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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14675/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 14675 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente dom.to in Cercola (Na) alla via Caruso n. 21 presso lo studio dell'avv. Gilda Carla Sannino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: appalto tra privati;
cessione del credito;
riconoscimento del debito.
Conclusioni: come da note recepite nell'ordinanza ex art. 127-ter
c.p.c. del 17.3.2025
n. 14675/2023 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c., a tenore del quale “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”.
E' inoltre possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ.,
Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data
22.6.2023, ha evocato in giudizio dinanzi al sopra Parte_1
intestato Tribunale, la adducendo di essere creditore Controparte_1
della suddetta società della somma di € 15.846,32, in virtù di una scrittura privata, cui aveva partecipato anche la società Sima s.r.l., avente ad oggetto il riconoscimento del debito da parte della convenuta.
Precisava, altresì, che tale credito derivava da una cessione del credito, allegata alla predetta scrittura privata, intervenuta tra la società Sima
s.r.l., creditrice della in virtù di un contratto di appalto Controparte_1
tra loro intercorso per la realizzazione dei lavori presso il n. 14675/2023 r.g.a.c. Pag. 2
“Condominio Parco Della Quiete - Tortora Marina” nonché presso
“Terrazzo San Giovanni a Teduccio” (Na), e l'attore.
Domandava quindi di accertare e dichiarare la titolarità del credito vantato in favore della convenuta, e per l'effetto, condannarla al pagamento della somma richiesta, con vittoria di spese.
3. Benché ritualmente citata non si costituiva e pertanto Controparte_1
ne veniva dichiarata la contumacia con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 17.10.2023, con il quale veniva differita la prima udienza al
21.12.2023, rispetto alla quale decorrevano i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c., sostituendo la predetta udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
4. Parte attrice non depositava memorie ex art. 171-ter c.p.c..
5. All'udienza del 21.12.2023, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., rilevata l'assenza di istanze istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.3.2025, con termine per note fino al 27.2.2025.
6. Sostituita l'udienza del 13.3.2025 con note scritte, ex art. 127-ter
c.p.c., non avendo nessuna parte depositato note scritte nel termine perentorio assegnato, la causa, visto l'art. 127-ter comma 4 c.p.c., veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 17.3.2025, sostituendo tale udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c..
7. Sostituita l'udienza del 17.3.2025 con note scritte, ex art. 127-ter
c.p.c., pervenute note da parte dell'attore, il giudizio veniva riservato in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c..
8. Prima di analizzare nel merito la domanda attorea, vanno fatte alcune brevi considerazioni rispetto alla cessione del credito e al riconoscimento del debito che sono posti a fondamento della pretesa creditoria.
L'art. 1260 c.c. consente al creditore di trasferire il proprio diritto di credito ad un terzo, anche senza il consenso del debitore, nel caso in cui la prestazione non sia strettamente personale o il trasferimento non n. 14675/2023 r.g.a.c. Pag. 3
sia vietato dalla legge: è il caso in cui, come quello in esame, sia dovuta una somma di denaro. La cessione, dunque, è valida in forza del mero accordo tra creditore cedente e soggetto cessionario.
Va precisato che, alla base della cessione del credito stipulata in data
20.12.2022 tra l'attore e Sima s.r.l., vi erano delle fatture insolute relative a lavori commissionati a quest'ultima dalla con Controparte_1
contratto di appalto del 23.1.2018.
Ai sensi dell'art. 1264 c.c. l'accordo avente ad oggetto la cessione del credito tra creditore cedente e cessionario ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Nel caso di specie, in atti è stata prodotta una scrittura privata stipulata da (cessionario), Sima s.r.l. (creditore cedente) e Parte_1
(debitore ceduto), con la quale la si Controparte_1 Controparte_1
riconosceva debitrice nei confronti di , in forza Parte_1
della cessione del credito allegata a tale scrittura privata, impegnandosi alla corresponsione dell'importo di € 15.846,32.
La società convenuta ha quindi avuto regolare conoscenza dell'intervenuta cessione del credito tra Sima s.r.l. e Parte_1
e l'ha regolarmente accettata stipulando la suddetta scrittura
[...]
privata riconoscendo il suo debito nei confronti del cessionario.
Va ricordato che, in ogni caso, come ribadito più volte dalla S.C., la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione, ex art. 1988 c.c., l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto
(Cass. n. 31818/2024; Cass. n. 23285/2024; Cass. n. 2091/2022).
La società convenuta è rimasta contumace, per cui la pretesa creditoria azionata da risulta non contestata. Parte_1
Pertanto la domanda attorea è fondata e va accolta.
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Di conseguenza la convenuta va condanna al pagamento, in favore dell'attore, di € 15.846,32, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n.
231/02 dal 18.1.2023, data della scrittura privata (come da domanda),
e fino al soddisfo
9. Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda formulata da nel giudizio in intestazione, disattesa ogni altra Parte_1
istanza ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di € 15.846,32, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n.
231/02 dal 18.1.2023 e fino al soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre Iva, se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) con attribuzione all'avv. Gilda Carla Sannino.
Così deciso in Napoli, in data 25.3.2025
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Annarita Vertucci, G.O.P. in tirocinio presso il sopra intestato ufficio.
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