Decreto cautelare 19 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/12/2025, n. 21857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21857 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21857/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02350/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2350 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
dei seguenti atti: 1) il decreto di esclusione n. 842/2025 notificato al ricorrente in data 3 febbraio 2025, con il quale veniva comunicato di non poter procedere all’assunzione; 2) la nota della Direzione centrale del 13 dicembre 2024, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di diniego all’assunzione nella qualifica di Vigile del fuoco; 3) il bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 4) il decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modifiche; 5) il D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 6) l’art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, già contenuto nell’art. 124 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sostituito dall’art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160; 7) il Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, con particolare riferimento all’art. 2 (requisiti di ammissione, lettera “G” e seguenti) e degli articoli 3 e 4; 8) il decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all’art. 5, co. 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, laddove prevede che non sono ammessi alla procedura selettiva coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché la cancellazione definitiva dall’elenco dei Vigili del fuoco discontinui; 9) la rettifica della graduatoria finale approvata con decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche; 10) l’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il Regolamento delle “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”; 11) la graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche; 12) l’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché l’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 13) il decreto n. 214 del 21 settembre 2021, recante rettifica graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 14) il d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252; 15) ove occorrer possa, il provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; 16) tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato anche se ad oggi non conosciuti, e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’ iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l’accertamento e la condanna, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RA TI, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente è stato escluso, con decreto del 31 gennaio 2025 n. 842, dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale del 14 novembre 2018, n. 238, in applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. e), del d.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217, che subordina l’assunzione nei ruoli dell’Amministrazione al possesso delle “ qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 ”, stante l’esistenza di un procedimento penale a suo carico, avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, per i reati di cui agli artt. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- ( -OMISSIS- ), -OMISSIS- e -OMISSIS-, per presunte condotte ai danni dell’-OMISSIS-, sulla base di una querela da quest’ultima presentata il 3 agosto 2021.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 10.02.2025 e depositato il 18.02.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1 lett. e), d.lgs. n. 217/2005, dell'art. 2, lett. g), D.M. n. 238/2018 (bando concorsuale), dell'art. 26 legge n. 53/1989, dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001; violazione del principio del contraddittorio procedimentale e del giusto procedimento amministrativo; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, carenza dei presupposti fattuali e giuridici, errore di fatto e travisamento dei fatti, assoluta illogicità, contraddittorietà e irrazionalità, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria; motivazione perplessa, insufficiente e incongrua, con violazione dell'art. 1, comma 2-bis, dell'art. 3, dell'art. 7 e dell'art. 21-quater, comma 2, legge n. 241/1990; sviamento, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa; omessa ponderazione di interessi rilevanti; violazione del principio del favor partecipationis ; violazione della lex specialis ; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 del Bando; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 13.10.2005 n. 217; violazione e falsa applicazione dell’art. l’art. 13 C.C.N.L.; violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge n. 53/1989, dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 3, legge n. 241/1990 e della legge n. 732 del 1984; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del principio di imparzialità e proporzionalità.
Si costituisce il Ministero intimato, per resistere nel giudizio. Deduce l’infondatezza del gravame chiedendone la reiezione.
Con successiva memoria, il ricorrente replica al Ministero.
Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 19.02.2025, è respinta la domanda di misura cautelare monocratica.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 06.03.2025, questa Sezione respinge la domanda cautelare del ricorrente.
Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è infondato.
III - Il ricorrente impugna il provvedimento di esclusione, contestando il difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della remissione della querela, intervenuta in data 18 dicembre 2024, quindi dell’imminente estinzione del procedimento, senza che vi sia alcuna sentenza di condanna penale. Deduce, altresì, la violazione delle garanzie partecipative, in quanto non gli sarebbe stato comunicato l’avvio del procedimento. Nelle successive repliche, il ricorrente invoca il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza (art. 27. Comma 3, Cost.), evidenziando l’assenza di qualsivoglia condanna penale e insistendo sulla circostanza che la remissione di querela renderebbe illegittima la sua esclusione dalla procedura concorsuale, poiché farebbe venir meno il presupposto accusatorio su cui si è basata la motivazione dell'Amministrazione (cita: T.a.r. Lazio Roma, sez. I-bis, ord. 20 gennaio 2025 n. 351).
Il ricorrente fa, erroneamente, ripetuti riferimenti a una " sospensione dell'assunzione " da parte dell'Amministrazione (pagine 5-7 del ricorso). In realtà, non si tratta di sospensione, bensì di un diniego dell’assunzione, basato sul rilevato difetto del requisito etico di condotta, previsto per l'accesso al Corpo nazionale dall'art. 5 d.lgs. n. 217/2005 e da altre vigenti norme.
IV – I motivi del ricorso non sono meritevoli di favorevole apprezzamento.
IV.1 - Il ricorrente ha avuto la possibilità di produrre memorie e osservazioni, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, effettuata in data 13 dicembre 2024, fruendo così del contraddittorio, assicurato dalla comunicazione medesima che, comunque, non sarebbe prescritta nei procedimenti concorsuali (cfr.: Cons. Stato, IV, 23 gennaio 2017, n. 261).
IV.2 - Già con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2025, questo T.a.r. ha avuto modo di evidenziare quanto segue: “ la remissione della querela da parte dell’-OMISSIS-, se anche determina l’improcedibilità dell’azione penale, non garantisce l’assoluta estraneità del sig. -OMISSIS- ai gravi fatti e ai comportamenti violenti analiticamente descritti nell’informazione di garanzia del p.m. dell’11 febbraio 2022 (in atti, nella quale si fa menzione anche di certificazioni mediche delle -OMISSIS-), giustificando il giudizio negativo sull’incensurabilità della condotta richiesto dall’ordinamento ai fini dell’accesso alle amministrazioni di cui all’art. 35, co. 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all’esito di una valutazione fondata su un’ampia discrezionalità e uno standard probatorio diverso da quello proprio della responsabilità penale (Cons. Stato, II, 19 aprile 2022, n. 2898) ”.
Sennonché, dal certificato dei carichi pendenti, versato in atti dall’Amministrazione, risulta che pende tuttora, a carico del ricorrente, un procedimento penale, a seguito di rinvio a giudizio disposto dal G.U.P. del Tribunale di Matera, in data 03.03.2023, per i reati di cui agli artt. 576, 577, n. 1, e 612-bis, commi 1 e 2, c.p. (proc. PM 2021/1933, GIP 2022/725, Dib 2023/373 Trib.).
Tale pendenza penale, invero, inficia il requisito etico per l’accesso alla carriera di Vigile del fuoco.
IV.3 - La legittimità del provvedimento impugnato trova base sull’orientamento della giurisprudenza la quale conferma l'applicabilità, ai fini dell'assunzione, della disposizione di cui all'art. 35, comma 6, d.lgs. 30.03.2001 n.165, espressamente richiamata nei requisiti di accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dall'art. 5, comma 1 lett. e), d.lgs. n. 217/2005 (cfr.: T.a.r. Molise Campobasso Sez. I, 21.10.2011 n. 646; T.a.r. Lazio Roma Sez. I-bis, 16.02.2011 n. 1440).
La citata normativa prevede, infatti, che l'assunzione dei Vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso a cui possono partecipare i cittadini italiani in possesso, tra l'altro, delle “ qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 ”.
L'art. 35 d.lgs. n. 165/2001 prevede testualmente quanto segue: “ ai fini dell'assunzione di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di Polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, cantabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 01/02/1989, n. 53 ”.
Tale ultima norma (l’art. 26 legge n. 53/1989) stabilisce che: “ per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della Legge 01/04/1981, n.121, è richiesto ii possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della Magistratura ordinaria ”.
Dall'esame congiunto delle citate disposizioni di legge, emerge che il legislatore ha voluto estendere il possesso del restrittivo requisito delle qualità morali e di condotta alle assunzioni di personale presso le Amministrazioni dello Stato che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa, sicurezza, polizia e giustizia, fra cui va annoverato il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, organismo che, per compiti istituzionali, provvede in maniera diretta alla tutela della vita umana e alla salvaguardia dei beni e dell'ambiente dai danni, o dai pericoli di danni, causati da incendi o da altre situazioni accidentali, svolgendo anche funzioni di polizia giudiziaria.
Le attività affidate alle competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco attraversano varie competenze istituzionali quali, ad esempio, quelle relative alla difesa e sicurezza del territorio, alla salvaguardia dell'ambiente, alla sicurezza dei porti e degli aeroporti, al governo del territorio e comunque alle diverse situazioni in cui e necessario garantire il soccorso civile.
IV.4 - A differenza di quanto erroneamente asserito dal ricorrente (a pag. 5 del ricorso), l'Amministrazione ha svolto un’esaustiva attività istruttoria, comprendente l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale a suo carico, nonché delle giustificazioni difensive prodotte.
È stato, altresì, rispettato il criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa, stante la valutazione della gravità dei reati ascritti al ricorrente. A tal riguardo, si rileva che l'Amministrazione, nel valutare il requisito della condotta incensurabile, si è attenuta, nel rispetto del principio di imparzialità, all’evidenza di documentazione attestante fatti oggettivi che lasciano presumere l’avvenuta commissione di illeciti penali, ancorché sub judice , la cui rilevanza è stata valutata in relazione alla compatibilità degli stessi con il servizio nel Corpo nazionale. Nel provvedimento impugnato è stato specificato che, a tenore di una costante giurisprudenza, l'accertamento della sussistenza delle qualità morali e di condotta è, comunque, il risultato di un apprezzamento " ampiamente discrezionale " da parte dell'Amministrazione e che “ vi è un ampio potere discrezionale dell'Amministrazione in tema di selezione degli aspiranti all'arruolamento nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco finalizzato a permettere l'instaurazione del rapporto di lavoro solo con candidati che per qualità morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere chi intende svolgere determinate funzioni ” (cfr.: Cons. Stato IV, 12.07.2018 n.. 4261; Idem IV 25.03.2011, n. 1841; Idem IV, 27.12.2001, n. 6417; T.a.r. Lazio Roma II-ter, 22.10.2019, n. 12162).
Il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra ogni dipendente pubblico e l'Istituzione che egli rappresenta è, peraltro, funzionale alla permanenza del rapporto fiduciario tra la collettività e l’Amministrazione, che sarebbe leso in presenza di un clamore su condotte non consone, rispetto ai richiesti requisiti di affidabilità e integrità. Tali requisiti discendono dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento che permeano l'azione amministrativa e che possono risultare compromessi da un giudizio negativo dell’opinione pubblica sull’onorabilità del pubblico funzionario.
D’altro canto, la valutazione della condotta tenuta dal ricorrente è stata effettuata sulla base dell'orientamento costante del Consiglio di Stato, secondo cui, nell'esaminare la sussistenza o meno del requisito della moralità, l'Amministrazione deve procedere a un’adeguata considerazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza del requisito etico, in relazione alle particolari circostanze del caso ed alle ragioni per le quali l'aspirante non darebbe affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere.
IV.5 - A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato è stato adeguatamente motivato, con l'indicazione dei riferimenti normativi applicati nel caso di specie (d.lgs. n. 217/2005), già anticipati nella precedente comunicazione dell'avvio del procedimento di diniego assunzione.
Avuto riguardo alla dedotta mancanza di un giudicato penale di condanna, deve considerarsi che questo T.a.r., con sentenza n. -OMISSIS-, uniformandosi a pregressa giurisprudenza, ha chiarito che “ l'Amministrazione può legittimamente tener conto delle risultanze emerse nelle varie fasi del procedimento penale… anche nel caso in cui il processo penale si sia concluso con il proscioglimento dell'imputato ” (cfr.: Cons. Stato IV, 22 giugno 2020, n. 3956; Idem III, 6 dicembre 2021 n. 8077). Ciò, a conferma dell'ampio grado di discrezionalità amministrativa riconosciuto alla valutazione dei fatti costituenti illeciti penali, ai fini dell'accesso e della permanenza in servizio di pubblici impiegati.
V – Anche la richiesta di risarcimento danni ovviamente è infondata, stante la riscontrata legittimità dell’azione amministrativa.
VI – In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RA TI, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.