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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/10/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 28/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 sa, d TO MI ( ricorrente e
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. PILEGGI Controparte_1 C.F._1
ANTONIO resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 01/08/2024 adiva questa A.G. chiedendo “in via Parte_1 principale: accertare e dichiarare la violazione da parte del sig. degli obblighi CP_1 contemplati nella scrittura privata dell'8 aprile 2022; per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione tra i crediti vantati dal lavoratore ed inseriti nel prospetto paga di luglio 2023 e quello vantato da in virtù della scrittura privata dell'8 aprile 2022; Parte_1 condannare il sig. al pagamento, in favore di della residua somma di CP_1 Parte_1
€. 60.507,04 (sess quecentosette/04), risulta la compensazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quella diversa che si riterrà di giustizia;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dichiari la nullità del patto di non concorrenza contenuto nella scrittura privata dell'8 aprile 2022, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere la restituzione del corrispettivo del suddetto patto di non Parte_1 concorrenza, pari a €. 60.000,00; per l'effetto, condannare il sig. al pagamento, in CP_1 favore di della somma . 55.507,04 Parte_1
(cinquantacinquemilacinquecentosette/04), risultante all'esito della compensazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quella diversa che si riterrà di giustizia;
in via ulteriormente gradata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dichiari la nullità
1 del patto di non concorrenza contenuto nella scrittura privata dell'8 aprile 2022, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere la restituzione dell'importo di €. 60.000,00, a titolo di Parte_1 arricchimento ingiustificato;
per l'effetto, condannare il sig. al pagamento, in favore CP_1 di della somma di €. 55.507,04 (cinquantacinquemilacinquecentosette/04), Parte_1 ris della compensazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quella diversa che si riterrà di giustizia;
in ogni caso, con ogni conseguenza in ordine alle spese, ai diritti e agli onorari di giudizio”.
Parte ricorrente, in sintesi, esponeva che il resistente aveva prestato attività lavorativa in proprio favore dall'1 maggio 2022 al 5 luglio 2023, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di Comandante e mansioni di pilota elicotteri;
in data 8.4.2022, contestualmente alla formalizzazione del contratto di lavoro, avrebbero sottoscritto una scrittura privata con la quale convenivano quanto segue: “-
avrebbe sostenuto per conto del pilota le spese e il corrispettivo per permettere a Parte_1 quest'ultimo di partecipare al corso di abilitazione per pilotare l'elicottero AW 169, quantificate forfettariamente in €. 60.000,00, inferiori al reale costo del corso;
a fronte di quanto sopra, il pilota assumeva, tra l'altro, l'obbligo di non svolgere, in qualsiasi forma, attività che fossero in concorrenza con quelle della società medesima, né come imprenditore o lavoratore autonomo, né come dipendente o socio di altro imprenditore, per i cinque anni successivi al conseguimento di detta abilitazione;
- in caso di violazione dell'obbligo di non concorrenza, il pilota avrebbe restituito il corrispettivo pattuito e, dunque, il costo complessivo del corso, pari a €. 60.000,00 e corrisposto alla società, a titolo di penale contrattuale, la somma aggiuntiva di €. 5.000,00” (cfr. ricorso, p. 2); ed infatti il convenuto, alla sottoscrizione del contratto, aveva pilotato elicotteri Augusta AW 139 mentre non era in possesso di abilitazione per il modello Augusta AW 169, presente nella flotta della ricorrente;
sicchè lo stesso resistente aveva chiesto alla Società di fargli conseguire l'abilitazione per quel tipo di velivolo;
quella richiesta, accettata dalla ricorrente che pertanto si sarebbe assunta il costo dei corsi a quel fine necessari, aveva costituito il motivo di quella pattuizione sopra richiamata. Il resistente aveva così frequentato i corsi di addestramento e conseguito l'abilitazione, i cui costi (€ 60,000,00 oltre ulteriori € 2.100,00 per spese di viaggio, vitto ed alloggio) erano stati sostenuti da . Parte_1
Già in data 4-5-2023, con decorrenza 5-7-2023, il resistente rassegnava le proprie dimissioni e già dallo stesso mese di luglio 2023 iniziava a svolgere attività di pilota di elicotteri in favore di altra società, Italfly Aviation s.r.l., operante sul territorio italiano, utilizzando le competenze conseguite con l'abilitazione conseguita nei modi sopra richiamati. Ed ancora, nella vigenza del patto di non concorrenza, il resistente prestava attività di pilota per
[...]
, principale concorrente di sul mercato italiano sia per Controparte_2 Parte_1 svolte che per la partecipazione alle medesime gare di appalto di pubblici servizi.
Lamentava la violazione degli obblighi di non concorrenza e riservatezza assunti in forza di tale scrittura privata dall'odierno convenuto in quanto questi, in seguito alle proprie dimissioni, aventi decorrenza dal 5 luglio 2023, avrebbe espletato attività di pilota di elicotteri in favore di Italfly Aviation s.r.l., concorrente dell'odierna ricorrente sul territorio italiano, anche grazie al possesso dell'abilitazione conseguita presso , con la medesima Parte_1 qualifica di Comandante;
lo stesso ricorrente era incorso i ne dell'obbligo di riservatezza, beneficiando di informazioni riservate acquisite per motivi di servizio presso la ricorrente, relative al portafoglio clienti ed alle condizioni economiche applicate e, ancora, alle generalità di altri piloti e tecnici in possesso di titoli abilitativi su elicotteri Leonardo, al fine di sviare la clientela e stornare dipendenti verso il nuovo datore di lavoro (e ciò era accaduto con i colleghi indicati al § 23 che, dopo il resistente, avevano anche essi rasseganto le proprie dimissioni ed erano stati assunti senza soluzione di continuità da . Controparte_2
2 La ricorrente deduceva altresì che si sarebbe dovuta operare compensazione impropria tra le somme domandate in forza della violazione del patto di non concorrenza (€ 65.000,00) e il TFR ancora dovuto al lavoratore e che, pertanto, all'esito di tale, l'odierna instante risultava ancora creditrice, nei confronti del convenuto della complessiva somma di €. 60.507,04.
In subordine, in caso di declaratoria di nullità del patto di segretezza e non concorrenza, formulava domanda di ripetizione d' indebito e/o ingiustificato arricchimento con riferimento alle somme spese dalla società per la formazione professionale del resistente.
Si costituiva la parte resistente instando per il rigetto del ricorso.
Esponeva che il conseguimento della abilitazione per la conduzione del modello AW169 aveva risposto ad una specifica esigenza di , la quale si era impegnata ad utilizzare quel Parte_1 tipo di velivolo nell'appalto (per la fo servizio di soccorso con elicottero in grado di eseguire operazioni HEMS, HSAR, HAA, HHO); il resistente aveva rappresentato di non essere ablitato alla conduzione di quel modello di elicottero ed erano stati i vertici della Società ricorrente a fare frequentare al ricorrente il corso necessario a conseguire la necessaria abilitazione.
A tale fine invocava:
- nullità della scrittura privata contenente le statuizioni invocate dalla ricorrente;
e ciò in ragione della genericità del patto, dell'assenza di limiti spaziali, della mancanza di corrispettivo e, infine, per la frode alla legge consistente nell'utuilizzo di quella convenzione per un fine diverso ed illecito (indurre i lavoratori a non avevnzare alcuna rivendicazione di tipo economico);
- l'interesse alla frequentazione del corso, pertinente in modo esclusivo ad Parte_1 che, in tal modo, poteva aggiudicarsi l'appalto con la Regione Campania;
trovando pertanto applicazione l'art. 11, D.L.vo 104/2022 che prescrive la gratuità del corso di formazione;
- l'assenza di pagamenti effettuati da al terzo Parte_1 Controparte_3
prima dell'avvio del corso di formazione (essendo ciò avvenuto solo
[...]
deposito del ricorso, il 26-7-2024);
- nullità del patto ove formalmente inteso come a garantire una durata minima al rapporto ma in realtà teso ad aggirare la disciplina dell'articolo 2125 c.c. ovvero in ogni caso in assenza di un congruo corripoettivo a favore del lavoratore (arg. Cass. 22933/2015).
Eccepiva altresì l'infondatezza della domanda di ripetizione d'indebito e di ingiustificato arricchimento;
a tal fine mutuando le considerazioni rese dal Giudice capitolino in analoga fattispecie (……In merito alla domanda formulata in via subordinata dalla resistente, di condanna del ricorrente alla restituzione alla datrice di lavoro dei costi per il conseguimento dell'abilitazione, in quanto ingeneranti un suo indebito arricchimento, in disparte ogni considerazione sul fatto che anche la datrice di lavoro abbia conseguito un vantaggio dall'aver potuto impiegare (per tre anni) il proprio dipendente nella conduzione di elicotteri per i quali aveva conseguito la predetta abilitazione, ciò che appare dirimente è la circostanza che sarebbe stato onere della proponente la domanda di indebito arricchimento dimostrare l'esborso concretamente sopportato, trattandosi di rimedio restitutorio/ripristinatorio. In altre parole, se fosse stato valido il patto di non concorrenza, avrebbe potuto richiedere il pagamento non solo dei 5.000,00 euro pattuiti a titolo di penale, ma anche dei 60.000,00 ivi indicati come costo della formazione del lavoratore, senza fornire la prova dell'effettivo esborso di tale somma, ma con l'esercizio in via residuale dell'azione di indebito arricchimento, al fine di ottenere la restituzione
3 della (sola) somma di euro 60.000,00 (e non certo della penale), la parte datoriale avrebbe dovuto dare prova dell'effettivo pagamento di tale somma……. In difetto della produzione delle relative fatture e considerato, peraltro, che non è infrequente che nel caso di compravendita di mezzi di trasporto tanto sofisticati e complessi la venditrice garantisca corsi di addestramento a titolo gratuito (come sembra essere avvenuto in occasione di altra vicenda di acquisto di elicottero EW 139, modello meno recente rispetto all'AW 169, che ha interessato la – v. Parte_1 sentenza della Corte di Appello di Bari prodotta dalla stessa parte resistente), dev non provato il suddetto esborso, con conseguente venir meno in radice del presupposto per azionare la domanda di indebito arricchimento. In conclusione, per tutto quanto sin qui osservato deve concludersi per il rigetto di entrambe le domanda formulate in via riconvenzionale dalla resistente”……).
Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale con la quale- invocando l'illegittimità della trattenuta operata da controparte, chiedeva a questa A.G. di: “accertare e dichiarare il diritto del Comandante al pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto come CP_1 determinate nel prospetto di luglio 2023 e, per l'effetto, condannare al pagamento Parte_1 in suo favore della somma di € 4.173,63 o della diversa somma ritenu ia. Con vittoria di spese processuali”.
Fissata nuova udienza, parte ricorrente, con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata, si opponeva all'avverso dedotto instando per l'accoglimento del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
La scrittura privata datata 8 aprile 2022- sottoscritta dal lavoratore e dal Procuratore Generale di da atto che il lavoratore (già: n.d.r.) esercita la sua professione alle Parte_1 dipendenze ne) della societa'; sicchè, a quel preciso momento, il convenuto era già stato assunto da (la quale invece, pg 2 del ricorso, colloca al 1 CP_1 Parte_1 maggio 2022 la data di inizio del rapporto).
Se si dice che la scrittura in questione disciplina (anche) la non concorrenza, la convenzione è nulla anzitutto per difetto di causa.
Al riguardo occorre porre a confronto due disposizioni, gli articoli 2105 e 2125 c.c.; la prima disposizione vieta le attività in concorrenza per la sola esistenza di un rapporto di lavoro in atto;
la seconda, invece, lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto.
Poiché la scrittura 8 aprile 2022 è sottoscritta da chi era già prestatore di lavoro subordinato, fa difetto l'elemento funzionale (causale) nella parte relativa a quelle attività che già sono oggetto dell'obbligo di fedeltà (art. 2105).
La carenza di uno degli elementi previsti dall'art. 1321 c.c. già risolve in radice la questione, senza che la pattuizione sia suscettibile di sanatoria/convalida per il successivo venire meno del rapporto di lavoro.
In ogni caso la convenzione non prevede alcun compenso a favore del prestatore, come previsto a causa di nullità dell'articolo 2125 c.c.
Ancora, si osserva ad abundantiam, il patto non presenta alcuna indicazione in merito al limite di luogo e neanche un riferimento alla portata internazionale dello stesso.
***
4 Rilevata la nullità del patto di non concorrenza, occorre, tuttavia, vedere se la medesima convenzione abbia perseguito anche aspetti funzionali ulteriori.
Quando, nella scrittura privata si dice che lo svolgimento di tale professione da parte del lavoratore comporta un aggiornamento continuo attraverso l'acquisizione di molteplici e peculiari abilitazioni professionali personali (così nella premessa della scrittura) ancora non si chiarisce a chi, nello specifico, interessi tale maggiore qualificazione professionale.
Altro è che quella qualificazione intenda conseguire un soggetto in cerca di occupazione (il quale si rappresenta che quella di cui si tratta è una qualificazione professionale soggettiva molto richiesta ed importante….: così nella scrittura ) altro che tale aspirazione riguardi un soggetto il quale è già parte di un rapporto di lavoro subordinato ed al quale il profilo del difficile reperimento sul mercato può interessare sino ad un certo punto.
Nel caso al vaglio allorquando il ricorrente decide (ovvero è richiesto) di conseguire la qualifica professionale per la conduzione dell'AW169 è- come detto- già alle dipendenze di
, la quale è pertanto la maggiore interessata alla frequentazione del corso: ciò è Parte_1 peraltro espressamente detto nella scrittura ( ….è interesse della Società che le conoscenze apprese dal lavoratore in seguito al conseguimento della abilitazione restino nella propria disponibilità…….) .
Nemmeno vi è contestazione sulla utilità aziendale nella logica del contratto di appalto con la Regione Campania sul quale- condivisibilmente- si intrattiene l'atto di costituzione del convenuto.
Sui costi di formazione, la parte convenuta invoca l'articolo 11 del D.L.vo 27-6-2022 il quale prevede che ……1. Quando il datore di lavoro è tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, a erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.
La disposizione in questione prevede, tuttavia, un secondo comma, a mente del quale 2. L'obbligo di cui al comma 1 non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
La formazione del lavoratore va pertanto distinta (in riferimento agli oneri economici) in
- formazione obbligatoria: tale ad esempio quella in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- formazione contrattuale: che ha fonte nel contratto collettivo o nella specifica tipologia contrattuale (per esempio nel caso del contratto di apprendistato dove la formazione trasversale e quella professionale sono elementi obbligatori ai fini della validità del rapporto);
- formazione condivisa: quella che viene concordata individualmente tra azienda e collaboratore, finalizzata all'incremento/adeguamento delle competenze specifiche collegate al ruolo/funzione.
E' proprio la formazione condivisa (tale quella di cui si tratta) che fa nascere in capo al datore di lavoro che abbia investito sulla formazione dei propri collaboratori l'esigenza di vincolarli a restare in azienda per un certo periodo di tempo al termine del percorso formativo, ammortizzare i costi sostenuti a quel fine. E quindi per evitare che il lavoratore, formato a spese dell'azienda, acquisisca quelle competenze specialistiche necessarie e utili per riposizionarsi nel mercato del lavoro con la conseguenza che per il datore di lavoro, la formazione pagata non diventa più una opportunità ma solo un costo e un investimento a
5 fondo perduto. Non diversamente anche ove il lavoratore decida semplicemente di interrompere il rapporto senza darsi ad attività concorrente (anche in tal caso il datore si trova ad avere speso inutilmente dei costi di formazione).
E 'allora necessario chiarire la natura del patto stipulato di cui parte ricorrente asserisce la violazione.
nell'atto introduttivo, assume che il patto in questione avrebbe natura “ibrida” Parte_1
7), chiarendo ulteriormente nella propria memoria difensiva (…….nessuno nega che avesse interesse al conseguimento da parte del pilota dell'abilitazione su elicottero Parte_1
Leo 169 ma, rientrando tale abilitazione nel patrimonio professionale personale di quest'ultimo, tale interesse sarebbe stato soddisfatto solo in caso di sua permanenza in servizio per almeno cinque anni dal conseguimento dell'abilitazione stessa” (cfr. memoria difensiva
. p. 5). Parte_1
Pertanto, il patto avrebbe (anche) “funzione principale di accordo di stabilità/durata minima garantita”. (cfr. pp. 6-7).
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto. Ciò però non può pretermettere l'analisi del testo contrattuale esplicito.
La scrittura privata dispone esplicitamente o implicitamente in quel senso, e non può non rilevarsi come nella premessa è scritto che …….“è interesse della società che le conoscenze apprese dal Lavoratore in seguito al conseguimento dell'abilitazione restino nella propria disponibilità e che le stesse, comunque, rimangano riservate e non vengano divulgate o portate a conoscenza delle imprese concorrenti e di qualsiasi altri soggetto;
che è interesse della Società che il Lavoratore, successivamente al conseguimento di tale abilitazione, non svolga attività -a favore di terzi e/o in proprio – che sia in concorrenza con quella della società medesima” (cfr. art. 2 pp. 1-2).
Deve allora rilevarsi che il patto stipulato dalle parti alla clausola n. 3 abbia (ma solo incidentalmente per quanto si va a dire) considerato anche la stabilità o la durata minima del rapporto di lavoro.
Sulla legittimità di queste clausole di stabilità, la Cassazione (sentenza n. 1435 dell'11 febbraio 1998) ha stabilito che Il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso.
Più di recente Cassazione civile sez. lav., 25/07/2014, n.17010 (….Il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 cod. civ., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto;
né può prospettarsi, in relazione alle clausole pattizie che regolano l'esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, una limitazione della libertà contrattuale del lavoratore, in violazione della tutela assicurata dai principi dell'ordinamento……)
Ai fini della validità delle clausole di durata minima (non così per la non concorrenza) il corrispettivo economico spettante al lavoratore può essere individuato nella formazione finanziata dal proprio datore di lavoro, e tali clausole possono essere utilizzate, ai fini che ci interessano, se accompagnate dalla previsione dell'obbligo, a carico del lavoratore, di rimborsare il datore di lavoro dei costi della formazione sostenuta in caso di recesso anticipato.
6 Tanto premesso, però, deve rilevarsi che nella scrittura privata 8 aprile 2022 il presupposto dell'obbligazione invocata da è espressamente individuato nella violazione degli Parte_1 obblighi di riservatezza e di rrenza; non pure nella uscita del lavoratore dalla impresa in un periodo anteriore ai cinque anni dal completamento della formazione.
Sicchè, nonostante il pregio degli argomenti della Difesa di la domanda principale Parte_1 non può essere accolta e deve allora dichiararsi l'insussistenza dei presupposti di legge della invocata compensazione, con condanna della Società a versare al lavoratore gli emolumenti da questi ancora non percepiti, di ammontare non contestato.
Con riferimento, invece, all'asserita violazione del patto di riservatezza, la ricorrente nulla ha provato in merito.
, infatti, si è limitata ad asserire che nell'esercizio dell'attività di istruttore di volo Parte_1 uovo datore di lavoro, parte resistente si sia avvalso delle conoscenze apprese e le abbia divulgate a terzi ma non ha offerto neanche un elemento o principio di prova sulla circostanza.
Si osserva, inoltre, che l'unica circostanza istruttoria articolata dalla ricorrente sul punto, la n. 14, (“Il resistente, senza soluzione di continuità, come si evince dal suo profilo , già dal CP_4 mese di luglio 2024, espletava attività di pilota di elicotteri in favore diretta concorrente dell'odierna convenuta sul territorio italiano, anche grazie al possesso dell'abilitazione conseguita presso , con la medesima qualifica di Comandante”), Parte_1 invero, fa riferimento all'esercizio d di pilotaggio, non anche alla divulgazione delle conoscenze apprese.
Per l'effetto, non potendo la ricorrente portare in compensazione l'importo sopra indicato, va accolta la riconvenzionale proposta dal ricorrente, nemmeno contestato il quantum.
Le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che per la liquidazione dei compensi professionali in caso di domanda riconvenzionale, il valore della controversia si determina sommando il valore della domanda principale a quello della domanda riconvenzionale (Cassazione, ordinanza n. 1271/2025)
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- rigetta il ricorso proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per Controparte_1
l'effetto e per il titolo in motivazione, condanna to della Parte_1 somma di € 4.173,63, oltre accessori di legge si
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 49,00 per Parte_1 esborsi, € 6.700,00 per onorari , oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 28/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 sa, d TO MI ( ricorrente e
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. PILEGGI Controparte_1 C.F._1
ANTONIO resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 01/08/2024 adiva questa A.G. chiedendo “in via Parte_1 principale: accertare e dichiarare la violazione da parte del sig. degli obblighi CP_1 contemplati nella scrittura privata dell'8 aprile 2022; per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione tra i crediti vantati dal lavoratore ed inseriti nel prospetto paga di luglio 2023 e quello vantato da in virtù della scrittura privata dell'8 aprile 2022; Parte_1 condannare il sig. al pagamento, in favore di della residua somma di CP_1 Parte_1
€. 60.507,04 (sess quecentosette/04), risulta la compensazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quella diversa che si riterrà di giustizia;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dichiari la nullità del patto di non concorrenza contenuto nella scrittura privata dell'8 aprile 2022, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere la restituzione del corrispettivo del suddetto patto di non Parte_1 concorrenza, pari a €. 60.000,00; per l'effetto, condannare il sig. al pagamento, in CP_1 favore di della somma . 55.507,04 Parte_1
(cinquantacinquemilacinquecentosette/04), risultante all'esito della compensazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quella diversa che si riterrà di giustizia;
in via ulteriormente gradata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dichiari la nullità
1 del patto di non concorrenza contenuto nella scrittura privata dell'8 aprile 2022, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere la restituzione dell'importo di €. 60.000,00, a titolo di Parte_1 arricchimento ingiustificato;
per l'effetto, condannare il sig. al pagamento, in favore CP_1 di della somma di €. 55.507,04 (cinquantacinquemilacinquecentosette/04), Parte_1 ris della compensazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quella diversa che si riterrà di giustizia;
in ogni caso, con ogni conseguenza in ordine alle spese, ai diritti e agli onorari di giudizio”.
Parte ricorrente, in sintesi, esponeva che il resistente aveva prestato attività lavorativa in proprio favore dall'1 maggio 2022 al 5 luglio 2023, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di Comandante e mansioni di pilota elicotteri;
in data 8.4.2022, contestualmente alla formalizzazione del contratto di lavoro, avrebbero sottoscritto una scrittura privata con la quale convenivano quanto segue: “-
avrebbe sostenuto per conto del pilota le spese e il corrispettivo per permettere a Parte_1 quest'ultimo di partecipare al corso di abilitazione per pilotare l'elicottero AW 169, quantificate forfettariamente in €. 60.000,00, inferiori al reale costo del corso;
a fronte di quanto sopra, il pilota assumeva, tra l'altro, l'obbligo di non svolgere, in qualsiasi forma, attività che fossero in concorrenza con quelle della società medesima, né come imprenditore o lavoratore autonomo, né come dipendente o socio di altro imprenditore, per i cinque anni successivi al conseguimento di detta abilitazione;
- in caso di violazione dell'obbligo di non concorrenza, il pilota avrebbe restituito il corrispettivo pattuito e, dunque, il costo complessivo del corso, pari a €. 60.000,00 e corrisposto alla società, a titolo di penale contrattuale, la somma aggiuntiva di €. 5.000,00” (cfr. ricorso, p. 2); ed infatti il convenuto, alla sottoscrizione del contratto, aveva pilotato elicotteri Augusta AW 139 mentre non era in possesso di abilitazione per il modello Augusta AW 169, presente nella flotta della ricorrente;
sicchè lo stesso resistente aveva chiesto alla Società di fargli conseguire l'abilitazione per quel tipo di velivolo;
quella richiesta, accettata dalla ricorrente che pertanto si sarebbe assunta il costo dei corsi a quel fine necessari, aveva costituito il motivo di quella pattuizione sopra richiamata. Il resistente aveva così frequentato i corsi di addestramento e conseguito l'abilitazione, i cui costi (€ 60,000,00 oltre ulteriori € 2.100,00 per spese di viaggio, vitto ed alloggio) erano stati sostenuti da . Parte_1
Già in data 4-5-2023, con decorrenza 5-7-2023, il resistente rassegnava le proprie dimissioni e già dallo stesso mese di luglio 2023 iniziava a svolgere attività di pilota di elicotteri in favore di altra società, Italfly Aviation s.r.l., operante sul territorio italiano, utilizzando le competenze conseguite con l'abilitazione conseguita nei modi sopra richiamati. Ed ancora, nella vigenza del patto di non concorrenza, il resistente prestava attività di pilota per
[...]
, principale concorrente di sul mercato italiano sia per Controparte_2 Parte_1 svolte che per la partecipazione alle medesime gare di appalto di pubblici servizi.
Lamentava la violazione degli obblighi di non concorrenza e riservatezza assunti in forza di tale scrittura privata dall'odierno convenuto in quanto questi, in seguito alle proprie dimissioni, aventi decorrenza dal 5 luglio 2023, avrebbe espletato attività di pilota di elicotteri in favore di Italfly Aviation s.r.l., concorrente dell'odierna ricorrente sul territorio italiano, anche grazie al possesso dell'abilitazione conseguita presso , con la medesima Parte_1 qualifica di Comandante;
lo stesso ricorrente era incorso i ne dell'obbligo di riservatezza, beneficiando di informazioni riservate acquisite per motivi di servizio presso la ricorrente, relative al portafoglio clienti ed alle condizioni economiche applicate e, ancora, alle generalità di altri piloti e tecnici in possesso di titoli abilitativi su elicotteri Leonardo, al fine di sviare la clientela e stornare dipendenti verso il nuovo datore di lavoro (e ciò era accaduto con i colleghi indicati al § 23 che, dopo il resistente, avevano anche essi rasseganto le proprie dimissioni ed erano stati assunti senza soluzione di continuità da . Controparte_2
2 La ricorrente deduceva altresì che si sarebbe dovuta operare compensazione impropria tra le somme domandate in forza della violazione del patto di non concorrenza (€ 65.000,00) e il TFR ancora dovuto al lavoratore e che, pertanto, all'esito di tale, l'odierna instante risultava ancora creditrice, nei confronti del convenuto della complessiva somma di €. 60.507,04.
In subordine, in caso di declaratoria di nullità del patto di segretezza e non concorrenza, formulava domanda di ripetizione d' indebito e/o ingiustificato arricchimento con riferimento alle somme spese dalla società per la formazione professionale del resistente.
Si costituiva la parte resistente instando per il rigetto del ricorso.
Esponeva che il conseguimento della abilitazione per la conduzione del modello AW169 aveva risposto ad una specifica esigenza di , la quale si era impegnata ad utilizzare quel Parte_1 tipo di velivolo nell'appalto (per la fo servizio di soccorso con elicottero in grado di eseguire operazioni HEMS, HSAR, HAA, HHO); il resistente aveva rappresentato di non essere ablitato alla conduzione di quel modello di elicottero ed erano stati i vertici della Società ricorrente a fare frequentare al ricorrente il corso necessario a conseguire la necessaria abilitazione.
A tale fine invocava:
- nullità della scrittura privata contenente le statuizioni invocate dalla ricorrente;
e ciò in ragione della genericità del patto, dell'assenza di limiti spaziali, della mancanza di corrispettivo e, infine, per la frode alla legge consistente nell'utuilizzo di quella convenzione per un fine diverso ed illecito (indurre i lavoratori a non avevnzare alcuna rivendicazione di tipo economico);
- l'interesse alla frequentazione del corso, pertinente in modo esclusivo ad Parte_1 che, in tal modo, poteva aggiudicarsi l'appalto con la Regione Campania;
trovando pertanto applicazione l'art. 11, D.L.vo 104/2022 che prescrive la gratuità del corso di formazione;
- l'assenza di pagamenti effettuati da al terzo Parte_1 Controparte_3
prima dell'avvio del corso di formazione (essendo ciò avvenuto solo
[...]
deposito del ricorso, il 26-7-2024);
- nullità del patto ove formalmente inteso come a garantire una durata minima al rapporto ma in realtà teso ad aggirare la disciplina dell'articolo 2125 c.c. ovvero in ogni caso in assenza di un congruo corripoettivo a favore del lavoratore (arg. Cass. 22933/2015).
Eccepiva altresì l'infondatezza della domanda di ripetizione d'indebito e di ingiustificato arricchimento;
a tal fine mutuando le considerazioni rese dal Giudice capitolino in analoga fattispecie (……In merito alla domanda formulata in via subordinata dalla resistente, di condanna del ricorrente alla restituzione alla datrice di lavoro dei costi per il conseguimento dell'abilitazione, in quanto ingeneranti un suo indebito arricchimento, in disparte ogni considerazione sul fatto che anche la datrice di lavoro abbia conseguito un vantaggio dall'aver potuto impiegare (per tre anni) il proprio dipendente nella conduzione di elicotteri per i quali aveva conseguito la predetta abilitazione, ciò che appare dirimente è la circostanza che sarebbe stato onere della proponente la domanda di indebito arricchimento dimostrare l'esborso concretamente sopportato, trattandosi di rimedio restitutorio/ripristinatorio. In altre parole, se fosse stato valido il patto di non concorrenza, avrebbe potuto richiedere il pagamento non solo dei 5.000,00 euro pattuiti a titolo di penale, ma anche dei 60.000,00 ivi indicati come costo della formazione del lavoratore, senza fornire la prova dell'effettivo esborso di tale somma, ma con l'esercizio in via residuale dell'azione di indebito arricchimento, al fine di ottenere la restituzione
3 della (sola) somma di euro 60.000,00 (e non certo della penale), la parte datoriale avrebbe dovuto dare prova dell'effettivo pagamento di tale somma……. In difetto della produzione delle relative fatture e considerato, peraltro, che non è infrequente che nel caso di compravendita di mezzi di trasporto tanto sofisticati e complessi la venditrice garantisca corsi di addestramento a titolo gratuito (come sembra essere avvenuto in occasione di altra vicenda di acquisto di elicottero EW 139, modello meno recente rispetto all'AW 169, che ha interessato la – v. Parte_1 sentenza della Corte di Appello di Bari prodotta dalla stessa parte resistente), dev non provato il suddetto esborso, con conseguente venir meno in radice del presupposto per azionare la domanda di indebito arricchimento. In conclusione, per tutto quanto sin qui osservato deve concludersi per il rigetto di entrambe le domanda formulate in via riconvenzionale dalla resistente”……).
Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale con la quale- invocando l'illegittimità della trattenuta operata da controparte, chiedeva a questa A.G. di: “accertare e dichiarare il diritto del Comandante al pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto come CP_1 determinate nel prospetto di luglio 2023 e, per l'effetto, condannare al pagamento Parte_1 in suo favore della somma di € 4.173,63 o della diversa somma ritenu ia. Con vittoria di spese processuali”.
Fissata nuova udienza, parte ricorrente, con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata, si opponeva all'avverso dedotto instando per l'accoglimento del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
La scrittura privata datata 8 aprile 2022- sottoscritta dal lavoratore e dal Procuratore Generale di da atto che il lavoratore (già: n.d.r.) esercita la sua professione alle Parte_1 dipendenze ne) della societa'; sicchè, a quel preciso momento, il convenuto era già stato assunto da (la quale invece, pg 2 del ricorso, colloca al 1 CP_1 Parte_1 maggio 2022 la data di inizio del rapporto).
Se si dice che la scrittura in questione disciplina (anche) la non concorrenza, la convenzione è nulla anzitutto per difetto di causa.
Al riguardo occorre porre a confronto due disposizioni, gli articoli 2105 e 2125 c.c.; la prima disposizione vieta le attività in concorrenza per la sola esistenza di un rapporto di lavoro in atto;
la seconda, invece, lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto.
Poiché la scrittura 8 aprile 2022 è sottoscritta da chi era già prestatore di lavoro subordinato, fa difetto l'elemento funzionale (causale) nella parte relativa a quelle attività che già sono oggetto dell'obbligo di fedeltà (art. 2105).
La carenza di uno degli elementi previsti dall'art. 1321 c.c. già risolve in radice la questione, senza che la pattuizione sia suscettibile di sanatoria/convalida per il successivo venire meno del rapporto di lavoro.
In ogni caso la convenzione non prevede alcun compenso a favore del prestatore, come previsto a causa di nullità dell'articolo 2125 c.c.
Ancora, si osserva ad abundantiam, il patto non presenta alcuna indicazione in merito al limite di luogo e neanche un riferimento alla portata internazionale dello stesso.
***
4 Rilevata la nullità del patto di non concorrenza, occorre, tuttavia, vedere se la medesima convenzione abbia perseguito anche aspetti funzionali ulteriori.
Quando, nella scrittura privata si dice che lo svolgimento di tale professione da parte del lavoratore comporta un aggiornamento continuo attraverso l'acquisizione di molteplici e peculiari abilitazioni professionali personali (così nella premessa della scrittura) ancora non si chiarisce a chi, nello specifico, interessi tale maggiore qualificazione professionale.
Altro è che quella qualificazione intenda conseguire un soggetto in cerca di occupazione (il quale si rappresenta che quella di cui si tratta è una qualificazione professionale soggettiva molto richiesta ed importante….: così nella scrittura ) altro che tale aspirazione riguardi un soggetto il quale è già parte di un rapporto di lavoro subordinato ed al quale il profilo del difficile reperimento sul mercato può interessare sino ad un certo punto.
Nel caso al vaglio allorquando il ricorrente decide (ovvero è richiesto) di conseguire la qualifica professionale per la conduzione dell'AW169 è- come detto- già alle dipendenze di
, la quale è pertanto la maggiore interessata alla frequentazione del corso: ciò è Parte_1 peraltro espressamente detto nella scrittura ( ….è interesse della Società che le conoscenze apprese dal lavoratore in seguito al conseguimento della abilitazione restino nella propria disponibilità…….) .
Nemmeno vi è contestazione sulla utilità aziendale nella logica del contratto di appalto con la Regione Campania sul quale- condivisibilmente- si intrattiene l'atto di costituzione del convenuto.
Sui costi di formazione, la parte convenuta invoca l'articolo 11 del D.L.vo 27-6-2022 il quale prevede che ……1. Quando il datore di lavoro è tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, a erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.
La disposizione in questione prevede, tuttavia, un secondo comma, a mente del quale 2. L'obbligo di cui al comma 1 non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
La formazione del lavoratore va pertanto distinta (in riferimento agli oneri economici) in
- formazione obbligatoria: tale ad esempio quella in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- formazione contrattuale: che ha fonte nel contratto collettivo o nella specifica tipologia contrattuale (per esempio nel caso del contratto di apprendistato dove la formazione trasversale e quella professionale sono elementi obbligatori ai fini della validità del rapporto);
- formazione condivisa: quella che viene concordata individualmente tra azienda e collaboratore, finalizzata all'incremento/adeguamento delle competenze specifiche collegate al ruolo/funzione.
E' proprio la formazione condivisa (tale quella di cui si tratta) che fa nascere in capo al datore di lavoro che abbia investito sulla formazione dei propri collaboratori l'esigenza di vincolarli a restare in azienda per un certo periodo di tempo al termine del percorso formativo, ammortizzare i costi sostenuti a quel fine. E quindi per evitare che il lavoratore, formato a spese dell'azienda, acquisisca quelle competenze specialistiche necessarie e utili per riposizionarsi nel mercato del lavoro con la conseguenza che per il datore di lavoro, la formazione pagata non diventa più una opportunità ma solo un costo e un investimento a
5 fondo perduto. Non diversamente anche ove il lavoratore decida semplicemente di interrompere il rapporto senza darsi ad attività concorrente (anche in tal caso il datore si trova ad avere speso inutilmente dei costi di formazione).
E 'allora necessario chiarire la natura del patto stipulato di cui parte ricorrente asserisce la violazione.
nell'atto introduttivo, assume che il patto in questione avrebbe natura “ibrida” Parte_1
7), chiarendo ulteriormente nella propria memoria difensiva (…….nessuno nega che avesse interesse al conseguimento da parte del pilota dell'abilitazione su elicottero Parte_1
Leo 169 ma, rientrando tale abilitazione nel patrimonio professionale personale di quest'ultimo, tale interesse sarebbe stato soddisfatto solo in caso di sua permanenza in servizio per almeno cinque anni dal conseguimento dell'abilitazione stessa” (cfr. memoria difensiva
. p. 5). Parte_1
Pertanto, il patto avrebbe (anche) “funzione principale di accordo di stabilità/durata minima garantita”. (cfr. pp. 6-7).
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto. Ciò però non può pretermettere l'analisi del testo contrattuale esplicito.
La scrittura privata dispone esplicitamente o implicitamente in quel senso, e non può non rilevarsi come nella premessa è scritto che …….“è interesse della società che le conoscenze apprese dal Lavoratore in seguito al conseguimento dell'abilitazione restino nella propria disponibilità e che le stesse, comunque, rimangano riservate e non vengano divulgate o portate a conoscenza delle imprese concorrenti e di qualsiasi altri soggetto;
che è interesse della Società che il Lavoratore, successivamente al conseguimento di tale abilitazione, non svolga attività -a favore di terzi e/o in proprio – che sia in concorrenza con quella della società medesima” (cfr. art. 2 pp. 1-2).
Deve allora rilevarsi che il patto stipulato dalle parti alla clausola n. 3 abbia (ma solo incidentalmente per quanto si va a dire) considerato anche la stabilità o la durata minima del rapporto di lavoro.
Sulla legittimità di queste clausole di stabilità, la Cassazione (sentenza n. 1435 dell'11 febbraio 1998) ha stabilito che Il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso.
Più di recente Cassazione civile sez. lav., 25/07/2014, n.17010 (….Il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 cod. civ., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto;
né può prospettarsi, in relazione alle clausole pattizie che regolano l'esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, una limitazione della libertà contrattuale del lavoratore, in violazione della tutela assicurata dai principi dell'ordinamento……)
Ai fini della validità delle clausole di durata minima (non così per la non concorrenza) il corrispettivo economico spettante al lavoratore può essere individuato nella formazione finanziata dal proprio datore di lavoro, e tali clausole possono essere utilizzate, ai fini che ci interessano, se accompagnate dalla previsione dell'obbligo, a carico del lavoratore, di rimborsare il datore di lavoro dei costi della formazione sostenuta in caso di recesso anticipato.
6 Tanto premesso, però, deve rilevarsi che nella scrittura privata 8 aprile 2022 il presupposto dell'obbligazione invocata da è espressamente individuato nella violazione degli Parte_1 obblighi di riservatezza e di rrenza; non pure nella uscita del lavoratore dalla impresa in un periodo anteriore ai cinque anni dal completamento della formazione.
Sicchè, nonostante il pregio degli argomenti della Difesa di la domanda principale Parte_1 non può essere accolta e deve allora dichiararsi l'insussistenza dei presupposti di legge della invocata compensazione, con condanna della Società a versare al lavoratore gli emolumenti da questi ancora non percepiti, di ammontare non contestato.
Con riferimento, invece, all'asserita violazione del patto di riservatezza, la ricorrente nulla ha provato in merito.
, infatti, si è limitata ad asserire che nell'esercizio dell'attività di istruttore di volo Parte_1 uovo datore di lavoro, parte resistente si sia avvalso delle conoscenze apprese e le abbia divulgate a terzi ma non ha offerto neanche un elemento o principio di prova sulla circostanza.
Si osserva, inoltre, che l'unica circostanza istruttoria articolata dalla ricorrente sul punto, la n. 14, (“Il resistente, senza soluzione di continuità, come si evince dal suo profilo , già dal CP_4 mese di luglio 2024, espletava attività di pilota di elicotteri in favore diretta concorrente dell'odierna convenuta sul territorio italiano, anche grazie al possesso dell'abilitazione conseguita presso , con la medesima qualifica di Comandante”), Parte_1 invero, fa riferimento all'esercizio d di pilotaggio, non anche alla divulgazione delle conoscenze apprese.
Per l'effetto, non potendo la ricorrente portare in compensazione l'importo sopra indicato, va accolta la riconvenzionale proposta dal ricorrente, nemmeno contestato il quantum.
Le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che per la liquidazione dei compensi professionali in caso di domanda riconvenzionale, il valore della controversia si determina sommando il valore della domanda principale a quello della domanda riconvenzionale (Cassazione, ordinanza n. 1271/2025)
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- rigetta il ricorso proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per Controparte_1
l'effetto e per il titolo in motivazione, condanna to della Parte_1 somma di € 4.173,63, oltre accessori di legge si
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 49,00 per Parte_1 esborsi, € 6.700,00 per onorari , oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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