Articolo 2 della Legge 18 dicembre 1960, n. 1608
Articolo 1
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6 gennaio 1961
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1960.

Entrata in vigore il 6 gennaio 1961