso e nelle note scritte, confermate a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in AN (VI) il 03/10/2015 alle condizioni
[...] Parte_1
in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AN (VI) al n. 5, parte II, serie A, anno 2015;
c)nulla per le spese.
8 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4370 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
20/07/1990
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato LA PLACA PAOLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: che il Tribunale di Vicenza Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei signori e ed accogliere le seguenti CP_1 Parte_1
condizioni di separazione consensuale con domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in AN il 03.10.2015 con atto trascritto al n. 5 parte II seria A, anno
2015 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, attualmente concessa in comodato dai genitori della signora con contratto di data 30.09.2016 è assegnata alla stessa la quale continuerà a CP_1
risiedervi con i figli.
La signora si farà carico esclusivo della rata del finanziamento CP_1
cointestato acceso presso la Bassano Banca esonerando il signor da Parte_1
ogni obbligo in tal senso e manlevandolo da eventuali e future obbligazioni connesse a detto finanziamento. Il signor si impegna, secondo le modalità Parte_1
concordate dalle parti, alla restituzione delle detrazioni sino ad oggi godute per la ristrutturazione del predetto immobile.
03. Il signor provvederà a versare a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento dei figli minori, mediante assegno mensile rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat nella misura del 100%, la somma complessiva di €uro 400,00 (€uro 200,00 a figlio). Tale assegno non sarà comprensivo delle spese per la mensa che verranno divise nella misura del 50% ciascuno ritenendole le parti
2 spese straordinarie. Il signor pertanto provvederà a versare tale somma come Pt_1
spesa straordinaria a partire dal primo pagamento della mensa della scuola primaria del secondo figlio secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di
Vicenza.
A fare data dal compimento del 14 esimo anno di età di ciascun figlio l'assegno, salvo l'aumento ISTAT, sarà aumentato ad €uro 250.00 a figlio;
a fare data dal compimento del 16 esimo anno di età sino al raggiungimento della indipendenza economica tale assegno verrà aumentato, per ciascun figlio, ad €uro 300,00.
Nel caso in cui uno dei genitori o entrambi dovessero rinvenire un secondo impiego tale circostanza non potrà in alcun modo essere invocata quale motivo di riduzione o aumento dell'assegno di concorso nel mantenimento dei minori.
Il signor rinuncia alla propria quota di assegno unico che potrà essere Parte_1
incassato direttamente ed esclusivamente dalla signora . CP_1
Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di avere visionato e di accettare integralmente.
04. I figli minori manterranno la loro collocazione prevalente presso la abitazione coniugale sita in AN (VI), via Monte Montello n. 9 dove vivranno con la madre.
05. I figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i coniugi. Il padre potrà fare visita ai figli in qualsiasi momento, previo avviso telefonico alla madre e conformemente agli impegni della stessa ed alle esigenze dei minori.
Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli un fine settimana ogni 15 giorni (secondo il
3 principio dell'alternanza) dal venerdì pomeriggio alla uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 quando il padre provvederà a riportare i figli presso la abitazione materna. Nella settimana in cui il padre non vedrà i figli durante il fine settimana lo stesso potrà tenerli con sé nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 quando provvederà a riportare gli stessi presso la abitazione materna dopo avere cenato con loro. Nella settimana in cui il padre potrà tenere con sé
i figli nel fine settimana lo stesso potrà tenerli anche nella giornata del solo martedì
dalla uscita di scuola sino alle ore 21.30 quando li riporterà dalla madre.
Le spese per la baby sitter saranno a carico esclusivo di quel genitore che ne avrà
chiesto l'intervento senza pretesa alcuna verso l'altro genitore.
I figli minori trascorreranno le festività natalizie alternando di anno in anno la festività
del Natale con un genitore e dell'ultimo dell'anno con l'altro genitore e trascorrendo metà vacanze con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore. Le parti pattuiscono che per l'anno in corso la madre trascorrerà con i figli la settimana del Natale e con il padre la settimana dell'ultimo dell'anno proseguendo poi per gli anni successivi secondo il principio dell'alternanza.
Per quanto riguarda le festività pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le altre festività vigerà il principio dell'alternanza. I figli trascorreranno, a prescindere dai giorni di spettanza, il giorno di compleanno di ciascun genitore unitamente allo stesso e la festa del papà con il padre e la festa della madre con la stessa.
I genitori stabiliscono inoltre che, considerata la tenera età dei figli, indipendentemente
4 dalla settimana di spettanza, i figli trascorreranno il giorno di Natale pranzando con un genitore (pertanto trascorreranno con lo stesso la vigilia e il pranzo di Natale) e la cena di Natale con l'altro genitore (pertanto trascorreranno con l'altro genitore anche il giorno di Santo Stefano oltre la cena). Per l'anno in corso la sera della vigilia e il pranzo di Natale saranno trascorsi con la madre e la cena e Santo Stefano con il padre.
Il giorno del compleanno dei minori, per quanto possibile, dovrà essere trascorso dai minori con entrambi i genitori. Il padre potrà tenere con sé i figli minori durante le vacanze estive per almeno 15 giorni anche non consecutivi. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi le date delle vacanze (proprie e da trascorrere con i figli)
entro il mese di aprile di ogni anno.
06. Entrambi i genitori, quando saranno con i figli, data l'età degli stessi, dovranno rendersi sempre disponibili telefonicamente informando, in caso di viaggi o trasferte fuori regione, l'altro genitore. Viene fatta salva la possibilità per i genitori di mutare,
a seconda delle esigenze degli stessi e previo accordo comune, le modalità di visita e di affidamento nel rispetto dei minori e delle abitudini dagli stessi acquisite.
07. Tutte le eventuali altre questioni patrimoniali sono già state dagli stessi concordate e dichiarano di nulla avere più a che pretendere reciprocamente fatto salvo quanto ivi previsto.
08. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti per sé stessi e per i figli minori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero, visti gli atti, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
5 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente deve rivelarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con ricorso congiunto depositato in data 07/09/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento (da riqualificarsi però - come già precisato - come domanda di cessazione degli effetti civili) del matrimonio da essi contratto in CARTIGLIANO (VI) in data
03/10/2015.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte in sostituzione udienza del 07/11/2023 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 2317/2023
pubblicata in data 20/11/2023 e passata in giudicato in data 21/05/2024.
All'esito dell'udienza del 15/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio così come sottoscritte e riportate in epigrafe,
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
6 Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 2317/2023 del 20/11/2023 passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
AN (VI), Via Monte Montello n. 9 in favore di quale genitore CP_1
7 Pers convivente con i figli minori e;
Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato alcune pretesa l'una nei confronti dell'altra ed hanno dichiarato di aver già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nel ricorso e nelle note scritte, confermate a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in AN (VI) il 03/10/2015 alle condizioni
[...] Parte_1
in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AN (VI) al n. 5, parte II, serie A, anno 2015;
c)nulla per le spese.
8 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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