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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11987/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUDDI Parte_1 C.F._1
GIACOMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA B. NALDINI 81/83 50028 BARBERINO TAVARNELLEpresso il difensore avv. LUDDI GIACOMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZO Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 54 00197 ROMApresso il difensore avv. RIZZO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' fondata da società per Controparte_2 Controparte_3
società e chiedeva “Nel merito: - Accertare e pronunciare l'annullamento ex artt. 428 e Co 1425 c.c. dei contratti di cui in premessa e sottoscritti dal Sig. con Parte_2
[...]
e per l'effetto - Condannare il suddetto , in persona del legale Controparte_5 CP_1
rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme versate dal
in favore dell' medesimo, pari ad € 16367,00 oltre interessi dal di Parte_2 CP_1
del dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”. L'attore,
pagina 1 di 4 nella qualità di erede unico del padre, sig. intende sentir dichiarare invalidi Parte_2
i contratti sottoscritti dal padre con la società convenuta in data 6.10.2017, 29.3.2018 e
14.9.2018, aventi ad oggetto la vendita di libri, per asserita incapacità naturale dello stesso al momento della sottoscrizione. Segnatamente, il sig. ha eccepito: l'annullabilità Pt_2
dei contratti per incapacità naturale del padre , allegando a tal fine documentazione Pt_2
medica dalla quale sono ricavabili episodi di disorientamento causati da trattamento chemioterapico cui è il de cuius era stato sottoposto in virtù di metastasi cerebrale, in relazione al quale lo stesso ha subito crisi epilettiche e ha alternato stati di euforia e di allucinazione.
***
L' Fondato da si è costituito Controparte_6 Controparte_7
nel giudizio e ha chiesto “in via preliminare, accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione passiva di Fondato da Controparte_6 [...]
e per l'effetto dichiarata l'estromissione dal giudizio di Controparte_7 [...]
Fondato da in via ulteriormente Controparte_6 Controparte_7
preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. nel Parte_1
merito rigettare le domande proposte dalla parte attrice in quanto infondate. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. La convenuta ha dedotto:
- la carenza di legittimazione passiva;
- il difetto di legittimazione attiva dell'attore;
- l'infondatezza della domanda attorea;
- mancanza di prova dei requisiti di cui all'art. 428 c.c.;
***
Il Giudice, rilevata l'impossibilità di addivenire ad una definizione bonaria della vicenda, considerata la natura documentale della la causa, in data 8 maggio 2025 la tratteneva in decisione. La domanda di parte attrice è inammissibile trovando accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta relativamente alla carenza di legittimazione passiva di da In tal Controparte_8 CP_7 Controparte_7
senso parte convenuta ha debitamente prodotto contratto di conferimento di ramo di azienda del 12.12.2018, con efficacia a far data dal 1.01.2019, stipulato tra l' CP_1
pagina 2 di 4 (conferente) e Editalia S.p.A. (conferitaria). Quest'ultima – si legge nella CP_7
relazione di stima del ramo di azienda pure in atti –, successivamente la cessione del ramo di azienda, ha modificato la propria denominazione sociale in “Treccani Reti S.p.A.”, concentrando al suo interno le attività commerciali sia dell' che di Editalia. In CP_1
buona sostanza, dopo la morte del sig. l' ha ceduto tutti i Parte_2 Controparte_1
contratti in essere con i propri clienti alla società Editalia, in seguito denominata Treccani
Reti S.p.A. Tanto rende la sola conferitaria – Treccani Reti S.p.A. – legittimata a stare in giudizio, essendo subentrata nella titolarità dei rapporti prima che si instaurasse l'odierno giudizio, con conseguente estraneità dell' convenuto. Solo ad Controparte_1
abundatiam, attesa la natura assorbente dell'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva, parimenti fondata è l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva. La Suprema
Corte ha spiegato che il solo certificato di morte non è sufficiente per dimostrare di essere eredi di una persona: l'atto accerta il solo avvenuto decesso della persona, ma nulla dice circa quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato (Cass. Civ., Ordinanza del 4.12.2019, n.
31695). Anche la denuncia di successione non è pienamente sufficiente al fine di provare l'immissione nella titolarità delle situazioni giuridiche facenti capo al de cuius. La
Suprema Corte , infatti, riconosce alla stessa valore indiziario, che necessita di ulteriore supporto probatorio, poiché trattasi di atti preordinato e funzionale all'acquisto della qualità di erede (Cass. Civ., del 16.01.2017, n. 868).
In caso di azione esperita da chi asserisce di essere erede, grava sullo stesso attore l'onere di fornire la prova dell'assunzione della suddetta qualità. È, pertanto, onere dell'attore comprovare non soltanto la chiamata all'eredità, ma altresì l'avvenuta accettazione da parte del soggetto evocato in giudizio, non essendo ipotizzabile alcuna presunzione di avvenuta assunzione della qualità di erede in virtù della mera chiamata all'eredità; neppure l'estratto dell'atto di nascita del sig. sopperisce la carenza probatoria. Parte_1
La domanda del sig. volta alla declaratoria di nullità dei contratti Parte_1
stipulato dal defunto padre , deve essere dichiarata inammissibile. Pt_2
Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così dispone:
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta dal sig. contro Parte_1
l per carenza di legittimazione passiva del suddetto CP_1 Controparte_1
; CP_1
2) Condanna parte attrice a rifondere alla società convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 2500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Firenze, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11987/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUDDI Parte_1 C.F._1
GIACOMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA B. NALDINI 81/83 50028 BARBERINO TAVARNELLEpresso il difensore avv. LUDDI GIACOMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZO Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 54 00197 ROMApresso il difensore avv. RIZZO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' fondata da società per Controparte_2 Controparte_3
società e chiedeva “Nel merito: - Accertare e pronunciare l'annullamento ex artt. 428 e Co 1425 c.c. dei contratti di cui in premessa e sottoscritti dal Sig. con Parte_2
[...]
e per l'effetto - Condannare il suddetto , in persona del legale Controparte_5 CP_1
rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme versate dal
in favore dell' medesimo, pari ad € 16367,00 oltre interessi dal di Parte_2 CP_1
del dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”. L'attore,
pagina 1 di 4 nella qualità di erede unico del padre, sig. intende sentir dichiarare invalidi Parte_2
i contratti sottoscritti dal padre con la società convenuta in data 6.10.2017, 29.3.2018 e
14.9.2018, aventi ad oggetto la vendita di libri, per asserita incapacità naturale dello stesso al momento della sottoscrizione. Segnatamente, il sig. ha eccepito: l'annullabilità Pt_2
dei contratti per incapacità naturale del padre , allegando a tal fine documentazione Pt_2
medica dalla quale sono ricavabili episodi di disorientamento causati da trattamento chemioterapico cui è il de cuius era stato sottoposto in virtù di metastasi cerebrale, in relazione al quale lo stesso ha subito crisi epilettiche e ha alternato stati di euforia e di allucinazione.
***
L' Fondato da si è costituito Controparte_6 Controparte_7
nel giudizio e ha chiesto “in via preliminare, accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione passiva di Fondato da Controparte_6 [...]
e per l'effetto dichiarata l'estromissione dal giudizio di Controparte_7 [...]
Fondato da in via ulteriormente Controparte_6 Controparte_7
preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. nel Parte_1
merito rigettare le domande proposte dalla parte attrice in quanto infondate. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. La convenuta ha dedotto:
- la carenza di legittimazione passiva;
- il difetto di legittimazione attiva dell'attore;
- l'infondatezza della domanda attorea;
- mancanza di prova dei requisiti di cui all'art. 428 c.c.;
***
Il Giudice, rilevata l'impossibilità di addivenire ad una definizione bonaria della vicenda, considerata la natura documentale della la causa, in data 8 maggio 2025 la tratteneva in decisione. La domanda di parte attrice è inammissibile trovando accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta relativamente alla carenza di legittimazione passiva di da In tal Controparte_8 CP_7 Controparte_7
senso parte convenuta ha debitamente prodotto contratto di conferimento di ramo di azienda del 12.12.2018, con efficacia a far data dal 1.01.2019, stipulato tra l' CP_1
pagina 2 di 4 (conferente) e Editalia S.p.A. (conferitaria). Quest'ultima – si legge nella CP_7
relazione di stima del ramo di azienda pure in atti –, successivamente la cessione del ramo di azienda, ha modificato la propria denominazione sociale in “Treccani Reti S.p.A.”, concentrando al suo interno le attività commerciali sia dell' che di Editalia. In CP_1
buona sostanza, dopo la morte del sig. l' ha ceduto tutti i Parte_2 Controparte_1
contratti in essere con i propri clienti alla società Editalia, in seguito denominata Treccani
Reti S.p.A. Tanto rende la sola conferitaria – Treccani Reti S.p.A. – legittimata a stare in giudizio, essendo subentrata nella titolarità dei rapporti prima che si instaurasse l'odierno giudizio, con conseguente estraneità dell' convenuto. Solo ad Controparte_1
abundatiam, attesa la natura assorbente dell'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva, parimenti fondata è l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva. La Suprema
Corte ha spiegato che il solo certificato di morte non è sufficiente per dimostrare di essere eredi di una persona: l'atto accerta il solo avvenuto decesso della persona, ma nulla dice circa quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato (Cass. Civ., Ordinanza del 4.12.2019, n.
31695). Anche la denuncia di successione non è pienamente sufficiente al fine di provare l'immissione nella titolarità delle situazioni giuridiche facenti capo al de cuius. La
Suprema Corte , infatti, riconosce alla stessa valore indiziario, che necessita di ulteriore supporto probatorio, poiché trattasi di atti preordinato e funzionale all'acquisto della qualità di erede (Cass. Civ., del 16.01.2017, n. 868).
In caso di azione esperita da chi asserisce di essere erede, grava sullo stesso attore l'onere di fornire la prova dell'assunzione della suddetta qualità. È, pertanto, onere dell'attore comprovare non soltanto la chiamata all'eredità, ma altresì l'avvenuta accettazione da parte del soggetto evocato in giudizio, non essendo ipotizzabile alcuna presunzione di avvenuta assunzione della qualità di erede in virtù della mera chiamata all'eredità; neppure l'estratto dell'atto di nascita del sig. sopperisce la carenza probatoria. Parte_1
La domanda del sig. volta alla declaratoria di nullità dei contratti Parte_1
stipulato dal defunto padre , deve essere dichiarata inammissibile. Pt_2
Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così dispone:
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta dal sig. contro Parte_1
l per carenza di legittimazione passiva del suddetto CP_1 Controparte_1
; CP_1
2) Condanna parte attrice a rifondere alla società convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 2500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Firenze, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4