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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 17/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90100014/2013
Repubblica Italiana
Tribunale Di Caltagirone
Sezione Unica Civile
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.re Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 77/2019 R.G. promossa da:
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. , residente Parte_1 C.F._1
in Grammichele via Socrate 107, rapp.to e difeso dall'Avv. Marianna Occhipinti
A T T O R E
C O N T R O
LA , con sede in Milano, via Ignazio Gardella, 2, in persona Parte_2 dell'Amministratore Delegato Dott. nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_3
num iscrizione al Registro Imprese di Milano - REA Mlano n. 54871, iscritta Albo P.IVA_1
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez.I n. 1.00014, rappresentata e difesa dall'Avv.
Davide Maria Bisicchia
C O N V E N U T A
Conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
l'odierno attore con atto di citazione, notificato in data 08.01.19, chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito di un errata manovra del sig. , conducente del trattore. Controparte_1
Lamenta l'attore che, il giorno 8 maggio 2017, il sig. mentre era alla guida della CP_1
1 macchina agricola New Holland 6070, targata BH852H, di proprietà dello stesso stava Pt_1
eseguendo dei lavori all'interno dell'appezzamento di terreno del sito in c.da Mongialino ( Pt_1
Borgo Lupo) il quale erroneamente azionava la retromarcia e schiaccindo il piede sx del Pt_4
che si trovava dietro la predetta macchina agricola. Prontamente veniva trasportato al Pt_1
Pronto soccorso dell'Ospedale di Caltagirone, dove gli veniva diagnosticato: “ Frattura
pluriframmentaria comminuta dell'astralgo sinistro, frattura composta del calcagno sx, frattura del
malleolo peroneale sinistro, lussazione tibio-astralgo-calcaneare”, con una prognosi di 30 gg.. Gli
esiti delle lesioni subite venivano quantificati dall'attore al 15% di I.P per una somma pari ad €
102.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, danno morale ed esistenziale, oltre alle spese mediche quantificate dallo stesso in € 2.833,01. Quindi, chiedeva: “ 1. Dichiarare e condannare la
convenuta a risarcire i danni tutti alla salute, patrimoniali e non Parte_2
patrimoniali di ogni tipo subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa. 2.
Conseguentemente condannare la suddetta convenuta al pagamento della somma di euro
102.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore ovvero quella
somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di
causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno
del sinistro all'effettivo soddisfo;
3. con vittoria di spese e compensi professionali e ogni altro
diritto fatto salvo…” .
Si costituiva con propria comparsa di risposta la compagnia convenuta eccependo la totale infondatezza delle domanda attorea. Evidenziava al giudice come della ricostruzione del sinistro il ed i suoi difensori abbiano dato tre distinte versioni: “…1) la prima ( dichiarata dal Pt_1 Pt_1
ai medici dell'Ospedale) caduta accidentale mentre scendeva dalla macchina agricola;
( vedi
cartella clinica – allegata. 2) la seconda a firma della D.ssa il 13.11.17 dice testualmente “ Tes_1
passeggero, quindi trasportato, sulla macchina agricola New Holland targata BH852H ed a
seguito violento impatto si procurava le lesioni;
3) la terza quella della citazione, che si trovava
dietro la macchina agricola e gli veniva arrotato il piede a seguito retromarcia…”. Rilevava,
2 inoltre, la mancata produzione di indagini diagnostiche strumentali e la mancata citazione del litisconsorte necessario: sig. . Controparte_1
Chiedeva pertanto: “…In via preliminare ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti
del responsabile civile, Sig. nato a [...] l'[...]; Nel merito, Controparte_1
rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto…”.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del , la causa veniva istruita Controparte_1
mediante ammissione di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 7 novembre 2024, la difesa di parte attrice concludeva insistendo per l'accoglimento integrale delle proprie domande e difese e la causa è stata posta in decisione, mentre quella di parte convenuta per l'integrale rigetto della domanda attorea.
La causa veniva introitata par la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190cpc.
**********************
La domanda attorea va rigettata per le ragioni che seguono:
In ordine alla preliminare eccezione di parte convenuta sulla non integrità del contraddittorio,
occorre premettere che in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il “responsabile del
danno”, che a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 23 ed ora dal Decreto Legislativo 7
settembre 2005, n. 209, articolo 144, comma 3, deve essere chiamato in causa, come litisconsorte necessario – in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali – nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta contro l'assicuratore RCA, è
unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, se diverso da quello,
trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, onde consentirgli di opporre al proprietario del veicolo, quale soggetto assicurato,
oltre all'accertamento della propria responsabilità – oggetto della domanda risarcitoria del danneggiato che, nel caso che ci occupa, coincide con lo stesso assicurato – anche le eccezioni e le clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno derivanti dal contratto assicurativo, ed in particolare, di esercitare l'azione di rivalsa L. n. 990 del 1969, ex
3 articolo 18 – ed ora Decreto Legislativo n. 209 del 2005, ex articolo 144, comma 2 – verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (ex multis: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6333 del 28/11/1981; id. Sez. 3, Sentenza n.
2665 del 08/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 5538 del 09/03/2011; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 23706
del 22/11/2016. che estende l'applicazione della norma anche ai giudizio introdotti con “azione
diretta” nei confronti del proprio assicuratore RCA, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del
2005, articolo 149 sussistendo anche in tali ipotesi la medesima esigenza di rendere opponibile all'
assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'amministratore). Per tal motivo correttamente è stata rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dello , presunto conducente della macchina Controparte_1
agricola New Holland 6070, targata BH852H, di proprietà dello stesso Pt_1
essendo meramente facoltativa e non necessaria.
Nel merito del giudizio, non si è raggiunta la piena prova delle modalità in cui si sarebbero svolti i fatti di causa. Dalla documentazione in atti emergono tre distinte ricostruzioni del sinistro oggetto di causa: 1) dal certificato di pronto soccorso del P.O. “S.S. Gravina” di Caltagirone, dell'8 maggio
2017, il riferiva: “ …caduta mentre scendeva dal trattore mentre lavorava…”.; 2) Per_1
successivamente, con lettere del 13.11.17, a firma della D.ssa viene Tes_1
dichiarato:“…passeggero, quindi trasportato, sulla macchina agricola New Holland targata
BH852H ed a seguito violento impatto si procurava le lesioni…”; 3) nell'atto di citazione, che si trovava dietro la macchina agricola e gli veniva arrotato il piede a seguito retromarcia”. Sebbene la terza versione è stata confermata dal teste la stessa viene sconfessata dalle risultanze Tes_2
della CTU medico legale redatta dalla Dott.ssa L'Ausiliaria del giudice ha accertato: “…In Per_2
data 08.05.2017 il sig. era vittima di un grave trauma all'arto inferiore sn. Secondo Parte_1
quanto da Lui riferito, posizionato dietro al suo trattore condotto dal sig. , questi non si Parte_5
avvedeva della sua presenza ed effettuava per errore la manovra di retromarcia, arrotandolo al
piede sinistro, subendo cioè un cosiddetto trauma da schiacciamento. In seguito all'accaduto il
4 periziato veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale di Caltagirone, ove veniva ricoverato con la
seguente diagnosi: “Frattura lussazione TT sx”. Dal verbale di P.S. nulla è riportato circa la
dinamica del sinistro, mentre nella sezione esame obiettivo viene riportata solamente la dicitura
“sospetta trimalleolare”, senza alcuna descrizione clinica della lesività riscontrata e dei deficit ad
essa correlati. Il paziente veniva dunque sottoposto agli accertamenti e le cure del caso, con
successivo ricovero presso il reparto di ortopedia. Quivi, all'esame clinico locale riportato nella
relativa cartella clinica (pg 2/retro) viene indicato: Piede sn: impotenza funzionale completa del
piede, deficit di estensione e flessione attiva delle dita del piede. Nessuna lesività esterna viene
descritta, non vengono riscontrate soluzione di continuo di cute e tessuti molli né vengono
effettuati interventi di medicazione di ferite, in questo caso compatibili con il tipo di trauma
narrato in dinamica e cioè da arrotamento del piede sn. Se poi a tale elemento si aggiunge che a
pag. 2 della cartella, nella sezione Anamnesi raccolta dal dr. lo stesso giorno del sinistro Per_3
(08/05/2017), viene indicato testualmente: “riferisce caduta mentre scendeva dal trattore mentre
lavorava” (qualificato come infortunio sul lavoro), si condividono le perplessità della parte
convenuta circa la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica riferita.”
Quindi per la CTU il tipo di lesioni riportate dal sono incompatibili col dichiarato Pt_1
arrotamento da parte del trattore: “ Nessuna lesività esterna viene descritta, non vengono
riscontrate soluzione di continuo di cute e tessuti molli né vengono effettuati interventi di
medicazione di ferite, in questo caso compatibili con il tipo di trauma narrato in dinamica e cioè
da arrotamento del piede sn”.
Nonostante le contestazioni mosse al risultato della CTU, la Dott.ssa riconferma le Per_2
medesime perplessità sulla dinamica del sinistro. Questo decidente condivide le risultanze della relazione medico legale a filma della Dott.ssa e le fa proprie. È verosimile che la ruota di Per_2
un trattore avrebbe comportato lesioni alla cute e ai tessuti che sicuramente, qualora vi fossero stati,
sarebbero stati evidenziati nei documenti sanitari prodotti dalle parti. Nessun rilievo può avere il fatto che il consulente del giudice abbia accertato le lesioni subite dal e ne abbia quantificato Pt_1
5 il grado di invalidità.
Per cui si può serenamente affermare che nessuna compatibilità vi è tra la ricostruzione della dinamica del sinistro indicata dall'attore e le lesioni dallo stesso riportate.
Nessun dubbio vi è che il abbia subito un infortunio mentre si trovava a lavorare il proprio Pt_1
terreno, ma questo non può essere addebitabile ad un arrotamento: assenza di nesso di causalità.
Alla luce degli elementi sopra esposti, ritiene in conclusione il Tribunale che non siano state provate né le modalità del sinistro, né il nesso causale con le lesioni lamentate dall'attore. Ne consegue l'integrale rigetto della domanda proposta da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna al pagamento in favore della soc. La delle Parte_1 Parte_2
spese del giudizio che liquida, in considerazione del valore dichiarato, in €. 5.077,00, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente a carico del le spese di CTU liquidate con separato Parte_1
provvedimento.
Così deciso Caltagirone 17.03.2025
Il G.O.P.
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
6
Repubblica Italiana
Tribunale Di Caltagirone
Sezione Unica Civile
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.re Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 77/2019 R.G. promossa da:
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. , residente Parte_1 C.F._1
in Grammichele via Socrate 107, rapp.to e difeso dall'Avv. Marianna Occhipinti
A T T O R E
C O N T R O
LA , con sede in Milano, via Ignazio Gardella, 2, in persona Parte_2 dell'Amministratore Delegato Dott. nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_3
num iscrizione al Registro Imprese di Milano - REA Mlano n. 54871, iscritta Albo P.IVA_1
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez.I n. 1.00014, rappresentata e difesa dall'Avv.
Davide Maria Bisicchia
C O N V E N U T A
Conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
l'odierno attore con atto di citazione, notificato in data 08.01.19, chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito di un errata manovra del sig. , conducente del trattore. Controparte_1
Lamenta l'attore che, il giorno 8 maggio 2017, il sig. mentre era alla guida della CP_1
1 macchina agricola New Holland 6070, targata BH852H, di proprietà dello stesso stava Pt_1
eseguendo dei lavori all'interno dell'appezzamento di terreno del sito in c.da Mongialino ( Pt_1
Borgo Lupo) il quale erroneamente azionava la retromarcia e schiaccindo il piede sx del Pt_4
che si trovava dietro la predetta macchina agricola. Prontamente veniva trasportato al Pt_1
Pronto soccorso dell'Ospedale di Caltagirone, dove gli veniva diagnosticato: “ Frattura
pluriframmentaria comminuta dell'astralgo sinistro, frattura composta del calcagno sx, frattura del
malleolo peroneale sinistro, lussazione tibio-astralgo-calcaneare”, con una prognosi di 30 gg.. Gli
esiti delle lesioni subite venivano quantificati dall'attore al 15% di I.P per una somma pari ad €
102.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, danno morale ed esistenziale, oltre alle spese mediche quantificate dallo stesso in € 2.833,01. Quindi, chiedeva: “ 1. Dichiarare e condannare la
convenuta a risarcire i danni tutti alla salute, patrimoniali e non Parte_2
patrimoniali di ogni tipo subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa. 2.
Conseguentemente condannare la suddetta convenuta al pagamento della somma di euro
102.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore ovvero quella
somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di
causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno
del sinistro all'effettivo soddisfo;
3. con vittoria di spese e compensi professionali e ogni altro
diritto fatto salvo…” .
Si costituiva con propria comparsa di risposta la compagnia convenuta eccependo la totale infondatezza delle domanda attorea. Evidenziava al giudice come della ricostruzione del sinistro il ed i suoi difensori abbiano dato tre distinte versioni: “…1) la prima ( dichiarata dal Pt_1 Pt_1
ai medici dell'Ospedale) caduta accidentale mentre scendeva dalla macchina agricola;
( vedi
cartella clinica – allegata. 2) la seconda a firma della D.ssa il 13.11.17 dice testualmente “ Tes_1
passeggero, quindi trasportato, sulla macchina agricola New Holland targata BH852H ed a
seguito violento impatto si procurava le lesioni;
3) la terza quella della citazione, che si trovava
dietro la macchina agricola e gli veniva arrotato il piede a seguito retromarcia…”. Rilevava,
2 inoltre, la mancata produzione di indagini diagnostiche strumentali e la mancata citazione del litisconsorte necessario: sig. . Controparte_1
Chiedeva pertanto: “…In via preliminare ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti
del responsabile civile, Sig. nato a [...] l'[...]; Nel merito, Controparte_1
rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto…”.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del , la causa veniva istruita Controparte_1
mediante ammissione di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 7 novembre 2024, la difesa di parte attrice concludeva insistendo per l'accoglimento integrale delle proprie domande e difese e la causa è stata posta in decisione, mentre quella di parte convenuta per l'integrale rigetto della domanda attorea.
La causa veniva introitata par la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190cpc.
**********************
La domanda attorea va rigettata per le ragioni che seguono:
In ordine alla preliminare eccezione di parte convenuta sulla non integrità del contraddittorio,
occorre premettere che in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il “responsabile del
danno”, che a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 23 ed ora dal Decreto Legislativo 7
settembre 2005, n. 209, articolo 144, comma 3, deve essere chiamato in causa, come litisconsorte necessario – in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali – nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta contro l'assicuratore RCA, è
unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, se diverso da quello,
trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, onde consentirgli di opporre al proprietario del veicolo, quale soggetto assicurato,
oltre all'accertamento della propria responsabilità – oggetto della domanda risarcitoria del danneggiato che, nel caso che ci occupa, coincide con lo stesso assicurato – anche le eccezioni e le clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno derivanti dal contratto assicurativo, ed in particolare, di esercitare l'azione di rivalsa L. n. 990 del 1969, ex
3 articolo 18 – ed ora Decreto Legislativo n. 209 del 2005, ex articolo 144, comma 2 – verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (ex multis: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6333 del 28/11/1981; id. Sez. 3, Sentenza n.
2665 del 08/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 5538 del 09/03/2011; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 23706
del 22/11/2016. che estende l'applicazione della norma anche ai giudizio introdotti con “azione
diretta” nei confronti del proprio assicuratore RCA, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del
2005, articolo 149 sussistendo anche in tali ipotesi la medesima esigenza di rendere opponibile all'
assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'amministratore). Per tal motivo correttamente è stata rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dello , presunto conducente della macchina Controparte_1
agricola New Holland 6070, targata BH852H, di proprietà dello stesso Pt_1
essendo meramente facoltativa e non necessaria.
Nel merito del giudizio, non si è raggiunta la piena prova delle modalità in cui si sarebbero svolti i fatti di causa. Dalla documentazione in atti emergono tre distinte ricostruzioni del sinistro oggetto di causa: 1) dal certificato di pronto soccorso del P.O. “S.S. Gravina” di Caltagirone, dell'8 maggio
2017, il riferiva: “ …caduta mentre scendeva dal trattore mentre lavorava…”.; 2) Per_1
successivamente, con lettere del 13.11.17, a firma della D.ssa viene Tes_1
dichiarato:“…passeggero, quindi trasportato, sulla macchina agricola New Holland targata
BH852H ed a seguito violento impatto si procurava le lesioni…”; 3) nell'atto di citazione, che si trovava dietro la macchina agricola e gli veniva arrotato il piede a seguito retromarcia”. Sebbene la terza versione è stata confermata dal teste la stessa viene sconfessata dalle risultanze Tes_2
della CTU medico legale redatta dalla Dott.ssa L'Ausiliaria del giudice ha accertato: “…In Per_2
data 08.05.2017 il sig. era vittima di un grave trauma all'arto inferiore sn. Secondo Parte_1
quanto da Lui riferito, posizionato dietro al suo trattore condotto dal sig. , questi non si Parte_5
avvedeva della sua presenza ed effettuava per errore la manovra di retromarcia, arrotandolo al
piede sinistro, subendo cioè un cosiddetto trauma da schiacciamento. In seguito all'accaduto il
4 periziato veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale di Caltagirone, ove veniva ricoverato con la
seguente diagnosi: “Frattura lussazione TT sx”. Dal verbale di P.S. nulla è riportato circa la
dinamica del sinistro, mentre nella sezione esame obiettivo viene riportata solamente la dicitura
“sospetta trimalleolare”, senza alcuna descrizione clinica della lesività riscontrata e dei deficit ad
essa correlati. Il paziente veniva dunque sottoposto agli accertamenti e le cure del caso, con
successivo ricovero presso il reparto di ortopedia. Quivi, all'esame clinico locale riportato nella
relativa cartella clinica (pg 2/retro) viene indicato: Piede sn: impotenza funzionale completa del
piede, deficit di estensione e flessione attiva delle dita del piede. Nessuna lesività esterna viene
descritta, non vengono riscontrate soluzione di continuo di cute e tessuti molli né vengono
effettuati interventi di medicazione di ferite, in questo caso compatibili con il tipo di trauma
narrato in dinamica e cioè da arrotamento del piede sn. Se poi a tale elemento si aggiunge che a
pag. 2 della cartella, nella sezione Anamnesi raccolta dal dr. lo stesso giorno del sinistro Per_3
(08/05/2017), viene indicato testualmente: “riferisce caduta mentre scendeva dal trattore mentre
lavorava” (qualificato come infortunio sul lavoro), si condividono le perplessità della parte
convenuta circa la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica riferita.”
Quindi per la CTU il tipo di lesioni riportate dal sono incompatibili col dichiarato Pt_1
arrotamento da parte del trattore: “ Nessuna lesività esterna viene descritta, non vengono
riscontrate soluzione di continuo di cute e tessuti molli né vengono effettuati interventi di
medicazione di ferite, in questo caso compatibili con il tipo di trauma narrato in dinamica e cioè
da arrotamento del piede sn”.
Nonostante le contestazioni mosse al risultato della CTU, la Dott.ssa riconferma le Per_2
medesime perplessità sulla dinamica del sinistro. Questo decidente condivide le risultanze della relazione medico legale a filma della Dott.ssa e le fa proprie. È verosimile che la ruota di Per_2
un trattore avrebbe comportato lesioni alla cute e ai tessuti che sicuramente, qualora vi fossero stati,
sarebbero stati evidenziati nei documenti sanitari prodotti dalle parti. Nessun rilievo può avere il fatto che il consulente del giudice abbia accertato le lesioni subite dal e ne abbia quantificato Pt_1
5 il grado di invalidità.
Per cui si può serenamente affermare che nessuna compatibilità vi è tra la ricostruzione della dinamica del sinistro indicata dall'attore e le lesioni dallo stesso riportate.
Nessun dubbio vi è che il abbia subito un infortunio mentre si trovava a lavorare il proprio Pt_1
terreno, ma questo non può essere addebitabile ad un arrotamento: assenza di nesso di causalità.
Alla luce degli elementi sopra esposti, ritiene in conclusione il Tribunale che non siano state provate né le modalità del sinistro, né il nesso causale con le lesioni lamentate dall'attore. Ne consegue l'integrale rigetto della domanda proposta da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna al pagamento in favore della soc. La delle Parte_1 Parte_2
spese del giudizio che liquida, in considerazione del valore dichiarato, in €. 5.077,00, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente a carico del le spese di CTU liquidate con separato Parte_1
provvedimento.
Così deciso Caltagirone 17.03.2025
Il G.O.P.
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
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