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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1066/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ET ND, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5763/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4420/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 11/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027893428 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202000016881704000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202000052661329000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200069028420000 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210033169522000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210081345946000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210081346047
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712022009092907000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220161077455000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230014543204000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230041124826000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Si riportano alle conclusioni formulate con gli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srls ricorrente_1 chiese, con ricorso proposto nei confronti dell'DE e depositato alla CGT di Napoli, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.07120249027893428 notificata in data 28 maggio 2024 di complessivi €.1.238.651,00, eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, la prescrizione quinquennale della pretesa. la decadenza per violazione del termine previsto dall'art. 25 del
Dpr 602/73.
L'ader non si costituì.
La CGT con sentenza n. 4420 emessa all'udienza del 20 febbraio 2025 e depositata l'11 marzo 2025 dichiarò
l'inammissibilità del ricorso per due ordini di motivi:
omesso deposito della notifica del ricorso in formato .eml o . msg;
omesso deposito della relata di notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione, essendo stata depositata solo la copia delle PEC di accettazione e di consegna prive della relata di notifica.
La società ha impugnato la sentenza della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore anticipatario.
L'DE che ha chiesto il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ader ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 546/92 perché l'atto di impugnazione sarebbe assolutamente generico, mancando qualsiasi indicazione alle parti della sentenza che si intendevano appellare oltre che le motivazioni del gravame.
L'eccezione non è fondata in quanto l'appellante ha indicato i capi della decisione dei quali chiedeva la riforma, precisando per ciascuno di essi le ragioni in fatto ed in diritto sui quali fondava la richiesta.
Sempre l'DE ha eccepito la inammissibilità del ricorso per violazione del termine previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 546/92.
Il ricorso, sostiene, era stato notificato il 17 luglio 2024 e, come risultava da una comunicazione del Sigit, , al 7 ottobre 2024, quindi oltre il termine di 30 giorni dalla notifica, non risultava iscritto a ruolo.
Il motivo non è fondato in quanto dalla consultazione del fascicolo telematico risulta che il ricorso fu iscritto a ruolo nello stesso giorno della notifica, il 17 luglio 2024.
Con il primo motivo l'appellante evidenzia l'erroneità della decisione, sostenendo di aver depositato nel fascicolo telematico la notifica del ricorso anche in formato .eml.
Il motivo è fondato in quanto l'allora ricorrente depositò il file della notifica del ricorso in formato .eml,. per cui era possibile verificare che l'atto consegnato alla controparte fosse proprio il ricorso.
Anche il secondo motivo di appello è fondato atteso che v'è in atti l'accettazione della pec di notifica all'agenzia riscossione.
L'DE ha depositato la relata di notifica delle cartelle di pagamento.
La documentazione non può essere esaminata in quanto, essendo stato il giudizio introdotto con ricorso notificato in epoca successiva al 4 gennaio 2024, trova applicazione la nuova formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo 546/92 il quale prevede che: “ 3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis".
L'omessa notifica dell'atto presupposto non solo ne determina la nullità perché non è stata rispettata la sequenza procedimentale, ma non consente di verificare se sia intervenuto un atto che ha interrotto la prescrizione che è decorso all'atto della notifica della intimazione impugnata.
L'appello va respinto.
La novità della normativa e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ET ND, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5763/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4420/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 11/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027893428 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202000016881704000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202000052661329000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200069028420000 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210033169522000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210081345946000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210081346047
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712022009092907000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220161077455000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230014543204000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230041124826000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Si riportano alle conclusioni formulate con gli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srls ricorrente_1 chiese, con ricorso proposto nei confronti dell'DE e depositato alla CGT di Napoli, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.07120249027893428 notificata in data 28 maggio 2024 di complessivi €.1.238.651,00, eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, la prescrizione quinquennale della pretesa. la decadenza per violazione del termine previsto dall'art. 25 del
Dpr 602/73.
L'ader non si costituì.
La CGT con sentenza n. 4420 emessa all'udienza del 20 febbraio 2025 e depositata l'11 marzo 2025 dichiarò
l'inammissibilità del ricorso per due ordini di motivi:
omesso deposito della notifica del ricorso in formato .eml o . msg;
omesso deposito della relata di notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione, essendo stata depositata solo la copia delle PEC di accettazione e di consegna prive della relata di notifica.
La società ha impugnato la sentenza della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore anticipatario.
L'DE che ha chiesto il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ader ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 546/92 perché l'atto di impugnazione sarebbe assolutamente generico, mancando qualsiasi indicazione alle parti della sentenza che si intendevano appellare oltre che le motivazioni del gravame.
L'eccezione non è fondata in quanto l'appellante ha indicato i capi della decisione dei quali chiedeva la riforma, precisando per ciascuno di essi le ragioni in fatto ed in diritto sui quali fondava la richiesta.
Sempre l'DE ha eccepito la inammissibilità del ricorso per violazione del termine previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 546/92.
Il ricorso, sostiene, era stato notificato il 17 luglio 2024 e, come risultava da una comunicazione del Sigit, , al 7 ottobre 2024, quindi oltre il termine di 30 giorni dalla notifica, non risultava iscritto a ruolo.
Il motivo non è fondato in quanto dalla consultazione del fascicolo telematico risulta che il ricorso fu iscritto a ruolo nello stesso giorno della notifica, il 17 luglio 2024.
Con il primo motivo l'appellante evidenzia l'erroneità della decisione, sostenendo di aver depositato nel fascicolo telematico la notifica del ricorso anche in formato .eml.
Il motivo è fondato in quanto l'allora ricorrente depositò il file della notifica del ricorso in formato .eml,. per cui era possibile verificare che l'atto consegnato alla controparte fosse proprio il ricorso.
Anche il secondo motivo di appello è fondato atteso che v'è in atti l'accettazione della pec di notifica all'agenzia riscossione.
L'DE ha depositato la relata di notifica delle cartelle di pagamento.
La documentazione non può essere esaminata in quanto, essendo stato il giudizio introdotto con ricorso notificato in epoca successiva al 4 gennaio 2024, trova applicazione la nuova formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo 546/92 il quale prevede che: “ 3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis".
L'omessa notifica dell'atto presupposto non solo ne determina la nullità perché non è stata rispettata la sequenza procedimentale, ma non consente di verificare se sia intervenuto un atto che ha interrotto la prescrizione che è decorso all'atto della notifica della intimazione impugnata.
L'appello va respinto.
La novità della normativa e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Compensa le spese.