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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1369/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
San Martino Sud n. 19, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Marialuisa Portafoglio, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pisa alla via San Martino n. 77;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Guido Rossa, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena
Baldi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via delle
Pappe n. 12;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 4.7.2024, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio il 23.11.2008 in Pistoia con Controparte_1
e che dalla loro unione nascevano i figli (nata il [...]), Per_1 Per_2
(nato il [...]), (nata il [...]). Persona_3
I coniugi addivenivano alla separazione giusto accordo di negoziazione assistita del 28.10.2020, con il quale prevedevano l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni paterne a week end alternati dalle 9 del sabato alle 22 della domenica, obbligo del padre di versare
€ 600 a titolo di mantenimento dei figli.
Il ricorrente deduceva di lavorare come dipendente di una ditta di autotrasporti e di corrispondere canone di locazione per € 550 mensili;
rilevava come le proprie condizioni economiche fossero peggiorate, dovendo affrontare le spese di locazione, il pagamento di utenze e tasse arretrate risalenti al matrimonio, oltre che il pagamento della mensa. Evidenziava, poi, come la resistente percepisse per intero l'assegno unico.
In merito alle modalità di frequentazione dei minori, il ricorrente richiedeva di modificare parzialmente gli orari e domandava di poterli prelevare e riportare presso il supermercato Conad di Altopascio, abitando lui a Cascina.
Il ricorrente, poi, evidenziava che la resistente doveva restituirgli la somma di
€ 8.323,07, relativa alla vendita della casa familiare, la somma di € 3.292,74 corrisposta per la mensa, la metà delle somme corrisposte a titolo di TARI e
TARES per la casa familiare.
Pertanto, il ricorrente concludeva così:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Pistoia (PT), in data
23.11.2008, tra i IG.ri e , Controparte_1 Parte_1
successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Pistoia, al N. 144, P. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2. confermare l'affidamento condiviso dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre.
[...]
2
3. mantenere il diritto di visita del sig. nei termini e con le modalità Parte_1
indicate nel provvedimento di negoziazione assistita e come aggiornate e specificate nel piano genitoriale allegato, ovvero:“I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, in particolare a riguardo delle scelte religiose, scolastiche, mediche, educazione, sport e tutte le attività di svago. Per quanto riguarda le scelte di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente. Il sig. terrà con sé i figli ogni Parte_1
qualvolta lo vorranno ed ogni quindici giorni nel weekend dalle ore 17:00 del sabato fino alle ore 17:00 della domenica sera. Gli orari sopra indicati saranno prolungabili e/o modificabili su accordo dei genitori, anche riguardo ad ulteriori pernottamenti dei figli presso la dimora paterna”. Nel periodo estivo, ognuno dei genitori, lavoro permettendo, trascorrerà con i figli un periodo di vacanza di almeno 7 giorni anche non consecutivi, i figli trascorreranno, di anno in anno, le festività alternativamente con l'uno e l'altro genitore”. Inoltre
i predetti si impegnano reciprocamente, ove possibile, a trascorrere il compleanno dei figli o comunque qualsiasi occasione importante insieme agli stessi. Ogni genitore, in caso di malattia dei figli, quando soggiornassero presso l'altro, avrà il diritto di visitarli, tenendo conto delle esigenze personali di ognuno;
4. Definire ed integrare le modalità di accudimento e di gestione dei figli , Per_1
e così come illustrate in premessa nel punto 2 e nel piano Per_2 Persona_3
genitoriale, cui ci si riporta integralmente;
5. stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in Parte_1 favore dei figli pari alla somma omnicompresiva di € 500,00 mensili, oltre al
30% delle spese straordinarie imprevedibili e sporadiche, con la previsione di adeguamento ISTAT, così come illustrato in premessa nel punto 3, da corrispondere dal IG. alla sig.ra entro il 5 di ogni Parte_1 CP_1
mese fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, e sarà annualmente rivalutato in base agli indici istat;
6. Il IG. e la IG.ra si impegnano al rilascio e al Parte_1 CP_1
rinnovo dei documenti propri e per i figli (carta di identità, passaporto valido per l'espatrio, e qualsiasi altro documento rientrante nella categoria);
3
7. accertare e dichiarare il diritto del sig. al rimborso di quanto a Parte_1
lui spettante per la vendita della casa coniugale e delle spese arretrate dallo stesso evase come elencate in premessa e conseguentemente condannare la sig.ra al rimborso nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
della somma pari ad € 12.724,10 o quell'altra somma che risulterà
[...]
accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria così come illustrato in premessa nel punto n. 4, cui ci si riporta integralmente.
8. Con vittoria di spese ed onorari da corrispondere al sottoscritto difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.9.2024, si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, Controparte_1
eccepiva la inammissibilità delle domande restitutorie.
Nel merito, la resistente evidenziava come il padre frequentasse i figli per pochi giorni al mese, e come non vi fossero i presupposti per ridurre l'assegno di mantenimento, dovendo, anzi, lo stesso essere aumentato in € 750 complessivi.
Pertanto, la resistente concludeva così:
1. Pronunciare domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23.11.2008 nel Comune di Pistoia, matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pistoia (PT) – Atti di matrimonio n. 144, P 1.;
2. confermare l'affido condiviso tra i genitori dei tre figli: Persona_4
nata a [...] il [...], nato a Pistoia (PT) in [...]
data 07.10.2010, nata a Prato (PO) in [...]_6
29.11.2013;
3. Mantenere il diritto di visita del IG. nei termini e nelle Parte_1
modalità indicate nel provvedimento di separazione attivata con negoziazione assistita. Ossia: il padre terrà con sé i figli ogni qualvolta lo vorranno ed ogni
15 giorni nel weekend dalle 17:00 del sabato fino alle 17:00 della domenica;
7 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, festività alternate (di un solo giorno);
4. Aumentare l'assegno di mantenimento in favore della prole da complessivi
€ 701,40 (€ 600,00 rivalutati ISTAT dal 2020) ad € 750,00, con conferma delle spese extra per i figli in ragione del 50% su ogni coniuge;
5. Dichiarare inammissibile la domanda contenuta al Punto 7 del ricorso introduttivo di lite, relativamente al diritto del ricorrente circa il presunto
4 rimborso di quanto di sua spettanza maturato per la vendita della casa coniugale da parte della IG.ra , con ogni declaratoria Controparte_1
di legge;
Vittoria di spese ed onorari di causa in favore del procuratore anticipatario.
In data 14.11.2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale, con ordinanza resa in pari data, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 18.3.2025, nella quale veniva riservata in decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla separazione intervenuta con convezione di negoziazione assistita del 10.11.2020.
L'indifferenza delle parti alla prosecuzione della convivenza rende evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
3. In merito all'affidamento dei figli minori, le parti concordano sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale
5 appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nulla osta, così come richiesto dalle parti, alla previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso l'abitazione materna.
In merito alle frequentazioni padre/figli, le parti, egualmente, concordano, per cui il padre terrà con sé i figli ogni 15 giorni, nel fine settimana, dalle ore 17 del sabato alle ore 17 della domenica, ed ogni altra volta che i figli vorranno.
In merito allo scambio dei figli minori, che il ricorrente richiede svolgersi ad
Altopascio, non si ritiene di gravare la resistente di tale impegno, anche considerato che tale spostamento del padre per andare a prendere i figli avviene solamente ogni quindici giorni.
Nel periodo estivo, ognuno dei genitori trascorrerà almeno 7 giorni, anche non consecutivi, con i figli, in periodo da determinarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
I figli trascorreranno il giorno di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'Anno, nonché Pasqua e Pasquetta alternativamente con l'uno o l'altro genitore.
4. La resistente domanda un aumento del contributo di mantenimento, rispetto a quanto previsto in separazione, per € 250 per ciascun figlio, mentre il ricorrente ne richiede una riduzione in € 500 mensili complessivi.
Il ricorrente svolge attività lavorativa di autista di mezzi pesanti per la
[...]
e, dagli estratti conto dell'anno 2023 in atti (cfr. doc. 10 Controparte_2 allegato al ricorso), risulta avere percepito uno stipendio medio mensile di €
2.500. Lo stesso è, poi, onerato del pagamento del canone di locazione per €
550.
La resistente svolge attività lavorativa presso un negozio di abbigliamento e risulta percepire un reddito di circa € 1.600 mensili netti.
Considerato che il tempo di frequentazione padre/figli è piuttosto limitato (due giorni al mese e due pernotti al mese), appare congruo, tenuto conto della rivalutazione Istat medio tempore maturata, rideterminare il contributo di mantenimento dovuto, all'attualità, in € 235 per ciascun figlio (€ 705 mensili complessivi).
Nella determinazione di tale contributo, va anche considerato che l'assegno unico per i tre i figli è ripartito al 50% tra i genitori, e che la mensa deve ritenersi inclusa nel contributo ordinario di mantenimento.
6 Le spese straordinarie per i tre figli sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e sono regolate come da dispositivo.
5. Il ricorrente domanda la restituzione dell'importo complessivo di €
12.724,10, relativo a somme derivanti dalla vendita della casa familiare (€
8.323,07), somme corrisposte per la mensa scolastica (€ 3.292,74), somme corrisposte per la TARI e la TARES sulla casa familiare (metà di € 2.216,59).
Tale domanda, in questo giudizio di divorzio, è inammissibile, esulando dal suo ambito oggettivo e dovendo, eventualmente, essere formulata in altra sede.
6. Le spese di lite sono compensate per due terzi, considerato che in merito all'affidamento dei minori e alle frequentazioni padre/figli le parti si sono trovate d'accordo, e rispetto alla contribuzione le rispettive pretese sono state solo parzialmente accolte;
per il residuo terzo sono poste a carico del ricorrente, vista la pronuncia di inammissibilità della domanda restitutoria.
Le spese di lite sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e parametri minimi per la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pistoia il 23.11.2008 tra , nato a [...] il [...], e nata Parte_1 Controparte_1
a Pistoia il 17.6.1982;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3
con collocamento prevalente presso la madre;
[...]
3) disciplina i tempi di frequentazione padre/figlia come segue:
a) il padre terrà con sé i figli quando questi vorranno e, comunque, ogni quindici giorni nel week end, dalle ore 17 del sabato alle ore 17 della domenica sera;
b) nel periodo estivo, ognuno dei genitori trascorrerà almeno 7 giorni anche non consecutivi con i figli, in periodo da determinarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
c) i figli trascorreranno il giorno di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'Anno, nonché Pasqua e Pasquetta alternativamente con l'uno o l'altro
7 genitore;
4) dispone l'obbligo di di versare a a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento dei figli minori, la somma di € 705,00 mensili (€ 235 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
5) le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il COA ed il Tribunale di Pistoia, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero;
8 scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
6) dispone che l'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
7) dichiara inammissibile la domanda restitutoria;
8) condanna alla refusione di un terzo (1/3) delle spese di lite Parte_1 in favore di liquidate in € 1.269,33 (1/3) per compensi Controparte_1
di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Elena Baldi;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 144, Parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 27.3.2025.
9 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1369/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
San Martino Sud n. 19, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Marialuisa Portafoglio, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pisa alla via San Martino n. 77;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Guido Rossa, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena
Baldi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via delle
Pappe n. 12;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 4.7.2024, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio il 23.11.2008 in Pistoia con Controparte_1
e che dalla loro unione nascevano i figli (nata il [...]), Per_1 Per_2
(nato il [...]), (nata il [...]). Persona_3
I coniugi addivenivano alla separazione giusto accordo di negoziazione assistita del 28.10.2020, con il quale prevedevano l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni paterne a week end alternati dalle 9 del sabato alle 22 della domenica, obbligo del padre di versare
€ 600 a titolo di mantenimento dei figli.
Il ricorrente deduceva di lavorare come dipendente di una ditta di autotrasporti e di corrispondere canone di locazione per € 550 mensili;
rilevava come le proprie condizioni economiche fossero peggiorate, dovendo affrontare le spese di locazione, il pagamento di utenze e tasse arretrate risalenti al matrimonio, oltre che il pagamento della mensa. Evidenziava, poi, come la resistente percepisse per intero l'assegno unico.
In merito alle modalità di frequentazione dei minori, il ricorrente richiedeva di modificare parzialmente gli orari e domandava di poterli prelevare e riportare presso il supermercato Conad di Altopascio, abitando lui a Cascina.
Il ricorrente, poi, evidenziava che la resistente doveva restituirgli la somma di
€ 8.323,07, relativa alla vendita della casa familiare, la somma di € 3.292,74 corrisposta per la mensa, la metà delle somme corrisposte a titolo di TARI e
TARES per la casa familiare.
Pertanto, il ricorrente concludeva così:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Pistoia (PT), in data
23.11.2008, tra i IG.ri e , Controparte_1 Parte_1
successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Pistoia, al N. 144, P. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2. confermare l'affidamento condiviso dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre.
[...]
2
3. mantenere il diritto di visita del sig. nei termini e con le modalità Parte_1
indicate nel provvedimento di negoziazione assistita e come aggiornate e specificate nel piano genitoriale allegato, ovvero:“I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, in particolare a riguardo delle scelte religiose, scolastiche, mediche, educazione, sport e tutte le attività di svago. Per quanto riguarda le scelte di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente. Il sig. terrà con sé i figli ogni Parte_1
qualvolta lo vorranno ed ogni quindici giorni nel weekend dalle ore 17:00 del sabato fino alle ore 17:00 della domenica sera. Gli orari sopra indicati saranno prolungabili e/o modificabili su accordo dei genitori, anche riguardo ad ulteriori pernottamenti dei figli presso la dimora paterna”. Nel periodo estivo, ognuno dei genitori, lavoro permettendo, trascorrerà con i figli un periodo di vacanza di almeno 7 giorni anche non consecutivi, i figli trascorreranno, di anno in anno, le festività alternativamente con l'uno e l'altro genitore”. Inoltre
i predetti si impegnano reciprocamente, ove possibile, a trascorrere il compleanno dei figli o comunque qualsiasi occasione importante insieme agli stessi. Ogni genitore, in caso di malattia dei figli, quando soggiornassero presso l'altro, avrà il diritto di visitarli, tenendo conto delle esigenze personali di ognuno;
4. Definire ed integrare le modalità di accudimento e di gestione dei figli , Per_1
e così come illustrate in premessa nel punto 2 e nel piano Per_2 Persona_3
genitoriale, cui ci si riporta integralmente;
5. stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in Parte_1 favore dei figli pari alla somma omnicompresiva di € 500,00 mensili, oltre al
30% delle spese straordinarie imprevedibili e sporadiche, con la previsione di adeguamento ISTAT, così come illustrato in premessa nel punto 3, da corrispondere dal IG. alla sig.ra entro il 5 di ogni Parte_1 CP_1
mese fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, e sarà annualmente rivalutato in base agli indici istat;
6. Il IG. e la IG.ra si impegnano al rilascio e al Parte_1 CP_1
rinnovo dei documenti propri e per i figli (carta di identità, passaporto valido per l'espatrio, e qualsiasi altro documento rientrante nella categoria);
3
7. accertare e dichiarare il diritto del sig. al rimborso di quanto a Parte_1
lui spettante per la vendita della casa coniugale e delle spese arretrate dallo stesso evase come elencate in premessa e conseguentemente condannare la sig.ra al rimborso nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
della somma pari ad € 12.724,10 o quell'altra somma che risulterà
[...]
accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria così come illustrato in premessa nel punto n. 4, cui ci si riporta integralmente.
8. Con vittoria di spese ed onorari da corrispondere al sottoscritto difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.9.2024, si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, Controparte_1
eccepiva la inammissibilità delle domande restitutorie.
Nel merito, la resistente evidenziava come il padre frequentasse i figli per pochi giorni al mese, e come non vi fossero i presupposti per ridurre l'assegno di mantenimento, dovendo, anzi, lo stesso essere aumentato in € 750 complessivi.
Pertanto, la resistente concludeva così:
1. Pronunciare domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23.11.2008 nel Comune di Pistoia, matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pistoia (PT) – Atti di matrimonio n. 144, P 1.;
2. confermare l'affido condiviso tra i genitori dei tre figli: Persona_4
nata a [...] il [...], nato a Pistoia (PT) in [...]
data 07.10.2010, nata a Prato (PO) in [...]_6
29.11.2013;
3. Mantenere il diritto di visita del IG. nei termini e nelle Parte_1
modalità indicate nel provvedimento di separazione attivata con negoziazione assistita. Ossia: il padre terrà con sé i figli ogni qualvolta lo vorranno ed ogni
15 giorni nel weekend dalle 17:00 del sabato fino alle 17:00 della domenica;
7 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, festività alternate (di un solo giorno);
4. Aumentare l'assegno di mantenimento in favore della prole da complessivi
€ 701,40 (€ 600,00 rivalutati ISTAT dal 2020) ad € 750,00, con conferma delle spese extra per i figli in ragione del 50% su ogni coniuge;
5. Dichiarare inammissibile la domanda contenuta al Punto 7 del ricorso introduttivo di lite, relativamente al diritto del ricorrente circa il presunto
4 rimborso di quanto di sua spettanza maturato per la vendita della casa coniugale da parte della IG.ra , con ogni declaratoria Controparte_1
di legge;
Vittoria di spese ed onorari di causa in favore del procuratore anticipatario.
In data 14.11.2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale, con ordinanza resa in pari data, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 18.3.2025, nella quale veniva riservata in decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla separazione intervenuta con convezione di negoziazione assistita del 10.11.2020.
L'indifferenza delle parti alla prosecuzione della convivenza rende evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
3. In merito all'affidamento dei figli minori, le parti concordano sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale
5 appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nulla osta, così come richiesto dalle parti, alla previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso l'abitazione materna.
In merito alle frequentazioni padre/figli, le parti, egualmente, concordano, per cui il padre terrà con sé i figli ogni 15 giorni, nel fine settimana, dalle ore 17 del sabato alle ore 17 della domenica, ed ogni altra volta che i figli vorranno.
In merito allo scambio dei figli minori, che il ricorrente richiede svolgersi ad
Altopascio, non si ritiene di gravare la resistente di tale impegno, anche considerato che tale spostamento del padre per andare a prendere i figli avviene solamente ogni quindici giorni.
Nel periodo estivo, ognuno dei genitori trascorrerà almeno 7 giorni, anche non consecutivi, con i figli, in periodo da determinarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
I figli trascorreranno il giorno di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'Anno, nonché Pasqua e Pasquetta alternativamente con l'uno o l'altro genitore.
4. La resistente domanda un aumento del contributo di mantenimento, rispetto a quanto previsto in separazione, per € 250 per ciascun figlio, mentre il ricorrente ne richiede una riduzione in € 500 mensili complessivi.
Il ricorrente svolge attività lavorativa di autista di mezzi pesanti per la
[...]
e, dagli estratti conto dell'anno 2023 in atti (cfr. doc. 10 Controparte_2 allegato al ricorso), risulta avere percepito uno stipendio medio mensile di €
2.500. Lo stesso è, poi, onerato del pagamento del canone di locazione per €
550.
La resistente svolge attività lavorativa presso un negozio di abbigliamento e risulta percepire un reddito di circa € 1.600 mensili netti.
Considerato che il tempo di frequentazione padre/figli è piuttosto limitato (due giorni al mese e due pernotti al mese), appare congruo, tenuto conto della rivalutazione Istat medio tempore maturata, rideterminare il contributo di mantenimento dovuto, all'attualità, in € 235 per ciascun figlio (€ 705 mensili complessivi).
Nella determinazione di tale contributo, va anche considerato che l'assegno unico per i tre i figli è ripartito al 50% tra i genitori, e che la mensa deve ritenersi inclusa nel contributo ordinario di mantenimento.
6 Le spese straordinarie per i tre figli sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e sono regolate come da dispositivo.
5. Il ricorrente domanda la restituzione dell'importo complessivo di €
12.724,10, relativo a somme derivanti dalla vendita della casa familiare (€
8.323,07), somme corrisposte per la mensa scolastica (€ 3.292,74), somme corrisposte per la TARI e la TARES sulla casa familiare (metà di € 2.216,59).
Tale domanda, in questo giudizio di divorzio, è inammissibile, esulando dal suo ambito oggettivo e dovendo, eventualmente, essere formulata in altra sede.
6. Le spese di lite sono compensate per due terzi, considerato che in merito all'affidamento dei minori e alle frequentazioni padre/figli le parti si sono trovate d'accordo, e rispetto alla contribuzione le rispettive pretese sono state solo parzialmente accolte;
per il residuo terzo sono poste a carico del ricorrente, vista la pronuncia di inammissibilità della domanda restitutoria.
Le spese di lite sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e parametri minimi per la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pistoia il 23.11.2008 tra , nato a [...] il [...], e nata Parte_1 Controparte_1
a Pistoia il 17.6.1982;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3
con collocamento prevalente presso la madre;
[...]
3) disciplina i tempi di frequentazione padre/figlia come segue:
a) il padre terrà con sé i figli quando questi vorranno e, comunque, ogni quindici giorni nel week end, dalle ore 17 del sabato alle ore 17 della domenica sera;
b) nel periodo estivo, ognuno dei genitori trascorrerà almeno 7 giorni anche non consecutivi con i figli, in periodo da determinarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
c) i figli trascorreranno il giorno di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'Anno, nonché Pasqua e Pasquetta alternativamente con l'uno o l'altro
7 genitore;
4) dispone l'obbligo di di versare a a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento dei figli minori, la somma di € 705,00 mensili (€ 235 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
5) le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il COA ed il Tribunale di Pistoia, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero;
8 scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
6) dispone che l'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
7) dichiara inammissibile la domanda restitutoria;
8) condanna alla refusione di un terzo (1/3) delle spese di lite Parte_1 in favore di liquidate in € 1.269,33 (1/3) per compensi Controparte_1
di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Elena Baldi;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 144, Parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 27.3.2025.
9 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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