TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/09/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 26.09.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Pastore Andrea Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
Antonio Andriulli e F. Cartomà
Resistente
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.04.2024 la ricorrente, premesso di percepire pensione di inabilità civile, impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di riliquidazione emesso dall' in data 11.01.2024 con cui l' , nel CP_1 CP_2 rideterminare il trattamento in godimento, contestualmente accertava in favore della ricorrente un credito per arretrati di importo pari ad € 2.147,45 e tratteneva la predetta somma a soddisfacimento di un preesistente indebito.
A seguito di richiesta di chiarimenti, in data 07.02.2024, l' comunicava che la CP_1 predetta somma era stata trattenuta a parziale soddisfacimento di un indebito scaturito dalla rideterminazione della prestazione di invalidità civile dell'11.06.2019 con cui era stata accertata la non debenza dell'importo di €
3.767,40 corrisposto e non dovuto per il periodo dal gennaio al dicembre 2017, stante la sussistenza di “periodi di ricovero superiori a 29 giorni per l'anno 2017 a totale carico di strutture pubbliche”.
A fronte di ciò la ricorrente agiva in giudizio sostenendo la propria buona fede e l'irripetibilità dell'indebito chiedendo di dichiarare non dovuta o, comunque, irripetibile, la somma di € 2.147,45 con condanna dell' alla restituzione di CP_1 quanto nelle more trattenuto a tale titolo, oltre spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria, contestava nel merito CP_1 quanto dedotto da parte ricorrente chiarendo che l'indebito, a soddisfazione del quale era stata operata la trattenuta, era scaturito dalla mancata comunicazione dei redditi del 2016 entro il termine assegnato. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
In primo luogo, si osserva che l' nella comunicazione dell'11.06.2019 CP_1 adduceva, quale causa dell'indebito, il ricovero della ricorrente in struttura a totale carico pubblico, senza alcun riferimento alla insussistenza/mancata comunicazione del dato reddituale. Tale ultima circostanza veniva rilevata, e conosciuta dalla ricorrente, solo con la memoria di costituzione del presente giudizio.
Peraltro, si osserva che l' non ha provato di aver tempestivamente comunicato CP_1 il provvedimento dell'11.06.2019 con cui veniva accertato l'indebito in contestazione, avendone avuto conoscenza la ricorrente, come emerge della documentazione in atti, solo a seguito dei chiarimenti resi il 07.02.2024.
Ebbene, si osserva che, con riferimento al ricovero gratuito presso strutture pubbliche, tale circostanza non può costituire causa di sospensione/revoca della prestazione di invalidità civile in godimento, sub specie di assegno/pensione di invalidità civile, quale quella goduta dalla ricorrente nel caso di specie.
L'art. 1 l. 18/80 prevede tale eventualità solo con riferimento al beneficio dell'indennità di accompagnamento stabilendo che “sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi (indennità di accompagnamento) gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”. Pertanto, tale motivazione posta a fondamento dell'indebito dell'11.06.2019 si appalesa del tutto illegittima, posto che la ricorrente non è titolare di indennità di accompagnamento. Da tanto deriva l'illegittimità del provvedimento di indebito dell'11.06.2019.
Ad abundantiam, quanto alla dedotta omessa comunicazione dei redditi per l'anno
2016 si osserva che, dalla comunicazione versata in atti, è emerso che la ricorrente non ha percepito redditi per l'anno 2016 (cfr. certificato anagrafe tributaria). In ogni caso, non vi è prova in atti della ricezione del provvedimento del 05.03.2019 con cui l' chiedeva alla ricorrente di provvedere a dichiarare i redditi del 2016 entro CP_1 il 30.04.2019. Per stessa ammissione dell' tale comunicazione rimaneva CP_2 inesitata per irreperibilità del destinatario.
Pertanto, alcun rimprovero in termini di inadempimento o dolo/colpa, può essere mosso alla ricorrente quale unico elemento che possa giustificare il recupero di somme antecedenti alla contestazione dell'indebito in caso di indebito assistenziale per motivi reddituali (art.
3-ter d.l. 850/76, conv. con modif. dalla l. n. 29/77, e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88, conv. con modif. l. 291/88; cfr. Cass. 13223/2020;
13915/2021 e Cass. n.8731/2019).
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto e deve, pertanto, dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 3.767,40 con condanna dell' alla restituzione CP_1 della somma di € 2.147,45 nelle more trattenuta a parziale soddisfacimento dell'indebito.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta. La liquidazione è effettuata in favore dello Stato trattandosi di ricorrente ammessa al gratuito patrocinio in data
24.07.2025 (cfr. all. ricorr.) in applicazione degli artt. 130 e ss. DPR 115/2002.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara non dovuto il pagamento della somma di € 3.767,40 in favore dell' CP_1
2. Condanna l' a restituire in favore della ricorrente la somma di € 2.147,45 CP_1 trattenuta a parziale soddisfazione dell'indebito;
3. Condanna l' al pagamento, in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002, CP_1 delle spese di lite che liquida in € 1.000 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Taranto, 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 26.09.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Pastore Andrea Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
Antonio Andriulli e F. Cartomà
Resistente
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.04.2024 la ricorrente, premesso di percepire pensione di inabilità civile, impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di riliquidazione emesso dall' in data 11.01.2024 con cui l' , nel CP_1 CP_2 rideterminare il trattamento in godimento, contestualmente accertava in favore della ricorrente un credito per arretrati di importo pari ad € 2.147,45 e tratteneva la predetta somma a soddisfacimento di un preesistente indebito.
A seguito di richiesta di chiarimenti, in data 07.02.2024, l' comunicava che la CP_1 predetta somma era stata trattenuta a parziale soddisfacimento di un indebito scaturito dalla rideterminazione della prestazione di invalidità civile dell'11.06.2019 con cui era stata accertata la non debenza dell'importo di €
3.767,40 corrisposto e non dovuto per il periodo dal gennaio al dicembre 2017, stante la sussistenza di “periodi di ricovero superiori a 29 giorni per l'anno 2017 a totale carico di strutture pubbliche”.
A fronte di ciò la ricorrente agiva in giudizio sostenendo la propria buona fede e l'irripetibilità dell'indebito chiedendo di dichiarare non dovuta o, comunque, irripetibile, la somma di € 2.147,45 con condanna dell' alla restituzione di CP_1 quanto nelle more trattenuto a tale titolo, oltre spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria, contestava nel merito CP_1 quanto dedotto da parte ricorrente chiarendo che l'indebito, a soddisfazione del quale era stata operata la trattenuta, era scaturito dalla mancata comunicazione dei redditi del 2016 entro il termine assegnato. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
In primo luogo, si osserva che l' nella comunicazione dell'11.06.2019 CP_1 adduceva, quale causa dell'indebito, il ricovero della ricorrente in struttura a totale carico pubblico, senza alcun riferimento alla insussistenza/mancata comunicazione del dato reddituale. Tale ultima circostanza veniva rilevata, e conosciuta dalla ricorrente, solo con la memoria di costituzione del presente giudizio.
Peraltro, si osserva che l' non ha provato di aver tempestivamente comunicato CP_1 il provvedimento dell'11.06.2019 con cui veniva accertato l'indebito in contestazione, avendone avuto conoscenza la ricorrente, come emerge della documentazione in atti, solo a seguito dei chiarimenti resi il 07.02.2024.
Ebbene, si osserva che, con riferimento al ricovero gratuito presso strutture pubbliche, tale circostanza non può costituire causa di sospensione/revoca della prestazione di invalidità civile in godimento, sub specie di assegno/pensione di invalidità civile, quale quella goduta dalla ricorrente nel caso di specie.
L'art. 1 l. 18/80 prevede tale eventualità solo con riferimento al beneficio dell'indennità di accompagnamento stabilendo che “sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi (indennità di accompagnamento) gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”. Pertanto, tale motivazione posta a fondamento dell'indebito dell'11.06.2019 si appalesa del tutto illegittima, posto che la ricorrente non è titolare di indennità di accompagnamento. Da tanto deriva l'illegittimità del provvedimento di indebito dell'11.06.2019.
Ad abundantiam, quanto alla dedotta omessa comunicazione dei redditi per l'anno
2016 si osserva che, dalla comunicazione versata in atti, è emerso che la ricorrente non ha percepito redditi per l'anno 2016 (cfr. certificato anagrafe tributaria). In ogni caso, non vi è prova in atti della ricezione del provvedimento del 05.03.2019 con cui l' chiedeva alla ricorrente di provvedere a dichiarare i redditi del 2016 entro CP_1 il 30.04.2019. Per stessa ammissione dell' tale comunicazione rimaneva CP_2 inesitata per irreperibilità del destinatario.
Pertanto, alcun rimprovero in termini di inadempimento o dolo/colpa, può essere mosso alla ricorrente quale unico elemento che possa giustificare il recupero di somme antecedenti alla contestazione dell'indebito in caso di indebito assistenziale per motivi reddituali (art.
3-ter d.l. 850/76, conv. con modif. dalla l. n. 29/77, e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88, conv. con modif. l. 291/88; cfr. Cass. 13223/2020;
13915/2021 e Cass. n.8731/2019).
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto e deve, pertanto, dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 3.767,40 con condanna dell' alla restituzione CP_1 della somma di € 2.147,45 nelle more trattenuta a parziale soddisfacimento dell'indebito.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta. La liquidazione è effettuata in favore dello Stato trattandosi di ricorrente ammessa al gratuito patrocinio in data
24.07.2025 (cfr. all. ricorr.) in applicazione degli artt. 130 e ss. DPR 115/2002.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara non dovuto il pagamento della somma di € 3.767,40 in favore dell' CP_1
2. Condanna l' a restituire in favore della ricorrente la somma di € 2.147,45 CP_1 trattenuta a parziale soddisfazione dell'indebito;
3. Condanna l' al pagamento, in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002, CP_1 delle spese di lite che liquida in € 1.000 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Taranto, 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli