Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
27 magio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9984 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Vittorio Antonio Anselmi come da Parte_1
procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso dall'avv. Marta Odorizzi come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data24/10/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di avere inoltrato in data 11.05.2023 alla Commissione Medica dell'ASL di Catania domanda per l'accertamento degli stati di invalidità civile onde essere sottoposto a visita medica collegiale per il riconoscimento del proprio grado di invalidità civile;
34% al 73% (Art 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 50%”(doc. 1) e “Portatore di Handicap art. 3 comma 1”.
- di avere proposto istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art.445-bis C.P.C. innanzi al Tribunale di Catania iscritto al RG. n. 2228/24;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che il ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari al 67%;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente;
- che, in particolare, il ricorrente è affetto da “Cheratocono in OO con ipovisione non migliorabile. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Osteodiscoartrosi del rachide lombare con deviazione scoliotica del tratto dorso-lombare”e tali infermità, alla luce della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n° 47 del 26 Febbraio 1992, determinano già alla data della domanda, una Invalidà Permanente quanto meno del 74%, applicando la regola del calcolo riduzionistico previsto in tali casi e la condizione di Handicap Grave;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che il sig. è affetto da Pt_1
patologie gravi e permanenti comportanti una condizione di Handicap Grave e tali da riconoscere che lo stessa abbia diritto a percepire il beneficio della pensione di invalidità civile o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza previsto dalla vigente normativa con decorrenza dalla data della domanda o dalla diversa data che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ via pregiudiziale e/o preliminare, a. Accertare la nullità in parte qua del ricorso ex art. 414 c.p.c. b. Accertare e dichiarare l'improponibilità e/o
l'inammissibilità del ricorso. In via principale subordinata c. Rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per mancate allegazioni e prove. d. Con vittoria di spese e compensi . In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, riconoscere il diritto richiesto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (art. 3, comma 4 L. 18/80) e il riconoscimento del cumulo di interessi e rivalutazione nei limiti dell'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 e s.m.i.”
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 27 maggio 2025 , sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
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1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione o, in subordine, all'assegno mensile di invalidità civile nonché ai benefici di cui alle legge 104 comma 3 articolo 3 .
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che il ricorrente è soggetto invalido nella misura del
69% non ricorrendo neppure le condizioni per il riconoscimento della condizione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato “Il sig. in data Parte_1
11/05/23 faceva istanza per avere riconosciuto un grado di invalidità tale da permettergli di fruire del trattamento pensionistico. Sottoposto il sig. in data 29/05/23 a visita medica Parte_1 da parte dei Sanitari della Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile di
Catania veniva trovato affetto da cheratocono in OO - ipoacusia neurosensoriale bilaterale - osteodiscoartrosi del rachide lombare - cardiopatia ipertensiva e pertanto ritenuto invalido nella misura del 50%, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (L. 104/92 art.
3, comma 1).
Il sig. presentava quindi ricorso giudiziario. Sottoposto a visita medico legale da Parte_1
parte del CTU nominato dott. il sig. veniva trovato affetto da Persona_1 Parte_1
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave in paziente affetto da cheratocono bilaterale con significativo deficit residuo (OD naturale = 5/10 n.m.; OS naturale = 1/10 n.m.), scoliosi ad S italica e miocardiopatia ipertensiva e pertanto ritenuto invalido nella misura del 67%
Veniva fatta opposizione
alla mia osservazione, il sig. è stato trovato affetto da Pt_2 Parte_1
• Miocardiopatia ipertensiva in I-II classe NYHA
• Spondiloartrosi in soggetto con scoliosi ad S italica a modesta incidenza funzionale - passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia anche se con preferibile appoggio monolaterale
• Deficit visivo da cheratocono bilaterale con visus OD 5/10 n.m.; OS 1/10 n.m.
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave
• Modesta sindrome depressiva reattiva”.
Ciò posto, in applicazione dei codici percentuali per ogni patologia analiticamente indicati nella tabella di cui alla relazione peritale ha concluso per una invalidità permanente complessiva del 69%.
Lo stesso consulente ha, poi, ulteriormente rilevato: “ Il sig. è altresì da intendersi Parte_1
soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (L. 104/92 art. 3, comma 1).Per quanto attiene la decorrenza del suddetto status, questa va vista alla data (11/05/23) di presentazione della domanda amministrativa in quanto patologie disfunzionali già all'epoca presenti e di pari intensità”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
3.Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso accertando e dichiarando che è soggetto invalido con percentuale Parte_1
del 69% a decorrere dal 11.5.2023 nonché soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità; spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 27/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso