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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MILICI PAOLA, TO
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Centro Medico Di Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 0639020230253390000 XXXX
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Assente.
Resistente: L'ufficio si riporta all'istanza di estinzione in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Centro Medico Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle somme dovute a seguito della richiesta di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'ente esattore dal 01.01.2000 al 30.06.2022, c.d. “rottamazione quater”, presentata dalla medesima società ricorrente il 27.06.2023, deducendone l'illegittimità e chiedendone, quindi, l'annullamento.
In data 30.04.2025 la società ricorrente presentava all'Agente della Riscossione istanza di riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 della L. n. 197/ 2022, “rottamazione-quater”
(Art.
3-bis, D. L. n. 202/2024 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/202 per tutte le iscrizioni a ruolo sottese all'atto impugnato.
In data 30.05.2025 l'Agente della riscossione comunicava alla società ricorrente l'ammissione all'istanza di riammissione alla definizione agevolata per tutte le iscrizioni a ruolo di cui all'atto impugnato.
All'udienza del 24.09.2025 questa Corte di Giustizia Tributaria, in virtù dell'ammissione all'istanza di riammissione alla “rottamazione quater” da parte dell'Agente della Riscossione disponeva la sospensione del giudizio ex L. 197/2022, con onere della parte più diligente di comunicare entro tre mesi decorrenti dal
30/11/2027 (ultima rata prevista dal piano di ammortamento) l'avvenuto pagamento di tutte le rate dovute.
In data 04.08.2025 la società ricorrente provvedeva al pagamento della prima rata prevista dal piano di ammortamento e l'Agenzia delle Entrate Riscossione con nota depositata in data 09.10.2025 chiedeva l'estinzione del giudizio ai sensi del comma n. 236 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 con il combinato disposto dell'art.12 bis del decreto legge n. 84 del 17/06/2025 convertito senza modifiche con legge n. 108 del 30/07/2025 ed in vigore dal 02/08/2025, con il favore delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione quater), ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio avente ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione, l'art. 12 bis del D.L. n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025, (quale norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 236, secondo periodo, della legge n. 197/2022), stabilisce che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute,
e non più con il pagamento integrale delle stesse.
Nella specie, stante l'avvenuto deposito presso questa Corte della copia dell'istanza di definizione e della quietanza del versamento della prima rata, ai sensi della richiamata normativa, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Spese compensate in ragione della norma di interpretazione autentica dell'art. 12-bis del D. L. n.84/2025 intervenuta nelle more del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giusitizia di Primo Grado di Macerata dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Macerata, 26.11.2025
Il TO Il Presidente
AO Milici IO Gateano LE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MILICI PAOLA, TO
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Centro Medico Di Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 0639020230253390000 XXXX
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Assente.
Resistente: L'ufficio si riporta all'istanza di estinzione in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Centro Medico Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle somme dovute a seguito della richiesta di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'ente esattore dal 01.01.2000 al 30.06.2022, c.d. “rottamazione quater”, presentata dalla medesima società ricorrente il 27.06.2023, deducendone l'illegittimità e chiedendone, quindi, l'annullamento.
In data 30.04.2025 la società ricorrente presentava all'Agente della Riscossione istanza di riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 della L. n. 197/ 2022, “rottamazione-quater”
(Art.
3-bis, D. L. n. 202/2024 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/202 per tutte le iscrizioni a ruolo sottese all'atto impugnato.
In data 30.05.2025 l'Agente della riscossione comunicava alla società ricorrente l'ammissione all'istanza di riammissione alla definizione agevolata per tutte le iscrizioni a ruolo di cui all'atto impugnato.
All'udienza del 24.09.2025 questa Corte di Giustizia Tributaria, in virtù dell'ammissione all'istanza di riammissione alla “rottamazione quater” da parte dell'Agente della Riscossione disponeva la sospensione del giudizio ex L. 197/2022, con onere della parte più diligente di comunicare entro tre mesi decorrenti dal
30/11/2027 (ultima rata prevista dal piano di ammortamento) l'avvenuto pagamento di tutte le rate dovute.
In data 04.08.2025 la società ricorrente provvedeva al pagamento della prima rata prevista dal piano di ammortamento e l'Agenzia delle Entrate Riscossione con nota depositata in data 09.10.2025 chiedeva l'estinzione del giudizio ai sensi del comma n. 236 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 con il combinato disposto dell'art.12 bis del decreto legge n. 84 del 17/06/2025 convertito senza modifiche con legge n. 108 del 30/07/2025 ed in vigore dal 02/08/2025, con il favore delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione quater), ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio avente ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione, l'art. 12 bis del D.L. n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025, (quale norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 236, secondo periodo, della legge n. 197/2022), stabilisce che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute,
e non più con il pagamento integrale delle stesse.
Nella specie, stante l'avvenuto deposito presso questa Corte della copia dell'istanza di definizione e della quietanza del versamento della prima rata, ai sensi della richiamata normativa, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Spese compensate in ragione della norma di interpretazione autentica dell'art. 12-bis del D. L. n.84/2025 intervenuta nelle more del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giusitizia di Primo Grado di Macerata dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Macerata, 26.11.2025
Il TO Il Presidente
AO Milici IO Gateano LE