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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2109 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 18.7.2024, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Parte_1 P.IVA_1
Ragni presso il cui studio sito a Fabriano, alla Piazza Garibaldi n.16, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice -
CONTRO
pagina 1 di 11
e per essa l'avv. Maria Maddalena Giungato Controparte_2
presso il cui studio sito a Roma Via di Monte Giordano n.5, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta -
In punto a: risarcimento danni.
Conclusioni
Per l'attrice:
“Piaccia all'Illustre Tribunale adito, ogni contraria eccezione, istanza e domanda
disattesa, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della del Parte_1
complessivo importo di € 5.656,00, per le causali evidenziate in atti, oltre interessi
legali maturati e maturandi dal dovuto fino al saldo. Con vittoria di spese, anche
della fase di mediazione, e competenze del giudizio.”
Per la convenuta:
“in via istruttoria, insiste nell'ammissione dell'interrogatorio formale con la Sig.ra
sulle circostanze articolate nella memoria ex art.183, co.6, Parte_2
pagina 2 di 11 n.2 del 03/06/2022 nonché sui capitoli di prova contraria articolati nella memoria
ex art.183, co. 6, n.3 del 23/06/2022; - nel merito, insiste nell'accoglimento delle
conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 03/01/2022,
confidando nel loro integrale accoglimento”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 23.9.2021 conveniva Parte_1
in giudizio per ottenere la restituzione di Controparte_1
€.5.656,00, oltre interessi legali, somma ad essa sottratta a seguito dell'utilizzo fraudolento, da parte di terzi estranei, della propria tessera bancomat, del cui smarrimento/furto aveva sporto denuncia, sul presupposto della imperizia e negligenza della convenuta. CP_1
L'istituto di credito, costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea,
indicando la quale unica responsabile per la negligente custodia della Parte_1
carta.
In istruttoria era escusso un testimone.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 18.7.2024.
pagina 3 di 11 2 – Il contratto relativo alla carta bancomat, costituente titolo della domanda di risarcimento per inadempimento, è pacifico e provato dalla relativa scrittura (v. doc. 1 attrice).
Parte attrice assume che alcune operazioni di prelievo e pagamento risultanti dall'estratto del conto corrente (v. doc. 5) ed eseguite a mezzo della carta, con conseguente addebito sul conto, non erano state dalla stessa autorizzate.
La non contesta che le operazioni in questione vennero eseguite da CP_1
soggetti diversi dalla titolare della carta, sostenendo che l'attrice sarebbe stata negligente nella custodia della carta, entrata nella disponibilità di terzi.
Ciò posto, a fronte della difesa della che imputa alla controparte un CP_1
difetto di diligenza nella custodia della carta bancomat, si tratta di definire il regime del relativo onere di prova.
Al riguardo, considerata l'epoca dell'eseguita operazione, trova applicazione la normativa di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e segnatamente la norma di cui all'art.
pagina 4 di 11 prevede che “Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato
un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento
registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il
prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé
necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata
dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia
adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo. E'
onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore
di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del
dolo o della colpa grave dell'utente”.
La norma pone, dunque, un duplice onere di prova a carico del prestatore di servizi di pagamento, ossia quello di dimostrare: 1) il corretto funzionamento del sistema di pagamento;
2) la responsabilità, anche per presunzioni, dell'utente.
La regola probatoria così strutturata è ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità in linea con le regole generali relative alla ripartizione della prova in tema di inadempimento contrattuale e di verifica della diligenza dell'agente professionale.
pagina 5 di 11 La giurisprudenza, in particolare, qualificata in termini contrattuali la responsabilità della banca, ha affermato che la diligenza posta a carico del professionista, per quanto concerne i servizi posti in essere in favore del cliente,
ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento assumendo come parametro quello dell'accorto banchiere (Cass. n. 806 del 2016); la diligenza della banca va, dunque, a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta,
per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo.
Ed invero, “in tema di responsabilità della banca, ovvero dell'erogatore del
corrispondente servizio, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti
elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del
sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto
ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi
di pagamento - prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a
verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente - la possibilità
pagina 6 di 11 di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non
attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter
essere fronteggiati in anticipo” (Cass. 2020 n. 26916)
La responsabilità della banca va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità
contrattuale. Mentre, pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (cfr. Cass. n. 2950 del
2017; Cass. n. 18045 del 2019; Cass. n. 26916 del 2020).
pagina 7 di 11 E', pertanto, la convenuta “a dover provare di aver adottato CP_1
soluzioni idonee a prevenire o ridurre l'uso fraudolento dei sistemi elettronici di
pagamento, quali ad esempio l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di
conferma di ogni singola operazione, sulla base di un principio di buona fede
nell'esecuzione del contratto” (così Cass. 2024 n. 3780).
In tale cornice di riferimento, si rileva, quanto al caso concreto, che, a fronte della pacifica esecuzione di operazioni di prelievo non autorizzate, la non ha assolto l'indicato onere di prova e cioè di aver adottato misure che CP_1
consentivano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa fosse effettivamente attribuibile al cliente, come gli indicati sistemi di alert.
Al riguardo, la assumendo contrariamente al vero che il sistema di CP_1
alert non sarebbe “stato richiesto da al momento della Parte_2
sottoscrizione del contratto” (v. comparsa di risposta pg. 7) – mentre è provato
per tabulas che il servizio di “notifica di base” era previsto nel contratto (v. doc. 2
attrice, pg. 2 in fine) – ammette implicitamente che detto sistema rimase nel concreto del tutto inattivo, come peraltro riferito dal testimone.
pagina 8 di 11 Lo smarrimento o il furto della carta o del suo codice di accesso (PIN),
quale risulta dalla denuncia, non è sufficiente a dimostrare che l'attrice abbia agito in modo incauto. Nessuna prova è stata fornita della custodia della carta unitamente al PIN, come pure dell'ipotizzato accesso al conto corrente da parte di soggetti terzi (dipendenti, soci), né infine un addebito di colpa a carico dell'attrice può trarsi dalla mancata specificazione di circostanze quali furto o smarrimento della carta o codici che, peraltro, non è dato sapere come avrebbero potuto conoscersi, e dunque allegarsi, dalla stessa persona offesa, ove non accadute.
E', per contro, pacifico che l'attrice, appena avvedutasi dei prelievi non autorizzati, ebbe a comunicare alla l'uso non autorizzato della carta CP_1
bancomat, poi integrando la denuncia con tre ulteriori operazioni illecite, a seguito di ricezione dell'estratto conto.
La convenuta, in definitiva, non ha dato prova della impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile (art. 1218 cod. civ.), ossia di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente imposto al debitore.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 11 d.lgs. n. 11 del 2010,
secondo cui “1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui sia stata eseguita
pagina 9 di 11 un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento
rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in
ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in
cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per
l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il
prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe
trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la
data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo”.
Per quanto esposto, la domanda deve essere accolta per la somma richiesta di €.5.656,00 (il quantum è incontestato).
Su detta somma, oggetto di debito di valore, spetta all'attrice la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT (per famiglie di operai ed impiegati) dall'evento di danno alla data della presente sentenza, nonché gli interessi legali compensativi che, in difetto di specifiche allegazioni, si riconoscono dalla sentenza al saldo.
3 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a risarcire a i danni di cui è causa mediante Parte_1
pagamento in favore della stessa di €.5.656,00, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT (per famiglie di operai ed impiegati) dal 18.6.2019 alla data della presente sentenza e con gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) condanna, altresì, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese di lite che si Parte_1
liquidano in €.4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Pesaro il 15.1.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 del d.lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017, il quale