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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FR, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3312/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14346/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229014007058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2493/2025 depositato il 24/09/2025
FATTO E DIRITTO L'appellante in epigrafe generalizzato ha impugnato la sentenza della CGT di primo grado di
Roma n. 14346\1\2023, che aveva rigettato il suo ricorso avverso l'intimazione di pagamento specificata in epigrafe, avente ad oggetto cartelle di pagamento del canone RAI per gli anni di imposta 2011-2014 e l'omesso pagamento di avviso di accertamento esecutivo a titolo di IRPEF anno 2007.
L'Agenzia delle Entrate - Ufficio canone Rai - si è costituita e ha chiesto di dichiarare estinto il procedimento relativamente alle cartelle di pagamento suddette, per cessata matria del contendere ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge 197/2022, come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lettera d) del D.L. 198/2022, convertito dalla Legge 14/202, con compensazione delle relative spese processuali. Preso atto di quanto sopra, il collegio dispone in conformità.
Si sono altresì costituiti l'Agenzia delle Entrate - Ufficio legale - e l'ADER, resistendo al gravame per il residuo credito a titolo IRPEF. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ritualmente notificato l'avviso di accertamento esecutivo, n. TK501P404047/2012, prodromico all'intimazione impugnata.
Il primo giudice riteneva che “l'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'avviso di accertamento TK501P4047/2012 ha dimostrato, con il supporto della documentazione depositata in atti, che l'atto è stato consegnato al portiere dello stabile e che è stata successivamente spedita la necessaria raccomandata informativa. Va rilevato che la notifica ha raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 2, cod. proc. civ., ossia quello di far conoscere al contribuente il contenuto delle cartelle oggetto di impugnazione (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24450).”
L'appellante censura la decisione rilevando che “la produzione documentale, infatti, è stata carente dal punto di vista probatorio nel suo contenuto intrinseco non avendo, controparte, prodotto alcun atto impositivo né alcuna relata di notifica ad esso riferibile, limitandosi a depositare, solamente, un avviso di ricevimento ed una “cartolina” completamente estranea al presente giudizio (i cronologici ivi apposti, infatti, non sono riferibili ad alcun atto).” Ancora, “si evidenzia come la notifica sia, comunque, nulla mancando in atti, la prova dell'invio della raccomandata a/r. (comunicazione), al portiere dello stabile, che la legge prescrive per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c.; analizzando l'avviso di ricevimento in atti, infatti, si fa riferimento alla “comunicazione n. “76573021607 del 24.07.2012” che, come detto, non c'è e non esiste.”
La censura è infondata sotto entrambi i profili. Infatti, la notifica dell'avviso di accertamento in oggetto non è stata effettuata a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, bensì in forma semplificata a mezzo del servizio postale in busta chiusa, da parte dello stesso ente impositore. Dalla copia della raccomandata in atti (prodotta nel primo grado del giudizio), emerge che il plico chiuso spedito all'appellante reca gli estremi dell'avviso di accertamento, pertanto, secondo i principi generali, l'atto recettizio deve ritenersi conosciuto dal destinatario quando perviene al suo indirizzo, fatta salva la prova contraria, che l'appellante non ha fornito. Né sussiste l'obbligo di invio della cartolina di avvenuto deposito in caso di consegna al portiere, al fine di perfezionare la notifica.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza 25712/2021, pubblicata il 22 settembre 2021, affermando che in caso di notificazione semplificata: “non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”. Anche il terzo ed ultimo motivo di gravame, avente ad oggetto la prescrizione della pretesa impositiva, va rigettato.
Infatti, considerando il dies a quo del termine di prescrizione decennale la data della notifica dell'avviso di accertamento (24\7\2012) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento
(6\6\2022) il suddetto termine non era ancora decorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello avente ad oggetto l'importo residuo (detratto il canone Rai) va integralmente rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente al canone RAI e compensa fra le parti le relative spese processuali;
respinge nel resto l'appello della contribuente e nulla dispone riguardo le spese processuali.
Roma, 17 settembre 2025
La Giud. Est. Il Presidente
NE UD CO DD
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FR, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3312/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14346/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229014007058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2493/2025 depositato il 24/09/2025
FATTO E DIRITTO L'appellante in epigrafe generalizzato ha impugnato la sentenza della CGT di primo grado di
Roma n. 14346\1\2023, che aveva rigettato il suo ricorso avverso l'intimazione di pagamento specificata in epigrafe, avente ad oggetto cartelle di pagamento del canone RAI per gli anni di imposta 2011-2014 e l'omesso pagamento di avviso di accertamento esecutivo a titolo di IRPEF anno 2007.
L'Agenzia delle Entrate - Ufficio canone Rai - si è costituita e ha chiesto di dichiarare estinto il procedimento relativamente alle cartelle di pagamento suddette, per cessata matria del contendere ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge 197/2022, come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lettera d) del D.L. 198/2022, convertito dalla Legge 14/202, con compensazione delle relative spese processuali. Preso atto di quanto sopra, il collegio dispone in conformità.
Si sono altresì costituiti l'Agenzia delle Entrate - Ufficio legale - e l'ADER, resistendo al gravame per il residuo credito a titolo IRPEF. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ritualmente notificato l'avviso di accertamento esecutivo, n. TK501P404047/2012, prodromico all'intimazione impugnata.
Il primo giudice riteneva che “l'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'avviso di accertamento TK501P4047/2012 ha dimostrato, con il supporto della documentazione depositata in atti, che l'atto è stato consegnato al portiere dello stabile e che è stata successivamente spedita la necessaria raccomandata informativa. Va rilevato che la notifica ha raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 2, cod. proc. civ., ossia quello di far conoscere al contribuente il contenuto delle cartelle oggetto di impugnazione (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24450).”
L'appellante censura la decisione rilevando che “la produzione documentale, infatti, è stata carente dal punto di vista probatorio nel suo contenuto intrinseco non avendo, controparte, prodotto alcun atto impositivo né alcuna relata di notifica ad esso riferibile, limitandosi a depositare, solamente, un avviso di ricevimento ed una “cartolina” completamente estranea al presente giudizio (i cronologici ivi apposti, infatti, non sono riferibili ad alcun atto).” Ancora, “si evidenzia come la notifica sia, comunque, nulla mancando in atti, la prova dell'invio della raccomandata a/r. (comunicazione), al portiere dello stabile, che la legge prescrive per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c.; analizzando l'avviso di ricevimento in atti, infatti, si fa riferimento alla “comunicazione n. “76573021607 del 24.07.2012” che, come detto, non c'è e non esiste.”
La censura è infondata sotto entrambi i profili. Infatti, la notifica dell'avviso di accertamento in oggetto non è stata effettuata a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, bensì in forma semplificata a mezzo del servizio postale in busta chiusa, da parte dello stesso ente impositore. Dalla copia della raccomandata in atti (prodotta nel primo grado del giudizio), emerge che il plico chiuso spedito all'appellante reca gli estremi dell'avviso di accertamento, pertanto, secondo i principi generali, l'atto recettizio deve ritenersi conosciuto dal destinatario quando perviene al suo indirizzo, fatta salva la prova contraria, che l'appellante non ha fornito. Né sussiste l'obbligo di invio della cartolina di avvenuto deposito in caso di consegna al portiere, al fine di perfezionare la notifica.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza 25712/2021, pubblicata il 22 settembre 2021, affermando che in caso di notificazione semplificata: “non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”. Anche il terzo ed ultimo motivo di gravame, avente ad oggetto la prescrizione della pretesa impositiva, va rigettato.
Infatti, considerando il dies a quo del termine di prescrizione decennale la data della notifica dell'avviso di accertamento (24\7\2012) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento
(6\6\2022) il suddetto termine non era ancora decorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello avente ad oggetto l'importo residuo (detratto il canone Rai) va integralmente rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente al canone RAI e compensa fra le parti le relative spese processuali;
respinge nel resto l'appello della contribuente e nulla dispone riguardo le spese processuali.
Roma, 17 settembre 2025
La Giud. Est. Il Presidente
NE UD CO DD